Costituzioni della Società di San Francesco di Sales Parte Quarta Il Servizio dell’autorità nella nostra società X. Principi e criteri generali “Chi vuo/ essere grande tra voi si farà vostro servitore e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti/ Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti“(Mc 10,43-45). 120 La nostra Società si configura in comunità ispettoriali che, a loro volta, sono articolate in comunità locali. Il governo a livello mondiale assicura l'unità di vita e di azione nella diversità di ambienti e situazioni. Il governo centrale, ispettoriale e locale viene esercitato con potestà ordinaria da un superiore assistito dal suo Consiglio. L'autorità suprema su tutta la Congregazione compete al Capitolo generale. Ai Capitoli ispettoriali vengono riconosciuti determinati poteri nell'ambito dell'ispettoria. 121 L'autorità nella Congregazione è esercitata a nome e ad imitazione di Cristo come un servizio ai fratelli, nello spirito di Don Bosco, per ricercare e adempiere la volontà del Padre. Questo servizio è rivolto a promuovere la carità, a coordinare l'impegno di tutti, ad animare, orientare, decidere, correggere, in modo che venga realizzata la nostra missione. Secondo la nostra tradizione, le comunità sono guidate da un socio sacerdote che, per la grazia del ministero presbiterale e l'esperienza pastorale, sostiene e orienta lo spirito e l'azione dei fratelli. Egli a norma del diritto è tenuto ad emettere la professione di fede. 122 I superiori, a tutti i livelli di governo, partecipano di un'unica e medesima autorità e la esercitano in comunione con il Rettor Maggiore, a vantaggio di tutta la Società. Così, mentre promuovono il bene delle singole comunità, sono solleciti per l'unità, l’incremento e il perfezionamento dell'intera Congregazione. 123 La comune vocazione comporta la partecipazione responsabile ed effettiva di tutti i membri alla vita e all'azione della comunità locale, ispettoriale e mondiale, sia sul piano dell'esecuzione che su quello della programmazione, dell'organizzazione e della revisione, secondo i ruoli e le competenze di ciascuno. Tale corresponsabilità esige la partecipazione dei confratelli, secondo le modalità più convenienti, alla scelta dei responsabili di governo ai vari livelli e all'elaborazione delle loro decisioni più significative. E' dovere di chi esercita l'autorità promuovere e guidare questo contributo mediante l'informazione adeguata, il dialogo personale e la riflessione comunitaria. 124 L'autorità di qualsiasi genere e livello decentramento lascia all'iniziativa degli organi inferiori e dei singoli ciò che può essere da loro deciso e realizzato secondo le rispettive competenze. Cosi si valorizzano le persone e le comunità e si favorisce un più reale impegno. Il principio di sussidiarietà comporta il decentramento che, mentre salvaguarda l'unità, riconosce una conveniente autonomia e un'equa distribuzione di poteri tra i diversi organi di governo. XI. Servizio dell’Autorità nella Comunità Mondiale “Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, secondo Dio... non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge” (1 Pt 5,2-3). 125 La Società salesiana ha come supremo superiore il Sommo Pontefice alla cui autorità i soci sono filialmente sottomessi anche in forza del voto di obbedienza, disponibili per il bene della Chiesa universale. Accolgono con docilità il suo magistero e aiutano i fedeli, specialmente i giovani, ad accettarne gli insegnamenti. 126 Il Rettor Maggiore, superiore della Società salesiana, è il successore di Don Bosco, il padre e il centro di unità della Famiglia salesiana. La sua principale sollecitudine è di promuovere, in comunione con il Consiglio generale, la costante fedeltà dei soci al carisma salesiano per compiere la missione affidata dal Signore alla nostra Società. 127 Il Rettor Maggiore ha potestà ordinaria di governo che esercita secondo il diritto su tutte le ispettorie, le case e i soci, nelle cose spirituali e temporali. Visita personalmente o per mezzo di altri tutte le ispettorie e le comunità locali. Convoca e presiede il Consiglio generale. Rappresenta ufficialmente la Società. 128 Il Rettor Maggiore viene eletto dal Capitolo generale per un periodo di sei anni e può essere rieletto soltanto per un secondo sessennio consecutivo. Non può dimettersi dalla sua carica senza il consenso della Sede Apostolica. 129 Perché un socio possa essere eletto Rettor Maggiore dev'essere sacerdote, professo perpetuo da almeno dieci anni e distinguersi per amore alla Chiesa e alla Congregazione, esemplarità di vita, dinamismo pastorale, abilità e prudenza di governo. 130 Il Consiglio generale coopera con il Rettor Maggiore nell'animazione e nel governo della Congregazione. Spetta al Consiglio individuare e studiare i problemi che interessano il bene comune della Società, promuovere l'unione fraterna fra le diverse ispettorie e curare una sempre più efficiente organizzazione perché sia attuata la missione salesiana nel mondo. 131 I consiglieri collaborano con il Rettor Maggiore dando il proprio parere e voto. Attendono in comunione con lui sia agli impegni ricevuti dal Capitolo generale, sia a quelli che il Rettor Maggiore giudicherà opportuno assegnare loro. A questo scopo hanno sede nella stessa casa in cui dimora il Rettor Maggiore. 132 § 1. Il Rettor Maggiore deve avere il consenso del suo Consiglio per: 1 l’erezione o soppressione di ispettorie, visitatorie o altre circoscrizioni (156 C); 2 l’apertura e chiusura di case o la modifica dello scopo di opere già esistenti a norma del diritto (165 C); 3 l’erezione di noviziati (110 C); 4 la convocazione del Capitolo generale, ai sensi dell'articolo 149 delle Costituzioni; 5 l’approvazione delle deliberazioni dei Capitoli ispettoriali (170 C); 6 la costituzione delle conferenze ispettoriali (155 C); 7 la nomina del sostituto di un membro del Consiglio generale, in caso di morte o di impedimento (142 C); 8 la nomina del segretario generale (144 C); 9 la nomina del procuratore e del postulatore generale (145 C); 10 la nomina di ispettori, superiori di visitatorie o di altre circoscrizioni (158,162 C); 11 la cessazione dalla carica degli ispettori ai sensi dell'articolo 163 delle Costituzioni e dei superiori delle visitatorie e di altre circoscrizioni (158 c); 12 l’alienazione di beni immobili e mobili appartenenti al patrimonio stabile della Congregazione (188 C); 13 la determinazione dei limiti di valore entro i quali è competente l'ispettore con il suo Consiglio in ordine a tutte le operazioni di cui all'articolo 188 delle Costituzioni (189 C); 14 tutti gli altri casi previsti dal diritto universale. § 2. Il Rettor Maggiore deve avere il consenso dei consiglieri presenti in sede, riuniti in numero non inferiore a cinque, nei seguenti casi: 1 dispensa dalla professione religiosa temporanea; 2 nomina dei consiglieri ispettoriali (167 C); 3 concessione di autorizzazione per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 188 delle Costituzioni, salvo quanto previsto dall'articolo 132, § 1,12. §3. Nei casi di dimissioni dei soci, il Rettor Maggiore e il suo Consiglio procedono collegialmente a norma del diritto. §4. Il Rettor Maggiore inoltre sentirà il suo Consiglio nelle altre cose importanti e ogni volta che lo riterrà opportuno. 133 Il Consiglio generale si compone del vicario, dei consiglieri incaricati di settori speciali e dei consiglieri regionali incaricati di gruppi di ispettorie. I consiglieri incaricati di settori speciali sono: il consigliere per la formazione, il consigliere per la pastorale giovanile, il consigliere per la comunicazione sociale, il consigliere per le missioni e l'economo generale. 134 Il vicario è il primo collaboratore del Rettor Maggiore nel governo della Società ed ha potestà ordinaria vicaria. Fa le veci del Rettor Maggiore assente o impedito. A lui è affidata particolarmente la cura della vita e della disciplina religiosa. Ha il compito di animare la Congregazione nel settore della Famiglia salesiana. A norma dell'articolo 5 delle Costituzioni promuove la comunione dei vari gruppi, rispettando la loro specificità e autonomia. Orienta inoltre e assiste le ispettorie, affinché nel loro territorio si sviluppino, secondo i rispettivi statuti, l'associazione dei Cooperatori salesiani e il movimento degli Exallievi. 135 Il consigliere per la formazione ha il compito di promuovere la formazione integrale e permanente dei soci. Segue con particolare sollecitudine la formazione iniziale nelle sue varie fasi, perché in esse i contenuti, l’ordinamento degli studi i metodi formativi e le strutture garantiscano le condizioni per la crescita della vocazione salesiana. 136 Il consigliere per la pastorale giovanile anima ed orienta l'azione educativa apostolica salesiana nelle sue varie espressioni, curando che in esse siano realizzate la priorità giovanile e l’ispirazione al Sistema Preventivo. Assiste le ispettorie nello sviluppo dei loro progetti pastorali perché, fedeli allo spirito di Don Bosco, rispondano alle esigenze dei tempi e dei luoghi. 137 Il consigliere per la comunicazione sociale ha il compito di animare la Congregazione in tale ambito. Promuove l'azione salesiana nel settore della comunicazione sociale e coordina in particolare, a livello mondiale, i centri e le strutture che la Congregazione gestisce in questo campo. 138 Il consigliere per le missioni promuove in tutta la Società lo spirito e l'impegno missionario. Coordina le iniziative e orienta l'azione delle missioni perché risponda con stile salesiano alle urgenze dei popoli da evangelizzare. E' anche suo compito assicurare la preparazione specifica e l'aggiornamento dei missionari. 139 L'economo generale amministra i beni che non appartengono a una determinata ispettoria o casa, ma a tutta la Società. Coordina e controlla le amministrazioni ispettoriali, perché la loro gestione risponda alle esigenze della povertà religiosa e al servizio della missione salesiana. Vigila perché siano osservate le norme necessarie per una retta amministrazione. 140 I consiglieri regionali promuovono un diretto collegamento tra le ispettorie e il Rettor Maggiore e il suo Consiglio. Curano gli interessi delle ispettorie loro affidate. Favoriscono nel Consiglio generale la conoscenza delle situazioni locali, in cui si svolge la nostra missione. 141 §1. I membri del Consiglio generale vengono eletti dal Capitolo generale ciascuno con votazione distinta. Ogni consigliere regionale viene eletto preferibilmente su una lista presentata dai capitolari del rispettivo gruppo di ispettorie. § 2. Perché un socio possa essere eletto membro del Consiglio generale deve essere professo perpetuo da almeno dieci anni. Per il vicario del Rettor Maggiore si richiede inoltre che sia sacerdote. 142 Il Vicario del Rettor Maggiore, i Consiglieri di settore e i Consiglieri regionali durano in carica sei anni e possono essere eletti soltanto per un secondo sessennio consecutivo rispettivamente nell'incarico di Vicario del Rettor Maggiore, di Consigliere di settore, di Consigliere regionale, salvo il caso previsto dall'articolo 143 delle Costituzioni. Se qualcuno dei membri del Consiglio generale venisse a mancare o fosse definitivamente impedito, il Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio affiderà l'incarico, fino alla conclusione del sessennio, a colui che nel Signore giudicherà più idoneo. 143 In caso di morte o di cessazione dall’ufficio del Rettor Maggiore, il vicario assume ad interim il governo della Società e, d'accordo con gli altri membri del Consiglio generale, provvede a convocare il Capitolo generale per l'elezione del Rettor Maggiore e del nuovo Consiglio. L'elezione dovrà farsi non oltre nove mesi dalla morte o dalla cessazione dall'ufficio del Rettor Maggiore. 144 A servizio del Rettor Maggiore e del suo Consiglio opera con funzione notarile il segretario generale. Egli interviene, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e ne redige i verbali. E' responsabile degli uffici della segreteria generale e dell'archivio centrale della Società. E' nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio e rimane ad nutum. 145 L'incarico di trattare gli affari con la Sede Apostolica è affidato in via ordinaria ad un procuratore generale, che viene nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio e rimane ad nutum. Le cause di beatificazione e di canonizzazione promosse dalla Congregazione sono affidate al postulatore generale, scelto con le stesse modalità del procuratore. 146 Il Capitolo generale è il principale segno dell'unità della Congregazione nella sua diversità. E' l'incontro fraterno nel quale i salesiani compiono una riflessione comunitaria per mantenersi fedeli al Vangelo e al carisma del Fondatore e sensibili ai bisogni dei tempi e dei luoghi. Per mezzo del Capitolo generale l'intera Società, lasciandosi guidare dallo Spirito del Signore, cerca di conoscere, in un determinato momento della storia, la volontà di Dio per un miglior servizio alla Chiesa . 147 Il Capitolo generale detiene nella Società l'autorità suprema e la esercita a norma del diritto. In particolare, spetta al Capitolo generale stabilire leggi per tutta la Società, trattare gli affari più importanti, eleggere il Rettor Maggiore e i membri del Consiglio generale. 148 Le deliberazioni del Capitolo generale abbiano sempre per base le Costituzioni approvate dalla Sede Apostolica e non contengano nulla di contrario al loro spirito. Esse obbligano tutti i soci non appena siano state promulgate dal Rettor Maggiore. Tuttavia per promulgare le deliberazioni che modificano le Costituzioni si richiede la previa approvazione della Sede Apostolica. 149 Il Capitolo generale in via ordinaria si raduna ogni sei anni e nel caso previsto dall’articolo 143 delle Costituzioni; in via straordinaria tutte le volte che lo richiede una qualche grave ragione, riconosciuta tale dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio 150 Il Capitolo generale viene convocato dal Rettor Maggiore o, nei casi di cui all'articolo 143 delle Costituzioni, dal vicario. E' presieduto dal Rettor Maggiore o, in sua assenza, dal vicario. 151 Intervengono al Capitolo generale con diritto di voto: 1 il Rettor Maggiore; 2 i rettori maggiori emeriti; 3 i membri del Consiglio generale sia quelli uscenti di carica sia i neo eletti, dal momento della loro elezione; 4 il segretario generale; 5 il procuratore generale; 6 il regolatore del Capitolo generale; 7 gli ispettori, i superiori delle visitatorie o, se sono gravemente impediti, i loro vicari, previa approvazione del Rettor Maggiore; 8 i delegati delle circoscrizioni giuridiche di cui si parla all'articolo 156 delle Costituzioni, professi di voti perpetui, eletti a norma dell'articolo 171,5 delle Costituzioni e a norma dei Regolamenti generali. (R 114,115,118). 152 Per la validità degli atti del Capitolo generale si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri. Nel trattare i soggetti di cui all'articolo 148 delle Costituzioni ha forza di legge quello che è approvato dalla maggioranza assoluta dei presenti. Per le modifiche al testo delle Costituzioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti. 153 Nelle elezioni del Rettor Maggiore e dei membri del Consiglio Generale risulterà eletto chi avrà ottenuto i voti della maggioranza assoluta dei presenti. Se il primo scrutinio risultasse senza effetto, se ne farà un secondo e un terzo. Se anche il terzo risultasse inefficace, si procederà ad un quarto, nel quale avranno voce passiva soltanto i due soci che, nel terzo scrutinio, hanno raggiunto il più alto numero di voti. A parità di voti, prevarrà il più anziano di professione e, a parità di professione, il più anziano di età. 154 Per facilitare le relazioni delle ispettorie con il Rettor Maggiore e con il Consiglio generale e per promuovere il collegamento delle ispettorie tra loro, queste vengono riunite in gruppi di ispettorie, affidati a un consigliere regionale. La costituzione dei gruppi di ispettorie è di competenza del Capitolo generale. 155 Quando l'affinità e la comunanza di situazioni e di problemi suggeriscono un collegamento più stretto tra alcune ispettorie, si possono costituire all'interno del gruppo una o più conferenze ispettoriali. Spetta al Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio la costituzione delle conferenze ispettoriali, dopo aver consultato le ispettorie interessate. XII. Servizio dell’Autorità nella Comunità ispettoriale “Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spinto Santo vi ha posti come responsabili a pascere la Chiesa di Dio, che Egli si è acquistata con il suo sangue” (At 20,28). 156 Spetta al Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio e dopo adeguata consultazione dei confratelli interessati, dividere la Società in circoscrizioni giuridiche, erigerne di nuove, fondere quelle già costituite, definirle in modo diverso o sopprimerle. In via ordinaria le circoscrizioni della nostra Società sono le ispettorie e le visitatorie. Per altre eventuali circoscrizioni giuridiche, la struttura interna e la rappresentanza al Capitolo generale verranno definite nel decreto di erezione, secondo lo spirito e la tradizione salesiana. 157 L'ispettoria unisce in una comunità più vasta diverse comunità locali. Viene canonicamente eretta quando si presentano le condizioni necessarie e sufficienti per promuovere in una determinata circoscrizione giuridica la vita e la missione della Congregazione, con l'autonomia che le compete secondo le Costituzioni. Attraverso le sue strutture favorisce i vincoli di comunione fra i soci e le comunità locali e offre un servizio specifico alla Chiesa particolare. 158 La visitatoria è affine All’ispettoria. Essa viene costituita quando la distanza, il numero o altre circostanze richiedono che alcune case siano staccate da una o più ispettorie; ma la scarsità di personale, i mezzi finanziari o qualche altra ragione consigliano di non costituire una nuova ispettoria. Il superiore è nominato secondo le stesse modalità e condizioni indicate per l'ispettore. Dura in carica sei anni. Governa con potestà ordinaria vicaria con l'aiuto del suo Consiglio. 159 Se nell'ambito di una ispettoria le distanze o altre ragioni impediscono all'ispettore di avere un'adeguata cura di alcune comunità locali che, pur avendo una certa unità tra loro, non hanno però i requisiti necessari per venire erette in visitatoria, egli, con il consenso del suo Consiglio e con l'approvazione del Rettor Maggiore, può costituire una delegazione. Il superiore viene nominato dall'ispettore con il consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Rettor Maggiore, dopo un’opportuna consultazione tra i confratelli della delegazione. Egli esercita i poteri che l'ispettore giudicherà opportuno delegargli. 160 Il socio con la prima professione religiosa, è ascritto alla circoscrizione giuridica per il cui servizio ha chiesto di essere ammesso. Può essere ascritto ad un’altra circoscrizione giuridica per trasferimento definitivo o temporaneo da parte delle competenti autorità. 161 A capo di ciascuna ispettoria viene posto un ispettore. Egli svolge il suo servizio in unione col Rettor Maggiore, con carità e senso pastorale, in vista della formazione di una comunità fraterna ispettoriale. Con l'aiuto del suo Consiglio anima la vita religiosa e l'azione apostolica della comunità ispettoriale, cura la formazione dei soci specialmente dei novizi e dei giovani confratelli, dirige e controlla l'amministrazione dei beni dell'ispettoria e delle singole case. 162 L'ispettore viene nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio previa ampia consultazione dell'ispettoria interessata. Egli deve essere sacerdote e professo perpetuo da almeno dieci anni. Esercita su tutte le case e i soci dell'ispettoria potestà ordinaria in foro interno ed esterno a norma delle Costituzioni e del diritto. E' il superiore competente per dare ai soci il permesso di pubblicare scritti religiosi o di contenuto morale e di predicare ai confratelli nelle loro chiese e oratori . 163 L'ispettore dura in carica sei anni. Durante questo periodo il Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio può trasferirlo altrove o destinarlo ad altro ufficio, qualora lo giudichi necessario per il bene della Congregazione. Scaduto il sessennio, ordinariamente lascia, almeno per un anno, l’incarico di ispettore. 164 Il Consiglio aiuta l'ispettore in tutto ciò che concerne l'animazione e il governo dell'ispettoria. E' convocato e presieduto dall'ispettore ed è composto dal vicario, dall'economo e, in via ordinaria, da altri tre o cinque consiglieri. 165 L'ispettore promuove la collaborazione attiva e responsabile dei suoi consiglieri. Nelle cose di maggior importanza ascolti sempre il suo Consiglio. E' necessario che l'ispettore abbia il consenso del suo Consiglio nei seguenti casi: 1 l’ammissione al noviziato, alla professione, ai ministeri ed alle sacre ordinazioni (108 C); 2 la nomina di un direttore o il suo eventuale trasferimento (177 C); 3 la nomina del maestro dei novizi (112 C); 4 la costituzione di delegazioni ispettoriali e la nomina dei delegati (159 C); 5 la richiesta al Rettor Maggiore e al suo Consiglio dell'autorizzazione ad aprire e chiudere case, a modificare lo scopo delle opere esistenti e ad intraprendere opere straordinarie (132 C); 6 la convocazione del Capitolo ispettoriale straordinario (172 C); 7 le operazioni economiche di cui all'articolo 188 delle Costituzioni; 8 la determinazione dei settori di attività delle comunità che devono essere rappresentati nei Consigli locali (180 C); 9 la modifica delle strutture ordinarie e dei ruoli all'interno della comunità (182 C); 10 l’autorizzazione ai confratelli per vivere in condizione di assenza dalla casa religiosa. 166 Perché un socio possa essere membro del Consiglio ispettoriale si richiede che sia professo perpetuo da almeno cinque anni e non sia più in formazione iniziale. Per il vicario dell'ispettore si richiede inoltre che sia sacerdote. 167 I consiglieri ispettoriali vengono nominati dal Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, su proposta dell'ispettore dopo ampia consultazione tra i confratelli dell'ispettoria. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermati o anche esonerati durante il triennio. 168 Il vicario è il primo collaboratore dell'ispettore in tutto ciò che riguarda il governo ordinario dell'ispettoria e nelle cose di cui abbia ricevuto speciale incarico. Fa le veci dell'ispettore assente o impedito. Alla morte dell'ispettore e fino a quando non si sia provveduto altrimenti dal Rettor Maggiore, il vicario assume ed esercita l'intero governo dell'ispettoria. 169 E' ufficio dell'economo ispettoriale amministrare i beni dell'ispettoria, controllare e coordinare l'economia delle singole case, d'accordo con l'ispettore e secondo le norme stabilite. 170 Il Capitolo ispettoriale è la riunione fraterna nella quale le comunità locali rafforzano il senso della loro appartenenza alla comunità ispettoriale, attraverso la comune sollecitudine per i problemi generali. E' pure l'Assemblea rappresentativa dei confratelli e delle comunità locali. Delibera su ciò che riguarda l'ispettoria, salva la competenza demandata dalle Costituzioni e dai Regolamenti generali ad altri organi di governo. Le deliberazioni del Capitolo ispettoriale avranno forza obbligante dopo l'approvazione del Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio, salvo quanto prescritto dall'articolo 171,5 delle Costituzioni. 171 Al Capitolo ispettoriale compete: 1 stabilire quanto concerne il buon andamento dell'ispettoria; 2 ricercare i mezzi atti a promuovere la vita religiosa e pastorale della comunità ispettoriale; 3 studiare e verificare l'attuazione concreta delle deliberazioni del Capitolo generale; 4 formare e rivedere il Direttorio ispettoriale nell'ambito delle competenze demandate a tale livello; 5 eleggere uno o due delegati al Capitolo generale e i loro supplenti, a norma dei Regolamenti generali. 172 In via ordinaria il Capitolo ispettoriale verrà convocato dall'ispettore ogni tre anni e ogni qualvolta sarà indetto il Capitolo generale, in via straordinaria, quando l'ispettore con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato il Rettor Maggiore, lo crederà conveniente per il bene dell'ispettoria. 173 Al Capitolo ispettoriale intervengono con diritto di voto: 1 l’ispettore che presiede; 2 i consiglieri ispettoriali; 3 il superiore di ogni delegazione ispettoriale; 4 il regolatore del Capitolo ispettoriale; 5 il direttore di ogni casa canonicamente eretta o, se questi è gravemente impedito, il suo vicario, previa approvazione dell'ispettore; 6 il maestro dei novizi; 7 i delegati delle comunità locali e della comunità ispettoriale, eletti tra i professi perpetui a norma dei Regolamenti generali. 174 All'elezione dei delegati delle comunità locali e della comunità ispettoriale partecipano tutti i professi perpetui e temporanei. XIII. Servizio dell’Autorità nella comunità locale “Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola al servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio... Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo”(1 Pt 4, 10-11). 175 La comunità locale è composta da confratelli che abitano in una casa legittimamente eretta e fanno in essa vita comune in unità di spirito sotto l'autorità del superiore , operando corresponsabilmente per la missione apostolica. 176 Il superiore di ciascuna comunità locale prende il nome di direttore. Egli è il primo responsabile della vita religiosa, delle attività apostoliche e dell'amministrazione dei beni. Con la collaborazione del suo Consiglio anima e governa la comunità a norma delle Costituzioni e dei Regolamenti generali. 177 il direttore dev'essere sacerdote, professo perpetuo da almeno cinque anni e viene nominato dall’ispettore con il consenso del suo Consiglio e l'approvazione del Rettor Maggiore, tenendo conto delle indicazioni ottenute attraverso un'opportuna consultazione, fatta tra i confratelli dell'ispettoria. Il suo mandato è triennale e può essere confermato per un secondo triennio nella stessa comunità. Durante il periodo del suo servizio può essere destinato ad altro ufficio se l'ispettore, con il consenso del suo Consiglio, lo ritiene necessario. 178 In ogni comunità locale vi sia un Consiglio composto da confratelli con voti perpetui, non più in formazione iniziale, in proporzione alle esigenze delle attività e al numero dei confratelli. E' compito di questo Consiglio collaborare nell'animazione e nel governo con il direttore che lo convoca e lo presiede. 179 Membri del Consiglio sono: 1 il vicario e l'economo; 2 i confratelli responsabili dei principali settori di attività della comunità a norma dell'articolo 180 delle Costituzioni; 3 uno o più confratelli eletti annualmente dall'Assemblea dei confratelli, quando questi siano numerosi, a norma degli articoli 180 e 186 delle Costituzioni. 180 Spetta all'ispettore con il consenso del suo Consiglio, udito il parere della comunità locale, determinare quali settori delle attività della comunità devono essere rappresentati nel Consiglio; egli determinerà pure se e quanti consiglieri dovranno eleggersi dall'Assemblea dei confratelli. 181 Il direttore deve avere il consenso del suo Consiglio per: 1 approvare la programmazione annuale della vita e delle attività della comunità da sottoporre alla conferma dell'ispettore; 2 proporre all'ispettore nuove sperimentazioni e cambiamenti sostanziali nell'indirizzo del l’opera; 3 approvare il bilancio preventivo e consuntivo della comunità e delle opere che dipendono dalla nostra responsabilità; 4 compiere le operazioni economiche previste dall'articolo 188 delle Costituzioni; 5 determinare la periodicità ordinaria delle riunioni dello stesso Consiglio. Nelle altre questioni d'importanza il direttore ascolti sempre il suo Consiglio. 182 Qualora le circostanze suggeriscano qualche eccezione, l’ispettore con il consenso del suo Consiglio, udito il parere della comunità locale interessata, può modificare, sempre salva la figura del direttore, le strutture ordinarie e i ruoli all'interno della comunità, soprattutto quando questa è numericamente ridotta. 183 Il vicario è il primo collaboratore del direttore. Ne fa le veci nelle cose di cui abbia ricevuto speciale incarico e, se il direttore è assente o impedito, in tutto ciò che riguarda il governo ordinario. Deve essere quindi sacerdote. Alla morte del direttore e fino a quando non sia provveduto altrimenti dall'ispettore, il vicario assume ed esercita il governo della casa. 184 L'economo è il responsabile immediato dell'amministrazione dei beni temporali della casa religiosa in dipendenza dal direttore col suo Consiglio. Svolge il suo servizio in spirito di carità e povertà. 185 La figura e i compiti dei responsabili dei principali settori di attività della comunità saranno stabiliti dal Capitolo ispettoriale. 186 L'Assemblea dei confratelli, che riunisce tutti i salesiani della comunità locale, è convocata e presieduta dal direttore per l'esame consultivo delle principali questioni riguardanti la vita e le attività della comunità. Ad essa spetta inoltre l'elezione del delegato al Capitolo ispettoriale e del suo supplente come pure l'eventuale elezione dei membri del Consiglio locale a norma dell'articolo 180 delle Costituzioni. XIV. Amministrazione dei beni temporali “Accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: 'Non ti lascerò e non ti abbandonerò'.. Non dimenticatevi della beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché di tali sacrifici il Signore si compiace” (Eb 13,5.16). 187 La Società salesiana ha la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali. Ciò vale per la Congregazione, per le singole ispettorie e per ciascuna casa. Tali beni non siano intestati a persona fisica e si conservino solo nella misura in cui sono direttamente utili per le opere. E' da escludere l'acquisto e la conservazione di beni immobili a solo scopo di reddito e ogni altra forma permanente di capitalizzazione fruttifera, salvo quanto previsto all'articolo 188 delle Costituzioni. 188 E' necessaria l'autorizzazione del Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio per: 1 acquistare, alienare, permutare, ipotecare, dare in affitto beni immobili; 2 contrarre prestiti con o senza ipoteche; 3 accettare a titolo oneroso eredità, lasciti o donazioni; per quelli accettati senza oneri è sufficiente darne comunicazione; 4 costituire vitalizi, borse di studio, obblighi di messe, particolari fondazioni o enti di beneficenza; 5 costruire nuovi edifici, demolire gli esistenti o effettuarvi trasformazioni importanti. Per tale autorizzazione, quando si tratta di operazioni a livello ispettoriale o locale, occorre che sia presentata dagli organi interessati adeguata documentazione, accompagnata dal parere dell'ispettore e del suo Consiglio e anche da quello del direttore e del suo Consiglio quando riguarda una casa. 189 In ordine a tutte le operazioni di cui all’articolo 188 delle Costituzioni, spetta al Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio, uditi gli ispettori con i rispettivi Consigli e tenuto conto delle pertinenti decisioni della Sede Apostolica, determinare i limiti di valore entro cui è competente l'ispettore con il consenso del suo Consiglio per autorizzarle con analoga procedura. Quando si tratta di operazioni che superano la somma stabilita dalla Sede Apostolica, o di donazioni votive e di oggetti preziosi per valore storico o artistico, è necessaria anche la licenza della medesima Sede Apostolica . 190 Tutti i beni temporali sono amministrati rispettivamente dall'economo generale, dagli economi ispettoriali e dagli economi locali, sotto la direzione e il controllo dei relativi superiori e Consigli, in conformità alle disposizioni canoniche, a norma delle Costituzioni e dei Regolamenti generali e nell'osservanza delle leggi vigenti nei vari paesi. cf. CIC ,can. 833,8 cf. CIC, can. 609-612 cf. CIC, can. 631 cf. CIC, can. 832 cf. CIC, can. 765 cf. CIC, can. 608 cf. CIC, ca. 638,3 - - - -