CAPITOLO XI IL SERVIZIO DELL'AUTORITÀ NELLA COMUNITÀ MONDIALE Pascete il gregge di Dio che vi e affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri; secondo Dio... non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli dei gregge- (1 PI 52-3). La figura del Signore buono ed unico Pastore (Ez 34,11.23), che apriva il cap. I delle Costituzioni, ritorna ora a proposito di quanti hanno un compito specifico di governo ai diversi livelli della Congregazione, a partire dal Rettor Maggiore col suo Consiglio. Tutta la ricchezza e la potenza del motivo biblico «pastore-gregge» vengono qui riprese e tenute presenti. A ciò contribuisce eccellentemente il passo citato della prima Lettera di Pietro. Il contesto è noto. La comunità è già impiantata, vi sono strutture di governo. Non mancano i problemi; e non solo quelli della sofferenza dovuta alle persecuzioni. Nella stessa comunità si sente la necessità dì un accordo migliore tra anziani e giovani, tra i responsabili e gli altri. Pietro risponde a tutto con una stupenda catechesi battesimale atta a generare verità e speranza (1,6-9; 5,9-10). Ancora una volta è il mistero di Cristo il protagonista della vita dei cristiani. L'Apostolo si rivolge ai capi della comunità (anziani o presbiteri) raccomandando loro semplicemente un servizio da «pastori», come se questa classica figura biblica fosse ormai un modello di condotta dell'autorità (cf. Atti 20,18-35). Il discorso si apre ancora una volta con un convincente tratto autobiografico (5,1): Pietro si presenta come testimone delle sofferenze di Cristo e per Cristo (senza di cui non sì esprime il servizio cristiano: cf. Mc 10,40-45); i due versetti successivi - quelli della nostra citazione - esplicitano le qualità del servizio pastorale. La convinzione di base è che il gregge è di Dio e viene consegnato agli anziani in affido. Quindi esso richiede un servizio volenteroso, non coatto, disinteressato e gratuito non da mercenario, senza aria da padroni, in una parola da «modelli» credibili (5,2-3). È chiara sullo sfondo la figura di Cristo buon Pastore (Gv 10,11), di cui i pastori della comunità sono sacramento, ossia 823 segni e strumenti visibili, e da cui soltanto possono aspettarsi la «corona della gloria che non appassisce» (5,4). il testo biblico è un programma eccellente per orientare e animare un governo mondiale, così esposto a mille cose tecniche, e che pure deve essere sempre incentrato sul mondo delle persone, non immune da tribolazioni e quindi bisognoso di traguardi veraci e di conforto. Sull'esempio indimenticabile di Don Bosco! Dopo i principi e i criteri generali a cui deve ispirarsi il servizio dell'autorità, le Costituzioni passano a delineare e precisare questo servizio ai vari livelli, iniziando dalla comunità mondiale. Nella introduzione alla quarta parte è già stato indicato il motivo per cui è stato adottato l'ordine di successione dei tre livelli. È una scelta che fa percepire la Congregazione come unità viva e le strutture di governo a livello mondiale come `strutture di unità'. Questa prospettiva approfondisce nel salesiano il senso di appartenenza alla comunità mondiale, nella quale viene incorporato con la professione religiosa, che lo fa «partecipe della comunione di spirito, di testimonianza e di servizio che (la Congregazione) vive nella Chiesa universale, secondo l'espressione usata dall'art. 59. Così l'autorità a livello mondiale è chiamata a rendere anzitutto un servizio di unità ministeriale, che deve fondere organicamente tutti nella medesima vocazione.' Il capitolo, che riguarda il servizio dell'autorità a livello mondiale, è articolato nei seguenti punti; 1. Il Sommo Pontefice art. 125 2. Il Rettor Maggiore art. 126-129 3. Il Consiglio generale art. 130-143; 154-155 4. Tre incarichi speciali art. 144-145 5. Il Capitolo generale art. 146-152 6. Le strutture regionali art. 154-155 ' Cf. CGS. 713 e 720 824 Il capitolo sarà commentato seguendo questa divisione e raggruppando gli articoli secondo i suddetti cinque punti; tuttavia, gli art. 154155 verranno abbinati con quelli riguardanti il Consiglio generale. 1. IL SOMMO PONTEFICE (ART. 125) Un riferimento alla figura del Papa nella vita del salesiano si trova già nel capitolo sullo «spirito salesiano»: tra le sue caratteristiche vi è una viva coscienza ecclesiale, espressa nella filiale fedeltà al Successore di Pietro e al suo magistero (cf. Cost 13). Nel presente articolo questa fedeltà viene espressa nel fatto che la Società salesiana ha come supremo Superiore il Sommo Pontefice. Questi infatti, per il suo ufficio di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa universale, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa.' Perciò Don Bosco stesso, nel primo articolo del cap. VI dell'edizione italiana delle Costituzioni del 1875 (cui il nostro articolo si ispira), aveva scritto: «I soci riconosceranno per loro arbitro e superiore assoluto il Sommo Pontefice, cui saranno in ogni cosa, in ogni luogo e in ogni tempo umilmente e rispettosamente sottomessi».3 Si tratta di una sottomissione «anche in forza del voto di obbedienza»,4 una sottomissione filiale, piena di amore, di cui Don Bosco stesso ci ha dato l'esempio: citando' molti aggettivi riferiti all'amore di Don Bosco per il Papa («soprannaturale, zelante e conquistatore, filiale e devoto, ubbidiente e sottomesso, sacrificato ed eroico»), il Rettor Maggiore scrive: «Non sono affermazioni pleonastiche; corrispondono a diversi aspetti di una solida testimonianza vissuta lungo tanti anni».5 Le Costituzioni mettono in risalto alcuni atteggiamenti del salesiano nei confronti del Sommo Pontefice, conseguenti alla sottomissione filiale sopra affermata. Essi sono: z Cf. CIC, can. 332 a Costituzioni 1875, VI,1 (cf. F. MOTTO, p. 113) ° Cf. CIC, can. 590 5 Cf. E. VICANO, La nostra fedeltà al Successore di Pietro, ACG n. 315 (1985), p. 8 825 - la disponibilità per il bene della Chiesa universale, della cui unità il Successore di Pietro è il segno visibile: tale disponibilità procede direttamente dal «senso di Chiesa», di cui parlava l'art. 13; --- la docilità al magistero pontificio. esso orienta e anima tutta la nostra attività di educatori ed evangelizzatori; 6 - l'impegno di aiutare i fedeli, specialmente i giovani, ad accettare gli insegnamenti del Papa: la nostra «devozione» diviene «compito» e ci conduce a stringere tutti nell'unità attorno a colui che Gesù ha voluto come centro di unità. Viene così delineata un'emblematica esperienza di fede nel ministero di Pietro, vissuta fortemente da Don Bosco e radicata profondamente nella nostra tradizione come una delle colonne della triade spirituale del salesiano (centralità dell'Eucaristia - devozione mariana - adesione soprannaturale, cosciente e operosa al Papa). La docilità di Don Bosco era somma, immediata e anche eroica, quando gli si manifestava il pensiero esplicito, gradito o esigente, del Papa. L'amore per il Papa fu per lui un «elemento di vita» e insieme arte di far amare il Papato. Con gli scritti, con la testimonianza della vita, con l'attività dell'educatore, con interventi svariati, che oltrepassavano anche gli interessi immediati della Congregazione, egli è stato un vero servitore della Chiesa nella persona del Successore di Pietro. Tutto questo Don Bosco ha trasmesso alla sua Società, che, fin dal suo nascere, pose al servizio del Pontefice: «La Congregazione e i Salesiani hanno per scopo speciale di sostenere l'autorità della Santa Sede, dovunque si trovino e dovunque lavorino».' Signore Gesù, che hai eletto l'Apostolo Pietro ad essere nella Tua Chiesa fondamento, maestro di fede e pastore universale, dona a noi tutti, sull'esempio di Don Bosco, un amore filiale e una convinta sottomissione al Successore di Pietro, 6 CF. ACG n. 315 (1985),.p. 28-30 7 MB XVIII, 477 826 e rendici capaci di coltivare nei giovani il senso vivo dell'appartenenza ecclesiale, che li spinga alla collaborazione generosa nell'opera dell'evangelizzazione e della promozione dei più bisognosi. 2. IL RETTOR MAGGIORE (ART. 126-129) Sin dal primo testo approvato delle Costituzioni (1875) il Superiore generale della Società salesiana è indicato con il nome di Rettor Maggiore. Nel testo attuale la sua figura è presentata in quattro articoli, che precisano rispettivamente: la sua identità e la sua funzione (art. 126) - la sua potestà di governo (art. 127) - le modalità dell'elezione (art, 128) - le condizioni per l'elezione (art. 129) 2.1 L'identità del Rettor Maggiore e la sua funzione (art. 126). L'identità del Rettor Maggiore, Superiore della nostra Società, è presentata con tre caratteristiche: il collegamento a Don Bosco come suo Successore, il ruolo pastorale come padre, il vincolo della comunione come centro di unità della Famiglia salesiana. - Successore di Don Bosco. Nel «Testamento spirituale» di Don Bosco leggiamo: «Prima di partire per l'eternità io debbo compiere verso di voi alcuni doveri e così appagare un vivo desiderio del mio cuore. Anzitutto vi ringrazio col più vivo affetto dell'animo per l'obbedienza che mi avete prestata... Il vostro Rettore è morto, ma ne sarà eletto un altro che avrà cura di voi e 827 della vostra eterna salvezza. Ascoltatelo, amatelo, ubbiditelo, pregate per lui, come avete fatto per me».11 Queste parole fondano e spiegano la tradizione di vedere e chiamare il Rettor Maggiore «Successore di Don Bosco»: è una maniera concreta di esprimere il vincolo ininterrotto che allaccia al Fondatore e lo rende presente e operante. - Padre. Se il Rettor Maggiore è chiamato ad essere «Don Bosco vivo» nella Congregazione e nella Famiglia salesiana, non si può coglierlo nella sua più vera identità se non come PADRE. «Il nostro Fondatore - ha scritto don Rinaldi - non è mai stato altro che Padre... Tutta la sua vita è un trattato completo che viene dalla paternità del Padre celeste... e che il Beato ha praticato quaggiù in grado sommo, quasi unico, E come la sua vita non è stata altro che paternità, così la sua opera e i suoi figli non possono sussistere senza di essa».9 Nel Rettor Maggiore la paternità è la caratteristica essenziale: essa esige bontà, senso di responsabilità, guida nella fedeltà, impegno per la fecondità della vocazione salesiana. - Centro di unità. L'unità, che l'art. 122 ci ha indicato tra i principi generali per la vita della nostra Società, ha bisogno di un centro di irradiazione e di convergenza. Questa necessità fu avvertita, sottolineata e richiamata con vigore e continuità dallo stesso Don Bosco, che vedeva nell'unità un elemento di vita basilare e indispensabile per la sua fondazione. Appena approvata la Congregazione (1869), Don Bosco nella conferenza programmatica, già ricordata altrove, così si espresse: «Perché una Congregazione come la nostra prosperi, è necessario che sia bene organizzata... Una Congregazione religiosa deve, come un corpo umano, constare del capo e delle membra, le une subordinate alle altre, tutte subordinate al capo... Un sol capo si richiede, poiché, essendo s Dal Testamento spirituale di Don Bosco, cf. Appendice Costituzioni 1984, p. 255-256 o ACS n. 56, 26 aprile 1931, p. 940 828 come un corpo, se a questo corpo si sovrappongono due o più teste, diventa un mostro».10 In un discorso in occasione delle conferenze ai direttori -- 3 febbraio 1876 - precisava: «Tra di noi il Superiore sia tutto. Tutti diano una mano al Rettor Maggiore, lo sostengano, lo aiutino in ogni modo; si faccia da tutti un centro unico intorno a lui». E dopo aver riconosciuta la necessaria autonomia nello svolgimento del proprio ufficio, avvertiva: «Ma si abbia sempre lo sguardo rivolto al centro di unità.' 1 È da rilevare come ognuno di questi tre aspetti, nelle Costituzioni rinnovate, è presentato con riferimento non solo alla Congregazione, ma a tutta la «Famiglia salesiana»: è una prospettiva radicata nella storia delle nostre origini e connessa con la valorizzazione e il rilancio della Famiglia salesiana operati dal CGS e costituzionalmente espressi nell'art. 5. L'insieme di queste tre caratteristiche dà alla figura del Rettor Maggiore una tipica originalità che risale al pensiero, alla volontà e all'esempio del Fondatore. Dopo aver presentato l'identità del Rettor Maggiore, nel secondo capoverso l'articolo 126 indica il compito principale del suo ruolo: «Promuovere la costante fedeltà dei soci al carisma salesiano per compiere la missione affidata dal Signore alla nostra Società». È illuminante vedere questo compito di animazione e promozione nella luce del primo articolo delle Costituzioni, dove la fedeltà al Fondatore è basata sulla fedeltà allo Spirito, e dell'articolo secondo, che nell'impegno di realizzare il progetto apostolico del Fondatore individua la natura stessa della nostra Società. 2.2 La potestà di governo del Rettor Maggiore (art. 127). Per attuare il suo mandato il Rettor Maggiore, come Moderatore supremo della Società, riceve da Dio, mediante il ministero della Chiesa, la necessaria potestà di governo. MB IX, 573 MB XII, 81-82 829 L'art. 127 dapprima presenta questa potestà in consonanza con il can. 622 del Codice di diritto canonico: si tratta di potestà personale (come spiegato nel commento all'art. 120); ordinaria (cioè connessa per diritto all'ufficio); estesa a tutte le circoscrizioni giuridiche, case e soci della Congregazione, nelle cose spirituali e temporali; da esercitare a norma del diritto comune e proprio. Vengono poi indicate tre modalità di particolare rilievo dell'esercizio della potestà ordinaria del Rettor Maggiore: la visita alle Ispettorie e alle case, meglio precisata nell'art. 104 dei Regolamenti generali; la convocazione e la presidenza del Consiglio generale; la rappresentanza ufficiale della Congregazione di fronte alla Chiesa e alla società civile. 2.3 Le modalità di elezione del Rettor Maggiore (art. 128). Il can. 625 §1 prescrive: «Il Moderatore supremo sia designato mediante elezione canonica a norma delle Costituzioni. A questa prescrizione del diritto universale risponde l'art. 128 della nostra Regola, che affida al Capitolo generale la competenza dell'elezione del Rettor Maggiore. È una disposizione che è presente nelle Costituzioni salesiane da Don Bosco ad oggi, e che si fonda soprattutto su due motivazioni: la rilevanza per tutta la Congregazione del ruolo del Rettor Maggiore e l'autorità suprema che ha nella Società il Capitolo generale. Troviamo invece nell'attuale testo costituzionale una variazione circa la durata del mandato del Rettor Maggiore rispetto alle precedenti norme. II CGS, infatti, ha ridotto tale durata da dodici a sei anni, confermando però la possibilità della rielezione. Questa modifica è stata introdotta per dare ad ogni Capitolo generale ordinario - che si raduna ogni sei anni l'opportunità di una riflessione sulle esigenze della Congregazione in un determinato momento della storia e sul modo migliore di rispondere anche attraverso l'elezione del Rettor Maggiore, che viene così a coincidere con l'elezione del Consiglio generale. Stabilita la durata, viene anche precisato che il Rettor Maggiore non può dimettersi dalla sua carica senza il consenso della Sede Apostolica. 830 2.4 Le condizioni per l'elezione del Rettor Maggiore (art. 129). Per la prima condizione indicata - la qualifica sacerdotale - valgono le riflessioni fatte a proposito dell'articolo 121. La seconda condizione risponde alla prescrizione del cari. 623 del Codice di diritto canonico: «Per essere validamente nominati o eletti all'ufficio di Superiore si richiede un periodo adeguato di tempo dopo la professione perpetua o definitiva, da determinarsi dal diritto proprio o, trattandosi di Superiori maggiori, dalle Costituzioni». Nell'art. 129 della nostra Regola questo periodo, per il Rettor Maggiore, viene fissato in dieci anni. Cade così la condizione relativa all'età - 40 anni - che era presente nelle Costituzioni anche dopo la revisione del CGS. Si tiene conto dell'età «salesiana»: il CG22 ha ritenuto che dieci anni di professione perpetua - che viene ordinariamente preceduta da sei anni di professione temporanea - siano un criterio giusto e valido. La terza condizione è un insieme di doti e qualità che sono richieste dall'identità e dal ruolo costituzionale del Rettor Maggiore. Oltre all'esemplarità di vita e all'abilità e prudenza di governo doti che già erano indicate nelle Costituzioni precedenti il CGS - vengono ora sottolineati l'amore alla Chiesa e alla Congregazione e il dinamismo pastorale. Sono due aggiunte pienamente rispondenti al pensiero di Don Bosco e all'accentuazione ecclesiale e pastorale della vocazione salesiana, presente in tutto il testo costituzionale. Preghiamo Dio nostro Padre perché benedica, protegga e guidi con la forza dello Spirito Santo colui che nella sua Provvidenza ha scelto come Successore di Don Bosco, Superiore della nostra Società, padre e centro di unità della Famiglia salesiana. Perché nella sua vita e nella sua azione il Rettor Maggiore abbia il dono di continuare in mezzo a noi la presenza paterna di Don Bosco, preghiamo. 831 Perché il Rettor Maggiore, con la collaborazione del Consiglio generale, abbia luce di sapienza e ricchezza di fede, per promuovere la piena comunione di tutti i Salesiani e per guidare la Società con coraggio e sicurezza sulla via tracciata da Don Bosco, preghiamo. Perché il Rettor Maggiore abbia efficacia nella sua opera, e veda la nostra Società crescere in qualità e quantità, nell'adesione fedele al carisma del Fondatore e con grande apertura alle esigenze delle situazioni in cui noi dobbiamo realizzare il nostro servizio, preghiamo. 3. IL CONSIGLIO GENERALE (ART. 130-144) Nel commento all'art. 120 è stato ricordato e brevemente illustrato il can. 627 §1 del Codice di diritto canonico, che dice: «I Superiori abbiano il proprio Consiglio a norma delle Costituzioni e nell'esercizio del proprio ufficio sono tenuti a valersi della sua opera». Agli articoli sul Rettor Maggiore segue così logicamente la normativa costituzionale circa il suo Consiglio. Dal punto di vista della storia, si può anzitutto ricordare che nelle Costituzioni dal 1874 fino al 1965 la denominazione usata era quella di «Capitolo Superiore». Nel 1965 il CG XIX, per uniformare le denominazioni di tutti gli organi della Congregazione, deliberava che il «Capitolo Superiore» prendesse il nome di «Consiglio Superiore», così come il «Capitolo della casa» si sarebbe chiamato «Consiglio della casa». 12 12 Cf. CG XIX, ACS n. 244, gennaio 1966, p. 22 832 Finalmente il CG22, nella redazione definitiva delle Costituzioni, per una maggior precisione giuridica giungeva all'attuale dizione di «Consiglio generale». Gli articoli riguardanti il Consiglio generale seguono quest'ordine: - art. 130-132: natura e competenze ari. 133-140: composizione ari. 141-144: determinazioni particolari 3.1 Natura e competenze del Consiglio generale (art 130-132). Il Consiglio generale si configura come un collegio o gruppo di persone13 che, per tutto il tempo in cui dura il mandato dei suoi membri, costituisce un organismo permanente, chiamato a cooperare con il Rettor Maggiore nell'animazione e nel governo della Congregazione. Ai fini di tale cooperazione vengono assegnlati al Consiglio generale tre compiti indispensabili e prioritari per l'animazione della Congregazione. - Anzitutto l'individuazione e lo studio dei problemi che interessano il bene comune della Società. Più volte, in contesti diversi, le Costituzioni ritornano sulla necessità per il salesiano di avere il senso del concreto, di essere attento ai segni dei tempi, ai bisogni dell'ambiente e della Chiesa, nella convinzione che il Signore si manifesta anche attraverso le urgenze del momento.14 L'individuazione dei problemi emergenti nel divenire della storia, per studiarli in vista di una risposta conforme al nostro carisma, a livello di una Congregazione a dimensione mondiale, è un impegno complesso, che esige contributi di conoscenza, di sensibilità, di esperienza, che si integrino e si arricchiscano reciprocamente in spirito di corresponsabilità e con un'ottica di universalità. - Un secondo compito è la promozione dell'unione fraterna tra le diverse Ispettorie. Dopo quanto si è detto sul Rettor Maggiore come Cf. CIC, can. 127 1' Cf., ad esempi a, Cost 7. 19. 41. 48 833 53 centro di unità della Congregazione, risulta evidente l'importanza di questo aspetto nella cooperazione che il Consiglio generale è chiamato a dargli, nei modi e con le iniziative suggerite dalle circostanze, per rendere più sentita l'unione tra le diverse Ispettorie e quindi il senso della comunità mondiale. Il terzo compito è di ordine organizzativo: la cura di una sempre più efficiente organizzazione del servizio che il Centro è chiamato a rendere alla Congregazione. Estendendo a tutto il lavoro del Consiglio quanto è detto nell'art. 107 dei Regolamenti, l'organizzazione del lavoro implica strutture di studio, di comunicazione, di programmazione, di coordinamento, uffici tecnici, consulte. L'articolo in esame dà un criterio pastorale per la valutazione delle strutture organizzative. Viene riconosciuta la necessità dell'efficienza, ma questa è chiaramente finalizzata alla missione salesiana nel mondo. Determinati i compiti principali del Consiglio generale, l'art. 131 passa a indicare alcune modalità della collaborazione dei Consiglieri con il Rettor Maggiore. La prima è di particolare importanza: dare il proprio parere e voto. Da quanto si è detto in generale sulla natura dei Consigli (cf. Cost 120. 123) e dalle precisazioni portate dall'articolo costituzionale si deduce: 1) il Rettor Maggiore convoca e presiede il Consiglio, ma propriamente non è parte di esso: egli non vota, ma riceve il consenso o il parere del suo Consiglio;" s 2) il Consiglio non è un organo di governo collegiale, in quanto non ha in se stesso potere decisionale; esso deve o può, secondo i casi previsti dal diritto generale e proprio, esprimere il proprio parere o consenso, ma la decisione è un atto giuridico di governo posto in atto dal Rettor Maggiore in forza della sua autorità personale; quando si esige il consenso del Consiglio, è invalido l'atto posto dal Superiore che non richieda il consenso o agisca contro il voto del Consiglio. 15 La Commissione per l'interpretazione del Codice, in data 14 maggio 1985, circa la norma del can 127 §1, ha risposto che quando il diritto richiede per il Superiore il consenso del Consiglio per porre un atto, lo stesso Superiore non ha diritto a dare il suo voto insieme ai Consiglieri, neppure per dirimere l'eventuale parità dei suffragi. Cf. AAS 77(1985), p. 771. 834 La seconda modalità precisa che i Consiglieri attendono non solo agli impegni ricevuti dal Capitolo generale, ma anche a quelli ad essi assegnati dal Rettor Maggiore. Per questo hanno sede nella Casa in cui dimora il Rettor Maggiore: non è solo un'esigenza per un lavoro efficiente e coordinato, ma un'esigenza di comunione dei Consiglieri con il Rettor Maggiore e fra di loro. 11 can. 627 §2 del Codice di diritto canonico dice: «Oltre i casi stabiliti dal diritto universale, il diritto proprio determini i casi in cui per procedere validamente è richiesto il consenso del Consiglio, a norma del can. 127». Nelle Costituzioni salesiane questi casi sono indicati e collocati nel posto ritenuto più conveniente a seconda della materia a cui si riferiscono. Tuttavia l'art. 132 elenca di seguito, per utilità e facilità di consultazione, tutti i casi sparsi nelle Costituzioni, per i quali è richiesto il consenso del Consiglio generale, distinguendoli in tre paragrafi: - nel primo sono elencati i casi in cui è richiesto il consenso del Consiglio convocato a norma del diritto; - nel secondo paragrafo sono elencati i casi in cui è richiesto il consenso dei Consiglieri presenti in sede, anche in numero ridotto: si tratta di casi frequenti nell'esperienza ordinaria, la cui soluzione non può essere rinviata senza inconvenienti alle sessioni plenarie (raggruppate ordinariamente in due periodi dell'anno) in cui tutti i Consiglieri sono in sede; - nel terzo paragrafo è contemplato il solo caso in cui, secondo il diritto universale, il Consiglio generale procede collegialmente assieme al Rettor Maggiore, poiché agisce come «tribunale collegiale»: quando cioè deve procedere alla dimissione di un socio dalla Congregazione." L ovvio che in questo caso vota anche i] Rettor Maggiore. Altri casi in cui il Rettor Maggiore deve avere il consenso del Consiglio sono indicati dall'art. 106 dei Regolamenti generali. L'articolo 132 conclude con una indicazione di carattere generale: il Rettor Maggiore sentirà il suo Consiglio nelle altre cose importanti e `6 Cf CIC, can. 699 l 835 ogni volta che lo riterrà opportuno. Non si è ritenuto necessario determinare i singoli casi in cui è richiesto il «parere» del Consiglio. Data l'ampia e precisa determinazione dei casi per i quali si richiede il consenso, il CG22 ha ritenuto che ulteriori precisazioni non avrebbero favoríto la necessaria snellezza e tempestività del governo centrale. 3.2 Composizione del Consiglio generale (art. 133.140). La composizione del Consiglio generale ha subito nel tempo diverse modifiche sia quanto al numero dei Consiglieri, sia quanto alla definizione dei compiti affidati ai singoli Consiglieri. L'espansione mondiale della Società, l'attenzione ai problemi emergenti nei diversi momenti storici, l'approfondimento di alcuni aspetti della missione salesiana e il. criterio esperienziale sono alla base delle deliberazioni dei diversi Capitoli generali in questa materia. Non è il caso di esporre qui in dettaglio tutti i mutamenti verificatisi; i più significativi saranno messi in rilievo al momento opportuno. L'art. 133 presenta la composizione dei Consiglio dopo la revisione ultima delle Costituzioni. Ne fanno parte: il Vicario, i Consiglieri incaricati di settori speciali (enumerati nel secondo capoverso) e i Consiglieri regionali. In merito alla composizione due sono le innovazioni di speciale rilievo. Anzitutto, a partire dal CG XIX il criterio con cui vengono ripensati e definiti i settori speciali non è più quello delle «opere» (scuole - scuole professionali ed agricole - oratori - aspirantati -- stampa, ecc.) o delle persone (salesiani in formazione - exallievi - cooperatori, eco.) ma quello degli aspetti e dimensioni della vita e della missione salesiana che riguardano tutta la Congregazione. L'individuazione e la descrizione di questi settori sono state oggetto di progressivi approfondimenti dei Capitoli generali XX, XXI e XXII, col fine di chiarire l'aspetto formale che caratterizza la «specialità» di ogni settore e individuare l'area dei compiti e interventi di ciascuno di essi. Si è giunti così all'attuale formulazione costituzionale dei settori e dei Consiglieri ad essi preposti. 836 La seconda novità di rilievo è l'inserimento nel Consiglio generale, accanto ai Consiglieri incaricati di settori speciali e con parità di diritto, della figura del Consigliere regionale. Essa, come si accennava, risale al CG XIX, che iniziò una profonda revisione delle strutture di governo centrale e deliberò «ad experimentum» la duplice figura di Consiglieri, senza tuttavia inserire immediatamente la normativa nelle Costituzioni, in attesa di un riesame dell'esperimento da parte del successivo Capitolo generale."' Il CGS riconosceva, alla luce dell'esperienza fatta, la validità sostanziale della nuova figura e la introduceva nel testo costituzionale. La troviamo ora, dopo l'approvazione del CG22, nella redazione definitiva. Le motivazioni di questa rilevante innovazione sono così sintetizzate dal Rettor Maggiore: «Le esigenze dell'unità e del decentramento, la promozione del dialogo e della corresponsabilità, la fedeltà all'identità della vocazione salesiana e la sua incarnazione in situazioni, ambienti e culture diversificate, l'accelerazione della storia e i sempre nuovi problemi emergenti in un trapasso epocale che costituisce una sfida costante alla società, alla Chiesa, agli Istituti religiosi: questo il contesto in cui oggi devono operare le strutture di governo. La figura del Consigliere regionale in tale contesto ha un ruolo, per usare l'espressione del CGS, di 'collegamento verticale' e di `collegamento orizzontale', che in questi diciotto anni ha reso un servizio di grande rilievo alla Congregazione».18 Il Vicario del Rettor Maggiore (art. 134) L'attuale denominazione sostituisce quella anteriore di «Prefetto generale». Il cambio fu introdotto nella revisione postconciliare delle Costituzioni, e si ebbe così uniformità di denominazione ai tre livelli: locale, ispettoriale, mondiale. La specifica identità del Vicario è di essere «il primo collaboratore del Rettor Maggiore nel governo della Società». Per questo egli ha pote " Cf. CG XIX, ACS n. 244, gennaio 1966, p. 21.22 " CG22 RRM, n. 136 837 stà ordinaria (= non delegatagli dal Rettor Maggiore ma connessa col suo ufficio) vicaria (= esercitata in nome del Rettor Maggiore). In base al Codice di diritto canonico egli è Ordinario religioso e Superiore maggiore39 con i poteri e le facoltà che vengono attribuiti dal Codice a questi uffici ecclesiatici. Il Vicario «fa le veci del Rettor Maggiore assente o impedito»; ma la sua autorità non si esplica sostanto in tale circostanza, giacché egli ha sempre potestà ordinaria vicaria e, quando è necessario, supplisce l'azione di governo del Rettor Maggiore per tutta la Congregazione. Al Vicario le Costituzioni affidano in particolare «la cura della vita e della disciplina religiosa». Con ciò non intendono assegnare al Vicario un settore speciale nell'accezione usata per i Consiglieri di settore. Viene piuttosto indicato un aspetto particolarmente importante tra i compiti del Vicario: come primo collaboratore del Rettor Maggiore e per la potestà di governo annessa alla sua carica, egli è nelle migliori condizioni per curare e promuovere la «grande disciplina religiosa» e per intervenire, nelle forme più opportune e nel rispetto delle competenze degli Ispettori, in casi di speciale rilevanza. Il Consigliere per la Formazione (art. 135) Il settore della formazione era precedentemente affidato a tre membri del Consiglio: al Direttore spirituale o Catechista generale sotto l'aspetto della formazione religiosa salesiana, soprattutto dei novizi; al Consigliere scolastico generale per il settore dell'istruzione letteraria, scientifica, filosofica e teologica nell'intera Società; al Consigliere professionale generale per la cura della qualificazione dei confratelli coadiutori. Il CG XIX istituì la nuova figura del «Consigliere per la formazione», conservando però la carica di Direttore spirituale generale con la responsabilità della formazione dei novizi. Il CGS e il CG21, dedicando un'attenzione tutta speciale al problema della formazione salesiana, hanno ulteriormente precisato la figura del Consigliere per la formazione. Nell'attuale art. 135 delle Costi '9 Cf. CIC, can. 134 §1; can. 620 838 tuzioni confluiscono appunto le riflessioni e le conclusioni di questi ultimi Capitoli generali. Anzitutto viene evidenziata la dimensione unitaria della formazione del salesiano. Maturazione umana e preparazione intellettuale e professionale, approfondimento della vita religiosa e graduale inserimento nell'apostolato sono fattori che la formazione armonizza nell'unità vitale della spirito salesiano. È questo l'elemento unificante che consente di formare autentici educatori e pastori salesiani.20 Un altro dato di rilievo è l'unità della formazione lungo tutte le fasi del processo formativo. Ne deriva l'esigenza che siano presenti in ogni fase i diversi aspetti della formazione salesiana. Il terzo dato importante è costituito dal Fatto che il processo formativo dura tutta la vita e impegna quindi il salesiano, e con lui la comunità ispettoriale e le comunità locali, ad una formazione permanente e continua, per rispondere alle esigenze sempre nuove della condizione giovanile e popolare. In questi tre dati abbiamo la chiave di lettura del compito che le Costituzioni assegnano al Consigliere per la formazione: promuovere la formazione integrale (= in tutte le sue dimensioni) e permanente (= nella continuità della vita) dei soci. Si tratta di un compito di grande ampiezza e di decisiva importanza, costituendo la formazione «una delle più indispensabili priorità di futuro».` La concezione della formazione come un processo unitario e permanente non esclude, anzi accresce, l'esigenza di una particolare sollecitudine della formazione iniziale nelle sue fasi. L'articolo in esame, nel secondo capoverso, precisa gli scopi che questa particolare sollecitudine vuole raggiungere: curare che le varie fasi - per contenuti, studi, metodi, strutture - - garantiscano le condizioni per la crescita della vocazione salesiana. Assume, per questo, speciale rilievo la «Ratio fundamentalis institutionis et studiorum» di cui parla l'art. 87 dei Regolamenti generali. Da tutto ciò derivano per il Consigliere per la formazione e per il 20 Cf. CG21, 244 21 Cf. Discorso del Rettor Maggiore alla conclusione del CG22, CG22 Documenti, 87 839 suo Dicastero (questa parola non si trova nelle Costituzioni, ma è usata nei documenti degli ultimi Capitoli generali) compiti d'informazione, di studio, di orientamento, di contatti e incontri, di coordinamento nei confronti delle comunità formatrici, dei centri di formazione permanente, delle commissioni e consulte ispettoriali e interispettoriali per la formazione. Il Consigliere per la pastorale giovanile (art. 136) Fino al CG XIX erano tre i Consiglieri che si occupavano di quest'area, con distinzioni basate essenzialmente sul criterio delle «opere» e delle «presenze»: ad uno erano affidate le scuole umanistiche (compresi gli studi dei Salesiani in formazione); ad un secondo le scuole professionali ed agricole (insieme con la cura dei Salesiani coadiutori); ad un terzo gli oratori e le parrocchie. Il CG XIX - come già è stato accennato - attribuendo i compiti in seno al Consiglio in base al criterio delle «dimensioni» o «aree» della missione salesiana, affidò a un unico Consigliere tutto il settore della pastorale giovanile e parrocchiale. Il CGS confermava la figura del Consigliere per la pastorale giovanile, ma riportava le parrocchie nell'ambito di un «Consigliere per la pastorale degli adulti». L'esperienza e l'ulteriore riflessione conducevano il CG21 ad affidare nuovamente la cura dell'impegno salesiano nelle parrocchie al Consigliere per la pastorale giovanile. E così è rimasto nella redazione definitiva delle Costituzioni. Per presentare il contenuto dell'art. 136 occorre partire da una considerazione di fondo. Il settore speciale affidato al Consigliere per la pastorale giovanile costituisce l'aspetto che più direttamente rientra nell'identità della vocazione salesiana: «Il Signore ha indicato a Don Bosco i giovani, specialmente i più poveri, come primi e principali destinatari della sua missione» (Cost 26). Per continuare la missione del Fondatore «educhiamo ed evangelizziamo secondo un progetto di promozione integrale dell'uomo» (Cost 31). Quest'idea madre, presente in tutto il testo costituzionale, guida a comprendere la figura del Consigliere per la pastorale giovanile. L'area del suo compito è «l'azione educativa apostolica salesiana, 840 nelle sue varie espressioni». Rientrano in questa varietà di espressioni sia i contenuti essenziali e le finalità del servizio educativo pastorale della Congregazione (cf. Cost 31-39), sia le attività e le opere attraverso le quali realizziamo la nostra missione, come l'oratorio e il centro giovanile, la scuola e i centri professionali, i convitti e le case per giovani in difficoltà (Cost 42). Tra queste attività e opere il CG21 ha collocato anche le parrocchie salesiane; può essere utile conoscere i motivi per cui il Capitolo generale ha voluto affidarne la cura al Consigliere per la pastorale giovanile: è stata sottolineata la necessità e l'importanza di una pastorale comunitaria: l'intera comunità ecclesiale infatti, composta di giovani e adulti, è oggetto e soggetto, destinataria e operatrice di pastorale; la specificità della nostra missione giovanile, che deve realizzarsi nelle parrocchie, è meglio garantita da un unico Consigliere responsabile; viene pure evidenziato lo stretto legame che deve unire le varie nostre opere pastorali nella comunità ecclesiale: oratori, centri giovanili, scuole, parrocchie 22 Questa impostazione è stata ribadita dal CG22, che ha confermato pure la denominazione di «Consigliere per la pastorale giovanile», per esprimere la priorità giovanile dell'azione salesiana in tutte le nostre opere educative e pastorali. Dentro l'area descritta, l'articolo assegna al Consigliere per la pastorale giovanile anzitutto un compito di animazione e orientamento in una duplice prospettiva: cercare che nelle varie espressioni dell'azione pastorale salesiana sia realizzata la priorità giovanile e ci si ispiri costantemente al Sistema preventivo. Viene poi indicato un ulteriore importante compito: quello di assistere le Ispettorie nello sviluppo dei loro progetti e impegni pastorali, anche qui con una duplice finalità: perché mantengano fedeltà allo spirito di Don Bosco e perché la loro azione risponda alle esigenze dei tempi e dei luoghi. _= Cf. CG21, 400 841 Le tre linee di intervento tracciate - animare, orientare, assistere trovano lungo tutto il testo costituzionale i contenuti su cui lavorare: educazione, catechesi, associazionismo, iniziazione liturgica, orientamento vocazionale, criteri pastorali e preparazione degli operatori (Cost 3148) sono aspetti diversi di un unico impegno; i Regolamenti generali indicano poi alcune concretizzazioni, tra le quali assume particolare importanza l'elaborazione del progetto educativo ipsettoriale e locale (cf. Reg 4-IO). È evidente che un lavoro così vasto e complesso richiede che il Consigliere e il Dicastero per la pastorale giovanile facciano rilevamenti e studi per conoscere la situazione giovanile delle varie regioni e per offrire un'adeguata risposta salesiana; propongano obiettivi da perseguire nella qualificazione pastorale delle opere e nello sviluppo delle Ispettorie; creino canali di comunicazione periodica e strumenti di coordinamento e di verifica; offrano sussidi e occasioni di incontri agli organismi pastorali delle Ispettorie. Sarà perciò indispensabile un collegamento con gli altri Dicasteri e soprattutto con i Consiglieri regionali per un lavoro coordinato e integrato. Il Consigliere per la Famiglia salesiana e per la Comunicazione sociale (art. 137) I1 ruolo del Consigliere, descritto in questo articolo, si riferisce all'animazione di due settori pastorali. Anche il commento avrà quindi due parti, dedicate rispettivamente una alla Famiglia salesiana e l'altra alla Comunicazione sociale. a. Impegna per l'animazione della Famiglia salesiana. Il CGS nella sua riflessione sulla natura e missione della Società salesiana, affermava: «I Salesiani non possono ripensare integralmente la loro vocazione nella Chiesa senza riferirsi a quelli che con loro sono i portatori della volontà del Fondatore».` Il CGS apriva così il cammino 33 CGS, 151 842 alla valorizzazione e al rilancio della «Famiglia salesiana» e ad una maggior presa di coscienza del ruolo che la nostra Società ha in essa: ciò trovava la formulazione costituzionale nell'art. 5 della Regola. Questo articolo fondamentale, tuttavia, nella revisione operata dal CGS, non aveva una corrispondenza adeguata nelle strutture di governo a livello mondiale. Era infatti responsabile del progetto di rinnovamento il Consigliere per la pastorale degli adulti, il quale, insieme con la cura dell'impegno salesiano nelle parrocchie, aveva l'incarico di promuovere l'organizzazione e le attività dei Cooperatori e degli Exallievi e il collegamento con altri movimenti di ispirazione salesiana .24 Il CG21, dopo la verifica del sessennio precedente, deliberava di esplicitare maggiormente nell'art- 141 il compito di sensibilizzare ed animare la Congregazione per il ruolo ad essa affidato nella Famiglia salesiana. Modificava perciò, in tal senso, la distribuzione degli incarichi all'interno del Consiglio generale, stabilendo un «Consigliere per la Famiglia salesiana» con la responsabilità primaria di rendere operante l'art. 5 delle Costituzioni. Ritroviamo ora la medesima impostazione, con le modifiche e i chiarimenti che vedremo, nella redazione conclusiva delle Costituzioni. Ai fini di una retta comprensione della figura di questo Consigliere, sarà opportuna una precisazione sulla sua denominazione. Non è il Consigliere «della» Famiglia salesiana: questa non ha, allo stato dei fatti, un suo «Consiglio generale», eletto dai gruppi appartenenti alla Famiglia, e non si può quindi parlare di un Consigliere espresso dalla Famiglia salesiana. È invece il Consigliere «per» la Famiglia salesiana: viene eletto dal Capitolo generale dei SDB, è membro del Consiglio generale della Congregazione e il suo mandato è esplicitamente collegato alle particolari responsabilità che la nostra Congregazione ha nella Famiglia salesiana (Cost 5). Perciò l'art. 137, che esaminiamo, affida al Consigliere come compito primario quello di animare la Congregazione nel settore della Famiglia salesiana. Questo implica che egli si adoperi affinché i Salesiani: 2< Cf. Costituzioni 1972, art. 141 843 - prendano sempre più viva coscienza di questa realtà carismatica operante nella Chiesa grazie all'intuizione di Don Bosco,` - approfondiscano la conoscenza della sua dimensione storico-pa storale-dinamica; 26 - rispondano con efficacia e concretezza alle responsabilità che per volontà del Fondatore essi hanno nei confronti della Famiglia salesiana. Ma collegato a questo c'è pure un altro compito affidato al Consigliere: quello di promuovere la comunione dei vari gruppi, rispettando la loro specificità e autonomia. La comunione è esigita dal carisma, che caratterizza la realtà della Famiglia salesiana (Cost 5). Di qui l'impegno del Consigliere per irrobustire presso tutti i gruppi il significato, il senso di appartenenza e l'esperienza di Famiglia salesiana, promuovendo iniziative operative di coordinamento, di dialogo, di collaborazione «per un reciproco arricchimento e una maggiore fecondità apostolica», rispettando sempre la specificità vocazionale, gli statuti e l'autonomia dei gruppi. Infine è affidato al Consigliere un compito di orientamento e di assistenza nei confronti delle Ispettorie, con una finalità ben precisa: affinché nel loro territorio si sviluppino l'Associazione dei Cooperatori salesiani e il movimento degli Exallievi. Si noti come il compito di animazione ha per oggetto la Congregazione (confratelli e comunità), il mandato di promuovere la comunione è riferito a tutti i gruppi della Famiglia salesiana, mentre l'orientamento e l'assistenza sono rivolti alle Ispettorie, che sono direttamente impegnate dai Regolamenti generali (cf. Reg 36. 38. 39. 147) a interessarsi dei Cooperatori e degli Exallievi. Il particolare riferimento all'Associazione dei Cooperatori e a quella degli Exallievi ha una sua giustificazione. Mentre tutti i gruppi della Famiglia salesiana riconoscono nel Rettor Maggiore il loro centro di unità, i gruppi dei Cooperatori ed Exallievi hanno nel Rettor Maggiore il loro Superiore diretto. Lo sviluppo 25 CF. CG21, 402 26 Cf, CGS, 151-177 844 quindi delle loro Associazioni costituisce un dovere particolare e diretto della Congregazione e delle singole Ispettorie nei loro territori. b. Impegno per la Comunicazione sociale. Passiamo ora all'altro settore affidato allo stesso Consigliere: la Comunicazione sociale. Sappiamo che le Costituzioni salesiane, fin dalle sue prime redazioni, indicano tra i fini della Società la stampa e la diffusione dei buoni libri. Ma nelle strutture del governo centrale un incarico specifico per la stampa (insieme con la cura del Bollettino salesiano) venne affidato a un membro del Consiglio Superiore solo nel 1948, dopo che il CG XVI aveva deliberato di portare da tre a cinque il numero dei Consiglieri. Nel Capitolo generale XIX i suddetti incarichi furono affidati al «Consigliere per la pastorale degli adulti» con una formulazione più adatta ai tempi e più vasta nei contenuti: «curare l'informazione salesiana e gli strumenti di comunicazione sociale». Il CG22 ha segnato un momento forte di riflessione sull'impegno della Congregazione nel settore della Comunicazione sociale. L'art. 6 delle Costituzioni, come vedemmo, ne sottolinea l'importanza per l'educazione alla fede, che è uno dei fini della Società; l'art. 43 pone la Comunicazione sociale tra le priorità apostoliche della missione salesiana, rifacendosi all'intuizione e all'esempio di Don Bosco. Questa volontà di rilancio e di attuazione del nostro impegno nell'area della Comunicazione sociale portava il CG22 a considerare la Comunicazione sociale come uno dei «settori speciali», da affidarsi a un Consigliere generale. Non volendo, tuttavia, il Capitolo aumentare il numero dei Consiglieri incaricati di settori speciali e non ritenendo adeguata la soluzione di affidare il settore ad un Segretariato centrale (secondo Reg 108), decise di affidare il settore della Comunicazione sociale allo stesso Consigliere cui veniva attribuito l'impegno per la Famiglia salesiana. Tra i vari abbinamenti possibili, il CG22 ha ritenuto più conveniente unire fra loro questi due settori, benché si tratti di realtà fra loro distinte. Da questo preambolo storico e da ciò che è espresso nel testo, si capisce facilmente quali siano i principali compiti attribuiti al Consigliere responsabile della Comunicazione sociale. Anzitutto egli è chiamato ad animare la Congregazione nel settore a lui affidato. Questo comporta una seria presa di coscienza in tutta la 845 Congregazione e un rinnovato impegno culturale-apostolico nel campo della Comunicazione sociale, attraverso l'assimilazione e l'attuazione degli articoli costituzionali già citati (Cost 6 e 43), che hanno ulteriori indicazioni e integrazioni nei Regolamenti generali (cf. Reg. 6. 31. 32. 33. 82. 142). Nei suddetti articoli si trovano le linee di azione per il Consigliere e il suo Dicastero, al fine di «promuovere l'azione salesiana nel settore della Comunicazione sociale». Ne accenniamo alcune: promuovere il reperimento e la formazione di animatori ed esperti nella Comunicazione sociale e stimolare la preparazione e l'aggiornamento dei Salesiani, come comunicatori popolari, nel servizio della missione; preparare dei sussidi adeguati per il rinnovamento dell'azione salesiana nell'uso dei mass-media, come strumenti culturali, educativi e apostolici; offrire l'assistenza richiesta per l'organizzazione degli uffici ispettoriali per la Comunicazione sociale; favorire il censimento e l'analisi della presenza salesiana nella Comunicazione sociale; curare l'ufficio-stampa centrale e gli uffici-stampa ispettoriali. Sono tutti campi d'azione che richiedono un'intesa costante con gli altri Dicasteri, con i Consiglieri regionali e con gli Ispettori. Insieme con questo impegno primario di animazione e di promozione, l'art. 137 assegna al Consigliere un compito specifico nel coordinare, a livello mondiale, i centri e le strutture che la Congregazione gestisce nel campo della Comunicazione sociale. La gestione di queste strutture resta affidata alla responsabilità e competenza diretta delle Ispettorie. Ma ciò non toglie l'opportunità, per non dire la necessità, di una collaborazione tra i diversi centri, ai fini di un arricchimento reciproco nelle idee, nelle tecniche e nelle iniziative, e quindi di una più efficace presenza salesiana nel settore. Il Consigliere per le missioni (art. 138) La cura delle Missioni da parte del governo centrale della Congregazione è rimasta per lungo tempo, si può dire fin dalle origini, affidata al Prefetto (Vicario) generale. Non c'era un articolo costituzionale che determinasse tale competenza; questa era attribuita al Prefetto gene 846 rale in base all'art. 69 delle Costituzioni (ediz. 1954) (per il quale gli uffici di ciascun membro del Capitolo Superiore erano distribuiti dal Rettor Maggiore secondo le necessità). Nel 1947 il Capitolo generale XVI deliberava di portare il numero dei Consiglieri del Capitolo Superiore da tre a cinque. L'anno successivo il Rettor Maggiore nominava due nuovi Consiglieri e affidava a uno di essi l'incarico specifico delle Missioni. Il CG XIX, tuttavia, nella ristrutturazione del Consiglio Superiore, attribuiva nuovamente la cura delle Missioni al Prefetto generale, introducendo due precise condizioni: per la soluzione dei problemi missionari locali il Prefetto doveva essere coadiuvato dal Consigliere regionale incaricato delle Ispettorie nelle quali si trovavano le Missioni; nel lavoro di organizzazione e di coordinamento doveva operare alle sue dipendenze un Ufficio Missionario Centrale.27 Il CGS, tornando a riflettere sul problema, nelle Costituzioni rinnovate ha inserito tra i membri del Consiglio incaricati di settori speciali il Consigliere per le Missioni, che ritroviamo ora nella redazione definitiva delle Costituzioni, nell'articolo che stiamo esaminando. Queste considerazioni storiche esigono un rilievo: i ripensamenti e le soluzioni diverse dei Capitoli generali riguardano la struttura più idonea attraverso la quale il Rettor Maggiore e il suo Consiglio possano meglio curare e promuovere l'azione missionaria salesiana. Ma tutti i Capitoli generali, che si sono occupati del tema delle Missioni, sono stati sempre unanimi nel riconoscere che la Congregazione deve vivere e rinnovare costantemente l'ideale missionario di Don Bosco: egli voleva che «l'opera delle missioni fosse l'ansia permanente della Congregazione, in modo da formare parte della sua natura e del suo scopo».28 Questo ideale lo troviamo chiaramente espresso nel presente testo costituzionale tra i Fini della Congregazione (Cost 6) e tra gli articoli che parlano dei destinatari (Cost 30). L'area di questo «settore speciale» è l'azione missionaria con cui la Congregazione compie un'opera di paziente evangelizzazione e di fondazione della Chiesa in un determinato gruppo umano.29 " Cf. CG XIX, ACS n. 244, gennaio 1966, p. 23 2' CGS, 471: cf. CGXIX, ACS n. 244, gennaio 1966, p. 178 ss 20 CL AG. 6 847 In quest'area l'art. 138 assegna al Consigliere per le Missioni quattro compiti principali. Il primo è di promuovere in tutta la Società lo spirito e l'impegno missionario. Don Bosco, come vedemmo, volle la sua Congregazione fortemente missionaria e considerò l'azione missionaria un lineamento essenziale di essa (Cost 34). Conservare, approfondire e accrescere lo spirito missionario è quindi una dimensione della Fedeltà al carisma originario. Attraverso opportuni canali di informazione sulle attività missionarie, sulle storia e sulle grandi figure di missionari della Chiesa e della Congregazione, attraverso la presentazione adeguata della vocazione missionaria, mediante incontri, contatti con gli incaricati ispettoriali, coinvolgimento dei giovani e della Famiglia salesiana, il Consigliere per le Missioni è chiamato ad alimentare il fervore missionario che Don Bosco seppe suscitare all'inizio delle sue imprese. Se sarà autentico, questo spirito missionario porterà ad un'estensione dell'impegno missionario; l'animazione non può non riguardare entrambi i versanti. Il secondo impegno è di coordinare le iniziative attraverso le quali si esprime e si sviluppa l'interesse missionario, Si tratta di iniziative che, sia nella destinazione di nuovo personale che nel settore economico-finanziario, superano l'ambito ispettoriale e richiedono una visione globale della presenza missionaria salesiana. Il terzo è un compito di orientamento affinché l'azione nelle Missioni e le iniziative, di cui sopra, rispondano con stile salesiano alle urgenze dei popoli da evangelizzare. Questi due aspetti sono illustrati nell'art. 30 delle Costituzioni, che vede nell'azione missionaria un'opera che deve mobilitare tutti gli impegni educativi e pastorali propri del nostro carisma e richiede dal salesiano la capacità di assumere i valori dei popoli tra i quali lavora. Gli orientamenti del Consigliere negli aspetti suindicati avranno bisogno di un Dicastero che disponga di organismi di studio, di consulta e di contatto con gli altri Consiglieri incaricati di settori e con i Consiglieri regionali, con gli Ispettori, con le Procure missionarie (cf. Reg 24) e con gli organismi ecclesiali che operano nel settore missionario. Un quarto compito, infine, affidato al Consigliere, è quello di assicurare la preparazione specifica e l'aggiornamento dei missionari. Le iniziative in tal senso potranno, secondo le opportunità, essere gestite direttamente dal Dicastero, d'intesa con gli Ispettori, oppure promosse 848 a livelli regionali o ispettoriali. Quello che conta è la promozione di strumenti validi per una pedagogia missionaria, che prepari il missionario a rispondere alle esigenze dell'evangelizzazione oggi. L'Economo generale (art. 139) Dalla prima redazione delle Costituzioni ad oggi nel Consiglio generale troviamo sempre incluso l'Economo. Nell'attuale redazione egli figura tra i Consiglieri incaricati di settori speciali. Questa dizione può essere applicata all'amministrazione dei beni temporali non tanto come a un'area operativa della missione salesiana, quanto piuttosto come ad una dimensione che è presente in ogni area della nostra missione. Questa infatti è affidata a una comunità di uomini che deve vivere, agire, organizzarsi, istituire ed alimentare attività apostoliche, e quindi ha bisogno di mezzi economici. Tre compiti, in particolare, vengono attribuiti all'Economo generale. - Anzitutto egli ha la responsabilità diretta dell'amministrazione di quei beni che non appartengono a una determinata Ispettoria o casa, ma a tutta la Società. In base all'art. 190 delle Costituzioni l'Economo amministra tali beni sotto la direzione e il controllo del Rettor Maggiore e del suo Consiglio, ai quali rende conto della gestione con regolarità (cf. Reg 192). - É poi attribuito all'Economo un compito di coordinamento e di controllo delle amministrazioni ispettoriali. Entrambi gli aspetti di tale impegno mirano ad ottenere che la gestione economico-amministrativa, ad ogni livello, risponda alle esigenze della povertà religiosa e al servizio della missione salesiana. Sono due aspetti che devono caratterizzare la nostra amministrazione dei beni temporali che, mentre mutua dalle amministrazioni civili strutture e metodi, va realizzata con criteri che non possono prescindere dalle norme e dai principi morali di una Congregazione religiosa. E i criteri che diversificano un Istituto religioso da una società industriale o commerciale sono precisamente la povertà personale e comunitaria e l'amministrazione 849 54 dei beni finalizzata alla missione della Società.-,,, Per questo l'Economo è chiamato a dare gli opportuni orientamenti, a coordinare iniziative che mirino alla formazione adeguata degli economi, a valutare i progetti di sviluppo edilizio e le altre operazioni di natura economica, a controllare l'adempimento dell'art. 188 delle Costituzioni, a esaminare il rendiconto annuale che le Ispettorie devono inviare in ottemperanza all'art. 192 dei Regolamenti. - Il terzo compito previsto dall'articolo in esame per l'Economo generale è la vigilanza perché siano osservate le norme necessarie per una retta amministrazione. I criteri sopra indicati richiedono a tutti i gradi un'amministrazione ordinata, trasparente, controllabile, impostata con tecnica moderna proporzionatamente alla sua importanza. La strutturazione del Dicastero dell'Economato generale, con gli uffici amministrativo, tecnico, patrimoniale, e con altri servizi di vario ordine, vuoi essere un supporto organizzativo che renda possibile ed efficiente il servizio centrale in un settore delicato e indispensabile. I Consiglieri regionali (art. 140.154.155) Parlando della composizione del Consiglio generale, si è già messa in evidenza la novità rilevante che con questa figura il CG XIX ha introdotto nella composizione del Consiglio stesso (cf. Cost 133). L'art. 140 precisa ora il ruolo dei Consiglieri regionali. Si tratta anzitutto del cosidetto «collegamento verticale» in vista di una comunione costante e viva tra il centro della Congregazione e le Ispettorie. Il primo compito dei Consiglieri regionali è infatti quello di promuovere un più diretto collegamento tra le Ispettorie e il Rettor Maggiore e il suo Consiglio. I Consiglieri regionali sono membri a pieno titolo del Consiglio generale, partecipano abitualmente alle riunioni delle sessioni plenarie del Consiglio, nelle quali si trattano i problemi più rilevanti, si studiano i temi d'interesse generale per la Congregazione, si esaminano e si valutano le relazioni sulle visite straordinarie alle Ispettorie, si procede alle 30 CF. CGS, 726 850 nomine degli Ispettori, si promuovono le attività. Come Consiglieri, vivono in comunione di vita e in corresponsabilità di lavoro con il Rettor Maggiore e con gli altri membri del Consiglio e acquisiscono una conoscenza della Congregazione a livello mondiale. Sono così in condizione di percepire e animare i grandi valori dell'unità, della comunione, della fedeltà al carisma del Fondatore nelle Ispettorie loro affidate. D'altra parte i Consiglieri regionali nelle sessioni plenarie danno un contributo di particolare valore al Consiglio generale nell'individuare, studiare, orientare e decidere su aspetti fondamentali della vita della Congregazione. Essi infatti per la conoscenza diretta delle situazioni della loro Regione e per i contatti personali periodici con gli organismi di governo e di animazione a livello ispettoriale e locale e con i singoli confratelli, portano nel Consiglio una peculiare e specifica sensibilità. Si può dire che la complementarità tra unità e decentramento trova nella figura e nel ruolo dei Regionali un'espressione in certo senso personalizzata. L'opera di promozione che abbiamo descritta non comporta una potestà di governo nei Consiglieri regionali (eccetto nei casi delle visite straordinarie, per le quali ricevono dal Rettor Maggiore un'autorità delegata: cf. Reg 104): il loro compito è di promozione, animazione e collegamento, che non limita le competenze costituzionali dei Superiori ispettoriali e locali e dei loro Consigli (Reg 137). Un secondo compito dei Consiglieri regionali è evidenziato dalle Costituzioni: è quello di curare gli interessi delle loro Ispettorie. Oltre a quanto è stato detto riguardo al primo compito, qui si afferma che le pratiche riguardanti le Ispettorie trovano nei Consiglieri regionali una mediazione di studio, di illuminazione, di sollecito adempimento. L'espressione «interessi delle Ispettorie» è volutamente generica, per un'interpretazione molto larga e ampia. Ferma restando la possibilità di tutti i Superiori e i confratelli delle Ispettorie di comunicare direttamente col Rettor Maggiore, col Vicario e i Consiglieri di settori speciali, i Consiglieri regionali hanno il preciso impegno di interessarsi di ogni settore della vita e della missione delle Ispettorie, portando nel Consiglio generale la sensibilità ai problemi particolari. Il terzo compito, conseguente a quanto si è detto e già sufficientemente illustrato, è quello di favorire nel Consiglio generale la conoscenza delle situazioni locali. 851 Pare opportuno integrare le riflessioni sul «collegamento verticale» (centro-Ispettorie), trattando qui anche del «collegamento orizzontale» che le Costituzioni affidano agli stessi Consiglieri regionali negli art. 154-155. Per «collegamento orizzontale» si intende il collegamento delle Ispettorie fra loro. A nessuno sfugge quanto questo collegamento sia necessario, sia per la complessità e interdipendenza dei problemi, sia per le molteplici strutture ecclesiali e civili che operano nei diversi settori. Le situazioni spesso superano le possibilità d'intervento di una Ispettoria ed esigono la valorizzazione piena del personale. Sono tutte ragioni valide per istituzionalizzare un collegamento orizzontale, la cui attuazione appunto è affidata ai Consiglieri regionali. Circa tale collegamento occorre tenere presente la distinzione fra «Gruppi di Ispettorie» e «Conferenze ispettoriali», due forme di raggruppamento che devono favorire l'interscambio. Nei «gruppi di Ispettorie» si può ottenere un certo collegamento orizzontale, ma esso è spesso condizionato da fattori geografici, linguistici, culturali, socio - politici, ecclesiali che possono limitarlo molto. Quando, invece, l'affinità e la comunanza di situazioni permettono ed esigono un collegamento più stretto tra alcune Ispettorie, vengono costituite le «Conferenze ispettoriali». Una conseguenza di tale distinzione si riflette nella stessa costituzione dei «Gruppi» o delle «Conferenze». La costituzione dei Gruppi è di competenza del Capitolo generale. Questo si spiega anche per il fatto che la composizione e il numero dei Gruppi incide sul numero dei Consiglieri regionali e quindi sulla composizione del Consiglio generale: materia molto delicata questa, che è conveniente affidare alla competenza dello stesso Capitolo generale. Invece la costituzione delle Conferenze ispettoriali spetta al Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato le Ispettorie interessate. È ovvio che all'interno di un Gruppo di Ispettorie possano essere costituite una o più o nessuna Conferenza ispettoriale. È il criterio di flessibilità e funzionalità delle strutture che in questo caso è determinante. Troviamo un riflesso di questa distinzione tra «Gruppi di Ispettorie» e «Conferenze ispettoriali» nei Regolamenti generali: per i Gruppi sono descritti più dettagliatamente i compiti dei Consiglieri regionali già previsti dall'art. 140 delle Costituzioni (cf. Reg. 135-137); per le 852 Conferenze invece vengono precisate la periodicità delle riunioni (almeno una volta all'anno), il Presidente (il Consigliere regionale o un suo delegato), la natura orientativa delle conclusioni (eccetto casi speciali ratificati dal Rettor Maggiore e dal suo Consiglio), i partecipanti e i compiti loro attribuiti (cf. Reg. 139-142). Per completezza c'è da segnalare il disposto dell'art. 138 dei Regolamenti che prevede la possibilità di staccare da uno o più Gruppi alcune Ispettorie senza costituire un nuovo gruppo affidato a un Consigliere regionale. In tal caso il Capitolo generale può unirle in una Delegazione per la quale il Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio e previa consultazione delle Ispettorie interessate, nomina un suo Delegato regionale, con gli attributi e i compiti che crederà opportuno affidargli. Questo Delegato può essere invitato dal Rettor Maggiore ad assistere alle sedute del Consiglio generale, per svolgere adeguatamente i compiti assegnatigli, ma non è membro del Consiglio e quindi non ha diritto di voto. 3.3 Elezione dei membri del Consiglio generale (art. 141.143) Dopo aver determinato la composizione del Consiglio e il ruolo dei singoli membri, le Costituzioni dedicano tre articoli alle modalità di elezione degli stessi. L'articolo 141, anzitutto, dispone che i membri del Consiglio generale vengano eletti dal Capitolo generale ciascuno con votazione distinta. Dagli inizi della Congregazione fino al CGS l'elezione del Prefetto generale, del Catechista generale e dell'Economo generale avveniva con votazione distinta per ognuno di essi. Invece l'elezione dei Consiglieri (prima tre, poi cinque) era fatta con unica votazione: ogni capitolare indicava tre (o cinque) nomi su unica scheda; ai Consiglieri risultati eletti, poi, il Rettor Maggiore affidava gli incarichi secondo le necessità. Il CGS, tenendo presenti i nuovi criteri che lo avevano guidato nella ristrutturazione del Consiglio (ristrutturazione già iniziata nel CG XIX), ritenne di dover rivedere anche le norme per l'elezione dei Consiglieri. Si è così giunti all'attuale formulazione dell'art. 141. 853 Due sono le novità di rilievo. L'elezione, come si diceva, avviene con votazione distinta per ognuno. Il Capitolo generale, cioè, li elegge non soltanto come membri del Consiglio, ma con un compito preciso determinato dalle Costituzioni. La seconda innovazione sta nel dispositivo previsto per l'elezione dei Consiglieri regionali. Anch'essi vengono eletti dal Capitolo generale con votazione distinta per ciascuno. Ma l'articolo in esame indica di eleggere ogni Consigliere regionale preferibilmente su una lista presentata dal rispettivo Gruppo di Ispettorie. È una soluzione che tiene conto di due dati. Da una parte l'appartenenza dei Consiglieri regionali a pieno titolo al Consiglio generale, che coopera con il Rettor Maggiore nell'animazione e nel governo di tutta la Congregazione, è stata determinante per la decisione del CGS di attribuirne l'elezione a tutto il Capitolo generale.3' D'altra parte i compiti affidati ai Regionali - nel collegamento «verticale» e «orizzontale» - hanno fatto ritenere ragionevole e opportuna una forma speciale di segnalazione e indicazione da parte dei Gruppi di Ispettorie che ad ogni Regionale saranno affidati. Questa indicazione, tuttavia, non è per il Capitolo generale fonte di obbligo, ma offerta di preferenza, suggerita esplicitamente dalle Costituzioni. Le condizioni richieste perché un socio possa essere eletto membro del Consiglio generale, determinate nel secondo paragrafo dell'art. 141, sono nello spirito di quanto si è detto commentando l'art. 129, riguardante il Rettor Maggiore. Si osserva che per il Vicario è stata aggiunta la condizione che sia Sacerdote, dato che è Superiore maggiore (cf. Cost 4 e 123). La durala in carica dei membri del Consiglio generale è indicata, sia per i casi ordinari sia per quelli speciali, dall'art. 142, che non presenta novità rispetto alla legislazione precedente. È invece nuova la disposizione dell'art. 142, introdotta dal CG22, in base alla quale, in caso di morte o di cessazione dall'ufficio del Rettor Maggiore, il Capitolo generale - da convocarsi non oltre nove mesi - procederà all'elezione del Rettor Maggiore e del nuovo Consiglio. ai CF. CGS, 723 8}4 Questo implica che tutti i Consiglieri decadono dal loro mandato quando venisse a mancare il Rettor Maggiore. La nuova norma è dovuta a due considerazioni. Si evita, anzitutto, di esser costretti a convocare, entro termine più o meno breve, un Capitolo generale per l'elezione dei soli membri del Consiglio e poi un altro, alla scadenza, per l'elezione del solo Rettor Maggiore. D'altra parte, è sembrato rispondente alla natura del mandato del Rettor Maggiore e ai compiti del suo Consiglio far coincidere sempre con l'elezione del Rettor Maggiore quella del Consiglio. Il Capitolo generale è così messo in condizione, nell'eleggere i membri del Consiglio, di tener conto della persona con la quale dovranno collaborare nell'animazione e nel governo della Congregazione. 3.4. Tre incarichi particolari. Dopo gli articoli sul Consiglio generale, troviamo due articoli che si riferiscono a tre incarichi particolari, che interessano tutta la Congregazione. a. Il Segretario generale (ari. 144). Il Segretario generale opera a servizio del Rettor Maggiore e del suo Consiglio e, per il suo incarico, in piena comunione con loro. Il suo ruolo è qualificato dalle Costituzioni come «funzione notarile», per cui la sua firma fa pubblica fede per tutti gli atti ufficiali del Rettor Maggiore e del suo Consiglio. Naturalmente questo comporta la responsabilità del Segretario generale nel provvedere che gli atti siano redatti compiutamente, nella forma e nella sostanza, in conformità con quanto è prescritto dal diritto comune e proprio.32 Il suo ruolo esige che egli intervenga, pur senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio: molti infatti degli atti ufficiali sono collegati con l'attività e le votazioni del Consiglio. A lui è affidata la redazione dei verbali delle adunanze consiliari. Si tratta di un compito delicato e importante 32 Cf., per analogia, CIC, can. 484 855 portante non solo per la regolarità degli atti, ma anche perché detti verbali sono strumento utile di verifica per il Consiglio, fonte di documentazione per le pratiche in corso, servizio alla storia per il futuro. Delle responsabilità connesse con il ruolo del Segretario generale l'articolo costituzionale ne sottolinea esplicitamente due. In primo luogo egli cura gli uffici della Segreteria generale (l'ufficio anagrafico statistico, l'ufficio giuridico e il protocollo): essi offrono un servizio indispensabile al Rettor Maggiore, al Consiglio, ai Dicasteri e ai Regionali e, per loro tramite, a tutta la Congregazione. L'organizzazione, il funzionamento, l'efficienza e il continuo aggiornamento di questi uffici sono di competenza del Segretario generale. L'altra responsabilità affidata esplicitamente al Segretario generale è la cura dell'Archivio centrale, che raccoglie tutti gli atti e documenti riguardanti il governo centrale della Congregazione. Esso risulta diviso in quattro sezioni: l'archivio storico (con la documentazione ordinata e classificata); il deposito (con la documentazione di qualsiasi provenienza, non ancora classificata); l'archivio corrente (con la documentazione schedata proveniente dagli uffici della direzione generale); l'archivio segreto (contenente le pratiche che, per loro natura, devono restare segrete: cf. can. 489). Per completezza c'è da segnalare, infine, che l'art. 110 dei Regolamenti affida al Segretario generale la pubblicazione degli «Atti del Consiglio generale», organo ufficiale per la promulgazione delle direttive del Rettor Maggiore e del suo Consiglio e per le informazioni ai soci. Descritta la figura e il ruolo del Segretario generale, l'articolo dispone che egli venga nominato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio e rimanga «ad nutum». Data la rilevanza del suo ruolo, egli partecipa al Capitolo generale (cf. Cost 151). b. Il Procuratore generale (art. 14.5). L'articolo 145 conferma quanto era già stato stabilito nelle Costituzioni prima della revisione del CGS circa la figura del Procuratore generale. Il suo compito principale è quello di trattare gli affari della Congregazione con la Sede Apostolica; la sua nomina è di competenza dei Rettor Maggiore col consenso del suo Consiglio; la durata dell'incarico è «ad nutum» del Rettor Maggiore. Si conferma anche la partecipazione al Capitolo generale. 856 Nella nuova formulazione, tenuto conto di quanto è previsto dal can. 212 del CIC, si aggiunge che egli tratta gli affari della Congregazione con la Sede Apostolica «in via ordinaria». Questo implica che egli presenta, illustra e segue tutte le pratiche che la Congregazione inoltra, a norma del diritto, alla Sede Apostolica e tratta gli affari che intercorrono tra la Sede Apostolica e la Congregazione. É il canale ordinario della comunicazione e dei rapporti, ferma restando la possibilità che il Rettor Maggiore riservi a sé personalmente o affidi ad altri pratiche speciali (cf. Reg 109). Il nuovo Codice di diritto canonico non parla del Procuratore generale come ne trattava il Codice precedente33 e rimette implicitamente ogni norma al diritto proprio. Di fatto la Sede Apostolica ne riconosce l'incarico a livello di Comunità Mondiale nell'Annuario Pontificio. Il Procuratore generale esercita il suo ufficio sotto la direzione e alla dipendenza del Rettor Maggiore. c. Il Postulatore generale (art. 145). Il secondo comma dell'articolo 145 presenta la figura e il compito del Postulatore generale. Si tratta di una figura, che è esistita di fatto sin dai primi passi del processo per la causa di beatificazione e canonizzazione di Don Bosco e che viene ora inserita, per la prima volta, nel testo delle Costituzioni salesiane. È stato ritenuto doveroso questo riconoscimento, sia per l'importanza che hanno nella storia e nella vita della Congregazione le cause di beatificazione e canonizzazione dei nostri confratelli e di altri membri della Famiglia salesiana, sia perché si tratta di un incarico ufficiale della Congregazione a livello di Comunità Mondiale, accreditato giuridicamente presso la Sede Apostolica. I compiti del Postulatore generale sono definiti dalle norme emanate dalla Sede Apostolica. Nomina e durata dell'incarico sono identiche a quelle del Procuratore generale. 1-1 Cf. CIC 1917, can. 517 857 Imploriamo la grazia dello Spirito Santo sui membri del Consiglio generale e sul loro lavoro, perché la loro opera a bene della nostra Società sia fruttuosa ed essi la possano compiere con zelo e con letizia. Perché sia dato ai membri del Consiglio generale salesiano di collaborare in perfetta unità col Rettor Maggiore e tra loro, cercando in lutto il bene della nostra Società e guidandola ad un'azione apostolica sempre più incisiva soprattutto nel campo dell'educazione della gioventù, preghiamo. Perché i membri del Consiglio generale siano promotori di un dialogo costante con tutte le Ispettorie e le comunità, svolto con rispetto e con coraggio, per uno scambio fecondo di idee e di esperienze, preghiamo. Perché i Salesiani sparsi nel mondo siano disposti all'ascolto dei suggerimenti e delle direttive che provengono dal Rettor Maggiore e dal suo Consiglio, per collaborare all'unità della Congregazione, pur nel necessario pluralismo delle situazioni, e sia preservato integro lo spirito del Fondatore, nella sua originalità e nella sua cattolicità, preghiamo. 4. IL CAPITOLO GENERALE (ART. 146-153) Nel capitolo introduttivo alla parte quarta delle Costituzioni è stato sottolineato con insistenza il valore fondamentale dell'unità (cf. Cost 120. 122. 124) «per «salvaguardare nel pluralismo legittimo - il progetto originario del Santo Fondatore 'e mantenere la vita e l'efficacia della Congregazione» .3a 14 CGS, 720 858 Primo e principale garante di questa unità deve essere il governo a livello mondiale (cf. Cost 120). Ora tra le «strutture di unità» occupa un posto privilegiato il Capitolo generale. Esso è «il principale segno dell'unità della Congregazione nella sua diversità»: così afferma l'art. 146, che apre la sezione costituzionale sul Capitolo generale e ne descrive la natura, principalmente nella sua dimensione spirituale. 4.1 Natura e compiti dei Capitolo generale. Il Capitolo generale non è primariamente una scadenza costituzionale da osservare, né anzitutto un'assemblea giuridica, in cui predominano le preoccupazioni di ordine canonico o di organizzazione pratica a breve scadenza. Esso è prima di tutto un incontro di fratelli (Cost 146), «segno di unità nella carità».35 É un momento di espressione intensa e di esperienza profonda della Congregazione come «Comunità mondiale» (Cost 59), che si raduna nei rappresentanti di tutte le circoscrizioni e strutture presenti nel mondo. A questo fa riferimento appunto l'art. 146 quando afferma che «per mezzo del Capitolo generale l'intera Società... cerca di conoscere... la volontà di Dio per un miglior servizio alla Chiesa». Il Capitolo generale è un momento in cui l'ideale della comunità fraterna e apostolica, descritto nel cap. V della Regola, diventa visibile e sperimentabile anche a livello mondiale, non solo per i confratelli capitolari, ma per tutti i membri della Congregazione, che vengono coinvolti nella preparazione (cf. Reg 112) e informati tempestivamente dei suoi lavori (cf. Reg 124). Tutti possono allora partecipare in un modo concreto «della comunione di spirito, di testimonianza e di servizio che la Società vive nella Chiesa universale» (Cost 59). Questa comunione ha, anche per il Capitolo generale, come fondamento spirituale il mistero della Trinità (cf. Cost 49), come ricorda il secondo capoverso dell'art. 146. I rappresentanti della Congregazione si riuniscono nel nome del Signore e sono guidati dal suo Spirito per discernere la volontà di Dio, nel movimento della storia presente, per un miglior servizio alla Chiesa. Compiono una «riflessione comunitaria» Il CIC can. 631 859 che ha come punti di riferimento prima di tutto il Vangelo, la nostra «regola suprema» (cf. Cost 196), poi il carisma del Fondatore, «principio di unità della Congregazione» (Cost 100), infine la sensibilità ai bisogni dei tempi e dei luoghi, caratteristica del nostro spirito (Cost 19) e criterio che orienta la nostra missione (Cost 41). Il Capitolo generale è quindi un'assemblea che si dispone a ricevere gli impulsi dello Spinto Santo per permettere alla Società di attualizzare sempre la sua missione secondo le urgenze del momento. Può essere utile rileggere qui le raccomandazioni fatte dal Rettor Maggiore nella lettera di convocazione del CG22, che mantengono la loro validità anche per il futuro. Il Capitolo generale scrive D. E. Vigano --- «dovrà avere una profonda sintonia con lo Spirito del Signore e muovere la Congregazione a un'attenta riflessione sul momento della storia, la solidarietà con le urgenze del mondo e le necessità dei piccoli e dei poveri, in crescita omogenea con l'identità del progetto iniziale e dei suoi originali valori, suscitati dallo Spirito e destinati a uno sviluppo vitale al di là dei rivestimenti caduchi. Gli aspetti spirituali che dovranno caratterizzare l'evento capitolare sono l'incontro fraterno dei Salesiani che arriveranno dalle più diverse esperienze culturali e apostoliche, la chiarezza radicale della sequela del Cristo, la predilezione pastorale verso la gioventù, il senso di unità vocazionale per cui tutti si sentono chiamati a 'stare con Don Bosco', la riflessione impegnata, spiritualmente libera e convergente, l'apertura personale e la docilità comunitaria allo Spirito Santo come vero protagonista dell'unanimità da costruire nell'Assemblea» .36 Ogni Capitolo generale è «un dono dello Spirito Santo» alla Congregazione e alla Chiesa. I3 un «evento ecclesiale» che ci pone di fronte al Popolo di Dio e al servizio di esso in quanto Salesiani, e un «momento privilegiato di fedeltà alla nostra vocazione».37 «La celebrazione di un Capitolo generale dovrebbe essere in un Istituto un momento di grazia e di azione dello Spirito Santo. Dovrebbe essere un'esperienza gioiosa, pasquale ed ecclesiale che benefica l'Istituto stesso e la Chiesa tutta»,38 '0 ACS n. 305 (1982), p- 7-8 " Cf. Ivi 38 Cf. Elementi essenziali della vira religiosa, MS, 31-5-1983, n. 51 860 in questa luce rileggiamo le parole pronunciate da Don Bosco nell'introdurre il primo Capitolo generale della Società nei 1877: «il Divin Salvatore nel santo Vangelo dice che dove due o tre sono congregati nel suo nome, ivi si trova Egli stesso in mezzo a loro. Noi non abbiamo altro fine in queste radunanze che la maggior gloria di Dio e la salvezza delle anime redente dal prezioso Sangue di Gesù Cristo. Possiamo dunque essere certi che il Signore si troverà in mezzo a noi, e condurrà Egli le cose in modo che tutte ridondino a sua maggior gloria» .39 L'art. 147 integra il precedente presentando la natura del Capitolo generale nei suoi aspetti giuridici: la sua autorità e le sue competenze. In primo luogo il testo riprende quanto è già stato esplicitato nel l'art. 120 sulle strutture fondamentali della nostra Società: «l'autorità suprema su tutta la Congregazione compete al Capitolo generale» (Cost 124): è un principio confermato anche dal Codice di diritto canonico.40 L'autorità del Capitolo generale è distinta da quella del Rettor Maggiore. Questi, in quanto Moderatore supremo, detiene potestà ordinaria di governo su tutte le Ispettorie, le case e i soci (Cost 127; cf. can. 622); la sua autorità durante il suo mandato è personale, universale e permanente; una successione immediata, come anche la sostituzione da parte del Vicario in caso di morte, assicura la presenza ininterrotta nella Congregazione di tale autorità. Siccome però il Rettor Maggiore viene eletto dal Capitolo generale ed è tenuto ad esercitare il suo ufficio «secondo il diritto», quello universale della Chiesa e quello proprio stabilito dallo stesso Capitolo generale, si può dire che egli sottostà all'autorità superiore del Capitolo generale. Questo, d'altra parte, è essenzialmente un organo di governo «ad hoc»: convocato dal Rettor Maggiore per un tempo determinato (anche se può avere più sessioni), esercita la sua autorità soltanto nel periodo compreso tra gli atti ufficiali di apertura e di chiusura (cf. Reg t 17 e 134). La sua autorità è suprema, perché da esso dipende non solo l'elezione del Superiore generale, ma soprattutto l'emanazione del diritto proprio. Solo il Capitolo generale, infatti, ha l'autorità legislativa per l'intera Società. Al Rettor Maggiore spetta l'interpretazione delle leggi «per la direzione pratica» (cf. Cost 192). 39 MB XIII, 251 +° Cf. CIC, can. 631 §1 861 Circa i compiti del Capitolo, già l'articolo precedente parlava del suo compito generale, che è quello di riflettere insieme per rimanere fedeli al Vangelo e al carisma salesiano e per rispondere ai cambiamenti culturali e alle nuove esigenze dei destinatari. Il Codice di diritto canonico, con altre parole, afferma che la funzione del Capitolo è di «tutelare il patrimonio dell'Istituto.., e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi» 41 L'art. 147 specifica questo compito globale evidenziando tre competenze particolari proprie del Capitolo generale: a. stabilire leggi per tutta la Società Il Capitolo generale, come si diceva, è l'organo legislativo della Società. Da quando le Costituzioni, redatte dal Fondatore, sono state approvate definitivamente dalla Sede Apostolica (1874) tutte le modifiche della Regola sono state emanate dai successivi Capitoli generali: in modo particolare si ricorderà il CG X del 1904 (dopo le nuove norme della Chiesa sugli Istituti religiosi del 1901), il CG XII del 1922 (dopo la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico nel 1917) e, in seguito al Concilio Vaticano II e su suo mandato, il CGS (1971-72), il CG21 e il CG22, che hanno provveduto alla ristesura del testo costituzionale in base alle direttive conciliari. Anche per il futuro rimane sempre possibile una qualche modifica delle Costituzioni, ma questa compete solo al Capitolo generale, con la successiva approvazione della Sede Apostolica (cf. Cost 148). Anche i Regolamenti generali, che formano con le Costituzioni un unico corpo normativo e contengono vere leggi di carattere universale, sono di esclusiva competenza del Capitolo generale.42 b, trattare gli affari più importanti della Congregazione Il Capitolo generale può dare orientamenti dottrinali sulla vita e sulla missione della Congregazione (si vedano, ad esempio, gli Atti dei CGI9, CG20 e CG21), ma può anche deliberare su problemi particolari, obbligandovi tutti i soci e affidandone l'esecuzione fedele al Rettor Maggiore con il suo Consiglio o ai Superiori di altri livelli. Queste deliberazioni ' CIC, can. 631 § 1 42 Cf. Introduzione ai Regolamenti generali p. 955 ss 862 devono essere conformi allo spirito delle Costituzioni, come dice l'art. 148, e venire promulgate dal Rettor Maggiore per ottenere forza vincolante in Congregazione. c. eleggere il Rettor Maggiore e i membri del Consiglio generale E un atto di massima responsabilità dinanzi alla Congregazione, da prepararsi con la preghiera e attuarsi con spirito di fede (cf. Reg 127). La procedura è stabilita dall'art. 153 delle Costituzioni: la maggioranza richiesta è quella assoluta e si possono avere al massimo quattro scrutini. Altre precisazioni procedurali si trovano nei Regolamenti generali (cf. Reg 126-133). 4.2 Frequenza di convocazione. La frequenza ordinaria di convocazione del Capitolo generale è sessennale (Cost 149), come pure il mandato del Rettor Maggiore e dei membri del Consiglio generale, che vengono eletti dal Capitolo generale (cf. Cost 128 e 142). Questo ritmo sessennale può essere modificato nel caso di cui parla l'art. 143 delle Costituzioni: quando cioè il Rettor Maggiore muore o cessa dal suo ufficio durante il mandato (cf. Cost 142), per cui occorre procedere ad una nuova elezione sia del Rettor Maggiore che del suo Consiglio. La convocazione di un Capitolo generale straordinario è possibile quando una grave ragione lo richiede, a giudizio del Rettor Maggiore, il quale però deve ottenere il consenso del suo Consiglio. Non è più richiesto nel nuovo Codice l'intervento della Sede Apostolica. 4.3 La composizione del Capitolo generale. In base alla sua natura, sopra descritta, il Capitolo generale deve avere una composizione tale che sia rappresentativo dell'intero Istituto.` A questa disposizione corrisponde pienamente quanto stabilisce l'articolo 151 delle Costituzioni. In questo articolo vengono elencati dapprima i membri «ex officio» o di diritto: il Rettor Maggiore e i membri del Consiglio generale (sia 41 Cf. CIC, can. 631 §1 863 quelli uscenti sia i neo-eletti durante lo stesso Capitolo), i Rettori Maggiori emeriti, il Segretario generale, il Procuratore generale, il Regolatore del Capitolo generale, gli Ispettori e i Superiori delle Visitatorie (gli uni e gli altri eventualmente sostituiti dai rispettivi Vicari). Poi vengono i delegati eletti tra i professi perpetui nelle varie circoscrizioni della Congregazione. Questa composizione assicura anzitutto la presenza di tutto il governo centrale ordinario della Congregazione nella persona del Rettor Maggiore e del suo Consiglio. Inoltre ogni circoscrizione ordinaria (Ispettoria o Visitatoria) viene rappresentata almeno da due confratelli: il rispettivo Superiore e un delegato eletto dal Capitolo ispettoriale. Altre eventuali circoscrizioni giuridiche mantengono il diritto di inviare un loro rappresentante eletto al Capitolo generale, secondo norme definite nel loro decreto di erezione (cf. Cost 156; Reg 114). Per assicurare poi la prevalenza del numero dei Capitolari eletti rispetto al numero dei membri partecipanti di diritto al Capitolo generale, nel nostro diritto è stata codificata la procedura dell'elezione dei delegati secondo il criterio quantitativo, ossia in base a una certa proporzionalità rispetto al numero dei confratelli presenti nelle Ispettorie: deve esser presente un delegato eletto dai Capitoli delle Visitatorie e di ogni Ispettoria con meno di 250 professi; due delegati per ogni Ispettoria con 250 o più confratelli (cf. Reg 114). Questa procedura venne introdotta in vista del CGS dal Rettor Maggiore con il suo Consiglio, con l'autorizzazione della Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari. In base all'esperienza positiva fu mantenuta e confermata dai Capitoli generali come norma valida per il futuro- Essa è da considerarsi anche come un'ulteriore applicazione concreta del principio della partecipazione dei confratelli alla scelta dei responsabili di governo e alla elaborazione delle loro decisioni, «secondo le modalità più convenienti» (Cost 123). Mentre si aumenta la voce dei confratelli, con questa procedura non si compromettono né si rendono troppo difficili, per il numero eccessivo dei componenti, la funzionalità e l'efficacia dell'assemblea capitolare e si adotta la massima semplicità possibile nella tecnica delle elezioni." °a Cf. ACS n. 259, dicembre 1969, p. 8-9 864 Un'ultima osservazione riguarda la presenza significativa delle due componenti complementari della vocazione salesiana: quella clericale e quella laicale (cf. Cost 4. 45) al Capitolo generale. 13 evidente, innanzitutto, che ogni «capitolare» rappresenta tutti i confratelli della sua Ispettoria o Visitatoria, siano essi coadiutori, diaconi o preti. Ma in vista di una valorizzazione della presenza dei confratelli laici accanto ai chierici, già il CG21 aveva formulato il seguente orientamento: «nella elezione dei delegati dell'Ispettoria per il Capitolo generale, i membri del Capitolo ispettoriale tengano presente la possibilità di scegliere loro rappresentanti anche tra i confratelli coadiutori, soprattutto quando l'Ispettoria ha il diritto di mandare più di un delegato al Capitolo generale».¢$ Questo orientamento è stato ripreso dal CG22 nel nuovo articolo regolamentare 169, che sottolinea la convenienza che i Capitoli e i Consigli esprimano nella loro composizione tale complementarità di laici e chierici, propria della nostra Società. 4.4 Norme di funzionamento del Capitolo generale. II diritto proprio deve comprendere anche le norme che determinano la procedura dei lavori capitolari e delle elezioni.46 Nel nostro diritto le norme principali si trovano nelle Costituzioni (Cost 150.152.153) e nei Regolamenti generali (Reg 111-134). Altre norme sono fissate nel regolamento interno che ogni Capitolo generale stabilisce all'inizio dei suoi lavori: queste sono vere deliberazioni capitolari e fanno parte quindi del nostro diritto, anche se di per sé hanno la loro validità solo per la durata del Capitolo generale. Conviene citare brevemente, oltre a quelle già accennate, alcune delle norme di funzionamento presenti nelle Costituzioni e nei Regolamenti generali: - la validità degli atti richiede la presenza di almeno due terzi dei membri (Cost 152); questa norma vale sia per una riunione elettiva sia per quella decisionale; si noti che il nostro diritto richiede la presenza di 45 CG21, 210 4s Cf. CIC, can. 631 §2 865 55 una maggioranza qualificata, mentre per il diritto comune della Chiesa basta quella assoluta '47 - una deliberazione capitolare ha forza di legge quando viene approvata dalla maggioranza assoluta, con eccezione delle modifiche al testo delle Costituzioni, per cui si richiede la maggioranza qualificata di due terzi in base al valore tutto particolare che ha per noi il codice fondamentale (Cost 152 e 191); si osservi che il computo della maggioranza si fa non più sui voti validi, come nella precedente legislazione, ma sui presenti aventi diritto di voto.48 -- non solo le Ispettorie e le comunità locali, ma ogni socio ha il diritto di far pervenire al Capitolo generale i propri desideri e proposte (Reg 112). Questa facoltà così ampia è un altro esempio di applicazione del principio di partecipazione responsabile ed effettiva di tutti i membri (Cost 123) a «cosa di massima importanza per la nostra Congregazione».`» - lo stesso principio viene applicato ancora nell'insistenza sul dovere, da parte di chi esercita l'autorità, di favorire un'informazione adeguata sui lavori del Capitolo generale (Cost 124): prima del Capitolo, comunicandone ai soci il luogo, la data e lo scopo principale (Reg 111); durante il Capitolo, dando tempestive ed esaurienti comunicazioni sull'andamento dei lavori (Reg 124); compiute le elezioni, rendendone noto immediatamente l'esito (Reg 133). - ancora nello stesso contesto si stabilisce: il Rettor Maggiore presenterà all'inizio del Capitolo una relazione generale sullo stato della Congregazione (Reg 119). Questa relazione impegna la responsabilità del Rettor Maggiore nel suo insieme e nei giudizi particolari, ma alla sua stesura collaborano evidentemente i membri del suo Consiglio, che lo hanno assistito durante il suo mandato. Tale relazione è oggetto di studio e di approfondimento da parte dell'Assemblea, anche tramite un dialogo con il Rettor Maggiore stesso, per sviluppare la coscienza della comunità mondiale, per percepire e individuare i nodi problematici, i bisogni e le esigenze della Congregazione, per misurare il livello della 47 Cf. CIC, can. 119 n. 1-2 48 Cf_ CIC, can. 119 d0 MB XIII, 250 866 nostra maturità e della nostra genuinità apostolica e per discernere gli orientamenti e gli impegni per il futuro.-"' È chiaro che questo documento può essere, anche dopo la chiusura del Capitolo generale, un valido strumento di riflessione personale e comunitaria sulla Congregazione, «qualis esse debet et qualis esse periclitatur», utile per corresponsabilizzare e animare tutti i confratelli nella realizzazione della comune vocazione (cf. Cost 123). Preghiamo per il Capitolo generale, segno principale dell'unità della Congregazione nella sua diversità, perché sia docile allo Spirito Santo • diventi strumento per prolungarne e propagarne l'opera nel corso del tempo e nel mutare degli eventi. Perché i membri del Capitolo generale abbiano sempre consapevolezza del proprio compito • si muovano in clima costante di preghiera, nella ricerca della volontà di Dio, quanto alle persone dei Confratelli • allo sviluppo della nostra missione, preghiamo. Perché i membri del Capitolo generale siano illuminati in tutte le scelte che devono operare, in particolare nella scelta del Rettor Maggiore • dei suoi più immediati collaboratori, preghiamo. Perché il lavoro del Capitolo generale conduca a decisioni che favoriscano l'armonia tra i Confratelli • che promuovano una maggior efficacia della nostra opera, alla maggior gloria di Dio • a bene dei giovani e dei poveri, preghiamo. 50 Cf. CG22, RRM Introduzione, p. 5.6 867 CAPITOLO XII SERVIZIO DELL'AUTORITÀ NELLA COMUNITÀ ISPETTORIALE «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come responsabili a pascere la Chiesa di Dio, che Egli si é acquistata con il suo sangue- (At 20,28}. E evidente la comunanza di pensiero con la citazione riportata nel capitolo precedente. Ma è proprio di questo passo richiamare quel »testamento spirituale» di Paolo (Atti 20,17-38), che merita essere il documento base di ogni esercizio di autorità nella comunità. Anzitutto è la stessa figura di Paolo a rendere testimonianza, mediante la forza della personale confessione, davanti agli anziani della Chiesa di Efeso: rivela la sua umiltà, che è benignità e tenerezza verso tutti, allude alle prove subite, in previsione di doverne subire di peggiori, eppur sempre nella fedeltà alla predicazione del Regno di Dio (20, 18-25), con totale disinteresse materiale (20, 33-35). In sintesi egli può dire: «Non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio» (20,27). L'esortazione ai capi della comunità altro non è che l'invito a proseguire l'azione pastorale di Paolo: la cura attenta del gregge, che è anche vigilanza perché si aggirano lupi rapaci (richiama il linguaggio giovanneo del buon Pastore: cf. Gv 10); la cura di chi sente affidati a sé dallo Spirito coloro di cui è stato costituito pastore: la consapevolezza oltremodo responsabilizzante che 'proprietario' legittimo, unico Pastore è Gesù Cristo Crocifisso (20,28). Non tralasceremo di notare l'ecclesialità di questo servizio pastorale («pascere la Chiesa di Dio»), non riducibile soltanto ai Vescovi o a chi lavora nelle strutture parrocchiali. Ma che riguarda chiunque. in comunione con il Vescovo e la Chiesa locale, fa da guida pastorale a una porzione del Popolo di Dio. Tanto più, si potrebbe dire, chi, come l'autorità ispettoriale, ha una specifica responsabilità nel concreto delle Chiese locali. 868 Secondo l'ordine adottato per la parte quarta, dopo il capitolo sulle strutture a livello mondiale segue quello sulle strutture ispettoriali. Tale collocazione concorda pure con il ruolo specifico dell'Ispettoria di fare da ponte tra le comunità locali e la comunità mondiale, che è la Congregazione intera. L'ispettoria «unisce» in una comunità più vasta diverse comunità locali (Cost 157) ed «esprime» la fraternità dei suoi confratelli con quelli di altre Ispettorie e di tutta la Congregazione.' L'ordine interno del capitolo corrisponde a quello del capitolo precedente, con questa differenza, tuttavia, che prima di trattare del Superiore-Ispettore, del Consiglio ispettoriale e del Capitolo ispettoriale, si trovano alcuni articoli che concernono la divisione della Società in varie circoscrizioni giuridiche a sé stanti. Pertanto il capitolo si presenta con la seguente articolazione: Le circoscrizioni giuridiche. - la competenza di erigerle, definirle, sopprimerle: - l'Ispettoria: art. 157 - la Visitatoria: art. 158 le Delegazioni ispettoriali: - l'ascrizione dei soci a una 2. L'Ispettore: - figura e compiti: art. 161 - nomina e potestà: art. 162 - durata in carica: art. 163 3. Il Consiglio ispettoriale: - compito generale e composizione: art. 164 - casi in cui è richiesto il consenso del Consiglio art. 165 - condizioni per la nomina dei Consiglieri: art. 166 - designazione e durata in carica: art. 167 ' Cf. CGS, 512; Cast 58 art. 159 circoscrizione: art. art. 156 160 869 - il vicario dell'Ispettore: art. 168 l'economo ispettoriale: art. 169 4. Il Capitolo ispettoriale: - natura e autorità: art. 170 - competenze: art. 171 - frequenza: art. 172 - composizione: art. 173 - voce attiva per l'elezione dei delegati: art. 174 II commento che segue riguarda le singole quattro sezioni nella loro globalità, sottolineandone alcuni contenuti, senza fermarsi sui singoli articoli. I. LE CIRCOSCRIZIONI GIURIDICHE (ART. 156.160) Siccome il Codice di diritto canonico richiede che le Costituzioni indichino quali sono le «circoscrizioni giuridiche» ed a chi spetta di costituirle,2 il capitolo si apre con una sezione dedicata a trattare di questo argomento nella sua generalità. 1.1 Circoscrizioni giuridiche e ascrizione ad esse. Un primo articolo, di carattere generale, afferma che la divisione della Società in circoscrizioni è di competenza del Rettor Maggiore con il suo Consiglio e che, in via ordinaria, la Società si articola in Ispettorie e Visitatorie (Cost 156). Al Rettor Maggiore viene conferita un'ampia facoltà di intervenire al riguardo per poter venire incontro alle esigenze della Congregazione sparsa nel mondo; ma, nella prassi ordinaria, si deve tener conto di quanto lo stesso Codice di diritto canonico prescrive circa il governo di 1 Cf. CIC, can. 581 870 una «Provincia» o di una «parte dell'Istituto ad essa equiparata»: tali circoscrizioni sono governate da un «Superiore maggiore», che ha potere ordinario, proprio o vicario.3 I due tipi di circoscrizione indicati dal Codice corrispondono nel nostro diritto proprio rispettivamente all'Ispettoria, già introdotta da Don Bosco stesso fin dal 1879, quando l'espansione della Congregazione richiese una divisione territoriale ,4 e alla Visitatoria, contemplata già nei nostri Privilegi, come pure nelle Costituzioni anteriori al CGS.S Nella revisione operata dal CG22 la Visitatoria è stata inserita ufficialmente accanto alla Ispettoria. Le «Delegazioni direttamente dipendenti dal Rettor Maggiore», che erano state stabilite dal CG21, non sono più ritornate nel testo definitivo perché riguardavano «parti equiparate a una Provincia», come constava da tutta la loro struttura (unione di più case, Superiore con Consiglio, Capitolo proprio, Superiori locali con i rispettivi Consigli), e richiedevano quindi un Superiore con potestà ordinaria e non solo delegata. Difatti, in seguito all'approvazione e promulgazione delle Costituzioni, il Rettor Maggiore ha soppresso le Delegazioni direttamente da lui dipendenti e le ha costituite in Visitatorie,` ad eccezione della Casa generalizia, la quale, essendo una comunità sola e non una parte equiparata a una Provincia, è stata posta alle dirette dipendenze del Rettor Maggiore.' Nelle nuove Costituzioni viene anche precisata l'appartenenza dei singoli soci a una determinata circoscrizione giuridica (Cost 160). Per la sua professione religiosa dopo il Noviziato il socio non viene solo incorporato nella Società salesiana (cf. Cost 59 e 107), ma anche ascritto a quella circoscrizione giuridica per il cui servizio ha chiesto di essere ammesso. Questa espressione è stata scelta appositamente perché non sempre l'ispettore che ammette il candidato alla professione l'ascrive pure alla sua Ispettoria (come, ad esempio, nel caso dei Noviziati interispettoriali). s Cf. CIC, can. 620 a Cf. MB XIV, 41-42; cf. anche T. VALSECCHI, Origine e sviluppo delle Ispettorie salesiane, in RSS n. 3, luglio-dicembre 1983, p. 252-273 5 Cf. Costituzioni 1966, art. 83 Cf. ACG n. 312 (1985), p. 51-55 Ivi, p. 50-51 871 Un trasferimento temporaneo o definitivo da una circoscrizione ad un'altra rimane sempre possibile; le autorità competenti e le modalità procedurali vengono precisate nei Regolamenti generali (cf. Reg 151). Ivi si trova pure un articolo apposito sull'ascrizione di un confratello a una determinata casa salesiana (Reg 150), che diventa così a tutti gli effetti giuridici il suo domicilio religioso." Un ultimo elemento che merita di essere messo in rilievo è che anche per l'erezione o modificazione delle circoscrizioni giuridiche viene applicato esplicitamente il principio della partecipazione e corresponsabilità (Cost 123): il Rettor Maggiore consulterà ampiamente i confratelli interessati prima di prendere una decisione (Cost 156). Lo stesso vale per il caso del trasferimento di un socio ad un'altra circoscrizione: anche in tal caso l'Ispettore dovrà udire il confratello interessato. 1.2 L'Ispettoria. Per l'Ispettoria si è mantenuto, almeno per il testo ufficiale in lingua italiana, il termine scelto appositamente da Don Bosco stesso, a cui corrisponde il nome di «Ispettore» per il Superiore a capo di questa circoscrizione (Cost 161).9 Mentre l'art. 58, nella parte seconda, considerava l'Ispettoria soprattutto sotto l'aspetto di comunità fraterna e apostolica, che sostiene e promuove, unisce e crea solidarietà, nell'art. 157 l'accento è posto sulla struttura apostolico-religiosa e sulla entità canonica, che gode dell'autonomia che le compete secondo le Costituzioni. «L'Ispettoria -- dice il testo -- unisce in una comunità più vasta diverse comunità locali»: è caratteristico dell'Ispettoria di collegare le comunità locali in un'unità più ampia, secondo un progetto apostolico unitario che traduce nel concreto delle Chiese particolari la missione dell'intera Società. L'Ispettoria è tipicamente una «struttura di mediazione»: da una parte, essendo incarnata in un territorio e in una Chiesa locale, essa è erede del senso del concreto che guidò Don Bosco nell'adattarsi alle si a Cf. CIC, can. 103 9 Cf. MB XIII, 280 872 tuazioni sociali ed ecclesiali che mutano; d'altra parte, la comunità ispettoriale richiama costantemente all'unità con la comunità mondiale, facendo sentire l'appartenenza al corpo della Congregazione e stimolando a un permanente confronto di fedeltà a Don Bosco. «Nessuna comunità ispettoriale -- scrisse il Rettor Maggiore D. L. Ricceri - è veramente leale con i suoi membri se non li conduce più in là di se stessa, nell'unità della Congregazione mondiale».1° Notiamo che, pur precisando aspetti canonici, le Costituzioni sottolineano ancora (come già nell'art. 58) che tale struttura è al servizio della comunione e della missione apostolica nelle Chiese particolari. Nell'articolo viene anche ripresa l'idea, già espressa dall'articolo 120 (cf. il commento fatto a proposito del termine «si configura»), che l'Ispettoria incarna in un determinato territorio «la vita e la missione» della Congregazione, ossia il nostro carisma, l'identità della nostra vocazione. Ci devono essere «le condizioni necessarie e sufficienti» per realizzare tale compito, afferma l'articolo, e indica così un criterio generale per l'erezione di una Ispettoria, che rimanda di fatto ad altri criteri più specifici, come a quelli per l'azione salesiana (cf. Cost 40-43), a quelli per l'aspetto comunitario della missione (cf. Cost 44, come pure Cost 58, già ricordato sopra), o, infine, a quelli per l'inserimento nell'ambiente sociale (cf. Cost 7) ed ecclesiale (cf. Cost 48). 1.3 La Visitatoria. La Visitatoria, come «parte equiparata», è affine ad una Ispettoria (Cost 158). Per questa circoscrizione si è voluto mantenere la denominazione già presente nel nostro diritto proprio (vedi i «Privilegi» dati alla Congregazione). Essa viene costituita quando non si presentano le condizioni necessarie e sufficienti per erigere una Ispettoria. Vengono indicati alcuni motivi che possono impedire l'erezione di un'Ispettoria, come la scarsità del personale, l'insufficienza di mezzi finanziari; ma vi potrebbe essere anche qualche altra ragione per l'erezione di una Visitatoria, come 10 ACS n. 272 (1973), p. 21 873 ad esempio il fatto che non vi sia tutta la gamma della missione salesiana, ma solo un servizio specifico (è il caso della Visitatoria dell'Università Pontificia Salesiana). D'altra parte la situazione geografica, il numero delle case o dei confratelli o altre circostanze (socioculturali, politiche ecc.) possono esigere che un- raggruppamento di case venga trattato come un'entità a sé stante, cioè come una parte da equipararsi a una Provincia. La Visitatoria potrà successivamente svilupparsi in modo tale da rispondere a tutte le condizioni per diventare Ispettoria (per esempio in seguito all'aumento del personale e allo sviluppo della presenza salesiana in un determinato territorio); ma può anche rimanere tale a lungo termine, finché perdura il motivo per cui è stata costituita (il servizio specifico, ad esempio, che le è stato affidato). 1.4 La Delegazione ispettoriale. La Delegazione ispettoriale (Cost 159) non è una circoscrizione giuridica della Congregazione, ossia una parte giuridicamente autonoma, ma è e rimane una parte integrante di una Ispettoria. Si tratta qui di un gruppo di comunità che, in seno a una Ispettoria si trovano in una situazione comune particolare (per esempio, in una zona lontana, in un'altra nazione, con un'altra lingua, in un territorio missionario in senso stretto, ecc.), ma non realizzano i requisiti per diventare una circoscrizione giuridica (Ispettoria o Visitatoria) a sé stante. La costituzione della Delegazione è di competenza dell'Ispettore, il quale continua ad essere il Superiore maggiore ordinario a tutti gli effetti. Egli nomina un suo Delegato con i poteri che crede opportuno conferirgli. Siccome però un giudizio su tali situazioni può avere aspetti che superano gli interessi ispettoriali e coinvolgono la Congregazione (cf. Cost 156), si richiede, sia per la costituzione della Delegazione che per la nomina del Delegato da parte dell'Ispettore, l'approvazione del Rettor Maggiore. 874 2. L'ISPETTORE (ART. 161-163) 2.1 Figura e compiti. Già nelle parti precedenti si è parlato della figura e dei compiti dell'Ispettore. In particolare nell'art. 44, che trattava della missione comunitaria, l'Ispettore è stato presentato come «animatore del dialogo e della partecipazione», che guida il discernimento pastorale della comunità ispettoriale in vista dell'attuazione del progetto educativo-pastorale comune. Nell'articolo 58 sulla comunità ispettoriale, anche se non viene nominato esplicitamente, è evidente che l'Ispettore in primo luogo è il responsabile per la realizzazione degli impegni che sono ivi elencati. Possiamo dire che tutto il contenuto di quell'articolo viene riassunto nell'articolo 161, dove si afferma che il servizio dell'Ispettore mira alla «formazione di una comunità fraterna ispettoriale». L'Ispettore è prima di tutto animatore e pastore della sua comunità ispettoriale. Egli «svolge il suo servizio... con carità e senso pastorale» (Cost 161). La sua azione animatrice riguarda «la vita religiosa e l'azione apostolica» della comunità ispettoriale, cioè tutta l'identità vocazionale salesiana come è stata descritta nella prima e seconda parte delle Costituzioni; mentre ha pure una responsabilità particolare in rapporto alla formazione di tutti i soci (cf., per la formazione permanente, Reg 101), ma specialmente dei novizi e dei giovani confratelli (Cost 161). Come animatore e pastore egli deve essere vicino ai suoi confratelli per conoscerli, seguirli, incoraggiarli, unirli: «Un padre il quale ha per ufficio di aiutare i suoi figlioli a far andare bene i loro negozi, e quindi li consiglia, li soccorre, insegna loro il modo di trarsi d'imbarazzo nelle circostanze critiche».11 Per questo i Regolamenti dicono che «l'Ispettore procurerà di avere frequenti incontri personali con i confratelli in spirito di servizio e di fraterna comunione» (Reg 146). Una volta all'anno farà la visita ispettoriale a ciascuna comunità, compiendo con i singoli confratelli e con l'intera comunità una verifica accurata circa il " 1 Capitolo generate 1877, MB XIII, 281 875 modo di realizzare l'identità vocazionale (Reg 146). Un'attenzione particolare avrà poi per i Direttori, con i quali manterrà un contatto frequente (Reg 145). La sua attenzione si estende anche ai gruppi della Famiglia salesiana (Reg 147) e ai collaboratori laici (Reg 148): è questa, oggi, una esigente responsabilità! La sua presenza nell'Ispettoria deve essere appunto quella dell'anima nel corpo, una presenza continua e vigile, comprensiva e amorosa, orientatrice e conduttrice. Si può qui ricordare quanto il Codice di diritto canonico dice dei Superiori religiosi come animatori e guide dei propri fratelli: «I Superiori... insieme con i religiosi loro affidati si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna nella quale si ricerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Diano perciò essi stessi con frequenza ai religiosi il nutrimento della Parola di Dio e li indirizzino nella celebrazione della sacra liturgia».12Il Codice accenna chiaramente al ministero di insegnamento che il Superiore è chiamato a esercitare: egli - dice il documento «Mutuae relationes» --- ha «la competenza e l'autorità di maestro di spirito in relazione al progetto evangelico del proprio Istituto»: 13 l'Ispettore è chiamato ad essere «maestro» anzitutto con la sua vita, ma anche mediante la sua parola orientatrice e stimolante. Accanto a tale compito non va poi dimenticato quello tanto importante per un Ispettore salesiano, che ha in Don Bosco il suo modello, della «santificazione» dei fratelli. A questo livello si manifesta in modo particolare la grazia dei ministero sacerdotale dell'Ispettore: nella celebrazione dei Sacramenti, specialmente della Riconciliazione e dell'Eucaristia, egli porta ai fratelli il dono dello Spirito e guida la comunità ispettoriale al compimento perfetto della volontà del Padre. Messi in evidenza questi aspetti essenziali, le Costituzioni sottolineano che l'Ispettore «anima governando». Egli è il Superiore della sua comunità: a lui è stata conferita dalla Chiesa un'autorità personale specifica: «Esercita su tutte le case e i soci dell'Ispettoria potestà ordinaria in foro interno ed esterno a norma delle Costituzioni e del diritto» (Cost 162). ' z CIC, can. 619 " MR, 13 876 La sua potestà, sia quella ordinaria ecclesiastica di governo o di giurisdizione sia quella cosidetta «dominativa» 14 è connessa al suo ufficio per tutta la durata del suo mandato e comporta il diritto (e il dovere) finale del Superiore di discernere e di decidere sul da farsi." Tuttavia l'Ispettore non esercita la sua autorità nell'isolamento. Egli è assistito da un Consiglio, i cui membri l'aiutano nel suo servizio di autorità. Ciò viene affermato già nell'art. 161, che descrive la figura dell'Ispettore, per essere poi ripreso e specificato negli articoli riguardanti il Consiglio ispettoriale. L'Ispettore, infine, svolge il suo ufficio «in unione con il Rettor Maggiore» (Cost 161): viene così richiamato ciò che l'art. 122 affermava come principio generale (vedi anche Cost 58 e Reg 144). 2.2 Nomina dell'Ispettore. Nella revisione postconciliare delle Costituzioni è stata confermata la nostra tradizione giuridica ininterrotta circa la procedura per la nomina dell'Ispettore. Il CGS ha introdotto però l'istituto della consultazione, in seguito alle indicazioni della «Ecclesiae Sanctae»,16 per dare. ai confratelli la possibilità di una partecipazione effettiva nella scelta dei responsabili del governo. Troviamo qui un altro caso in cui chiaramente viene applicato il principio di partecipazione e di corresponsabilità ( cf. Cost 123). La convenienza di una consultazione per la nomina dei Superiori è d'altronde affermata esplicitamente nel nuovo Codice." Le modalità della consultazione sono precisate dall'art. 143 dei Regolamenti generali. Essa compete immediatamente al Rettor Maggiore stesso, che può farla eseguire da un suo delegato (nel maggior numero dei casi sarà fatta dal Consigliere Regionale della Regione a cui appartiene l'Ispettoria interessata). ' Cf. CIC, can. 596 §1.2 5 CL Elementi essenziali della vita religiosa, CRIS, 31.5.1983, n. 49 =6 CI. F. s, ii, 18 I' Cf CIC, can. 625 §3 877 Nell'art. 162 vengono anche indicati due requisiti necessari affinché un confratello possa essere nominato Ispettore: la qualifica sacerdotale, che dà un tono proprio a tutto il suo servizio, come sopra si accennava,"' e un periodo adeguato di tempo dopo la professione perpetua.19 2.3 Durata dell'incarico. Anche la durata in carica dell'Ispettore è rimasta quella tradizionale e costante: un mandato di sei anni. Il CGS ha introdotto però la norma che ordinariamente non è possibile la riconferma immediata per un secondo sessennio nella stessa o in altre Ispettorie: si richiede l'interruzione di almeno un anno. Per motivi particolari può tuttavia risultare necessario o conveniente un secondo mandato: di qui la clausola: «ordinariamente». Questa norma è stata confermata nel testo definitivo e corrisponde al criterio della temporaneità della carica e a quello dell'opportuno avvicendamento, voluti dal Codice di diritto canonico: «i Superiori costituiti a tempo determinato non rimangano troppo a lungo in uffici di governo senza interruzione».20 3. IL CONSIGLIO ISPETTORIALE (ART. 164-169) 3.1 Compiti del Consiglio ispettoriale. Già nell'art. 1.61 abbiamo incontrato un accenno all'aiuto che l'Ispettore riceve dal suo Consiglio nell'esercizio del proprio incarico. Nell'art. 164 il soggetto è il Consiglio stesso, che ha come compito ge Vedi Vedi il commento all'art. 121, p. 808-811 w Cf. CIC, can. 623 2D Cf. CIC, can. 624 §1 e 2 878 nerale di collaborare con l'Ispettore in tutto quello che concerne l'animazione e il governo dell'Ispettoria. Qui troviamo di nuovo il binomio «animazione e governo» (cf. Cost 130, a proposito del Consiglio generale), con cui si sono voluti esprimere i due aspetti della conduzione della comunità che si integrano e si completano a vicenda e che riguardano tutto il vasto campo «della vita e della missione» della Congregazione nel territorio che l'Ispettoria copre. Difatti i Regolamenti generali specificano così il compito generale del Consiglio ispettoriale: «collaborare con l'Ispettore per lo sviluppo della vita e della missione salesiana, aiutarlo a conoscere le situazioni e verificare l'attuazione del progetto ispettoriale» (Reg 155). Non si sono voluti esplicitare, a livello di Congregazione, oltre a quello dell'amministrazione dei beni, altri specifici settori che possono essere affidati a singoli membri del Consiglio ispettoriale (come invece è stato fatto per i membri del Consiglio generale), per lasciare massima libertà ad ogni Ispettoria di provvedere come si ritiene più opportuno, secondo le diverse situazioni. L'Ispettore, da parte sua - raccomanda l'art. 165 - deve farsi aiutare dal suo Consiglio e «promuovere la collaborazione attiva e responsabile dei suoi Consiglieri. Anche il Codice di diritto canonico vi insiste espressamente: «I Superiori abbiano il proprio Consiglio a norma delle Costituzioni e nell'esercizio del proprio ufficio sono tenuti a valersi della sua opera» .21 Concretamente Costituzioni e Regolamenti danno indicazioni su questo impegno. L'Ispettore convocherà il suo Consiglio regolarmente, almeno una volta al mese (Reg 155). Ascolterà sempre il suo Consiglio nelle cose di maggior importanza, prima di prendere una decisione, ma in determinati casi non può procedere validamente, se non ha ottenuto prima il «consenso» oppure, secondo i casi, il «parere» del Consiglio. Questi casi vengono elencati per l'ambito delle Costituzioni, nell'art. 165 (consenso) e per l'ambito dei Regolamenti negli articoli 156 (consenso) e 157 (parere). In questi casi l'aiuto del Consiglio diventa così indispensabile da condizionare la stessa possibilità di agire dell'Ispettoria . 22 _~ CIC, can. 627 §1 22 Cf. CIC, can. 627 §2 879 3.2 Composizione del Consiglio ispettoriale. Il Consiglio viene presieduto dall'Ispettore (che però - come già si diceva a proposito del Rettor Maggiore - non è membro del Consiglio e non vota). )ti composto dal Vicario, dall'Economo e da un numero dispari di altri Consiglieri, tre o cinque a seconda delle necessità dell'Ispettoria. Così è assicurata normalmente la disparità nelle votazioni e viene evitata la sospensione di affari importanti a causa della parità dei voti. I membri del Consiglio vengono nominati dal Rettor Maggiore. Per il grande numero di queste nomine e per la irregolarità delle scadenze il Rettor Maggiore può procedere anche con il consenso del Consiglio generale ridotto (cf. Cost 132 §2). I candidati vengono proposti dall'Ispettore, il quale è anche competente a indire l'ampia consultazione tra i confratelli dell'Ispettoria (Cost 167). Le modalità per questa consultazione dipendono però dal Rettor Maggiore col suo Consiglio (Reg 154): esse sono state infatti stabilite recentemente e sono entrate in vigore dal 15 aprile 1985.2; Visto il peso e la responsabilità di questo incarico, non solo per il compito generale di collaborare con l'Ispettore nell'animazione religiosa e pastorale dell'Ispettoria, ma anche per esprimere il proprio voto nei casi previsti (tra i quali anche quelle delle ammissioni alle professioni e agli Ordini sacri), si richiede che il candidato abbia almeno cinque anni di professione perpetua24 e abbia completato tutto il curricolo della formazione iniziale (Cost 166). Per il Vicario dell'Ispettore è richiesta inoltre la qualifica sacerdotale, in quanto è Superiore maggiore in un Istituto religioso clericale.25 3.3 Il Vicario dell'Ispettore. La figura del Vicario dell'Ispettore fu introdotta dal CG XIX e successivamente recepita nella revisione del testo delle Costituzioni. In ` Cf. ACC n. 312 (1985), p. 44-45 ad Cf. CIC, can. 623 Il Cf. CIC, can. 620; cf. Cost 4 e 121 880 base al nuovo Codice egli è Ordinario religioso e Superiore maggiore 2,1 e quindi ha un ufficio ecclesiastico con potestà ordinaria vicaria. Ciò significa che egli attua il suo ufficio non soltanto quando deve sostituire l'Ispettore assente o impedito, ma possiede sempre la sua potestà ordinaria vicaria; è dunque sempre il «vice» dell'Ispettore, uomo di fiducia, «il primo collaboratore dell'Ispettore», come dice l'art. 168. La sua funzione generale è quella di prolungare e di integrare l'azione dell'Ispettore, e concerne «tutto ciò che riguarda il governo ordinario dell'Ispettoria» (Cost 168); è chiamato, quindi, ad assistere, consigliare, completare l'Ispettore, senza volersi sostituire a lui. Il Vicario può ricevere altri incarichi speciali da parte dell'Ispettore, per cui può esercitare in un modo più concreto e abituale la sua potestà, sempre in nome dell'ispettore. Ma i Capitoli generali non hanno voluto dare ulteriori specificazioni a livello di testo costituzionale o regolamentare, poiché, in base all'esperienza degli ultimi sessenni nelle varie Ispettorie, il Vicario risulta incaricato di diversi settori: in una Ispettoria della formazione, in un'altra della pastorale giovanile, della promozione delle vocazioni, del settore scolastico, della Famiglia salesiana ecc. Perciò si è preferito lasciare anche qui la massima libertà di agire all'Ispettore, per permettere una maggiore adattabilità dell'ufficio del Vicario sia alle necessità diverse e mutevoli di ogni Ispettoria, sia alle capacità personali dei confratelli interessati. 3.4 L'Economo ispettoriale. L'Economo ispettoriale è l'unico membro del Consiglio, al quale viene affidata, a livello del nostro diritto, la responsabilità immediata per un settore particolare: l'amministrazione dei beni temporali dell'Ispettoria e il controllo e il coordinamento delle amministrazioni locali. Egli dipende sempre nell'esercizio dei suo incarico dall'Ispettore, che mantiene la responsabilità ultima anche su questo settore (cf. Cost 161 e 190): agisce quindi a nome dell'Ispettore, ma con propria responsabilità 26 Cf. CIC, can. 134 §1; can. 620 881 sa personale negli adempimenti che gli spettano secondo le Costituzioni e i Regolamenti (cf. Cost cap. XIV e Reg 193-197). Preghiamo per la nostra Ispettoria (Visitatoria), per i Superiori e per tutti i Confratelli, perché nel territorio dove essa opera renda presente il carisma di Don Bosco per il bene della gioventù bisognosa. Per tutti i Confratelli della nostra Ispettoria, perché la fedeltà a Don Bosco e al suo spirito, la dedizione alla gioventù povera e l'attenzione ai segni dei tempi ispirino e sostengano ogni loro progetto e azione, preghiamo. Per l'Ispettore e i suoi collaboratori, perché siano testimoni efficaci, tra i confratelli e i giovani, della paternità di Don Bosco e siano vincolo di unità dell'Ispettoria con la comunità salesiana mondiale, preghiamo. Per coloro che nell'Ispettoria hanno particolari responsabilità di formazione, perché, compiendo con zelo la loro missione, aiutino ciascuno a crescere nella propria vocazione, preghiamo. Per i giovani confratelli, i novizi e gli aspiranti, perché nei Salesiani dell'Ispettoria trovino dei fratelli maggiori, esemplari nell'osservanza e nel fervore apostolica, pronti a comprenderli e a sostenerli nella realizzazione della loro vocazione, preghiamo. 882 4. IL CAPITOLO ISPETTORIALE (ART. 170.174) 4.1 Natura e autorità del Capitolo ispettoriale. L'art. 170 descrive anzitutto la natura del Capitolo ispettoriale, riprendendo il concetto, approfondito durante il cammino di revisione delle Costituzioni, della comunità ispettoriale,27che «unisce in una comunità più vasta diverse comunità locali» (Cost 157). Le comunità locali, «parte viva della comunità ispettoriale» (Cost 58), trovano nel Capitolo ispettoriale un momento privilegiato per poter vivere e intensificare il senso della loro appartenenza all'Ispettoria, superando la visuale, di fatto un po' ristretta, del proprio ambiente e della propria attività particolare e interessandosi dei problemi generali dell'Ispettoria. Spiritualmente e fondamentalmente il Capitolo ispettoriale è «una riunione fraterna» nel senso profondo descritto nel cap. V delle Costituzioni (vedi, in particolare, gli art. 49 e 50). La fraternità trova la sua radice nella stessa chiamata di Dio, che si concretizza nella convocazione a questa riunione, tanto incisiva per la vita e la missione della comunità ispettoriale; la sua sorgente è posta nella presenza del Signore, nel cui nome i capitolari si radunano; la sua forza ispiratrice nello Spirito Santo, attivamente presente per guidare il discernimento comunitario, per aiutare a conoscere la volontà di Dio, per animare un miglior servizio alla Chiesa.28 Giuridicamente il Capitolo ispettoriale è l'Assemblea rappresentativa dei confratelli delle comunità locali. Tramite l'elezione locale e ispettoriale è garantita la presenza proporzionata di tutte le comunità e di tutti i soci; in tal modo si riflette in esso l'insieme delle attività e delle opere, delle esperienze e dei doni di tutta la comunità ispettoriale. Diversamente dal Consiglio ispettoriale, il Capitolo ispettoriale è un organismo collegiale, in cui tutti i membri esercitano insieme, con ugual diritto, i legittimi poteri ad esso demandati. 27 Cf. CGS, 512 28 Sì veda, per analogia, quanto affermato nell'art. 146 sul Capitolo generale, p. 858 ss 883 L'autorità del Capitolo ispettoriale viene indicata nella seconda parte dell'art. 170. Non si tratta di un'autorità legislativa, come quella del Capitolo generale (cf. Cost 147); tuttavia non è nemmeno un'autorità semplicemente consultiva. Il Capitolo ispettoriale può «deliberare» su ciò che riguarda l'Ispettoria, nell'ambito delle competenze che le Costituzioni e i Regolamenti demandano ad esso. Le principali competenze, come vedremo, sono indicate nell'art, 171, altre si trovano sparse nel corpo della nostra Regola. Al Capitolo ispettoriale vengono quindi riconosciuti veri poteri (cf. Cost 120), ma non in senso assoluto: le sue deliberazioni necessitano dell'approvazione del Rettor Maggiore col suo Consiglio prima di aver forza obbligante per l'ambito dell'Ispettoria. 4.2 Competenze dei Capitolo ispettoriale. Nell'art. 171 vengono indicate le competenze generali e principali del Capitolo ispettoriale: - le prime due riguardano «il buon andamento» dell'Ispettoria, in modo particolare «la vita religiosa e pastorale» (altra espressione per esprimere «la vita e la missione», frase che troviamo spesso nelle Costituzioni). Oggetto quindi degli interessi capitolari è tutto il vasto campo della nostra identità vocazionale. Il Capitolo ispettoriale può «stabilire» e «ricercare i mezzi adatti a promuovere» la vita e la missione, ma sempre rispettando le competenze demandate dalle Costituzioni e dai Regolamenti ad altri organi di governo (art. 170). Non può quindi sostituirsi all'Ispettore o al Consiglio ispettoriale, trattando casi la cui decisione spetta appunto all'Ispettore e al suo Consiglio. Le deliberazioni del Capitolo nell'ambito di queste competenze non appartengono al governo ordinario, ma sono orientamenti generali o linee di azione per un più lungo periodo (normalmente un triennio). - la terza competenza del Capitolo ispettoriale riguarda lo studio e la verifica dell'attuazione a livello ispettoriale e locale delle deliberazioni del Capitolo generale, in particolare di quello immediatamente precedente. Difatti il Capitolo ispettoriale costituisce «il mezzo più opportuno per suscitare la partecipazione dei confratelli allo studio e al 884 l'attuazione delle decisioni capitolari».29 Spesso poi il Capitolo generale demanda espressamente ai Capitoli ispettoriali compiti determinati, su cui devono deliberare. Esiste anche uno stretto legame tra il Capitolo ispettoriale e il Capitolo generale successivo. Esso viene formulato nell'art. 112 dei Regolamenti: i Capitoli ispettoriali possono inviare proposte e contributi di studio in preparazione del Capitolo generale convocato dal Rettor Maggiore; in vista di tale Capitolo generale, poi, il Capitolo ispettoriale procederà all'elezione di uno o due delegati e dei loro supplenti (quinta competenza). - la quarta competenza del Capitolo ispettoriale concerne la redazione e la revisione del «Direttorio ispettoriale». Questo fa parte del diritto proprio della nostra Società nell'ambito di ogni singola Ispettoria (Cost 191). Fa parte infatti della normativa che, subordinatamente, contiene disposizioni esecutive o applicative del nostro codice fondamentale, che sono le Costituzioni. In base ai principi della sussidiarietà e del decentramento (cf. Cost 124) varie materie, come abbiamo visto, sono state demandate al governo ispettoriale. Stabilire queste norme è di competenza del Capitolo ispettoriale, che le raccoglie appunto in un Direttorio, il quale avrà tuttavia forza obbligante solo dopo l'approvazione da parte del Rettor Maggiore con il suo Consiglio (cf. Cost 171). Alcune particolari materie, demandate esplicitamente ai Direttori ispettoriali, riguardano la povertà religiosa (Reg 58), la vita di preghiera (Reg 72 e 74), la formazione salesiana (Reg 87. 88. 106), l'amministrazione dei beni temporali (Reg 190). -Il Rettor Maggiore con il suo Consiglio ha dato alcuni chiarimenti e orientamenti circa il Direttorio ispettoriale, sottolineandone chiaramente il fine-, «applicare alle realtà locali i principi e le norme della legislazione generale, per rendere più concreto ed efficace nella comunità ispettoriale l'impegno di fedeltà alle nostre Regole» '3,1 z9 CGS, 760 3O Cf. ACG n. 315 (1985), p. 34-41 885 4.3 Frequenza di convocazione. La frequenza ordinaria di convocazione del Capitolo ispettoriale, dopo la revisione operata dal CGS, è triennale (prima era sessennale). Il motivo principale di tale novità è stato quello di offrire ai confratelli e alle comunità una maggiore possibilità di partecipazione corresponsabile nella conduzione dell'Ispettoria (cf. Cost 123), tramite appunto il Capitolo ispettoriale che è l'assemblea più qualificata e rappresentativa di tutte le comunità dell'Ispettoria. Il ritmo triennale concorda poi anche con alcuni dei compiti principali dello stesso Capitolo ispettoriale: esso infatti permette di studiare e di verificare a metà del sessennio l'attuazione delle deliberazioni del Capitolo generale precedente (Cost 171,3) e di formulare, alla fine del sessennio, le proposte per il Capitolo generale successivo (Reg 112). Il susseguirsi triennale dei Capitoli ispettoriali può essere modificato quando si verifica il caso previsto dall'art. 143 delle Costituzioni (morte o cessazione dell'ufficio del Rettor Maggiore) o quello indicato dall'art. 149 (Capitolo generale straordinario). Un Capitolo ispettoriale straordinario è possibile nell'ambito di una Ispettoria, quando il bene dell'Ispettoria lo richieda. Il giudizio spetta all'Ispettore, il quale ha l'autorità di convocarlo; deve però ottenere il consenso del suo Consiglio ed è tenuto a consultare prima il Rettor Maggiore. 4.4 Composizione del Capitolo ispettoriale. L'art. 173 presenta la composizione del Capitolo ispettoriale. Tra i suoi membri possiamo distinguere: 1) 1 membri di diritto: anzitutto i primi responsabili del governo dell'Ispettoria: l'Ispettore e i membri del Consiglio ispettoriale; poi il Superiore di ogni Delegazione ispettoriale, che governa a nome dell'Ispettore una parte importante dell'Ispettoria; il Regolatore del Capitolo ispettoriale, nominato dall'Ispettore con il consenso del suo Consiglio (cf. Reg 168); 886 i Direttori di ogni casa canonicamente eretta; in caso di grave impedimento, a giudizio dell'Ispettore, possono essere sostituiti dai rispettivi Vicari; il maestro dei novizi. 2) I membri eletti: Sono previste dai Regolamenti generali due elezioni a due diversi livelli: prima a livello locale in ogni casa o in un gruppo di comunità riunite insieme (cf. Reg 161 e 163), poi a livello ispettoriale su una lista di eleggibili, in numero di uno ogni venticinque o frazione di venticinque confratelli dell'Ispet