3. LE AMMISSIONI 103. Sono già stati messi in rilievo il significato e l’importanza delle ammissioni nel lungo e delicato cammino del discernimento vocazionale. Esse costituiscono momenti di sintesi e di particolare responsabilità decisionale e offrono un valido aiuto pedagogico per l’accompagnamento del candidato verso una risposta sempre più convinta e matura. Per questo le ammissioni devono essere viste nella prospettiva di un cammino nel quale è necessario distinguere chiaramente il processo di maturazione dalla non attitudine alla vita religiosa salesiana , i criteri di base dai criteri di crescita. Le conseguenze che le ammissioni hanno per il candidato e per la comunità esigono che le decisioni si fondino su elementi positivi, come stabilisce esplicitamente il testo costituzionale . È responsabilità prioritaria di chi ammette assicurare che esistano le condizioni per un’esperienza vocazionale autentica; in caso di dubbio riguardo all’idoneità, la prudenza e l’esperienza consigliano di non procedere all’ammissione . Come durante il processo di discernimento, così anche nelle ammissioni si devono tener presenti le due espressioni dell'unica vocazione salesiana, quella del salesiano coadiutore e quella del salesiano presbitero. 3.1 LA DOMANDA, I RESPONSABILI E LE MODALITÀ DELLE AMMISSIONI 104. Non si ripete qui quanto già detto a proposito della natura, delle condizioni e dei criteri di discernimento. L’attenzione è rivolta specificamente alle ammissioni e al giudizio sull'idoneità vocazionale dei confratelli in formazione iniziale. 3.1.1 La domanda L’ammissione avviene in seguito alla domanda presentata liberamente dal candidato . L’ammissione non è un passaggio che si compie automaticamente, come conclusione di un periodo formativo o in seguito a una scadenza del calendario. Vale in forma analogica per ogni tappa formativa quanto le Costituzioni affermano per la professione perpetua: il candidato presenta la domanda “quando ha raggiunto la maturità spirituale salesiana richiesta dall’importanza di tale scelta” . La domanda è richiesta per l’ammissione al noviziato, alla professione temporanea o perpetua, ai ministeri, al diaconato e al presbiterato. La Ratio si riferisce anche a domande di genere diverso, quali quelle per il prenoviziato, per la formazione specifica dei candidati al presbiterato, per la preparazione alla professione perpetua . 105. Conviene che la domanda, indirizzata all’Ispettore e consegnata al Direttore, pur rispettando la forma personale, contenga i seguenti elementi: – nome e cognome del richiedente e data in cui viene presentata; – riferimento al dialogo avuto con il Direttore e al suo accordo per la presentazione; – cenno al discernimento fatto e alla richiesta di parere al direttore spirituale e al confessore; – oggetto della domanda, espresso in forma chiara, cioè l’ingresso al noviziato, la prima professione temporanea o il suo rinnovamento, la professione perpetua, i ministeri, gli ordini; – espressione della coscienza dell’atto pubblico che si intende porre, e della libertà di porlo, come pure della motivazione fondamentale. 3.1.2 I responsabili 106. Responsabili delle ammissioni sono, in grado diverso, l’Ispettore con il suo Consiglio e il Direttore con il suo Consiglio. “L’ammissione al noviziato, alla professione temporanea o perpetua, ai ministeri e alle sacre ordinazioni… – affermano le Costituzioni – è fatta dall’Ispettore con il consenso del suo Consiglio, avuto il parere del Direttore della comunità con il suo Consiglio” . La responsabilità giuridica delle ammissioni spetta dunque all’Ispettore, al Direttore e ai loro Consigli, a ciascuno secondo la propria competenza consultiva o deliberativa. Attraverso il discernimento e l’ammissione essi assumono le responsabilità giuridiche e morali connesse con la loro funzione. È indispensabile che si assicurino istanze di dialogo per favorire la comunione di criteri ed evitare divergenze o contrasti nelle valutazioni e nelle decisioni. 107. La domanda è esaminata ad un duplice livello: dal Consiglio della comunità di appartenenza e dal Consiglio ispettoriale da cui dipende la comunità. Al livello locale, il Direttore e i membri del suo Consiglio, che ordinariamente hanno un contatto più vicino con il candidato ed una conoscenza diretta della sua situazione vocazionale, sono chiamati ad esprimere un proprio parere e un voto consultivo. Alle votazioni partecipa anche il Direttore; la maggioranza va calcolata in base al numero dei presenti. 108. Al livello ispettoriale, le Costituzioni stabiliscono: “È necessario che l'Ispettore abbia il consenso del suo Consiglio... per l’ammissione al noviziato, alla professione, ai ministeri e alle sacre ordinazioni” . I membri del Consiglio ispettoriale non possono rimettersi semplicemente al giudizio del Consiglio della comunità. Devono formarsi un parere personale, possibilmente diretto, dei candidati: cerchino di conoscere e di seguire la loro preparazione, attuando quelle forme di contatto e di accertamento, che permettono di dare un voto motivato e consapevole. Per questo compito saranno risolutivi l’attenta considerazione del giudizio del Consiglio della comunità locale e il confronto con le osservazioni delle ammissioni precedenti, allo scopo di valutare i progressi compiuti e la maturazione avvenuta. Di fronte ad eventuali perplessità, si cerchi di giungere ad una miglior comprensione della situazione mediante il dialogo e un supplemento di informazione. Non è prudente limitarsi semplicemente a votare come ha votato il Consiglio della comunità. 109. L’ammissione propriamente detta è un atto formale dell’Ispettore . Il rapporto Ispettore-Consiglio, per quanto riguarda il voto di ammissione, si attiene alle seguenti norme: – Se si esige il consenso del Consiglio (è il caso delle ammissioni al noviziato, alla professione, ai ministeri e agli ordini), l’obbligo del superiore di attenersi al voto emesso significa che egli non può ammettere un candidato per il quale il Consiglio ha votato negativamente. Non è però obbligato ad ammettere un candidato per il quale il Consiglio ha votato positivamente. Egli può negare l’ammissione nel caso in cui esista una causa grave da lui conosciuta. – Se è richiesto il parere del Consiglio, l’Ispettore per la validità deve sentire tutti i consiglieri. Poi, siano essi favorevoli o contrari, può agire con piena autonomia secondo la propria coscienza. Tuttavia non dovrebbe discostarsi dal loro parere, specialmente se concorde, senza un motivo grave. 110. Nelle votazioni del Consiglio la maggioranza va calcolata sul numero dei presenti (non sul numero dei voti validi), ricordando che l'Ispettore non vota. Se ci fosse parità di voti, l’Ispettore non può procedere . Nessun membro del Consiglio locale o ispettoriale può cedere ad imposizioni o pressioni di qualsiasi genere e provenienza quando si tratta di dare il proprio voto sull'idoneità di un candidato. In tutto ciò si ricordi l'obbligo del segreto. 3.1.3 Le modalità 111. Nelle modalità di ammissione si segua la successione di momenti ormai collaudata, tenendo conto della diversità di situazioni: – colloquio con il Direttore (confessore e direttore spirituale) e presentazione della domanda; – parere della comunità ; – parere dell’Ispettore d’origine con il suo Consiglio (per chi è fuori della propria Ispettoria) ; – parere e voto del Direttore della comunità con il suo Consiglio; – voto deliberativo del Consiglio ispettoriale competente e ammissione dall’Ispettore . 3.2 AMMISSIONE AL PRENOVIZIATO 112. Nell’ammissione al prenoviziato si deve considerare attentamente la diversità di situazioni e di esperienze personali da cui i candidati provengono e portano con sé, quanto ad età, studi, esperienze di vita e condizioni familiari, vita cristiana e conoscenza della vita salesiana, ecc. Nell’applicare i criteri esposti, che concernono le attitudini e le disposizioni, le motivazioni e le controindicazioni, si considerino gli obiettivi di questa fase formativa e quindi l’idoneità e la maturità che essa richiede. Quanto all’idoneità, è importante che “si raccolgano in collaborazione con il candidato, quei dati e quelle informazioni utili a far emergere i segni di una vera vocazione salesiana e le sue eventuali controindicazioni” . Si effettuino i controlli medici previsti dalla Ratio e dal Direttorio ispettoriale . Alcuni requisiti che si giudicano necessari per l’ammissione al noviziato devono essere tenuti presenti anche per l'ammissione a questa fase (cfr. per es. le situazioni che rendono invalida l’ammissione al noviziato) . “Soltanto quando il candidato ha fatto l’opzione per la vita salesiana (opzione iniziale, naturalmente) è in grado di cominciare la preparazione immediata al noviziato” . 3.3 AMMISSIONE AL NOVIZIATO 3.3.1 Attitudine alla vita salesiana 113. L’ammissione al noviziato significa che il candidato è giudicato idoneo ad iniziare l'esperienza religiosa salesiana . Secondo i Regolamenti egli “deve essere immune dagli impedimenti previsti nei canoni 643-645 § 1, dimostrare le attitudini e la maturità necessarie per intraprendere la vita salesiana e avere sufficiente salute per poter osservare le Costituzioni della Società” . L’importanza e quindi la serietà dell’ammissione al noviziato è evidenziata da una constatazione fatta a livello di vita religiosa secondo la quale “la maggior parte delle difficoltà incontrate ai nostri giorni nella formazione dei novizi derivano dal fatto che essi, al momento della loro ammissione al noviziato, non possedevano quel minimo di maturità necessaria” . Con il noviziato ha inizio l’esperienza religiosa salesiana; il candidato vi aderisce perché la giudica corrispondente alla sua chiamata personale. L’ammissione dunque può avvenire solo dopo che è stata verificata la presenza di tale intenzione, che determina una vera opzione e un autentico atteggiamento formativo. Occorre riscontrare l’esistenza di una motivazione sufficientemente autentica, adeguata e valida. Se questa decisione o questa motivazione sono assenti, il noviziato può ridursi ad una esperienza artificiale ed esterna, quasi un’impresa imprudente da parte del candidato, date le esigenze che gli saranno proposte, con incidenza non positiva sullo stesso ambiente formativo. 3.3.2 Condizioni, impedimenti e requisiti giuridici 114. Il can. 642 stabilisce: “I superiori ammettano con la più attenta cura soltanto coloro che, oltre all'età richiesta, abbiano salute, indole adatta e maturità sufficiente per assumere il genere di vita proprio dell'Istituto; la salute, l'indole e la maturità siano anche verificate, all’occorrenza, da esperti, fermo restando il disposto del can. 220”. 115. Gli impedimenti cui si riferiscono i Regolamenti generali nell'art. 90 sono così presentati nei canoni 643-644: “È ammesso invalidamente al noviziato: – chi non ha ancora compiuto 17 anni di età; – chi è sposato, mentre perdura il suo matrimonio; – chi è attualmente legato con un vincolo sacro a qualche Istituto di vita consacrata o è stato incorporato in una Società di vita apostolica, salvo il disposto del can. 684; – chi entra nell’Istituto indotto da violenza, da grave timore o da inganno, e chi è accettato da un superiore costretto allo stesso modo; – chi ha nascosto di essere incorporato in un Istituto di vita consacrata o in una Società di vita apostolica” . “I superiori non ammettano al noviziato chierici secolari senza consultare l'Ordinario del luogo, né persone gravate di debiti e incapaci di estinguerli” . Circa l'ammissione di figli illegittimi o di divorziati, si seguano le indicazioni date sopra (n. 57). 116. I requisiti giuridici richiesti per l’ammissione al noviziato sono che il candidato: – sia libero dagli impedimenti sopra elencati; – sia ammesso dal legittimo superiore; – presenti i documenti prescritti: * la domanda; * l’attestato di battesimo e di confermazione; * l’attestato di stato libero; * per chi è stato incorporato in un Istituto religioso o in una Società di vita apostolica, l’attestato del superiore maggiore dell'Istituto o della Società; * per i chierici secolari, l’attestato dell’ultimo ministero o ordinazione e le lettere testimoniali degli Ordinari delle diocesi nelle quali sia stato, dopo il conferimento del ministero o dell'ordinazione, per più di un anno. I destinatari di queste informazioni hanno l'obbligo stretto di custodire il segreto sulle notizie ricevute e sulle persone che le hanno fornite. Quanto alle consulenze degli esperti bisogna tener presenti anche le leggi locali sulla privacy. 3.4 AMMISSIONE ALLA PRIMA PROFESSIONE 3.4.1 Attitudine alla vita salesiana 117. Durante il noviziato il candidato con l'aiuto del maestro “approfondisce le motivazioni della propria scelta, accerta l'idoneità alla vocazione salesiana e si orienta verso il completo dono di sé a Dio per il servizio dei giovani secondo lo spirito di Don Bosco” . Il giudizio che danno i superiori per ammettere alla prima professione deve fondarsi su elementi positivi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi propri del noviziato. I criteri di ammissione, di cui si è detto, consentono di individuare gli elementi che provano l’attitudine del novizio alla vita salesiana; tra di essi: – una salute sufficiente e una qualificazione adeguata; – un normale sviluppo della capacita di relazioni umane; – un’affettività ricca ed equilibrata; – una esperienza cristiana profonda e una motivazione di fede; – una sufficiente conoscenza ed assimilazione dello spirito salesiano, e l’identificazione con la missione della Congregazione caratterizzata dalla carità pastorale e dalla predilezione per i giovani e vissuta con lo stile del “Sistema Preventivo”. 118. La vita e l’esperienza comunitaria esigono positivamente: – la capacità di inserirsi nella comunità, superando l’isolamento e l’individualismo, aprendosi alla diversità e promovendo l’unità, anche con sacrificio personale; – una capacità affettiva che porta alla comunicazione, alla condivisione della preghiera e delle esperienze, alla correzione fraterna; – un senso di appartenenza manifestato nella disponibilità, nella dedizione e nel sentirsi responsabile della missione della comunità; – un atteggiamento di apertura e di accoglienza verso le persone che entrano in rapporto con la comunità. 119. L’esperienza di vita secondo i consigli evangelici suppone alcuni atteggiamenti interiorizzati in modo adeguato: – circa l’obbedienza: l’accettare positivamente e con responsabilità sia le disposizioni che le critiche, l’essere aperto con i formatori, dimostrare capacità di collaborazione e di iniziativa; – circa la povertà: l’impegno per assumere uno stile di vita sobrio e austero; accontentarsi facilmente ed essere flessibile riguardo ad esigenze e gusti personali, per quanto riguarda il cibo, l’abbigliamento od altro; l’amore per il lavoro, la generosità nel prestarsi per i servizi richiesti; saper condividere con gli altri le proprie cose; essere attento alle situazioni di povertà e di ingiustizia e alla condizione dei destinatari della missione salesiana; – circa la castità: essere consapevole della dimensione sessuale nella propria vita; assumere una visione giusta e serena del celibato, come valore caratteristico della propria esistenza; farsi conoscere adeguatamente dal proprio direttore spirituale; essere in grado di dare e di accogliere manifestazioni di fraternità e di affetto e di vivere l’amicizia; coltivare la capacità di ascesi nella vita quotidiana. 3.4.2 Requisiti giuridici 120. Soddisfatti i requisiti richiesti per l’ammissione al noviziato, per la validità della professione temporanea secondo il can. 656 si esige che: – il candidato abbia compiuto almeno 18 anni di età; – il noviziato sia stato portato a termine validamente; – sia stata fatta liberamente l'ammissione da parte del superiore competente, con il voto del suo Consiglio a norma del diritto; – la professione sia espressa ,e venga emessa senza che vi sia violenza, timore o inganno; – la professione sia ricevuta dal legittimo superiore, personalmente o per mezzo di un delegato. 121. Per quanto si riferisce alla durata del noviziato, si ricordi il dettato dell’art.111 delle Costituzioni: “Il noviziato dura dodici mesi a norma del diritto. Comincia quando il candidato, ammesso dall'Ispettore, entra nella casa del noviziato canonicamente eretta e si pone sotto la guida del maestro. Un’assenza che superi i tre mesi continui o discontinui lo rende invalido. L'assenza che supera i quindici giorni dev’essere ricuperata”. Per assenza si intende l’allontanamento reale e temporaneo dalla casa di noviziato, con motivi giustificati o senza di essi, con o senza licenza. Quando i novizi come gruppo preso nella sua totalità dimorano in un’altra casa dell’Istituto, designata ad hoc dall’Ispettore, a norma del can. 647 §3, non si dà assenza . Per quanto si riferisce alle esperienze pastorali o a periodi apostolici formativi, di cui parla il can. 648 §2, si devono applicare gli stessi criteri sopra riferiti, poiché il nostro diritto proprio non stabilisce norme particolari al riguardo. Anche in questo caso dunque non si può parlare di assenza, se ci si attiene a quanto stabilisce il can. 647 §3; diversamente, questi periodi devono essere computati come assenze. 122. Le nostre Costituzioni, tenendo presente quanto è disposto dal can 655, stabiliscono: “La professione nel primo triennio sarà triennale o annuale; nel secondo triennio sarà ordinariamente triennale” . “Nulla vieta – aggiunge la Ratio – che possa essere biennale. La scelta tra le diverse possibilità deve essere basata su motivi formativi, considerando la gradualità e la serietà dell’impegno. La decisione dipende dalla domanda del novizio o del professo temporaneo e dall’ispettore che lo ammette” . Il periodo della professione temporanea dura ordinariamente sei anni; l’Ispettore, se lo ritiene opportuno, lo può prolungare, ma non oltre i nove anni. Il can. 658 stabilisce che la professione temporanea deve durare almeno tre anni, salvo quanto prescritto nel can. 657, §3. 123. “La riammissione in Congregazione di chi fosse uscito legittimamente dalla Società al termine del noviziato o dopo la professione compete all’Ispettore con il suo Consiglio. Chi è riammesso deve ripetere il noviziato e compiere il periodo di voti temporanei. A norma del can. 690, il Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio può dispensare dall’onere di ripetere il noviziato, dando allo stesso tempo all’Ispettore con il suo Consiglio facoltà di riammettere. Spetta al Rettor Maggiore stabilire – in questi casi – un conveniente periodo di prova prima della professione temporanea e la durata dei voti temporanei prima della professione perpetua. L’Ispettore, valutate insieme con il suo Consiglio le motivazioni della domanda di riammissione, presenterà la richiesta al Rettor Maggiore, con una relazione circostanziata del caso (curricolo dettagliato del richiedente, motivi per cui non fece la professione o decise di uscire dopo la professione e ora chiede di essere accettato, ecc.)” . 3.5 AMMISSIONE ALLA RINNOVAZIONE DELLA PROFESSIONE 3.5.1 Attitudine alla vita salesiana 124. “La prima professione apre un periodo di vita consacrata durante il quale il confratello... completa il processo di maturazione in vista della professione perpetua e sviluppa, come salesiano laico o aspirante al sacerdozio, i diversi aspetti della sua vocazione” . Il criterio di giudizio per l’ammissione alla rinnovazione della professione è dato dal progressivo raggiungimento di questo obiettivo, sia nell’immediato postnoviziato , sia durante il tirocinio .0 125. Più concretamente, dopo aver accertato l’idoneità alla vita salesiana e dopo aver approfondito le motivazioni della scelta vocazionale, due obiettivi del noviziato che permangono durante tutto il processo formativo, il professo vive successivamente le fasi dell’immediato postnoviziato e del tirocinio che, secondo il testo costituzionale, hanno come scopo: – l’immediato postnoviziato, di orientare “il giovane confratello a integrare progressivamente fede, cultura e vita”, mediante “l’approfondimento della vita di fede e dello spirito di Don Bosco e un’adeguata preparazione filosofica, pedagogica e catechistica in dialogo con la cultura” ; – il tirocinio, di aiutare il confratello a realizzare “la sintesi personale tra la sua attività e i valori della vocazione”, nel “confronto vitale e intenso con l’azione salesiana in un’esperienza educativa pastorale”. Egli la compie esercitandosi “nella pratica del Sistema Preventivo e in particolare nell’assistenza salesiana” . 3.5.2 Requisiti giuridici 126. Circa il tempo della rinnovazione, va tenuto conto che la professione, terminato il periodo per il quale fu emessa, deve essere rinnovata senza dilazione . La rinnovazione è obbligatoria anche nel caso che, essendo prossimi alla professione perpetua, questa si volesse tramandare, per motivi ragionevoli, per un breve periodo, a data opportuna. In questo caso si rinnova la professione temporanea per il periodo di tempo che la separa da quella perpetua. Tuttavia un’eventuale interruzione, dovuta a ignoranza o negligenza, non infirma la validità e la liceità dell’avvenuta professione. La rinnovazione deve essere pubblica, cioè ricevuta dal superiore competente. 3.6 LE AMMISSIONI DURANTE LA FORMAZIONE SPECIFICA DEL SALESIANO PRESBITERO 127. Le ammissioni ai ministeri e agli ordini sacri costituiscono momenti di discernimento, opzione e decisione, che si collocano nel processo di formazione del salesiano sacerdote. I criteri di discernimento e i requisiti per l’accettazione vanno visti nella prospettiva globale dell'identità del salesiano sacerdote, descritta nella Ratio e qui ricordata in alcuni dei suoi elementi. 128. Va anzitutto considerato che, per chi è orientato al presbiterato, la prospettiva della formazione sacerdotale è presente lungo tutto l’arco formativo e non solo nel periodo della formazione specifica. Infatti, pur avendo la formazione salesiana ordinariamente un curricolo paritario, con le stesse fasi e con obiettivi e contenuti simili, vi sono alcune distinzioni determinate dalla vocazione specifica di ognuno. Per questo tutta la formazione iniziale offre al salesiano candidato al presbiterato la possibilità di sviluppare i diversi aspetti della sua vocazione come “aspirante al sacerdozio” . 129. La formazione specifica del candidato al presbiterato, che si compie in parte o interamente dopo la professione perpetua, completa la formazione iniziale. Per il candidato al ministero presbiterale la formazione specifica segue gli orientamenti e le norme stabilite dalla Chiesa e dalla Congregazione e mira a preparare il sacerdote pastore educatore nella prospettiva salesiana . 130. La progressiva configurazione del futuro presbitero a Cristo Pastore è frutto dell'iniziativa di Dio che chiama, abilita e invia, e di un generoso impegno formativo di risposta. Si esprime attraverso un processo graduale, soprattutto in quegli eventi che manifestano e significano anche visibilmente la chiamata e la risposta, il conferimento della grazia e il mandato per il servizio. Il conferimento del lettorato e dell’accolitato e l’ordinazione diaconale, finalizzati al presbiterato, sono momenti importanti. L’esercizio di questi ministeri e del diaconato, pur avendo ciascuno contenuti e obiettivi propri, ha una finalità prevalentemente pedagogica (spirituale, ascetica, liturgica) in vista dell'ordinazione presbiterale. 131. Le ammissioni ai ministeri e agli ordini assumono come criterio fondamentale l’identità del salesiano presbitero. In base ad essa infatti si valuta la progressiva idoneità e maturità del candidato. Per questa ragione, parlando del lettorato e dell'accolitato, non ci si sofferma ad esplicitarne i criteri positivi di idoneità; ci si deve riferire a quanto si afferma del diaconato e del presbiterato. 3.6.1 Ammissione ai ministeri 132. “I ministeri del lettorato e accolitato, previsti per i chierici con finalità pedagogica, siano conferiti durante la formazione specifica del salesiano presbitero” . Per l’ammissione ai ministeri si richiede: – la domanda presentata liberamente dal candidato all’Ispettore, attraverso il Direttore della comunità; – la presenza dei requisiti indicati dalla Chiesa e di quelli necessari per l’espressione salesiana del ministero, e il grado di maturità vocazionale richiesto dal momento formativo che si sta vivendo ; – il rispetto degli interstizi stabiliti dalla Santa Sede e dalle Conferenze episcopali. Ciò vale per l'ammissione all'accolitato e al diaconato: “Il conferimento del lettorato e dell'accolitato, senza che tra essi intercorra almeno lo spazio di qualche mese, è illecito, irregolare e fa perdere il senso pedagogico dei ministeri stessi. Così pure una vicinanza troppo stretta tra l’accolitato e il diaconato” . 3.6.2 Ammissione agli ordini sacri: diaconato e presbiterato 133. I criteri per determinare l’idoneità del salesiano candidato al diaconato e al presbiterato si fondano sull’identità del presbitero nella Chiesa, tenendo presente che la specifica vocazione salesiana imprime caratteristiche proprie al ministero. Infatti, il modello sacerdotale di Don Bosco ispira e orienta la vocazione e il cammino formativo del salesiano presbitero. Il carisma salesiano lo contrassegna come sacerdote educatore pastore, in una concreta forma di vita consacrata, e lo contraddistingue dal punto di vista spirituale e pastorale. In questa prospettiva vanno visti anche i criteri per valutare la maturità e la crescita in rapporto alle funzioni fondamentali del ministero ordinato. Sono criteri validi, in forma analoga, per l’ammissione al diaconato e al presbiterato. L’esperienza diaconale, oltre a permettere l’approfondimento e la sintesi di alcune linee formative, offre la possibilità di una preparazione particolare nelle aree della spiritualità sacerdotale, dell’annuncio della Parola, dell’animazione liturgica, della catechesi e pastorale giovanile, della pastorale del sacramento della Riconciliazione. L’ammissione al presbiterato terrà presente il buon esito dell’esperienza diaconale. 3.6.3 Attitudini per l'esercizio salesiano del ministero 134. Senza ripetere i criteri fondamentali di discernimento , si presentano gli elementi che indicano l’idoneità del soggetto per le funzioni ministeriali e fanno capire l’adeguatezza delle sue motivazioni. 3.6.3.1 CIRCA LA CAPACITÀ DI ASSUMERE I DOVERI SACERDOTALI 135. Nel servizio alla Parola, il candidato deve manifestare: – una fede viva e adulta che abbia alla base una seria interiorizzazione personale del messaggio cristiano; – la capacità di giudizi retti, teorici e pratici, di discernimento spirituale e pastorale; – la docilità e la sintonia con il magistero della Chiesa nell’esercizio del ministero ; – la capacità di ascolto, di comunicazione e di adattamento alle diverse circostanze. – una sintesi teologica sufficientemente solida come fondamento per i doveri che comporta la trasmissione del messaggio evangelico e la sua inculturazione, e per un costante aggiornamento personale; 136. Nel servizio di santificazione occorre che il futuro diacono o presbitero dia prova di: – senso salesiano e sacerdotale della sua consacrazione religiosa: l’esperienza di Dio e della vocazione, vissute come motivo centrale della propria esistenza; la castità religiosa e il celibato sacerdotale, accettati positivamente come dono e come stile di vita; – un’esperienza di fede coltivata e sostenuta da una pedagogia spirituale concreta e costante, che si esprime nella preghiera personale, nella condivisione della propria esperienza e nel compimento dei propri doveri riguardo alla preghiera liturgica della Chiesa; – la capacità di accompagnare, specialmente i giovani, nella vita spirituale e di introdurre nell’esperienza dei sacramenti, in particolare l’Eucaristia e la Penitenza. 137. Nel servizio della carità, attraverso l’animazione della comunione e il servizio educativo-pastorale ai giovani, il candidato deve dimostrare: – la maturazione umana richiesta al sacerdote salesiano dalla sua missione educativo- pastorale, in particolare: * la fermezza d'animo, la stabilità del carattere, l’accettazione della disciplina personale e comunitaria richiesta dalla vita sacerdotale ; * un buon criterio pratico, radicato nella virtù della prudenza, con capacità di valutare oggettivamente le situazioni; * una personalità matura nell’ordine affettivo, con una adeguata immagine di sé, capace di stabilire rapporti pastorali positivi con uomini e donne, di dimostrare sincero interesse e di conservare il giusto equilibrio nel coinvolgersi nella situazione delle persone (capacità di affetto e di distacco); * sensibilità salesiana nell’apertura ai problemi delle persone, dell'ambiente e del proprio tempo; 138. – l’adeguato sviluppo dello specifico ruolo del salesiano sacerdote: * nel mondo moderno e tra i giovani di oggi; * nel senso di appartenenza alla Congregazione e nell’identificazione con la sua missione specifica; * nella valorizzazione e la complementarità con il salesiano coadiutore; * nella comunità salesiana e nella CEP e nell’animazione spirituale della Famiglia salesiana e dei laici; 139. – la capacità di animazione della comunità educativo-pastorale espressa in specifiche abilità: * la creazione, la direzione e l’iniziativa nell’organizzazione della comunità cristiana; * l’accompagnamento sacerdotale delle persone e dei gruppi nella direzione spirituale, e nel dialogo pastorale; * la gestione dei diversi tipi di ambienti e settori pastorali salesiani; * la comunicazione dello spirito salesiano ai laici e il lavoro educativo pastorale condiviso. 3.6.3.2 CIRCA IL MODO DI AFFRONTARE L’ESISTENZA SALESIANA SACERDOTALE 140. Sono da rilevare i seguenti aspetti: – l’atteggiamento di formazione permanente e una pedagogia di vita che privilegia l’attenzione alla propria esperienza spirituale e alla coltivazione del rapporto con Dio; – il superamento della semplice risposta ai bisogni personali, la crescita della libertà interiore e dell’unità di vita, il consolidamento del senso vocazionale e di motivazioni soprannaturali tali che aiutino ad affrontare serenamente le inevitabili prove della vita salesiana; – la valorizzazione della condivisione fraterna, del rapporto con il superiore, dell’accompagnamento spirituale, del discernimento pastorale; 141. – un vivo senso di Chiesa, della sua presenza e della sua missione nel mondo d’oggi, di cui alcuni segni sono: * l’ardore apostolico, l’interesse per le urgenze del Regno, l’apertura universale; * una convinta accettazione dell’identità del presbitero e del ministero come sono presentati dalla Chiesa e l’accoglienza degli orientamenti del Papa e dei Pastori; * la consapevolezza della posizione del presbitero nel rapporto di comunione con gli altri membri della comunità ecclesiale; * uno specifico modo di collocarsi da presbitero religioso nella Chiesa locale ; 142. – la capacità di vivere “sacerdotalmente” nelle diverse opere attraverso cui si realizza la missione salesiana e nei diversi ruoli che sono richiesti (direttore spirituale, amministratore, parroco, formatore, educatore di ragazzi della strada e uomo della comunicazione sociale…); – il vivere il ministero sacerdotale come un’esperienza spirituale che dà significato e riempie l’esistenza e non solo come servizio funzionale in una determinata struttura. 3.6.4 Requisiti giuridici 143. Sono richiesti i seguenti requisiti giuridici a chi, compiuti i tre anni di formazione specifica nel caso del diaconato e i quattro anni nel caso del presbiterato, chiede di essere ammesso all’ordinazione : – aver ricevuto i ministeri di lettore e di accolito, avendo osservato i periodi di tempo prescritti: un tempo conveniente, almeno di qualche mese, tra il lettorato e l’accolitato, almeno sei mesi tra l’accolitato e il Diaconato (cfr can. 1035 §2) e tra il Diaconato e il Presbiterato (cfr can. 1031 §1); si ricordi che “l’ordinazione diaconale può avvenire ordinariamente soltanto dopo aver concluso il terzo anno degli studi teologici” . – la domanda liberamente compilata e sottoscritta (cfr. can. 1036); – aver emesso i voti perpetui (cfr. can. 1037); – essere libero dalle irregolarità e dagli impedimenti di cui ai canoni 1040-1049; – aver presentato i documenti richiesti: 1º) certificato degli studi regolarmente compiuti, a norma del can. 1032 (terzo anno degli studi teologici per il diacono, quattro anni per il presbitero); 2º) certificato di diaconato ricevuto, se si tratta di ordinandi al presbiterato; 3º) se si tratta di ordinandi al diaconato, certificato di battesimo e di confermazione e dell’avvenuta ricezione dei ministeri di cui al can. 1035; ugualmente il certificato della dichiarazione di cui al can. 1036 ; – essere stato oggetto di scrutinio circa le qualità di cui al can. 1051: retta dottrina, pietà genuina, buoni costumi, attitudine ad esercitare il ministero, documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica. Avvenuta l’ammissione al diaconato o al presbiterato, con la procedura stabilita dalle Costituzioni , l’Ispettore rilascia le lettere dimissorie di cui al can. 1019 §1, in vista della ordinazione. 3.7 AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE PERPETUA 144. Il periodo della professione temporanea ha lo scopo di completare “il processo di maturazione in vista della professione perpetua” . L’ammissione alla professione perpetua costituisce quindi il punto di arrivo del processo di discernimento vocazionale salesiano; è in continuità con esso e, nello stesso tempo, ha in sé un’importanza unica. Questo suo valore esige un adeguato periodo di preparazione prossima e un impegno particolare nell’applicazione dei criteri finora esposti. La Ratio mette in rilievo l’importanza dell’itinerario di preparazione alla professione perpetua che “comprende il periodo di verifica e di discernimento in vista della domanda, il processo di ammissione e la preparazione alla celebrazione dell’atto della professione; non si limita a preparare la celebrazione una volta avvenuta l’ammissione” . “Il professo temporaneo, circa un anno prima della scadenza del periodo di professione, manifesti esplicitamente all’Ispettore, nella forma che si ritenga più opportuna, la sua volontà di iniziare la preparazione alla professione perpetua” . 3.7.1 Attitudine alla vita salesiana 145. L’ammissione alla professione perpetua comporta che il socio abbia raggiunto “la maturità spirituale salesiana richiesta dall’importanza di tale scelta” , che diviene “metro di giudizio e criterio di discernimento di tutte le scelte posteriori” , e in modo particolare abbia dimostrato motivazioni adeguate. Le attitudini alla vita salesiana già esposte, dovranno essere tenute presenti in una prospettiva di sintesi, nella loro globalità e armonia. 146. Più particolarmente e in base soprattutto all’esperienza del tirocinio si dovrà verificare: – circa l'attività apostolica, se nel rapporto educativo-pastorale si è manifestata un’adeguata maturità umana proporzionata all’età cronologica, base di ogni altra maturazione; se l’esperienza del tirocinio è stata vissuta con zelo, come impegno e risposta vocazionale o come attivismo e liberazione dall’anonimato, con un atteggiamento di equilibrio sereno tanto nei successi quanto nelle difficoltà, con senso di adattamento a luoghi, circostanze ed impegni apostolici diversi; se in essa è stata messa in evidenza la predilezione per i giovani, specialmente più poveri; se è stato praticato con slancio e fedeltà il Sistema Preventivo; se la missione è stata vissuta con senso comunitário; – circa la vita comunitaria, quali siano stati gli atteggiamenti di convivenza con altri confratelli anche di mentalità ed età diverse, se di apertura, di collaborazione, di inserimento docile e attivo nelle iniziative comuni; – circa la vita secondo i consigli evangelici, se vi sono stati un atteggiamento di discernimento e di disponibilità, la capacità di iniziativa e di corresponsabilità; una testimonianza di povertà nello stile e nei criteri di vita, nella realizzazione della missione e nell’impegno di lavoro; equilibrio e maturità sufficiente nei rapporti interpersonali, nel contatto con i giovani e con i laici; capacità di comunicazione e di amicizia, prudenza e ascesi; – circa l’esperienza personale di preghiera, di direzione e condivisione spirituale e di formazione permanente: se il confratello ha agito con impegno e costanza; se ha dimostrato un atteggiamento formativo attivo e ha valorizzato l’accompagnamento spirituale; se è stato sensibile a una certa apertura culturale e all’aggiornamento. 3.7.2 Requisiti giuridici 147. Oltre a tener conto dei requisiti e delle controindicazioni prudenziali già indicate per la prima professione, per la professione perpetua si richiede: – per la sua validità: * un tempo di prova, dopo la prima professione, che secondo le norme del Codice di diritto canonico non deve essere inferiore a tre anni né superiore a nove . A norma delle nostre Costituzioni , per noi il tempo di prova è ordinariamente di sei anni. In casi particolari e per giusta causa, riconosciuta dall’Ispettore con il suo Consiglio, la professione perpetua potrà essere anticipata; * avere compiuto 21 anni di età * il disimpegno dal servizio militare o per averlo già compiuto o per essere stato dichiarato inabile od esente in perpetuo ; – per la sua liceità: l’osservanza del rito prescritto. ALLEGATO DOCUMENTI ECCLESIALI E SALESIANI DI RIFERIMENTO Nota: Si indicano alcuni documenti ecclesiali e salesiani recenti che possono essere di particolare interesse per il discernimento vocazionale salesiano e le ammissioni. 1. DOCUMENTI ECCLESIALI * Giovanni Paolo II – Esortazione apostolica Pastores Dabo Vobis, 1992 – Esortazione apostolica Vita consecrata,1996 * Congregazione per l'educazione cattolica (CEC) – Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, 1970 e 1985 – Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale, 1974 – Lettera circolare sulla formazione spirituale nei seminari, 1980 – Orientamenti educativi sull’amore umano, 1983 – L’ammissione al seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose, 1986 – Direttive sulla preparazione degli educatori nei seminari, 1993 * Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica – Potissimun Istitutioni. Direttive sulla formazione negli istituti religiosi, 1990 – La vita fraterna in comunità, 1994 * Congregazione per il culto divino – Lettera Gli scrutini sull’idoneità dei candidati agli ordini, 1997 * Pontificio Consiglio per la Famiglia – Sessualità umana: verità e significato, 1995 2. DOCUMENTI SALESIANI – Il progetto di vita dei Salesiani di Don Bosco. Guida alla lettura delle Costituzioni salesiane, 1986 – Il Direttore Salesiano. Un ministero per l’animazione e il governo della comunità locale, 1986 – L’Ispettore Salesiano. Un ministero per l’animazione e il governo della comunità Ispettoriale, 1987; contiene in Appendice “Elementi giuridici e prassi amministrativa”, vedi sotto. – Elementi giuridici e prassi amministrativa nel governo dell’Ispettoria, 1987 Cfr CGS 697 Cfr C 108 cfr FSDB 321; vedi sopra n. 47 Cfr C 108 C 117 Cfr FSDB 351, 482, 515 C 108 C 165 Cfr can. 127 Cfr can. 127 e l’interpretazione ufficiale data dalla Commissione per l’interpretazione del CIC in AAS 1985, pag. 771; cfr Elementi giuridici e prassi amministrativa nel governo dell’Ispettoria, Roma 1987, n. 18 Cfr R 81 Cfr FSDB 301 Cfr C 108 FSDB 351 Vedi sopra n. 54 Cfr can. 643-645 § 1 CG21 267 Cfr C 109 R 90 CRIS, Renovationis causam. Istruzione sull’aggiornamento della formazione alla vita religiosa, 1969, n. 4 (citato da PI 42) Can. 643 Can. 644 C 110 Nel can. 647 § 3 si legge: “Il superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi, per determinati periodi di tempo, dimori in un’altra casa dell’Istituto, da lui stesso designata”. C 113 FSDB 390 Cfr C 117 FSDB 394 C 113 Cfr C 114 Cfr C 115 C 114 C 115 Cfr can. 657 §1 Cfr C 113 Cfr C 116 FSDB 491 Cfr can. 230 § 1 ACS 293 (1979), p. 26; cfr can. 1035 Cfr capitolo secondo Cfr MuR 33 Cfr Sac. Coel. 66 Cfr MuR, specialmente 30. 33 cfr FSDB 494-495 FSDB 494, cfr 495, cfr Elementi giuridici 76. 78 Si tratta della dichiarazione del candidato che attesta di voler ricevere l’ordine spontaneamente e liberamente e di dedicarsi per sempre al ministero; per i documenti richiesti cfr can. 1050 Cfr C 108; R 81 C 113 FSDB 512 FSDB 515 C 117 ACS 295 (1980), pag. 20 Cfr can. 658, 2º; 657 §2 Cfr C 117 Cfr can. 658, 1º Cfr SCR Decreto Militare Servitium (de religiosis servitio militari adstrictis), 30 luglio 1957, AAS 49; Elementi giuridici e prassi amministrativa nel governo dell’Ispettoria, n. 53. 73 36