2. IL CAPITOLO ISPETTORIALE 2.1 Natura e compiti del Capitolo ispettoriale. Gli art. 170 e 171 delle Costituzioni determinano natura e competenze del Capitolo ispettoriale. Tali aspetti sono ampiamente trattati altrove, ma è opportuno richiamare qui gli elementi essenziali. Dal punto di vista carismatico il Capitolo ispettoriale è fondamentalmente «la riunione fraterna nella quale le comunità locali rafforzano il senso della loro appartenenza alla comunità ispettoriale» (Cost 170): è quindi il luogo e il momento privilegiato per la costruzione corresponsabile della comunità ispettoriale e per l’esame e la verifica della sua missione. Giuridicamente il Capitolo ispettoriale è l’Assemblea rappresentativa dei confratelli delle comunità locali. Infatti tramite l’elezione locale e ispettoriale è garantita la presenza proporzionata di tutte le comunità e di tutti i soci e si riflette nel Capitolo l’insieme delle attività e delle opere dell’Ispettoria. Le competenze del Capitolo ispettoriale sono indicate chiaramente dall’art. 171 delle Costituzioni e dall’art. 167 dei Regolamenti generali: 1) Stabilire quanto concerne il buon andamento dell’Ispettoria: in particolare, ricercare i mezzi atti a promuovere la vita religiosa e pastorale della comunità ispettoriale (Cost 171, 1.2). Rientrano in questo impegno: - lo studio e l’approfondimento della relazione dell’Ispettore sullo stato dell’Ispettoria (Reg 167,1); - il suggerire linee e criteri di progettazione e di riorganizzazione delle opere dell’Ispettoria (Reg 167,3); - il contributo che il Capitolo ispettoriale può dare per il progetto educativo-pastorale ispettoriale (cf. Reg 4). 2) Formare e rivedere il Direttorio ispettoriale nell’ambito delle competenze demandate a tale livello (Cost 171,4); 3) Studiare e verificare l’attuazione concreta delle deliberazioni del Capitolo generale precedente e preparare convenientemente quello seguente. Per questo ultimo caso il Capitolo ispettoriale deve eleggere uno o più delegati al Capitolo generale e i loro supplenti (Cost 171, 3.5; Reg 167, 2). 2.2 Convocazione del Capitolo ispettoriale e sua frequenza. 2.2.1 La convocazione del Capitolo ispettoriale è fatta dall’Ispettore (Cost 172) con apposita lettera circolare indirizzata ai confratelli dell’Ispettoria. Nella lettera di convocazione l’Ispettore precisa gli obiettivi che il Capitolo si propone, comunica il Regolatore del Capitolo, e indica i tempi previsti per la preparazione e per lo svolgimento dello stesso. 2.2.2 La frequenza ordinaria di convocazione del Capitolo ispettoriale è di tre anni (Cost 172). Il ritmo triennale può esser modificato nel caso che venga convocato un Capitolo generale per i motivi previsti dall’art. 143 delle Costituzioni (morte o cessazione dell’ufficio del Rettor Maggiore) o dell’art. 149 (Capitolo generale straordinario). 2.2.3 In casi di particolare necessità, quando lo richieda il bene dell’Ispettoria, può esser convocato un Capitolo ispettoriale straordinario. Il giudizio circa la convocazione spetta all’Ispettore, che dovrà avere il consenso del suo Consiglio e dovrà consultare il Rettor Maggiore (Cost 172). 2.3 Composizione del Capitolo ispettoriale. La composizione del Capitolo ispettoriale è determinata dall’art.173 delle Costituzioni. Tra i membri del Capitolo ispettoriale si distinguono i membri di diritto e i membri eletti. 2.3.1 1 membri di diritto («ex officio») sono: - l’Ispettore e i Consiglieri ispettoriali; - il Delegato di ognuna delle eventuali Delegazioni ispettoriali; - il Regolatore del Capitolo ispettoriale; - i Direttori di tutte le case canonicamente erette: questi nel caso di grave impedimento, riconosciuto dall’Ispettore, saranno sostituiti dai rispettivi Vicari; - il maestro dei novizi. 2.3.2 1 membri eletti: Le Costituzioni prevedono per questo due successive elezioni a due differenti livelli: a. A livello locale: ogni casa o gruppo di case, secondo le modalità sotto indicate, elegge un proprio delegato al Capitolo ispettoriale; b. A livello ispettoriale: fra i confratelli dell’Ispettoria (che non siano membri di diritto o già eletti nelle singole case) vengono scelti dei delegati, in numero di uno ogni venticinque o frazione di venticinque confratelli dell’Ispettoria. 2.4 Procedure per le elezioni al Capitolo ispettoriale. È opportuno riassumere le procedure per le elezioni al Capitolo ispettoriale indicate dalle Costituzioni e dai Regolamenti generali. 2.4.1 Per le elezioni a livello di ciascuna casa: a. nel caso di una casa canonicamente eretta con almeno sei membri: i confratelli che la compongono si radunano, sotto la presidenza del Direttore, ed eleggono un delegato per il Capitolo ispettoriale e un supplente che sostituirà il delegato, qualora questi fosse definitivamente impedito di partecipare al Capitolo (Reg 161-162). Le modalità delle votazioni sono quelle indicate dall’art. 153 delle Costituzioni: sia per il delegato che per il supplente si procede singolarmente a votazione segreta: risulta eletto colui che nello scrutinio ha ottenuto i voti della maggioranza assoluta dei presenti. Se il primo scrutinio risultasse senza effetto, se ne farà un secondo e un terzo. Se anche il terzo risultasse inefficace, si procederà a un quarto, nel quale avranno voce passiva soltanto i due soci che, nel terzo scrutinio, hanno raggiunto il numero più alto di voti. A parità di voti, prevarrà il più anziano di professione e, a parità di professione, il più anziano di età. b. nel caso di una casa canonicamente eretta ma con meno di sei membri: l’Ispettore disporrà che i confratelli di essa si riuniscano con quelli di una casa (o più case) in identiche condizioni e insieme, sotto la presidenza del Direttore più anziano di prima professione, procederanno alla nomina di un delegato e di un supplente, con le modalità di votazione sopra indicate. Se per motivi vari non fosse possibile riunire insieme più case canonicamente erette nelle condizioni suddette, l’Ispettore disporrà che i confratelli della casa con meno di sei membri si riuniscano con quelli di una vicina casa canonicamente eretta con sei o più membri (Reg 163). c. nel caso di una presenza salesiana non ancora canonicamente eretta: poiché essa deve sempre esser legata ad una casa (vicina) canonicamente eretta, l’Ispettore disporrà che i confratelli della comunità non ancora canonicamente eretta si riuniscano con quelli della casa cui sono legati e insieme, con voce attiva e passiva, procederanno alla nomina del delegato e del supplente al Capitolo ispettoriale. 2.4.2 Per le elezioni a livello ispettoriale, la procedura è indicata dall’art. 165 dei Regolamenti generali, che si riporta integralmente: 1) avvenuta l’elezione del delegato delle singole comunità, l’Ispettore comunicherà ai confratelli i nominativi degli eletti e presenterà la lista dei confratelli perpetui dell’Ispettoria eleggibili al Capitolo ispettoriale. Tale lista comprenderà anche i confratelli temporaneamente assenti per motivi legittimi e escluderà quelli di altre Ispettorie presenti per i medesimi motivi; 2) i confratelli che per motivi legittimi si trovano temporaneamente fuori dell’Ispettoria parteciperanno all’elezione del delegato della comunità in cui dimorano. Invece per l’elezione dei delegati della comunità ispettoriale riceveranno dal proprio Ispettore l’apposita scheda che gli restituiranno debitamente compilata; 3) il numero degli eligendi è in proporzione di uno ogni venticinque o frazione di venticinque confratelli dell’Ispettoria. Nel calcolare questo numero vengono inclusi i professi perpetui e temporanei e anche i confratelli temporaneamente assenti per motivi legittimi; 4) ogni confratello che ha diritto al voto riceverà dal proprio Ispettore una scheda su cui potrà indicare tanti nomi quanti sono gli eligendi; 5) la raccolta delle schede spetta all’Ispettore, che avrà cura di garantire la segretezza del voto; 6) lo spoglio delle schede sarà fatto da scrutatori nominati dall’Ispettore. Rimarranno eletti coloro che riporteranno in ordine successivo il maggior numero di voti. A parità di voti si riterrà eletto il più anziano di professione o infine di età; 7) se nella lista ispettoriale viene eletto il supplente di una comunità, questa si riunirà nuovamente per eleggere il suo sostituto. Se uno degli eletti nella lista ispettoriale non può intervenire al Capitolo, sarà sostituito dal primo dei soci non eletti che ha ottenuto il maggior numero di voti. 2.4.3 Circa la partecipazione alle elezioni (cf. Cost 174; Reg 165) si precisa quanto segue: a. all’elezione del delegato e supplente nella comunità locale partecipano tutti i membri che risiedono nella comunità, anche quelli che vi si trovano trasferiti solo temporaneamente (a meno che si tratti di semplice ospitalità di passaggio): in particolare, votano per l’elezione del delegato e supplente anche gli studenti nelle case di formazione o di studio e i confratelli trasferiti temporaneamente in una casa per malattia; b. all’elezione dei delegati nella comunità ispettoriale partecipano tutti i professi perpetui e temporanei che, al tempo delle elezioni per il Capitolo, vivono e lavorano nell’Ispettoria, sia quelli che sono incardinati definitivamente, sia quelli che vi si sono stati trasferiti temporaneamente per motivi di lavoro. Si escludono i confratelli di altra Ispettoria che sono presenti nell’Ispettoria esclusivamente per motivi di studio o di salute o di un lavoro dipendente direttamente dall’Ispettore di appartenenza (questi partecipano alle votazioni della lista ispettoriale della loro Ispettoria di appartenenza). Partecipano alle votazioni ispettoriali anche i confratelli dell’Ispettoria assenti legittimamente: essi sono gli studenti fuori Ispettoria e quelli che si trovano altrove per motivi di salute o di apostolato in favore dell’Ispettoria o per legittima «absentia a domo» purché, in quest’ultimo caso, nella concessione dell’assenza non sia espressa la condizione di rinuncia dei diritti di voto (voce attiva e passiva) . 2.4.4 In casi particolari il nostro diritto proprio consente la votazione per lettera. Si riportano, al riguardo, le norme dell’art. 164 dei Regolamenti generali: Oltre a quanto prescritto dall’art. 165 dei Regolamenti generali, la votazione per lettera è ammessa, a giudizio dell’Ispettore: 1. quando per la distanza o per altre gravi ragioni, i soci di comunità che non hanno il minimo di sei professi non possono né riunirsi fra loro né recarsi ad una casa con sei o più professi per eleggere il delegato per il Capitolo ispettoriale; 2. quando un confratello per gravi ragioni non può essere presente all’elezione del delegato della propria comunità; 3. quando un membro del Capitolo ispettoriale non può intervenire nell’elezione del delegato dell’Ispettoria al Capitolo generale. 2.4.5 Per una adeguata rappresentatività dei soci nel Capitolo ispettoriale, l’Ispettore consideri quanto indica l’art. 169 dei Regolamenti generali: «Si tenga presente nelle elezioni, consultazioni e nomine che la composizione dei Capitoli e dei Consigli esprima con presenze significative la complementarità di laici e chierici propria della nostra Società». 2.5 Norme particolari per il funzionamento del Capitolo ispettoriale. 2.5.1 Nomina del Regolatore. Spetta all’Ispettore, con il consenso del suo Consiglio, nominare il Regolatore del Capitolo ispettoriale (Reg 168). Vi provvederà tempestivamente, in modo che i confratelli possano far riferimento al Regolatore per inviare le loro proposte e osservazioni o per avere informazioni. Nominato il Regolatore, l’Ispettore col suo Consiglio potrà anche predisporre una Commissione preparatoria al Capitolo stesso. 2.5.2 Periti e osservatori al Capitolo ispettoriale. È data facoltà all’Ispettore, col consenso del suo Consiglio, di invitare al Capitolo ispettoriale periti e osservatori, sia salesiani che non salesiani. Essi partecipano alle sedute del Capitolo, esprimendo i propri pareri, senza tuttavia il diritto di voto (Reg 168). 2.5.3 Regolamento del Capitolo ispettoriale Spetta allo stesso Capitolo ispettoriale, una volta convocato e dichiarato aperto, stabilire il proprio Regolamento, contenente le norme di funzionamento (Reg 167, 4). Il Capitolo ispettoriale, nel redigere il proprio Regolamento, terrà conto sia delle prescrizioni già stabilite dal diritto universale o dal nostro diritto proprio, sia di talune norme eventualmente contenute nel «Direttorio ispettoriale»: il Direttorio ispettoriale può infatti fissare delle norme che vengono giudicate sufficientemente stabili, da essere applicate in successivi Capitoli ispettoriali. 2.5.4 Modalità di supplenza ai Capitoli. Tra le norme, che il Capitolo ispettoriale deve determinare, ci sono quelle riguardanti le modalità con cui intervengono i «supplenti» al Capitolo generale (cf. Reg 162). Tali modalità si riferiscono particolarmente alla maniera con cui ogni singolo supplente interverrà a sostituire, in caso di impedimento, l’uno o l’altro delegato al Capitolo generale: ciò evidentemente quando l’Ispettoria abbia più di un delegato. Cf. Guida alla lettura delle Costituzioni salesiane, Roma 1986, p. 883ss; cf. anche L’Ispettore salesiano, Roma 1987, nn. 416-421 Cf. ACG n. 315, 1985, pp. 34-41 Non partecipano all’elezione dei delegati al Capitolo ispettoriale (né possono essere eletti) i confratelli eclaustrati: sia quelli che hanno un Indulto di esclaustrazione dato dal Rettor Maggiore, sia quelli che si trovano secolarizzati “ad experimentum” in una Diocesi (i quali, durante l’esperimento, hanno lo stato di “esclaustrati”). Il can. 687 del CIC dice che il religioso esclaustrato “manca di voce attiva e passiva”.