6. MINISTERI E ORDINI SACRI Per i salesiani avviati al Presbiterato e al Diaconato, i Ministeri istituiti (Lettorato e Accolitato) e gli Ordini sacri (Diaconato e Presbiterato) sono tappe di speciale significato e importanza per la vocazione e missione che il Signore dona loro. Sia il diritto universale che il diritto proprio provvedono a dare dettagliate norme perché queste tappe siano raggiunte secondo il loro autentico significato ecclesiale e salesiano. In questo Manuale non si considerano direttamente le indicazioni di carattere formativo che sono alla base di una cosciente ed efficace ricezione dei Ministeri e Ordini sacri: si rimanda per esse alla «Ratio Institutionis et Studiorum» (FSDB) salesiana. Si elencano invece le principali condizioni giuridiche relative alle ammissioni e al conferimento dei Ministeri e degli Ordini sacri. 6.1 I Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato. 6.1.1 Il conferimento dei Ministeri del Lettorato e dell’Accolitato per i candidati al Diaconato (anche permanente) e al Presbiterato è un obbligo sancito dal diritto canonico (cf. can. 1035; ACS 293, 26). Solo la Sede Apostolica per speciali ragioni può dispensare da tale obbligo. 6.1.2 Per esser ammessi al ministero del Lettorato o dell’Accolitato i candidati, che non necessariamente devono essere professi perpetui, presentano con piena libertà la loro domanda al Direttore della comunità formatrice dove compiono il loro processo formativo. Nella domanda essi indicheranno le motivazioni per cui chiedono di accedere ai Ministeri nella Chiesa e secondo lo spirito di Don Bosco. 6.1.3 La procedura per l’ammissione comporta i passi seguenti: 1) Esame della domanda del candidato nel Consiglio locale, che esprime il proprio giudizio e voto (il Direttore può votare insieme col Consiglio); 2) Esame della stessa domanda nel Consiglio ispettoriale, che dà il proprio giudizio e voto, alla luce anche del parere del Consiglio locale; 3) Ricevuto il consenso del proprio Consiglio, l’ammissione è fatta dall’Ispettore. 6.1. Il conferimento dei Ministeri, oltre che dal Vescovo, può esser fatto dal Rettor Maggiore o suo Vicario e dall’Ispettore o suo Vicario o da un altro Sacerdote delegato dall’Ispettore. Dopo il conferimento sia redatto l’attestato dell’avvenuta ricezione del Ministero (sul corrispondente Modulo). 6.1.5 Il diritto comune (cf. can. 1035) e il nostro diritto proprio esigono che i Ministeri siano esercitati per un tempo conveniente, in vista di un’adeguata e specifica preparazione al servizio della Parola e dell’Altare. In particolare tra l’Accolitato e il Diaconato è prescritto un interstizio di almeno sei mesi (can. 1035 §2; FSDB, 492). Anche tra l’uno e l’altro Ministero si esige che intercorra uno spazio di tempo almeno di qualche mese. 6.1.6 La documentazione da conservare nell’Archivio ispettoriale è la seguente: 1) La domanda personale del candidato; 2) I Verbali dell’ammissione sia del Consiglio locale che di quello ispettoriale (Modello «PROPOSTA AL MINISTERO…»); 3) L’attestato dell’avvenuto conferimento del Ministero, redatta a cura della Segreteria ispettoriale (cf. Modulo ATTESTATO DI CONFERIMENTO DEL LETTORATO o DELL’ACCOLITATO). Alla Segreteria generale si invia solo l’attestato dell’avvenuto conferimento dei singoli Ministeri (Modulo ATTESTATO DI CONFERIMENTO DEL LETTORATO o dELL’ACCOLITATO . 6.2 L’Ordine del Diaconato. L’Ordine del Diaconato, attraverso il quale l’ordinato entra a far parte della sacra gerarchia, è protetto da particolari norme canoniche, intese a stabilire i requisiti per l’ammissione e per il valido esercizio di esso. Alle norme canoniche si aggiungono quelle del diritto proprio, che salvaguardano lo stile salesiano con cui il Diaconato è ricevuto ed esercitato nella comunità. 6.2.1 Requisiti previi per l’ammissione al Diaconato. A norma del diritto canonico e del diritto proprio i requisiti previi per l’ammissione al Diaconato (sia in vista del Presbiterato che Permanente) sono: 1) Aver ricevuto i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato, rispettando i periodi di tempo prescritti tra un Ministero e l’altro e tra l’Accolitato e il Diaconato (can. 1035; FSDB, 492); 2) Essere professo perpetuo (can. 1037); 3) Essere libero dalle irregolarità e dagli impedimenti elencati nei can. 1041-1042. 4) Domanda liberamente compilata e sottoscritta (cf. can. 1036) con i documenti richiesti dal CIC (attestato di battesimo e di confermazione, attestato dei Ministeri ricevuti, certificato degli studi regolarmente compiuti) (cf. can. 1050). 5) Per gli studi: il nostro diritto stabilisce che l’ordinazione diaconale può avvenire soltanto dopo il terzo anno di studi teologici, per i diaconi avviati al presbiterato. Si possono vedere in «Criteri e norme per il discernimento vocazionale» le attitudini richieste per l’esercizio dell’ordine sacro. 6.2.2 Ammissione al Diaconato L’ammissione al Diaconato deve essere fatta con speciale diligenza e rigorosa serietà. I passi per l’ammissione sono quelli già noti: 1) Domanda circostanziata del candidato: a riguardo di essa, il can. 1036 dice esplicitamente che il candidato «attesta che intende ricevere il sacro Ordine spontaneamente e liberamente e dedicarsi per sempre al ministero ecclesiastico» come salesiano. 2) Parere della comunità formatrice: secondo l’art. 81 dei Regolamenti generali la comunità locale è invitata corresponsabilmente ad esprimere un proprio parere secondo le forme più convenienti. 3) Giudizio e voto del Consiglio locale (il Direttore può votare col Consiglio). 4) Giudizio e voto del Consiglio ispettoriale, che terrà conto di tutti i giudizi ricevuti. È opportuno che il Consiglio ispettoriale abbia presente tutto il curricolo formativo dell’ordinando (si veda anche can. 1051, 2). 5) Ricevuto il consenso del suo Consiglio, l’ammissione spetta all’Ispettore. 6.2.3 Lettere dimissorie. Avvenuta l’ammissione, per procedere all’ordinazione l’Ispettore trametterà al Vescovo ordinante le «lettere dimissorie», prescritte dal diritto (cf. can. 1021). In esse deve essere esplicitamente indicato che l’ordinando è stato definitivamente cooptato nell’Istituto religioso, che è suddito del Superiore che dà le lettere, che gli scrutini sono stati compiuti a norma del diritto e che consta dell’idoneità del candidato. Qualora il Vescovo ordinante non sia il Vescovo diocesano, questi dovrà esser opportunamente informato (rispettando le eventuali norme locali). 6.2.4 Documentazione. Avvenuta l’ordinazione, la documentazione da conservarsi nell’Archivio ispettoriale è la seguente: 1) La domanda del professo; 2) Il Verbale del Consiglio locale, firmato dal Direttore e dai Consiglieri; 3) Il Verbale del Consiglio ispettoriale, firmato dall’Ispettore e dai Consiglieri; 4) L’attestato dell’avvenuta ordinazione rilasciato dal Vescovo. Alla Segreteria generale si inviano i seguenti documenti: 1) I Verbali del Consiglio locale e del Consiglio ispettoriale, con i rispettivi giudizi (Modulo «PROPOSTA ALL’ORDINAZIONE DEL DIACONATO»); 2) L’attestato dell’avvenuta ordinazione rilasciato dall’Ispettore. Alla parrocchia di Battesimo si dovrà inviare comunicazione dell’avvenuta ordinazione diaconale perché sia segnata sul registro dei Battesimi. 6.2.5 Esercizio del ministero diaconale. Il Codice di diritto canonico prescrive che, dopo l’ordinazione diaconale, il diacono eserciti «per un tempo conveniente» il suo Ordine prima di essere promosso al presbiterato (cf. can. 1032, §2). Il can. 1031, §1 precisa che l’intervallo di tempo fra il diaconato e il presbiterato sia di almeno sei mesi. La nostra «Ratio», assumendo le disposizioni date dal Rettor Maggiore col suo Consiglio, dà queste indicazioni: «Dopo l’ordinazione diaconale, senza interrompere gli studi regolari, ogni diacono esercita il ministero secondo le funzioni liturgiche-pastorali ad esso specificamente inerenti. È importante che questo esercizio avvenga in maniera sistematica e guidata e con le opportune verifiche da parte dei formatori». In ogni caso il «tempo conveniente» deve esser valutato sia in rapporto alla persona del candidato che all’indole del nostro Istituto religioso. 6.2.6 Diaconato permanente Per i diaconi permanenti la nostra «Ratio» precisa alcune condizioni specifiche: 1) La preparazione dei diaconi permamenti deve essere riferita alla Chiesa locale dove essi eserciteranno il loro ministero. Essi faranno riferimento eventualmente alle nostre comunità formatrici e ai centri di studi o nostri o del posto; 2) Il diacono religioso, stabilmente o temporaneamente dimorante in un territorio in cui non sia in vigore la disciplina del diaconato permanente, non eserciti funzioni diaconali se non con il consenso dell’Ordinario del luogo; 3) Il salesiano coadiutore che voglia iniziare un curricolo formativo in vista del diaconato permanente o del presbiterato deve presentare domanda al Rettor Maggiore, previa approvazione dell’Ispettore col suo Consiglio; 4) Il salesiano diacono permanente che vuole iniziare un curricolo formativo in vista del presbiterato, deve presentare domanda al Rettor Maggiore, previa approvazione dell’Ispettore col suo Consiglio. Nei due casi le domande saranno trattate con particolare discernimento, con la considerazione e le riserve che merita un cambio di opzione vocazionale. 6.3 L’Ordine del Presbiterato. Molto di quanto detto per il Diaconato si applica anche al Presbiterato. Si indicano, in sintesi, i punti principali. 6.3.1 Requisiti previi per l’ordinazione presbiterale. I requisiti previi perché un candidato possa esser promosso all’Ordine del Presbiterato sono, in generale, tutti quelli già indicati per il Diaconato (cf. n. 78). Si aggiunge la necessità che il candidato sia stato ordinato Diacono (col documento relativo: cf. can. 1050,2). Il Codice di diritto canonico precisa anche l’età minima di 25 anni per l’ammissione al presbiterato (can. 1031 §1): per noi, quando un socio, che abbia professato dopo i 18 anni, ha seguito il normale curricolo formativo, non si dà il caso di età inferiore a quella prescritta. La nostra «Ratio» stabilisce che il candidato possa accedere all’ordinazione presbiterale dopo aver terminato il quarto anno di teologia o il primo anno di licenza. 6.3.2 Ammissione al Presbiterato. Per l’ammissione al Presbiterato si compiono i medesimi passi che per l’ammissione al Diaconato e cioè: 1) Il candidato fa la sua domanda liberamente, conscio dell’impegno che sta per assumere davanti alla Chiesa e alla Congregazione (cf. can. 1034 e 1036). 2) La comunità locale esprime responsabilmente un proprio parere sull’ammissione del socio, nelle forme convenienti (Reg 81) . 3) Il Consiglio locale esamina la domanda ed esprime il proprio giudizio e voto (il Direttore può votare col Consiglio). 4) Il Consiglio ispettoriale esamina la domanda, il parere della comunità e il giudizio del Consiglio locale, tenendo presente tutto il curricolo formativo del professo, e dà il proprio giudizio e voto. 5) Ricevuto il consenso del proprio Consiglio, l’Ispettore ammette il socio all’ordinazione presbiterale. 6.3.3 Lettere dimissorie. Come per il Diaconato (cf. n. 80) l’Ispettore invia le «Lettere dimissorie» al Vescovo ordinante, perché si possa procedere all’ordinazione. Qualora il Vescovo ordinante non fosse il Vescovo diocesano, questi deve essere adeguatamente informato e si procederà d’accordo con lui. 6.3.4 Documentazione La documentazione da conservare nell’Archivio ispettoriale comprende i seguenti documenti: 1) La domanda personale del candidato; 2) I Verbali sia del Consiglio locale che del Consiglio ispettoriale coi giudizi espressi (Modulo «PROPOSTA ALL’ORDINAZIONE DEL PRESBITERATO»..); 3) L’attestato dell’avvenuta ordinazione, rilasciato dal Vescovo. Alla Segreteria generale si inviano: 1) I Verbali del Consiglio locale e del Consiglio ispettoriale coi giudizi espressi (Modulo «PROPOSTA ALL’ORDINAZIONE DEL PRESBITERATO »); 2) L’attestato dell’avvenuta ordinazione, rilasciato dall’Ispettore. Alla parrocchia di Battesimo si dovrà inviare comunicazione dell’avvenuta ordinazione presbiterale, perché sia annotata nel registro dei Battesimi. Cf. ACS n. 293, 1979, p. 26 Si vedano in Criteri e norme di discernimento vocazionale salesiano,Roma 2000, n. 132, alcuni criteri generali per l’ammissione ai Ministeri. Cf. FSDB, 492 Cf. FSDB, 492 Il can. 1047, §4 consente all’Ordinario (Ispettore) di dispensare dalle irregolarità e impedimenti, a meno che questi siano riservati alla Sede Apostolica, come indicato nello stesso canone ai §§ 1.2.3. Di fronte perciò a un candidato, che ha qualche irregolarità o impedimento, l’Ispettore dovrà considerare bene come dare una soluzione legittima e conveniente. Cf. FSDB, 494; ACG n. 312, 1985, p. 46 Cf. Criteri e norme per il discernimento vocazionale, Roma 2000, n. 134 ss. FSDB, 493 Si veda anche FSDB, 301-302 Per praticità la Segreteria generale ha provveduto a stampare un Modulo per questo attestato di ordinazione diaconale, in modo da evitare di inviare all’Archivio centrale l’attestato redatto dal Vescovo, che viene conservato in Ispettoria. Cf. ACG n. 312, 1985, p. 46-47 FSDB, 494 Cf. FSDB, 494 Cf. FSDB, 498 Cf. PAOLO VI, Sacrum diaconatus ordinem (1967), n.34; FSDB, 499 Cf. FSDB, 481 Cf. FSDB, 500 Ivi Cf. FSDB, 495; ACG n. 312, 1985, p. 47 Cf. FSDB, 301-302 Cf. FSDB, 303 circa la responsabilità del Consiglio ispettoriale nelle ammissioni. Si veda la nota 10 riguardante l’analogo attestato per l’ordinazione diaconale