11. AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI In questo capitolo si prendono in considerazione le norme che il diritto universale e il nostro diritto proprio stabiliscono circa l’amministrazione dei beni temporali, con riferimento specifico alla amministrazione della comunità ispettoriale. Le Costituzioni, toccando questo aspetto della vita comunitaria, affermano che l’Ispettore «dirige e controlla l’amministrazione dei beni dell’Ispettoria e delle singole Case» (cf. Cost 161): si veda il significato di questa responsabilità anche sui beni materiali nel libro sul ministero di animazione e governo dell’Ispettore. Nel suo compito di responsabile dell’amministrazione dei beni l’Ispettore è coadiuvato dal suo Consiglio (cf. Cost 161. 164), in primo luogo dall’economo ispettoriale, che le nostre Costituzioni vogliono al fianco dell’Ispettore. Il nostro diritto si conforma in tal modo al diritto comune, che dice: «In ogni Istituto, e parimenti in ogni Provincia retta da un Superiore maggiore, ci sia l’economo costituito a norma del diritto proprio e distinto dal Superiore maggiore, per amministrare i beni sotto la direzione del rispettivo Superiore» (can. 636). Quanto detto dell’Ispettore e dell’economo ispettoriale si trasferisce, con le necessarie distinzioni, al livello locale, dove il Direttore è il primo responsabile dell’amministrazione dei beni della Casa (cf. Cost 176), coadiuvato dall’economo locale (cf. Cost 184). Si osservi che il can. 636, sopra citato, dice: «Anche nelle comunità locali si istituisca, per quanto possibile, un economo distinto da Superiore locale». Il nostro diritto aggiunge che ordinariamente l’ufficio di economo non deve esser associato neppure a quello di vicario (cf. Reg 182). Dopo queste premesse, si considerano alcuni impegni specifici dell’Ispettore, coadiuvato dall’economo e dal Consiglio ispettoriale, per quanto riguarda adempimenti previsti dal nostro diritto. 11.1 Operazioni straordinarie L’art. 187 delle Costituzioni, dopo aver affermato il diritto della Società a possedere beni («non siano intestati a persona fisica e si conservino solo nella misura in cui sono direttamente utili alle opere»), precisa: «È da escludere l’acquisto e la conservazione dei beni immobili a solo scopo di reddito e ogni altra forma di capitalizzazione fruttifera, salvo quanto previsto dall’art. 188 delle Costituzioni». L’art. 188 definisce con chiarezza i casi per i quali è necessario avere l’autorizzazione del Rettor Maggiore e del suo Consiglio: è la garanzia voluta dal diritto perché le operazioni economiche e finanziarie siano finalizzate alla missione della Società, rispettando pienamente il dettato costituzionale. Dice, dunque, l’articolo: «È necessaria l’autorizzazione del Rettor Maggiore, con il consenso del suo Consiglio, per: 1. acquistare, alienare, permutare, ipotecare, dare in affitto immobili; 2. contrarre prestiti con o senza ipoteche; 3. accettare a titolo oneroso eredità, lasciti o donazioni; per quelli accettati senza oneri è sufficiente darne comunicazione; 4. costituire vitalizi, borse di studio, obblighi di messe, particolari fondazioni o enti di beneficenza; 5. costruire nuovi edifici, demolire gli esistenti o effettuarvi trasformazioni importanti» Si deve notare una variante rispetto alle precedenti Costituzioni. Si tratta di un particolare che i capitolari del CG22 hanno voluto aggiungere al punto 3. Si è voluto, cioè, distinguere tra eredità, lasciti o donazioni accettati a titolo oneroso e quelli accettati senza oneri o impegni di sorta. Mentre per i primi è necessaria l’autorizzazione regolare, per i secondi è sufficiente darne comu- nicazione. Tale comunicazione va fatta al Rettor Maggiore e al suo Consiglio per ogni singola accettazione, mettendo in evidenza il bene ricevuto, il relativo valore e come verrà poi impiegato. Mentre stabiliscono che per le operazioni dell’art. 188 è necessaria l’autorizzazione del Rettor Maggiore col suo Consiglio, le Costituzioni consentono all’Ispettore col proprio Consiglio di agire senza dover chiedere autorizzazione quando l’importo monetario di una operazione è inferiore ad un limite stabilito. L’art. 189 definisce tale autonomia dell’Ispettore e stabilisce che spetta al Rettor Maggiore, col consenso del suo Consiglio, dopo aver udito gli Ispettori coi rispettivi Consigli e tenendo conto delle decisioni della Sede Apostolica, determinare i limiti di valore entro cui gli Ispettori possono agire. Infatti periodicamente, tenendo presenti i mutamenti delle situazioni, il Rettor Maggiore col suo Consiglio fissa per ogni Ispettoria dei limiti di valore, al di sotto dei quali l’Ispettore col proprio Consiglio può autorizzare autonomamente operazioni economiche e finanziarie. Per tutte le operazioni citate, in ogni caso, c’è l’obbligo del consenso del Consiglio ispettoriale e, quando l’operazione interessa una Casa esistente, va richiesto a questa in precedenza il parere del Consiglio locale, che dovrebbe anche riflettere il risultato di una certa indagine nell’ambito della comunità stessa. Nei casi in cui si deve avere l’autorizzazione del Rettor Maggiore e del suo Consiglio, la procedura da seguire è la seguente: - L’Ispettore invia al Rettor Maggiore (eventualmente attraverso l’Economo generale) il verbale del Consiglio ispettoriale ed anche, quando una pratica riguarda una Casa, il verbale del Consiglio locale. Dal verbale devono risultare tutti gli elementi utili per dare un’idea completa dell’operazione (scopi, entità, mezzi finanziari occorrenti, possibilità economiche per sopperirvi) e i giudizi, le perplessità, le eventuali difficoltà dei Consiglieri, con la relativa votazione. - Al verbale l’Ispettore allega una relazione con una documentazione completa, perché sia possibile esprimere un parere in perfetta conoscenza e assumersi la responsabilità della decisione; l’Ispettore garantisce che tutto ciò sia fatto, anche se il lavoro pratico che si richiede è compito dell’economo. Nei paragrafi seguenti si esamineranno, sia pure brevemente, alcune di quelle operazioni dette «straordinarie», che sono appunto elencate nell’art. 188 delle Costituzioni. 11.2 Compera di beni immobili È un’operazione che non deve mai avere fini speculativi: nelle nostre comunità non si compera e non si capitalizza per poi vendere guadagnando! Lo scopo è quello di dare maggior respiro a un’opera esistente o quello di crearne una nuova o parte di essa come dipendenza (es. una colonia, una palestra, campi sportivi o ricreativi, ecc.), sempre dopo averne ravvisata la necessità e presentata la copertura economica. Definire lo scopo dell’opera è importantissimo, soprattutto se si tratta di un’opera nuova; e non solo in generale, ma anche per dedurne le scelte di campo pastorale che fa l’Ispettoria e quindi l’orientamento che si dà nella missione. Per questo le finalità dell’opera devono esser ben specificate. Vanno inoltre precisati, allegando una piantina planimetrica, ubicazione, estensione, eventuali fabbricati, cubature dell’immobile che si intende acquistare. Si indicherà infine l’ente o la casa che l’acquista, l’importo e i mezzi con i quali verrà pagato e da chi. 11.3 Alienazione di beni immobili a titolo oneroso o gratuito (vendita o donazione) Si tratta di beni, pervenuti a noi in modi diversi, che non sono destinati a nostre opere o che hanno cessato di esser utilizzati in nostre opere. Conviene senz'altro venderli o donarli, qualora ci siano motivi che consigliano quest'atto di liberalità. Quando si tratta di beni da vendere, lo stesso principio di povertà che ci impone di vendere, ci guida a «non svendere». Quindi si sceglieranno i modi e i tempi opportuni per vendere al meglio possibile. Per ottenere il «Nulla Osta» a vendere o a donare dei beni, si segue la stessa procedura cui si è fatto cenno, in generale, al n. 152. Si nota che per la vendita degli immobili di una casa che viene chiusa, occorre preventivamente chiedere l’autorizzazione per la chiusura della Casa (cf. n. 127), avendo avvertito il Vescovo della Diocesi in cui si trova l’opera. In ogni caso, nel chiedere al Rettor Maggiore l’autorizzazione a vendere si specifichi l’importo (almeno presumibile) che si ricaverà e si indichi con chiarezza l’uso che si farà del denaro ricevuto. Se si tratta di somme molto elevate, il loro uso è soggetto al benestare del Superiore competente. • Per l’alienazione di beni immobili, per cui necessita il Nulla Osta della Sede Apostolica (quando superano il limite di valore stabilito dal competente Dicastero vaticano) occorre allegare alla pratica: 1) una accurata perizia tecnica sul valore dell’immobile; 2) l’assenso alla alienazione da parte del Vescovo diocesano. Questa documentazione viene richiesta per una disposizione della Santa Sede sulla difesa dei beni ecclesiastici. 11.4 Prestiti e mutui. Il contrarre prestiti o l’accendere mutui sono operazioni a volte necessarie e anche convenienti, ma vanno fatte con i debiti accorgimenti e con la visione concreta delle possibilità economiche dell’Ispettoria o della Casa e dell’Ente. È necessario tenere conto anche delle prospettive future, in rapporto all’estinzione del prestito o all’ammortizzazione progressiva del mutuo. Non si raccomanderà mai abbastanza che queste operazioni non vanno affrontate con faciloneria, con prospettive vaghe e incerte, con la previsione spesso illusoria di introiti aleatori (raccolte, speranze di sussidi, di offerte). Si rischia di mettere in seria difficoltà una Casa, un’Ispettoria e di creare vita dura a quelli che verranno dopo. L’autorizzazione per contrarre prestiti è di competenza della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, quando l’ammontare del prestito supera un certo limite, che oggi viene determinato dalla Conferenza Episcopale di ogni paese. Quando invece il prestito non supera il detto limite, è sufficiente il «Nulla Osta» rilasciato dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio. Ma anche nel primo caso è sempre il Rettor Maggiore col suo Consiglio, a norma di Cost 118, che autorizza l’operazione e trasmette poi la domanda alla Congregazione pontificia. Ai fini dell’autorizzazione non si fa differenza tra mutuo, prestito o fido bancario: in ogni caso occorre il «Nulla Osta» a procedere. La procedura da seguire per avere l’autorizzazione è quella già segnalata (cf. n. 152). Si indicheranno le caratteristiche dell’operazione (durata, interessi e forme di rientro o di ammortizzazione), i beni di garanzia (eventuali ipoteche) e i mezzi concreti e sicuri su cui il mutuante fa assegnamento per assicurarsi la restituzione. Per questo è bene avvalersi della consulenza di tecnici. L’Ispettore, pur lasciando all’economo quanto richiede la pratica, al momento della decisione in Consiglio ispettoriale si renda conto che tutto sia chiaro e calcolato. 11.5 Accettazione di eredità, lasciti o donazioni. Rientrano in queste categorie anche i legati testamentari. Quando si tratta di accrescimento di beni da parte di Enti canonici, non si esige alcuna autorizzazione ecclesiastica. Ma all’interno della Congregazione, per accettare eredità, lasciti o donazioni, le Costituzioni esigono che ci sia l’autorizzazione dell’Ispettore col suo Consiglio o del Rettor Maggiore col suo Consiglio, secondo le competenze (cf. Cost 188-189). a. Quando a queste operazioni sono annessi oneri o vincoli, si richiede, per l’accettazione, il permesso del Rettor Maggiore e del suo Consiglio, specialmente quando l’obbligo comporti la creazione di un’opera. In questi casi non si deve anzitutto guardare e far conto della vistosità del patrimonio che viene donato. Bisogna invece considerare se l’opera rientra nei nostri fini, risponde alle urgenze del luogo, può realizzarsi coi mezzi donati, se può vivere e, soprattutto in rapporto alla disponibilità del personale, se può esser condotta con efficacia apostolica. Se dei beni sono dati a solo titolo di beneficenza, essi saranno posti in vendita, appena possibile, secondo le norme di una sana amministrazione. In tal caso, con l’inoltro della pratica al Rettor Maggiore e al Consiglio generale, si chiede il «Nulla Osta» ad accettare e a vendere. b. Circa le eredità, lasciti o donazioni, accettati senza oneri o impegni, si ricorda che di essi è sufficiente darne comunicazione al Rettor Maggiore e al suo Consiglio (cf. Cost 188, 3). 11.6 Demolizione di edifici esistenti, costruzione di nuovi, trasformazioni importanti in una Casa. Per procedere alla domanda di autorizzazione di queste operazioni, ai sensi di Cost 188, sono necessari i seguenti passi: 1. Predisporre i progetti, redatti da professionisti competenti e bene informati delle nostre esigenze. Si evitino le forme monumentali, retoriche e lussuose. Si stia alla linea semplice e sobria, che concilia bene i canoni dell’architettura moderna con lo spirito di povertà. Si abbia un’attenzione particolare alla funzionalità (cf. Cost 77). I materiali e la buona esecuzione diano sicurezza e garanzia di durata. È il modo migliore per essere coerenti al principio del risparmio. 2. Eseguire il computo metrico e compilare il preventivo di spesa. 3. Studiare il piano di finanziamento, basato su elementi concreti e sicuri. 4. Si esamina poi il tutto nei rispettivi Consigli (Consiglio locale e Consiglio ispettoriale) e si rimette la proposta, corredata dalla documentazione su accennata e dal verbale del Consiglio ispettoriale (e anche da quello del Consiglio locale, se la pratica riguarda una Casa), al Rettor Maggiore e al suo Consiglio. Si ricordi che, quando si tratta di un’pera nuova, l’autorizzazione a costruire non coincide, per sé, con l’apertura dell’opera; occorrerà, nella domanda, specificare chiaramente se si tratta solo di avviare la costruzione in vista di un’opera futura o se si chiede, insieme con la costruzione, l’apertura di una nuova Casa, a norma di Cost 132, §1,2. 5. I lavori procedono sempre sotto il controllo e le direttive dell’Ispettore, rappresentato dall’economo. Durante l’esecuzione, negli stadi di avanzamento, si fa periodicamente il confronto tra il consuntivo e il preventivo, per tenere sotto controllo la situazione. Se ad un certo punto, contrariamente al previsto, mancassero i mezzi, vanno sospesi i lavori, finché non si riesca a fronteggiare le difficoltà. 11.7 Costituzione di vitalizi, borse di studio, obblighi di Messe o particolari fondazioni ed enti di beneficenza. Non si possono più accettare obblighi di Messe perpetue, ma solo per una data durata, anche per ampio spazio di tempo (cf. can. 1303, §1,2). Sia sempre conservato il relativo capitale fruttifero, per tutta la durata della celebrazione delle Messe. Per le altre accennate operazioni (vitalizi, borse di studio, fondazioni ed enti di beneficenza) si proceda con cautela esaminandole nei rispettivi Consigli, locale e ispettoriale, anche con la consulenza di esperti. La procedura da seguire per la richiesta di autorizzazione al Rettor Maggiore è quella già indicata, in generale, al n. 152. 11.8 Altri adempimenti regolamentari. Vengono qui ricordati alcuni adempimenti regolamentari che comportano particolare responsabilità dell’Ispettore e del suo Consiglio. 11.8.1 Rendiconto annuale Il can. 636 del CIC sancisce la necessità di un periodico controllo dell’amministrazione, che si attua specialmente con la presentazione del rendiconto amministrativo. Dice infatti il Codice: «Nel tempo e nei modi stabiliti dal diritto proprio gli economi e gli altri amministratori presentino all’autorità competente il rendiconto dell’amministrazione da loro condotta» (can. 636, §2). II nostro diritto proprio determina appunto i tempi e i modi con cui gli economi, ai diversi livelli, devono presentare i loro rendiconti. a. A livello ispettoriale: - L’art. 196 dei Regolamenti generali prescrive: «Sia sollecitudine dell’economo ispettoriale informare periodicamente della sua gestione l’Ispettore e il suo Consiglio e redigere ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo per la debita approvazione». L’art. 156,10 dei Regolamenti dice espressamente che per l’approvazione del suddetto bilancio preventivo e consuntivo è necessario il consenso del Consiglio ispettoriale. - L’art. 196 dei Regolamenti stabilisce anche che ogni anno sarà trasmessa copia del rendiconto ispettoriale all’Economo generale, firmato dall’Ispettore col suo Consiglio. Per uniformità il rendiconto ispettoriale viene compilato su appositi Fogli Elettronici predisposti dall’Economato generale (in diverse lingue). b. A livello locale: - L’art. 202 dei Regolamenti generali prescrive: «L’economo si terrà sempre pronto a presentare la sua gestione al direttore e al Consiglio. Renderà conto all’Ispettore e all’economo ispettoriale annualmente e ogni volta che ne sarà richiesto». - L’art. 194 dei Regolamenti indica anche le modalità per questi rendiconti annuali: «L’economo ispettoriale si intenderà con l’Ispettore: ... 4. nell’esigere l’invio tempestivo del rendiconto amministrativo annuale e i rapporti periodici su moduli appositamente loro inviati». - Può essere opportuno ricordare qui anche i due articoli regolamentari che precisano l’impegno di informazione della comunità sugli aspetti economici ed amministrativi: • Reg 202: «Nei modi e nei tempi opportuni, specie in sede di programmazione e di bilanci, (l’economo) interesserà tutta la comunità alla situazione economico-finanziaria, ordinaria e straordinaria, della casa». • Reg 184: «I principali compiti e doveri dell’assemblea dei confratelli nei riguardi della comunità sono: ... 5. informarsi e riflettere sulla situazione economica, anche in vista della povertà comunitaria». 11.8.2 Contributo annuale delle Case per l’Ispettoria. È compito dell’Ispettore col consenso del suo Consiglio stabilire il contributo adeguato che ogni singola Casa deve dare per i bisogni dell’Ispettoria (cf. Reg 197). L’Ispettore lo fisserà in base alle necessità dell’Ispettoria, conoscendo e tenendo conto della situazione economica di ogni Casa. Fa parte dell’animazione dell’Ispettoria convincere le comunità locali di questo impegno, per contribuire alla costruzione della comunità ispettoriale (vocazioni, formazione, animazione...). Il versamento del contributo deve essere curato fedelmente per solidarietà. Conviene che esso venga versato in più rate, onde evitare il pericolo di insolvibilità, e venga indicato come «debito privilegiato». Quando si concede a una Casa il permesso di eseguire lavori o di fare acquisti straordinari, ciò non sia mai a scapito del contributo annuale (ci potranno essere altre forme di intervento). 11.8.3 Uso del denaro eccedente. L’Ispettore ritira dalle Case il denaro che gli risulta disponibile ed aiuta con la cassa ispettoriale quelle che si trovano in gravi necessità o devono sostenere forti spese debitamente autorizzate (cf. Reg. 197): si veda “orientamenti e direttive” in ACG 367, pag. 48. Programmando con la partecipazione e la cooperazione dei confratelli responsabili, si può arrivare con minor difficoltà ad una certa osmosi finanziaria. 11.8.4 Adempimenti previsti dall’art. 190 dei Regolamenti. L’art. 190 dei Regolamenti è di grande importanza per la buona gestione economica ispettoriale: esso tocca la responsabilità del Capitolo ispettoriale ed anche dell’Ispettore col suo Consiglio. L’Ispettore dovrà curare che il Capitolo ispettoriale provveda a tutti gli adempimenti prescritti, che qui si riportano: «È demandata ai Capitoli ispettoriali la formulazione di norme dettagliate circa l’amministrazione ispettoriale e locale. In particolare si daranno direttive: 1. sul protocollo, l’archivio amministrativo per gli atti pubblici, convenzioni, testamenti, registri, libri di oneri, inventari, ecc.; 2. sulla documentazione patrimoniale, la custodia dei valori e di documenti importanti; 3. sui legati di culto e le borse di beneficienza; 4. sulla contabilità e l’unificazione amministrativa dei vari settori di un’opera; 5. sui rapporti economici tra parrocchia e casa, in conformità con il diritto universale e con le Costituzioni; 6. e ogni altra norma che l’esperienza locale suggerisce. Il Capitolo ispettoriale può delegare questo compito all’Ispettore con il suo Consiglio». 11.9 Rapporti economici tra Casa salesiana e Parrocchia salesiana . Nel cap. 8, trattando dell’accettazione di una parrocchia da parte dei Salesiani (cf. n. 126), si è visto che deve esser redatta una Convenzione tra la Società Salesiana, rappresentata dall’Ispettore (a nome del Rettor Maggiore) e l’Ordinario del luogo. Il CIC dice espressamente che in tale Convenzione devono esser definite anche le questioni economiche (cf. can. 681, §2). Con riferimento a tale norma, le questioni di carattere economico che devono esser precisate nella Convenzione riguardano i punti seguenti: - la descrizione dei confini; - la situazione di fatto (se esistono debiti precedenti o altri impegni economici...); - la proprietà del complesso edilizio (allegando la planimetria); quali sono i locali dati in uso; arredamento... - l’inventario dei beni immobili e mobili (precisando la proprietà); - obblighi e diritti del parroco e dei suoi collaboratori: forme di remunerazione... - amministrazione parrocchiale: competenze; in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria; - eventuali lavori straordinari nella Chiesa o nei locali della parrocchia. Circa l’inventario dei beni, si nota che esso è esigito dal can. 1283,2 del CIC, che dice: «sia accuratamente redatto un dettagliato inventario dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima...». E il canone aggiunge: «e sia rivisto dopo la redazione»: è un esplicito richiamo a tenere aggiornato l’inventario dei beni! Anche i nostri Regolamenti lo richiedono: «Sia tenuta chiaramente distinta, con apposita documentazione e registrazione, la proprietà dei beni appartenenti alla parrocchia qua talis e quella che è della Congregazione» (Reg 30). Il can. 1283,3 aggiunge ancora che «una copia dell’inventario sia conservata nell’archivio dell’amministrazione, un’altra nell’archivio della curia». È opportuno che una terza copia sia conservata presso l’archivio della casa religiosa (o presso l’economato ispettoriale). Gli aggiornamenti dovranno sempre esser riportati su tutte le copie. Considerando ora l’amministrazione dei beni legati alla parrocchia, si distinguono i seguenti punti: a. Circa i beni immobili di proprietà della Società salesiana (della casa religiosa): L’amministrazione di questi beni, destinati alla parrocchia ma di proprietà della casa religiosa, spetta alla casa religiosa, e quindi occorre chiedere le autorizzazioni e rendere conto al Superiore competente (attraverso l’economo locale). È chiaro tuttavia che la comunità ha il diritto di chiedere al popolo l’aiuto per il restauro o l’abbellimento della chiesa o dei locali dati in uso alla parrocchia: ma il controllo delle offerte e delle spese passa attraverso il Superiore salesiano, il quale evidentemente agirà mediante il confratello parroco. b. Circa i beni immobili di proprietà della Curia (o dell’Ente parrocchia): La competenza della loro amministrazione è dell’Ordinario del luogo. L’amministrazione avviene attraverso il parroco, il quale chiede le necessarie autorizzazioni e rende conto all’Ordinario del luogo. Si ricordi, a questo riguardo, che il Superiore religioso ha, nei confronti dei suoi sudditi, una responsabilità circa l’osservanza delle leggi della Chiesa, sia universali che particolari, come pure delle direttive dei Vescovi. Egli deve perciò vigilare affinché l’amministrazione dei beni ecclesiastici affidata ai propri religiosi sia adempiuta nell’osservanza delle leggi e dello spirito di esse (cf. can. 678, §2). c. Circa la gestione amministrativa della parrocchia, si tengano presenti i seguenti principi: - la gestione dell’amministrazione della parrocchia «qua talis» spetta al parroco, nominato dal Vescovo su presentazione dell’Ispettore (cf. can. 532; cf. anche Reg 27); - il parroco è coadiuvato nell’amministrazione dei beni della parrocchia da un «consiglio per gli affari economici», che deve esser costituito a norma del can. 537 del CIC. Si osservi che questo Consiglio ha carattere consultivo, ferma restando la responsabilità del parroco (che lo presiede) stabilita dal can. 532. Stabilito il principio che la gestione amministrativa della parrocchia è di competenza del parroco, occorre considerare i rapporti con la comunità religiosa salesiana, che anima la parrocchia (sia nel caso che la comunità salesiana coincida con la comunità incaricata della parrocchia, sia nel caso in cui la comunità salesiana comprenda altre opere oltre la parrocchia). Come criterio generale (oltre a quanto detto sopra circa i beni immobili) occorre operare una chiara distinzione tra l’amministrazione e la contabilità della parrocchia e quella della casa religiosa «qua talis». Ci devono essere quindi libri contabili diversi. - Un punto da considerare è quello relativo ai proventi spettanti alla comunità e a quelli spettanti alla parrocchia. In varie diocesi ci sono ordinamenti che determinano ciò che spetta al parroco e ai suoi vicari e ciò che è della chiesa e della parrocchia. Nel caso nostro i criteri principali sono questi: • Le entrate personali del parroco e dei vicari parrocchiali sono di spettanza della comunità salesiana (a norma dell’art. 76 delle Costituzioni): tali sono gli stipendi, i salari diocesani, le pensioni, le offerte delle Messe. Questi proventi entrano quindi nella cassa della comunità religiosa. • I cosiddetti «diritti di stola», a norma del can. 531, sono di spettanza della parrocchia. Così pure le offerte volontarie date alla parrocchia, a meno che non consti chiaramente l’intenzione contraria dell’offerente. Comunque in questo punto si stia alle norme diocesane, che contemplano casi particolari. Conoscendo le difficoltà di rapporto, specie in campo economico, tra comunità religiosa e comunità parrocchiale, l’art. 190,5 dei Regolamenti demanda ai Capitoli ispettoriali la formulazione di norme dettagliate circa tali rapporti. Si deve ricordare infine il dettato dell’art. 198 dei Regolamenti generali, che dice: «Anche i confratelli incaricati di opere, che per statuto o per convenzione hanno un Consiglio di amministrazione a sé stante, sono tenuti a rendere conto della loro gestione ai superiori religiosi». È un principio di vita religiosa, che non è in contrasto con l’autonomia che le leggi ecclesiastiche (o civili) danno agli amministratori. Questo dovere di «rendere conto» trova riscontro in ciò che stabilisce il can. 678, §2: «Nell’esercizio dell’apostolato esterno i religiosi sono soggetti anche ai propri Superiori e devono mantenersi fedeli alla disciplina dell’Istituto». Dall’«apostolato esterno» del parroco è chiaro che non può esser esclusa la sua gestione economica: è lui infatti il responsabile di essa (cf. can. 532). Il dovere di «rendere conto», d’altra parte, non può ridursi a semplice informazione. Pur non esigendo l’approvazione, occorre che il parroco sottoponga al Superiore religioso (Direttore, Ispettore) i vari problemi economici, in particolare i bilanci preventivi e consuntivi, chiedendone un previo parere e benestare, che aiuti a tener conto delle esigenze del «carisma» salesiano proprie della comunità che anima la parroccchia. Sia il parroco che il Superiore religioso dovranno procedere con prudenza ed equilibrio, nel pieno rispetto dei diritti del Vescovo, ed anche con attenzione alle competenze del «Consiglio per gli affari economici» della Parrocchia. 11.10 Norme canoniche circa eredità, lasciti, donazioni e altre «pie volontà». È utile riportare in questa sede le norme del diritto canonico che riguardano le responsabilità degli «Ordinari» a riguardo di eredità, lasciti, donazioni, o in generale di «pie volontà» dei fedeli nei confronti delle istituzioni ecclesiastiche (diocesane o religiose). Can. 1301 §l. L’Ordinario è l’esecutore di tutte le pie volontà, sia valevoli in caso di morte sia tra vivi. §2. In forza di questo diritto l’Ordinario può e deve vigilare, anche con la visita, perché le pie volontà siano adempiute, e gli altri esecutori, terminato il loro compito, devono rendergliene conto. §3. Le clausole contrarie a questo diritto dell’Ordinario, annesse alle ultime volontà, si considerino come non apposte. Can. 1302 §1. Chi riceve fiduciariamente dei beni per cause pie, sia con atto tra vivi sia con testamento, deve informare l’Ordinario, indicandogli tutti i beni anzidetti sia mobili sia immobili con gli oneri annessi; che se il donatore glielo avesse espressamente ed assolutamente proibito, non accetti la fiducia. §2. L’Ordinario deve esigere che i beni fiduciari siano collocati al sicuro e vigilare sull’esecuzione della pia volontà a norma del can. 1301. §3. Per i beni fiduciari affidati ad un membro di un Istituto religioso o di una Società di vita apostolica, se i beni furono devoluti al luogo o alla diocesi o ai loro abitanti oppure a favore di cause pie, l’Ordinario di cui nei §§ 1 e 2 è l’Ordinario del luogo; altrimenti è il Superiore maggiore nell’Istituto clericale di diritto pontificio... Il can. 1303 presenta cosa siano le «pie fondazioni» e le loro specie (autonome e non autonome). Interessa quanto dice il canone seguente sull’autorizzazione per una fondazione (ovviamente a quanto detto dal CIC si aggiungono per noi le norme di Cost 188). Can. 1304 §1. Perché una fondazione possa esser validamente accettata da una persona giuridica, si richiede la licenza scritta dell’Ordinario; questi però non la rilasci prima di essersi reso legittimamente conto che la persona giuridica possa soddisfare sia al nuovo onere sia a quelli precedentemente assunti; e soprattutto badi che i redditi corrispondano appieno agli oneri aggiunti, secondo l’usanza del luogo e della regione. §2. Ulteriori condizioni per quanto concerne la costituzione e l’accettazione delle fondazioni siano stabilite per diritto particolare. Tra le norme varie, date dal CIC nei cann. 1305 ss., a riguardo di impegni e oneri conseguenti a pie volontà o fondazioni, conviene ricordare alcune facoltà riguardo agli oneri di Messe. Can. 1308 §1. La riduzione degli oneri di Messe, da farsi soltanto per causa giusta e necessaria, è riservata alla Sede Apostolica, salvo le disposizioni che seguono. §2. Se ciò sia espressamente stabilito nelle tavole di fondazione, l’Ordinario a causa della diminuzione dei redditi può ridurre gli oneri delle Messe. §3. Il Vescovo diocesano ha la facoltà di ridurre, a causa della diminuzione dei redditi e fintantoché tale causa perduri, le Messe dei legati che sono autonomi, secondo l’elemosina legittimamente vigente in Diocesi, purché non vi sia persona obbligata e che possa essere efficacemente costretta a provvedere all’aumento dell’elemosina. §4. Al medesimo compete ridurre gli oneri o legati di Messe che gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi siano diventati insufficienti a conseguire convenientemente le finalità dell’istituto ecclesiasico stesso. §5. Ha le stesse facoltà di cui ai §§ 3 e 4 il Moderatore supremo di un Istituto religioso clericale di diritto pontificio. Can. 1309 Alle stesse autorità di cui al can 1308 compete inoltre la facoltà di trasferire per causa proporzionata gli oneri delle Messe in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse. Si veda anche il can. 1310 specificamente riguardo alle pie volontà dei fedeli a favore di cause pie. Cf. «L’Ispettore salesiano», Roma 1987, cap. 12, nn. 439-448 Si veda, sull’argomento, ACG n. 323, pag. 51 ss.