LÉGGI

Intervista a cura di Filippo Manoni

Il 24 luglio 2003 è stata approvata dal Parlamento italiano la “legge sugli oratori”

ORATORIO MON AMOUR

L'Oratorio è casa che accoglieSu una legge lungamente attesa e sempre sospirata dagli operatori che gestiscono e/o dirigono i numerosissimi oratori che costellano l’Italia da Nord a Sud senza dimenticare le isole, abbiamo intervistato il primo firmatario della stessa, l’on. Luca Volonté.

Onorevole, è stata approvata il 24/07/03 la cosiddetta “legge sugli oratori”. In due parole, di che si tratta?

Si tratta dell’applicazione del principio di sussidiarietà:

- lo Stato democratico ha bisogno di cittadini responsabili, cioè educati ai valori civici, religiosi e alla socialità;

- lo Stato riconosce che nella società c’è una risposta positiva al suo bisogno che è quella fornita dagli oratori;

- lo Stato valorizza e incentiva l’ambito educativo (gli oratori) dove si formano i cittadini che hanno responsabilità sociale, senso civico e religioso.

In altre parole, è una legge - la prima nella storia della Repubblica - che riconosce il valore sociale degli oratori e quindi ne favorisce lo sviluppo. Con questa legge lo Stato, finalmente, prende atto della formidabile azione di educazione sociale e civile svolta nel corso dei secoli dagli oratori, la giudica positiva e perciò la incentiva finanziariamente. 

Quale definizione dà la legge di “oratorio”?

Nella legge esiste una definizione di attività “utili” per lo Stato che vengono svolte nell’oratorio, sono quelle attività finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità, residenti nel territorio nazionale. In particolare quelle attività volte – come dice il comma 2 dell’art. 1 - “a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dagli Oratori e dagli enti che svolgono attività similari”.

C’è stata battaglia per l’approvazione o tutto è filato liscio? Di chi l’opposizione più dura?

Fin dalla prima idea di inserimento nel calendario dell’Aula a Montecitorio, abbiamo preso atto del consenso sulla nostra Proposta di Legge di gran parte dei Gruppi Parlamentari di maggioranza e opposizione. Praticamente tutti, tranne i due gruppi di ispirazione comunista: Rifondazione Comunista e i Comunisti Italiani. Tutto però e filato liscio se pensiamo che nessuno in cinquant’anni aveva avuto il coraggio di far riflettere il Parlamento sulla straordinaria opera di costruzione educativa di intere generazioni di cittadini italiani svolta dagli oratori. Nel Parlamento Italiano e nel Senato della Repubblica, del resto, non sono pochi gli exallievi degli oratori sia salesiani sia parrocchiali (pensi agli oratori milanesi e non solo).

Quali sono, schematicamente, i vantaggi per gli oratori parrocchiali e/o salesiani?

Oltre ai vantaggi previsti nelle leggi 28 agosto del 1997, n. 285 e dell’8 novembre dell’anno 2000 n. 328, la Legge n. 206 del 2003 prevede che “si devono considerare a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari… le minori entrate dei Comuni sono rimborsate dallo Stato con apposito decreto… per tale previsione è stanziato un fondo di 2,5 milioni di euro/annui dal 2003 al 2005… per realizzare le finalità della presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato – agli oratori – beni  mobili e immobili, senza oneri a carico per la finanza pubblica”. Infine, anche “le Regioni possono riconoscere, nell’ambito delle proprie competenze il ruolo delle attività degli oratori”.

Ci sono oratori che non ci rientrano? Quali sono i requisiti necessari per rientrare nei benefici della legge?

Rientrano nei benefici di legge tutti i soggetti (oratori o enti di diverse confessioni religiose) che svolgono le attività previste dal comma 2 della legge e richiamate nella Risposta n. 2. Perciò, tutti gli oratori legati alle parrocchie e tutte le attività similari legate agli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica sono compresi nei benefici della legge.

Che cosa occorre fare, da subito?

Ciò che occorre fare “da subito” è attivare tutte le procedure previste dalle leggi n. 285 del 1997, n. 328 del 2000 e dall’attuale legge del 1° agosto 2003, n. 206. Attivare colloqui anche tramite delle federazioni di oratori con le amministrazioni comunali e con quelle regionali può certamente favorire una corretta applicazione della normativa. E’ nell’interesse dei vari oratori, occorre ripeterlo, che si prendano contatti con le sedi competenti… perché – se posso permettermi una bonaria osservazione – uno dei difetti di molti, moltissimi oratori è che non sanno sfruttare appieno le leggi favorevoli o perché non le conoscono o perché non hanno molta fiducia nei benefici che ne potranno ricavare e non per se stessi ma per i giovani verso i quali è diretta l’opera educativa, o perché, indaffarati in mille cose, pure sacrosante, dimenticano o relegano in secondo ordine i contatti che contano, quelli istituzionali  con l’amministrazione civile, che sono invece decisamente importanti.

Che lei sappia, c’è qualcosa di simile nel resto d’Europa, o siamo gli unici ad aver legiferato in questa direzione?

Non sono personalmente a conoscenza di alcuna legislazione in questa materia in altri Paesi europei, ma spero che le ragioni che hanno dato vita all’idea sulla Legge per gli oratori possano trovar seguito anche in Europa. Infatti in Italia come in alcuni Paesi europei ampia e benevola è stata l’opera degli eredi di san Filippo Neri prima e di san Giovanni Bosco poi.