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Lettere di Don Filippo Rinaldi Rettor Maggiore 1924-1926

COMUNICAZIONI E NOTE.


I.
Regolamenti della Società Salesiana.
REGOLAMENTO PER LE CASE.

PARTE PRIMA (1,`
VITA RELIGIOSA
(Costituzioni art. I, 200, 201).

SEZIONE PRIMA
Vita comune.
(Costituzioni art. 12, 13, 33).
CAPO I.
Vita esteriore.
(Cost. art. 12, 13, 14, 15, 16, 32, 33, 187, 188, 197, 198, 199).


1. — Ogni socio osservi esattamente l'orario della Casa in cui si trova e dell'ufficio che gli è assegnato. Uno speciale incaricato (che d'ordinario sarà il portinaio) dia con la campana i segnali per le diverse occupazioni della giornata; e vi sia chi svegli coloro che debbono alzarsi prima della levata comune.
(i) In testa alle singole parti, sezioni e capi sono citati gli articoli delle Costituzioni ed i libri ove si contengono disposizioni analoghe.

  1. — Il vitto ordinario sarà a colazione caffè e latte; a pranzo e a cena, minestra, pane, vino (od altra bevanda del genere), più a pranzo due pietanze (di cui una di carne) e frutta o formaggio, e a cena una pietanza e frutta o formaggio. Il pane e la minestra siano a discrezione dei soci; le altre cose vengano distribuite a porzioni individuali, il vino (o altra bevanda) in misura discreta. La qualità e quantità dei cibi sia eguale per tutti, tranne il caso d'indisposizione o malattia. ,E però in facoltà degl'Ispettori d'introdurre nell'ordinario suddetto, previa intesa col Rettor Maggiore, le modificazioni richieste dai luoghi e dai tempi.
  2. Si aggiunga per tutti una pietanza o un dolce al vitto ordinario nelle seguenti feste e ricorrenze: Immacolata Concezione, Natale, San Francesco di Sales, S. Giuseppe, Pasqua, Pentecoste, Maria Ausiliatrice, S. Luigi Gonzaga, S. Cuore di Gesti, Assunzione di M. V.; festa. del Patrono della Casa; chiusura degli Esercizi spirituali; onomastico del Rettor Maggiore; onomastico dell'Ispettore nella Casa Ispettoriale, di ciascun Direttore nella propria Casa; ultimo giorno di Carnovale.
  3. Quando sono invitate persone degne di riguardo si può ancor aumentare l'ordinario secondo gli usi locali, sempre però nei limiti della povertà religiosa. Per tali invitati vi sia il piatto di servizio, cui parteciperanno anche l'Ispettore e il Direttore della Casa.

Solo il Direttore, o chi per esso, può fare inviti a pranzo.

  1. — È vietato far uso di cibi o bevande fuori pasto, salvo prescrizione medica, ed è sempre vietato tenerne nella propria camera.
  2. — La biancheria sia conservata in comune, e contrassegnata con le cifre S. F. (San Francesco); quella d'uso personale e gli abiti, portino il nome del socio a cui appartengono. Il corredo personale verrà determinato da ciascun Ispettore secondo gli usi e le esigenze della propria Ispettoria.
  3. --- Ognuno da sè tenga in ordine ed assetto la persona e la camera. Il Direttore della Casa e coloro a cui sarà concesso per ragioni d'ufficio o d'infermità, potranno avere qualcuno incaricato della pulizia e assettamento della loro camera.
  4. -- Ai soci che non possono prendere parte alle passeggiate degli alunni è concesso, d'intesa col Direttore, di uscire a passeggio una volta alla settimana, in via ordinaria per la durata di due o tre ore circa; ma nessuno, per quanto è possibile, esca da solo. Per ogni altra uscita si richiede una ragione speciale e il permesso del Direttore.
  5. Non si permettono ai soci vacanze propriamente dette, nè viaggi dì' piacere. E però in facoltà dell'Ispettore di concedere qualche giorno di riposo, da passarsi in altra Casa Salesiana adatta da lui designata, a quei confratelli che, a suo giudizio, ne abbiano bisogno.
  6. — Il solo Ispettore ha facoltà di permettere ai soci di andare in famiglia, ma solo per gravi esigenze della medesima; e la permanenza non dovrà eccedere i quindici giorni.
  7. -- È vietato mettersi a letto dopo pranzo, salvo ragioni di salute.
  8. — È vietato in modo assoluto  il fumare. Il fiutare tabacco è tollerato, nei limiti da stabilirsi dal Superiore secondo il consiglio del medico.
  9. Sono vietati i giuochi delle carte.
  10. Le persone estranee all'Istituto, specialmente se di altro sesso, vengano di regola trattenute in parlatorio; se la necessità o la convenienza esige che siano introdotte nell'interno, siano accompagnate da qualcuno della casa.

15.—Ciascuna Ispettoria ha il proprio Costumiere, cioè l'insieme delle disposizioni ad essa peculiari, stabilite direttamente dal Consiglio Ispettoriale, udito il parere dei Direttori, e approvate dal Rettor Maggiore.
Queste disposizioni riguardano specialmente l'ordinamento delle Case, la foggia e l'uso degli abiti, il corredo personale, il vitto comune (salvo quanto è prescritto all'art. 2), e quegli altri particolari provvedimenti che siano resi necessari dalle esigenze locali.

CAPO II.
Vita spirituale e Pratiche di pietà.
(Cost. 'art. 13," 14, 15, 195; tutto il crepo XII. — Libro delle « Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane », ediz. 1921).
16. — I soci compiano in comune tutte le pratiche di pietà prescritte, nè se ne dispensino mai senza un esplicito permesso del Superiore. In ciò si segua fedelmente il manuale intitolato Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane, edito per ordine del Rettor Maggiore, al quale soltanto è riservata ogni modificazione in proposito
17. Alla levata lo svegliatore o l'assistente -- stente dica ad alta voce: Benedicamus Domino; e tutti rispondano: Deo gratias. Poi ognuno faccia in privato il segno della Croce, offra il` suo cuore a Dio dicendo: « Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia », e si vesta con tutta modestia.
Le altre pratiche giornaliere sono: le preghiere del mattino e della sera, il Rosario, le preghiere prima e dopo la scuola, il lavoro o lo studio, il cibo; la meditazione, la S. Messa, la lettura spirituale.

  1. Si leggano a mensa: i Decreti della S. Sede che ci riguardano, le Costituzioni, i Regolamenti, gli Atti del Capitolo Superiore, le Lettere edificanti, il Bollettino Salesiano, le biografie di Don Bosco, di Salesiani defunti, di Santi o di altre persone che si siano segnalate nella Chiesa per virtù e meriti non comuni, specialmente se missionari ed educatori della gioventù. La lettura duri per un tempo notevole del pranzo e della cena, cominciando sempre con dieci versetti circa della S. Scrittura, e terminando a pranzo col Martírologio, e a cena col Necrologio Salesiano, seguiti dal Tu autem Domine, miserere nobis.
  2. Nelle domeniche e feste di precetto i soci intervengano anche alla seconda Messa con spiegazione del Vangelo, e at Vespro con predica e benedizione.
  3. Ogni mese si faccia l'Esercizio della Buona Morte; il pio esercizio del Primo Venerdì in onore del S. Cuore di Gesù; la commemorazione di Maria SS. Ausiliatrice il giorno 24.

In occasione dell'Esercizio della Buona Morte si procuri un confessore straordinario; e ciascuno si scelga un Santo protettore per il mese.

  1. Le pratiche annuali sono: gli Esercizi spirituali; la rinnovazione dei voti religiosi; la recita del Rosario intiero nella sera precedente la Commemorazione dei Defunti; il canto del Te Deum nell'ultimo o nel primo giorno dell'anno, secondo le prescrizioni dell'Ordinario del luogo; la rinnovazione solenne dei voti battesimali il giorno dell'anno.
  2. — Vi sono poi le pratiche proprie della vita di collegio, cioè: il triduo d'apertura dell'anno scolastico; la Via Crucis nei venerdì della Quaresima; le funzioni della Settimana Santa; il fioretto giornaliero nei mesi di Maria Ausiliatrice e di S. Giuseppe, e nelle novene del Natale e dell'Immacolata; le Sei Domeniche in preparazione alla festa di S. Luigi Gonzaga.

SEZIONE SECONDA
Dei Voti e delle Virtù religiose.
(Costituzioni art. 12, 20, 21, 32, 34, Iso, 157 (II), 159, 186, 195,
CAPO I.
Della povertà ed economia.
(Cost. art. 12, 17, 18, 19, 22 e tutto il capo III).

  1. Per regola generale non si conservi dalla Società alcun possesso di beni stabili all'infuori delle case d'abitazione e loro dipendenze, e dei terreni per le scuole agricole.
  2. Del testa merito prescritto dall'art. 26 delle Costituzioni si facciano due copie, da tenersi rispettivamente dal socio e dal suo Ispettore.
  3. Ciascun socio, sopratutto se dovesse andare all'estero, passi procura legale subdelegabile per l'amministrazione delle proprie sostanze a persona scelta d'accordo coi Superiori.
  4. — Se un socio, per eredità o in altro modo, viene in possesso di sostanze di qualche rilievo, ne informi tosto l'Ispettore.
  5. Il socio cambiando casa può portar seco quei libri che a giudizio del Superiore gli occorrono strettamente per gli studi, per la scuola, e per il sacro ministero.
  6. Ognuno restituisca scrupolosamente i libri che riceve in prestito dalla Biblioteca della Casa, non appena ha terminato di consultarli o viene destinato ad altra Casa.
  7. Sono vietati, fuorchè per la chiesa, tutti gli oggetti di metallo prezioso o comunque di lusso ; e quelli che sanno di vanità secolaresca.
  8. Non si spediscano lettere, pacchi o altro per posta o per ferrovia senza bisogno; e ogni volta che si può farlo senza inconvenienti, si riuniscano in una stessa busta le lettere aventi una stessa destinazione.
  9. Non si viaggi che per necessità e nel modo più economico, approfittando sempre delle riduzioni permanenti od occasionali. Il denaro che si riceve per il viaggio non si spenda in altro; al ritorno (o all'arrivo, se si tratta di trasloco) il socio renda conto delle spese fatte, e consegni il denaro avanzato.
  10. Pur tenendo i lumi accesi ovunque son necessari per la sorveglianza e per evitare disgrazie o altri inconvenienti, come nei dormitorii, nei corridoi, per le scale, ecc., si vegli attentamente a non fare spreco di luce.
  11. Qualora si renda necessario, la casa abbia un locale per i materiali vecchi e nuovi da costruzione, i mobili fuori uso, gli utensili, é simili.
  12. Quanto agli abiti da uscita degli alunni (che non dovranno mai essere molto costosi) si procuri quell'uniformità che è possibile nei collegi di pari condizione, anche per evitare spese ai parenti nel caso di passaggio da un collegio a un altro. Per la necessaria distinzione può bastare la cifri e il berretto.
  13. I danni cagionati dagli alunni siano addebitati a chi n'è l'autore, o, se questo non si conosce, in parti eguali a tutti gli alunni. Per evi. tare tali danni si adottino gli opportuni provvedimenti quanto al genere dei giuochi e alla maniera di giuocare.

CAPO II.
Della castità.
(Costituzioni art. 12; Capo IV).

  1. E vietato ammettere alla mensa comune persone d'altro sesso,introdurle nei dormitorii e nelle camere da, letto, impiegarle nelle infermerie. È lecito servirsi di Suore per la cucina, lavanderia e guardaroba, ma con le precauzioni e divisioni prescritte, e sempre d'intesa coll'Ispettore.

37.— In scuola, in studio, in ricreazione, il maestro o l'assistente non permetta agli alunni di accostarglisi troppo, non li tenga per mano, non li accarezzi; non si trattenga da solo a solo con alcuno di essi in luogo chiuso o appartato, nemmeno per le necessarie correzioni o avvisi; non li lasci entrare nella propria camera o cella, nè lui presente, nè lui assente.

  1. È vietato, entrare nei dormitorii e nelle camere o celle altrui, e trattenersi accanto a chi è in letto, se non per necessità o per dovere.
  2. I parlatorii e gli uffici, in cui si ricevono persone esterne o alunni interni, abbiano uscio o porta a vetrate, per modo che siano visibili dal di fuori.
  3. —. Non si permetta di andare a passare il tempo delle vacanze in casa dei parenti.
  4. -- Non si permetta, senza necessità,  di uscir di casa, di far visite ai parenti o amici, di accettare inviti a refezioni o a festini, di recarsi a fiere, mercati o trattenimenti profani.

Durante i viaggi non si vada ad alberghi, eccettochè non si possa convenientemente fare in altro modo.

  1. — Tranne il caso di necessità riconosciuta dal Direttore, è vietata a tutti indistintamente la lettura di ogni libro o scritto frivolo, sentimentale, romanzesco, non esclusi certi classici in edizioni non purgate.

CAPO III.
Dell'obbedienza.
(Cost. art. 12, 23; tutto il Capo V; art. 49, 52, 53, 189).

  1. Quando si ricede l'ordine di aiutar casa o ufficio, si obbedisca senza alcun indugio, se non vi sono motivi che lo giustifichino.
  2. Il rendiconto prescritto dall'art. 48 delle ,Costituzioni sia fatto di regola in occasione dell'Esercizio di Buona Morte. ,

45.— Le pubblicazioni dei soci salesiani devono sempre essere presentate ai revisori stabiliti dagli Ispettori, non esclusi neppure gli articoli per giornali, periodici o riviste.' Alla revisione ecclesiastica, quando dai Sacri Canoni è richiesta, si faccia sempre precedere quella dei revisori della "Società. Queste regole valgono pure per le pubblicazioni di autori estranei, affidate alle nostre tipografie. È vietata ogni pubblicazione d' indole politica.

  1. Per qualunque bisogno, sia di vestiario, libri, cancelleria, come di vitto speciale, medicine o simili, nessuno si rivolga ad altri che al Superiore incaricato.
  2. -- Qualsiasi domanda alle Congregazioni Romane si faccia esclusivamente per il -tramite del Capitolo Superiore.

SEZIONE TERZA
Disposizioni particolari.
CAPO I.
Per i Sacerdoti.
(Costituzioni art. 8, 12, 17, 151, 152, 153 (2a parte), 168, 198).

  1. I sacerdoti si preparino con lo studio al ministero delle confessioni e della predicazione; e intervengano regolarmente ogni mese alla soluzione del caso di morale e di liturgia. Ma all'esame presso la Curia Diocesana per l'abilitazione al ministero delle confessioni non si presentino che dopo due anni dall'ordinazione sacerdotale.
  2. —Nella predicazione si seguano le norme contenute nel Codice di Di-' ritto Canonico e nelle Istruzioni della S. Sede.
  3. Ogni casa abbia una proporzionata biblioteca adatta per i sacerdoti e i chierici, un numero sufficiente di copie Bibbia e del Catechismo ad Parochos, e qualche periodico ecclesiastico in cui vengano pubblicati i Decreti, e le decisioni delle Congregazioni Romane.

.
CAPO II.
Per i Chierici.
(Costituzioni art. 2, 12, 17, 73, 78, 87, 164, 165, 166, 169, 177, 184).

  1. — È prescritto pei chierici un triennio di tirocinio pratico, avente per fine d'informarli ed educarli allo spirito salesiano e all'apprendimento del sistema preventivo, base della nostra pedagogia.
  2. Il solo Rettor Maggiore, in casi eccezionali, può, dispensare da questa prova.
  3. -- Durante questo tempo i confratelli pongano ogni cura e rivolgano tutta la loro attività ad acquistare la cognizione pratica della nostra vita, sotto la vigile e amorevole assistenza del Direttore e degli altri Superiori. Questi si adopreranno ad ammaestrarli con l'esempio e col ricordare e spiegare opportunamente ì principii del sistema preventivo con la vita e l'esempio di D. Bosco e la sana tradizione dei nostri maggiori.
  4. - In tale periodo abbiano uno speciale assistente, che di regola sarà il Catechista. Abbiano una sala di studio comune e possibilmente sia quella stessa degli allievi.
  5. - Di regola i chierici fanno questo periodo di prova dopo il corso filosofico e prima degli studi teologici.

56.- Devono quindi, con opportune letture ed esercizi, mantener vivo il frutto degli studi e completare la loro coltura in preparazione agli studi ecclesiastici, seguendo le direttive e le norme che verranno stabilite e comunicate dal Consigliere scolastico generale. Alla fine d'ogni anno dovranno render conto della loro applicazione secondo le norme stabilite.

  1. Abbiano una lezione settimanale sul Nuovo Testamento, tenuta possibilmente dal Direttore, nella quale reciteranno ogni volta circa dieci versetti a memoria. Vengano istruiti nelle regole di buona creanza ed esercitati nel canto ecclesiastico é nelle sacre cerimonie, facendoli per turno partecipare alle sacre funzioni.

CAPO III.
Per i Coadiutori.
(Costituzioni art. 12, 79, 87, 152, 172, 178, 184, 199).

  1. -- Si provveda alla cultura religiosa dei coadiutori con apposite istruzioni settimanali.
  2. - Nella biblioteca vi siano anche opere adatte, di cui i coadiutori possano approfittare per loro istruzione é svago.
  3. - E prescritto per i coadiutori artigiani, dopo la prima professione, un corso di perfezionamento della durata di due anni, avente lo scopo di completare la loro formazione professionale; e le Ispettorie abbiano possibilmente a tal uopo una Casa apposita, nel cui governo e andamento si seguirà il Regolamento generale per le Case, ispirandosi anche a quanto è detto sopra all'art. 53. Il programma del corso verrà compilato dal Consigliere Professionale Generale.
  4. - I coadiutori siano seriamente istruiti ed esercitati a lavorare negli Oratorii Festivi.

CAPO IV.
Per i Missionari.
(Costituzioni art. 7).

  1. -- La cura delle Missioni è affidata a uno del Capitolo Superiore a ciò delegato dal Rettor Maggiore.
  2. - In attesa della partenza i nuovi missionari si raccolgano nella Casa destinata dai Superiori, e quivi attendano alla necessaria preparazione. ,
  3. - Nei loro viaggi apostolici i' missionari 'Siano sempre accompagnati da un socio ò almeno da un cooperatore o ex-allievo; e tra un viaggio e l'altro, tornando alla vita di comunità, facciano possibilmente un breve ritiro per ritemprarsi nel fervore e nello spirito religioso.
  4. - Gl'Ispettori possono per gravi ragioni concedere ai missionari il rimpatrio temporaneo; questo però non oltrepassi i quattro mesi, e il soggiorno in famiglia non duri più di un mese.
  5. - Il missionario che rimpatria sia munito dal proprio Ispettore del denaro occorrente, e d'una lettera di accompagnamento indicante il motivo e la durata del rimpatriò, nonchè le eventuali incombenze di cui fosse incaricato.

67.- In via ordinaria egli si recherà, prima che altrove, direttamente alla Casa-Madre in Torino, per presentarsi al Rettor Maggiore e ai Superiori.
Nominatamente si presenterà al Prefetto Generale, al quale è affidata la cura dei Missionari durante la loro assenza dalla Missione, per consegnargli le lettere del proprio Ispettore, mettersi alla dipendenza di lui, prendere accordi con lui per le visite e gli ulteriori viaggi che dovesse fare e per il ritorno, tenendolo anche informato del cambio eventuale di dimora.
68. - Converrà inoltre ch'egli affidi alla custodia dell'Economo Generale il danaro avuto dal proprio Superiore, quello per il ritorno, e anche ogni oggetto di speciale valore; e che col medesimo s'intenda per le spese e gli acquisti che dovesse fare.
69. - Ritornato poi alla propria Missione, ne dia tosto avviso ai Superiori e ai parenti per loro tranquillità.
Si crede opportuno riportare qui i RICORDI dati da D. Bosco ai primi Missionari.
1. Cercate anime, ma non danari, nè onori, nè dignità.

  1. Usate carità e somma cortesia con tutti; ma fuggite le conversazioni e la famigliarità colle persone di altro sesso o di sospetta condotta.
  2. Non fate visite se non per motivi di carità e di necessità.
  3. Non accettate mai inviti di pranzo se non per gravissime ragioni. In questi casi procurate di essere in due.
  4. Prendete cura speciale degli ammalati, dei fanciulli, dei vecchi e dei poveri, e guadagnerete la benedizione di Dio e la benevolenza degli uomini.
  5. Rendete ossequio a tutte le Autorità Civili, Religiose, Municipali e Governative.
  6. Incontrando persona autorevole per via, datevi premura di salutarla ossequiosamente.
  7. Fate lo stesso verso le persone Ecclesiastiche o aggregate ad Istituti. Religiosi.

9.. Fuggite l'ozio e le questioni. Gran sobrietà nei cibi, nelle bevande e nel riposo.
io. Amate, temete, rispettate gli altri Ordini Religiosi, e parlatene sempre bene. É questo il mezzo di farvi stimare da tutti e promuovere il bene della Congregazione.
r I. Abbiatevi cura della sanità. Lavorate, ma solo quanto le proprie forze comportano.

  1. Fate che il mondo conosca che siete poveri negli abiti, nel vitto, nelle abitazioni, e voi sarete ricchi in faccia a Dio e diverrete padroni del cuore degli uomini'.
  2. Fra di voi amatevi, consigliatevi, correggetevi, ma non portatevi mai nè invidia, nè rancore, anzi il bene di uno sia il bene di tutti; le pene e le sofferenze di uno siano considerate come pene e sofferenze di tutti, e ciascuno studi di allontanarle o almeno mitigarle.
  3. Osservate le vostre Regole, nè mai dimenticate l' Esercizio mensile della buona morte.
  4. Ogni mattino raccomandate a Dio le occupazioni della giornata, nominatamente le Confessioni, le Scuole, i Catechismi, e le Prediche.
  5. Raccomandate costantemente la divozione a Maria Ausiliatrice ed a Gesù Sacramentato.
  6. Ai giovanetti raccomandate la frequente Confessione e Comunione.

18. Per coltivare le vocazioni Ecclesiastiche insinuate: ro Amore alla castità; 2. Orrore al vizio opposto; 3° Separazione dai discoli; 4° Comunione frequente; 5° Usate coi giovani carità, amorevolezza e benevolenza speciale.
19. Nelle relazioni, nelle .cose contenziose prima di giudicare si ascoltino ambe le parti.
20. Nelle fatiche e nei patimenti non si dimentichi che abbiamo un gran premio preparato in Cielo.
Amen.

CAPO V.
Per i Confratelli fuori della propria
Casa o trasferiti.
70. - Ogni socio che debba andare temporaneamente in altra Casa, porti seco quanto gli può occorrere di biancheria e vestiario, e venga provvisto del danaro per il viaggio con quel soprappiù che gli potrà occorrere, e di una lettera d'accompagnamento del Direttore, munita del bollo della Casa, e indicante, la ragione del viaggio e la durata del soggiorno.
I sacerdoti portino sempre seco anche il Celebret.

  1. Giunto a destinazione, il socio presenti al Direttore o al Prefetto la lettera di accompagnamento, ponendosi con tale atto alla loro dipendenza per tutto il tempo che trascorrerà in quella Casa.
  2. Se la dimora è prolungata, la Casa a cui il socio appartiene rimborserà ogni spesa a quella che l'ha ospitato. E vietato però al socio di fare in tal tempo spese di rilievo, viaggi, o altre cose importanti, senza l'autorizzazione scritta del suo Direttore.

Quando un socio è destinato a un'altra Casa, il Direttore o il. Prefetto si accerti personalmente che all'atto della partenza egli sia provvisto del corredo prescritto dall'articolo 6 e dei libri consentiti dall'art. 27. La Casa di destinazione rimborserà la spesa del, viaggio.

CAPO VI.
Per i Confratelli in servizio militare.

  1. Al confratello che deve andare sotto le armi si procuri la comodità di fare prima qualche giorno di ritiro spirituale.
  2. Anche durante il servizio militare egli è tenuto a osservare, per quanto gli è moralmente possibile, le Costituzioni; per ogni necessità si rivolga al suo Ispettore, e a lui faccia ogni mese il suo rendiconto, indicando specialmente se può compiere e se compie le pratiche di pietà prescritte, e tenendolo informato di ogni cambiamento di residenza e di indirizzo.

76. — Giusta le prescrizioni della S. C. dei Religiosi (Decr. io Genn. 1911 II luglio 1918), si presenti appena può al Vescovo Diocesano o a chi ne fa le veci, esibendo M lettera commendatizia del Superiore, la quale è unita al Regolamento speciale per i Salesiani militari.

  1. Se nel luogo ov'egli presta servizio c'è una Casa salesiana, la frequenti nelle ore di .libera uscita. Il Direttore di essa procuri ch'egli vi trovi cordiale e fraterna ospitalità, abbia cura di lui, e provveda ad ogni sua necessità spirituale e materiale, salvo il disposto all'art. 72.
  2. Se non v'è una Casa salesiana, o s'egli non può andarvi senza notevole incomodo, si presenti al sacerdote delegato dal Vescovo per l'assistenza dei religiosi mili ari, si ponga sotto la sua direzione, e non frequenti altri ritrovi che quelli da lui indicati.
  3. Se non v'è sacerdote delegato a ciò, si scelga egli stesso un Direttore spirituale, di cui comunicherà tosto nome e indirizzo al proprio Ispettore, perchè questi possa accertarsi presso il rispettivo Ordinario della sua idoneità a tale ufficio.
  4. Eviti quanto può mettere in pericolo la sua vocazione, i teatri, i cinematografi, i balli e gli altri pubblici spettacoli; non mantenga relazioni con gente di dubbia moralità di dubbia ortodossia; si astenga da ogni lettura pericolosa per il buon costume o per la sana dottrina, o contraria agl'insegnamenti e alle disposizioni della S. Sede.

81. — Dovendo mutare residenza, si faccia rilasciare ogni volta dal Direttore della Casa salesiana locale, o dal Delegato Vescovile, o dal sacerdote da lui scelto a direttore, un attestato comprovante la sua buona condotta e la sua fedele osservanza dei doveri della vita religiosa, e lo trasmetta all'Ispettore.
82.— Gl'Ispettori e i Direttori s'informino con frequenza della condotta dei soci militari da loro dipendenti, rivolgendosi ai Direttori delle Case da questi frequentate, o ai Delegati ovvero ai sacerdoti scelti dai soci stessi.

  1. Per le altre disposizioni si veda il Regolamento del Salesiano sotto le armi, di cui ogni socio partente dev'essere munito dai suoi Superiori.
  2. — Appena congedato, il confratello tornerà alla Casa a cui apparteneva prima; e qualora le informazioni precedentemente assunte sulla sua condotta siano rassicuranti, dopo qualche giorno di pio ritiro egli verrà ammesso a rinnovare i voti temporanei.
  3. Il periodo di questi voti dovrà essere almeno di un anno, se la ferma compiuta dal socio non fu più breve di un anno; in caso diverso dovrà durare almeno quanto la ferma.

83. — Nel computare il triennio dei voti temporanei da premettersi alla professione perpetua non si tien conto del tempo trascorso in servizio militare.

PARTE SECONDA
GOVERNO DELLE CASE
(Costituzioni art. 4, 5, 6, 7, e tutto il Capo X).

SEZIONE PRIMA
Il Sistema Preventivo (i)
nella educazione della gioventù.

Più volte fui richiesto di esprimere verbalmente o per iscritto alcuni pensieri intorno al così detto Sistema Preventivo, che si suole usare nelle nostre Case. Per mancanza di tempo non ho potuto finora appagare questo desiderio, e presentemente volendo stampar il Regolamento, che finora si è quasi sempre usato tradizionalmente, credo opportuno darne qui un cenno, che però sarà come l'indice di un'operetta che vo preparando, se Dio mi darà tanto di vita da poterlo terminare, e ciò unicamente per giovare alla difficile arte della giovanile educazione. Dirò adunque: In che cosa consista il Sistema Preventivo, e perchè debbasi preferire; sua pratica applicazione, e suoi vantaggi.

(i) Si inserisce qui per comodità dei soci il prezioso trattatello scritto da D. Bosco, e viene sottoposto a numerazione unica-mette per facilitare la ricerca del contenuto.

I.
In che cosa consista il Sistema
Preventivo, e perchè debbasi preferire.

  1. . Due sono i sistemi in ogni tempo usati nella educazione della gioventù. Preventivo e Repressivo. n Sistema Repressivo consiste nel far conoscere la legge ai sudditi, poscia sorvegliare per conoscerne i trasgressori ed infliggere, ove sia d'uopo, il meritato castigo. Su questo sistema le parole e l'aspetto del Superiore debbono sempre essere severe, e piuttosto minaccevoli, ed egli stesso deve evitare ogni famigliarità coi dipendenti.

Il Direttore per accrescere valore alla sua autorità dovrà trovarsi di rado tra i suoi soggetti e per lo più solo quando si tratta di punire o di minacciare. Questo sistema è facile, meno faticoso e giova specialmente nella milizia e in generale tra le persone adulte ed assennate, che devono da se stesse essere in grado di sapere e ricordare ciò che è conforme alle leggi e alle altre prescrizioni.

  1. Diverso, e direi, opposto è il Sistema Preventivo. Esso consiste nel far conoscere le prescrizioni e i regolamenti di un Istituto e poi sorvegliare in guisa, che gli allievi abbiano sempre sopra di loro l'occhio vigile del Direttore o degli assistenti, che come padri amorosi parlino, servano di guida ad ogni evento, diano consigli ed amorevolmente correggano, che è quanto dire: mettere gli allievi nell'impossibilità di commettere mancanze.

89. — Questo sistema si appoggia tutto sopra la ragione, la religione, e sopra l'amorevolezza; perciò esclude ogni castigo violento e cerca di tener lontani gli stessi leggeri castighi. Sembra che questo sia preferibile per le seguenti ragioni:
1° L'allievo preventivamente avvisato non resta avvilito per le mancanze commesse, come avviene quando esse vengono deferite al Superiore. Nè mai si adira per la correzione fatta o pel castigo minacciato oppure inflitto, perchè in esso vi è sempre un avviso amichevole e preventivo che lo ragiona, e per lo più riesce a guadagnare il cuore, cosicchè 1' allievo conosce la necessità del castigo e quasi lo desidera.
2° La ragione più essenziale è la mobilità giovanile, che in un momento dimentica le regole disciplinari e i castighi che quelle minacciano. Perciò spesso un fanciullo si rende colpevole, e meritevole di una pena, cui egli non ha mai badato, che niente affatto ricordava nell'atto del fallo commesso, e che avrebbe per certo evitato se una voce amica l'avesse ammonito.
3° Il Sistema Repressivo può impedire un disordine, ma difficilmente farà migliori i delinquenti; e si è osservato che i giovanetti non dimenticano i castighi subìti, e per lo più conservano amarezza con desiderio di scuotere il giogo ed anche di farne vendetta. Sembra talora che non ci badino, ma chi tiene dietro ai loro andamenti conosce che sono terribili le reminiscenze della gioventù; e che dimenticano facilmente le punizioni
dei genitori, ma as7sai difficilmente quelle degli educatoti. Vi sono fatti di alcuni che in vecchiaia vendicarono brutalmente certi castighi toccati giustamente in tempo di loro educazione. Al contrario il Sistema Preventivo rende amico l'allievo, che nell'assistente ravvisa un benefattore che lo avverte, vuol farlo buono, liberarlo dai dispiaceri, dai castighi, dal disonore.
4° Il Sistema Preventivo rende avvisato l'allievo in modo che l'educatore potrà tuttora parlare col linguaggio del cuore, sia in tempo della educazione', sia dopo di essa. L'educatore, guadagnato il cuore del suo protetto, potrà esercitare sopra di lui\ un grande impero, avvisarlo, consigliarlo ed anche correggerlo allora eziandio che si troverà negli impieghi, negli uffizi civili e nel commercio. Per queste e molte altre ragioni pare che il Sistema Preventivo debba prevalere al Repressivo.
Applicazione del Sistema Preventivo.

  1. — La pratica di questo sistema è tutta appoggiata sopra le parole di S. Paolo che dice: Charitas patiens est... Omnia suflert, omnia sperat, omnia sustinet (I Coi,. XIII, 4, 7). La carità è benigna e paziente; soffre tutto, ma spera tutto e sostiene qualunque disturbo. Perciò soltanto il cristiano può con successo applicare il Sistema Preventivo. Ragione e Religione sono gli strumenti di cui deve costantemente far uso l'educatore, insegnarli, egli stesso praticarli, se vuol essere ubbidito ed ottenere il suo fine.
  2. — Il Direttore pertanto deve essere tutto consacrato a' suoi educandi, nè mai assumersi impegni che lo allontanino dal suo uffizio, anzi trovarsi sempre co' suoi allievi tutte le, volte che non sono obbligatamente legati da qualche occupazione, eccetto che siano da altri debitamente assistiti.
  3. — I maestri, i capi d'arte, gli assistenti devono essere di moralità conosciuta. Studino di evitare come la peste ogni sorta di' affezioni od amicizie particolari cogli allievi, e si ricordino che il traviamento di un solo può compromettere un Istituto educatfvo. Si faccia in modo che gli allievi non siano mai soli. Per quanto è possibile gli assistenti li precedano nel sito dove dévonsi raccogliere; si trattengano con loro fino a che siano da altri assistiti; non li lascino mai disoccupati.

93.—Si dia ampia libertà di saltare, correre, schiamazzare a piacimento. ginnastica, la musica, la declamazione, il teatrino, le passeggiate sono mezzi efficacissimi per ottenere la disciplina, giovare alla moralità ed alla sanità. Si badi soltanto che, la materia del trattenimento, le persone che intervengono, i discorsi che hanno luogo non siano biasimevoli. Fate tutto quello che volete, diceva il grande amico della gioventù S. Filippo Neri, a me basta che non facciate peccati.
94. — La frequente Confessione, la frequente Comunione, la Messa quotidiana sono le colonne che devono reggere un edilizio educativo, da cui si vuole tener lontane la minaccia e la sferza. Non mai obbligare i giovanetti alla frequenza dei Santi Sacramenti, ma soltanto incoraggiarli e porgere loro comodità di approfittarne. Nei casi poi di esercizi spirituali, tridui, novene, predicazioni, catechismi si faccia rilevare la bellezza, la grandezza, la santità, di quella Religione che propone dei mezzi così facili, così utili alla civile società, alla tranquillità del cuore, alla salvezza dell'anima, come appunto sono i Santi Sacramenti. In questa guisa i fanciulli restano spontaneamente, invogliati a queste pratiche di pietà, vi si accosteranno volentieri, con pia- , cere e con frutto (i).

  1. — Si usi la massima sorveglianza per impedire che nell'Istituto siano introdotti compagni, libri o persone che facciano cattivi discorsi. La scelta d'un buon portinaio è un tesoro per una casa di educazione.
  2. — Ogni sera dopo le ordinarie preghiere, e prima che gli allievi vadano a riposo, il Direttore, o chi per esso, indirizzi alcune affettuose parole in pubblico dando qualche avviso o consiglio intorno a cose da farsi o da evitarsi; e studii di ricavare le massime da fatti avvenuti in giornata nell'Istituto o fuori; ma il suo sermone non oltrepassi mai i due o tre minuti. Questa è la chiave della moralità, del buon andamento e del buon successo dell'educazione.

97. — Si tenga lontana come la peste l'opinione di taluno che vorrebbe differire la prima Comunione ad un'età troppo inoltrata, quando per lo più il demonio ha preso possesso del cuore di un giovanetto, a danno incalcolabile della sua innocenza. Secondo la disciplina della Chiesa primitiva si solevano dare ai bambini le ostie consacrate che sopravanzavano nella Comunione pasquale. Questo serve a farci conoscere quanto la Chiesa ami che i fanciulli siano ammessi per tempo alla santa Comunione. Quando un giovanetto sa distinguere tra pane e pane, e palesa sufficiente istruzione, non si badi più all'età, e venga il Sovrano celeste a regnare in quell'anima benedetta.

  1. Non è gran tempo che un ministro della Regina d'Inghilterra visitando un Istituto di Torino fu condotto in una spaziosa sala dove facevano studio circa cinquecento giovanetti. Si meravigliò non poco al rimirare tale moltitudine di fanciulli in perfetto silenzio e senza assistenti. Crebbe ancora la sua meraviglia quando seppe che forse in tutto l'anno non avevasi a lamentare una parola di disturbo, non un motivo di infliggere o di minacciare un castigo. — Come è mai possibile di ottenere tanto silenzio e tanta disciplina? domanda: ditemelo. E voi, aggiunse al suo segretario, scrivete quanto vi dice. — Signore, rispose il direttore dello Stabilimento, il mezzo che si, usa tra noi, non si può usare tra voi. — Perché? — Perchè sono arcani soltanto svelati ai cattolici. — Quali? La frequente Confessione e Comunione e la Messa quotidiana ben ascoltata. — Avete proprio ragione, noi manchiamo di questi potenti mezzi di educazione. Non si può supplire con altri mezzi? — Se non si usano questi elementi di religione, b'sogna ricorrere alle minacce e al bastone. — Avete ragione! avete ragione! O religione, o bastone; voglio raccontarlo a Londra.

98.— I catechismi raccomandano la frequente Comunione; S. Filippo Neri la consigliava ogni otto giorni ed anche più spesso. Il Concilio Tridentino dice chiaro che desidera sommamente che ogni fedele cristiano quando va ad ascoltare la santa Messa faccia eziandio la Comunione. Ma questa Comunione sia non solo. spirituale, ma bensì sacramentale, affinchè si ricavi maggior frutto da questo augusto e divino sacrifizio. (Conc. Trid., sess. XXII, cap.VI).

III.
Utilità del sistema preventivo.

  1. Taluno dirà che questo sistema è difficile in pratica. Osservo che da parte degli allievi riesce assai più facile, più soddisfacente, più vantaggioso. Da parte poi degli educatori racchiude alcune difficoltà, che però restano diminuite, se l'educatore si inette con zelo all'opera sua. L'educatore è un individuo consacrato al bene de' suoi allievi, perciò deve essere pronto ad affrontare ogni 'disturbo, ogni fatica per conseguire il suo fine, che è la civile, morale, scientifica .educazione de' suoi allievi.
  2. — Oltre ai vantaggi sopra esposti si aggiunge ancora qui che:

1° L'allievo sarà sempre pieno di rispetto verso l'educatore e ricorderà ognor con piacere la direzione avuta, considerando tuttora quali padri e
fratelli i suoi maestri e gli altri superiori. Dove vanno questi allievi per lo più sono la consolazione della famiglia, utili cittadini e buoni cristiani.
2° Qualunque sia il carattere, l'indole, lo stato morale di un allievo all'epoca della sua accettazione, í parenti possono vivere sicuri, che il loro figlio non potrà peggiorare, e si può dare per certo che si otterrà sempre qualche miglioramento. Anzi certi fanciulli che per molto tempo furono il flagello de' parenti e perfino rifiutati dalle case correzionali, coltivati secondo questi principii, cangiarono indole, carattere, si diedero ad una vita costumata, e presentemente occupano onorati uffizi nella società, divenuti così il sostegno della famiglia, decoro del paese in cui dimorano.
3° Gli allievi che per avventura entrassero in un Istituto con tristi abitudini, non possono danneggiare
i loro compagni. Nè i giovanetti buoni potranno ricevere nocumento da costoro, perchè non avvi nè tempo, nè luogo, nè opportunità, perciocchè l'assistente, che supponiamo presente, ci porrebbe tosto rimedio.

IV.
Una parola sui castighi.

  1. Che regola tenere nell'infliggere castighi? Dove i possibile, non si faccia mai uso dei castighi: dove la necessità chiede repressione, si ritenga quanto segue:

1° L'educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare, se vuol farsi temere. In questo caso la sottrazione di benevolenza è un castigo che eccita l'emulazione, dà coraggio e non avvilisce mai.
2° Presso ai giovanetti è castigo quello che si fa servire per castigo. Si è osservato che uno sguardo non amorevole sopra taluni produce maggior effetto che non farebbe uno schiaffo. La lode quando una cosa è ben fatta, il biasimo quando vi è trascuratezza, è già un gran premio od un castigo.
3° Eccettuati rarissimi casi, le correzioni, i castighi non si diano mai in pubblico, ma privatamente, lungi dai compagni, e si usi massima prudenza e pazienza per fare che l'allievo comprenda il suo torto colla ragione e colla religione.
4° Il percuotere in qualunque modo, il mettere in ginocchio con posizione dolorosa, il tirar le orecchie ed altri castighi simili debbonsi assolutamente evitare, perchè sono proibiti dalle leggi civili, irritano grandemente i giovani ed avviliscono l'educatore.
5° Il Direttore faccia ben conoscere le regole, i premii ed i castighi stabiliti dalle leggi di disciplina, affinchè l'allievo non si possa scusare dicendo: Non sapeva che ciò fosse comandato o proibito.
Se nelle nostre Case si metterà in pratica questo sistema, io credo che potremo ottenere grandi vantaggi senza venire nè alla sferza, nè ad altri violenti castighi. Da circa qua, rant'anni tratto colla gioventù, e non mi ricordo d'aver usato castighi di sorta, e coll'aiuto di Dio ho sempre ottenuto non solo quanto era di dovere, ma eziandio quello che semplicemente desiderava, e ciò da quelli stessi fanciulli di cui sembrava perduta la speranza di buona riuscita.

V.
Altre raccomandazioni.

  1. Quelli che trovansi in qualche ufficio o prestano assistenza ai giovani, che la Divina Provvidenza ci affida, hanno tutti l'incarico di dare avvisi e consigli a qualunque giovane della casa, ogni qual volta vi è ragione di farlo, specialmente quando si tratta d'impedire l'offesa di Dio.
  2. -- Ognuno procuri di farsi amare se vuol farsi temere. Egli conseguirà questo gran fine se colle parole, e più ancora coi fatti, farà conoscere che le sue sollecitudini sono dirette esclusivamente al vantaggio spirituale e temporale de' suoi allievi.
  3. —Nell'assistenza poche parole, molti fatti, e si dia agio agli allievi di esprimere liberamente i loro pensieri: ma si stia attenti a rettificare ed anche correggere le espressioni, le parole, gli atti che non fossero conformi alla cristiana educazione.
  4. — I giovanetti sogliono manifestare uno di questi caratteri diversi: indole buona, ordinaria, difficile, cattiva. E nostro stretto dovere di studiare i mezzi che valgano a conciliare questi caratteri diversi, per far del bene a tutti senza che gli uni siano di nocumento agli altri.
  5. A coloro che hanno sortito dalla natura un carattere, un'indole buona, basta la sorveglianza generale, spiegando le regole disciplinari e raccomandandone l'osservanza.
  6. La categoria dei più è di coloro che hanno carattere ed indole ordinaria, alquanto volubile e pro-dive all'indifferenza: costoro hanno bisogno di brevi, ma frequenti raccomandazioni, avvisi e consigli. Bisogna incoraggiarli al lavoro, anche con piccoli premii, e dimostrando d'aver grande fiducia in loro senza trascurarne la sorveglianza.
  7. Ma gli sforzi e le sollecitudini devono essere in modo speciale rivolti alla terza categoria, che è quella dei discepoli difficili, ed anche discoli. Il numero di costoro si può calcolare uno su quindici. Ogni superiore si adoperi per conoscerli, s'informi della loro passata maniera di vivere, si mostri loro amico, li lasci parlare molto, ma egli parli poco, ed i suoi discorsi siano brevi esempi, massime, episodi e simili. Ma non si perdano mai di vista, senza dar a divedere che si ha diffidenza di loro.

109. -- I maestri, gli assistenti, quando giungono tra i loro allievi, portino immediatamente l'occhio sopra di questi, e accorgendosi che taluno sia assente lo facciano tosto cercare, sotto apparenza di avergli che dire o raccomandare.
110.— Qualora si dovesse a costoro fare un biasimo, dare avvisi o correzioni, non si faccia mai in presenza dei compagni.  Si può nulladimeno approfittare di fatti; di episodi avvenuti ad altri per tirarne lode o biasimo, che vada' a cadere sopra coloro di cui parliamo.

  1. Questi sono gli articoli preliminari del nostro Regolamento. Ma a tutti è indispensabile la pazienza, la diligenza e molta preghiera, senza cui sarebbe inutile ogni Regolamento.

Sac. GIOVANNI BOSCO.

SEZIONE SECONDA
Norme generali per l'applicazione del Sistema Preventivo.
CAPO I.
Educazione morale.

  1. Al principio dell'anno si faccia conoscere agli alunni il loro Regolamento (i), dandone lettura in forma solenne dinanzi a tutta la comunità. Ogni settimana in giorno determinato se ne spieghi qualche articolo, aggiungendovi norme di buona creanza.

 (i) II Regolamento al quale qui si accenna è quello che si legge per uso tradizionale agli alunni in principio dell'anno scolastico,. e che perciò deve trovarsi in ogni casa.
Originariamente questo Regolamento conteneva anche la parte riguardante gli uffici dei soci, composta essa pure da D. Bosco, e ora contenuta sostanzialmente e fedélmente nel presente Regolamento. Si è creduto però che fosse far cosa buona e gradita mandare anche di essa qualche copia alle singole Case.

  1. — L'assistenza sia oculata e prudente, e non venga affidata solo ai confratelli giovani, ma anche ai sacerdoti e ai coadiutori;
  2. I Superiori della casa osservino oculatamente come procede l'assistenza degli alunni, e avvicinandosi i giorni delle due conferenze mensili, ne riferiscano al Direttore i difetti e le mancanze, affinchè egli esorti e provveda.
  3. Gli allievi, che in ogni luogo debbono essere ben assistiti, non stiano mai troppo ristretti e vicini gli uni agli altri, specialmente a mensa, in dormitorio, in chiesa, nello studio, nella scuola e in altri luoghi di convegno; anzi in qualche caso potrà. convenire che siano divisi secondo l'età e lo sviluppo.
  4. — Si esiga dagli alunni quella modestia e decenza del vestire che è voluta dal carattere religioso dei nostri istituti e dallo spirito del nostro Fondatore.
  5. — S'impediscano con ogni, cura le così dette amicizie particolari, i bigliettini, i baci, le carezze, il mettere le mani addosso, i crocchi in ricreazione, ogni indebito rapporto con esterni, e sopratutto i discorsi cattivi.
  6. — Chi con parole od azioni dà scandalo ai compagni, e nonostante gli opportuni avvisi non si emenda, sia allontanato con fermezza, ma sempre coi dovuti riguardi.
  7. — Si tengano lontani dagli alunni tutti i libri e giornali pericolosi  per la fede, per i Costumi e per il profitto negli studi, non esclusi certi classici; e se alcuno di siffatti libri fosse imposto dall'Autorità scolastica, sia convenientemente purgato. Al principio dell'anno si esiga dagli alunni la lista completa dei libri che posseggono;  si tenga come grave ogni mancanza di sincerità a tale riguardo, e di quando in quando si facciano visite accurate per impedire ché stampe pericolose siano introdotte o tenute nascostamente in casa.
  8. — Tutti i luoghi ove possa incontrarsi qualche pericolo per la moralità siano ben illuminati e sorvegliati; si vigili sulla barbieria, l'infermeria, la sagrestia e gli altri luoghi ove gli alunni hanno accesso.

I vani ambienti, fuori del tempo in cui vi stanno gli alunni, siano sempre chiusi, e ne tenga le chiavi un Superiore.

  1. Non si permetta agli alunni di studiare o lavorare dopo le orazioni della sera, salvo casi di necessità eccezionali, e sempre con la dovuta assistenza.
  2. Non si chiamino gli alunni in parlatorio durante le ore di chiesa, di scuola o di studio senza uno speciale permesso del Direttore o del prefetto; e durante le ore di visita un socio sorvegli per impedire qualsiasi inconveniente e per dare gli opportuni schiarimenti ai visitatori.
  3. — Non si permettano agli alunni le cosidette « uscite-premio » coi parenti. Così pure, fatta eccezione per quei Pensionati a cui il Capitolo Superiore creda opportuno concederlo, non si permetta agli alunni di andar a passare coi parenti le vacanze che occorrono durante l'anno scolastico. Tali divieti siano inseriti ogni anno nel programma di ciascuna Casa tira le condizioni di accettazione.
  4. — Nessun Direttore potrà far eccezione ai divieti contenuti nell'articolo precedente senza un esplicito permesso scritto dell'Ispettore, che dovrà conservarsi in archivio.

Gl'Ispettori, qualora circostanze speciali sembrino richiedere qualche eccezione, espongano la cosa in tempo utile, per il tramite del Consigliere Scolastico Generale, al Capitolo Superiore, che esaminerà le ragioni addotte e risponderà sempre per iscritto.

  1. — Le vacanze di fin d'anno scolastico siano abbreviate quanto è possibile, e prima di esse gli alunni vengano premuniti contro i pericoli 'che possono incontrarvi, e istruiti sul contegno da tenere verso i Superiori ecclesiastici ,e civili, i parenti, i benefattori e le altre persone di riguardo.
  2. — Ricordando poi gli esempi e le raccomandazioni di D. Bosco, si favorisca la permanenza degli alunni sia studenti che artigiani nelle nostre Case durante le vacanze.

CAPO II.
Educazione religiosa.
(Costituz. art. 4, 5, 6, .7, g).

  1. — Le pratiche di pietà prescritte per gli alunni sono quelle indicate nel già Citato manuale: Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane, e che si leggono per disteso nel Giovane Provveduto.
  2. — L'Esercizio delle, Buona Morte si faccia alla fine od al principio del mese. Non manchi' in tale occasione almeno un confessore straordinario estraneo alla Casa.
  3. — Per gli Esercizi Spirituali si fissi il tempo più opportuno, e si scelgano bene i predicatori, tra cui è desiderabile che uno abbia l'esperienza e l'autorità che provengono dall'ufficio di Direttore.

133. — L'insegnamento della religione e della storia sacra si faccia regolarmente in classe due volte per settimana, seguendo il programma compilato rispettivamente dai Consiglieri Scolastico e Professionale generale; e ogni domenica vi sia mezz'ora di catechismo. Si tengano ogni anno gare catechistiche e di apologetica; si dia con ogni serietà l'esame di religione, distribuendo premii a coloro che avranno riportato i punti migliori.

  1. — Nelle classi superiori converrà che si spieghi altresì il trattatello apologetico Fondamenti della Santa Religione, aggiunto dal Ven. D. Bosco al suo Giovane Provveduto.
  2. -- Per promuovere le vocazioni si tengano di tempo in tempo conferenze sulla scelta dello stato, sopratutto agli alunni delle classi superiori, facendo rilevare i beni della vita religiosa ed ecclesiastica; e si abbiano cure speciali per gli alunni che sembrano chiamati alla vita salesiana.
  3. — Si promuovano tra gli alunni le varie Compagnie in uso nelle nostre Case; il Catechista, personalmente o per mezzo d'altri, abbia cura di esse, e ne presieda le adunanze.
  4. Le principali feste dell'anno siano celebrate con solennità, facendo eseguire il canto dagli alunni.
  5. S'invitino i giovani che sono sul punto di lasciare le nostre Case ad ascriversi alla locale sezione Ex-Allievi, e quando hanno raggiunto l'età di 16 anni, alla Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.

CAPO III.
Educazione intellettuale e professionale. (Costituzioni art. 3, 5, 6, 7, 78, 79).

  1. — Nella trattazione delle materie d'insegnamento e nella scelta dei libri di testo, pur uniformandosi ai programmi prescritti dallo Stato, si seguano per quanto è possibile i criterii, i metodi e le indicazioni ché suggerirà il Consigliere Scolastico della nostra Società.
  2. — Si dia la preferenza ai libri di testo di edizione salesiana, e se questi mancano, si adottino altri testi tecnicamente ben fatti e moralmente sicuri.

133.— Si coltivi con cura speciale la lingua latina, che è la lingua della Chiesa, e si cerchi di farla apprezzare e amare dai giovani come elemento precipuo di cultura. Non deve perciò mancare la lettura in classe degli scrittori cristiani.
139. --- L'istruzione teorica degli artigiani sia quale è richiesta dai bisogni dei tempi e dai progressi tecnici, secondo il programma stabilito dal Consigliere Professionale; e quanto alla pratica, s'insegni loro a lavorare anche senza macchine.
14). — Si diano regolarmente gli esami nei, tempi stabiliti, e con maggior solennità quello semestrale.

  1. --- La scuola di canto gregoriano è per tutti 'gli alunni; quella di musica vocale per coloro che vi hanno disposizione.
  2. — Al termine dell'anno scolastico si tenga un saggio finale con, declamazioni; canto e musica, e la distribuzione dei premii.

CAPO IV.
Educazione fisica e igiene.

  1. — Il vitto degli alunni sia sano e nutriente; i locali a loro destinati rispondano alle norme igieniche quanto alla nettezza, all'aerazione,

141. — Anche gli assistenti veglino alla pulizia dei vani ambienti, e in caso che essa lasci a desiderare, ne avvertano sollecitamente il Prefetto. Le ritirate siano ben lavate e disinfettate.
145. — L'infermeria sia isolata quanto più è possibile dal resto della Casa, e di facile disinfezione.
143. -- Gli alunni non abbiano mai più di due ore e mezzo consecutive di' lavoro mentale. Si vegli dai maestri e assistenti ch'essi non tengano al banco di studio o di lavoro posizioni sconsigliate dall'igiene, e che l'illuminazione sia tale da non recar danno alla vista.

      • — Le ricreazioni si facciano per lo più all'aperto, non siano troppo lunghe, e si preferiscano i giuochi che mettono in esercizio tutta la persona.
      • — La durata del riposo notturno sia proporzionata all'età e alla stagione, secondo i suggerimenti degli igienisti.
      • — Siano insegnate agli alunni le norme elementari dell'igiene personale, e si vegli perchè si abituino alla nettezza del corpo e degli abiti.
      • — Sia coltivata con moderazione la ginnastica in palestra e all'aperto; ma si eviti l'acrobatismo, lo spirito militaresco, e ogni cosa che possa danneggiare fisicamente o moralmente gli alunni.
      • — Gli alunni abbiano settimanalmente una passeggiata di circa due ore. Le passeggiate straordinarie si facciano preferibilmente a piedi, secondo l'esempio di D. Bosco e le raccomandazioni dei suoi Successori, osservando però quanto prescrive o suggerisce in proposito l'igiene.

CAPO IV.
Educazione fisica e igiene.

      1. — Il vitto degli alunni sia sano e nutriente; i locali a loro destinati rispondano alle norme igieniche quanto alla nettezza, all'aerazione,

141. — Anche gli assistenti veglino alla pulizia dei vani ambienti, e in caso che essa lasci a desiderare, ne avvertano sollecitamente il Prefetto. Le ritirate siano ben lavate e disinfettate.
145. — L'infermeria sia isolata quanto più è possibile dal resto della Casa, e di facile disinfezione.
143. -- Gli alunni non abbiano mai più di due ore e mezzo consecutive di' lavoro mentale. Si vegli dai maestri e assistenti ch'essi non tengano al banco di studio o di lavoro posizioni sconsigliate dall'igiene, e che l'illuminazione sia tale da non recar danno alla vista.

      1. — Le ricreazioni si facciano per lo più all'aperto, non siano troppo lunghe, e si preferiscano i giuochi che mettono in esercizio tutta la persona.
      2. — La durata del riposo notturno sia proporzionata all'età e alla stagione, secondo i suggerimenti degli igienisti.
      3. — Siano insegnate agli alunni le norme elementari dell'igiene personale, e si vegli perchè si abituino alla nettezza del corpo e degli abiti.
      4. — Sia coltivata con moderazione la ginnastica in palestra e all'aperto; ma si eviti l'acrobatismo, lo spirito militaresco, e ogni cosa che possa danneggiare fisicamente o moralmente gli alunni.
      5. — Gli alunni abbiano settimanalmente una passeggiata di circa due ore. Le passeggiate straordinarie si facciano preferibilmente a piedi, secondo l'esempio di D. Bosco e le raccomandazioni dei suoi Successori, osservando però quanto prescrive o suggerisce in proposito l'igiene.

SEZIONE TERZA
Uffici particolari.

CAPO I.
Del Direttore e del suo Capitolo.
(Costituzioni art. 26, 42, 47, 48, 52, 53, 8o, 94, 98, 99, I01, 102, 108 - 118, 156,158, 160 - 162, 173, 180, 181, 184, 185).
152. -- Il Direttore riconoscerà pienamente e farà riconoscere dai sgoi dipendenti l'autorità del Rettor Maggiore, dei membri del Capitolo Superiore e dell'Ispettore, e ne comunicherà loro prontamente gli ordini e le disposizioni, sia col darne pubblica lettura, sia col trattarne, se occorre, nelle sue conferenze.
153. — Verso l'Ispettore, oltre all'esatto adempimento di quanto gli è imposto dalle Costituzioni, egli manifesterà la sua sottomissione segnatamente: ay intendendosi previamente con lui prima di assumere impegni colle Curie, con Comitati o Autorità civili; b) chiedendone il consenso pei cambiamenti nella disciplina, nell'orario, nell'ufficio déi suoi dipendenti, per l'apertura o soppressione di classi o laboratori, e per ogni modificazione dell'edificio; e) ricorrendo a lui nelle difficoltà con le autorità amministrative, scolastiche ed ecclesiastiche; d) soddisfacendo sollecitamente e filialmente ai propri doveri finanziari verso di lui.

      1. — Inoltre, i Direttori delle Case non regolari hanno il dovere di consultare l'Ispettore nei casi in cui, giusta l'art. 113 delle' Costituzioni, è richiesto il parere e consenso del Capitolo locale.
      2. — Le informazioni sulla condotta morale de' suoi dipendenti siano da lui date all'Ispettore sempre su foglio a parte e in forma riservata.
      3. — Raduni il Capitolo della Casa almeno una volta al mese, notificando qualche giorno prima, se può, gli argomenti da trattarsi nelle adunanze; ascolti volontieri il parere di ciascuno, e conservi i verbali firmati in apposito registro, da poter presentare ai Superiori in occasione delle loro visite.

Rricordi a sè e agli altri l'obbligo del segreto su quanto si trattò nel Capitolo.

      1. — Egli ha l'obbligo di vegliare con paterna sollecitudine principalmente sulla condotta e formazione dei soci e poi sull'accurata educazione degli alunni. Perciò non cerchi, e per quanto può, non. accetti occupazioni estranee al suo ufficio, e non si assenti per un tempo notevole dalla Casa senza necessità e senza il permesso dell'Ispettore.
      2. — Tenga ogni mese due conferenze ai soci della Casa, per animarli alla pratica delle virtù religiose e all'esatto adempimento dei loro doveri. Agl'insegnanti, capi d'arte e assistenti faccia inoltre almeno tre conferenze all'anno sul sistema educativo insegnato e praticato da Don Bosco.

Rilegga con frequenza per suo conto i Ricordi confidenziali di Don Bosco ai Direttori (Ved. pag. 244).

      1. — Riceva con bontà ogni mese il rendiconto da ciascun socio della Casa, e inviti egli stesso a farlo coloro che non si presentano spontaneamente. Rammenti poi la grave obbligazione impostagli dalle Costituzioni (art. 184) di compiere tutti i doveri del Maestro degli Ascritti verso i professi temporanei della propria Casa.
      2. -Sia anche sollecito dei bisogni materiali de' suoi dipendenti,
      3. in particolare provveda loro i libri necessari per gli studi che fanno coll'autorizzazione dei Superiori. Abbia cura della loro salute, e li visiti con frequenza se ammalati.

161. — I maestri di scuola, e i capi d'arte possibilmente siano Salesiani, e sopratutto gli assistenti. Se la necessità costringe ad assumere persone esterne, il Direttore s'informi bene della loro perizia tecnica e specialmente dei loro principii religiosi e morali; e a nessuno degli esterni permetta di fumare nell'interno dell'Istituto.
Parimenti dia loro norme circa il metodo di assistere e di istruire gli alunni, li avverta di non ricevere incarichi da essi, e offra loro comodità di fare gli esercizi spirituali per Pasqua con gli alunni.
162. — Se alla Casa è annesso l'Oratorio, d'intesa coll'Ispettore ne affidi la gestione a un sacerdote, sempre sotto la sua dipendenza, e da lui si faccia mensilmente dar conto della gestione stessa e dell'andamento dell'Oratorio. Lo lasci libero da ogni occupazione incompatibile con tale ufficio, e gli dia gli aiuti morali e materiali di cui può avere bisogno.

      1. --- L'accettazione e il licenziamento degli alunni sono cose riservate al Direttore, come capo dell'Istituto; ma le pratiche relative da farsi a voce o per iscritto siano da lui normalmente affidate al Prefetto. Si attenga in ciò al programma della Casa, specie riguardo alla pensione e alle spese accessorie, indirizzando ai nostri Ospizi chi avesse bisogno di riduzioni. Incaricherà normalmente il Prefetto di ricevere i parenti degli alunni, d'informarli sulla loro condotta e sul loro profitto; ma riservi a sè le informazioni in caso di grave malattia, infortunio o decesso.
      2. — Le parti odiose e le correzioni disciplinari siano da lui affidate ad altri.
      3. — Agli alunni che vanno a passare le vacanze di fin d'anno coi parenti, dia il foglietto: Ricordi per passar bene le vacanze, e, dove convenga, una lettera di raccomandazione per il Parroco, onde procurarsi da lui un'attestazione di buona condotta, da presentarsi al ritorno.
      4. — Provveda all'esatta contabilità delle spese fatte tanto da lui quanto dagli altri. Il danaro sia depositato presso il. Direttore.
      5. — Non tenga presso di sè il sopravanzo dell'esercizio finanziario annuale, ma lo trasmetta all'Ispettore, il quale ne disporrà per i bisogni dell'Ispettoria.

163. — Quando nell'amministrazione ordinaria dell'anno egli credesse di far depositi provvisori degli incassi, è preferibile che tali depositi provvisori egli faccia, anzichè presso Banche, presso l'Ispettore, il quale li custodirà e li restituirà ad ogni sua richiesta.
169. — Presentandoglisi l'occasione di ricevere pii legati di culto e di beneficenza, è preferibile che siano fatti presso l'Ispettore, anzichè presso il Direttore: e ciò per il diverso trattamento che viene fatto dal Codice di Diritto Canonico nei due casi.

      1. — Tenga o faccia tenere al corrente la Cronaca della Casa, dove sono da registrare in primo luogo le notizie sulla natura e lo scopo di essa, e poi tutti gli avvenimenti di qualche importanza, colle rispettive date.
      2. — Abbia sempre in ordine l'Archivio, nel quale debbono conservarsi i seguenti documenti:
      3. La raccolta dei nostri Privilegi; gli Atti della S. Sede che riguardano o possono interessare la nostra Società.
      4. Le Costituzioni; i Regolamenti; gli Atti del Capitolo Superiore; le Deliberazioni del Capitolo Ispettoriale e le Circolari dell'Ispettore; le prescrizioni ed avvertenze dell'Ispettore in visita o di qualche Visitatore straordinario.
      5. Le lettere di elezione dei varii Direttori che ebbe la Casa.
      6. I cataloghi della Società; un registro del personale della Casa, dove si indicheranno le generalità, la Casa di provenienza, gli uffici affidati a ciascuno, la durata della dimora, i risultati degli esami subiti durante la residenza nella Casa.
      7. Il Bollettino Salesiano; le biografie dei confratelli defunti della Società; la Cronaca della Casa.
      8. Gli strumenti di compra o vendita di immobili o beni, con le relative piante o mappe; e le scritture private di qualunque genere.
      9. Le autorizzazioni dei Superiori per acquisti o alienazioni e per i lavori di costruzione, ecc., coi rispettivi disegni approvati dai Superiori e dalle Autorità civili.
      10. Le procure intestate ai membri della Casa.
      11. Un registro degli oneri (Messe, posti gratuiti, servizi da prestarsi al Parroco o ad altri ecc.), dove si noterà origine e modalità di tali obbligazioni.

l) I registri detti dei conti correnti e delle pensioni, classificati anno per anno.

      1. Copia di tutti i rendiconti amministrativi inviati all'Ispettore.
      2. La raccolta di tutti i registri scolastici, con le generalità degli alunni e i voti degli esami.
      3. Tutti gli atti riguardanti la Casa, emanati da qualsiasi autorità od ufficio, e gli altri documenti di speciale importanza.
      4. Costumiere dell'Ispettoria.
      5. — A norma del Regolamento dei Cooperatori, ne costituisca l'Ufficio locale, e adempia le obbligazioni a lui assegnate dal Regolamento medesimo. Eguali cure abbia per gli Ex-Allievi.
      6. — Tenga pure un registro delle persone benemerite verso la Casa, per gl'inviti alle feste, accademie, premiazioni ecc.

CAPO II.
Del Prefetto.
(Costituzioni art. 111 116, 118).

      1. — Il Prefetto, in quanto fa le veci del Direttore, ne sia il fedele interprete, e si attenga alle prescrizionii contenute nel capo precedente.
      2. — Se è necessario, gli saranno assegnati uno o più aiutanti, ai quali verranno affidate quelle mansioni che si crederà meglio per il buon andamento della Casa.
      3. — Raccolga giornalmente tutto il danaro delle pensioni, offerte, vendite ecc., e lo consegni al Direttore, il quale lascierà a sua disposizione l'occorrente per gli impegni e le spese giornaliere. Il Prefetto poi nel fare spese o provviste, lavori p riparazioni, proceda d'intesa col Direttore.
      4. — Tenga l'inventario esatto degli immobili e mobili appartenenti alla Casa.
      5. — Dove ci sono dei laboratorii, le relazioni coi clienti siano tenute da lui, o almeno, se da altri, sotto la sua dipendenza.
      6. Si adoperi per soddisfare al più presto possibile i debiti contratti, tenendo come debiti privilegiati quelli verso le Case salesiane.
      7. Spedisca con puntuale regolarità il conto delle pensioni, provviste e riparazioni ai parenti o benefattori degli alunni, e le fatture per lavori eseguiti in Casa.
      8. Ai nuovi alunni faccia assegnare un posto in refettorio e dormitorio, e li presenti al Direttore, al Catechista e al Consigliere scolastico o professionale od. agricolo.

182. — Noti la data e, prudentemente, anche la ragione della partenza degli alunni dalla casa; e in caso di morte compia le pratiche prescritte.

      1. A lui spetta provvedere alla disciplina generale degli alunni, vegliando sulla loro moralità, condotta e nettezza. A lui spettano pure i provvedimenti disciplinari straordinari.
      2. — È ufficio del Prefetto ricevere gli estranei che vengono per affari, lavori, ecc.
      3. --- A lui è anche affidata la cura della pulizia, igiene, illuminazione e manutenzione della Casa, secondo le norme date al Capo IV della Sez. II.

CAPO III.
Del Catechista.
(Costituzioni art. 11T, 117, 118).

      1. È ufficio del Catechista vegliare, sotto la guida del Direttore, sulla vita religiosa dei confratelli e sulla condotta religiosa e morale degli alunni, e far note al Direttore le irregolarità e le infrazioni che vi osserva, come pure le necessità e le lagnanze di cui viene a cognizione. In particolare gli è affidata l'assistenza dei chierici della Casa: ed è anche suo

dovere esercitarli nelle sacre cerimonie. Riguardo agli alunni osservi
quanto è stabilito nei Capi I,II della Sez. II.

      1. Istruisca al più presto possibile i nuovi alunni intorno alle regole principali della Casa; s'informi sé hanno già ricevuto la prima Comunione e la Cresima, e in caso negativo provveda perchè siano ben preparati a questi Sacramenti e li ricevano non appena se ne offra propizia occasione.
      2. Conferisca spesso con gli altri Superiori, maestri e assistenti intorno alla condotta religiosa e morale degli alunni, per poterli opportunamente correggere, e per prevenire ogni disordine.
      3. A lui è affidata la cura, oltrechè delle Compagnie, anche della chiesa e del culto. Provveda perciò al servizio e al decoro delle sacre funzioni, intendendosi col Direttore per l'orario delle Messe, per i catechismi domenicali, per la predicazione, come pure per l'acquisto degli arredi ed oggetti necessari; di questi tenga l'elenco, e ne sorvegli la conservazione, pulitura e riparazione.
      4. Altro ufficio del Catechista è la vigilanza sulle condizioni sanitarie dei confratelli e alunni e sull'infermeria. Ammalandosi un alunno, procuri che sia condotto all'infermeria, avvertendone al più presto il Direttore, e provvedendo per la visita medica. A questa si trovi presente, prenda nota delle prescrizioni del medico, anche quanto al vitto, e invigili perchè siano osservate.

CAPO IV.
Dei Consiglieri Scolastico, Professionale e Agricolo.
(Costituzioni art. in, 118).

      1. — È còmpito del Consigliere Scolastico provvedere, d'intelligenza col Direttore, al regolare funziona

mento delle scuole, compresa quella di canto. È necessario per questo che egli conosca le disposizioni legislative in materia di studi per quel che si riferisce alle scuole a lui affidate.
192. — Fermo restando il disposto dell'art. 116 delle ;Costituzioni e 183 dei Regolamenti, egli attende alla disciplina degli alunni.
Mantenga l'uso tradizionale dei decurioni e vicedecurioni nello studio, nella scuola, nel refettorio, ecc.

      1. In principio dell'anno e ogniqualvolta ne veda l'opportunità, raduni il personale insegnante e gli assistenti, per trattare dei mezzi più acconci a promuovere lo studio e il profitto. Egli poi di quando in quando interroghi sull'andamento della scuola e della disciplina, e con carità dia le opportune norme e consigli ai maestri, specialmente se principianti.
      2. Ai nuovi alunni faccia dare un posto nella sala di studio, e provveda perchè ciascuno sia messo nella classe a cui è idoneo. Non ne lasci alcuno senza occupazione, neanche temporaneamente.
      3. -- Procuri che ogni mese abbia luogo la riunione di cui all'art. 268, e del risultato informi il Direttore, al quale spetta di firmare la rel'ativa pagella da spedirsi in tempi determinati ai parenti.

196. — Abbia cura che siano provveduti i libri e gli oggetti scolastici' di cui abbisognano gli alunni; accolga le lagnanze che gl'insegnanti ed assistenti avessero da esporre a carico degli alunni. I provvedimenti disciplinari, ove occorrano, in via ordinaria spettano al Consigliere.

      1. A lui è affidata anche la vigilanza sul teatrino, sulle accademie, sulle declamazioni, e simili.
      2. — I Consiglieri professionale e agricolo hanno, relativamente agli alunni delle Scuole professionali ed agricole, le stesse mansioni del Consigliere scolastico; di particolare hanno

inoltre 'la vigilanza sulla scuola di musica strumentale, e l'organizzazione delle 'esposizioni.

CAPO V.
Del Capo-Ufficio della Direzione
dei Laboratori.

      1. —. Responsabile dell'amministrazione e del buon andamento dei laboratorii è il Prefetto, il quale, occorrendo, potrà essere coadiuvato da uno o più Capi-ufficio. A questi potrà anche dar l'incarico di tenere le relazioni coi clienti.
      2. Il Capo-ufficio sorvegli perchè ogni laboratorio sia fornito di quanto occorre per il suo regolare funzionamento, e perchè la qualità e quantità dei prodotti sia quale dev'essere.
      3. Sempre in dipendenza dal Prefetto e d'accordo coi capi, procuri che non manchi il lavoro, e ne stabilisca la relativa tariffa, astenendosi da tutto ciò che può sembrare concorrenza ai laboratorii esterni.

202..— Tenga l'inventario degli strumenti e del materiale dei laboratorii, e 'si tenga informato dei progressi tecnici delle singole arti.

      1. Fermo restando che la contabilità e la cassa è una sola ed è alla dipendenza del Prefetto, il Capo-ufficio tenga in ordine quei registri ausiliari che gli saranno affidati, in modo da poterli presentare ad ogni richiesta.

CAPO VI.
Del Maestro di Scuola e del Maestro
d'arte o Capo-laboratorio.

      1. -- Entrambi nell'esercizio del loro ufficio si conformino a quanto è prescritto nel Capo 3° della Sezione II.
      2. — Oltre i doveri enunziati agli articoli 136 e seguenti, i maestri di scuola e ì capi d'arte hanno pure quelli di essere puntuali a trovarsi nella scuola o laboratorio al momento dell'entrata degli alunni, per farvi osservare l'ordine e il silenzio; di notificare tosto al Consigliere i nomi degli assenti; e di provvedere alla necessaria assistenza qualora dovessero allontanarsi per qualche motivo.
      3. — Il maestro di scuola distribuisca la materia mese per mese, si prepari bene ogni giorno alla scuola, corregga accuratamente i compiti, non trascuri la calligrafia, la nettezza dei quaderni e dei libri, tenga in ordine i suoi registri. Mantenga inoltre le nostre usanze tradizionali, cioè : il saggio almeno mensile da consegnarsi corretto al Consigliere scolastico ; la lettura settimanale di autori latini cristiani ; la breve esortazione agli alunni perchè celebrino devotamente le novene e le feste.
      4. — Evitino più che sia possibile di ricorrere a provvedimenti disciplinari, e se non ne possono fare, a meno, non mandino gli alunni fuori di scuola o di laboratorio. Nei casi più gravi facciano chiamare il Consigliere, o accompagnare da lui l' alunno.
      5. — Il maestro d'arte e il capo squadra agricolo diano ogni sabato, d'accordo coll'assistente, i voti di lavoro agli alunni, e il loro parere sulla condotta morale dei medesimi. Ogni mese poi, in una riunione a cui prenderanno parte i superiori, gli insegnanti, i capi d'arte e gli assistenti, si diano i voti di lavoro, studio e. condotta degli alunni.
      6. — Per l'onomastico degl'inseguanti, o per qualunque altra festa in loro onore, non si permetta agli alunni alcun regalo, ma solo, come segno di gratitudine, la lettura di qualche componimento al termine della scuola, previa intesa col Direttore.

CAPO VII.
Degli Assistenti.

      1. — Gli Assistenti conformino la propria condotta al modello tracciato dallo stesso Ven. D. Bosco all'art. 88. Quindi la loro presenza fra gli alunni non sia soltanto materiale, ma efficacemente educativa. Essi sono i più direttamente responsabili della disciplina e moralità.
      2. — Se poi per qualche ragione devono lasciare temporaneamente il proprio posto, ne chiedano licenza al Consigliere, e in ogni caso non si allontanino iin.chè non siano sostituiti.
      3. — Notando l'assenza di un alunno da qualunque luogo, ne informino prontamente chi di ragione.
      4. — Gli assistenti tengano nota di tutto per assegnare agli alunni i voti di condotta. Di questi diano comunicazione settimanalmente al Consigliere, o in sua assenza al Prefetto; ma avvenendo cose gravi, ne facciano pronta relazione.
      5. — Non facciano mai rimproveri collettivi, e ricordino che i provvedimenti disciplinari sono riservati al Prefetto o al Consigliere.
      6. — Veglino attentamente a impedire ogni parola, azione o facezia contraria alla decenza. Scoprendo mancanze contro la moralità, ne avvertano immediatamente il Direttore, cui spetta fare le indagini.
      7. — In dormitorio vi è un assistente e un vice-assistente. Veglino essi sulla pulizia della persona, degli abiti e dei letti; facciano osservare rigoroso silenzio, e non permettano che alcuno entri o rimanga in dormitorio senz'assistenza.

CAPO VIII.
Del Dispensiere.

      1. — Il dispensiere è incaricato di tutte le piccole somministrazioni che occorrono agli alunni, nonchè della distribuzione di ciò che essi avessero dato in deposito, sotto la dipendenza del Prefetto e secondo le norme che da lui gli verranno date.
      2. — In apposito registro tenga nota dei nome degli alunni, degli oggetti a ciascuno somministrati e del loro importo; e ne renda conto al Prefetto.

CAPO IX.
Dei Commissionieri.

      1. — I commissionieri sono incaricati di fare le spese minute per la Casa, la cucina, i laboratorii, ed altre piccole commissioni, sotto la dipendenza del Prefetto, e secondo le norme che da lui riceveranno.
      2. — In appositi registri tengano nota specificata di tutte le spese, per poterne render conto ogni volta che ne siano richiesti.
      3. — Suggeriscano al Prefetto quanto credono opportuno per l'economia della casa anche nelle piccole spese; ma nulla facciano senza il suo previo consenso.

CAPO X.
Del Cuoco.

      1. — Il cuoco è responsabile della sana ed economica preparazione dei cibi, e della puntualità nel servirli, come pure della nettezza dei locali e degli utensili.

Vegli anche sulla condotta e diligenza di tutto il personale addetto alla cucina.

      1. — Per ogni necessità si rivolga al Prefetto da cui dipende in modo particolare, e ricorra a lui quando vedesse qualche disordine o irregolarità.
      2. — Non lasci entrare in cucina nessuno che non sia a ciò autorizzato dai Superiori; e a nessuno distribuisca commestibili o bevande senza l'autorizzazione suddetta.

CAPO XI.
Del Guardarobiere.

      1. — Il guardarobiere è incaricato di custodire gli oggetti di biancheria e vestiario appartenenti a quanti vivono nella Casa, di curarne 'a tempo debito la lavatura e la riparazione, nonchè la' distribuzione nei giorni a ciò stabiliti. Prenda nota in apposito registro dei capi del corredo di ciascun alunno.
      2. — Si assicuri che gli oggetti appartenenti a ciascuno siano debitamente contrassegnati con cifre o iniziali, così da potersi distinguere dagli altri.
      3. — Se qualcuno lascia temporaneamente la casa, egli ne ritiri e tenga in custodia tutto il corredo personale.
      4. -- Egli è incaricato per sè o per altri dell'assetto e pulizia dei locali e dei cortili; di aprire le finestre per la necessaria ventilazione, e di chiuderle a tempo debito; di avvertire il Prefetto dei guasti o inconvenienti che riscontra nella Casa; e dopo le ricreazioni farà un giro nei cortili, per ritira- re gli oggetti dimenticati dagli alunni.

CAPO XII.
Del Portinaio.
229. — Al portinaio è affidata la vigilanza su quanti entrano in casa o ne escono; perciò si trovi sempre al suo posto di osservazione, ma gli sia assegnato un supplente per le ore in cui deve per giuste ragioni assentarsi. A lui spetta generalmente dare i segnali dell'orario della giornata, e chiudere alla sera tutte le porte di comunicazione con l'esterno.
230. - Lasci uscire solo chi ne abbia il dovuto permesso dal Superiore, e non permetta agli alunni di fermarsi in portieria senza giusto motivo.

      1. Mantenga la dovuta decenza nel vestire, la pulitezza nella persona e l'urbanità dei modi nel ricevere chi si presenta: non ammetta nessuno a parlare coi Superiori e con gli alunni se non nelle ore stabilite, e consegni al Prefetto le lettere e i pacchi che riceve dall'esterno, a chiunque siano indirizzati.
      2. Gli è vietato ricevere mance, vendere o comprare commestibili, ritenere presso di sè danaro od altre cose degli alunni.

CAPO XIII.
Del Sagrestano.

      1. - Il sagrestano è incaricato dell'ordine e pulizia della chiesa o cappella e di quanto vi si trova, di preparare tutto quel che occorre per le sacre funzioni, e di custodire quanto serve al culto. Stia in ogni cosa agli ordini del Catechista o del sacerdote incaricato della chiesa.
      2. - Non tenga in chiesa deposito di scale o di altre cose che disdicano al decoro e alla santità del luogo.'
      3. - Curi diligentemente la pulizia dei vasi sacri, faccia a tempo debito lavare e stirare la biancheria di chiesa, ed eseguire le necessarie riparazioni.

233. - Se, gli è affidata la chiave del Tabernacolo, la custodisca gelosamente, secondo le prescrizioni ecclesiastiche a tale riguardo.

CAPO XIV.
Del Teatrino e del suo Capo.
237. - AI capo del teatrino spetta stabilire, d'accordo col Direttore, quanto concerne i trattenimenti, curarne la preparazione e l'esecuzione, e vegliare sulla condotta di quanti vi hanno parte. Potrà essere aiutate, nelle sue mansioni dal suggeritore, o anche da qualche maestro o assistente, col consenso del Direttore.

      1. - Scelga, sempre d'intesa col Direttore, produzioni adatte per gli alunni, senza preoccuparsi degli spettatori esterni. Escluda tutto ciò che è violento, immorale, passionale o volgare, e la rappresentazione di caratteri crudeli o malvagi. Elimini' eziandio le produzioni troppo lunghe: in via ordinaria la durata dei trattenimenti non deve oltrepassare le due ore e mezzo.
      2. - Tutto ciò valga anche per la scelta delle cinematografie e proiezioni luminose, le quali dovranno  sempre essere provate per intero in antecedenza.
      3. - Nel vestiario teatrale si ; eviti la troppa eleganza e fastosità e si osservi la più rigorosa decenza. .
      4. - Scelga gli attori tra gli  alunni migliori per condotta, ma non sempre i medesimi.
      5. - È vietato di usare agli attori un trattamento speciale a mensa, o distribuir loro bibite e simili, essendo già premio sufficiente l'essere stati prescelti per la recita.
      6. S'intenda coi maestri di canto e di musica per le cose da  eseguirsi negli intermezzi, i quali, dovranno essere brevi più che sia possibile.
      7. - Assista sempre alle prove,  escludendone quanti non vi hanno che fare; non permetta che quelle. serali siano protratte oltre le ore dieci, e al termine di esse invigili perchè  tutti nel massimo silenzio siano subito accompagnati a dormire.
      8. - Proibisca assolutamente` l'entrata sul palco e sopratutto nella camera degli attori alle persone non addette ai teatro; vegli perchè quelli si vestano e si spoglino con la maggiore modestia possibile, e non permetta loro di trattenersi qua e là in particolari colloqui.
      9. - Non faccia preparare il palcoscenico in giorno festivo; e stabilisca l'ora della recita in modo da disturbare il meno possibile l'orario consueto.

CAPO XV.
Del personale addetto all'infermeria.
247.-L'assistente dell'infermeria e l'infermiere sono entrambi incaricati, come rappresentanti del Catechista, di prestare le necessarie cure agli infermi, e di vegliare sulla moralità e sull'ordine; perciò si trovi sempre nell'infermeria almeno uno di loro.

      1. - A tutela della moralità facciano osservare scrupolosamente quanto è prescritto negli art. 36, e 38, e nel Capo I° della Parte 2a, Sezione 2a.
      2. - Provvedano a far amministrare in tempo i Santi Sacramenti ai malati gravi.
      3. - Non permettano ai convalescenti di uscire dall'infermeria nè di aver rapporti coi sani, se non per giusto motivo; di entrare senza necessità nelle camere dei malati più gravi; di far chiasso durante le ore di ricreazione; e li trattengano in buone letture, nello studio del catechismo, e in occupazioni a loro convenienti.
      4. - Non lascino visitare gli ammalati se non da chi sia munito di un permesso del Catechista o del Prefetto.
      5. - Quando a giudizio del medico uno è guarito, dispongano che ritorni alle sue ordinarie occupazioni.
      6. - Ogni due giorni l'infermiere dia al Catechista o al Prefetto la nota di coloro che ricevono i pasti nell'infermeria.
      7. - L'infermeria abbia possibilmente un altare, e si procuri agli ammalati comodità di assistere alla S. Messa ogni giorno e di ricevere con frequenza i Sacramenti.

CAPO XVI.
Dei Famigli.

      1. - Hanno questo nome quelle persone estranee alla Società, che vivono in Casa, addette a lavori manuali o anche intellettuali, secondo la loro capacità.
      2. - Per l'accèttazione si esiga la fede di battesimo, l'attestato di buona condotta rilasciato dal Parroco e dal Sindaco, il certificato penale; e sopratutto si prendano informazioni da fonte privata degna di fede. Non si accettino quelli che non fecero buona prova in altra Casa Salesiana.
      3. - Nell'accettazione dei famigli si prendano provvedimenti opportuni secondo le leggi dei diversi Stati, per prevenire pretese, disgusti e liti in caso di uscita.

258.- E vietato ai famigli assumere commissioni estranee al proprio impiego, accettare mance, intromettersi in affari concernenti la Casa, avere famigliarità con gli alunni. Non siano ammessi alla tavola dei confratelli.

        • - Si offra loro comodità di compiere le pratiche del buon cristiano; ascoltino tutti i giorni la S. Messa nella chiesa o cappella della Casa, si accostino almeno una volta al mese ai Santi Sacramenti e facciano gli esercizi spirituali per Pasqua con gli alunni.
        • - Si faccia loro regolarmente due volte al mese il catechismo. (Canone 509, § 2) .

REGOLAMENTO PER LE CASE DI NOVIZIATO
E DI STUDENTATO

SEZIONE PRIMA.
Delle Case di Noviziato.
CAPO I.
Del Noviziato.
(Costit. art. 72, 93, 159, 170 - 181, 190, 191, 196).
261: — Ciascuna Ispettoria abbia una propria Casa di Noviziato. Pur tenendo conto che ogni Casa Salesiana dev'essere un semenzaio di vocazioni, ogni Ispettoria abbia inoltre almeno una Casa per la prima formazione del personale, cioè per Aspiranti o Figli di Maria.

        1. — Per l'ammissione al Noviziato, alla professione e agli Ordini si segua fedelmente quanto è stabilito dal Rettor Maggiore nelle « NORME PER L'ACCETTAZIONE E PER LE SACRE ORDINAZIONI »; e ciascuno degli aventi diritto al voto ne abbia copia.
        2. — Il Noviziato deve durare un anno intero e continuo (non computando il giorno, in cui, a norma dell'art. 174 delle Costituzioni, ha principio), trascorso sotto la guida del Maestro. Il prolungamento concesso dall'art. 181 delle Costituzioni deve aver luogo in una Casa di noviziato.
        3. — Il Noviziato rimane interrotto così da doversi ricominciare :
        4. quando l'Ascritto esce dalla Casa perchè licenziato dal Superiore;
        5. quando lascia la Casa senza il permesso del Superiore, e con la volontà di non ritornarvi;
        6. quando per qualunque motivo, anche se col permesso del Superiore, sta fuori della Casa per più di trenta giorni, siano o no consecutivi. (Can, 556 § I).
        7. — Non rimane invece interrotto se l'Ascritto sta fuori della Casa per non più di 3o giorni. In tal caso, se i giorni d'assenza sono più di 15, per la validità del Noviziato egli deve supplirli; se non superano i 15, è in facoltà dell'Ispettore di farglieli supplire, ma non è richiesto per la validità del Noviziato. (Can. 556, § a).
        8. — I Superiori non concedano la licenza di stare fuori del recinto del noviziato, senza un giusto e grave motivo.
        9. — Il trasferimento da una Casa di Noviziato ad un'altra non interrompe il Noviziato. (C. 556, § 4)

CAPO II.
Del Direttore.
268. — In via ordinaria non si dia la carica di Direttore al Maestro degli Ascritti.

        1. — Il Direttore di una Casa di Noviziato ha gli stessi diritti e doveri di ogni altro Direttore salesiano, salve le attribuzioni assegnate al Maestro dai Sacri Canoni. A lui spetta ricevere gli Ascritti alle condizioni prescritte dall'Ispettore, ed eseguire d'intesa con lui, il licenziamento di quelli non giudicati idonei
        2. — A lui dev'essere consegnata la corrispondenza degli Ascritti, in partenza e in arrivo, la quale però deve sempre essere esaminata dal Maestro.
        3. — A lui si consegni il danaro e ogni altro oggetto di valore che in) qualunque modo pervenisse agli scritti.
        4. — Non spetta a lui la formazione religiosa degli Ascritti e il regime interno del Noviziato; ma egli può e deve suggerire al Maestro quanto crederà utile per il bene del Noviziato. S'intenda sempre col Maestro per il Catechismo di cui all'art. 196 delle Costituzioni, per le modificazioni dell'orario e per gli altri eventuali provvedimenti.
        5. — Egli dovrà fare relazione dell'andamento della Casa all'Ispettore indipendentemente dai rendiconti del Maestro.
        6. — Ogni quindici giorni sotto la sua presidenza si riunirà il Capitolo, coll'intervento del Maestro e del suo. Socio o Assistente, per le opportune osservazioni sulla condotta degli Ascritti.
        7. — Nel licenziare un Ascritto eviti quanto sa di aspro e irritante nei modi; nè gli rifiuti quegli aiuti, morali sopratutto, che potessero giovargli a formarsi una conveniente posizione.

CAPO III.
Del Maestro degli Ascritti.
(Costit. art. 72, 191-196).

        1. — In tutte le riunioni della comunità il Maestro abbia il, primo posto dopo il Direttore.
        2. — Riconosca sempre l'autorità del Direttore secondo le prescrizioni canoniche (Can. 561), e intervenga, salvo giusto impedimento, alle conferenze che questi tiene al personale, alla soluzione del caso morale e liturgico, e simili.
        3. — A lui, come anche al Socio assistente, è vietato confessare gli Ascritti, salvo che questi spontaneamente lo chiedano in casi particolari g ex gravi et urgenti causa ». (C. 891).
        4. -- Non abbia occupazioni estranee alla formazione degli Ascritti, ai quali terrà possibilmente ogni giorno una lezione intorno alle Costituzioni e ai Regolamenti della Società; ai voti religiosi, di cui spiegherà chiaramente e diffusamente la portata; alle virtù cristiane, allo spirito salesiano, al metodo educativo di Don Bosco, alle pratiche di pietà, insegnando a tutti per tempo metodi semplici per far bene la meditazione, l'esame di coscienza, la confessione, i rendiconti, ecc. Se può, si assuma l'insegnamento del Catechismo o di qualche altra materia sacra, che gli dia occasione' di completare la formazione religiosa degli Ascritti.
        5. — Esiga dagli Ascritti una grande ,esattezza e diligenza in tutte le azioni, procurando che evitino le esagerazioni, gli scrupoli è le singolarità.

Procuri che acquistino l'abito di fare con perfezione quelle pratiche che, prescritte dalle Costituzioni e dai Regolamenti, debbono essere di tutta là vita, dando meno importanza alle altre che finiscono col noviziato, ed escludendo le meno conformi allo spirito e agli usi della Società.

        1. — Al termine di ogni trimestre dia per iscritto relazione all'Ispettore intorno ai singoli Ascritti.
        2. — Qualora sia annesso alla Casa un Oratorio festivo, lo favorisca quanto può senza pregiudizio della disciplina del Noviziato.

CAPO IV.
Del Confessore degli Ascritti.

        1. — Ogni Noviziato abbia, secondo il numero degli Ascritti, uno o più Confessori ordinari; e oltre a questi ne siano designati, altri, a cui possano gli Ascritti liberamente ricorrere in casi particolari (Can. 566, § 2, I° e 30).

284. — Almeno quattro volte all'anno, e preferibilmente in occasione dell'Esercizio della buona morte, si dia agli Ascritti anche un Confessore straordinario, al quale tutti dovranno presentarsi, almeno per riceverne la benedizione. (Can. 566, § 2, 40).

        1. I Confessori non s'ingeriscano in quanto concerne la disciplina e l'andamento della Casa; non diano ordini o disposizioni di sorta; non ricevano i rendiconti degli Ascritti.

CAPO V.
Del Socio o Assistente.
(Costit." art. 194).

        1. — Il Socio o Assistente, in quanto concerne il suo ufficio, dipende dal Maestro, verso del quale si mostrerà deferente e arrendevole; nel rimanente dal Direttore della Casa, a cui farà il suo rendiconto.
        2. — Egli avrà cura dell'ordine disciplinare e materiale della Casa di Noviziato.

288. — Nelle sue relazioni con gli Ascritti tenga contegno piuttosto di fratello maggiore che di Superiore.

CAPO VI.
Degli Ascritti.
(Costit. art. 25, 26, 72, 87, 160, 162, 163, 175, 180-182, 191, 195, 196).

        1. — Non dev'esservi comunicazione tra gli Ascritti e i Professi senza una speciale ragione e senza il permesso del Maestro o del Direttore.
        2. — Gli Ascritti debbono obbedire al Maestro e ai Superiori Salesiani, e osservare le Costituzioni e i Regolamenti della Società. Essi godono di tutti i privilegi e grazie spirituali dei professi, e in caso di morte hanno diritto ai medesimi suffragi.
        3. — I loro doveri principali sono i seguenti:

1° Studiare accuratamente le Costituzioni e i Regolamenti della Società;
2°attendere assiduamente alla meditazione, alle pie letture e alla preghiera;
3° istruirsi bene intorno ai voti alle virtù, per formarsi un'idea chiara ed esatta degli obblighi che stanti( per assumere e della perfezione a cui dovranno aspirare;
4° adoperarsi con assidua vigilanza e con perseverante lavoro in. temo ad estirpare i propri difetti, a mortificare ogni moto disordinato, specialmente la collera e gli affetti sensibili, ad acquistare le virtù necessarie a un buon Salesiano, e quella operosità instancabile santificata dalla preghiera e dall'unione con Dio, ché dev'essere la caratteristica dei figli di D. Bosco.

        1. — Si può permettere agli Ascritti di esercitarsi nelle materie scolastiche e nelle arti e mestieri, regolandosi in modo che non abbia a. risentirne alcun danno la loro formazione spirituale.
        2. — Le materie principali di studio degli Ascritti sono: il Catechismo, che dev'essere spiegato per intero con molta cura; la Storia Sacra, gli elementi di Pedagogia salesiana e di Liturgia, Cerimonie e Canto Gregoriano. Si eserciteranno nella lingua nazionale, nella latina, nella greca e nella italiana, usando testi di argomento sacro. Vi sia pure una lezione settimanale di buona creanza e una di calligrafia.

294 — Gli Ascritti leggano la Vita, di Don Bosco, le biografie dei confratelli, ed altre opere di ascetica che il Maestro ritenga adatte.
295. — Oltre alle pratiche di pietà prescritte dalle Costituzioni:
1° Si farà dopo la Messa breve lettura spirituale.
2° Vi sarà altra lettura spiritual di circa dieci minuti prima di mezzogiorno, seguita dalla Comunione spirituale, dalla Coroncina al S. Cuore di Gesù con l'Orazione Dio vi salvi augustissima Regina, e dall'esame particolare di coscienza.
3° Verso sera vi sia una conferenza o meditazione, sui doveri della vita religiosa.
4° Ogni sera si sia la benedizione col SS. Sacramento.
5° Si tengano i cosidetti « circoli spirituali », preferibilmente nella ricreazione dopo cena.

        1. — L'Esercizio della buona morte sia veramente un giorno di ritiro spirituale. Esso comincia la sera del giorno antecedente e termina al mezzogiorno.
        2. — Ogni Ascritto faccia un accurato rendiconto al Maestro almeno due volte al mese.

Nessuno attenda a pratiche di pietà /speciali o a penitenze senza il permesso del • Maestro.

        1. — Tutti gli Ascritti siano occupati per turno in lavori manuali, come attendere al servizio della Chiesa e della sacrestia, lavare le stoviglie, coltivare l'orto, scopare e simili.
        2. -- Gli Ascritti Coadiutori, oltre all'intervenire a tutte le pratiche di pietà e conferenze coi Chierici, abbiano anche le istruzioni a loro convenienti. Il resto del tempo sia da essi occupato nei lavori di casa e del loro mestiere.
        3. -- I Superiori della Casa col Maestro facciano durante l'anno di noviziato quattro scrutinii, cioè uno ogni trimestre, sul profitto e l'idoneità dei singoli Ascritti, possibilmente sotto la presidenza dell'Ispettore.
        4. — Verso la metà dell'anno di Noviziato, previa intelligenza coll'Ispettore, siano in bel modo invitati a ritirarsi quegli Ascritti che non risultino idonei e non diano fondata speranza di miglioramento. Ciò non toglie che possano licenziarsi anche prima quelli che dessero chiari segni di non essere adatti alla nostra vita.
        5. — Non vi è obbligo di manifestare all'Ascritto licenziato la causa del suo licenziamento (Can. 571, § i).
        6. — Gli Ascritti Chierici che, licenziati o di propria volontà, lasciano definitivamente il Noviziato, sono tenuti a deporre l'abito chiericale, se lo ricevettero in Congregazione.
        7. — Circa due mesi prima del termine del Noviziato, s'inviti ciascun Ascritto a presentare la domanda per l'ammissione ai voti temporanei. Di tali domande si tratterà in una riunione del Capitolo della Casa, alla quale interverrà anche il Maestro; e il relativo verbale sarà poi trasmesso, insieme colle domande suddette, all'Ispettore.
        8. — Nel deliberare dell'ammissione ai voti s'abbia per norma di escludere coloro che non mostrano sufficiente criterio, gli stravaganti, i misantropi, i troppo malinconici, i non sicuri in fatto di moralità; e inoltre quelli di carattere impetuoso e collerico, i propensi alle amicizie sensibili, alla poltroneria e alla golosità, qualora durante l'anno di noviziato non avessero saputo vittoriosamente combattere queste, loro inclinazioni.
        9. — Prima della professione, l'Ascritto regoli le cose sue materiali giusta le prescrizioni canoniche e gli art. 25 e 26 delle Costituzioni.

Durante il noviziato egli non può validamente rinunziare ai benefizi ecclesiastici e ai propri beni, nè comunque gravarli di obbligazioni.

        1. — La prima professione dell'Ascritto deve farsi nella Casa stessa del Noviziato.
        2. — Si avvertano i nuovi professi che finito il tempo per cui si sono fatti i primi voti, non si deve frapporre alcun indugio alla seconda professione.

Perciò circa due mesi prima è loro dovere di presentare al proprio Superiore la relativa domanda.
SEZIONE SECONDA.
Degli Studentati Filosofici
e Teologici.
(Costit. art. 2, 78, 87,164 - 1691.
CAPO I.
Articoli generali.

        1. — Scopo degli Studentati è non solo la cultura intellettuale dei chierici, ma sopratutto la loro formazione ecclesiastica' e salesiana. A ciò pertanto sia indirizzato l'intero ordinamento di essi, nel quale però è da seguire, in quanto è compatibile colla loro speciale natura, il Regolamento generale per le Case.
        2. — I Superiori vigilino attentamente che l'osservanza delle pratiche di pietà prescritte dalle Costituzioni nelle Case di studentato sia perfettissima (Can. 588 3).
        3. — Oltre agli esercizi spirituali prescritti dalle Costituzioni, i chierici ne faranno cinque giorni, come gli alunni delle Case, verso la metà dell'anno scolastico.
        4. — Il Direttore faccia ai chierici una conferenza settimanale, di argomento religioso, nella quale spiegherà altresì le Costituzioni, e le parti principali, e per loro più importanti, dei Regolamenti. Li esorti ad eseguire con esattezza e con decoro le sacre cerimonie, il canto gregoriano e la musica sacra.
        5. — Gli studi sono regolati dalle nostre Costituzioni e dai S. Canoni.

I programmi sono stabiliti dal Consigliere Scolastico Generale; i testi di filosofia e teologia dal Rettor Maggiore.
314.-- L'anno scolastico, compresi gli esami, durerà nove mesi interi; e in ciascun giorno di scuola si faranno almeno quattro ore di lezione. Anche durante le vacanze, tranne la prima e l'ultima settimana, vi sia ogni giorno un po' di scuola di materie complementari, specialmente di lingue ma. Berne.

        1. — Fuori d'Italia, nello studentato filosofico si continui a tutti l'insegnamento della lingua italiana come nel Noviziato; in quello teologico l'esercizio pratico. Il latino sempre e dappertutto si faccia leggere secondo la pronuncia romana.
        2. — S'insegnino opportunamente ai chierici le regole della cristiana urbanità. Il Direttore e gli altri Superiori inculchino coll'esempio e colla parola l'osservanza delle norme igieniche, la mondezza della persona e, delle vesti, la dignità del portamento, la cortesia dei modi, e una certa piacevolezza nel conversare, non disgiunta da modestia e gravità.
        3. — Fermo restando quanto prescrive l'art. 169 delle Costituzioni, i chierici potranno essere occupati in uffizi che servano di preparazione al ministero sacerdotale e alla vita salesiana, come ad es. nella cura degli Oratorii festivi, nei catechismi parrocchiali, nell'istruzione religiosa del personale della casa.
        4. — Ogni mese il Direttore raduni i Superiori per le osservazioni sulla condotta dei chierici, le quali poi saranno comunicate con prudenza" ai singoli interessati.

CAPO II.
Studentati Filosofici.

        1. — Ciascuna Ispettoria abbia il proprio Studentato filosofico.
        2. — A norma delle Costituzioni, la durata del corso filosofico è di due' anni,
        3. — Nella scuola di filosofia le lezioni siano dagli alunni recitate in latino.
        4. — Si continui la scuola di pedagogia salesiana cominciata nel Noviziato.
        5. — Si faccia una lezione settimanale di didattica pratica applicata alle varie materie d'insegnamento, specie al catechismo; una di spiegazione e recita del Nuovo Testamento, spiegando e dando a studiare a memoria ogni volta dieci versetti; e una lezione di contabilità, insegnando bene la tenuta dei registri in uso tra noi.

CAPO III.
Studentati Teologici.

        1. — l stabilito uno Studentato teologico centrale, alla diretta dip6rdenza del Capitolo Superiore.
        2. — Ciascuna Ispettoria potrà, col permesso del Rettor Maggiore, avere un proprio Studentato, per quei chierici che non potessero andare al centrale. Esso avrà di regola il medesimo andamento di quello centrale ; però nelle ore di scuola e nelle materie d'insegnamento potranno aversi quei temperamenti che l'Ispettore, d'intesa col Consigliere Scolastico Generale, giudicherà opportuni.
        3. — Non è permesso di fare gli studi teologici fuori degli studentati sopra indicati, e di regola neanche frequentando scuole appartenenti a Seminari diocesani o ad altre Società religiose.
        4. — A norma delle Costituzioni, la durata del corso teologico è di quattro anni.
        5. — Per l'ammissione di un chierico allo Studentato centrale si richiede che il suo Ispettore attesti che per le qualità morali egli dà affidamento di buona riuscita, che ha fatto con buon esito gli studi antecedenti, che ha compiuto il tirocinio pratico, e che non ha contratto alcun impedimento per il suddiaconato. Dia inoltre al Direttore spirituale generale le notizie confidenziali giovevoli per la formazione del chierico.
        6. — Negli Studentati teologici si canti Messa ogni domenica e festa di precetto, anche per dar modo a tutti di esercitarsi nelle cerimonie e nel canto; e nelle feste più solenni i chierici assistano in cotta alle funzioni. La festa di San Tommaso d'Aquino sia solennizzata con apposita accademia.
        7. — La Scuola di Dogmatica e di Morale sia fatta in latino; e gli studenti interrogati sulla lezione rispondano in tale lingua.
        8. — Ogni mese, non esclusi quelli delle vacanze estive, vi sia la soluzione del Caso morale, del Quesito liturgico, e d'altri che il Direttore, d'intesa coi Superiori, giudicasse proporre.
        9. — Gli esami di regola si diano al termine del semestre e alla fine dell'anno. La Commissione esaminatrice sia composta almeno di due professori.
        10. — In ciascuno Studentato si parli la lingua del paese ove si trova. Ma nello Studentato centrale, essendovi chierici di diverse nazionalità, il Direttore stabilisca una ricreazione giornaliera in cui ciascuno possa esercitarsi nella propria lingua.

REGOLAMENTO PER GLI ISPETTORI.

CAPO I.
Facoltà dell'Ispettore.
(Costit. art. 14, 16, 26, 28, 42, 52, 73, 85, 86, 87, 96, 98, io1, 102, 104, 108-110, 112, 114, 115, 119, 120, 128, 152, 172-175, 179, 181, 185, 192, 194. Norme per l'accettazione e per le Sacre Ordinazioni).
.334. — Prima di chiedere al Rettor Maggiore il permesso di aprire una nuova Casa, conforme all'art. 104 delle Costituzioni, l'Ispettore deve avere il voto favorevole del Consiglio Ispettoriale, i mezzi e il personale occorrenti.

        1. — Quantunque nel formare o modificare il Capitolo di una Casa si debba avere il parere del Direttore, massime sui bisogni di essa, è tut. tavia riservato all'Ispettore il giudizio sulla idoneità dei soci a determinati uffici.
        2. — L'Ispettore per giusta ragione può, se richiesto, mandare suoi dipendenti in aiuto a un'altra Ispettoria, purchè provvisoriamente; ma pei cambi definitivi d'Ispettoria occorre l'autorizzazione scritta del Rettor Maggiore.
        3. — Da lui dipende l'amministrazione dei beni appartenenti ai soci o all'Ispettoria, con la restrizione stabilita dall'art. 56 delle Costituzioni riguardo alle compre e vendite..
        4. — Gli occorre l'autorizzazione del Rettor Maggiore per poter accettare, a benefizio dell'Ispettoria, legati o donazioni vincolanti oltre il suo sessennio di carica, e per poter chiedere soccorsi con circolari o pubbliche conferenze fuori della sua Ispettoria.
        5. —È suo còmpito fissare ed esigere dalle Case i contributi richiesti dai bisogni dell'Ispettorìa.
        6. — L'Ispettore conferisce ai propri sudditi, riconosciuti idonei, la facoltà di confessare nelle nostre Case gl'interni, e di predicare ad essi.

Ma tale facoltà egli non conferirà se non in seguito ad un esame subito avanti a una commissione.
Egli designa gli esaminatori degli ordinandi e dei candidati al ministero delle confessioni e della predicazione. Da questa commissione dovranno essere esaminati tutti, ordinandi e sacerdoti, prima dell'esame in Curia.

        1. — Egli può sospendere temporaneamente l'esecuzione di una disposizione, qualora vi , siano motivi in contrario così gravi ed evidenti da autorizzarlo a credere che, se i Superiori ne fossero stati consapevoli, avrebbero disposto altrimenti. In tal caso però informi subito di tutto i Superiori medesimi; e se la disposizione sospesa riguarda un socio,' questi, mentre si attende la loro risposta, si attenga agli ordini dell'Ispettore.

CAPO II.
Doveri dell'Ispettore.
(Costituz. art. 71, 87, 88, 104, 174-179,181).

        1. — L'Ispettore riconosca pienamente e faccia riconoscere dai suoi dipendenti l'autorità del Rettor Maggiore e dei membri del Capitolo Superiore. Faccia ben particolareggiata la relazione annuale al Rettor Maggiore, e nei tempi stabiliti rimandi debitamente riempiti i moduli che riceverà dal Capitolo Superiore.
        2. — Abbia una cura speciale della Casa di Noviziato, e di quelle del corso filosofico e teologico. Rammenti l'obbligo di destinarvi soltanto confratelli esemplari per 'disciplina e osservanza religiosa, e rifletta all'importanza che ha, sopratutto per tali Case, la scelta di abili e sperimentati confessori.
        3. — Mandi in tempo ai Direttori i formularli per il rendiconto mensile e per quello annuale prescritto dall'articolo 115 delle Costituzioni.

Una volta all'anno riunisca tutti i Direttori per trattare dell'interesse generale dell'Ispettoria e del buon andamento delle Case.

        1. — Non permetta ai Direttori di assentarsi a lungo dalle proprie Case se non per gravi ragioni.
        2. — Nell'inviare Case i soci per il triennio pratico e per il corso di perfezionamento, abbia cura di scegliere quelle dove possono essere meglio assistiti e curati.

347. — Quando trasferisce un socio ad altra Casa, informi il Direttore della sua indole e capacità, e degli uffici da lui già esercitati.

          • — Non accetti, in via ordinaria, incombenze estranee al suo ufficio, nè si assenti per tempo notevole dall'Ispettoria senza il permesso del Rettor Maggiore.

CAPO III.
Visita alle case.
(Costituz. art. 120).

          1. -- Dovere precipuo dell'Ispettore è quello di visitare le Case della sua Ispettoria, una volta all'anno giusta l'art. 120 delle Costituzioni, e ogni altra volta che qualche ragionevole motivo lo richieda.

350, -- Durante la sua visita raduni due volte tutti i confratelli: la prima per esporre il fine di essa, e invitare tutti a manifestargli schiettamente quanto credono utile per il bene proprio e comune; la seconda per accomiatarsi e fare le necessarie esortazioni. Tenga altresì una conferenza al Capitolo della Casa.

          1. - Riceva dapprima il rendiconto del. Direttore, poi quello dei singoli confratelli; e ricordi l'obbligo del segreto sulle cose di natura confidenziale.
          2. — Esamini come si osservino le Costituzioni e i Regolamenti; quale cura si abbia delle vocazioni, dei Cooperatori e degli ex-allievi; come funzionino la chiesa o parrocchia, l'oratorio festivo, le scuole e i laboratorii, non dimenticando i programmi, i registri scolastici e i libri di testo; come si tenga la contabilità e come proceda l'amministrazione; quali siano le condizioni di nettezza, igiene, ecc. dei varii ambienti.
          3. — Ritiri il denaro che gli risultasse disponibile, ma se la Casa versa in gravi necessità, o deve sostenere forti spese straordinarie, debitamente autorizzate, la aiuti con la Cassa Ispettoriale.
          4. — Prima di lasciare la Casa, scriva nell'apposito registro, che si conserva nell'Archivio di essa, le sue osservazioni e disposizioni di carattere generale, dando a parte quelle confidenziali; nella visita seguente poi verifichi se furono eseguite.

CAPO IV.
Consiglio Ispettoriale, Ufficio dei
Cooperatori.
(Costituz. art. 91-95, g8, 11o, 112, 179, 181, 185, 192).

          1. — Nelle cose di maggior momento l'Ispettore ascolti sempre il Consiglio Ispettoriale. Particolarmente l'Ispettore abbisogna del voto favorevole del Consiglio per l'ammissione al Noviziato, alle professioni, e alle sacre Ordinazioni; per proporre al Capitolo Superiore l'apertura di nuove Case, l'acquisto o vendita di stabili, e anche per autorizzare opere straordinarie che possono aggravare le condizioni finanziarie d'una Casa o dell'Ispettoria.
          2. — Il Consiglio sia dall'Ispettore convocato possibilmente una volta al mese, previa comunicazione delle cose da trattarsi; e tutti i Consiglieri intervengano 'alle adunanze.

L'Ispettore si sceglierà un segretario, che potrà anche essere uno dei consiglieri, al quale pure affiderà l'archivio ispettoriale.

          1. — L' Ispettore designerà, preferibilmente tra i Consiglieri, chi debba fare le sue veci nel governo dell'Ispettoria durante la sua assenza.
          2. — Nella Casa Ispettoriale vi sia in luogo sicuro una cassaforte per custodire tutti i valori, tranne il danaro occorrente per le spese di ordinaria amministrazione.
          3. — Onesta cassaforte abbia due diverse chiavi, una delle quali sia custodita dall'Ispettore; l'altra dall'Economo Ispettoriale; entrambi si trovino presenti ogni volta che si ha da aprire o chiudere; e se uno dei due non potesse, non affidi la chiave all' altro, ma ad un terzo, scelto preferibilmente tra i Consiglieri, perchè lo supplisca, coll'obbligo di restituirla al più presto.
          4. — L'Economo tenga nota esatta del contenuto e di tutti i movimenti di cassa; il Consiglio poi ne, faccia la verifica una volta all'anno e ogni altra volta che sarà ordinata.
          5. — L'Economo rediga ogni anno due rendiconti,, da inviarsi al--l'Economo Generale colle firme dell'Ispettore e di tutto il Consiglio, cioè: un riassunto dei rendiconti finanziari delle singole Case, e una relazione particolareggiata del movimento della Cassa Ispettoriale. Egli è inoltre incaricato di dare consigli e indicazioni ai Prefetti delle varie Case circa le provviste in grande.
          6. — L'Ispettore costituisca infine, sotto la propria presidenza, l'Ufficio Ispettoriale per l'organizzazione dei. Cooperatori, composto di due Consiglieri (uno dei quali potrà attendere alla stampa e l'altro alla propaganda), e di un Segretario: o almeno stabilisca:un confratello quale Incaricato Ispettoriale della Pia Unione.

CAPO V.
Relazioni dell'Ispettore colla Casa
Ispettoriale.

          1. — La Casa di residenza sarà assegnata all'Ispettore dal Rettor Maggiore, e dovrà rispecchiare in sè, per quanto è possibile, tutta l'Opera Salesiana.
          2. — La Casa fornisca a lui e al suo personale il vitto, l'alloggio col relativo mobilio, il vestiario, e quanto è necessario per il decoro del suo ufficio.

395. Il Direttore non farà inviti a personaggi cospicui senza previa intelligenza con l'Ispettore.
366. — A festeggiare l'onomastico dell'Ispettore concorrano tutte le Case dell'Ispettoria; ma gl'inviti siano fatti dal Direttore della Casa Ispettoriale.

REGOLAMENTO PER LE PARROCCHIE.
(Costituz. art. Io, 111).

367. — Il Parroco viene scelto e presentato all'Ordinario del luogo dall'Ispettore.

          1. — Non si possono accettare Parrocchie senza una speciale autorizzazione del Capitolo Superiore. Esse poi debbono sempre essere annesse ad un'Opera salesiana
          2. -- Il Parroco e i suoi dipendenti hanno il dovere di intervenire alle pratiche di pietà, ai pasti e a tutte le altre operazioni della vita comune, tranne vera impossibilità. In ciò che si riferisce alla disciplina religiosa egli è intieramente soggetto al Direttore, il quale inoltre deve sorvegliare l'esercizio delle sue attribuzioni parrocchiali.
          3. — Nelle solennità principali funzionerà di preferenza l'Ispettore o il Direttore.

371. — Si promuovano le associazioni volute dalle Autorità ecclesiastiche locali, senza trascurare quelle accennate nelle Costituzioni (art. 9) o raccomandate dai Superiori.

          1. — Il Parroco usi la massima prudenza in ogni circostanza, nel far visite, e specialmente nel ricevere donne.
          2. — Oltre alla Cronaca ed ai registri parrocchiali, compili e tenga esposto in sagrestia un elenco completo dei legati e degli oneri della Parrocchia; ed abbia registri a parte per i vani cespiti di entrata (diritti di stola, legati, elemosine), per poterli presentare ad ogni richiesta dei Superiori ecclesiastici e religiosi.
          3. — Delle esazioni si incarichi possibilmente il vice-parroco o altro sacerdote.
          4. --- Tutti í proventi parrocchiali siano versati al Direttore, salvo il disposto del Can. 630, N 3 e 4.
          5. -- Nelle relazioni con le Autorità civili il Parroco sia sempre e in tutto ossequente e rispettoso; e nei rapporti con la popolazione si mantenga estraneo ai partiti ed alle competizioni locali.

REGOLAMENTO PER GLI ORATORII.
(Costituz. art. 3 (I), 4, in).

CAPO I.
Norme generali.

          1. -- Scopo dell'Oratorio è di attrarre i giovani con piacevoli ed oneste ricreazioni, per impartir loro una soda istruzione religiosa e far sì che adempiano i doveri del buon cristiano.
          2. — Se l'Oratorio è annesso ad un Istituto Salesiano, vi si facciano lavorare i soci della Casa che lo possono, ed anche, occorrendo, gli alunni migliori e più grandicelli.
          3. — Si accolgano giovani d'ogni condizione sociale, ma di preferenza quelli poveri e abbandonati, secondo il fine precipuo della nostra Società. Quanto all'età si proceda con saggia larghezza, secondo i luoghi e le circostanze.
          4. — I cattivi discorsi, le bestemmie, le risse, il tirar pietre, ed ogni altra azione scandalosa o sconveniente, sono cose severamente vietate; così pure i giuochi di danaro e le discussioni politiche.
          5. — Si ricordi che il nostro sistema di educazione vieta assolutamente di percuotere i giovani e di usare con loro modi inurbani ed offensivi.

CAPO II.
Vita ed istruzione religiosa.

          1. -- Le pratiche di pietà e le norme relative sono indicate dal manuale intitolato Pratiche di pietà in uso nelle Case Salesiane.

353 — Nelle grandi solennità e nell'esercizio della buona morte non manchi qualche confessore straordinario.
384. — Per gli studenti di classi superiori s'istituiscano possibilmente corsi speciali di religione, che per gli adulti si terranno alla sera; per tutti poi durante la quaresima sia più accurata e, s'è possibile, giornaliera l'istruzione catechistica.
335. —Anche per le sezioni sportive e ricreative dell'Oratorio vi sia un corso apposito d'istruzioni religiose e morali, al cui completo svolgimento nell'anno si procuri che non siano d'ostacolo le assenze di tali sezioni per impegni fuori dell'Oratorio.

          1. — Per animare gli Oratoriani allo studia del catechismo e della religione, si tengano gare catechistiche, e si distribuiscano gremii ai più studiosi.
          2. — Il Direttore si dia la mas-Sima cura d'istituire e promuovere le Compagnie religiose, che debbono essere quelle stesse vigenti nei nostri collegi, e uniformarsi, per quanto è possibile, alle stesse norme e regolamenti.

CAPO III.
Opere e Sezioni annesse all'Oratorio.

          1. — L'Oratorio ha sezioni pei giovani più grandi, allo scopo di compiere meglio la loro formazione religiosa-morale e di farne dei cristiani ferventi e attivi. fisse debbono sempre mantenersi estranee alla politica, e attenersi a quanto è prescritto dal proprio Regolamento.
          2. — L'età richiesta per l'ammissione è di circa 15 anni. Si può tuttavia tenere anche una sezione aspiranti, a cominciare dai 13 anni; siano però separati dai soci effettivi. Possibilmente si formi anche una sezione padri di famiglia con locale e regolamento proprio.
          3. — Le sezioni suddette dipendono in tutto dal Direttore dell'Oratorio, del quale si richiede l'approvazione per la validità d'ogni loro atto. Egli poi tiene in custodia la cassa.
          4. — L'Oratorio organizzi i suoi ex-allievi almeno secondo il programma minimo stabilito nel Regolamento speciale per gli Ex-Allievi Salesiani.
          5. — I doposcuola, le scuole serali, quella di musica, le sezioni sportive e ricreative, le casse di risparmio, sono altrettante attrattive dell'Oratorio, se bene organizzate e sostenute.

39,3. — Le fogge di vestire per tutte le suddette sezioni siano rigorosamente decenti.
394. — Per il teatrino il Direttore si conformi a quanto è stabilito nella Parte II, Sezione III, Capo XIV del Regolamento per le Case.

CAPO IV.
Del personale dell'Oratorio.
335. — Il Direttore è il Superiore responsabile di tutto l'andamento dell'Oratorio. Se l'Oratorio è annesso ad altro Istituto Salesiano, egli deve render conto del proprio operato al Direttore della Casa, i norma dell'art. 162 del Regolamento per le Case.

          1. — Tenga conferenze al suo personale almeno ogni 15 giorni, per gli opportuni avvisi ed esortazioni, e per risolvere le difficoltà che s'incontrassero nella pratica.
          2. — Stia abitualmente in mezzo ai giovani, nè si assuma altri impegni che lo 'allontanino da essi.
          3. — Al Direttore sia dato un sostituto. Suo ufficio è vegliare sulla disciplina, sempre però sotto la dipendenza del Direttore, e senza dimenticare che l'Oratorio deve attrarre i giovani, non allontanarli.
          4. -- Ufficio dei Catechisti è l'insegnamento del catechismo, l'assistenza dei giovani, la cura delle Compagnie religiose che vengono loro affidate dal Direttore.
          5. — Ufficio degli Assistenti, che in via ordinaria sono gli stessi Catechisti, è di coadiuvare il Direttore e il sostituto nel vegliare sulla buona condotta e moralità dei giovani in ogni parte dell'Oratorio.
          6. — Il far visite alle famiglie dei giovani e ai benefattori è riservato al Direttore.
          7. — Sia pure preposto a ciascuna sezione ricreativa e sportiva un Assistente responsabile.
          8. — Sia impegno del Direttore, di formarsi tra gli stessi giovani, sopratutto tra gli Ex-allievi e i Cooperatori, un personale atto a coadiuvario nell'opera dell'Oratorio.
          9. — Abbia un Comitato di Patronesse per procurarsi i mezzi necessarii allo sviluppo dell'Oratorio.
          10. — I Maestri nell'adempimento del loro ufficio s'ispirino a quanto è stabilito nella Parte II, Sezione III, Capo VI del Regolamento per le Case.
          11. Secondo il pensiero di Don Bosco, per essere Cooperatori basta che in qualunque modo, o con preghiere, o con offerte, o con opere personali, si contribuisca allo sviluppo dell'azione salesiana.
          12. La facoltà di conferire il diploma di aggregazione alla Pia Unioni è riservata al Rettor Maggiore della Società, sotto la cui direzione deve svolgersi ogni attività dei Cooperatori nel campo salesiano.
          13. Organo ufficiale della Pia Unione è il Bollettino Salesiano. Nelle varie lingue in cui si pubblica, esso rimane sotto la sorveglianza immediata del Rettor Maggiore.
          14. Ogni Casa Salesiana contribuirà alle spese di pubblicazione del Bollettino con una quota che verrà determinata dal Rettor Maggiore.
          15. Ogni Ispettore e Direttore, ricevendo offerte, eseguisca con la massima diligenza le intenzioni per cui vennero fatte, e mandi al Rettor Maggiore quelle destinate dagli oblatori alle Opere Salesiane in genere, o a opere particolari raccomandate dal Bollettino o da circolari del Rettor Maggiore, come pure quelle raccolte nelle conferenze annuali prescritte dal Regolamento della Pia Unione.
          16. È vietata a tutti indistintamente i Salesiani la pubblicazione di periodici o riviste aventi lo• stesso scopo e carattere generale del Bollettino; è permesso però ai Direttori, col consenso dell'Ispettore, di pubblicare e diramare, ma soltanto nelle rispettive località, circolari e foglietti periodici, che trattino d'interessi locali,
          17. Per tutto ciò che riguarda la Pia Unione il Rettor Maggiore è coadiuvato dall'Ufficio Centrale dei Cooperatori, composto di un Presidente, che è il Prefetto Generale della Società; di tre Consiglieri, cioè il Redattore capo del Bollettino, il Propagandista, e l'Incaricato della corrispondenza; e di uno o più Segretari, secondo il bisogno. Questo Ufficio si raduna almeno una volta al mese.
          18. Gli Ispettori, per mezzo dell'Incaricato Ispettoriale dei Cooperatori, di •cui all'art. 362 del Regolamento per gl'Ispettori, aiutino efficacemente l'Ufficio Centrale suddetto, e mandino ogni anno al Rettor Maggiore un particolareggiato rendiconto sullo sviluppo della Pia Unione nella p1opria Ispettoria.
          19. A tal fine, in preparazione alle due conferenze annuali prescritte, o in occasione di adunanze dei loro Direttori o sacerdoti (preferibilmente durante gli esercizi spirituali ad essi riservati), gl'Ispettori tengano speciali riunioni, a cui potranno anche invitare altri confratelli e Cooperatori. Tali riunioni avranno per scopo di studiare i mezzi più acconci a diffondere e organizzare dappertutto la. Pia Unione, e ad accrescere i sussidi per i bisogni generali dell'Opera: ascrizione di nuovi Cooperatori; nomina di Direttori diocesani e Decurioni; Comitati d'azione, di Patroni e Patronesse; Convegni regionali e Congressi nazionali di Cooperatori, di Direttori diocesani e Decurioni; conferenze di propaganda e trattenimenti di beneficenza; borse di studio a pro degl'Istituti perle Missioni estere; confezione e raccolta di lini, arredi e paramenti sacri per le Chiese povere, particolarmente per le Missioni. Uno dei mezzi però più efficaci di cooperare è quello di trovare vocazioni allo stato ecclesiastico e religioso.

Mandino inoltre al Bollettino ed anche ai giornali locali quelle notizie e comunicazioni che sembrino meglio giovare allo scopo.

          • In modo analogo lavorino i singoli Direttori per mezzo dell'Incaricato locale dei Cooperatori, di cui all'art. 172 del Regolamento per le Case. Oltre a quanto è prescritto quivi e nell'art. 135, facciano ascrivere alla Pia Unione i parenti degli alunni; invitino a quando a quando tutti i Cooperatori dei dintorni alle feste di famiglia; offrano ai più devoti la comodità di fare nelle nostre chiese o cappelle l'Esercizio della Buona Morte il f o venerdì o il 24 di ogni mese; promuovano convegni locali; facciano conoscere la Pia Unione e i suoi vantaggi spirituali, tenendo esposto nei parlatorii e nelle sale di aspetto il Bollettino Salesiano, e diffondendo foglietti e opuscoli appositi.
          • Nelle regioni ove non vi sono Case salesiane, gl'Ispettori e Direttori viciniori, d'accordo coll'Ufficio Centrale e colle Autorità locali, facciano conoscere l'Opera Salesiana mediante conferenze di propaganda, nelle quali siano messi in rilievo sopratutto i vantaggi che ne ridondano alle Parrocchie e alle Diocesi, all'educazione cristiana della gioventù, e a tutta quanta l'azione religioso-sociale. Queste conferenze si tengano specialmente nei Seminari, negl'istituti di educazione, e presso le Federazioni giovanili, a cui, per preparare il terreno, si potrà spedire in antecedenza per qualche mese il Bollettino Salesiano.