Salesian Holiness

Pratticchizzo, aspetti amministrativi , sabato 9-4-2016 h 15

Seminario per la promozione delle cause di beatificazione e canonizzazione
nella Famiglia Salesiana
Roma – Salesianum 6-10 aprile 2016

zip  

Presentazione delle nuove "Norme sull'amministrazione
dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione"
Introduzione

Il 4 marzo 2016 Papa Francesco ha approvato, ad experimentum per tre anni, le nuove "Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione", abrogando quelle approvate da San Giovanni Paolo II nel 1983.

  1. Alla luce dell'esperienza di questi trent'anni, si può affermare che, generalmente, Attore della Causa è un Ente ecclesiastico (Diocesi, Istituto Religioso, Associazione...), raramente è un Ente solamente civile o una persona fisica. L'Attore, in vista della Causa di beatificazione e canonizzazione di un Servo di Dio, costituisce un "fondo di causa pia"1, in genere gestito dallo stesso amministratore dell'Ente e alimentato da offerte tramite una pluralità di iniziative che, tra l'altro, aiutano alla diffusione della conoscenza del Servo di Dio o del Beato. Nella fase diocesana, di solito, è l'Attore a provvedere direttamente a tutte le spese riguardanti l'inchiesta. Nella fase romana, finora, il Postulatore, risiedendo in Urbe, per la maggior parte dei casi, è stato amministratore di un fondo, impropriamente detto "fondo della Causa", messo a sua disposizione dall'Attore, per provvedere alle spese presso la Congregazione e al suo onorario.
  2. Per meglio comprendere la figura del Postulatore, occorre delineare, con un breve excursus storico, il suo ruolo. Nei secoli passati, presso la Congregazione dei Riti, esisteva la figura del Promotore della Causa, poi divenuto Postulatore, il quale aveva ogni responsabilità, anche economica, nella Causa stessa. Chi invece preparava le Positiones (allora Informatio e Summarium) e soprattutto le Responsiones alle Animadversiones sollevate dal Promotore della Fede era l'Avvocato della Causa, che veniva retribuito dal Postulatore. Per esempio, nel 1250, in occasione della Causa di canonizzazione di S. Stanislao, è stata ampiamente documentata la figura del Postulatore, che era colui che agiva in nome di un altro su mandato procuratorio. Non era l'Avvocato, ma il rappresentante dell'Attore e del Popolo di Dio. Il Magister definì più dettagliatamente la figura del Postulatore e i suoi compiti, fra cui quello di amministrare i beni della Causa. Con la riforma del 1983 sono stati aboliti gli Avvocati e le loro competenze sono state assunte dai Postulatori e dai loro collaboratori. Questo cambiamento, non di rado, ha creato confusione, determinando a volte situazioni di non immediata trasparenza.
  3. [1] Le elargizioni, le offerte e i Fondi costituiti dalle "persona giuridiche pubbliche" sono beni ecclesiastici (cf. can. 1257, § 1) e quindi sono proprietà della persona giuridica che li ha legittimamente acquistati (can. 1256) e si reggono dai canoni del CIC, nonché dagli statuti. Questi beni vanno considerati come dei fondi di cause pie (cf. can. 1299, § 1) e quindi le volontà dei fedeli devono essere scrupolosamente adempiute secondo le norme del diritto (cf. cann. 1267, § 3; 1300).

  4. In questo momento in cui nella Chiesa va maturando la consapevolezza di una maggiore sinodalità e sussidiarietà, le Chiese locali sono chiamate a diventare protagoniste anche nella gestione economica delle Cause dei Santi, assumendosi responsabilità crescenti. Ciò può realizzarsi sia nella definizione e attribuzione dei compiti propri di ognuno sia nella trasparenza economico-amministrativa. Questo orientamento rientra a pieno titolo in quella "ecclesiologia di comunione" riproposta vigorosamente dal Concilio Vaticano II e riaffermata con insistenza da Papa Francesco.

Le nuove Norme

I.         Beni della Causa e designazione dell'Amministratore
L'Attore, dopo l'accettazione del supplice libello, costituisce un "fondo di Causa pia" e nomina l'Amministratore. Le nuove Norme non prevedono più i tre tipi di fondi elencati nelle precedenti Norme (offerte dei fedeli, fondo costituito da un Istituto Religioso e fondo costituito da altro Ente), ma un unico fondo in cui pervengono le offerte sia degli Attori sia delle persone fisiche o persone giuridiche.
Le nuove Norme immettono la figura dell'Amministratore del fondo che, come si è visto dall'excursus storico del Postulatore, prima del 1983 non è mai stato colui che lavorava per la Causa presso la Congregazione (l'allora Avvocato e attuale Postulatore).
Viene abrogato, di conseguenza, l'articolo 3c delle Normae Servandae che prevedeva come Amministratore lo stesso Postulatore. Tuttavia, vista la peculiarità dei fondi delle Cause degli Istituti Religiosi e della figura del Postulatore Generale, questi può continuare a svolgere l'incarico di Amministratore.

II L'Amministrazione
L'attuale normativa ribadisce le norme per una corretta e rigorosa amministrazione dei fondi delle cause pie (rispettare l'intenzione degli offerenti; tenere una contabilità regolarmente aggiornata; redigere annualmente i bilanci, preventivo e consuntivo, da presentare all'Attore per la dovuta approvazione). L'eventuale utilizzo anche di una parte dei beni per scopi diversi dalla Causa dovrà ottenere l'autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi.

III.       Vigilanza sull'amministrazione
Le nuove Norme prevedono che le autorità competenti a vigilare, per la fase diocesana o eparchiale e per quella romana, sono il Vescovo diocesano, l'Eparca o chi ad essi è equiparato dal diritto, nell'ambito della sua giurisdizione; il Superiore Maggiore per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, nell'ambito della sua giurisdizione; o altra autorità ecclesiastica (per esempio gli Enti o Organismi direttamente collegati alla Sede Apostolica, alle Conferenze Episcopali...).
L'autorità competente a vigilare revisiona e approva annualmente i bilanci della Causa, inviandone copia alla Congregazione delle Cause dei Santi. A questo Dicastero sono affidati: a) il ruolo di alta vigilanza non soltanto nei confronti dell'Amministratore della Causa ma anche del Postulatore e dell'Attore; b) la facoltà di intervenire disciplinarmente qualora venissero riscontrate inadempienze o abusi di natura amministrativo-finanziaria da parte di quanti partecipano allo svolgimento della Causa.

IV.      Contributo dell'Attore alla Sede Apostolica e conseguenti applicazioni
Per quanto riguarda la fase romana, la Sede Apostolica, data la natura peculiare di bene pubblico delle Cause, ne sostiene i costi, a cui gli Attori partecipano con un contributo, da corrispondere in diversi tempi. Tale modalità di procedere, non presente nel passato, sta a sottolineare che i contributi sono per l'insieme delle spese che la Sede Apostolica sostiene per la Causa, e non per coprire alcuni specifici compensi così come previsti dal precedente tariffario. Il contributo è suddiviso in più momenti per facilitarne l'erogazione, e nell'eventualità che una Causa possa subire un'interruzione. Pertanto, il tariffario vigente in Congregazione sarà valido esclusivamente per rendere nota l'entità dei compensi da corrispondere con bonifico a quanti, non dipendenti del Dicastero, a diverso titolo, prestano la loro professionalità nel corso della Causa: Vescovi, Periti Medici, Consultori Storici e Teologi... Qualora si rendesse necessario, può essere richiesto all'Attore un eventuale contributo straordinario. Qualsiasi contributo deve essere devoluto direttamente dall'Amministratore del fondo tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Congregazione, per permettere la tracciabilità di ogni movimento finanziario. Tutte le spese inerenti la Causa, compresi i costi tipografici, ad esclusione della stampa delle Positiones super virtutibus, super martyrio e super miro, sono di competenza della Congregazione. Il Postulatore, pertanto, richiederà all'Attore il suo onorario e non avrà alcun rapporto economico con la Congregazione. Celebrata la beatificazione o la canonizzazione, l'Amministratore del fondo rende conto dell'amministrazione complessiva dei beni per la debita approvazione. Dopo la canonizzazione la Congregazione delle Cause dei Santi dispone dell'eventuale rimanenza del fondo, tenendo presenti le richieste di utilizzo da parte dell'Attore e le esigenze del "Fondo di Solidarietà". Adempiuto ciò, il fondo della Causa e la Postulazione cessano di esistere.

V. Fondo di Solidarietà
Riguardo al "Fondo per le Cause povere", vengono aboliti i criteri precedentemente previsti dalle Norme del 1983, inerenti il suo implemento. Ora viene alimentato con offerte libere degli Attori o di qualsiasi altra fonte, oltre a quanto può pervenire in occasione dell'estinzione dei fondi delle Cause così come previsto. Nei casi in cui vi sia reale difficoltà a sostenere i costi di una Causa in fase romana, l'Attore può chiedere un contributo alla Congregazione delle Cause dei Santi per il solo tramite dell'Ordinario competente. Questi, prima di inviare l'eventuale richiesta, verifichi la posizione economico-finanziaria del fondo e l'impossibilità di alimentarlo con il reperimento di ulteriori sussidi. In tal modo si coinvolge l'Ordinario competente a farsi carico della Causa. La Congregazione delle Cause dei Santi valuterà caso per caso.

In sintesi
Riassumendo, le novità sostanziali sono:
l'esistenza di un solo fondo per ogni Causa, presso l'Attore;

  • la figura dell'Amministratore del fondo è disgiunta da quella del Postulatore;
  • la vigilanza del Vescovo diocesano o dell'Ordinario sull'amministrazione del fondo sia nella fase diocesana sia in quella romana;
  • la supervisione della Congregazione delle Cause dei Santi viene esercitata sia nella fase diocesana sia in quella romana; la Congregazione ha facoltà di intervenire disciplinarmente; la corresponsione dei contributi alla Congregazione fanno riferimento all'insieme delle spese che la Sede Apostolica affronta nello svolgimento della Causa;
  • il coinvolgimento dell'Ordinario nella richiesta di un contributo per una Causa povera.

Mons. Michele Prattichizzo Amministratore

Norme sull'amministrazione dei beni
delle Cause di beatificazione canonizzazione

Premessa

Le Cause di beatificazione e canonizzazione, che per la loro complessità richiedono molto lavoro, comportano spese per la divulgazione della conoscenza della figura del Servo di Dio o Beato, per l'inchiesta diocesana o eparchiale, per la fase romana e, infine, per le celebrazioni di beatificazione o canonizzazione.
Per quanto riguarda la fase romana, la Sede Apostolica, data la natura peculiare di bene pubblico delle Cause, ne sostiene i costi, a cui gli Attori partecipano tramite un contributo, e vigila perché gli onorari e le spese siano contenuti e tali da non ostacolarne il proseguimento.

I. Beni della Causa e designazione dell'Amministratore

  • L'Attore, dopo l'accettazione del supplice libello, costituisce un fondo di beni per le spese della Causa.
  • Il fondo costituito per una Causa di beatificazione e canonizzazione, proveniente da offerte sia di persone fisiche sia di persone giuridiche, viene considerato, a motivo della sua natura particolare, "fondo di Causa pia".
  • L'Attore, con il consenso del Vescovo o dell'Eparca, nomina l'Amministratore del fondo. Il Postulatore Generale può svolgere l'incarico di Amministratore.
  • Per le Cause in corso nella fase romana, il Postulatore comunica alla Congregazione delle Cause dei Santi la nomina dell'Amministratore.

II     L'Amministrazione
5. L'Amministratore è tenuto ad osservare le norme riguardanti l'amministrazione dei beni delle Cause pie1. In particolar modo egli deve:

  • rispettare scrupolosamente l'intenzione degli offerenti2;
  • tenere una contabilità regolarmente aggiornata;
  • redigere annualmente i bilanci, preventivo (entro il 30 settembre) e consuntivo (entro il 31 marzo), da presentare all'Attore per la dovuta approvazione;
  • inviare al Postulatore copia dei bilanci approvati dall'Attore.

6. Le Postulazioni Generali tengono distinte le contabilità delle singole Cause.
7. Qualora l'Attore intenda utilizzare anche una sola parte dei beni per scopi diversi dalla Causa dovrà ottenere l'autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi.
8. L'Attore, ricevuto il bilancio, dopo averlo approvato tempestivamente, ne invia copia all'Autorità competente per la vigilanza di cui al numero 9.

III. Vigilanza sull'amministrazione
9. L'autorità competente a vigilare, per la fase diocesana o eparchiale e per quella romana, è:

  • il Vescovo diocesano, l'Eparca o chi ad essi è equiparato dal diritto, nell'ambito della sua giurisdizione3;
  • il Superiore Maggiore per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, nell'ambito della sua giurisdizione;
  • altra autorità ecclesiastica4.

10. La vigilanza viene esercitata su tutti i movimenti inerenti la Causa, sia in entrata che in uscita.
11. L'autorità competente a vigilare annualmente revisiona, approva i bilanci della Causa e ne invia copia alla Congregazione delle Cause dei Santi.
1 Cf. CIC cc. 1282; 1284-1289; 1299-1310; CCEO cc. 1020 §§1-2; 1028-1033; 1043-1054.
2 Cf. CIC cc. 1267 §3 e 1300; CCEO cc. 1016 e 1044.
3Cf. CIC c. 1276; CCEO c. 1022.
4 Per quanti non soggetti alla giurisdizione di cui al n. 9 a-b, quali per esempio gli Enti o Organismi
direttamente collegati alla Sede Apostolica, alle Conferenze Episcopali...

12. La Congregazione delle Cause dei Santi come alta autorità di vigilanza:

  • può richiedere in qualsiasi momento all'Amministratore, come anche al Postulatore e all'Attore della Causa, ogni informazione finanziaria e relativa documentazione a supporto;
  • verifica i bilanci pervenuti dalle autorità competenti di cui al numero 9;
  • controlla, durante la fase romana, gli onorari e ogni altra spesa in base a quanto stabilito dalla medesima Congregazione.

13. L'Amministratore è tenuto a seguire in modo diligente tutte le norme emesse dalla Congregazione delle Cause dei Santi riguardanti l'attività amministrativo-finanziaria di una Causa.
14. In caso di inadempienze o di abusi di natura amministrativo-finanziaria da parte di quanti partecipano allo svolgimento della Causa, la Congregazione delle Cause dei Santi interviene disciplinarmente5.

IV. Contributo dell'Attore alla Sede Apostolica
15. Per la fase romana, all'Attore è richiesto un contributo stabilito dalla Congregazione delle Cause dei Santi e comunicato tramite il Postulatore, da corrispondere in diversi tempi, come specificato nei numeri 16-17. Qualora si rendesse necessario, possono essere richiesti eventuali contributi straordinari.
16. In vista del riconoscimento del martirio o dell'eroicità delle virtù o del dottorato, il contributo è ripartito in quattro tempi:

  • alla consegna degli Atti dell'Inchiesta diocesana o eparchiale;
  • alla richiesta della nomina del Relatore;
  • alla consegna della Positio;
  • prima del Congresso Peculiare dei Teologi.

17. In vista del riconoscimento del presunto miracolo, il contributo è ripartito in tre tempi:

  • alla consegna degli Atti dell'Inchiesta diocesana o eparchiale;
  • prima della Consulta Medica;
  • prima del Congresso Peculiare dei Teologi.

5 Cf. CIC cc. 1377, 1386, 1399; CCEO cc. 1449-1463.

18. I contributi, che non comprendono il costo della stampa della Positio, devono pervenire tramite bonifico bancario sul conto corrente della Congregazione delle Cause dei Santi, alla quale occorre inviare il documento riguardante l'avvenuta operazione.
19. Celebrata la beatificazione o la canonizzazione, l'Amministratore del fondo rende conto dell'amministrazione complessiva dei beni per la debita approvazione (cf. numeri 8-12).
20. Dopo la canonizzazione:
  • la Congregazione delle Cause dei Santi, a nome della Sede Apostolica, dispone dell'eventuale rimanenza del fondo, tenendo presenti le richieste di utilizzo da parte dell'Attore e le esigenze del "Fondo di Solidarietà";
  • adempiuto quanto prescritto dal n. 20 a, il fondo della Causa e la Postulazione cessano di esistere.

V. Fondo di Solidarietà
21. Presso la Congregazione delle Cause dei Santi è costituito un "Fondo di Solidarietà" che viene alimentato con offerte libere degli Attori o di qualsiasi altra fonte, oltre a quanto può provenire dal disposto del n. 20 a.
22. Nei casi in cui vi sia reale difficoltà a sostenere i costi di una Causa in fase romana, l'Attore può chiedere un contributo alla Congregazione delle Cause dei Santi per il tramite dell'Ordinario competente. Questi, prima di inviare l'eventuale richiesta, verifichi la posizione economico-finanziaria del fondo e l'impossibilità di alimentarlo con il reperimento di ulteriori sussidi. La Congregazione delle Cause dei Santi valuterà caso per caso.

VI. Entrata in vigore delle Norme
23. Le presenti Norme entrano in vigore ad experimentum per tre anni a partire dalla data dell'approvazione da parte dell'Autorità competente, abrogata ogni altra norma contraria.

Angelo Card. Amato, S.D.B.
Prefetto

† Marcello Bartolucci
Segretario