Seminario per la promozione delle cause di beatificazione e canonizzazione
nella Famiglia Salesiana
Roma – Salesianum 6-10 aprile 2016
Presentazione delle nuove "Norme sull'amministrazione
dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione"
Introduzione
[1] Le elargizioni, le offerte e i Fondi costituiti dalle "persona giuridiche pubbliche" sono beni ecclesiastici (cf. can. 1257, § 1) e quindi sono proprietà della persona giuridica che li ha legittimamente acquistati (can. 1256) e si reggono dai canoni del CIC, nonché dagli statuti. Questi beni vanno considerati come dei fondi di cause pie (cf. can. 1299, § 1) e quindi le volontà dei fedeli devono essere scrupolosamente adempiute secondo le norme del diritto (cf. cann. 1267, § 3; 1300).
Le nuove Norme
I. Beni della Causa e designazione dell'Amministratore
L'Attore, dopo l'accettazione del supplice libello, costituisce un "fondo di Causa pia" e nomina l'Amministratore. Le nuove Norme non prevedono più i tre tipi di fondi elencati nelle precedenti Norme (offerte dei fedeli, fondo costituito da un Istituto Religioso e fondo costituito da altro Ente), ma un unico fondo in cui pervengono le offerte sia degli Attori sia delle persone fisiche o persone giuridiche.
Le nuove Norme immettono la figura dell'Amministratore del fondo che, come si è visto dall'excursus storico del Postulatore, prima del 1983 non è mai stato colui che lavorava per la Causa presso la Congregazione (l'allora Avvocato e attuale Postulatore).
Viene abrogato, di conseguenza, l'articolo 3c delle Normae Servandae che prevedeva come Amministratore lo stesso Postulatore. Tuttavia, vista la peculiarità dei fondi delle Cause degli Istituti Religiosi e della figura del Postulatore Generale, questi può continuare a svolgere l'incarico di Amministratore.
II L'Amministrazione
L'attuale normativa ribadisce le norme per una corretta e rigorosa amministrazione dei fondi delle cause pie (rispettare l'intenzione degli offerenti; tenere una contabilità regolarmente aggiornata; redigere annualmente i bilanci, preventivo e consuntivo, da presentare all'Attore per la dovuta approvazione). L'eventuale utilizzo anche di una parte dei beni per scopi diversi dalla Causa dovrà ottenere l'autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi.
III. Vigilanza sull'amministrazione
Le nuove Norme prevedono che le autorità competenti a vigilare, per la fase diocesana o eparchiale e per quella romana, sono il Vescovo diocesano, l'Eparca o chi ad essi è equiparato dal diritto, nell'ambito della sua giurisdizione; il Superiore Maggiore per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, nell'ambito della sua giurisdizione; o altra autorità ecclesiastica (per esempio gli Enti o Organismi direttamente collegati alla Sede Apostolica, alle Conferenze Episcopali...).
L'autorità competente a vigilare revisiona e approva annualmente i bilanci della Causa, inviandone copia alla Congregazione delle Cause dei Santi. A questo Dicastero sono affidati: a) il ruolo di alta vigilanza non soltanto nei confronti dell'Amministratore della Causa ma anche del Postulatore e dell'Attore; b) la facoltà di intervenire disciplinarmente qualora venissero riscontrate inadempienze o abusi di natura amministrativo-finanziaria da parte di quanti partecipano allo svolgimento della Causa.
IV. Contributo dell'Attore alla Sede Apostolica e conseguenti applicazioni
Per quanto riguarda la fase romana, la Sede Apostolica, data la natura peculiare di bene pubblico delle Cause, ne sostiene i costi, a cui gli Attori partecipano con un contributo, da corrispondere in diversi tempi. Tale modalità di procedere, non presente nel passato, sta a sottolineare che i contributi sono per l'insieme delle spese che la Sede Apostolica sostiene per la Causa, e non per coprire alcuni specifici compensi così come previsti dal precedente tariffario. Il contributo è suddiviso in più momenti per facilitarne l'erogazione, e nell'eventualità che una Causa possa subire un'interruzione. Pertanto, il tariffario vigente in Congregazione sarà valido esclusivamente per rendere nota l'entità dei compensi da corrispondere con bonifico a quanti, non dipendenti del Dicastero, a diverso titolo, prestano la loro professionalità nel corso della Causa: Vescovi, Periti Medici, Consultori Storici e Teologi... Qualora si rendesse necessario, può essere richiesto all'Attore un eventuale contributo straordinario. Qualsiasi contributo deve essere devoluto direttamente dall'Amministratore del fondo tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Congregazione, per permettere la tracciabilità di ogni movimento finanziario. Tutte le spese inerenti la Causa, compresi i costi tipografici, ad esclusione della stampa delle Positiones super virtutibus, super martyrio e super miro, sono di competenza della Congregazione. Il Postulatore, pertanto, richiederà all'Attore il suo onorario e non avrà alcun rapporto economico con la Congregazione. Celebrata la beatificazione o la canonizzazione, l'Amministratore del fondo rende conto dell'amministrazione complessiva dei beni per la debita approvazione. Dopo la canonizzazione la Congregazione delle Cause dei Santi dispone dell'eventuale rimanenza del fondo, tenendo presenti le richieste di utilizzo da parte dell'Attore e le esigenze del "Fondo di Solidarietà". Adempiuto ciò, il fondo della Causa e la Postulazione cessano di esistere.
V. Fondo di Solidarietà
Riguardo al "Fondo per le Cause povere", vengono aboliti i criteri precedentemente previsti dalle Norme del 1983, inerenti il suo implemento. Ora viene alimentato con offerte libere degli Attori o di qualsiasi altra fonte, oltre a quanto può pervenire in occasione dell'estinzione dei fondi delle Cause così come previsto. Nei casi in cui vi sia reale difficoltà a sostenere i costi di una Causa in fase romana, l'Attore può chiedere un contributo alla Congregazione delle Cause dei Santi per il solo tramite dell'Ordinario competente. Questi, prima di inviare l'eventuale richiesta, verifichi la posizione economico-finanziaria del fondo e l'impossibilità di alimentarlo con il reperimento di ulteriori sussidi. In tal modo si coinvolge l'Ordinario competente a farsi carico della Causa. La Congregazione delle Cause dei Santi valuterà caso per caso.
In sintesi
Riassumendo, le novità sostanziali sono:
l'esistenza di un solo fondo per ogni Causa, presso l'Attore;
Mons. Michele Prattichizzo Amministratore
Norme sull'amministrazione dei beni
delle Cause di beatificazione canonizzazione
Premessa
Le Cause di beatificazione e canonizzazione, che per la loro complessità richiedono molto lavoro, comportano spese per la divulgazione della conoscenza della figura del Servo di Dio o Beato, per l'inchiesta diocesana o eparchiale, per la fase romana e, infine, per le celebrazioni di beatificazione o canonizzazione.
Per quanto riguarda la fase romana, la Sede Apostolica, data la natura peculiare di bene pubblico delle Cause, ne sostiene i costi, a cui gli Attori partecipano tramite un contributo, e vigila perché gli onorari e le spese siano contenuti e tali da non ostacolarne il proseguimento.
I. Beni della Causa e designazione dell'Amministratore
II L'Amministrazione
5. L'Amministratore è tenuto ad osservare le norme riguardanti l'amministrazione dei beni delle Cause pie1. In particolar modo egli deve:
6. Le Postulazioni Generali tengono distinte le contabilità delle singole Cause.
7. Qualora l'Attore intenda utilizzare anche una sola parte dei beni per scopi diversi dalla Causa dovrà ottenere l'autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi.
8. L'Attore, ricevuto il bilancio, dopo averlo approvato tempestivamente, ne invia copia all'Autorità competente per la vigilanza di cui al numero 9.
III. Vigilanza sull'amministrazione
9. L'autorità competente a vigilare, per la fase diocesana o eparchiale e per quella romana, è:
10. La vigilanza viene esercitata su tutti i movimenti inerenti la Causa, sia in entrata che in uscita.
11. L'autorità competente a vigilare annualmente revisiona, approva i bilanci della Causa e ne invia copia alla Congregazione delle Cause dei Santi.
1 Cf. CIC cc. 1282; 1284-1289; 1299-1310; CCEO cc. 1020 §§1-2; 1028-1033; 1043-1054.
2 Cf. CIC cc. 1267 §3 e 1300; CCEO cc. 1016 e 1044.
3Cf. CIC c. 1276; CCEO c. 1022.
4 Per quanti non soggetti alla giurisdizione di cui al n. 9 a-b, quali per esempio gli Enti o Organismi
direttamente collegati alla Sede Apostolica, alle Conferenze Episcopali...
12. La Congregazione delle Cause dei Santi come alta autorità di vigilanza:
13. L'Amministratore è tenuto a seguire in modo diligente tutte le norme emesse dalla Congregazione delle Cause dei Santi riguardanti l'attività amministrativo-finanziaria di una Causa.
14. In caso di inadempienze o di abusi di natura amministrativo-finanziaria da parte di quanti partecipano allo svolgimento della Causa, la Congregazione delle Cause dei Santi interviene disciplinarmente5.
IV. Contributo dell'Attore alla Sede Apostolica
15. Per la fase romana, all'Attore è richiesto un contributo stabilito dalla Congregazione delle Cause dei Santi e comunicato tramite il Postulatore, da corrispondere in diversi tempi, come specificato nei numeri 16-17. Qualora si rendesse necessario, possono essere richiesti eventuali contributi straordinari.
16. In vista del riconoscimento del martirio o dell'eroicità delle virtù o del dottorato, il contributo è ripartito in quattro tempi:
17. In vista del riconoscimento del presunto miracolo, il contributo è ripartito in tre tempi:
5 Cf. CIC cc. 1377, 1386, 1399; CCEO cc. 1449-1463.
V. Fondo di Solidarietà
21. Presso la Congregazione delle Cause dei Santi è costituito un "Fondo di Solidarietà" che viene alimentato con offerte libere degli Attori o di qualsiasi altra fonte, oltre a quanto può provenire dal disposto del n. 20 a.
22. Nei casi in cui vi sia reale difficoltà a sostenere i costi di una Causa in fase romana, l'Attore può chiedere un contributo alla Congregazione delle Cause dei Santi per il tramite dell'Ordinario competente. Questi, prima di inviare l'eventuale richiesta, verifichi la posizione economico-finanziaria del fondo e l'impossibilità di alimentarlo con il reperimento di ulteriori sussidi. La Congregazione delle Cause dei Santi valuterà caso per caso.
VI. Entrata in vigore delle Norme
23. Le presenti Norme entrano in vigore ad experimentum per tre anni a partire dalla data dell'approvazione da parte dell'Autorità competente, abrogata ogni altra norma contraria.
Angelo Card. Amato, S.D.B.
Prefetto
† Marcello Bartolucci
Segretario