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La Chiesa e le Missioni. Capitolo Generale XIX deliberazioni. Capitolo Generale 19 (1965)

Capitolo Generale 19 (1965): XVIII.- LE MISSIONI

 

Premesse

La Chiesa ha dal suo Divino Fondatore un mandato missionario senza limite di tempo e di spazio. Euntes in mundum universum; praedicate Evangelium omni creaturae.[1] 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha preso nuova coscienza di questo mandato divino ed ha messo in luminosa evidenza che tutta la Chiesa è missionaria e che anche i singoli fedeli sono chiamati per quanto è possibile a diventare missionari nello spirito e nelle opere.[2]
 

Diversi interventi di Padri Conciliari espressero la volontà di "non dividere la Chiesa e le Missioni", di non presentare "le Missioni come distinte dalla vita della Chiesa dei paesi di antica tradizione", come pure l’aspirazione di organizzare in un modo degno ed efficace, l’aiuto di tutti i fedeli all’opera di evangelizzazione.[3]
 

La Congregazione Salesiana, per mezzo del suo XIX Capitolo Generale, condivide queste aspirazioni della Chiesa di oggi e rivive l’ideale di Don Bosco, il quale volle che l’opera delle Missioni fosse l’ansia permanente della Congregazione, in modo tale da formar parte della sua natura e del suo scopo.

La Congregazione Salesiana, ogni qual volta accetta dalla Chiesa territori od opere missionarie, ne assume la piena responsabilità come tale, e si obbliga a dare il personale e i mezzi necessari per il loro sviluppo.

Mentre si riconosce il generoso sforzo compiuto dalla Congregazione in 90 anni di impegno missionario, si fa tuttavia notare la sproporzione tra il numero dei missionari e le opere a cui essi attendono, con il conseguente superlavoro dei Confratelli impegnati fino all’estremo limite di resistenza, e con pregiudizio non solo della salute ma di tutto il lavoro. Perciò:

Il XIX Capitolo Generale riafferma la vocazione missionaria della Congregazione Salesiana, quale Don Bosco la volle fin dall’inizio e intende che tale si presenti ufficialmente presso gli Enti Ecclesiastici oltre che davanti ai suoi Soci e Cooperatori.

Deliberazioni

Il Capitolo Generale XIX delibera:

1. Si modifica come segue l’articolo 65 dei Regolamenti: Gli Ispettori possono per giuste ragioni concedere ai Missionari il rimpatrio temporaneo, determinandone la durata. Ordinariamente il soggiorno in famiglia non duri più di un mese.

2. La Congregazione ha l’obbligo di aiutar le Missioni; perciò in ogni Ispettoria e in ogni Casa si promuovano quelle attività che servano a raccogliere offerte per le Missioni. Questo si può fare attraverso la "Giornata Missionaria Salesiana" e le attività di tutte le nostre Associazioni. Le offerte siano poi inviate al’Ufficio Missionario Centrale.

3. Si rende necessaria l’istituzione di "Procure Missionarie" nei principali Paesi dove l’opera salesiana è sviluppata. Scopo di tali Procure è di assistere i Missionari nella partenza, arrivo e dimora in Patria; promuovere qualsiasi altra attività, specialmente economica, a favore delle Missioni. L’incaricato della Procura sarà di particolare aiuto all’Ispettore nell’assolvere il mandato che gli è imposto dall’articolo 67 dei Regolamenti riguardante i Missionari rimpatriati.[4]

4. Si istituisce un "Ufficio Missionario Centrale" sotto la diretta responsabilità del Superiore Incaricato delle Missioni, il cui scopo sarà organizzare, coordinare e promuovere le attività e gli interessi missionari dell’intera Congregazione.

5. Data la vastità e complessità dei problemi delle Missioni Salesiane sparse in tutti i Continenti, il Superiore Incaricato delle Missioni si avvarrà dell’assistenza di una Consulta. Se ne studi la pratica attuazione.

6. Le Missioni si avvantaggino dell’aiuto che possono prestare le "Volontarie di Don Bosco" e le Associazioni Laicali Missionarie, nonché i nostri Cooperatori ed Exallievi.

7. Ordinariamente non si aprano nuove Residenze se non vi si possono assegnare almeno tre Confratelli, di cui uno potrà essere Coadiutore.

Orientamenti

1. La Congregazione s’impegni a coltivare in tutte le Case di formazione le vocazioni missionarie, anche di adulti. Ove se ne vedesse la convenienza, si erigano Case per aspiranti alle Missioni.

2. Si favorisca il desiderio di coloro che chiedono di andare in Missione, in quanto ciò è possibile ed essi ne hanno le doti. Lo stesso si dica per coloro che desiderassero prestar la loro opera per almeno cinque anni, purché siano considerati idonei.

3. I Confratelli, nel presentare la domanda di recarsi nelle Missioni, possono esprimere una preferenza per qualche Missione propriamente detta, subordinatamente sempre alla volontà dei Superiori e agli interessi generali della Congregazione.

4. Conviene continuare la nostra tradizione di mandare in una stessa Missione Confratelli di diverse nazionalità, senza escludere la possibilità che da qualche Nazione possano essere inviati gruppi più numerosi, secondo le esigenze di tempo e di luogo.

5. Considerate le benemerenze già acquistate dai nostri primi Missionari nel campo culturale, scientifico, linguistico, etnico e storico, vivamente si raccomanda che ogni Missione abbia possibilmente uno o più Confratelli, che si dedichino a simili studi, scegliendoli tra coloro che ne dimostrino speciali attitudini.

Pure ai sensi dell’articolo 170 dei Regolamenti, si abbia cura speciale di redigere le Cronache di ciascuna Missione, in vista dell’importanza che esse hanno nella compilazione della storia della Congregazione in genere e delle Missioni in particolare.

6. Si fa voti perché venga stabilita una Cattedra di Missionologia nel PAS.

7. per promuovere lo spirito e l’interesse missionario nelle proprie Case, un’Ispettoria, d’intesa con il Superiore Incaricato delle Missioni, potrà far convergere il particolare interesse delle medesime verso una o più Missioni.

Nella distribuzione del personale il Superiore Incaricato delle Missioni terrà conto di questo legame.

 

 

[1]            Marco 16, 15.

[2]            Acta Apostolicae Sedis, 1964, p. 998.

[3]            "Osservatore Romano", 9-10 novembre 1964, p. 3.

[4]            Reg., art. 67.