Seminario per la promozione delle cause di beatificazione e canonizzazione
nella Famiglia Salesiana
Roma – Salesianum 6-10 aprile 2016
Inchiesta Diocesana o Eparchiale
sul presunto miracolo
Mons. Robert Sarno
Aiutante di studio della Congregazione delle Cause dei Santi
1. Osservazioni Generali
1. Norme stabilite: nn. 32 – 35; 5b; 15a; 16-18; 21-24; 29-31
2. Norma generale: Inchiesta sul miracolo viene istruita separatamente da quella sulle virtù: gli Atti sono separati e distinti (n. 32)
3. Oggetto dell'Inchiesta: sull'asserita guarigione miracolosa di ....., attribuita all'intercessione del Servo di Dio (o del Venerabile Servo di Dio o del Beato):
1. elemento scientifico (inspiegabilità scientifica del fatto prodigioso):
guarigione oppure fatto/evento prodigioso: scientificamente inspiegabile, istantanea, perfetta e duratura;
per una guarigione: diagnosi, prognosi, terapia e stato attuale del sanato
2. elemento teologico: nesso di causa ed effetto tra il fatto scientificamente inspiegabile e la richiesta dell'intercessione e la sua concessione
4. Natura delle prove che si desumono:
1. da fonti scritte o documentali – cartelle cliniche, referti medici, esami clinici (radiografie, TAC, piastrine, ecc.)
- Interpretazione autentica del 3 giugno 2014 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi riguardante il valore giuridico da attribuire ai documenti tecnologici odierni (celluloide, magnetico o elettronico): nell'apparato probatorio di una causa di canonizzazione (nella fase diocesana e anche romana), possono essere ammessi documenti su un supporto celluloide, magnetico o elettronico, purché siano stati inseriti negli atti processuali dopo che il giudice abbia accertato la loro utilità, affidabilità e assenza di manipolazioni.
In modo particolare, se non esclusivo, questa norma viene applicata all'Inchiesta sul miracolo, in cui si presentano come prove documentali gli esami clinico-medici, ad es., risonanza magnetica, ecografia, radiografia, ecc.
2. dalle deposizioni orali di solo testimoni oculari; le testimonianze di testi di 2° grado sono aggiuntive, non sostitutive
2. Procedura dell'Inchiesta Diocesana o Eparchiale
1. Fase preliminare all'Inchiesta: raccolta delle prove documentali
a. Vescovo competente (n. 5b); Attore e Postulatore
b. raccolta delle prove documentali dal Postulatore (elemento scientifico) e delle dichiarazioni del sanato e/o di altri (elemento teologico): n. 33a
c. fumus boni iuris (Vescovo) – in considerazione dell'elemento scientifico (parere previo di un perito) e dell'elemento teologico
2. Fase iniziale dell'Inchiesta
a. Libello di domanda, con allegati:
1. documenti medico-clinici – raccolti dal Postulatore
2. un'accurata relazione del presunto miracolo (Fattispecie Cronologica),
3. Notula Testium
b. Fumus boni iuris (Vescovo): parere preliminare di uno o due periti: n. 33a
3. Raccolta delle prove testificali: nn. 15a, 16-18, 21-24
a. Accettazione del Libello e Costituzione del Tribunale: Delegato Episcopale, Promotore di Giustizia, Notaio e Perito Medico o Tecnico (n. 34a)
b. Celebrazione della Prima Sessione o di Apertura: per il giuramento, de munere bene adimplendo et secreto servando, degli Officiali dell'Inchiesta (Delegato Episcopale, Promotore di Giustizia, Notaio e Notai Aggiunti, Perito Medico o Tecnico)
c. Preparazione degli Interrogatori: Promotore di Giustizia con aiuto del Perito
d. Escussione dei testi oculari e
e. Medici curanti (n. 22a) – Relazione o il caso di eventuale rifiuto (n. 22b)
f. 2 periti ab inspectione (Nomine e giuramenti; visita al sanato; Relazione scritta e, per prassi, testimonianza davanti al Tribunale) (n. 34b)
- eventuale certificato di decesso e/o autopsia (causa di morte).
4. Chiusura dell'Inchiesta e Invio degli atti in Congregazione: nn. 35 e 29-31
Si segue la stessa procedura dell'Inchiesta sulle virtù eroiche o sul martirio
Discorso alla Famiglia Salesiana
Roma, il 9 aprile 2016
alle ore 9,15
Il miracolo: accertamenti scientifici e teologici
Osservazioni Generali
Inchiesta Diocesana o Eparchiale
Raccolta delle prove documentali
Raccolta delle prove testificali
Chiusura dell'Inchiesta e Invio degli atti in Congregazione
Appendice
Norme da osservarsi nelle Inchieste diocesane o eparchiali
nelle Cause dei Santi, pubblicate il 7 febbraio 1983
Mons. Robert J. Sarno, J.C.D., S.T.L., M.Div.
Aiutante di studio
Osservazioni Generali
1 Norma generale: Inchiesta sul miracolo viene istruita separatamente da quella sulle virtù eroiche: gli atti sono separati e distinti (n. 32)
2. Norme stabilite per l’istruzione dell’Inchiesta (diocesana o eparchiale):
nn. 32 – 35; 5b; 15a; 16-18; 21-24; 29-31
3. Oggetto dell'Inchiesta: sull'asserita guarigione miracolosa di ....., attribuita all'intercessione del Servo di Dio (o del Venerabile Servo di Dio o del Beato):
1. elemento scientifico (inspiegabilità scientifica del fatto prodigioso) guarigione oppure fatto/evento prodigioso deve essere:
1. scientificamente inspiegabile; istantanea – intesa con una certa elasticità); perfetta e duratura – qualità tassative
2. per una guarigione:
1. diagnosi
2. prognosi
3. terapia
4. modalità di guarigione: lo stato attuale del sanato
2. elemento teologico: il nesso di “causa ed effetto” tra il fatto scientificamente inspiegabile e la richiesta dell'intercessione e la concessione della grazia divina
4. Tre gradi fra i miracoli (San Tommaso d’Aquino)
1. quelli che superano assolutamente la facoltà della natura (ad es., il sole inverte il suo corso o si fermi, due corpi simultaneamente nello stesso luogo, ecc.)
2. quelli che superano la facoltà della natura, non se si considera ciò che accade, ma se si considera il soggetto in cui accade (ad es., la risurrezione di un morto, restituzione della vista ad un cieco, ecc.)
3. quelli che superano la facoltà della natura soltanto quanto al modo e all’ordine dell’attuazione del fatto miracoloso (ad es., le guarigioni miracolose, ecc.)
5. Natura delle prove che si desumono:
1. dalle fonti documentali: cartelle cliniche, referti medici, esami clinici (radiografie, TAC, piastrine, ecc.)
- Interpretazione autentica del 3 giugno 2014 del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi riguardante il valore giuridico da attribuire ai documenti tecnologici odierni (celluloide, magnetico o elettronico): nell'apparato probatorio di una causa di canonizzazione (nella fase diocesana e anche romana), possono essere ammessi documenti su un supporto celluloide, magnetico o elettronico, purché siano stati inseriti negli atti processuali dopo che il giudice abbia accertato la loro utilità, affidabilità e assenza di manipolazioni.
In modo particolare, questa norma viene applicata all'Inchiesta sul miracolo, in cui si presentano come prove documentali gli esami clinico-medici, ad es., risonanza magnetica, ecografia, radiografia, piastrine, ecc.
2. dalle deposizioni orali dei testimoni oculari – il sanato, famigliari, medici curanti, infermiere, sacerdoti (Sacramento dell’Unzione degli Infermi);
3. le testimonianze di testi di 2° grado sono aggiuntive, non sostitutive
6. Figura giuridica di “Uditore”: il ruolo del Delegato Episcopale dell’Inchiesta
Inchiesta Diocesana o Eparchiale
Fase iniziale all'Inchiesta: raccolta delle prove documentali
1. Vescovo competente (n. 5b); Attore e Postulatore
2. raccolta delle prove:
1. documentali dal Postulatore: n. 33 (elemento scientifico) – le leggi sulla privacy
2. dichiarazioni del sanato e/o di altri (elemento teologico)
3. fumus boni iuris (Vescovo):
1. in considerazione dell'elemento scientifico (parere previo di un perito)
2. in considerazione dell'elemento teologico
4. Libello di domanda, con allegati:
1. documenti medico-clinici – già raccolti dal Postulatore
2. un'accurata relazione del presunto miracolo (Fattispecie Cronologica)
3. Notula Testium
5. Fumus boni iuris (Vescovo): parere preliminare di uno o due periti: n. 33a
Raccolta delle prove testificali
nn. 15a, 16-18, 21-24
1. Accettazione del Libello e Costituzione del Tribunale: Delegato Episcopale, Promotore di Giustizia, Notaio e Perito Medico o Tecnico (n. 34a)
2. Celebrazione della Prima Sessione o di Apertura: per il giuramento, de munere bene adimplendo et secreto servando, degli Officiali dell'Inchiesta (Vescovo, Delegato Episcopale, Promotore di Giustizia, Notaio e Notai Aggiunti, Perito Medico o Tecnico)
3. Preparazione degli Interrogatori: Promotore di Giustizia con l’aiuto del Perito
4. Escussione dei testi oculari
5. Medici curanti (n. 22):
1. testimonianza diretta
2. Relazione scritta, giurata e sottoscritta
3. o il caso di totale rifiuto: interposta persona
6. 2 periti ab inspectione (Nomine e giuramenti; visita al sanato; Relazione scritta e, per prassi, testimonianza davanti al Tribunale) (n. 34b)
- eventuale certificato di decesso e/o autopsia (causa di morte).
7. Relazione scritta del Perito medico o tecnico sullo svolgimento degli interrogatori dei testi medici o tecnici
Chiusura dell'Inchiesta e Invio degli atti in Congregazione
nn. 35: 29-31 e n. 27
Si segue la stessa procedura dell'Inchiesta sulle virtù eroiche o sul martirio:
1. Eventuale traduzione degli atti: la confezione di 2 Archetipi (in lingua originale e in traduzione); di 2 Transunti e di 2 Copie Pubbliche.
2. Chiusura dell’Inchiesta: Fedeltà degli atti (Collatio et Auscultatio)
3. Invio degli atti in Congregazione: Integrità degli Atti (plichi chiusi e sigillati con l’iscrizione esterna su ciascuno dei plichi, strumento di chiusura e la lettera di colui che ha istruito l’Inchiesta e del Promotore di Giustizia sulla credibilità dei testi e sulla legittimità degli atti
Norme da osservarsi nelle Inchieste diocesane (o eparchiali)
nelle Cause dei Santi
pubblicate il 7 febbraio 1983
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32. L'inchiesta sui miracoli va istruita separatamente dall'inchiesta sulle virtù o il martirio e si svolga secondo le norme che seguono.
33. a) Il vescovo competente a norma del n. 5 b, dopo aver ricevuto il libello del postulatore assieme ad una breve ma accurata relazione dell'asserito miracolo e ai documenti ad esso relativi, chieda il giudizio di uno o due esperti.
5. b) Se si tratta di un asserito miracolo, è competente il vescovo sul cui territorio il fatto è avvenuto (a meno che particolari circostanze, riconosciute dalla Congregazione, non consiglino diversamente: cf. n. 5 a).
33. b) Se avrà poi deciso di istruire l'inchiesta giuridica, esaminerà di persona o tramite un suo delegato tutti i testimoni, secondo le norme stabilite sopra ai nn. 15a, 16-18 e 21-24.
15. a) Ricevuta la relazione, il vescovo consegni al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento, affinché possa predisporre gli interrogatori utili ad indagare e mettere in luce la verità circa (il presunto miracolo).
16. a) Quindi il vescovo o un suo delegato esamini i testimoni presentati dal postulatore e gli altri che devono essere interrogati d'ufficio, assistito da un notaio che trascrive le parole di chi depone, il quale alla fine conferma la deposizione.
Ma se urge l'esame dei testimoni per non perdere le prove (ne pereant probationes), essi devono essere interrogati anche prima di completare la ricerca dei documenti.
b) All'esame dei testimoni partecipi il promotore di giustizia; qualora questi non fosse stato presente, gli atti vengano poi sottoposti al suo esame, affinché egli possa fare le sue osservazioni e proporre quanto gli parrà necessario e opportuno.
c) I testimoni siano esaminati anzitutto sugli interrogatori stabiliti; poi il vescovo o il suo delegato non tralasci di porre ai testimoni altre domande necessarie o utili, affinché quanto essi hanno detto sia chiarito o le eventuali difficoltà emerse siano appianate o superate.
17. I testimoni devono essere testimoni oculari; a questi, se occorre, possono essere aggiunti altri testimoni che hanno sentito da coloro che hanno visto; ma tutti siano degni di fede.
18. Come testimoni siano presentati anzitutto i consanguinei e parenti del (sanato) e quanti altri abbiano (partecipato a quanto accaduto).
21. a) Il vescovo o il delegato chiami d'ufficio alcuni testimoni, che siano in grado di contribuire, se occorre, al completamento dell'inchiesta.
22. a) I medici curanti, quando si tratta di guarigioni prodigiose, vanno prodotti come testimoni.
b) Qualora essi si rifiutassero di presentarsi al vescovo o al delegato, questi provveda che redigano sotto giuramento, se possibile, una relazione scritta da mettere agli atti sulla malattia e il suo decorso, o almeno si cerchi di ottenere tramite interposta persona, un loro giudizio, da sottoporre poi ad esame.
23. I testimoni nella loro testimonianza, che dev'essere confermata con giuramento, devono indicare la fonte della loro conoscenza di quanto asseriscono; diversamente la loro testimonianza è da ritenersi nulla.
24. Se un testimone preferisce consegnare al vescovo o al suo delegato, sia contestualmente alla deposizione sia al di fuori di essa, qualche scritto da lui redatto in precedenza, tale scritto venga accettato, purché il teste stesso provi con giuramento che ne è l'autore e che in esso sono esposte cose vere; e tale scritto venga accluso agli atti della causa.
34. a) Se si tratta di guarigione da una malattia, il vescovo o il delegato chieda l'aiuto di un medico, il quale pone le domande ai testimoni per chiarire meglio le cose secondo la necessità e le circostanze.
b) Se il guarito è ancora vivente, alcuni esperti lo visitino, per costatare se la guarigione è duratura.
35. La copia conforme dell'inchiesta assieme ai documenti allegati sia inviata alla Congregazione, secondo quanto stabilito ai nn. 29-31.
27. a) Il vescovo o il delegato si interessi con somma diligenza e impegno affinché nel raccogliere le prove nulla sia omesso, di quanto in qualunque modo ha attinenza con la causa, tenendo presente che il felice esito della causa dipende in gran parte dalla sua buona istruzione.
b) Raccolte quindi tutte le prove, il promotore di giustizia esamini tutti gli atti e documenti per potere, se gli parrà necessario, richiedere ulteriori indagini.
c) Al postulatore dev'essere data anche la facoltà di esaminare gli atti per potere, se lo ritiene opportuno, completare le prove con nuovi testimoni o documenti.
29. a) Completati gli atti istruttori, il vescovo o il delegato ordini che sia redatta una copia conforme, a meno che, considerate le circostanze sicure, abbia già permesso di prepararla durante la fase istruttoria.
b) La copia conforme sia trascritta dagli atti originali e venga fatta in duplice esemplare.
30. a) Fatta la copia conforme, la si confronti con l'originale, e il notaio firmi ciascuna pagina almeno con le sigle e vi apponga il suo timbro.
b) L'originale chiuso in busta e contrassegnato dai timbri sia custodito nell'archivio della curia.
31. a) La copia conforme dell'inchiesta e i documenti allegati vengano trasmessi per via sicura alla Congregazione in duplice esemplare debitamente chiusi e contrassegnati dai timbri.
b) Se è necessaria una traduzione degli atti e dei documenti in una lingua ammessa presso la Congregazione, si producano due copie della versione dichiarata autentica, e siano inviate a Roma assieme alla copia conforme.
c) Il vescovo o il delegato mandi inoltre al cardinale prefetto una dichiarazione sulla credibilità dei testimoni e la legittimità degli atti.