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Cap. XII Il servizio dell`autorità nella comunità ispettoriale (art.156-174)
Cap. XIII Il servizio dell`autorità nella comunità locale (art.175-186)

IL PROGETTO DI VITA

 

PARTE QUARTA CAP.XII-XIII

 

IL PROGETTO DI VITA DEI SALESIANI DI DON BOSCO

Guida alla lettura delle Costituzioni salesiane

Roma 1986
Editrice S.D.B.
Edizione extra commerciale

Direzione Generale Opere Don Bosco
Via della Pisana, 1111
Casella Postale 18333
00163 Roma, Bravetta

 
CAPITOLO XII: SERVIZIO DELL´AUTORITÀ NELLA COMUNITÀ ISPETTORIALE

«Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come responsabili a pascere la Chiesa di Dio, che Egli si é acquistata con il suo sangue- (At 20,28}.
E evidente la comunanza di pensiero con la citazione riportata nel capitolo precedente. Ma è proprio di questo passo richiamare quel »testamento spirituale» di Paolo (Atti 20,17-38), che merita essere il documento base di ogni esercizio di autorità nella comunità.
Anzitutto è la stessa figura di Paolo a rendere testimonianza, mediante la forza della personale confessione, davanti agli anziani della Chiesa di Efeso: rivela la sua umiltà, che è benignità e tenerezza verso tutti, allude alle prove subite, in previsione di doverne subire di peggiori, eppur sempre nella fedeltà alla predicazione del Regno di Dio (20, 18-25), con totale disinteresse materiale (20, 33-35). In sintesi egli può dire: «Non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio» (20,27).
L´esortazione ai capi della comunità altro non è che l´invito a proseguire l´azione pastorale di Paolo: la cura attenta del gregge, che è anche vigilanza perché si aggirano lupi rapaci (richiama il linguaggio giovanneo del buon Pastore: cf. Gv 10); la cura di chi sente affidati a sé dallo Spirito coloro di cui è stato costituito pastore: la consapevolezza oltremodo responsabilizzante che ´proprietario´ legittimo, unico Pastore è Gesù Cristo Crocifisso (20,28).
Non tralasceremo di notare l´ecclesialità di questo servizio pastorale («pascere la Chiesa di Dio»), non riducibile soltanto ai Vescovi o a chi lavora nelle strutture parrocchiali. Ma che riguarda chiunque. in comunione con il Vescovo e la Chiesa locale, fa da guida pastorale a una porzione del Popolo di Dio. Tanto più, si potrebbe dire, chi, come l´autorità ispettoriale, ha una specifica responsabilità nel concreto delle Chiese locali.

Secondo l´ordine adottato per la parte quarta, dopo il capitolo sulle strutture a livello mondiale segue quello sulle strutture ispettoriali.
Tale collocazione concorda pure con il ruolo specifico dell´Ispettoria di fare da ponte tra le comunità locali e la comunità mondiale, che è la Congregazione intera.
L´ispettoria «unisce» in una comunità più vasta diverse comunità locali (Cost 157) ed «esprime» la fraternità dei suoi confratelli con quelli di altre Ispettorie e di tutta la Congregazione.´
L´ordine interno del capitolo corrisponde a quello del capitolo precedente, con questa differenza, tuttavia, che prima di trattare del Superiore-Ispettore, del Consiglio ispettoriale e del Capitolo ispettoriale, si trovano alcuni articoli che concernono la divisione della Società in varie circoscrizioni giuridiche a sé stanti.
Pertanto il capitolo si presenta con la seguente articolazione:
Le circoscrizioni giuridiche.
- la competenza di erigerle, definirle, sopprimerle: - art. 156
- l´Ispettoria: art. 157
- la Visitatoria: art. 158
le Delegazioni ispettoriali: -art. 159
l´ascrizione dei soci a una circoscrizione: art.160
2. L´Ispettore:
- figura e compiti: art. 161
- - nomina e potestà: art. 162
- - durata in carica: art. 163
3. Il Consiglio ispettoriale:
- compito generale e composizione: art. 164
- casi in cui è richiesto il consenso del Consiglio art 165
- - condizioni per la nomina dei Consiglieri: art. 166 - designazione e durata in carica: art. 167
´ Cf. CGS, 512; Cast 58

- il vicario dell´Ispettore: art. 168 l´economo ispettorialc: art. 169
4. Il Capitolo ispettoriale:
- natura e autorità: art. 170
- competenze: art. 171
- frequenza: art. 172
- composizione: art. 173
- voce attiva per l´elezione dei delegati: art. 174
II commento che segue riguarda le singole quattro sezioni nella loro globalità, sottolineandone alcuni contenuti, senza fermarsi sui singoli articoli.
I. LE CIRCOSCRIZIONI GIURIDICHE (ART. 156.160)
Siccome il Codice di diritto canonico richiede che le Costituzioni indichino quali sono le «circoscrizioni giuridiche» ed a chi spetta di costituirle,2 il capitolo si apre con una sezione dedicata a trattare di questo argomento nella sua generalità.

1.1 Circoscrizioni giuridiche e aserizione ad esse.

Un primo articolo, di carattere generale, afferma che la divisione della Società in circoscrizioni è di competenza del Rettor Maggiore con il suo Consiglio e che, in via ordinaria, la Società si articola in Ispettorie e Visitatorie (Cost 156).
Al Rettor Maggiore viene conferita un´ampia facoltà di intervenire al riguardo per poter venire incontro alle esigenze della Congregazione sparsa nel mondo; ma, nella prassi ordinaria, si deve tener conto di quanto lo stesso Codice di diritto canonico prescrive circa il governo di
1 Cf. CIC, can. 581

una «Provincia» o di una «parte dell´Istituto ad essa equiparata»: tali circoscrizioni sono governate da un «Superiore maggiore», che ha potere ordinario, proprio o vicario.3
I due tipi di circoscrizione indicati dal Codice corrispondono nel nostro diritto proprio rispettivamente all´Ispettoria, già introdotta da Don Bosco stesso fin dal 1879, quando l´espansione della Congregazione richiese una divisione territoriale ,4 e alla Visitatoria, contemplata già nei nostri Privilegi, come pure nelle Costituzioni anteriori al CGS.S Nella revisione operata dal CG22 la Visitatoria è stata inserita ufficialmente accanto alla Ispettoria.
Le «Delegazioni direttamente dipendenti dal Rettor Maggiore», che erano state stabilite dal CG21, non sono più ritornate nel testo definitivo perché riguardavano «parti equiparate a una Provincia», come constava da tutta la loro struttura (unione di più case, Superiore con Consiglio, Capitolo proprio, Superiori locali con i rispettivi Consigli), e richiedevano quindi un Superiore con potestà ordinaria e non solo delegata. Difatti, in seguito all´approvazione e promulgazione delle Costituzioni, il Rettor Maggiore ha soppresso le Delegazioni direttamente da lui dipendenti e le ha costituite in Visitatorie s ad eccezione della Casa generalizia, la quale, essendo una comunità sola e non una parte equiparata a una Provincia, è stata posta alle dirette dipendenze del Rettor Maggiore.´
Nelle nuove Costituzioni viene anche precisata l´appartenenza dei singoli soci a una determinata circoscrizione giuridica (Cost 160). Per la sua professione religiosa dopo il Noviziato il socio non viene solo incorporato nella Società salesiana (cf. Cost 59 e 107), ma anche ascritto a quella circoscrizione giuridica per il cui servizio ha chiesto di essere ammesso. Questa espressione è stata scelta appositamente perché non sempre l´ispettore che ammette il candidato alla professione l´ascrive pure alla sua Ispettoria (come, ad esempio, nel caso dei Noviziati interispettoriali).
s Cf. CIC, can. 620
a Cf. MB XIV, 41-42; cf. anche T. VALSECCHI, Origine e sviluppo delle Ispettorie salesiane, in RSS n. 3, luglio-dicembre 1983, p. 252-273
5 Cf. Costituzioni 1966, art. 83
Cf. ,4CG n. 312 (1985), p. 51-55
Ivi, p. 50-51

Un trasferimento temporaneo o definitivo da una circoscrizione ad un´altra rimane sempre possibile; le autorità competenti e le modalità procedurali vengono precisate nei Regolamenti generali (cf. Reg 151). Ivi si trova pure un articolo apposito sull´ascrizione di un confratello a una determinata casa salesiana (Reg 150), che diventa così a tutti gli effetti giuridici il suo domicilio religioso."
Un ultimo elemento che merita di essere messo in rilievo è che anche per l´erezione o modificazione delle circoscrizioni giuridiche viene applicato esplicitamente il principio della partecipazione e corresponsabilità (Cost 123): il Rettor Maggiore consulterà ampiamente i confratelli interessati prima di prendere una decisione (Cost 156). Lo stesso vale per il caso del trasferimento di un socio ad un´altra circoscrizione: anche in tal caso l´Ispettore dovrà udire il confratello interessato.

1.2 L´Ispettoria.
Per l´Ispettoria si è mantenuto, almeno per il testo ufficiale in lingua italiana, il termine scelto appositamente da Don Bosco stesso, a cui corrisponde il nome di «Ispettore» per il Superiore a capo di questa circoscrizione (Cost 161).9
Mentre l´art. 58, nella parte seconda, considerava l´Ispettoria soprattutto sotto l´aspetto di comunità fraterna e apostolica, che sostiene e promuove, unisce e crea solidarietà, nell´art. 157 l´accento è posto sulla struttura apostolico-religiosa e sulla entità canonica, che gode dell´autonomia che le compete secondo le Costituzioni.
«L´Ispettoria -- dice il testo -- unisce in una comunità più vasta diverse comunità locali»: è caratteristico dell´Ispettoria di collegare le comunità locali in un´unità più ampia, secondo un progetto apostolico unitario che traduce nel concreto delle Chiese particolari la missione dell´intera Società.
L´Ispettoria è tipicamente una «struttura di mediazione»: da una parte, essendo incarnata in un territorio e in una Chiesa locale, essa è erede del senso del concreto che guidò Don Bosco nell´adattarsi alle si-
a Cf. CIC, can. 103 9 Cf. MB XIII, 280

tuazioni sociali ed ecclesiali che mutano; d´altra parte, la comunità ispettoriale richiama costantemente all´unità con la comunità mondiale, facendo sentire l´appartenenza al corpo della Congregazione e stimolando a un permanente confronto di fedeltà a Don Bosco. «Nessuna comunità ispettoriale -- scrisse il Rettor Maggiore D. L. Ricceri - è veramente leale con i suoi membri se non li conduce più in là di se stessa, nell´unità della Congregazione mondiale».1°
Notiamo che, pur precisando aspetti canonici, le Costituzioni sottolineano ancora (come già nell´art. 58) che tale struttura è al servizio della comunione e della missione apostolica nelle Chiese particolari.
Nell´articolo viene anche ripresa l´idea, già espressa rlnÌl´articolo 120 (cf. il commento fatto a proposito del termine «si configura»), che l´Ispettoria incarna in un determinato territorio «la vita e la missione» della Congregazione, ossia il nostro carisma, l´identità della nostra vocazione. Ci devono essere «le condizioni necessarie e sufficienti» per realizzare tale compito, afferma l´articolo, e indica così un criterio generale per l´erezione di una Ispettoria, che rimanda di fatto ad altri criteri più specifici, come a quelli per l´azione salesiana (cf. Cost 40-43), a quelli per l´aspetto comunitario della missione (cf. Cost 44, come pure Cast 58, già ricordato sopra), o, infine, a quelli per l´inserimento nell´ambiente sociale (cf. Cost 7) ed ecclesiale (cf. Cost 48).

1.3 La Visitatoria.
La Visitatoria, come «parte equiparata», è affine ad una Ispettoria (Cost 158). Per questa circoscrizione si è voluto mantenere la denominazione già presente nel nostro diritto proprio (vedi i «Privilegi» dati alla Congregazione).
Essa viene costituita quando non si presentano le condizioni necessarie e sufficienti per erigere una Ispettoria. Vengono indicati alcuni motivi che possono impedire l´erezione di un´Ispettoria, come la scarsità del personale, l´insufficienza di mezzi finanziari; ma vi potrebbe essere anche qualche altra ragione per l´erezione di una Visitatoria, come
10 ACS n. 272 (1973), p. 21

ad esempio il fatto che non vi sia tutta la gamma della missione salesiana, ma solo un servizio specifico (è il caso della Visitatoria dell´Università Pontificia Salesiana).
D´altra parte la situazione geografica, il numero delle case o dei confratelli o altre circostanze (socioculturali, politiche ecc.) possono esigere che un- raggruppamento di case venga trattato come un´entità a sé stante, cioè come una parte da equipararsi a una Provincia.
La Visitatoria potrà successivamente svilupparsi in modo tale da rispondere a tutte le condizioni per diventare Ispettoria (per esempio in seguito all´aumento del personale e allo sviluppo della presenza salesiana in un determinato territorio); ma può anche rimanere tale a lungo termine, finché perdura il motivo per cui è stata costituita (il servizio specifico, ad esempio, che le è stato affidato).


1.4 La Delegazione ispettoriale.

La Delegazione ispettoriale (Cast 159) non è una circoscrizione giuridica della Congregazione, ossia una parte giuridicamente autonoma, ma è e rimane una parte integrante di una Ispettoria.
Si tratta qui di un gruppo di comunità che, in seno a una Ispettoria si trovano in una situazione comune particolare (per esempio, in una zona lontana, in un´altra nazione, con un´altra lingua, in un territorio missionario in senso stretto, ecc.), ma non realizzano i requisiti per diventare una circoscrizione giuridica (Ispettoria o Visitatoria) a sé stante. La costituzione della Delegazione è di competenza dell´Ispettore, il quale continua ad essere il Superiore maggiore ordinario a tutti gli effetti. Egli nomina un suo Delegato con i poteri che crede opportuno conferirgli. Siccome però un giudizio su tali situazioni può avere aspetti che superano gli interessi ispettoriali e coinvolgono la Congregazione (cf. Cost 156), si richiede, sia per la costituzione della Delegazione che per la nomina del Delegato da parte dell´Ispettore, l´approvazione del Rettor Maggiore.

2. L