CG28

Deliberazioni del CG28

DELIBERE DEL CG28

Modifiche delle Costituzioni

1. Elezione del Rettor Maggiore (Cost. 128)

Il Rettor Maggiore viene eletto dal Capitolo generale per un periodo di sei anni e può essere eletto soltanto per un secondo sessennio. Non può dimettersi dalla sua carica senza il consenso della Sede Apostolica.

 

2. Elezione Vicario del Rettor Maggiore e Consiglieri (Cost. 142 §1)

Il Vicario del Rettor Maggiore dura in carica sei anni e può essere eletto nel medesimo incarico soltanto per un secondo sessennio.

Al termine del primo sessennio, il Vicario del Rettor Maggiore può essere eletto Consigliere generale o Rettor Maggiore.

Al termine del secondo sessennio, egli può essere eletto soltanto Rettor Maggiore.

I Consiglieri generali durano in carica sei anni. Possono essere eletti nel medesimo incarico o ad altro incarico, come Consiglieri generali, soltanto per un secondo sessennio.

Al termine del primo o del secondo sessennio, i Consiglieri generali possono essere eletti Vicario del Rettor Maggiore o Rettor Maggiore.

 

Modifiche dei Regolamenti

3. Compiti del Consigliere regionale (Reg. 135)

I consiglieri regionali si mantengano in contatto con le singole ispettorie: devono visitarle periodicamente, riunendo i Consigli ispettoriali. D’accordo con gli ispettori, possono incontrare i direttori e altri gruppi di confratelli e laici per suggerire ciò che ritengono più opportuno per il bene della Congregazione e per un miglior servizio dell’ispettoria e della Chiesa particolare.

Essi abbiano almeno un incontro annuale con tutti gli ispettori della Regione e mantengano i collegamenti con gli organismi della Regione, le comunità formatrici e le Conferenze ispettoriali.

 

4. Uso del sistema informatico nelle votazioni elettive (Reg. 131)

"La procedura di elezione si realizza mediante il sistema elettronico informatico (intranet). Per essa è a disposizione di tutti i capitolari l’accesso alla scheda anagrafica dei singoli soci che possono essere eletti. I singoli votanti capitolari esprimono il proprio voto selezionando il cognome del socio per il quale intendono esprimere la preferenza,

Qualora si riscontrasse un malfunzionamento tecnico del sistema, si ricorre alla procedura di elezione mediante scheda cartacea. 

Gli scrutatori verificheranno che il numero dei voti nel sistema elettronico  corrisponde corrisponda a quello degli elettori. Se il numero dei voti supera quello degli elettori, la votazione è nulla; se invece vi corrisponde o è inferiore, se ne faccia lo scrutinio. I segretari scriveranno nel verbale i nomi. letti da uno scrutatore. che uno scrutatore andrà leggendo”.

 

Deliberazione

3. Modalità di svolgimento della visita straordinaria (Reg. 104)

"Il Rettor Maggiore ed il Consiglio generale, all'inizio del sessennio, prevedano i tempi e le modalità di svolgimento delle visite straordinarie in ciascuna regione, valorizzando le possibilità offerte dall'art. 104 dei Regolamenti generali, in modo da garantire, in ogni caso,

  • la possibilità del colloquio personale di ciascun confratello con il delegato del Rettor Maggiore;
  • la conoscenza delle situazioni locali, in cui si svolge la nostra missione;
  • l'effettivo esercizio dei poteri di giurisdizione richiesti dalla natura della visita;
  • la presenza del Regionale almeno in alcuni momenti durante la visita, se fatta da un altro visitatore.
  • la comunicazione tra il visitatore e il Regionale per assicurare l’ulteriore accompagnamento da parte del Regionale dopo la visita.
  • tempi adeguati affinché il Consigliere regionale possa svolgere i compiti propri del suo ufficio a servizio della regione e delle singole ispettorie (Cost. 140 e 154; Reg. 135-137)".