Consiglio Generale

Trasferimento di Confratelli

TRASFERIMENTO DI CONFRATELLI

Roma, 12 Marzo 2021
Prot. N°. 21/0089

Alla cortese attenzione di ISPETTORI e SUPERIORI
per conoscenza ai
VICARI DELL’ISPETTORE SEGRETARI ISPETTORIALI
LORO SEDE

 

Cari Ispettori,

mi auguro che stiate bene in questi tempi così difficili, e con voi che stiano bene anche tutti i confratelli e la vostra gente.

Vi invio questo breve scritto per aiutare ciascuno di voi a compiere il servizio che gli è affidato, comunicandovi un cambiamento e chiedendovi di dare seguito alle indicazioni che vi sottopongo nella materia dei trasferimenti dei confratelli tra una “circoscrizione giuridica” (ispettoria o visitatoria) e un’altra.

 

1. Il nostro diritto proprio

 

Cost. 160:     Il socio con la prima professione religiosa è ascritto alla circoscrizione giuridica per il cui servizio ha chiesto di esser ammesso. Può essere ascritto ad altra circoscrizione giuridica per trasferimento definitivo o temporaneo da parte delle competenti autorità. 

Il testo Elementi giuridici e prassi amministrativa del governo dell’Ispettoria concretizza e specifica la materia con i seguenti punti:

 

a) Ascrizione di un socio a un’Ispettoria.

L’art. 160 delle Costituzioni determina che «il socio con la prima professione viene ascritto alla circoscrizione giuridica (Ispettoria o Visitatoria) per il cui servizio ha chiesto di esser ammesso».

Il socio è dunque incardinato nella Ispettoria (o Visitatoria), il cui Ispettore lo ha ammesso al Noviziato, aggregandolo fin da quel momento al servizio della Ispettoria (o Visitatoria): questo anche se l’ammissione alla prima professione è fatta da altro Ispettore (caso comune nei Noviziati interispettoriali).

Anche nel caso di prenoviziato interispettoriale è l’Ispettore di provenienza che ammette al Noviziato e quindi ascrive il novizio alla propria Ispettoria.

 

b) Trasferimento di un socio da una circoscrizione a un’altra.

Il trasferimento di un socio da una circoscrizione (Ispettoria o Visitatoria) a un’altra circoscrizione (Ispettoria o Visitatoria o casa dipendente direttamente dal Rettor Maggiore) può esser definitivo o temporaneo.

b/1) Il trasferimento definitivo

Il trasferimento definitivo è deliberato dal Rettor Maggiore. Esso può realizzarsi:

  • per un mandato di obbedienza del Rettor Maggiore, che destina in forma definitiva un confratello in una circoscrizione per un particolare servizio, dopo aver sentito il confratello interessato e i Superiori maggiori delle due circoscrizioni (quella di origine e quella di destinazione);
  • su domanda del confratello.

In tal caso vengono inviati al Rettor Maggiore:

    • la domanda personale del confratello, indirizzata al Rettor Maggiore, con le motivazioni del richiesto trasferimento;
    • il consenso scritto dell’Ispettore di origine;
    • il consenso scritto dell’Ispettore che riceve il confratello.

Vista la documentazione e le motivazioni, il Rettor Maggiore potrà emettere il decreto di trasferimento definitivo.

 

b/2) Il trasferimento temporaneo

Può verificarsi secondo due modalità:

  • per destinazione di un confratello ad un incarico in una circoscrizione diversa da quella di origine, per tutto il tempo che permane l’incarico.

Scaduto il tempo dell’incarico, il socio ritorna alla sua Ispettoria, a meno che siano subentrate nuove circostanze.

  • per accordo tra i Superiori (Ispettori o Superiori di Visitatoria) delle due circoscrizioni: a norma infatti dell’art. 151 dei Regolamenti un Ispettore (o Superiore della Visitatoria), udito il parere del proprio Consiglio, può inviare temporaneamente un confratello in un’altra Ispettoria (cf. anche Reg. 157, 3). In tal caso ci dovrà esser un documento scritto che certifica il trasferimento temporaneo.

Per tutto il tempo in cui un socio è temporaneamente trasferito ad altra Ispettoria (o Visitatoria), egli dipende in tutto dall’Ispettore (o Superiore della Visitatoria) della nuova Ispettoria (o Visitatoria). Partecipa alle votazioni per il Capitolo ispettoriale nella Casa in cui risiede e alle votazioni della lista ispettoriale della Ispettoria dove è stato trasferito (a meno che sia trasferito solo per studi o per salute).

 

c) Confratelli che lavorano in strutture non salesiane.

Il nostro diritto contempla il caso di confratelli destinati a lavorare in istituzioni o strutture non salesiane:

  • al servizio di Chiese particolari (diocesi e parrocchie);
  • in istituzioni educative o sociali al servizio dei giovani o del mondo del lavoro (cf. Reg. 35).

Per destinare un confratello a questo tipo di lavoro l’Ispettore deve avere il consenso del proprio Consiglio ed è tenuto a seguire e verificare costantemente l’esperienza di questi confratelli (Reg. 35; 156,4).

In particolare, è opportuno che vengano chiaramente indicate, nel decreto con cui l’Ispettore conferisce l’incarico al confratello, le condizioni previste per un concreto legame con la comunità salesiana:

  • sia riguardo al Superiore religioso locale da cui il confratello dipenderà;
  • sia riguardo ai contatti da mantenere con la casa salesiana alla quale sarà ascritto.

Il can. 681 del CIC, inoltre, prescrive che, nel destinare un confratello ad una struttura non salesiana, l’Ispettore stipuli una Convenzione scritta con l’istituzione ecclesiale (diocesi o parrocchia) o educativa-sociale, alla cui disposizione viene messo il confratello (o i confratelli).

In tale convenzione si indichi chiaramente la durata del servizio, che sarà sempre per un tempo determinato.

 

2. Trasferimento di confratelli: abrogazione norma transitoria

 

Il Rettor Maggiore con il consenso del Consiglio generale ha modificato una consuetudine che dalla celebrazione del CG22 è rimasta tacitamente in vigore, aiutando a chiarire alcune situazioni dubbie in merito all’appartenenza giuridica dei confratelli e, tuttavia, creando anche qualche confusione.

Si tratta di una norma, espressamente data in occasione del CG22 per il conteggio dei confratelli in vista dell’elezione dei delegati al Capitolo generale.

La norma, pubblicata in ACS 284 (1976) a pag. 69, così recita: «I passaggi di Ispettoria avvenuti senza le formalità prescritte o per i quali non esistano fatti ed interventi chiari e documentabili sono da considerarsi definitivi, e quindi con la perdita a tutti gli effetti dell’appartenenza precedente, quando siano trascorsi dieci anni consecutivi di residenza nella nuova Ispettoria».

Tale norma, che era da considerarsi transitoria, è stata osservata sino all’indizione e alla celebrazione del Capitolo Generale 28°, come indicato in ACG 427 (2018) alla pag. 67.

Il Rettor Maggiore quindi con il consenso del Consiglio generale ha abrogato questa “norma”, disponendo che, d’ora in avanti, tutti i trasferimenti di confratelli da una circoscrizione ad un’altra seguano quanto espressamente previsto all’art. 160 delle Costituzioni e all’art. 151 dei Regolamenti generali e riportato dettagliatamente ai num. 134 e 135 di Elementi giuridici e prassi amministrativa del governo dell’Ispettoria.

Detta abrogazione comporta la necessità di una richiesta esplicita del confratello interessato che chiede il trasferimento e/o la decisione, in forma scritta, da parte dei superiori competenti e coinvolti nella procedura di trasferimento.

Da qui l’invito a verificare le eventuali situazioni da regolarizzare o chiarire nelle vostre ispettorie, che facevano riferimento alla norma transitoria pubblicata in ACS 284 (1976) pag. 69 e nei successivi Atti del Consiglio Generale fino ad ACG 427 (2018) pag. 67 ed ora definitivamente abrogata.

 

3. Comunicazione alla Segreteria generale

 

Chiedo, infine, che ogni trasferimento temporaneo tra circoscrizioni giuridiche sia sempre accompagnato da una convenzione scritta tra i due superiori coinvolti e che sia trasmessa alla Segreteria generale e al Consigliere generale della Regione (o delle regioni) coinvolto.

Ringraziandovi per l’attenzione e la collaborazione, invio un cordiale saluto con l’assicurazione di un ricordo nella preghiera per voi, per i confratelli delle vostre comunità e per coloro che insieme a voi portano avanti la missione salesiana per i giovani.

Il cammino della Quaresima che stiamo vivendo ravvivi la nostra fede, ci prepari all’incontro con il Cristo Risorto.

Don Stefano Martoglio
Vicario del Rettor Maggiore