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La Visita Canonica alle Case Salesiane: Torino, 24 Agosto 1939. Atti 94

Luglio-Agosto 1939 Atti n.94

LA
VISITA CANONICA
ALLE
CASE SALESIANE
ATTI DEL CAPITOLO SUPERIORE
I1_ Rettor Maggiore.

Torino, 24 agosto 1939.

Carissimi Figliuoli in G. C.

Nel luglio del 1933, parlando a un gruppo di Ispettori riuniti a Torino, diedi loro alcune norme circa il modo di compiere la visita alle Case. In seguito fui insistentemente pregato di raccogliere quelle norme e fissarle in una circolare a comune vantaggio. Solo oggi mi vien dato di soddisfare quel desiderio.
Una ormai lunga esperienza mi persuade della necessità di mettere a portata di mano degli Ispettori e Direttori tutto ciò che riguarda la visita: sono come i punti di -un esame generale di coscienza, i quali, mentre sono destinati in particolare a facilitare il còmpito agl´Ispettori e Direttori, specialmente novelli, possono altresì riuscire utili ad altri in molte circostanze.
Ho creduto bene dare una certa ampiezza ai punti riguardanti il culto e la pietà, perchè la loro osservanza contribuisce efficacemente a rinvigorire ed accrescere quello spirito di pietà, ch´è tanta parte nella nostra missione educatrice (Atti del Cap. n. 87, p. 23).

A taluno potranno forse parere meno con f acentisi al carattere di una circolare le prolisse enumerazioni e citazioni del testo: ma, come ve ne andrete persuadendo man mano che vi addentrerete nella lettura, questo scritto vorrebbe piuttosto essere un vero, sia pure elementare, Manuale delle Visite. Accoglietelo pertanto come una nuova manifestazione del mio affetto paterno, che intende, anche con questo umile lavoro, - farvi cosa gradita e sopra tutto giovevole alla vostra perfezione.
Sono intimamente persuaso che se le visite ordinarie e straordinarie alle Case nostre saranno fatte sempre e bene, molto ne guadagnerà l´osservanza religiosa, mentre lo spirito del Padre gelosamente conservato nel cuore dei Figli continuerà ad essere meravigliosamente fecondo di opere a salvezza delle anime.
Invocando su tutti le più copiose benedizioni mi professo sempre vostro aff.mo in G. C.
Sac. PIETRO RICALDONE.

PARTE PRIMA
1 - NATURA DELLA VISITA
La visita, canonicamente intesa, è una inquisizione fatta dal Superiore legittimo allo scopo di rendersi conto del governo delle singole comunità affidate alle sue cure e della disciplina ecclesiastica e religiosa che in esse si osserva.

Non basta infatti fare buone leggi perchè nelle comunità religiose regni il buono spirito, ma occorre vigilare attentamente perchè le leggi stesse vengano osservate; ed è perciò necessario che il Superiore si renda personalmente conto, dell´andamento della famiglia che gli è affidata, giacche solo così egli potrà avere una esatta conoscenza del progresso e del regresso dei singoli, nonchè dello stato reale delle opere loro affidate, ed essere in grado di promuovere il bene, reprimendo gli abusi e fomentando la feconda osservanza.

Non vorrei però che taluno si facesse nella visita, una idea meno benevola ed esatta considerandola una disposizione comecchessia odiosa.

Il nostro santo Fondatore e Padre, che, anche nel trattare della disciplina, volle darcene una definizione tutta ispirata a benevolenza e paternità, parlando dell´Ispettore, eh´è appunto il Superiore destinato ordinariamente a compiere la visita, lo chiamò fratello maggiore: Con questo egli intese allontanare dalla visita stessa tutto ciò che possa in qualunque modo anche solo affievolire quello spirito di famiglia che deve strin- gere, in un´atmosfera di soave carità, i figli ed i fratelli attorno al Padre. La visita fatta con questo spirito sarà sempre una vera benedizione del Signore, come ebbe a dirmi in una memorabile udienza Sua Santità Pio XI, il cui ricordo clev´essere sempre vivo nelle nostre preghiere e nel nostro affetto.

2 - UN PO´ DI STORIA DELLA VISITA
Le origini della visita canonica vanno ricercate nei primordi stessi della. Chiesa. In ogni tempo fu avvertita la necessità che il Superiore si rendesse conto dei bisogni, delle attività, dei progressi, dei propositi dei propri sudditi. Leggiamo negli Atti degli Apostoli (1) che S. Pietro e S. Paolo, visitavano le prime cristianità confortando, ammonendo, incoraggiando.

Verso la metà del secolo quarto il Concilio di Laodicea impone la nomina di speciali incaricati a far da visitatori per le diocesi dell´Oriente; e ciò per non moltiplicare soverchiamente il numero dei Vescovi, collocandoli anche in luoghi di poca importanza (2).

Nell´Occidente, già sul principio del secolo quinto, l´obbligo della visita canonica è ricordato e sanzionato in diversi concili come un´antica consuetudine.
Secondo il Concilio Tarraconeso, can. 8, il Vescovo deve visitare tutti gli anni la sua diocesi: a chi non potesse farlo personalmente Graziano ricorda che può farlo per mezzo di un delegato (3). Sorge poi l´uffizio dell´Arcidiacono, che poco a poco va assumendo quest´obbligo cumulativamente col Vescovo e lo fa suo.

Anticamente la vita religiosa non era concepita .a regime unitario, e perciò i singoli monasteri, ognuno dei quali era pressochè indipendente, venivano visitati dal Vescovo durante la visita canonica della diocesi. Quando però s´incominciarono a fondare istituti religiosi a regime unitario, e dai medesimi antichi tronchi pullularono rampolli speciali che allargarono la sfera di azione del loro spirito al di là della cerchia delle mura del semplice monastero, allora nacquero le fondazioni dipendenti, i monasteri affiliati, e si rese necessaria la visita canonica, oltre che del Vescovo, anche del Superiore religioso. Colle diverse diramazioni e Congregazioni del ceppo Benedettino, col sorgere in seguito degli ordini mendicanti, e particolarmente dall´organizzazione francescana, prese le mosse l´attuale divisione in province e quasi-province, accentuandosi e rafforzandosi il carattere unitario dei nuovi istituti e conseguentemente l´obbligo della visita.

Il Concilio Lateranense IV del •1215 stabiliva, a proposito dei Cistercensi e dei Canonici regolari, speciali norme per le visite e pei visitatori (4). Più tardi Onorio III fissava ed estendeva identiche prescrizioni agli altri ordini religiosi (5). Finalmente il Concilio di Trento. (6) impose ai Superiori l´obbligo grave della visita canonica, fatta diligentemente e in tempo opportuno, affinchè i religiosi e le religiose potessero meglio conformare la loro vita alle regole professate. L´osservanza di tale prassi venne poi affidata alla vigilanza della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, ed oggi alla S. Congregazione dei Religiosi. Presentemente non esistono istituti religiosi che non abbiano nelle Costituzioni tassative norme che regolino la visita interna ordinaria e straordinaria. Il Codice di Diritto Canonico ne parla espressamente nei canoni 511-513.

3 DIVERSE CATEGORIE DI VISITE
Vi sono tre categorie di visite: papale, episcopale, religiosa.
La visita papale o apostolica alle diocesi e alle case religiose è fatta per autorità apostolica, ed ha lo scopo ´di favorire Ia disciplina e l´osservanza delle leggi ecclesiastiche e religiose o restaurarla là dove il tempo e le persone avessero debilitato l´una o l´altra.

La visita episcopale è diversa a seconda che il Vescovo visiti nella ´sua diocesi istituti di diritto diocesano oppure di diritto pontificio: i primi si trovano dinanzi al Vescovo in condizioni di assoluta dipendenza; i secondi, esenti e non esenti, vengono a trovarsi in condizioni di dipendenza più o meno ]imitata. Altra pertanto è la Visita canonica che il Vescovo può fare ai religiosi di diritto diocesano e altra è quella ch´egli può fare ai religiosi di diritto pontificio come pure alle Suore o alle Monache, secondo il diverso grado dell´esenzione. Secondo il diritto vigente, il Vescovo, durante la visita pastorale alla diocesi, può e deve anche visitare:
1° i singoli monasteri di monache esenti e non esenti che si trovino nel luogo dove egli fa la visita;
2° le singole case dei "religiosi di diritto diocesano;
3° i monasteri di monache soggette al Superiore religioso, ma solo per quel che si riferisce alla clausura, il cui custode è il Vescovo, o anche per correggere e supplire le negligenze del Superiore regolare;
4° le singole case di religiosi anche esenti: se si tratta di una Congregazione o ordine laicale visiterà tutto, a norma del canone 618, § 2, 2°; quando invece si tratti di un istituto chiericale (come ad esempio la Società Salesiana) visiterà solo ciò che concerne la chiesa esterna, la sacrestia, l´oratorio pubblico, i confessionali per gli esterni, giusta il can. 512. Tutto il resto, negli Ordini chiericati e nelle Congregazioni chiericati esenti, dipende dal . Superiore.

La visita canonica religiosa può essere di due specie: ordinaria e straordinaria. Anche il Codice, imponendo a tutti i Superiori Maggiori l´obbligo grave della visita alle case da essi dipendenti, lascia chiaramente intendere che si può parlare di una visita ordinaria e di una visita straordinaria.

La visita ordinaria è quella che l´Ispettore dovrà fare a tempo determinato, vale a dire ogni anno, a tutte le case dell´Ispettoria. La visita straordinaria invece la indice il Rettor Maggiore quando lo crede opportuno, ed egli stesso la compie, per sè o per altri, attraverso tutte o solo alcune delle ispettorie o case. Essa è compresa nell´àmbito del potere che le Costituzioni attribuiscono al Rettor Maggiore negli articoli 55 ed 83: inoltre è menzionata espressamente nell´articolo 121. Naturalmente anche l´Ispettore potrà visitare le case dell´ispettoria, non solo una volta all´anno giusta l´art. 120 delle Costituzioni, ma, come è detto nell´art. 349 dei Regolamenti, «ogni altra volta che qualche ragionevole motivo lo richieda ».

4 - OBBLIGO DELLA VISITA ISPETTORIALE
L´obbligo della visita ispettoriale proviene dal diritto naturale e dal diritto positivo. L´ispettore è obbligato per diritto naturale ad aver cura del gregge di cui è stato costituito pastore: egli deve conoscere appieno i suoi figli e provvedere alle loro necessità spirituali e temporali. Il diritto della Chiesa poi determina tassativamente quest´obbligo ne´ suoi particolari e stabilisce il modo più conveniente per bene adempierlo.

« Il diritto e la potestà di visitare, dice il Ferrari (7), compete a tutti i prelati ecclesiastici che hanno giurisdizione ordinaria ». Il Concilio Lateranense IV del 1215 vuole che, nei Capitoli dei Religiosi, vengano scelti dei soggetti prudenti a tale scopo (8), ed il Concilio di Trento ordina ch´essi compiano, la visita nel . tempo stabilito con ogni cura e diligenza (9). Era tenuto in tanta considerazione l´obbligo della visita che autori anteriori alla pubblicazione dei Codice non ammettevano che il Superiore potesse applicare a sè senz´altro ed in qualsiasi caso le Regole del Giure: « Chi può fare per sè, può fare per mezzo di altri; chi fa per mezzo di un altro, è come se facesse per sè » (10). Essi all´incontro insegnavano quasi unanimemente che il Superiore pecca gravemente trascurando la visita o affidandola a un suo Delegato ,senza un motivo sufficiente (11).

Il Codice di Diritto Canonico, quasi riassumendo la dottrina tradizionale della Chiesa, dice al canone 511: « I Superiori maggiori delle Religioni designati dalle Costituzioni a quest´ufficio (di visitatori), nei tempi da esse stabiliti, visitino tutte le case a loro soggette, per se stessi, o per mezzo d´altri, quando fossero legittimamente impediti ».

L´obbligo imposto dal can. 511 viene così specificato dall´articolo 120 delle nostre Costituzioni: « L´Ispettore visiterà ciascuna casa almeno una volta all´anno, per esaminare diligentemente se vi si compiano i doveri imposti dalle_ Costituzioni della Società, e per vedere nello stesso tempo se l´ammi- nistrazione delle cose spirituali e temporali tenda realmente allo scopo proposto, a promuovere cioè ]a gloria di Dio e la salvezza delle anime ». Il dovere dell´Ispettore viene maggiormente accentuato negli articoli 349 e seguenti dei nostri Regolamenti.

Infine il canone 1509, 7 (can. 1509, 70) dichiara imprescrittibili il diritto e il dovere del Superiore di fare la visita canonica. Ne consegue pertanto che, mentre da una parte il Superiore è tenuto a compiere questo suo grave dovere, al tempo stesso non è possibile a nessun religioso esimersi dall´obbligo di subire la visita.

5 - SCOPO E VANTAGGI DELLA VISITA ISPETTORIALE
Scopo principale di ogni visita canonica è quello indicato nella sessione 24, capo terzo, del Concilio Tridentino, vale a dire la riforma degli abusi e. il fiorire delle virtù. Per, i religiosi si dovrebbe aggiungere la restituzione,- la conservazione e l´incremento dell´osservanza e della disciplina religiosa (12).

Il Papa Onorio III dà la ragione della visita allorchè dice: « Le cose provvidamente stabilite per salvaguardare l´onestà e promuovere la salvezza dei religiosi, devono essere irrobustite e salvaguardate dalla autorità e vigilanza apostolica, acciocchè con maggior devozione vengano accettate e più diligentemente osservate» (13). Per questo i visitatori devono compiere il dovere loro con ogni diligenza. ´
Quanto è stabilito nel can. 343, § 1 a proposito della visita dei Vescovi alle loro diocesi lo possiamo applicare alla visita da compiersi nelle nostre case (14). Nella Costituzione Apostolica Cum Providentissimus Deus del 6 gennaio 1932 il Sommo Pontefice riafferma e illustra i concetti suindicati trattando della visita da compiersi a Roma (15).

I vantaggi che la visita canonica apporta ai religiosi in particolare e alla religione in generale sono veramente notevoli, e risultano con evidenza dalla natura e dalle finalità stesse della visita. Essa infatti rende più intima la mutua conoscenza tra Superiori e sudditi, dalla quale logicamente scaturisce una più profonda fusione di menti e di cuori, un più forte collegamento della periferia col centro, e l´irrobustimento dei vincoli religiosi. Soprattutto poi la visita contribuisce a richiamare´ alla mente dei religiosi la conoscenza degli obblighi ai quali si sono vincolati, e particolarmente dei doveri dell´osservanza, della disciplina e dell´obbligo di tendere alla perfezione. Essa infine fomenta quello spirito di famiglia che stava tanto a cuore al nostro Santo Fondatore, mentre fornisce ai Superiori, altra- verso una più chiara ´conoscenza degli uomini e delle cose, un mezzo - poderoso per meglio governare la Congregazione, specialmente colla scelta di soggetti atti a particolari delicate mansioni e al governo delle case e delle ispettorie.

Per questo abbiamo udito ripetere che la visita, particolarmente in certe circostanze, fu una vera e grande benedizione.

6 - IN CHE TEMPO DOVRÀ COMPIERSI
LA VISITA ISPETTORIALE
Quantunque il Concilio di Trento nel capitolo 8 della Sessione 25, mentre afferma l´obbligo dei Superiori di visitare le loro case, non abbia stabilito il tempo in cui la visita debba effettuarsi, è però antichissima prassi ecclesiastica che ogni anno in ogni posto si subisca almeno una visita canonica. Si direbbe che da qui abbiano preso le mosse le nostre Costituzioni per stabilire che: « L´Ispettore visiterà ciascuna casa almeno una volta all´anno » (art. 120). I nostri Regolamenti poi spiegano quell´almeno dichiarando che l´Ispettore può e deve visitare ciascuna casa, non solo una volta all´anno, ma anche « ogni altra volta che .qualche ragionevole motivo lo richieda» (art. 249).

Presso di noi, dietro l´uso e l´esperienza, anzi ormai per tradizione universalmente vissuta, gl´ispettori compiono almeno due visite annuali alle case dell´Ispottoria: l´una al principio dell´anno scolastico col carattere d´incoraggiamento e per contribuire eventualmente alla definitiva sistemazione del personale; l´altra, la canonica, o costituzionale, da farsi lungo il corso dell´anno. Conviene anzi che possibilmente questa ultima si compia quando tutto è regolarmente sistemato e la casa si trova nella piena efficienza delle sue attività. Toccherà poi all´Ispettore stabilire di volta in volta, tenendo conto delle particolari circostanze, il tempo più opportuno per la visita afpinchè le singole case ne ricavino frutto più abbondante.

7 MODO DELLA VISITA ISPETTORIALE
Il can. 345, parlando del Visitatore, dice ch´egli, in tutto ciò che riguarda l´oggetto e lo scopo della visita, deve procedere paterna forma, paternamente. È questo appunto il pensiero -costantemente inculcato da San Giovanni Bosco, il quale nel primo Capitolo generale della Congregazione, affermava che l´Ispettore « è. un padre, che ha per ufficio di aiutare i suoi figliuoli a fare bene i loro negozi, e quindi li ,consiglia, li soccorre, insegna loro il modo di trarsi d´imbarazzo nelle circostanze critiche » (16). Lo stesso nostro Padre, insistendo su questo concetto affermò ripetutamente essere facile e soave l´esercizio della superiorità allorchè si è padroni dei cuori.

Il Servo di Dio Don Michele Rua voleva che gli Ispettori fossero considerati e accolti ,« quali sentinelle della Città di Dio, occhi della Congregazione, solerti coltivatori delle anime dei confratelli, quali teneri padri, consiglieri ed amici, quali rappresentanti del Rettor Maggiore, anzi quali rappresentanti di Dio stesso ».

D´altronde l´articolo 87 delle Costituzioni, parlando dell´Ispettore, enumera una serie di altissime responsabilità, che non si possono compiere se non da chi sia animato da vero spirito salesiano e da un intenso amore per la Congregazione e per i propri confratelli, in una parola, se non da un tenero padre.

S. Benedetto vuole che il Superiore pensi che gli furono affidate delle anime, delle quali dovrà un giorno rendere conto a Dio (17).

È vero, il Visitatore, oltre che padre, è anche superiore e giudice; ma è bene che di queste ultime prerogative egli non ne usi se non nei casi di vera necessità. (Atti del Cap. n. 74, p. 81).

Soprattutto poi quando si dovesse ammonire, correggere, sradicare abusi, vuole S. Francesco di Sales che si usi amore e dolcezza (18). Il nostro indimenticabile Don Rua, mentre esorta a non tralasciare la correzione, scongiura che la si faccia sempre in tempo opportuno, e in spiritulenitatis (19). Il can. 346 parlando della visita dei Vescovi alle parrocchie raccomanda uno spirito di paterna discrezione: tale disposizione può anche applicarsi ai visitatori religiosi (20).

8 - PRIMA DELLA VISITA ISPETTORIALE
Stabilito che il Visitatore è- e dev´essere anzitutto padre, ne deriva che conviene togliere alla visita tutto ciò che possa comecchessia affievolire lo spirito di paternità e la vita di famiglia. È bene pertanto che l´Ispettore avvisi per tempo . il Direttore della casa che intende visitare: giungere di sorpresa potrebbe forse turbare gli animi e dare alla visita l´aspetto di non paterna indagazione. Acciocchè tutto proceda bene si fissi non solo il giorno, ma anche l´ora dell´arrivo per potere così stabilire il tempo e le modalità della conferenza di apertura da farsi preferibilmente in cappella.

I canonisti parlando della visita del Vescovo alle parrocchie dicono appunto ch´egli deve preannunciarla, a meno che giusti e prudenti motivi non consiglino di agire diversamente (21). Anche il Concilio Lateranense vuole che il lavoro da farsi pel rifiorimento delle comunità religiose sia condotto in guisa che i Visitatori abbiano piuttosto da riscontrare in esse cose degne di lode, anzichè di correzione (22).

Questo appunto c´inculcò sempre il nostro Padre. Egli vuole che gli Ispettori abbiano tali paterne cure delle loro case da far sì che, recandosi a visitarle, trovino in esse esemplare osservanza e fecondità di opere buone. Sant´Agostino scrivendo alle religiose del monastero di Ippona dà questo salutare avvertimento: « La severità è sempre pronta a punire il male, ma la carità fa´ in modo da non trovare nulla degno di riprovazione » (23). È, come vedete, il concetto fondamentale del sistema preventivo.

9 - I POTERI DEL VISITATORE DURANTE LA VISITA
I poteri del Visitatore, durante la visita, . si desumono dal Codice di Diritto Canonico, dalle Costituzioni e dai Regolamenti della nostra Società, ed anche da un decreto del Concilio di Trento (Sess. 24, cap. 10) sulla visita pastorale dei Vescovi, applicato per analogia ai nostri Visitatori.

L´Ispettore, essendo ordinario a norma del Codice (24) e delle nostre Costituzioni (25), ha attualmente tutti i poteri in ordine al disimpegno del suo ufficio: ma, la circostanza della visita conferisce ai medesimi poteri quasi un carattere di solennità che deve. servire a renderla più proficua.

Gli altri Visitatori ricevono essi pure il potere proprio della visita, ma l´estensione di questo potere dipende dalle maggiori o minori facoltà loro conferite dalla autorità per incarico della quale essi compiono la medesima visita.

Il già citato Concilio di Trento conferisce ai Vescovi nella visita il potere di ordinare, moderare, punire ed eseguire; in conformità delle prescrizioni canoniche, quanto giudicheranno opportuno per l´emendazione dei sudditi e l´utilità della diocesi. Altrettanto deve dirsi dell´Ispettore in visita, il quale, oltre alle prescrizioni canoniche, dovrà tener conto anche di quelle proprie della nostra Società. Contro questo potere che si estende per tutta l´ampiezza e la durata della visita e che viene esercitato a vantaggio dei soci e delle loro opere in conformità del diritto generale e particolare delle Costituzioni, non si possono opporre motivi di esenzioni o disposizioni particolari, a meno che il visitatore stesso non abbia ricevuto speciali comunicazioni del Rettor Maggiore. Anzi gli eventuali ricorsi contro i decreti o le sentenze dell´Ispettore sono solo in devolutivo, e perciò non impediscono l´immediata esecuzione dei decreti e delle sentenze medesime, salvo ad eseguirsi poi la decisione del Rettor Maggiore quando verrà data. Anche il Diritto Canonico pur raccomandando, come già abbiamo ´visto, moderazione e prudenza, concede al Visitatore la più ampia libertà circa le cose che riguardano l´oggetto e lo scopo della .vi- sita (26).

Siccome, giusta i canoni, la visita dev´essere personale, locale e reale, perciò, specialmente quando si tratti di Visitatori  straordinari, essi saranno muniti delle facoltà corrispondenti, e al tempo stesso di quella ampiezza di potere che ne aiuti e faciliti il compito.

Anche le nostre Costituzioni e i Regolamenti si appoggiano su questi principi fondamentali, senza naturalmente perdere di vista le condizioni speciali delle nostre case e delle nostre opere.

E qui è bene far notare che, durante la visita, tutto il potere di governo, disciplinare e contenzioso, si concentra in modo assoluto nell´Ispettore. Il Direttore e gli altri superiori che lo coadiuvano (prefetto, catechista, consigliere, ecc.) rimangono bensì in carica per le questioni ordinarie, ma non possono far nulla di straordinario (per es. mandar via un giovane, stendere dei contratti, ecc.) senza intendersi coll´Ispettore. E ciò non solo quando le Costituzioni e i Regolamenti io prescrivono,- ma anche quando il Direttore e i suddetti superiori potrebbero agire di propria autorità. Il potere stesso di ordinaria amministrazione, non di giurisdizione, che rimane ai Superiori locali non deve in alcun modo intralciare l´opera dell´Ispettore, come chiaro apparisce dal paragrafo primo del can. 513, e ciò a tal segno che chi agisse altrimenti potrebbè persino giungere a commettere un delitto ecclesiastico che l´Ispettore avrebbe facoltà di punire a suo giudizio (can. 2413, § 1). Per queste considerazioni è bene che il Visitatore, iniziata la visita, la conduca a compimento senza interruzioni, acciocchè l´andamento della casa possa poi riprendere il suo ritmo, ordinario.

PARTE SECONDA
10 - INIZIO DELLA VISITA ISPETTORIALE
La Visita Pastorale alle parrocchie riveste una solennità speciale ed è regolata da un magnifico rito, formatosi man mano con ritocchi e aggiunte in diversi Concili, ed ora fissato nelle splendide descrizioni dei libri liturgici.

Una certa solennità, scevra però di ogni esagerazione, deve accompagnare anche la visita dell´Ispettore o di altri Visitatori, a meno che circostanze speciali consiglino il contrario.

Perciò l´Ispettore sarà accolto con una accentuata solennità la prima volta ch´egli si recherà. in una casa dopo la sua elezione. Gli si potrà,ad esempio leggere un indirizzo di filiale adesione davanti alla comunità e ai giovani. In seguito è meglio dare al ricevimento quell´intonazione semplice e, familiare che tanto si addice al nostro spirito. In tal modo l´Ispettore potrà iniziare senz´altro il suo compito presentandosi alla comunità raccolta nella chiesa o cappella.

Recitato il Veni, Sancte Spiritus, col versetto e l´Oremus, I´Actiones, con l´Ave Maria, e Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis, l´Ispettore fa la conferenza iniziale prescritta dall´articolo 350 dei Regolamenti (26). In essa egli esprima la gioia di trovarsi in mezzo ai confratelli e si metta a loro piena disposizione per tutto il tempo che durerà la visita.

L´Ispettore eviti di fissare la durata della sua permanenza e meno ancora manifesti fretta di sorta, per non togliere alla visita gran parte della sua efficacia: lasci invece chiaramente capire ch´egli rimarrà nella casa fino a tanto che avrà o gli si procurerà lavoro e che la sua presenza possa giovare. Infine esorti tutti a pregare perchè la visita abbia a riuscire ricca di frutti.

Recitato un Pater, Ave, Gloria a S. Giovanni Bosco con versetto ed Oremus, l´Agimus, con l´ Ave Maria,  e Maria, Au.ri- lium Christianorum, ora pro nobis, la visita resta iniziata.

11 - VISITA ALLA CHIESA
Ho pensato di fare cosa giovevole, non solo ai Visitatori, ma ai Direttori e in generale ai confratelli, presentandovi una trattazione ampia, e vorrei sperare pressochè completa di tutti i punti che riguardano la chiesa. È bene che gl´Ispettori e i Visitatori leggano attentamente le qui elencate norme liturgiche corredate dai relativi decreti e si sforzino di farle praticare in tutte le nostre case: ne verrà alla nostra Società notevole vantaggio. Daltronde vi è noto che il nostro santo Fondatore desiderava che i suoi figli mettessero il massimo impegno in tutto ciò che riguarda il culto e serve al fomento della pietà. Nella prima visita che verrà fatta dopo la lettura di questa circolare si dovrà forse insistere su molti punti: nelle visite successive basterà osservare se le prescrizioni sieno osservate; in caso di dubbi la presente raccolta offrirà modo di chiarirli, e risolverli.

La prima visita è quella della chiesa: finita pertanto la conferenza  d´introduzione ed usciti i confratelli, l´Ispettore, assistito dal Direttore e dal Catechista, indossa la cotta e la stola, fa una breve adorazione e poi apre ed inizia l´esame del tabernacolo e dei vasi sacri.

12 - IL TABERNACOLO
1. Secondo le prescrizioni del Codice, ricordate e commentate dalla S. C. dei Sacramenti nell´Istruzione del 26 maggio 1938 (vedi Atti del Cap. Sup., a. XX, n. 92, pag. 46 e seg.), il tabernacolo dev´essere:

  1. inamovibile — cioè fisso e fermo — non a modo di scatola o cassetta posticcia (can. 1269);
  2. costruito con arte (affabre exstructum) (ibid.);
  3. chiuso solidamente da ogni lato (ibid.);
  4. ornato decentemente secondo le leggi liturgiche (ibid.).

2. Giusta le prescrizioni del Rituale il tabernacolo dev´essere:

  1. chiuso a chiave (clave obseratum) (Tit. IV, cap. I, n. 5);
  2. coperto di conopeo (conopaeo opertum) (ibid., n. 6);
  3. non deve contenere altro all´infuori dei vasi della SS. Eucaristia (ab omni alfa re vacuum) (ibid.);
  4. munito di almeno una lampada ad olio o cera, che arda continuamente (ibid.).

13 - MATERIA, FORMA, PORTICINA, CHÍAVE, ORNATO, ACCESSORI DEL TABERNACOLO

  1. Riguardo alla materia del tabernacolo, dice la Istruzione sopra citata: « Secondo le leggi liturgiche, il tabernacolo può essere di legno, di marmo, di metallo, il quale ultimo è il più resistente; ma ciò che più importa è che sia costrutto con materia solida e che • ogni parte sia strettamente saldata con le altre » (n. 4).
  2. Per la forma, vale la prescrizione generale del can. 1164 e del can. 1296, in base a cui si devono osservare la tradizione e le regole dell´arte liturgica. In pratica., il tabernacolo deve avere la forma di ciborio o tempietto.
  3. La porticina del tabernacolo sia munita di serratura e di chiave sicura. Secondo l´Istruzione testè ricordata, la serratura abbia la massima sicurezza e sia saldamente unita alla porticina, i cui cardini siano ben robusti e disposti per attaccarla al ciborio... Sarebbe certamente ottimo consiglio se il tabernacolo fosse una vera cassaforte di ferro... Questa poi deve saldamente unirsi con robusti ganci di ferro al gradino inferiore dell´altare o all´opposta parete di esso... Certamente usando di detti solidissimi cibori (tabernacoli di sicurezza) si provvede alla custodia della SS. Eucaristia con un altro mezzo efficace. Però questa Sacra Congregazione, sebbene esorti a costruirli nelle chiese nuove, che si stanno edificando, non impone di provvedere tabernacoli di tal sorta nelle chiese che già son munite di . cibori ordinari, purchè in effetto possano presentare solidi dati di sicurezza; tuttavia esorta caldamente gli Ecc.mi Vescovi ad invigilare, secondo il loro zelo verso il SS. Sacramento, e ad adoperarsi affinchè i cibori ordinari, che posseggono le chiese della loro diocesi, abbiano tali dati di solidità da allontanare ogni pericolo di sacrilega profanazione, severissimamente rimuovendo i tabernacoli che non presentassero assoluta certezza quanto all´assenza di questo pericolo (n. 4).
  4. La chiave del tabernacolo dev´essere custodita con somma diligenza da un sacerdote, con grave obbligo di coscienza imposto al sacerdote incaricato della custodia.

A questo proposito l´Ístruzione della S. C. dei Sacramenti si esprime così: « Affinchè il Rettore della chiesa soddisfaccia a questa diligentissima custodia voluta dal canone, si prescrive rigorosamente che non si lasci mai la chiave del tabernacolo sopra la mensa dell´altare o nella toppa della porticina, neppure al mattino quando si svolgono i divini uffici all´altare del Sacramento e si distribuisce la Santissima Comunione, specialmente se questo altare non si trova troppo in vista. Terminati questi uffici la chiave -sia custodita o in casa dal Rettore della chiesa, o di continuo. da lui portata, rimovendo ogni pericolo di smarrirla, o in sacrestia., dove verrà posta in luogo sicuro e segreto, chiusa sotto altra chiave, la quale, come sopra, sarà in custodia del Rettore... Il sacerdote, cui compete ordinariamente e di per sè il diritto e il dovere di custodire la chiave, è il Rettore della chiesa o dell´oratorio; se egli s´allontana, può e deve durante l´assenza affidarne la custodia ad un altro sacerdote; se invece tiene la chiave in sacrestia sotto altra chiave e stimi che durante l´assenza si abbia bisogno della chiave del tabernacolo, può consegnare quest´ultima al sacrestano. Se si tratta di una chiesa parrocchiale, la chiave dev´essere custodita dal parroco... Nelle chiese non parrocchiali, dove per indulto della Santa Sede vien conservato il SS. Sacramento, la chiave del tabernacolo deve custodirsi dai cappellani o rettori, non mai dai laici sebbene siano patroni » (n. 6).

La stessa Istruzione dopo aver detto, a proposito di chiese delle monache o delle religiose e delle case pie o religiose di donne, che la chiave del S. Ciborio non deve essere custodita tra le. mura del monastero, ma in sacrestia e, terminate le sacre funzioni di chiesa, e specialmente di notte, deve riporsi in un luogo sicuro e segreto, rinchiuso poi da due chiavi, di cui l´una viene tenuta dalla Superiora stessa, o dalla sua vicaria, e l´altra da una suora, ad esempio la sacrestana, così da richiedere il concorso di entrambe per riaprire il suddetto luogo (n. 7), prosegue: « A proposito degli oratori, del seminario o d´un collegio ecclesiastico, degli istituti per l´educazione religiosa e l´istruzione dei giovani di ambo i sessi, degli ospedali e degli ospizi di tal genere, che abbiano la facoltà di conservare la SS. Eucaristia, la chiave del tabernacolo dovrà ´ custodirsi dal Rettore o dal Superiore dei medesimi, se è sacerdote, altrimenti dal Direttore spirituale o dal cappellano solito a celebrare la messa e compiere le sacre funzioni, ed  a questi tocca vigilare attentamente a che la medesima non passi in altre mani » (n. 8).

I Visitatori abbiano ben presenti le norme di questa importantissima Istruzione, ed opportunamente ricordino agli altri le pene ivi comminate a chi gravemente abbia trascurato la custodia della SS. Eucaristia, anche senza l´eccesso della violazione di essa (n. 10, c.).

  1. Non vi sono prescrizioni particolari per la materia e la forma della chiavetta del tabernacolo; però ogni ragione di convenienza richiede che non sia una chiave comune, ma di forma elegante; e se non può essere d´oro o d´argento, nè di metallo dorato o inargentato, sia almeno di metallo bello e lucente. Per maggior comodità di uso e di trasporto, si suole munire di un cordoncino con fiocco o di una catenella con emblema religioso.
  2. La porticina dev´essere di tale grandezza e larghezza da permettere di poter comodamente estrarre e riporre i vasi sacri.
  3. La grandezza del tabernacolo stesso (altezza, larghezza e profondità) dev´essere pure tale da poter comodamente contenere i vasi sacri richiesti per tutte le esigenze delle varie chiese: ossia le pissidi in numero maggiore o minore, di maggiore o minore capacità: la teca o l´ostensorio, ecc.
  4. Il tabernacolo non dev´essere nè troppo sporgente sulla mensa dell´altare, da recare incomodo per la celebrazione della Messa; nè troppo rientrante o troppo elevato da creare difficoltà per la debita estrazione e ´riposizione dei vasi sacri. Al secondo inconveniente, purtroppo frequente, si può e si suole riparare in vari modi, fra cui quello di uno sgabello per salirvi all´occorrenza. Il sistema migliore è quello -di una verga di metallo dorato, argentato o placcato, debitamente ricurva all´estremità, che serva di aiuto all´estrazione ed alla riposizione dei vasi indicati. Si può anche usare un fondo scorrevole del tabernacolo che permetta di avvicinare quanto occorre i vasi medesimi per l´estrazione e la, riposizione.
  5. L´interno del tabernacolo dev´essere rivestito o con seta bianca o con lamine di metallo dorato (Decr. 3254, VII, VIII; 3709 e 4035, IV).
  6. Alla base interna deve sempre trovarsi un corporale mondo, che deve quindi opportunamente essere di quando in quando rinnovato.
  7. Oltre alla porticina o alle pareti, nell´interno del tabernacolo, si può applicare un. velo di seta, anche ricamato in oro o in argento; ma ciò non è necessario nè conveniente; nè può un tal velo supplire il conopeo (Decr. 3150).
  8. Nell´interno del tabernacolo non si può collocare una lampadina elettrica, neppure per rendere visibile la pisside nel caso d´esposizione privata (Decr. 4275).
  9. Dinanzi alla porticina del tabernacolo non si possono collocare vasi di fiori (Decr. 2067, X); nè reliquie od immagini (Decr. 2906).
  10. Neppure sopra il tabernacolo si possono collocare nè reliquie,. nè immagini, siano quadri o statue (Decr. 2613, VI).
  11. È permesso o tollerato al di sopra del tabernacolo collocare la croce, se non si può meglio collocare altrove; ma essa non *deve però essere posta sul tronetto .0 nel punto stesso che serve per esporre il SS. Sacramento (Decr. 4268, IV). Il ripiego di porre una mensoletta dinanzi per quivi collocare la croce non pare nè bello nè opportuno.

14 - IL CONOPEO

  1. L´obbligo del conopeo è preciso ed universale: « Il tabernacolo dev´essere coperto di un conopeo, nonostante consuetudine contraria; e debbono essere osservate le prescrizioni del, .Rituale Romano e i Decreti (Tabernaculum debet tegi conopaeo, non obstante contraria consuetudine; et serventur Rituale Romanum et Decreta: Decr. 4137, 1 iul. 1904); nè vengono esclusi dalla legge i tabernacoli di argento, di oro, o di altra materia preziosa (Decr. 3520); nè, quindi, i cosiddetti tabernacoli artistici.
  2. Il conopeo, secondo la sua natura e l´indicazione di molti decreti, dovrebbe avvolgere tutto il tabernacolo; ma, secondo l´uso comune, può anche coprire la sola porticina anteriore. Dinanzi alla porticina poi può essere completamente disteso, in modo da coprirla interamente; oppure sospeso a forma di cortinaggio, in modo da lasciarla anche in parte visibile. Può essere di un solo pezzo, od unito, oppure diviso in due parti, a piacimento, purchè sia comodo per aprire e chiudere il tabernacolo.
  3. Quanto alla materia, può essere non solo di seta, ma anche di lana, di tela o di cotone (Decr. 3035, X e 3150): potrebbe quindi essere anche di seta artificiale.
  4. Quanto al colore, può essere abitualmente di colore bianco, oppure del colore dell´ufficio del giorno; non mai però nero: in caso di uffici funebri, si usa il violetto (Decr. 3562).
  5. Per l´esposizione e la Benedizione del SS. Sacramento il conopeo dev´essere sempre bianco (Decr. 1615, VII-IX; 2673).

Se però l´esposizione o la Benedizione ha luogo immediatamente prima o dopo della Messa o dell´Ufficio, senza che i Ministri recedano dall´altare, si può ritenere il. colore della Messa o dell´Ufficio medesimo (Decr. 3559).

6. Il conopeo non può essere supplito da una tavoletta di metallo o da un quadro di tela ricamata, o da una oleografia coi simboli dell´Eucaristia o col nome di Gesù o della Madonna (Decr. 4000, I).

15 - ALTARE DEL SS. SACRAMENTO

  1. Il Cerimoniale dei Vescovi (Libro I, cap. XII, n. 8), il Codice (can. 1268), il Rituale Romano (tit. IV, cap. I) convengono nel dire che il SS. Sacramento dev´essere conservato nel posto più bello e più nobile della chiesa (in praecellentissimo ac nobilissimo Ecclesiae loco), e perciò, di solito, all´altar maggiore.
  2. Il Codice, al § 4 del canone citato, aggiunge che i Rettori delle chiese devono procurare che tale altare sia ornato meglio di tutti gli altri, in modo che col suo stesso apparato ecciti maggiormente la pietà e la devozione dei fedeli (suo ipso apparatu magis moveat fidelium pietatem ac devotionem).
  3. Di solito, dunque, l´altare del SS. Sacramento dev´essere l´altar maggiore. Ma se ciò può riuscire di impedimento alla retta esecuzione delle funzioni ecclesiastiche, allora il SS. Sacramento si deve conservare in altro altare, sempre debitamente preparato ed ornato, come si usa nelle chiese cattedrali, collegiate e conventuali: così risulta dai documenti citati.
  4. Ora nn grave inconveniente che di solito avviene in molte chiese — specialmente nelle più frequentate ed in cui è maggiore il numero delle Messe e . delle Comunioni — è quello di distribuire la Comunione mentre all´altare stesso si celebra la Santa Messa da un altro sacerdote, o si compie altra funzione. Tale inconveniente è riprovevole pei seguenti motivi:

a) per l´incompatibilità dei due atti simultanei: incompatibilità che aumenta quanto più gli atti sono fra loro divergenti: ´ come sarebbe distribuire´ la Comunione durante una Messa cantata e magari durante le esequie;
b) perchè in tal modo praticamente s´impedisce ai fedeli di comunicarsi durante la Messa cui assistono, com´è desiderio esplicito e ripetuto della -Chiesa (Cono. Trid. sess. XXII, c. VI e Catechismo di Pio X, d. 354);
c) perchè in tal modo la Comunione si distribuisce in una forma indecorosa e incongruente, recitando cioè le preghiere che precedono e seguono la Comunione stessa, nel retroaltare senza la presenza e la vista dei comunicandi.

5. Un tal inconveniente può essere rimosso per una di queste vie:

  1. o conservando il SS. Sacramento in un altare distinto da quello in cui si compiono le funzioni e si celebrano le Messe continue, e quivi regolarmente distribuendo la S. Comunione;
  2. o facendo in modo che i comunicandi possano comodamente accedere e comunicarsi dietro I´altar maggiore: sempre però che il luogo sia decoroso;
  3. o più semplicemente regolando le cose in modo che all´altar maggiore in cui si conserva il SS. Sacramento e si distribuisce la Comunione non siano celebrate Messe ad ogni mezz´ora — cio che rende impossibile, praticamente, la Comunione dei fedeli durante la Messa stessa — ma ad ogni ora o ad ogni tre quarti d´ora soltanto: il che permetterebbe ad ogni sacerdote di distribuire comodamente la Santa Comunione e al principio della Messa e.injra Missam, e al termine della Messa medesima, secondo la richiesta dei fedeli.

Quest´ultima sarebbe ]a soluzione migliore, perchè più conforme allo spirito della Chiesa.

È bene che nelle nostre maggiori chiese si prendano a questo proposito gli opportuni provvedimenti.

6. All´altare del SS. Sacramento tutto ciò che riguarda il culto del medesimo dev´essere conservato integro e mondo (Rit. Rom., tit. IV, cap. I, 6).

7.. Merita particolare attenzione a questo riguardo il vasetto dell´abluzione col relativo purificatorio. Il vasetto, di metallo e di vetro, dev´essere decente ed elegante, debitamente coperto e sempre pulito e nitido. Il vasetto a spugna è meno opportuno di quello ripieno di sola acqua, perchè meno bene si presta alla purificazione e alla rinnovazione.

  1. Il purificatorio dev´essere sempre mondo, quindi opportunamente cambiato secondo l´esigenza, e sempre debitamente conservato: non abbandonato ovunque sull´altare, non esposto al -gocciolio delle candele, non comunque trattato, ma accuratamente piegato e collocato in apposita custodia oppure sul vasetto stesso o presso il medesimo.
  2. La SS. Eucaristia non si deve conservare abitualmente e del continuo se non in un solo altare della stessa chiesa (can. 1268, § 1).

In caso però di necessità o in via eccezionale, si può conservare anche in altari distinti e quivi distribuire la Comunione. Cessata però la necessità o la ragione speciale, si deve ritornare e stare alla legge dell´unico altare.

10. Se all´altare´ in cui si conserva il SS. Sacramento occorre distribuire con frequenza la S. Comunione, si può, a questo scopo e pel tempo che occorre, tenere regolarmente presso il tabernacolo la borsa col corporale, senza bisogno che ve la porti volta per volta il sacerdote, come sarebbe invece opportuno si facesse in caso diverso (Decr. 2850, III).

  1. Tale borsa può essere abitualmente bianca, oppure del colore del giorno (Decr. 3515, I);
  2. può essere indifferentemente collocata dal lato dell´Epistola o da quello del Vangelo, secondo l´opportunità;
  3. dev´essere collocata in modo che sia sottratta ad eventuali sgocciolamenti delle candele, e dev´essere sempre pulita e decente;
  4. il corporale conviene sia sempre . in essa riposto volta per volta, e non lasciato, nè disteso nè piegato, sulla mensa dell´altare fra una comunione e l´altra;
  5. non si può neppure fuori della Messa, in luogo del corporale, usare una semplice palla o ammetta per la Comunione (Decr. 2932, I-IV );
  6. entro la medesima borsa si può opportunamente conservare il piattello della Comunione;
  7. spirato il tempo della Comunione, tutto si riporta debitamente in sagrestia e si ripone al proprio posto.

16 - LA LAMPADA

  1. La lampada dev´essere ben visibile, per corrisponderò al suo scopo, e collocata o dinanzi all´altare o in prossimità di esso (Decr. 2033. e 3576, IV).
  2. Può essere sospesa a catenelle (che è il modo migliore), oppure sostenuta da colonnina o da altro sostegno conveniente, per esempio da un braccio di metallo infisso nella parete a guisa di cornucopio (Decr. 3576, IV).
  3. Quanto alla materia, può essere di vetro bianco e trasparente, o anche di vetro colorato (Decr. 3576, V).
  4. La lampada dev´essere alimentata con olio d´oliva o con cera di api (nutrienda oleo olivarum vel cera apum: Rit. Rom., tit. IV, cap. I, n. 6); dove però non possa aversi olio d´oliva, si lascia alla prudenza dell´Ordinario il permettere di sostituirlo con altri, possibilmente vegetali (ubi vero oleum elivarum haberi nequeat, Ordinarii loci prudentiae permittitur ut aliis oleis commutetur, quantum fieri potest vegetalibus: ibid.).
  5. Il Decreto 4334 del 23 febbraio 1916 (epoca della grande guerra) stabiliva che, ove non si potesse avere nè olio di nessun genere nè cera per nutrire la lampada del SS. Sacramento, si rimettesse ad prudente giudizio dell´Ordinario del luogo permettere l´uso d´una lampada elettrica. Ma si avverta che quest´ultima particolarità è stata omessa dal Rituale Romano (1. e.) che pur riproduce alla lettera il Decreto medesimo. Ad ogni modo, anche in base al decreto, accennato, l´uso della luce elettrica per la lampada del SS. Sacramento non sarebbe consentito se non in casi eccezionali e non può essere permesso se non dall´Ordinario del luogo.

17 - ALTARI IN GENERE

  1. Il can.1197, § 1,10 dice che liturgicamente si dà il nome di altare immobile o fisso ad una mensa collocata sopra due stipiti consacrati con essa come una cosa sola. (Nomine altaris immobilis seu fixi mensa superior una cum stipitibus per modum unius cum eadem consecratis).
  2. Per altare mobile o portatile si intende la pietra, ordinariamente piccola, che viene consacrata da sola; oppure la stessa pietra collo stipite (intera mensa) che però non fu consacrato colla medesima. (Nomine altaris rnobilis seu portatilis petra ut plurimum, parva, quae sola consecratur, quaeque dicitur etiam ara portatilis seu petra sacra; vel eadem petra cum stipite qui tamen non fuit cum eadem conseeratus).
  3. Nella chiesa consacrata almeno un altare, specialmente il maggiore, deve essere fisso: ma nella chiesa benedetta tutti gli altari possono essere mobili. (In ecclesia consecrata saltem unum altare, praesertim, maius, debet esse immobile; in ecclesia autem benedicta omnia altaria possunt esse mobilia: can.1197, § 2).
  4. Il Visitatore veda di assicurarsi se un altare che si presenta con le apparenze di altare fisso — cioè con la mensa ampia e di marmo unita agli stipiti — sia veramente tale: se cioè la mensa sia stata consacrata come una cosa sola (per modum unius) insieme con gli stipiti. La cosa deve risultare dai documenti conservati debitamente negli archivi (cfr. can. 1158) o da altre testimonianze opportune e precise.

Questa constatazione è importante per le conseguenze che ne possono derivare riguardo alla conservazione o alla perdita della consacrazione, poichè se l´altare è fisso, la mensa non si può in alcun modo smuovere senza che perda la consacrazione (vedi n. 9). Generalmente per le cappelle dei nostri istituti, ove sono facili mutamenti o spostamenti, è da consigliare di preferenza l´altare mobile, pur usando la mensa ampia come quella degli altari fissi.

  1. Tanto la mensa dell´altare fisso come la pietra sacra debbono essere di un solo pezzo di pietra naturale, integra e non friabile. (Tum mensa altaris immobilis tum petra sacra ex uno constet lapide naturali, integro et non friabili: can. 1198; § 1).

Si notino le parole: pietra naturale; non quindi artificiale, per quanto simile alla pietra naturale (Decr. 2862; 3674; 3962); integra, pietra unica, non composta, non scissa; non friabile, resistente, solida, dura.

  1. Nell´altare fisso, la tavola o mensa di pietra deve estendersi a tutto l´altare e aderire convenientemente allo stipite; ma lo stipite poi deve essere pure di pietra o di pietra siano almeno i fianchi e le colonnette che sostengono la mensa. (In altari immobili tabula seu mensa lapidea ad integrum altare protendi debet, et apte cum stipite cohaerere; stipes autem sit lapideus, vel saltem latera seu columnellae quibus mensa sustentatur, sint ex lapide: can. 1198, § 2).

Il punto di, appoggio della mensa sullo stipite o sugli stipiti può essere vario, secondo la forma dell´altare: secondo cioè che questo ha la forma di tavola separata, sostenuta da quattro colonne distinte (e allora sono quattro gli stipiti che devono aderire alla mensa e devono essere con essa consacrati per modum unius); oppure la forma di tavola sporgente dalla parete ed anteriormente sostenuta da due colonne, e allora sono due gli stipiti; oppure la forma di sarcofago con sostegni laterali; oppure la forma di mensa sostenuta da un piede centrale, ecc.

Le colonnine possono avere, come le basi, così i capitelli di bronzo o di altro metallo; ma allora, perchè la consacrazione dell´altare possa essere debitamente fatta, si richiede che le parti di metallo dei capitelli non siano a contatto immediato ed esclusivo con la mensa, ma solo rivestano la parte superiore delle colonne come ornamento, in modo che le funzioni prescritte siano fatte immediatamente sopra la mensa e lo stipite di pietra che la sostiene (fiant immediate super mensa et stipite lapideo eam sustinente: Decr. 4073).

  1. La pietra sacra dell´altare mobile sia ampia così da poter contenere l´ostia e la maggior parte del calice. (Petra sacra sit tam ampia, ut saltem hostiam et maiorem partem calicis capiat: can. 119.8, § 3).

La pietra sacra di questa forma è di solito incastrata in una tavola di legno o di altra materia opportuna: Si badi che la superficie della pietra combaci bene con la superficie della mensa, senza emergenza, e senza creare abbassamenti, sempre incomodi e pericolosi.

La sua posizione dovrebbe essere nel centro della mensa, ma piuttosto verso la parte anteriore, ove si suole collocare l´ostia.

  1. Tanto nell´altare fisso come nella pietra sacra, a norma delle prescrizioni liturgiche, il sepolcreto contenente le reliquie dei Santi dev´essere chiuso nella pietra. (Tum in altari immobili tum in petra sacra sit, ad normam legum liturgicarum, sepulcrum, continens reliquias Sanctorum, lapide clausum: can 1198, § 4).

Le principali prescrizioni liturgiche relative al sepolcreto (oltre alla debita consacrazione e alla riposizione delle Reliquie secondo il rito del Pontificale Romano) sono le seguenti:

  1. Secondo il Pontificale Romano, negli altari fissi, il sepolcreto delle reliquie può essere praticato in quattro modi: 1a in medio tabulae altaris, a parte superiori: ossia nella parte superiore della mensa dell´altare per altari di qualunque forma; 20 in stipite, a parte anteriori: ossia nello stipite anteriore, per gli altari a forma di tomba; 30 in stipite, a parte posteriori: ossia nello stipite della parte posteriore, per gli altari pure a forma di tomba; 40 in medio summitatis stipitis: ossia nella sommità dello stipite centrale, negli altari la cui mensa è sostenuta nel centro da un solo stipite: Il primo modo è il più comodo e quello che oggi viene comunemente usato.
  2. Il sepolcreto nelle pietre sacre deve essere praticato nel centro e non sulla fronte. Se vi fossero pietre che avessero il sepolcreto scavato non nel mezzo, ma sul fronte (non in medio, sed in fronte) ove ciò possa farsi comodamente, gli altari devono essere riconsacrati colla formala breviore (cum commode fieri possit, iterum altaria breviori formula consecrentur: Decr., 4032, III).
  3. Il coperchio del sepolcro non è necessario che sia di marmo; può essere di qualunque pietra, purchè sia vera pietra naturale (dummodo sit vere lapis naturalis: Decr. 3567, I).
  4. Non si può quindi usare del cemento invece di pietra o coperchio (non licet adhibere caementum loco lapidis seu operculi: Decr. 3585, I).
  5. Tanto meno si potrà usare una Iamina di ottone, o di latta o di altra materia, sia pure sigillata con calce o fissata con stagno (Decr. 3532, I).
  6. Nel sepolcreto dovrebbero, secondo l´antica tradizione, collocarsi reliquie di Martiri; basta però che vi sia la reliquia di un solo Martire, e. le altre siano anche di Santi non martiri (Decr. 4180, III). In pratica le reliquie si hanno dalle rispettive Curie episcopali.
  7. L´altare fisso perde la consacrazione, se la tavola o mensa si stacca dallo stipite anche per un solo momento. (Altare immobile amittit consecrationem, si tabula seu mensa a stipite, etiam per temporis momentum, separetur... can. 1200, § 1). Secondo i Decreti 3326 e 3504 (anteriori al Codice) ed altri decreti precedenti, l´altare fisso perde pure la consacrazione quando viene trasferito sia pure a brevissima distanza, da un luogo all´altro, anche se la mensa non viene in alcun modo disgiunta dagli stipiti. Tali decreti non sono citati nelle fonti del Codice relative al presente canone. Ma i liturgisti pensano che rimangono nell´antico vigore e che quindi anche per questa ragione l´altare perda la sua consacrazione.

L´altare mobile invece, anche con mensa grande interamente consacrata, non perderebbe la consacrazione in questo caso.

  1. Il can. 1200, § 2 dice che tanto l´altare fisso quanto la pietra sacra perdono la consacrazione (Tum altare immobile tum petra sacra amittunt consecrationem):
  2. se si rompono in modo enorme, sia quanto al numero delle rotture come per riguardo al luogo dell´unzione (si frangantur enormiter sive ratione quantitatis fractionis, sive ratione loti unctionis). In modo enorme riguardo alla quantità, va inteso in senso relativo, in rapporto cioè alla grandezza relativa della intera mensa o della sola pietra sacra. L´estimazione dell´enormità può variare, secondo i criteri, come in tutte le cose relative. Nel dubbio, si ricorre all´Autorità competente. I luoghi dell´unzione sono il centro e i quattro angoli, regolarmente segnati da una piccola croce;

b) se vengono smosse le reliquie, se si rompe o si rimuove il coperchio del sepolcreto, eccetto il caso in cui venga smosso dal Vescovo o dal suo delegato per fissarlo o ripararlo o sostituirlo ovvero per visitare le reliquie stesse. Questo appunto dice il can. 1200 al § 2, 20. (Si amoveantur reliquiae, aut frangatur vel amoveatur sepulcri operculum, excepto casu quo ipse Episcopus vel eius delegatus operculum amoveat ad illud firmandum vel reparandum vel subrogandum, aut ad visitandas reliquias).

  1. Una piccola rottura del coperchio non cagiona la sconsacrazione e qualunque sacerdote può chiudere la fessura col cemento. (Levis fractio operculi non inducit execrationem et quilibet Sacerdos potest rimùlam cemento firmare: can. 1200, § 3).
  2. La sconsacrazione della chiesa non porta seco la sconsacrazione degli altari sia fissi che portatili e viceversa. (Exsecratio Ecclesiae non secumfert exsecrationem altarium sive immobilium sive mobilium; et viceversa: can. 1200, § 4). Ciò che si dice della rimula o fessura riscontrata nel coperchio stesso, si può anche intendere delle piccole fessure laterali che si scorgessero nelle connessure del coperchio coi lati del sepolcro.

In queste disposizioni del Codice relative alla consacrazione sono riassunte tutte le disposizioni precedenti contenute nei decreti della S. C. dei Riti, senza più alcuna distinzione tra sconsacrazione e violazione dell´altare.

  1. Come la chiesa, così anche ogni altare della chiesa, almeno l´immobile, deve avere il proprio titolo. Il titolo primario dell´altare maggiore deve essere lo stesso titolo della chiesa. Col permesso dell´Ordinario si può cambiare il titolo dell´altare mobile, ma non di quello immobile. (Sicut ecclesia, ita quodlibet etiam ecclesiae altare, saltem immobile, proprium sibi titulum habeat. Titulus primarius altaris maioris idem debet esse ac titulus ecclesiae. De Ordinarii licentia mutari quidem potest. altaris mobilis, non autem immobilis titulus: can. 1201, §§ 1-3).

Si avverta che l´Ordinario, in questo caso, è anche l´Ispettore o il Visitatore.

Titolo è il Santo o Mistero a cui è intitolato (volgarmente: dedicato) l´altare, e da cui l´altare si denomina. Es. Maria Ausiliatrice, S. Giovanni Bosco, S. Francesco di Sales, ecc.

Regolarmente il titolo è unico per-ogni altare. Possono però esservene anche diversi. Ed in tal caso, se sono uguali, si dicono tituli aeque principales, ed hanno i medesimi privilegi; se invece non sonò uguali, il primo si dice principalis o primarius, gli altri secundarii (Decr. 3289, I).

Il titolo è per una chiesa o per un altare ciò che è il nome di battesimo per un fedele. Di qui tutte le conseguenze della sua unità (chiesa ed altar maggiore), della sua immutabilità, ecc.

Al titolo dell´altare corrisponde di solito, benchè non sia di legge, l´immagine ´o icona (quadro. o statua), la quale segue le stesse Ieggi del titolo quanto alla immutabilità. Per cambiare ci vogliono le debite autorizzazioni: dell´Ordinario, se si tratta di altare mobile; della Santa Sede, se si tratta di altare fisso. Non è quindi conforme allo spirito di queste prescrizioni (benchè non sia materialmente contro la lettera delle prescrizioni medesime) il fatto che tante volte si verifica nelle chiese e nelle cappelle, ove all´altare maggiore o ad altro altare l´immagine varia col variare delle feste, e magari anche delle novene e dei mesi interi.

All´altare, oltre l´immagine del titolare, si può mettere anche altra immagine di altro santo (sottoquadro): Ma ciò non si deve fare senza una ragione speciale, come quella di sostituire un titolo primitivo, di ricordare il titolare secondario, di rievocare un fatto speciale che abbia relazione con l´altare medesimo, ecc. (Decr., cit. 2752, IV e 2762), nè senza il debito permesso (vedi Disposizioni del Vicariato di Roma deI 1932, n. 3).

  1. Senza un indulto dell´Apostolica Sede non si possono dedicare altari ai Beati, neppure nelle, chiese ed oratori ai quali è concessa la Messa e l´Ufficio. (Altaria Beatis etiam in ecclesiis et oratoriis quibus eorum officium et Missa concessa sunt, dedicari nequeunt sine ´Sedis Apostolicae indulto: can. 1201, § 4). Ciò non impedisce però che si possano, sempre in conformità delle leggi liturgiche, esporre nelle chiese stesse, ed anche sugli altari, le immagini di tali Beati, come a suo luogo si dirà, parlando delle immagini. Per regola non si concede neppure di dedicare altari a santi dell´Antico Testamento (Decr. 1978).
  2. L´altare, sia fisso che portatile, deve essere esclusivamente riservato ai divini uffici e specialmente alla celebrazione della Messa, escluso assolutamente ogni uso profano. (Altare tum immobile tum mobile debét esse divinis tantum officiis et praesertim Missae celebrazioni reservatum, quolibet profano usu prorsus excluso: can. 1202, § 1).

Non è certo conferme allo spirito di questa prescrizione far servire l´altare come armadio di paramenti, o peggio come ripostiglio di altri oggetti. Solo nella parte posteriore dell´altare, in caso di necessità, e solo sotto i gradini dei candelieri, non sotto la mensa, è tollerato custodire in apposito armadio libri od altri oggetti destinati al culto (Decr. 3978, I).

  1. Sotto all´altare non deve essere sepolto nessun cadavere; i cadaveri che eventualmente fossero sepolti presso l´altare, devono essere distanti da questo almeno un metro, altrimenti non è permesso celebrare la Messa, fintantochè il cadavere non sia rimosso. (Subtus altare nullum sit reconditum cadaver; cadavera autem quae prope altare sepulta forte sunt, distent ab eo saltem spatio unius metri; secus Missam in altari celebrari non licet, donec cadaver removeatur: can. 1202, § 2).

Evidentemente ai cadaveri non si possono equiparare le reliquie o i corpi dei santi. Una semplice scala poi, anche vicinissima all´altare, che conduca ad un sepolcro, ma collocato alla debita distanza, non costituisce il caso qui contemplate dal canone (Decr. 2207).

  1. Anche per tutti questi punti le disposizioni del Codice riassumono i precedenti decreti della S. C. dei Riti. Per altri eventuali punti relativi agli altari si veda la parola Altare nell´indice  del Codice.
  2. Non si può celebrare in un altare che non sia consacrato o che non abbia la pietra sacra (can. 1199, § 1). A ciò si deve badare anche e soprattutto per gli altari provvisori che si erigono, per es. in occasione di esercizi spirituali.
  3. La grandezza dell´altare può variare, in proporzione della chiesa o della cappella; ma, sia per l´altezza come per la lunghezza e la larghezza o profondità, deve essere sempre tale che vi si possa comodamente celebrare la S. Messa. L´altezza dev´essere regolarmente di un metro (altézza media); la lunghezza, non mai meno di m. 1,10; la larghezza o profondità, al minimo di 60 cm.
  4. L´altare, sia per il suo significato materiale e simbolico, (monte santo del sacrifizio) sian perchè il sacerdote su di esso possa essere opportunamente veduto dal popolo, deve essere convenientemente sopraelevato dal suolo, munito di gradini e di predella.

La sopraelevazione si fa per mezzo dei gradini inferiori, i quali possono essere in nurriero maggiore o minore, secondo . l´ampiezza o la natura della chiesa. Non è necessario che siano in numero dispari, sebbene molte volte ciò si affermi e tale sia l´uso più ordinario.

Devono invece essere sempre comodi, nè troppo stretti nè troppo alti, e devono circondare l´altare da ogni parte libera, e cioè regolarmente da tre parti, di fronte, cioè, e ai due lati, quando l´altare è addossato alla parete o ha postergale rilevato.

Anche dove non vi fossero gradini, l´altare deve sempre avere una predella (suppedaneo) sufficientemente ampia, che separi l´altare dal suolo (Decr. 1265) .e permetta al sacerdote di starvi e compiervi comodamente tutti gli atti della Messa, particolarmente la genuflessione.

La lunghezza sarà proporzionata all´altare: la predella però deve sempre essere sporgente dalle basi dell´altare a forma di gradino (ultimo gradino o gradino superiore); la larghezza o ,profondità, sporgente dalla base anteriore dell´altare, non deve mai essere minore di un metro. Pei gradini superiori, si veda quanto si dice dell´altare maggiore.

  1. Per la manutenzione e la pulizia dell´altare, vale quanto si dice dell´ornato e della suppellettile della chiesa.

Conviene però che non vengano solo ripuliti i gradini, inferiori e superiori, dell´altare; ma che sia pure: di quando in quando ripulita e lavata, all´occorrenza, la mensa stessa dell´altare: per es. in occasione della Settimana Santa, al Giovedì o al Venerdì Santo dopo le funzioni relative, quando si spogliano gli altari.

Se la mensa è consacrata, l´abluzione dev´essere fatta da un sacerdote o da un Ministro in sacris, Diacono o Suddiacono. (Cfr. Pontif. Rom.: Ordinazione del Suddiacono e Consacrazione dell´altare).
18 - LE TOVAGLIE E IL PALLIO DELL´ALTARE

  1. L´altare sia coperto da tre tovaglie pulite, benedette dal Vescovo o da altri che ne abbia la facoltà: almeno quella superiore sia lunga fino a toccare il pavimento, le altre due più corte, oppure una sola piegata in due. (Altare operiatur tribus mappis seu tobaleis mundis, ab Episcopo vel alio habente facultatem benedictis, superiori saltem oblonga, quae usque ad terram pertingat, duabus aliis brevioribus, vel una duplicata: Rubr. Gen. Miss. Tit. XX).
  2. Si avverta anzitutto che, oltre alle tovaglie, la pietra sacra è sempre involta in una grossa e forte tela, che le serve di protezione. La mensa degli altari (fissi e mobili) è pure ricoperta da una tela incerata, che volgarmente si chiama crismale, perchè serve come a proteggere il crisma o l´unzione (cfr. Pontif. Rom.: Consacraz. degli altari).
  3. Le tovaglie devono essere di tela, ossia di lino o di canapa; quelle di cotone sono proibite (Decr. 2600).
  4. Debbono . essere monde; rinnovate con la debita frequenza e secondo l´esigenza; protette dallo scolo o dal gocciolio delle candele, ecc. Qui, più che le prescrizioni liturgiche, fa il buon senso e la pietà.
  5. Conviene, ad ogni modo, fuori delle funzioni, ricoprire le tovaglie col così detto coprialtare, che può essere di seta, di lana, di tela, di cotone o di altra materia, variamente ornato e di diverso. colore. Tale copertura però la si deve assolutamente rimuovere durante le funzioni e soprattutto durante la S. Messa: nè la si può lasciare ripiegandola o riportandola semplicemente alla parte posteriore dell´altare, avvolta attorno a un bastone o cilindro di legno (Decr. 3576, II).
  6. A protezione delle tovaglie, in alcuni luoghi, si usa la così detta sopratovaglia, ossia una quarta tovaglia, di dimensioni minori e di forma meno elegante della tovaglia superiore, la quale viene rimossa e mutata secondo le esigenze, mentre la vera tovaglia superiore rimane a lungo sull´altare a fare la sua figura. Non è certo contro le- prescrizioni della rubrica un tale uso; e. se fatto a dovere, può essere buono. Meglio però stare alla prescrizione delle Rubriche e cambiare ad ogni occorrenza la tovaglia superiore.
  7. Benchè la Rubrica prescriva che la tovaglia superiore arrivi fino a terra (e tale prescrizione sia ribadita nel Decr. 4029, I), non occorre tuttavia prender le parole in senso letterale assoluto; ragioni anzi di evidente convenienza esigono che sia alquanto sollevata da terra, perchè meglio sia protetta dall´immondizia.
  8. La tovaglia duplicata che sostituisce le due tovaglie più brevi, può essere piegata tanto in senso longitudinale quanto in senso latitudinale, purchè ricopra l´intera mensa, e non faccia ingombro sotto la tovaglia maggiore.
  9. L´ornamento ordinario delle tovaglie è dato da pizzi o merletti che possono avere figurazioni simboliche (Decr. 3191, V). Sotto al pizzo della tovaglia superiore si può permettere di apporre in circostanze speciali degli sfondi o trasparenti: ma con moderazione e buon gusto.
  10. Le tovaglie devono essere sempre ferme e ben distese. Per ottenere ciò si può ricorrere a diversi espedienti. Alcuni però sono meno opportuni e meno comodi: chiodini e punte, spilli e spille, occhielli e ganci. Il migliore è quello di due lastre di metallo dorato o comunque lucido o placcato, lunghe nel loro insieme quanto la lunghezza della mensa e larghe circa 10 cm. sovrapposte alle tovaglie stesse e collocate all´estremità interna dell´altare, una dal lato dell´epistola e. l´altra dal lato del vangelo. Esse, mentre servono a tener ferme e distese le tovaglie, possono anche servire come base per la collocazione dei primi candelieri. Non è invece bello usare delle corolle o coronidi nè di legno nè di metallo comunque lavorato, che circondano tutto l´altare all´intorno, quasi intelaiandolo, benché si rimuovano durante la Messa e le funzioni (Decr. 4213,F I; 4253).
  11. L´altare dovrebbe anche essere ornato col pallio di colore possibilmente conforme alla festa od ufficio del giorno. (Pallio quoque ornetur coloris, quoad fieri potest, diei resti vel officio convenientis: Rubr. cit.). Il pallio è il così detto contraltare. Con 1a forma degli altari moderni, a sfondo marmoreo, del pallio si può regolarmente fare a meno. Anzi, secondo le norme date per la Visita Apostolica di Roma, del pallio all´altare si può sempre fare a meno « quando la parte anteriore dell´altare sia ben decorata ». Se però si mette, dev´essere un ornamento e non un cencio qualsiasi. Per la sua materia vale quanto fu detto pel conopeo del tabernacolo. Altrettanto dicasi del colore.

19 - LA CROCE

  1. Sopra l´altare sia collocata nel centro la croce, con almeno due candelieri ai lati. (Super altare collocetur crux in medio, et candelabra saltem duo hinc inde...: Rubr. cit.).
  2. La croce dev´essere visibile al sacerdote e ai fedeli (Decr. 2021, VII): Secondo il Cerimoniale dei Vescovi dev´essere molto alta (praealta); poggiante sullo stesso piano dei candelieri, cioè regolarmente sulla mensa dell´altare; deve sorpassare con l´intero crocifisso i candelieri stessi (Caer. Ep., lib. I, cap. XII, 11). Ciò si intende soprattutto per la croce dell´altar maggiore, dove la croce dev´essere dominante; ma deve intendersi relativamente anche degli altri altari. Per questi il minimo delle dimensioni, secondo le norme della Visita Apostolica di Roma, dovrebbe essere di 40 cm. di altezza. Veramente questo minimo è indicato per la croce degli oratori domestici, che di solito sono assai piccoli. Per le cappelle e per gli altari minori delle chiese non dovrebbe mai essere meno di 50 cm. Proporzionatamente più grande dev´essere per l´altar maggiore delle chiese stesse.
  3. Perchè la croce possa essere comodamente veduta dal sacerdote durante la celebrazione della Messa, bisogna che non sia nè collocata troppo in alto nè troppo discosta dalla mensa dell´altare. Quando vi fosse_ questo inconveniente, si suole ovviare con la collocazione di una seconda croce minore posta sopra il tabernacolo, se pure non appesa addirittura alla porticina del medesimo. La cosa per sè non è espressamente vietata. Ma ognuno vede quanto sia incongrua. Meglio togliere radicalmente l´inconveniente con la debita collocazione dell´unica croce.
  4. Le croci degli altari, come quelle delle processioni, non è necessario che siano benedette; se si vuole, però, si possono benedire in forma privata, cioè senza solennità, e possono essere benedette da qualunque sacerdote (Decr. 2143, I-II).
  5. Per la materia, la croce può essere di legno, di marmo o di metallo, come pei candelieri (Cerim. dei Vescovi, 1. cit.). Indecorose e non degne dell´altare sono le croci coi crocifissi di gesso.
  6. Più indegne e più indecorose, e perciò da eliminarsi, sono le croci coi crocifissi di lamina di metallo, fatti a serie senza nessuna figura veramente umana, che si potrebbero anzi dire vere e sconce caricature della persona adorabile , del Salvatore. Ë bene eliminarle radicalmente dalle nostre chiese.

20 - I CANDELIERI

  1. Ai lati della croce debbono essere i candelieri con le candele da accendersi per la Messa o le sacre funzioni (Rubr. cit.).
  2. Il numero minimo dei candelieri ai singoli altari è di due. II numero può aumentare e variare secondo le funzioni o le circostanze. Per la Messa solenne e le altre funzioni pure solenni, se ne richiedono 6. Per la Benedizione solenne col SS. Sacramento, regolarmente 12. Per un´esposizione  più solenne, come per le Quarantore, il numero può essere maggiore. Ma sempre si deve conservare moderazione e gravità. La Basilica di San Pietro all´altar maggiore ha 6 candelieri, e non di più.

Le siepi di candelieri agli altari sanno piuttosto di teatralità e non sono di buon gusto. Meglio dodici candele di buona forma e di buona consistenza, che non duecento candelette di parata, ma ingombranti e affumicanti l´ambiente e le pitture.

  1. La materia dei candelieri può andare dal legno all´ottone,. al bronzo, all´argento, all´oro.
  2. La forma è la consueta, notissima. Ma bisogna badare che alla sommità abbiano un piattello terminale o recipiente apposito per raccogliere lo scolo delle candele.
  3. I candelieri possono essere ornati e lavorati. Meno degni dell´altare sono i candelieri di legno lavorati e ornati solo nella parte anteriore, e greggi nella parte posteriore. Tale forma di candelieri è bene eliminarla.
  4. Le candele dell´altare debbono essere di cera. Sono proibite le candele di stearina, di sego, o di altra materia, sia da sole sia in unione con candele di cera (Decr. 2865, 3063, 3376, III; 4257, V). Data tuttavia la difficoltà di avere sempre cera pura, sono permesse delle composizioni, in cui la cera sia o in massima quantità (e ciò si esige per il cero pasquale e per le due candele da accendersi nella Messa) o in quantità relativamente superiore o almeno notevole per le altre candele dell´altare. Per tranquillità però dei sacerdoti e degli acquirenti, la S. C. dei Riti dichiarò che ín questo i Parroci e gli altri Rettori di chiese e di oratori possono attenersi alle norme stabilite dai rispettivi Ordinari: ed i sacerdoti che debbono celebrare la Messa non sono obbligati ad informarsi ansiosamente intorno alla qualità delle candele. (In re, Parochi aliique Rectores ecclesiarum et oratoriorum tutti stare possunt normis a respectivis Ordinariis traditis; nec privati sacerdotes Missam celebraturi de qualitate candelarum anxie inquirere tenentur: Decr. 4147).
  5. Le candele dell´altare debbono essere regolarmente di color bianco, ossia di cera raffinata; negli uffici funebri però e in quelli della Settimana Santa si usano candele di color giallo, o di cera vergine (Rubr.).

21 - LE TABELLE DELL´ALTARE
Ai piedi della croce si collochi la tabella detta delle segrete. (Ad Crucis pedem ponatur tabella secretarum appellata: Rubr.).

La rubrica suppone ancora la forma classica dell´altare, in cui non vi è il tabernacolo, e la croce poggia sulla mensa stessa dell´altare. Ma dove vi è il tabernacolo del SS. Sacramento, la tabella può anche collocarsi dinanzi alla porticina del tabernacolo medesimo, oppure dividersi in due parti, da collocarsi hine rode ai lati del tabernacolo, secondo la consuetudine (Decr. 4165, II).

Oltre alla tabella centrale, per maggior comodità se ne pongano altre due: una al lato dell´Epistola, con le preghiere dell´infusione dell´acqua e del Lavabo; l´altra al lato del Vangelo, col testo del Vangelo di S. Giovanni.

Queste tabelle sono collocate per una ragione pratica, ossia per comodità del sacerdote, il quale debba eventualmente e quindi possa leggere le secrete o le altre parti della Messa quivi segnate. Il loro scopo non è di ornamento dell´altare: tant´è vero che, nelle Messe dei Vescovi e nelle altre funzioni, si rimuovono. Ma talora il concetto si è pervertito, badandosi all´ornamento più che al resto: per cui a volte è impossibile leggere ciò che è stampato sulle tabelle che pure fanno gran pompa di sè all´altare colle ampie cornici e pitture sgargianti.

Altro inconveniente è quello della tabella centrale, quando non sia debitamente confezionata, in modo che si possa facilmente rimuovere e rimettere ogni volta che occorre aprire il tabernacolo per la S. Comunione. Sconvenientissime quindi le tabelle che si debbono rovesciare sulla mensa dell´altare per aprire il tabernacolo. Si pensi poi che più di una volta il sacerdote .deve rimuovere la tabella mentre ha le dita congiunte (alla Comunione infra Missam), per cui non può fare lo sforzo richiesto per rimuovere tabelle pesanti o incomode. Per la tabella centrale la forma migliore, per questo motivo, è quella a gambo con piede, come peli calice, la pisside, l´ostensorio.

22 - IL LEGGÌO, IL CAMPANELLO, LE AMPOLLE, LA TABELLA DELLE PRECI

  1. Al lato dell´epistola sotto al messale si deve collocare un. cuscino. (In cornu Epistolae, cussinus supponendus missali: Rubr.).

In luogo del cuscino, per comodità maggiore, si è quasi universalmente introdotto l´uso del leggio. Non tutti i leggii però sono veramente più comodi. Incomodi, i leggii di metallo taglienti, pungenti e troppo pesanti per essere trasportati dai servienti, soprattutto giovanetti. Sono pure da bandirsi i leggii che, per la materia o per la forma, sciupano facilmente il fondo dei messali.

  1. La grandezza del campanello (parva campanula: Rubr.) dev´essere proporzionata alla grandezza della chiesa, delle cappelle, degli altari. La forma è la consueta e tradizionale.

In luogo di campanelli si possono usare congegni a sistema tubolare o di altra forma, purchè corrispondano allo scopo e non presentino inconvenienti di alcun genere. Si noti però che la S. C. dei Riti interdisse, in luogo del campanello, l´uso di uno strumento a guisa di catino sospeso ad un´asta e percosso da un accolito (ad modum magni catini semipendentis ab asta, et pereussum ab acolytho: Decr.´ 4000, III).

  1. Le ampolle di vetro coll´acqua e col vino col piattello e manutergio mondo, si collochino nel vano di una piccola nicchia o fenestrella o su mensoletta appositamente preparata. (Ampullae vitreae vini et acquae cum pelvicula et manutergio mondo in fenestella sint seu in parva mensa ad haee praepa- rata: Rubr.).
  2. Le ampolle debbono essere di vetro e non di metallo o di altra materia. Possono però rivestirsi di metallo a scopo di ornamento, ma in modo che apparisca la forma vitrea. Però il Decr. 3149 dice che si può tollerare l´uso di ampolline d´oro o d´argento. In tal caso è assolutamente necessario un. segno per distinguere quella del vino da quella dell´acqua.
  3. La forma delle ampolline è nota e sostanzialmente uniforme, benchè possa presentare alcune differenze particolari: • con manico ad ansa o senza, con beccuccio o meno, con turaccioli separati o con coperchio unito e fissato a cerniera, ecc.
  4. Se hanno il beccuccio, bisogna che l´orifizio sia tale che permetta di versare debitamente il vino e l´acqua, senza alcuna difficoltà e senza stento, e senza pericolo di spandere. L´orifizio delle due ampolline sia uguale: ma se per caso uno fosse maggiore dell´altro, il più stretto sia riservato all´acqua e il più largo al . vino e non viceversa.
  5. Non è. necessario, ma è lecito e può essere talora opportuno, munire le ampolline con fettucce o altro segno per meglio distinguere quella del vino da quella dell´acqua.
  6. In luogo delle ampolline di vetro e del rispettivo piattello (pelvicula) non si può — fuori delle funzioni pontificali — fare uso di brocca e sottocoppa (urceus et pelvis) per il lavabo (Decr. 4100, IV).
  7. Sulla credenza o presso i gradini dell´altare si deve trovare un recipiente opportuno per versarvi l´acqua dopo il lavabo.
  8. Sull´altare non si metta nulla assolutamente di ciò che non deve servire al Sacrificio della Messa o all´ornamento dell´altare. (Super altare nihil omnino ponatur quod ad Missae Saerificium vel ipsius altàris ornatum non pertingat: Rubr.).

Oltre alle tovaglie, la croce, i candelieri, il vasetto per le abluzioni e gli altri oggetti richiesti per la Messa, null´altro si deve trovare sull´altare, cioè sulla mensa dell´altare. Quindi nè fiori, nè vasi, nè altro con cui si vorrebbe ornare l´altare stesso. L´ornatus di cui qui parla la rubrica sono gli oggetti sopraccennati e non altro. Fiori, vasi e altri oggetti o segni di ornamento si potranno collocare sui gradini dell´altare (sia inferiori che superiori) o attorno all´altare medesimo, ma non sulla mensa.

Il vasetto delle abluzioni potrebbe fare una eccezione a questa regola, essendo richiesto, se non per la celebrazione della Messa, almeno per la distribuzione della Comunione all´altare del SS. Sacramento. Però, anche per altre ragioni pratiche, è meglio possibilmente collocarlo sul gradino sovrastante la mensa, che non sulla .mensa stessa. Altrettanto si dica della borsa e del piattello della Comunione, come si accennerà innanzi.

  1. Invece ad ogni altare, in cui si celebrano Messe lette, si deve trovare anche la tabella delle preci prescritte da Leone XIII. Questa tabella può essere su semplice tavoletta o cartoncino consistente, oppure racchiusa entro cornice.

Il suo posto ordinario può essere o sull´altare o sulla credenza, donde il serviente la porterebbe per porgerla al sacerdote. Se la si tiene sull´altare, può stare tanto dal lato dell´Epistola (per maggior comodità del serviente) quanto dal lato del Vangelo (per comodità del sacerdote che la dovesse prendere da sè, dopo l´ultimo Vangelo).

Ma non deve mai essere lasciata sulla mensa dell´altare, nè sotto il leggio nè altrove:. ma debitamente appoggiata al giadino superiore, presso i candelieri. Deve essere sempre pulita e decente. Onde, se è su semplice cartoncino (anche consistente e a forma di celluloide), si deve rinnovare ogni qualvolta apparisce comunque sciupata o sgualcita.

  1. Finita la celebrazione delle Messe, le tabelle delle secrete e delle preci si rimuovono dall´altare. È meno conveniente la pratica di rovesciare le tabelle sulla mensa, ricoprendole col coprialtare.

23 - L´ALTAR MAGGIORE

  1. L´altar maggiore può essere aderente alla parete estrema della chiesa o dell´abside, oppure discosto. La seconda forma è la più opportuna e la più comoda, quando siano osservate le debite esigenze.
  2. Dev´essere elevato dal pavimento, per mezzo di un numero maggiore o minore di gradini, in modo da permettere la visione del sacerdote e Io svolgimento delle funzioni a tutti i fedeli da qualunque punto della chiesa.
  3. La predella dev´essere sufficientemente ampia per la retta esecuzione dei movimenti e delle azioni. Conviene che abbia la parte centrale a fondo di legno o a palchetto.
  4. La mensa dell´altare può essere sormontata da uno o più ordini di gradini (gradini superiori),per l´opportuna collocazione dei candelieri. Ma è quanto mai sconveniente la forma moderna (invalsa specialmente dal secolo XVI in poi) degli altari a dossale, ossia con sovrapposizione e sopraelevazione di gradini e di motivi ornamentali, in modo da formare come un monumento sovrapposto all´altare medesimo. Tale forma:
  5. è in contrasto con la forma semplice e classica dei primi tempi;
  6. sminuisce e perverte il concetto di altare, che è essenzialmente quello di mensa, riducendolo alla figura e alla funzione di un oggetto secondario, quasi puro piedestallo di un altro monumento;
  7. difficilmente permette la retta collocazione della Croce, praealta e visibile, che deve dominare soprattutto all´altar maggiore;
  8. crea difficoltà per la collocazione del tronetto e per l´esposizione del SS. Sacramento;
  9. impedisce la vista di chi sta o di ciò che si fa dietro all´altare medesimo, se questo è discosto dalla parete, e quindi la debita partecipazione alle sacre funzioni;
  10. importa inconvenienti gravissimi per il trattamento dell´altare stesso, esigendo di salire frequentemente sulla mensa medesima, per la collocazione dei candelieri e degli ornamenti, per la pulizia, ecc.
  11. Bisogna pensare che l´altare è- Cristo; e che l´altare essenzialmente è la mensa. Se si vuole un altare ricco e bello, lo si può fare di materia preziosa e di forma pregevole, senza ricorrere a sovrapposizioni incongrue- e disdicevoli. Si pensi agli altari maggiori delle Basiliche romane.

  12. Vi fu un tempo in cui sopra, l´altare era prescritto il baldacchino: ora però questo non è necessario se non nel caso in cui al di sopra dell´altare vi fosse un dormitorio (Decr. 3525, II).
  13. L´altar maggiore deve avere un presbitero, proporzionato alla grandezza della chiesa, ma sempre sufficientemente ampio in modo da permettere la retta esecuzione delle funzioni, con la partecipazione dei ministri e del clero.
  14. Il presbitero dev´essere sopraelevato dal pavimento comune della chiesa, e distinto e separato dal luogo dei fedeli.
  15. All´estremità del presbitero vi debbono essere le balaustre, che servono insieme e per l´accennata separazione e per l´eventuale distribuzione della Comunione.
  16. Le balaustre possono essere di marmo, di legno o di altra materia, sempre in conformità della maggiore o minore ricchezza della chiesa. La forma dev´essere sempre la tradizionale, quella cioè insieme di cancello e di mensa; dev´essere comoda, sia per accedervi, sia per inginocchiarsi; e comoda dev´essere pure per il sacerdote che distribuisce la S. Comunione.
  17. Sulle balaustre sono collocate le tovaglie: le quali debbono essere rimosse e ripiegate e debitamente ricoperte dopo spirato il tempo della distribuzione della Comunione.
  18. Nell´interno del presbitero, ai lati dell´altare, si pongono le credenze, ricoperte da conveniente tovaglia. Regolarmente basta una sola credenza, dal lato dell´Epistola.
  19. I gradini dell´altare e il pavimento del presbitero possono essere abitualmente o in occasioni, speciali ricoperti di tappeti o muniti di guide. Guide e tappeti però debbono essere sempre decenti; e in occasione di solennità debbono essere più ricchi e più belli. Si pensi bene anche a fermare e fissare i tappeti, specialmente quelli dell´altare e dei gradini, con opportuni cordoni o bacchette di metallo, fissate in appositi occhielli.
  20. Per le funzioni solenni nel presbitero si deve collocare lo scanno pei ministri e gli sgabelli per i chierici di servizio. Sono vietate a questo riguardo le sedie camerali cioè le sedie comuni ed usuali da camera (Decr. 2621, VI). Neppure sono consentiti i così detti seggioloni, ossia sedie e poltrone più sontuose, con bracciuoli e postergali ornati (Decr. cit. e Decr. 1320 e 3104, IV). Per i chierici si debbono usare puri e semplici sgabelli.
  21. Lo scanno dei ministri dev´essere uno scanno lungo (oblongum), in cui seggano insieme il celebrante col diacono e il suddiacono (Caer. Episc., lib. I, cap. XII, n. 22): ossia, come dice l´Istruzione Clementina, « un banco, che neppure abbia le braccia, con il postergale ornato di panno rosso o d´altro colore decente, su cui il celebrante siederà insieme con i ministri sacri ».

    In pratica lo scanno può venire variamente ornato, secondo le circostanze o le solennità ed anche secondo la dignità del celebrante (Decr. 2332, I; 3026, ecc.). Se poi è perse stesso elegante, non ha bisogno di ornamenti.

  22. In occasione di funzioni pontificali bisogna erigere il trono, dal lato del Vangelo, o preparare il faldistorio, secondo i casi.
  23. Il trono è una sedia solenne sorretta da alcuni gradini e sormontata da baldacchino. Ai lati della sedia episcopale, sui gradini del trono, si collocano gli sgabelli pei ministri od assistenti. E trono può essere ornato e ricoperto con drappi di colore diverso, secondo l´ufficio o la festa.

    Il faldistorio è un sedile a cuscino di forma particolare, ma nota. Esso viene rivestito sempre con drappi del colore corrispondente all´ufficio: bianco, rosso, verde, violetto, nero.

  24. Se alle funzioni assiste il Clero, occorrono le panche o i sedili necessari, regolarmente collocati ai lati dell´altare lungo le pareti, e, se è necessario, anche dinanzi alle balaustrate.

24. - L´ALTARE DELL´ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO

  1. L´esposizione del SS. Sacramento, sia per la Benedizione, sia per l´adorazione o per altro motivo, si fa di solito all´altare in cui si conserva il Sacramento stesso (di regola all´altare maggiore); ma può essere fatta anche ad altro altare, secondo l´opportunità.
  2. L´esposizione, come la Benedizione, può essere privata o pubblica. La prima si fa con la pisside, la seconda con l´ostensorio (can. 1274).
  3. Per l´esposizione privata non occorre nulla di:particolare, poichè la pisside rimane nel tabernacolo, e il sacerdote la estrae solo per impartire la Benedizione.
  4. L´esposizione pubblica, ossia con l´ostensorio, si può fare in diversi modi: o collocando l´ostensorio sulla mensa dell´altare, o su di un rialzo opportuno posto esso pure sulla mensa dell´altare, oppure collocandolo su di apposito tronetto.
  5. I primi due modi sono consigliabili per le esposizioni di breve durata, come sono le Benedizioni quotidiane o frequenti che si dànno nelle nostre case ed ove vi è la facoltà. Il terzo invece conviene riservarlo per le esposizioni prolungate, come, sono le Quarantore, le giornate di . adorazione, ecc., oppure per le occasioni di particolare solennità.
  6. La ragione di questa distinzione sta nel concetto e nel modo di dare la Benedizione. La Benedizione, nella mente della Chiesa, non dovrebbe essere che la conclusione di un´adorazione o di una funzione in onore del SS. Sacramento. Ora nelle Benedizioni quotidiane e frequenti l´adorazione si riduce quasi unicamente al canto del Tantum ergo. Se pertanto si fa uso del tronetto, la maggior parte della cerimonia passa nell´esposizione e nella riposizione del Santissimo, snaturando così il concetto della Benedizione.

    Se invece l´ostensorio si pone sull´altare, la cerimonia dell´esposizione e della riposizione è brevissima e tutta la funzione si svolge meglio e in modo più congruo. Al riguardo si noti che la mensa dell´altare è il luogo più sacro e più opportuno per accogliere l´Eucaristia. Perchè però vi si possa collocare l´ostensorio per l´esposizione, bisogna che l´altare sia alto in modo che l´ostensorio possa essere visto dai fedeli. Se occorre, pertanto, si usi il rialzo opportuno, di cui sopra,, debitamente ed elegantemente lavorato e munito di corporale o palla.

  7. Per l´esposizione dell´ostensorio sul tronetto si richiede il tronetto stesso debitamente preparato e collocato, e lo sgabello o la scaletta o altro mezzo opportuno per accedervi. Questo punto ha dato luogo a discussioni piuttosto prolisse.
  8. La forma classica dell´altare, nè conosceva nè comportava il tronetto, come non. conosceva nè comportava il tabernacolo.

    Sull´altare troneggiava la croce, in mezzo ai candelieri e null´altro, com´è anche oggi l´altare basilicale romano. Oggi invece sull´altare bisogna collocare il tabernacolo, il tronetto, la croce.

    E ciò non si fa di solito che a detrimento dell´una o dell´altra cosa; regolarmente a detrimento della croce, che viene sacrificata per le cosiddette esigenze del tabernacolo e del tronetto: ma ciò è contro lo spirito e le prescrizioni esplicite della Chiesa.

    Del tabernacolo oggi non si può fare a meno. Ma forse in molti casi si può fare a meno del tronetto, che non è necessario per ogni Bénedizione, come si è detto sopra; nè è necessario quindi che rimanga in permanenza sull´altare, potendosi collocare e rimuovere ad ogni occorrenza. E comunque, se esso impedisce veramente la debita collocazione della croce sull´altare, si deve rimuovere dall´altare stesso, e si deve pensare ad erigere_ un tronetto separato dall´altare, dietro ad esso (Decr. 4268, IV eV). A tutto ciò bisogna badare preventivamente nei disegni di costruzione degli altari. È questo un punto in cui si può dimostrare all´evidenza il senso liturgico del sacerdote e la valentia dell´artista sacro.

  9. Il tronetto essenzialmente consiste in un piedestallo, che fa da sedia o trono, sormontato da un baldacchino. Può però avere anche la forma di tempietto, entro cui o sotto la cui cupoletta trovisi il piedestallo accennato, mentre la volta o la cupoletta stessa fa da baldacchino. In tal caso bisogna Che l´altezza e la larghezza dell´apertura anteriore sia tale da permettere di collocarvi comodamente l´ostensorio.
  10. Null´altro è stabilito quanto alla materia e alla forma del tronetto. Data però la sua natura e la sua´ funzione, il tronetto dev´essere elegante ed intonato, sia per la materia, sia per la forma, alla chiesa e all´altare su cui si erge. Non è necessario che abbia veli o raggere, bastando il baldacchino a coprire e chiudere il tronétto. Anzi, se l´altare stesso fosse ricoperto di un baldacchino a tempietto, nella forma delle basiliche romane, il tronetto potrebbe essere formato anche dal solo piedestallo.

    Tanto meno è necessario che sia circondato da candelieri e da candele, -bastando le candele dell´altare e dei gradini anche per l´esposizione, come bastano per la Messa. Anzi, le candele infisse al tronetto il più delle volte creano inconvenienti assai gravi, impedendo la facile collocazione dell´ostensorio e spandendo gocciole sul tronetto e sull´altare.

  11. È necessario che durante l´esposizione l´Ostia sia ben visibile. Però il tronetto, come il tabernacolo, non può essere illuminato da una lampadina elettrica, o da altro congegno simile, collocato nel suo interno (cfr. Disposizioni del Vicariato di Roma).
  12. Può essere invece benissimo illuminato dall´esterno con luce riflessa o a sorgente luminosa nascosta.

  13. Per collocale l´ostensorio sul tronetto, se questo è elevato, occorre una scaletta o uno sgabello conveniente. Nulla di particolare per questo sgabello. Basta che sia comodo e insieme elegante, dato lo scopo a cui deve, servire e il luogo in cui deve trovarsi, presso l´altare.

Il numero dei gradini sarà vario secondo l´altezza del tronetto.

Se il numero dei gradini è considerevole, la scaletta può essere munita di una specie di ringhiera laterale per comodità dell´espositore.

Ma in nessun modo è da permettersi che la scaletta abbia il gradino superiore mobile da ripiegare e appoggiare sulla mensa dell´altare; nè si può permettere che l´espositore per questo salga comunque sulla mensa stessa.

Se non si può fare debitamente l´esposizione dinanzi, si dovrà ricorrere ad una scaletta collocata posteriormente, cioè dietro all´altare, la quale pure dev´essere comoda ed elegante. Se non si può fare debitamente l´esposizione nè in un modo nè nell´altro, bisogna pensare ad altra collocazione del tronetto o rinunciarvi.

25 - I VASI SACRI

  1. I vasi sacri sono il calice, la patena, la pisside, e l´ostensorio, a cui si possono aggiungere, come complemento, il piattello della Comunione, detto volgarmente comunichino e in latino pàtina, e la teca.
  2. Calice e patena debbono essere consacrati; gli altri si benedicono soltanto.

  3. In genere, per tutti i vasi sacri vale la prescrizione del Codice, secondo la quale la suppellettile sacra, specialmente quella che, a norma delle prescrizioni liturgiche, dev´essere benedetta o consacrata, e che deve servire al culto, si deve custodire nella sacrestia della chiesa, od in altro luogo decente e sicuro, nè mai devesi adoperare ad usi profani. (Sacra supellex, praesertim quae ad normam legum liturgicarum, benedicta aut consecràta esse debet, quaeqùe publico in eultu adhibetur, caute custodiatur in ecclesiae sacrario, aliove tuto ac decenti loco, neo ad usus profanos adhibeatur: can. 1296, § 1). Si confronti anche il canone 1150: Le cose consacrate o benedette con benedizione costitutiva debbonsi trattare con riverenza, nè si adoperino ad uso profano oppure non proprio, quantunque siano in domino di privati. (Res consecratae vel benedictae constitutiva benedictione, reverenter tractentur, neque ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in dominio privatorum sint). E in modo particolare per il calice e la patena, per i purificatori, le palle e i corporali usati nel sacrificio della Messa, bisogna procurare che, prima di essere lavati, nessuno li tocchi, eccetto i chierici e coloro che li hanno in custodia. (Curandum ne calix cum patena et ante lotionem purificatoria, pallae et corporalia, quae adhibita fuere in sacrificio Missae, tangantur, nisi a clericis vel ab iis qui eorum custodiam habent: can. 1306, § 1).-.
  4. Di tutta la suppellettile sacra si faccia un inventario e lo si conservi accuratamente (ad normam can. 1522, 20 et 30, uni- versae supellectilis inventarium fiat et accurate servetur: can. 1296, § 2).
  5. Quanto alla materia delle suppellettili si osservino ]e prescrizioni liturgiche, la tradizione ecclesiastica e, per quanto è possibile, anche i criteri dell´arte sacra. (Circa materiam et formam sacrae supellectilis serventur ,praeceptà liturgica, ecclesiastica traditio et, meliori .quo fieri potest modo, etiam artis sacrae leges: can.. 1296, § 3).
  6. Tutti i vasi sacri debbono essere sempre puri e mondi, anche nella parte esteriore. Occorre quindi opportunamente a tempo debito pulirli e lucidarli, rinnovando, quando occorra, l´argentatura o l´indoratura. Non è il caso qui di indicare il modo di ripulire e lucidare i vasi sacri. Oggi vi sono mille specifici che possono servire; e servono realmente se sono genuini e non sono dei volgari surrogati. Si badi soprattutto che non corrodano l´indoratura e non lascino odore. Piuttosto giova ricordare che l´interno dei vasi sacri, soprattutto del calice e della patena, non può essere lavato se non da chi è costituito in sacris (Decr. 4181): quindi mai dai sagrestani laici, o semplici chierici, che pure abbiano la facoltà di toccare i vasi sacri.
  7. Pel numero dei vasi sacri, ogni chiesa dev´esserne rifornita in proporzione della necessità e delle esigenze.
  8. Così i calici con le patene saranno tanti, quanti sono i sacerdoti celebranti o gli altari in cui si può contemporaneamente celebrare. Nè è male ve ne sia qualcuno di scorta o di sussidio.
  9. Le pissidi saranno quante occorrono per la distribuzione abituale della Comunione e pel debito ricambio delle particole: regolarmente quindi, tre; non mai meno di due.
  10. Lo stesso dicasi del piattello della Comunione.. Di solito ne basta uno: possono però richiedersene anche più, se la Comunione viene distribuita contemporaneamente. da diversi ministri oppure ad altari diversi.
  11. Se la possibilità della chiesa lo consente, sarebbe pure bene che si avessero vasi sacri (specialmente calici) più belli e più preziosi per le solennità o per circostanze speciali, distinti da quelli di uso quotidiano. E in ciò, sempre secondo le possibilità o le risorse, si possono seguire criteri diversi: vasi distinti solo per le massime solennità o le ricorrenze maggiori, oppure graduati secondo la qualità delle feste di 1a e 2a classe, o l´importanza delle ricorrenze..

26 - CALICE E PATENA
1. Quanto alla materia, il calice e la patena, se non sono di oro o di argento, debbono essere sempre di metallo nobile, e consistente; e debbono essere debitamente indorati nella parte interna: nell´interno del calice, e nella parte superiore o concava della patena. Il calice poi deve regolarmente avere almeno la coppa d´argento, sempre dorata nell´interno (Rubr. Miss., Ritus Serv. in celebr. Missae, tit. I, n. 1; Decr. 3136, IV).

  1. Quanto alla forma, la tradizione e l´uso comune dicono chiaramente tutto. Non però sempre tutto è fatto a modo, nè tutto è comodo e conveniente. Per calici di forma singolare la S. C. dei Riti, interrogata, rimise il giudizio alla prudenza dell´Ordinario del luogo (Decr. 4371, 30 giugno 1922).
  2. Incomodi sono i calici con la coppa troppo stretta e troppo profonda, come quelli con la coppa troppo bassa e troppo aperta. Incomodi e sconvenienti in pratica (per quanto ricchi e belli in apparenza) sono pure i calici che hanno parecchie sporgenze al piede o al nodo, per cui o non si possono convenientemente maneggiare o non permettono di appoggiare opportunamente la patena al piede del calice stesso, come si suole e conviene fare dopo il Pater poster prima della frazione e della comunione. Per la medesima ragione sono sconvenienti i calici che hanno la parte superiore del piede troppo elevata o troppo spiovente, per cui facilmente la patena appoggiata viene a scivolare.
  3. Incomode e sconvenienti sono le patene che hanno l´estremità del labbro troppo spessa od. ottusa, che non permette di. raccogliere debitamente i frammenti del corporale. Così anche quelle che o non hanno alcun labbro o hanno la convessità troppo profonda, con la concavità troppo ripida e marcata, che non permette la facile purificazione della patena stessa. Pure inconvenienti sono le paiono con la concavità troppo piccola, che non permette la debita collocazione dell´ostia. Infine sono sconvenienti´ le patene che per qualsiasi motivo non si adattano bene al calice cui devono sovrapporsi.
  4. Calice e patena devono essere interiormente dorati; e siccome con l´uso e col tempo l´indoratura si consuma, tanto più facilmente quanto meno è buona e consistente, bisogna usare molta attenzione perchè venga a tempo debito rinnovata.
  5. Contrariamente però a quanto prima era indicato al riguardo dai decreti della S. C. dei Riti, oggi il Codice dichiara esplicitamente che il calice e la patena non perdono la consacrazione quando viene a mancare la indoratura o questa viene rinnovata: nel primo caso però. vi è grave obbligo di rinnovarla. (Calix et patena non amittunt consecrationem ob consumptionem vel renovationem aureaturae, salva tamen priore in casu, gravi obligatione rursum ea inaurandi: can. 1305, § 2). Qui si badi che in questa materia l´obbligo è grave.
  6. Perdono invece la consacrazione, se subirono tali lesioni e trasformaz`_oni da perdere la primitiva forma, così da non essere più atti agli usi loro. (Si tales laesiones vel mutationes subierint, ut pristinam amiserint formam, et iam- ad suos usus non habeantur idonea: can. 1305, § 1, 1P). A questo riguardo bisogna quindi badare alla forma primitiva e alla costituzione, si potrebbe dire, del. calice. Se il calice è fatto di un sol pezzo, il distacco del piede o della coppa dal gambo può essere sufficiente, perchè si dica che ha perduto la forma primitiva e quindi la consacrazione; se invece il calice è formato di pezzi separati ed uniti fra loro mediante un´anima o altro sistema a vite, il distacco o la smontatura dei diversi pezzi non porta quella conseguenza. Tale almeno è il parere dei liturgisti. Parimenti se nel fondo del calice avvenisse una screpolatura o si operasse anche- un piccolo foro, esso perderebbe la consacrazione, perchè in tale stato non servirebbe più al suo scopo, che è quello di contenere il vino della consacrazione. Non così invece se si trattasse di una semplice ammaccatura o anche di una screpolatura o di un buco nella parte superiore, ossia al labbro del calice, perchè in tale stato esso può ancora servire al suo uso. Ma nell´uno e nell´altro caso si deve pensare a una pronta e conveniente riparazione.
  7. La patena e il calice perdono pure la consacrazione, se furono adoperati per usi sconvenienti, -ovvero esposti a pubblica vendita. (Si ad usus indecoros adhibita, vel publicae venditioni exposita fuerint: can. 1305, § 1, 20). Quali siano gli usi indecorosi per i vasi sacri è facile pensare.

27 - OSTENSORIO E TECA

  1. Per la materia e la forma dell´ostensorio non vi sono prescrizioni particolari, oltre a quelle generali, comuni a tutti i vasi sacri.
  2. Secondo l´uso, l´ostensorio. può essere a raggera con teca a vetri o a cristalli, oppure a tempietto con campana pure di vetro o di cristallo. E quanto allo stile può andare dal romanico al gotico, dal classico al moderno, purchè sempre sia conveniente o intonato alla chiesa e al resto dell´apparato.
  3. Le parti dell´ostensorio sono: il raggio o il tempietto; la teca o la campana di vetro o di cristallo che, mentre protegge l´ostia, ne permette insieme la visione; la lunetta entro cui si ferma l´ostia.
  4. L´ostensorio dev´essere sormontato da una croce, piccola ma visibile (Decr. 2957).
  5. La grandezza maggiore o minore dell´ostensorio dev´essere regolata dalla natura della chiesa, dalle funzioni e dalle circostanze. Però deve sempre essere tale che permetta il comodo trasporto, il comodo maneggio e la comoda esposizione dell´ostensorio stesso.
  6. La grandezza o la luce della teca dev´essere pure tale che permetta la visione e la collocazione dell´ostia grande integra, senza necessità di ritagli o di rimpicciolimenti.
  7. I vetri o i cristalli della teca non devono aderire all´ostia,. benchè sia permesso l´uso della così detta teco-lunetta, la quale consiste in due lastrine di cristallo, circondate da un cerchio di metallo e unite a cerniera, e può servire tanto a conservare l´ostia nel tabernacolo, quanto a collocarla nell´ostensorio. Quindi anche tale teco-lunetta deve avere i labbri per fermare l´ostia distinti dalle lastre di cristallo (Decr. 3234, IV; 3524, VI; 3974).
  8. La lunetta può essere di qualunque metallo nobile e consistente; ma sarebbe bene fosse d´oro; sempre dev´essere dorata nella parte interiore che si pone in contatto con l´ostia (Decr. 3162,, VI).
  9. Quanto alla forma e alla confezione, sono da escludersi le lunette a molla, che non pòssono aprirsi convenientemente, nè si possono debitamente a tempo opportuno (cioè ad ogni. rinnovazione dell´ostia) purificare. Sono invece da preferirsi, anzi da usarsi esclusivamente, le lunette a cerniera piena, che ovviano agli inconvenienti accennati.
  10. L´ostensorio deve servire per l´esposizione solenne del SS.mo. Conviene quindi che sia ricco, elegante, ornato e lavorato anche artisticamente. Sono perciò disdicevoli gli ostensori troppo meschini, sia quanto alla forma, sia quanto alla fattura. Si capisce che la parte più ricca, più elegante e più bella dev´essere l´anteriore: anche l´altra però dev´essere decorosa. Però l´ostensorio non deve perdere il suo carattere di mezzo o strumento per l´esposizione del SS.mo. Onde sono da escludersi tutti gli ostensori, per quanto pregevoli ed artistici nella fattura, i quali o pei la forma singolare (per esempio di angeli, di alberi, di fiori) o per altro motivo, più che l´ostia mettono in evidenza la loro singolarità o i loro pregi: cioè l´accessorio in luogo del principale, e qui, l´umano più che il divino.
  11. Gli ornamenti dell´ostensorio non devono impedire il facile uso dello stesso. E la massima ricchezza degli ornamenti dev´essere attorno all´ostia.
  12. L´ostensorio può essere abitualmente conservato entro il tabernacolo o meno. Se si conserva fuori del tabernacolo (senza l´Ostia, ben inteso), ogni volta che si reca all´altare e si colloca sulla mensa, sia prima che dopo la funzione, dev´essere ricoperto con velo bianco (Decr. 4268, VII). Se invece si conserva entro il tabernacolo, non vi è prescrizione dì ricoprirlo, quantunque ciò sia della massima convenienza.
  13. L´ostensorio non deve mettersi nel tabernacolo se non vi si può collocare debitamente: cioè diritto e non rovesciato, intero e non scomposto, e in modo che non ostacoli l´estrazione e la riposizione della pisside per la Comunione.
  14. Se l´ostensorio non può collocarsi nel tabernacolo, allora per la conservazione dell´ostia è necessaria la teca. Questa può essere di materia e di forma diversa: dalla teco-lunetta di cui sopra, ad una semplice scatola dorata, o meglio ancora alla teca munita di piede e di gambo come in genere i vasi sacri, con porticina che si chiuda perfettamente e con l´incavatura o la guida opportuna per ricevere e tener fissa la lunetta. Anche la teca deve avere la parte interna dorata e dev´essere esteriormente sormontata da una croce. È pure conveniente, benehè non sia prescritto, che sia . coperta di velo bianco come la pisside.
  15. Assolutamente da escludersi è il cosiddetto sistema dell´ostensorio-pisside, ossia di un congegno combinato in cui alla pisside nella quale si conservano le particole per la Comunione, si sovrappone o si innesta una teca o una campana di vetro con l´Ostia grande per l´esposizione. Oltre agli altri inconvenienti che questo sistema presenta, esso disdice completamente alla serietà dell´atto e soprattutto al rispetto dovuto al SS. Sacramento.
  16. Per la cura e la rinnovazione dell´ostia, il Codice prescrive che le ostie conservate per la Comunione dei fedeli o per l´esposizione del SS.mo siano recenti e rinnovate con frequenza, consumando debitamente le vecchie, per modo che non vi sia alcun pericolo di corruzione, osservando diligentemente- le prescrizioni che in questa materia avesse emanato l´Ordinario del luogo. (Hostiae conservatae, sive propter fidelium communionem, sive propter expositionem SS. Sacramenti, et recentes sint et frequenter renoventur, veteribus rite consumptis, ita ut nullum sit perieulum corruptionis, sedulo servatis instructionibus, quas Ordinarius bei hac de re dederit: can. 1272).

28 - PISSIDE E PIATTELLO PER LA COMUNIONE

  1. La pisside può essere d´oro, d´argento o di altro metallo, purchè nobile e consistente. Non è necessario che abbia la coppa d´argento, ma questa dev´essere interiormente dorata (Decr. 3162, VI). Le Rubriche del messale non parlano mai espressamente della pisside; ma di solito fanno cenno di un calice o di altro vaso per le particole della Comunione (cfr. Rit. Cel. Miss., tit. VII, n. 3; tit. VIII, n. 5; ecc.). La pisside, dovendosi conservare entro il tabernacolo, è molto più comoda e sicura che non il calice o altro vaso. E di pisside parla esclusivamente il Rituale Romano (tit., IV). Oggi poi è comunissima. Nelle chiese pubbliche soprattutto di città è pure ornai indispensabile la teca piccola per il trasporto della Comunione agli infermi in modo privato. Essa è una pisside ridotta, a forma di piccola scatola, entro cui si ripongono le particole da portare agl´infermi. Come la vera pisside, può essere di qualunque metallo, ma dev´essere dorata nell´interno. Non è necessario nè opportuno che sia sormontata dalla croce: molto opportunamente invece Ia parte superiore del coperchio può avere impressa la croce. Pel´ trasporto la si pone entro una borsa che si sospende al collo mediante appositi cordoncini (confronta il Rit. Rom., tit. IV, cap. IV, n. 29, ove si parla di pisside e non di teca; ma l´uso universale dà l´interpretazione pratica della legge). •
  2. Quanto alla forma della vera pisside, la pratica e l´uso comune dicono chiaramente quale debba essere: una coppa ampia, sorretta da un gambo, sostenuto da piede, e chiusa da apposito coperchio, sormontato da una croce.
  3. Il coperchio chiuda perfettamente la pisside: non sia però nè troppo sforzato nè troppo sciolto e mobile. Nel primo caso si corre pericolo, aprendo la pisside quando fosse soverchiamente ricolma, di spandere le particole: nel secondo, vi può essere pericolo che nella pisside oltre alla polvere penetrino anche insetti ed altro.
  4. Siccome la pisside si deve regolarmente purificare, bisogna pure badare che la sua forma si presti debitamente a questa delicata operazione, in modo che la purificazione riesca facile e sicura, e i frammenti non sfuggano alla vista dell´occhio e all´azione della mano. La superficie interna dev´essere quindi interamente liscia ed uniforme.
  5. Sono incomode e sconvenienti le pissidi troppo grandi e troppo profonde; quelle che presentano sinuosità, sporgenze e rientranze, quali sono tutte quelle che appunto mediante tali sporgenze e rientranze creano alla sommità il sostegno atto per l´adattamento del coperchio; oppure quelle che nel fondo hanno la preminenza interiore del gambo; peggio ancora quelle che avessero nell´interno rilievi, cesellature, fregi, circoli o altro che possa formare ricettacolo di frammenti e non permettere la sicura e perfetta purificazione della pisside.
  6. Oltre al coperchio, la pisside dev´essere regolarmente rivestita di apposito velo bianco di seta, detto anche conopeo, il quale può essere variamente ornato e ricamato.
  7. Oggi per la distribuzione della S. Comunione è prescritto, di obbligo, il piattello, volgarmente detto il comunichino, la pàtina (da non confondersi con la patèna).
  8. Il comunichino dev´essere di argento o di metallo dorato, ma in nessun modo però lavorato artificiosamente nell´interno (argento aut metallo inaurato confetta, nullimode tamen artificiosa arte intus exculpta: S. O. dei Sacramenti, Istr. 26 marzo 1929). E qui noto di passaggio che questa importantissima Istruzione relativa alla S. Eucaristia, alla celebrazione della Santa Messa e alla Comunione come pure quella del 1938, dovrebbe essere intieramente letta dai Visitatori.
  9. Sebbene il comunichino non si possa, a rigore, annoverare fra i vasi sacri, viene tuttavia ad essi unito.
  10. Ad ogni modo, per il rispetto dovuto al SS. Sacramento, dev´essere sempre pulito e mondo; e se ne deve, all´occorrenza, rinnovare l´indoratura come per gli altri vasi sacri (cfr. Istr. cit.).
  11. Le cause più comuni della mancata pulizia e mondezza del comunichino sono: l´abbandono in cui facilmente è lasciato sull´altare o altrove (converrebbe quindi che fosse abitualmente custodito entro apposita borsa o busta di panno, di lino o di tela); le gocce di cera, sia delle candele dell´altare, sia della torcia che in molti luoghi si usa per la Comunione; l´uso e il contatto delle mani o delle dita, che facilmente sciupano l´indoratura e insudiciano le estremità.

29 - IL VINO PER LA S. MESSA

  1. Su questo argomento merita particolare attenzione la già citata Istruzione della S. C. dei Sacramenti del 26 marzo 1929, con le note annesse. (Cfr. Acta Ap. Sedis, 1929, pag. 631-42). Vedi Atti del Capitolo n. 57, pag. 978.
  2. Il vino da Messa dev´essere vero e puro vino di vite, non artificiale nè artefatto in alcuna maniera (Teologia e can. 815, § 2). Su questo punto,, in cui può essere compromessa la validità del Sacrificio, bisogna usare la massima attenzione e il massimo riguardo. Bisogna quindi essere sicuri della provenienza.
  3. Ecco al riguardo quanto dice la citata Istruzione: < Gli Ordinari procurino che in ogni diocesi, città o paese, a seconda dei luoghi, non manchino persone idonee, superiori ad ogni sospetto, e specialmente religiosi d´ambo i sessi, da cui i Rettori di chiese, che non l´hanno presso di sè in casa propria, possano acquistare con tranquilla coscienza le due materie del Sacrificio Eucaristico. (Curent (Ordinarci) ne in singulis dioecesibus vel civitatibus aut oppidis, pro natura locorum, idoneae desint pérsonae, omni suspicione maiores, praesertim religiosi utriusque sexus sodales, a quibus. Ecclesiarum Rectores utramque Sacrificii Eucharistici materiam, visi apud se habeant, comparare possint, tuta conscientiaxn adhibendam) ».
  4. Dev´essere ben conservato e non acido nè inacidito. Sia conservato in vasi abitualmente chiusi e non scoperti; in luoghi sani e asciutti, nè troppo caldi nè troppo freddi. Se poi si conserva in quantità notevole, si pensi alle opportune e tempestive operazioni di travasi, di chiarificazione, ecc. Ed anche quello di uso quotidiano, non si deve lasciare a lungo nelle bottiglie e nelle ampolline; e va sempre custodito in luogo sicuro. La stessa Istruzione, oltre al pericolo dell´acidità, ne accenna un altro, non difficile ad avvenire, soprattutto ove sono ragazzi: neve aliquantulum aquae furtim eodem hausto, reliquo immisceatur, cioè che, dopo averne bevuto una parte, venga allungato il rimanente con acqua.
  5. Il vino può essere tanto bianco quanto nero e rosso. Ma il bianco è sempre preferibile, soprattutto per la decenza e la nettezza dei sacri lini.
  6. Dev´essere di qualità buona e conveniente: non troppo forte nè aspro; non troppo debole; preferibilmente dolce ed amabile; non mai scadente, di infima graduazione o di infima qualità. In ogni chiesa ed in ogni casa il vino da Messa dovrebbe essere sempre il migliore. Nè ragioni economiche di nessun genere dovrebbero in questo punto prevalere sulle ragioni di convenienza e soprattutto sul rispetto dovuto al SS. Sacramento.

30 - OSTIE E PARTICOLE

  1. Le ostie e le particole debbono essere di farina di vero e puro frumento (Teologia e canone citato). E per esse valgono le medesime norme che per il vino, soprattutto riguardo all´acquisto.
  2. Debbono essere debitamente e accuratamente confezionate, in modo che si presentino bene: bianche, nitide e monde, rotonde e integre; e soprattutto che non abbiano aderenza o lascino fondo di molti frammenti (Istruz. cit.).
  3. Debbono pure essere debitamente conservate: non in luogo umido, nè in luogo troppo secco o rigido, perchè coll´umidità le particole facilmente marciscono, e col troppo secco diventano soverchiamente friabili (Ibid.).
  4. Quanto alla grandezza,  sia per le ostie che per le particole, si stia alla consuetudine locale. Ma conviene che le particole non siano mai troppo piccole. La grandezza normale non dovrebbe essere minore di 3 cm. di diametro.
  5. Ostie e particole possono avere impressi simboli e fregi vari (crocifisso, agnello, frumento, uva) e relative iscrizioni. Di solito le particole vengono ritagliate dalle ostie gi.andi o da fogli maggiori; e portano necessariamente fregi e iscrizioni dimezzate.
  6. Speciale riguardo si deve avere neI trattare e nel preparare o disporre le ostie e le particole per la Messa e per la Comunione.
  7. Ma il massimo riguardo e il massimo rispetto è dovuto alle ostie e alle particole consacrate.
  8. Tanto il Codice (can. 1272) quanto il Rituale (tit. IV, capi I, n. 7) prescrivono che esse siano recenti e frequentemente rinnovate, consumando o distribuendo le precedenti in modo che non vi sia alcun pericolo di corruzione.
  9. Per quanto riguarda la confezione delle ostie i Rettori di chiese debbono invigilare che in esse i frammenti non restino aderenti come facilmente può avvenire, procurando di toglierli con cautela e diligentemente, prima della Messa, o di scuoterli
  10. almeno leggermente col setaccio, qualora debba prepararsi un numero molto grande di ostie. (Circa ea quae hostiarum confectionem speetant, (ecclesiarum Rectores) advigilare debent, ne in istis fragmenta facile haerentia maneant elficiendo ut, antequam Missa litetur, caute ac sedulo ea amoveantur, et saltem cribro leviter excutiantur, si ingens Hostiarum numerus parandus est).

    Se il numero delle particole fosse piccolo, l´Istruzione vorrebbe che fossero passate e asterse ad una ad una, come si fa dal sacerdote per l´ostia della Messa, e che quindi a´ tale scopo sarebbe bene non gettare in massa le ostie nella pisside, ma disporle bene ad una ad una (in hunc finem prudens erit easdem particulas non acervatim in pyxidem iniicere, sed singulas in eadern apte dispónere).

  11. Si usi la massima cura perchè si conservino solamente ostie di recente confezione, e che le particole conservate nella pisside si rinnovino con frequenza; a tale scopo si procuri che i tabernacoli, in cui si colloca l´Eucaristia, per quanto è possibile siano difesi dall´umidità o dall´aria troppo fredda; perchè, come si è detto, coll´umidità le ostie facilmente marciscono, e col gelo diventano friabili. (Pervigilem adhibeant ipsi coram ut Hostiae nonnisi recenter confectae conserventur, et saerae particulae in pyxide adservatae frequenter renoventur, ad quem finem studeant ut tabernacula ub i sacra collocatur Eucharistia, quantum fieri poterit, ab humido vel niìnio rigido aere sint defensa; humore siquidem exstante, facile hostiae marcescunt, algore autem friabiles fiunt).
  12. Affinchè il sacerdote possa raccogliere più facilmente i frammenti dal corporale, bisogna che questo non abbia mai delle briciole di cera che molto spesso cadono dalle candele accese; perchè mescolati con queste non si possono sempre facilmente distinguere. Bisogna adunque procurare che lo stesso corporale, che deve ricevere il santissimo Corpo di Cristo, si mantenga sempre candido, e che non abbia macchie; egualmente monde debbono essere sempre le tovaglie della mensa, la palla ed il purificatoio che si adopera per asciugare il calice. (Quo facilius sacerdos ex corporali fragmenta colligat, oportebit ut hoc frustulis careat, quae ex accensis super altare cereis excidere saepe solent, cum, istis permixta, aliquando haud facile discriminari queant. Studendum itaque ut idem corporale, sanctissimum Christi Corpus excepturum, candidum iugiter servetur, et quaevis ab eo macula absit; itemque munda sint oportet sacrae mensae mantilia, palla atque linteolum quod ad detergendum calicem adhibetur).
  13. Vuole infine l´Istruzione che gli Ordinari procurino che i Rettori delle chiese con tutta diligenza tengano -mondi gli altari, e le sacre suppellettili, specialmente quelle che debbono servire per ricevere le sacre specie, e sappiano che circa l´osservanza delle suddette prescrizioni la loro coscienza è gravemente onerata. (Ordinari denique satagant ut ecclesiarum Rectores diligentissime munda servent altaria, una cum sacri supellectilibus illa praesertim quae sacris speciebus excipiendis inserviuut, et sciant super observantiam praefatarum praescriptionum graviter onerari eorum conscientia).
  14. Si rilevi l´obbligo grave che è fatto.

  15. In conformità di tutto ciò si deve anche procurare che per la purificazione delle dita dopo la Comunione ncn si usino i vasetti con la spugna; la pura acqua, che si versa poi nel sacrario o si getta sul fuoco, si presta meglio alla tutela dei frammenti sacri, come si avvertì parlando del vasetto della purificazione.

31 - VASETTI DEI SACRI OZII

  1. Gli olii sacri sono tre: crisma, olio dei catecumeni, olio degli infermi.       
  2. Per gl´istituti di regola basta l´olio degli infermi.
  3. Per le chiese pubbliche invece e soprattutto per le parrocchie occorrono tutti e tre per la regolare amministrazione dei Sacramenti: Battesimo, Estrema Unzione, Cresima, ed altre evenienze.
  4. Gli olii sacri debbono essere rinnovati ogni anno, bruciando i precedenti: i vecchi non debbono essere adoperati, salvo in caso di necessità. (Neque adhibeantur vetera, nisi necessitas urgeat: can. 734, § 1). Però quando sta per venir meno l´olio benedetto, se ne aggiunga altro non benedetto anche ripetutamente, ma sempre in minore quantità. (Mox deficienti oleo benedicto, aliud oleum non benedictum adiiciatur, etiam iterato minore tamen copia: can. 734, § 2).
  5. Per il luogo della conservazione, il Codice ancora (compendiando le prescrizioni precedenti) stabilisce: « Il parroco deve conservare diligentemente gli olii sacri nella chiesa in una custodia sicura e decente sotto- chiave; e non può tenerli in casa, salvo il caso di necessità e di altra ragione e col permesso dell´Ordinario. (Parochus olea sacra debet in Ecclesia in tuta ac decenti custodia sub clavi diligenter asservare; nec ea domi retinere, nisi propter necessitatem aliamve rationabilem causam, accedenti Ordinarii licentia: can. 735) ».
  6. Ed in particolare per l´olio degl´infermi: « Il parroco custodisca diligentemente l´olio degl´infermi, in luogo nitido e ben ornato, dentro un vaso d´argento o di stagno; e non lo ritenga in casa se non a norma del can. 735. (Oleum infirmorum Parochus loco nitido et decenter ornato in vase argenteo vel stanno diligenter custodiat, nec domi retineat, nisi ad normam can. 735: can. 946) ». Le prescrizioni generali del Codice sono riportate alla lettera dalle nuove edizioni del Rituale Romano per l´olio degli infermi al Tit. V, cap. I, n. 3-4, e pel crisma e per l´olio dei catecumeni al Tit. II, cap. II, n. 47 e seg.
  7. Il luogo preciso della chiesa in cui si debbono conservare i sacri olii non è indicato. Possono quindi secondo le esigenze o le circostanze essere collocati o dietro l´altare o ai lati di esso dalla parte dell´Epistola o del Vangelo (Decr. 1260), o in altro luogo opportuno; sempre però in luogo decente ed ornato, cioè in una piccola nicchia o armadietto, foderato internamente con seta o altro panno conveniente, se già non è per se stesso elegante; sempre chiuso a chiave.
  8. Conviene pure, benchè non sia necessario, che o sulla porticina al disopra ó sotto di essa sia scritta per intero o abbreviata, la indicazione: Olea Sacra; oppure O. S.

  9. Ciò che il can. 946 indica per l´olio degl´infermi, vale pure per gli àltri olii sacri. Essi cioè debbono essere conservati in vasetti di argento o di stagno (o in vaso di altro metallo interiormente stagnato) muniti del relativo coperchio.
  10. Però per la maggior pulizia dei vasi stessi, entro al vasetto di argento o di stagno, si pone un vasetto di vetro: E per la maggior sicurezza degli olii si pone entro al vasetto stesso un batuffolo di bambagia o di cotone o di altra materia simile che imbeva l´olio medesimo (Rit. Rom., tit. ÍI, e. I, n:. 52 e tit. V, e. I, n. 5).
  11. Conviene pure che i vasetti siano esteriormente rivestiti di una custodia o racchiusi in una teca ben consistente.
  12. L´olio degl´infermi, che si usa abitualmente, si suole tenere in una borsa apposita, in cui insieme si pone un Rituale, una piccola stola, il cotone ed ogni altra cosa occorrente, per avere tutto pronto ad ogni richiesta od evenienza.
  13. Dove, oltre all´olio degl´infermi, si conservano anche gli altri olii sacri, ognuno di essi dev´essere conservato in vaso distinto; .ed ogni vaso deve avere la propria iscrizione incisa con caratteri maiuscoli (propriam inscriptionem, maiusculis litteris incisam, ne quis error committatur: Rit. Rom. tit. II, cap. I, n. 50). L´iscrizione può essere anche con le sole sigle iniziali: S. Ch. = Sacrum Chrisma; O. C. = Oleum Catechumenorum; O. I. = Oleum Infirmorum.
  14. Dove poi per l´uso frequente, occorre maggior quantità dei sacri olii, conviene avere due specie di vasi per ogni qualità di olio; dei vasi più grandi per la conservazione degli olii occorrenti per tutto l´anno; e dei minori per l´uso quotidiano, come indica espressament3 il Rituale. Ma per l´uso giornaliero si abbiano dei vasetti minori, separati od uniti, ma ben disposti e ben coperti, colle loro iscrizioni, come s´è detto più sopra, affinchè il parroco non sbagli prendendo l´uno" invece dell´altro, la qual cosa deve evitare con cura. (Ad usum vero quotidianum minora habeantur vascula ex argento, si fieri potest, aut stanno, sive separata, sive etiam coniuncta, apte tamen distincta et bene cooperta, et cum suis inscriptionibus, ut supra, ne parochus aberret, et unum pro altero sumat, quod cavere debet diligenter: loc. cit. n. 51). Oggi è facile trovare in ogni negozio i vasetti uniti e sovrapposti, facilmente snodabili o smontabili e separati, comodissimi per l´uso quotidiano.
  15. Quanto all´olio sacro degl´infermi, il . Cerimoniale dei Vescovi prescriveva che fosse custodito in vaso separato; ed esso solo, separato dagli altri, venisse portato agli ammalati. (Et quoti sacrum oleum infirmorum "attinet, procuret (Parochus) illud in vase ab aliis separato eustodiri, illudque solum, ab aliis seiunctum ad ungendos aegrotos deferre: Caer. Ep., lib. I, cap. VII, n. 2). Questa disposizione va oggi interpretata in base a quella più recente del Rituale.

  16. Nelle parrocchie conviene regolarmente tenere più di un vasetto per l´uso quotidiano dell´olio degl´infermi, potendo occorrere di dover amministrare,l´Estrema Unzione contemporaneamente ad infermi diversi da sacerdoti distinti.

32 - RELIQUIE E RELIQUIARI

  1. Le reliquie insigni del Santo o dei Beati non possono conservarsi nelle case od oratorii privati, senza espressa licenza dell´Ordinario del luogo; le reliquie non insigni si possono conservare col dovuto onore anche nelle case private -ed essere anche portate indosso piamente dai fedeli. (Insignes Sanctorum vel Beatorum reliquiae nequeunt in aedibus vel oratoriis privatis asservari, sine expressa Ordinarii loc_ i licentia; reliquiae non insignes debito cum honore etiam in domibus privatis servari pieque a fidelibus gestari possunt: can. 1282).
  2. Reliquie insigni sono: il corpo, il capo, il braccio, l´antibraccio, il cuore, la lingua, la gamba, od altra parte del corpo in cui il Martire ha sofferto, purchè sia intera e non piccola. (Insignes Sanctorum vel beatorum reliquiae sunt; corpus, caput, bra- chium, antibrachium, cor, lingua, manus, crus, aut alia pars corporis in qua passus est Martyr, dummodo sit integra et non parva: can. 1281, II).

  3. Possono essere onorate con culto pubblico nelle chiese, anche esenti, solamente quelle reliquie che si sa essere veramente genuine per l´autentico documento di un Cardinale di S. R. C., o dall´Ordinario deI luogo, o di altra persona ecclesiastica, alla quale con indulto apostolico sia stato concesso di autenticarle. (Publico cultu eae solae reliquiae in ecclesiis, quamquam exemptis honorari possunt quas genuinae esse constent authentico documento alicuius S. R. E. Cardinalis, vel Ordinarii loti, vel alius viri ecclesiastici cui facultas authenticandi indulto apostolico sit concessa: can. 1283). La Pontificia Commissione del Codice il 27 luglio 1933 diede questa risposta: « Nè il Vicario Generale, nè il Vicario Delegato per i territori di Missione possono autenticare reliquie o rinnovare autenticazioni antiche, senza un mandato speciale del Vescovo » (can. 1283, § 2).
  4. L´autentica delle singole reliquie deve essere debitamente conservata e custodita o in sacristia o nell´archivio.

  5. Gli Ordinari dei luoghi con prudenza proibiscano ai fedeli il culto di quelle reliquie che essi con certezza conoscono . non essere autentiche. (Locorum Ordinarii reliquiam quam certo non esse authenticam norint, a fidelium cultu prudenter amoveant: can. 1284).
  6. Le sacre reliquie, i cui documenti di autenticità, per causa di perturbazioni politiche o per altre ragioni, sono andate perdute, non si espongano alla publica venerazione, senza un previo giudizio dell´Ordinario del luogo. (Sacrae reliquiae, quarum authenticitatis documenta, ob civiles perturbationes vel alium quemlibet casum, interierint, publicae venerationi ne exponantur, nisi praeeedat iudicium Ordinarii loei: can. 1285, .§ 1).
  7. Sarà il caso di non poche chiese e case ove abbia infierito la persecuzione religiosa.

  8. Tuttavia le reliquie antiche saranno venerate come prima, eccetto qualche caso particolare in cui certamente consti che le reliquie stesse sono false o sostituite. (Reliquiae tamen antiquae in ea venerazione qua antea fuerunt sunt retinendae, nisi in aliquo peculiari casu certis argumentis constet eas falsas vel suppositicias esse: can. 1285, § 2).
  9. Le reliquie quando si espongono debbono essere chiuse in teche o scatole (cassette) e sigillate. (Reliquiae, cum exponuntur, in thecis seu capsis clausae et obsignatae sint oportet: can. 1287).
  10. Le teche o i reliquiari possono essere di forma e di dimensioni diverse (Decr. 3697, XIV). Ma se debbono servire alla pubblica esposizione, bisogna che siano sempre di grandezza tale che possano essere decorosamente esposte e comodamente vedute dai fedeli (Decr. 2$87, IV). Il decreto parla della reliquia della S. Croce, la quale per essere esposta alla pubblica venerazione dev´essere inclusa dentro una croce di tale misura da poter essere collocata tra i candelieri dell´altar maggiore (inclusa cruci talis mensurae, ut poni queat inter candelabra altaris maioris); ma va per analogia applicato anche alle altre reliquie.

    Le forme dei reliquiari praticamente usate sono svariatissime: dai busti dei Santi con la reliquia rinchiusa nel petto, a quelle a forma di capsula e di piccoli ostensori. In quest´ultimo caso però bisogna osservare che tali ostensori appariscano ben distinti da quelli che si usano per l´esposizione del SS. Sacramento.

    La reliquia può conservarsi abitualmente dentro la teca o il reliquiario che serve per esporla alla venerazione dei fedeli, oppure esservi collocata volta per volta, secondo l´occorrenza. In quest´ultimo caso, bisogna che la reliquia sia rinchiusa in una teca o reliquiario minore da inserirsi opportunamente nella teca o nel reliquiario maggiore. Ed il sigillo di cui parla il canone 1287, § 1, deve apporsi alla teca o reliquiario interiore.

  11. Le reliquie della Santissima Croce non debbono mai essere esposte alla publica venerazione nella medesima teca insieme ad altre reliquie, ma debbono avere una propria teca separata: (Reliquiae Sanctissimae Crucis numquam in eadem theca cum reliquiis Sanctorum publicae venerationi exhibeantur, sed propriam thecam separatam habeant: can. 1287, § 2). Analoga norma, benchè non vi siano disposizioni precise, conviene sia osservata per le altre reliquie della Passione del Signore.
  12. I Rettori delle chiese e gli altri che ne hanno il dovere veglino attentamente che le sacre reliquie non siano in alcun modo profanate, che non abbiano a perdersi, andare a male, o che siano poco diligentemente custodite. (Rectores ecclesiarum ceterique ad quos spectat, sedulo invigilent ne sacrae reliquiae ullo modo profanentur, neve hominum incuria pereant, vel minus decenter custodiantur: can. 1289, § 2).
  13. Non vi è alcuna legge particolare, oltre a questa generale del canone citato, la quale determini con precisione il luogo e il modo di custodire le sacre reliquie.
  14. Esse quindi possono essere custodite tanto in chiesa, quanto in sacrestia o in altro luogo, purchè sempre sia sicuro e decente, in modo che sia tutelato il, rispetto loro dovuto ed evitato il pericolo di profanazione.
  15. In chiesa possono essere collocate in speciale loculo, ai lati dell´altare o dietro di esso, oppure in cappella o altro luogo particolare, chiuso da porticina sicura o da inferriata o graticola, dietro cui sia però steso apposito velo, perchè le reliquie non appariscano visibili come se fossero esposte: giacchè le reliquie, in chiesa, anche. chiuse da inferriata, se non sono protette dal debito, velo, si considerano come esposte alla pubblica venerazione, e richiedono le candele accese.
  16. Se le reliquie in chiesa sono custodite in luogo visibile, come in un piccolo tabernacolo o tempietto, o in nicchia chiusa a forma di armadio, conviene che sulla porticina di chiusura o al di sotto o al di sopra vi sia la indicazione: Reliquiae Sanctorum o altra equivalente.

  17. Se si conservano in sacrestia, devono avere il loro armadio o loculo apposito, e debbon essere separate da ogni altro oggetto, anche appartenente al culto. Sebbene non sia prescritto, tuttavia conviene che il luogo o l´armadio sia ornato o foderato con seta di color bianco, oppure di color rosso se si tratta di reliquie di martiri.
  18. Quando le reliquie si espongono, anche se siano collocate fra i candelieri dell´altare come ornamento, debbono avere costantemente almeno due candele accese; altrimenti non si espongano (alias non exponantur: Decr. 2067, IX; 3029, XIII; 3204); nè bastano lumi ad olio (Decr. cit.); nè si possono far servire allo scopo le due candele che si accendono per la Messa.
  19. Quando le reliquie in chiesa non sono esposte al pubblico, cioè non´ sono scoperte, non occorre abbiano candele o altri lumi accesi.
  20. Le reliquie per l´esposizione si collocano di solito sull´altare; di regola, dal lato del Vangelo; se però sono numerose,
  21. possono anche collocarsi hinc inde ai due lati, fra i candelieri (Rubr. Ritus eelebr. missae, tit., IV, n. 5).

  22. Nè si possono collocare nel centro dell´altare, dinanzial tabernacolo, nè sopra di esso, nè sul trono del SS. Sacramento (Decr. 2613, VI, 2906).
  23. Però la reliquia della S. Croce può come la croce stessa, collocarsi anche sopra l´altare nel luogo principale (loco principe super altare: Decr. 2747 e 2854); ma non sul tabernacolo eucaristico in modo che questo le serva di base (Decr. 2740, I), a meno che vi sia la consuetudine (Decr. 2947). Altrettanto dicasi delle altre reliquie della Passione: preziosissimo Sangue, chiodi, lancia, ecc. (Decr. cit.).
  24. Le reliquie debbono essere rimosse. o velate durante l´esposizione del SS. Sacramento, fosse pure temporanea anche con la sola pisside (Decr. 2365 e 2779).

33 - PARAMENTI SACRI

  1. Ogni chiesa e cappella dev´essere provvista in. copia sufficiente di paramenti per tutte le funzioni che in essa si possano compiere. Quindi:
  2. per le messe ordinarie: pianeta, stola, manipolo, cingolo, borsa e velo del calice;
  3. per le messe solenni: dalmatica, tunicella con rispettiva stola e manipoli e col velo omerale;
  4. per la benedizione ordinaria col SS. Sacramento: piviale, stola e velo omerale;
  5. per i vespri e le processioni: piviali;
  6. per le altre eventuali funzioni, quanto può occorrere: per es. pianete plicate col relativo stolone per le messe solenni di Avvento e di Quaresima (violetto) e pel Venerdì Santo (nero); indumenti pontificali per i Vescovi, ecc. Lo stolone, benchè sia così chiamato perchè ha la forma di grande stola (stola latior), non è una vera stola, ma una riduzione della pianeta plicata e non deve avere alcuna croce, nè va confuso con le stole maggiori che servono per le prediche o per altre circostanze e che talora si chiamano pure stoloni (Decr. 3006, VII);
  7. f) stola per l´amministrazione della Comunione ´e per le varie occorrenze.

    Per la distribuzione della Comunione si può sempre usare la stola di color bianco. Per altre ricorrenze invece e per la predicazione, ove si usa la stola, occorrono di vario colore, secondo le circostanze. Queste stole, come quelle per la Benedizione ordinaria, a differenza di quelle per la Messa, dovendosi incrociare sul petto, perchè siano meglio assicurate e adattate alla persona, conviene abbiano la parte superiore acuminata o a punta, e davanti abbiano un cordoncino o, una fettuccia che tenga unite le pendenze anteriori. Possono poi avere fiocchi, galloni, frange, ed essere variamente ornate. Conviene pure siano distinte quelle di uso ordinario e quelle riservate per le occasioni più solenni. Invece le stole per la Messa, dovendosi incrociare sul petto, non devono avere la parte superiore acuminata, perchè così. non si possono adattare bene al collo.; ma bisogna siano rotonde ed uguali, per potersi ripiegare; oppure avere la parte superiore più ristretta per adattarsi bene al collo, e non fare ingombro sotto la pianeta.

    2    I paramenti sacri, come esige la loro natura e il loro scopo, e come prescrive espressamente la Rubrica, non debbono essere laceri, stracciati, scuciti, ma sani e in buono stato, e sempre convenientemente puliti e belli (non debent esse lacera aut scissa, sed integra et decenter munda ac pulchra: Rita cel. miss., tit., I, n. 2).

    Su questo punto ii Visitatore dev´essere molto oculato, perchè troppo di solito si lascia a desiderare in certe chiese. Pianete sdruscite, stole e manipoli sfilacciati, galloni scuciti, fettucce strappate, orli superiori delle pianete e delle stole unti o sgualciti, fodere consunte, e altre miserie.

  8. La materia dei paramenti dev´essere unicamente la seta vera, la quale non può essere sostituita nè dalla lana, nè dal cotone, nè da altra materia, come ripetutissimamente dichiarò la S. C. dei Riti (Decr. 1287; 2769, V; 2949; 3779; ecc.). Il cingolo può essere tanto di seta quanto di lana, di lino, di cotone: e può essere con fettucce e vien chiamato cingolo semplice, o senza fettucce e viene detto cingolo - doppio o romano. Alla vera seta può corrispondere uno speciale tessuto composto insieme di seta e di fibra di gelso (Decr. 3796), ma non la seta vegetale, come venne recentemente dichiarato da Roma. Si deve intendere esclusa ogni forma di seta artificiale, sia quella di seta semplice sia quella di raso o di velluto o di qualunque altra specie.
  9. Solo, in vista della povertà delle chiese, si può tollerare un genere di panno o di tessuto, di cui la parte superiore sia interamente di seta, mentre l´inferiore sia di cotone, di lana o, di lino (Decr. 3543). Su questo punto per le chiese poverlssime e per le Missioni vi potranno essere indulti più larghi. Ma tali indulti debbono essere realmente concessi e non presunti.

  10. In luogo della seta si può adoperare il tessuto di oro o ai argento (Decr. 3145; 3191, IV; 3628; 3646, II, III). Si noti: tessuto d´oro o d´argento, non qualsiasi tela dorata o argentata e tanto meno colorata col colore di oro e di argento.
  11. I paramenti possono essere variamente ornati e più o meno ricchi. Conviene che ogni chiesa abbia paramenti distinti e graduati secondo le varie solennità e ricorrenze. A riguardo dell´ornato dei paramenti, sebbene forse non sia sempre cosa bella, nè opportuna, tuttavia non sono proibiti gli stemmi gentilizi, non essendovi decreti in contrario (non enim ob3tant decreta), così la S. C. R. (Decr. 2875).
  12. Quanto alla forma dei paramenti, si deve stare alla forma tradiz_onale e comune; nè è lecito scostarsi arbitrariamente da essa (Decr. 4398). Piccole varietà nella forma dei paramenti si scorgono però da paese a paese. Converrebbe che dappertutto sí seguisse di preferenza la forma romana, specialmente per la pianeta, la quale è già stata troppo ridotta dall´antica forma ampia e solenne. Certe pianete, ridottissime o fatte a foggia di cassette da violino, nè sono eleganti nè sono decenti. Mentre la forma romana, pur non conservando più la forma primitiva, vi si avvicina assai meglio.
  13. Però col consenso dell´Ordinario del luogo si può per la pianeta usare la forma antica o più ampia, detta volgarmente gotica (Decr. cit. 4398, 9-XII-1925).
  14. Quanto al colore, i paramenti devono corrispondere ai colori liturgici: bianco, rosso, verde, violetto´ e nero. Oltre a questi colori, nella Domenica III d´Avvento e nella IV di Quaresima è permesso il color rosa (Caer. Episc., lib. II, cap. XIII, 11; cap. XX, 1; e Decr. 4084). In alcuni luoghi, come nella Spagna e nell´America spagnola, è permesso il colore ceruleo per l´Immacolata.
  15. Il tessuto d´oro, per la sua preziosità (catione praetiositatis), si può adoperare sia per il colore bianco, sia per il rosso e il verde; non però per il . violetto e per il nero (Decr. 3145, 3191, IV; 3646, III).
  16. Ma il semplice color d´oro del tessuto non può servire per ´i colori sopraindicati (Decr. 2986, V).
  17. Il tessuto d´argento si adopera,. per il color bianco (Decr. 3646, III), e solo per esso.
  18. Il color giallo (se non è tessuto d´oro) non è permesso (Decr. 2682, n. 50; 2769, V, 1; 3082; 3191, IV; 3779, III).
  19. Il color celeste (dove non vi sia speciale indulto) è vietato (Decr. 2704, IV; 2788, II).
  20. I paramenti di colar multiplo, ossia quelli in cui i colori si confondono, sono proibiti; ma è concessa facoltà al Vescovo di permettere d´adoperarli nelle chiese più povere, fino a che non siano consumati. (Paramenta in quibus colores confunduntur, prohibita sunt, facta tamen potestate Episcopo indulgendi ut in ecclesiis pauperibus permittat illis uti donec consumantur: Decr. 2675; 2769, V).
  21. Anche in ciò vi possono essere indulti speciali; ma tali indulti debbono constare positivamente e non essere presunti.

    Non è vietato l´uso delle pianete a due colori o a due facce: quelle cioè che nel diritto hanno un colore e nel rovescio ne hanno un altro: Tale forma può essere molto conveniente per le Missioni e per gli altarini da campo.. Ma per una chiesa, se non è poverissima, è meno conveniente.

  22. I paramenti debbono essere benedetti; e la loro benedizione è benedizione costitutiva. Si applica quindi ad essi la disposizione del Codice: « La sacra suppellettile benedetta o consacrata perde la consacrazione o la benedizione: 10 quando ha subito tali lesioni o mutamenti da perdere Ia forma primitiva così da non essere più ritenuta adatta al suo uso. 20 Se sono stati adoperati per usi sconvenienti, oppure esposti alla pubblica vendita ». (Sacra supellex benedicta aut consecrata benedictionem aut consecrationem amittit; 1° si tales laesiones vel mutationes subierit ut pristinam amiserint formam, et iam ad suos usus non habeantur idonea; 20 si ad usus indecoros adhibita vel publicae venditioni esposita fuerit: can. 1305, § 1).
  23. Così pure si applica la disposizione generale del Codice quanto alla custodia e alla conservazione, all´inventario, alla materia e alla forma in base alla tradizione ed alle leggi dell´arte sacra (can. 1296). Della conservazione e custodia dei paramenti si dirà parlando della sacrestia. Quando un paramento è logoro, le parti ancora decenti e buone possono servire per la confezione di capi minori del paramento stesso (per es. di un manipolo, di un velo) o per la riparazione di altri paramenti. Ma in ciò bisogna avere attenzioni e riguardi. Se da una pianeta si ricava una stola o un manipolo, questi debbono essere benedetti, perchè il paramento avendo perduto la sua forma primitiva e cambiata destinazione, ha perduto la benedizione (can. cit. 1305). Se poi si adoperano parti di un paramento per ripararne un altro, bisogna che le parti concordino sia per la qualità della stoffa, sia per il colore, l´ornato, ecc.
  24. Ciò che non può servire in alcun modo per uso sacro, conviene sia bruciato anzichè Iasciato in abbandono o destinato ad usi profani.

  25. Le cose consacrate o benedette con benedizione costitutiva siano trattate con riverenza, e non si adoperino ad uso profano od estraneo, anche se appartengono a privati. Difatto anche pei paramenti vale la disposizione generale del Codice. (Res consecratae vel benedictae constitutiva benedictione (e tale, come si è detto, , è la benedizione dei sacri paramenti) reverenter tractentur, neque ad usum profanum vel non proprium adhibeantur, etiamsi in dominio privatorum sint: can. 1150).

34 - BIANCHERIA SACRA

  1. Ogni chiesa e cappella dev´essere ancora, secondo la natura e le esigenze, provvista in copia sufficiente di biancheria
  2. sacra, cioè: di camici e di cotte, di amitti, di tovaglie, di corporali, di palle o animette, di purificatoi, di manutergi e di asciugamani per ogni funzione e per ogni esigenza.

  3. I camici, le cotte, gli amitti, le tovaglie,  i corporali e le animette ed i purificatoi debbono essere assolutamente di tela, di canapa cioè o di lino, non di altra materia (Decr. 1287; 2600; 2769, V; 3387; 3455; 3868; 3995). Taluni ammettono si possano usare composizioni miste di tela e di cotone, purchè la tela (lino o canapa) sia prevalente.
  4. Camici e cotte possono avere ornamenti o pizzi di cotòne; ma non possono essere fatti di cotone, neppure lavorato in modo di pizzo; e se ve ne fossero di tali, cioè di cotone a ricamo (ex gossipo acu pictae), sono permesse in via di favore, finchè non siano consumati (ex gratia permittuntur, donec consumentur: Decr. 3779, II).

    I pizzi e i ricami al fondo dei camici e delle cotte sono un ornamento ormai comune e molto conveniente, anzi tanto più lodevoli, quanto più belli e preziosi. Ma essi debbono essere un puro ornamento e non costituire la parte preponderante dell´indumento, che dev´essere una veste di tela e non di ricamo:
    Tali ricami e pizzi possono avere immagini simboliche: croci, calici con ostia, ostensori, angeli, ecc. (Decr. 3191, V). È tollerato che le maniche e le estremità dei camici abbiano un fondo colorato, trasparente (Decr. 3780, V; 4048, VII). Ma tali fondi o trasparenti dovrebbero regolarmente essere del colore conveniente alla dignità o grado della persona: rosso per i Cardinali, violetto per Vescovi e Prelati, nero per i sacerdoti (Decr. 4186, III).

  5. La forma dei camici è notissima. Non sempre però è buona nè comoda. Si comprende che .i camici non possono essere fatti su misura; ma bisogna regolarsi secondo un giusto criterio.
  6. Camici. soverchiamente stretti o soverchiamente ampi, non sono nè belli nè comodi. Incomodi ed antiestetici sono molti camici per il taglio o sparato singolare del collo e soprattutto per la forma delle maniche. Maniche troppo strette oppure enormemente larghe o lunghe, sono pure un difetto grave.

  7. Le cotte sono ben distinte dai rocchetti, i quali sono riservati ai Vescovi, ai Prelati e ai Dignitari ecclesiastici che ne hanno l´uso o a quelli che ne hanno speciale indulto (Decr. 1131, XI; 2680; 2935; 3556; 3784; ecc.). La differenza capitale, oltre alla forma più ricca ed elegante dei rocchetti, sta in ciò che questi hanno maniche lunghe e strette, aderenti al braccio; mentre le cotte debbono avere le maniche ampie e meno lunghe.
  8. La forma della cotta può variare nelle particolarità: più ampia, meno ampia; aderente o ´ meno alla persona: tela pieghettata o liscia; con apertura anteriore (sparato) o con semplice scollo; secondo gli usi locali. Ma deve sempre conservare la linea essenziale di cotta, che è quella di un camice decurtato.
  9. Uno dei difetti più comuni delle cotte è quello del taglio troppo stretto o troppo largo delle maniche e dell´apertura del collo, come si è detto dei camici.

  10. Gli amitti debbono essere di grandezza conveniente, né troppo stretti o corti, nè troppo ampi o lunghi, e sempre più larghi che lunghi. In media, o normalmente, la grandezza può essere di 80 cm. per la larghezza e di 60 per l´altezza. Le fettucce di solito sono della stessa materia, cioè di tela, ma possono essere anche di seta: conviene siano della lunghezza di m. 1,50 circa, e possono essere cucite in modo fisso all´amitto stesso o unite in altro modo. Nel centro l´amitto deve avere una croce, che si bacia prima di imporlo sul capo (Rubr. cel. Miss., tit. I, n. 3).
  11. La grandezza del corporale dev´essere opportuna e proporzionata secondo i casi: per la Messa, o per l´esposizione, o pel tabernacolo; per altari maggiori o minori, ecc. Di regola la misura può essere di cm. 40 x 40 (forma quadrata). Ma per le chiese maggiori, ove talora occorre consacrare o purificare pissidi di numero e di capacità considerevole, occorre avere anche corporali di dimensioni maggiori.
  12. L´ornamento o pizzo esteriore del corporale dev´essere leggerissimo; e meglio sarebbe non ne avesse: alla bellezza e alla preziosità del corporale si può provvedere altrimenti con materia e fattura migliore.
  13. Nel mezzo ed ai lati o alle estremità non è necessario abbia alcuna croce od altro ornamento. La rubrica anzi, se non riprovarlo espressamente, pare escluderlo, ove dice che il corporale dev´essere di solo lino non tessuto in seta od in oro nel mezzo, ma tutto bianco. (Corporale ex lino tantum esse debet, nec serico vel auro in medio intextum, sed totum album: Rit. cela Miss., tit. I, n. 1). E se mai si volessero apporre delle croci in ricamo, queste devono essere di lievissimo rilievo, in modo da non creare inconvenienti nè per i movimenti del calice nè tanto meno per la raccolta dei frammenti eventuali. dell´ostia.
  14. Il corporale può essere inamidato (Decr. 3767, DIA. addii. IX). Ma anche in ciò bisogna usare la massima attenzione. Corporali troppo rigidi e troppo flosci sono ugualmente inconvenienti. Le particole `di amido che si staccano dal corporale si possono facilmente confondere coi frammenti dell´ostia.
  15. La piegatura del corporale è regolarmente in due sezioni per la lunghezza e due per la larghezza, con un quadretto centrale. La parte anteriore del corporale, quella cioè in cui si colloca l´ostia, dev´essere sempre spiegata per la prima e svolta per ultima; e ciò per riguardo ad eventuali frammenti che vi possono rimanere (Decr. 3448, XII).
  16. Il corporale poi dev´essere abitualmente conservato e recato all´altare entro la borsa e non fuori di essa (Decr. 2146).
  17. La palla del calice non dev´essere nè troppo piccola nè troppo ampia; ma deve adattarsi convenientemente al calice. Di forma più ampia può esser la palla che dovesse eventualmente servire per l´esposizione.
  18. Anche per la palla si, possono fare osservazioni analoghe a quelle del corporale. In particolare però si noti che la croce nel mezzo della palla è meno inconveniente ché pel corporale: inoltre si può usare una palla la quale abbia la parte superiore di seta o di stoffa ricamata, purchè la parte inferiore sia di lino, monda, e possa .rimuoversi con facilità (linea munda et facile amovibilis) per essere a suo tempó rinnovata e lavata (Decr. 4174, II).

  19. 14. I purificatoi possono avere, anzi è bene abbiano una croce nel mezzo per essere più facilmente distinti dai manutergi. La loro grandezza può essere da 30 a 40 cm. La forma, quadrata o rettangolare.
  20. I camici (non le cotte), gli amitti, le tovaglie, i corporali, le animette debbono essere benedetti. Non è invece prescritta alcuna benedizione per i purificatoi (Decr. 2572, XII, XIII). Nulla però vieta che essi siano benedetti globalmente insieme con i corporali e le animette.
  21. Se il camice (ed altrettanto si dica analogamente per lo tovaglie, i corporali e le animette) viene per qualsiasi causa a perdere la sua forma o viene usato per usi profani o viene venduto, perde la benedizione. Vale quindi per questo punto ciò che si disse .dei paramenti. E gli stessi criteri accennati per i paramenti valgono anche per la riparazione o il ritaglio della biancheria, come pure per il caso in cui venga ad essere fuori uso.
  22. Fra tutta la suppellettile della chiesa quella che dev´essere conservata con la maggior mondezza è senza dubbio la. biancheria, e in particolare i corporali ed i purificatoi che hanno diretto contatto col SS. Sacramento.

Essa quindi dev´essere opportunamente cambiata e lavata. Il criterio per questo dev´essere dato dall´uso rispettivo dei singoli capi e dalle particolari circostanze. Un camice di uso quotidiano dovrebbe essere cambiato regolarmente ogni mese. L´amitto ogni settimana, e di inverno al massimo ogni quindici giorni. Il purificatoio ogni settimana in ogni tempo. Il corporale ogni mese ed anche più frequentemente, se occorre. E con corrispondenti criteri vanno cambiate le cotte, le tovaglie, le animette.

35 - IL TURIBOLO, LA NAVICELLA; L´INCENSO, LE TORCE

  1. In ogni chiesa o cappella occorre il turibolo e la navicella per la Benedizione e le altre funz´oni 5n cui occorre l´incenso.
  2. Nelle chiese in cui hanno luogo processioni col SS. Sacramento, occorrono due turiboli. È pure opportuno avere turiboli distinti secondo il gra lo di solennità delle feste e delle funzioni.

    Al turibolo è unita la navicella col corrispondente cucchiaino per l´imposizione dell´incenso.

    La materia del turibolo, della navicella e del cucchiaino può essere varia, dall´oro e dall´argento ad ogni altro metallo, purchè sia decente e consistente. Se vi è un oggetto che facilmente si lorda, è il turibolo, a causa del fuoco e del fumo. Esso quindi ha particolare bisogno di essere sovente ripulito, ed eventualmente lucidato, indorato o inargentato, secondo i casi, e sempre cambiato, quando è reso indecente. La navicella conviene che si presenti sempre nel medesimo stato di lucidezza e di splendore del turibolo, quando esso viene ripulito, inargentato, indorato. Il cucchiaino dev´essere elegante e comodo: esso pure deve tenersi decentemente.

    L´incenso dev´essere vero incenso e non una miscela qualsiasi di diversi elementi combustibili. Il Cerimoniale dei Vescovi (lib. I, cap. XXIII, 3) dice che la materia da adoperarsi deve essere solo e puro incenso, e di soave odore: ovvero, se si aggiunge qualche materia, si badi che la quantità dell´incenso sia notevolmente maggiore. (Materies quae adhibetur vel solum et purum thus esse debet suavis odoris; vel si aliqua addantur, advertatur ut quantitas thúris longe superior superet).

  3. Per le medesime funzioni occorrono le torce, e, per alcune, anche i candelieri portatili. ´

Le torce possono essere costituite da pure e semplici candele, purchè di grossezza e di grandezza conveniente. Nè occorre che siano di forma composta (volgarmente torce a scannellatura); nè che abbiano stoppino multiplo. Di solito però — soprattutto dove debbono essere maneggiate da molte persone e da ragazzi — le torce prendono la forma di grosse ma corte candele sostenute da apposita asta che finisce regolarmente in piattello per raccogliere lo scolo. Tale asta può essere di metallo o di legno rivestito, colorato, verniciato a piacimento; ma sempre decente e pulito. Il numero delle torce può variare da 2 a 6. Il massimo, anche per le processioni del SS. Sacramento, è di 8 (Caer. Episc. lib. II, c. VIII, 68; c. XXXIII, 7 ed.; Istruz. Clement., XX).

I candelieri portatili per le funzioni solenni sono della medesima forma dei candelieri comuni. Possono però essere più o meno ricchi od ornati, secondo le varie solennità. Ma sempre devono essere distinti da quelli che stanno sull´altare. Debbono inoltre essere comodi per essere facilmente portati, soprattutto se tale ufficio è affidato a giovanetti.

36 - PER LA SETTIMANA SANTA
1. Per le funzioni della settimana santa occorrono il triangolo con le candele gialle per l´ufficio delle tenebre; i leggii per le letture o lezioni; il cereo pasquale e l´arundine pel sabato santo. Tali leggii, ove vi sia la consuetudine, possono servire anche per il canto dell´Epistola e del Vangelo alla Messa solenne, e per il celebrante al canto dei Vespri.

Il triangolo delle candele è regolarmente di legno. Ma deve essere sempre decente ed elegante.

I leggii conviene siano almeno tre, soprattutto per la lettura del Passio. Ed è opportuno non abbiano la tavoletta superiore fissa ma mobile, in modo che si possa eventualmente alzare od abbassare secondo le esigenze.

Il cosidetto crotalo, ossia la tavoletta di legno con battenti di ferro per suonare in luogo della campana e del campanello dal giovedì santo al sabato santo, non è nè necessario (non facendosi cenno di esso nei libri liturgici) nè sempre opportuno per la sgradevolezza del suono. Dove però sia necessario, come ad esempio in una chiesa vasta, si può usare.

Il cereo pasquale deve essere di grossezza e grandezza con
veniente. Deve essere tutto ed unicamente di cera, sebbene sia lecito, invece di rinnovarlo ogni anno o di frequente, rinnovare solo la parte superiore (Decr. 3895, I). Ma ciò deve farsi con molto riguardo. Può essere dipinto e variamente ornato. Deve avere i 5 grani d´incenso da infiggersi al canto dell´Exultet. Deve essere collocato su apposito e conveniente candeliere distinto, che poggi sul pavimento non sul cornucopio (posito in plano a cornu Evangelii, et non super cornucopio: Decr. 2890): tanto meno può stare fra gli altri candelieri sui gradini superiori dell´altare.

L´arundine è una canna, graminacea o di legno, terminata in modo che possa sostenere le tre candele che vi si debbono infiggere. Deve avere apposito piedestallo in cui collocarsi dopo la funzione della benedizione del cereo.

2. Ove al giovedì santo si fa la riposizione del SS: Sacramento al così detto sepolcro, occorrono l´urna speciale con relativa chiave per riporvi il Sacramento stesso.

Tale urna può avere forma di capsula o di tabernacolo comune; e deve avere tutti i requisiti del tabernacolo per la conservazione del SS. Sacramento, meno quello dell´immobilità, essendo per natura sua mobile e provvisorio.

La chiavetta pure deve essere custodita con le medesime norme della chiavetta del tabernacolo ordinario (Decr. 579, 635, 912, 2335, 2830, 2873, 2904).

37 - ALTRA SUPPELLETTILE SACRA ED OGGETTI SACRI
1. Per le processioni e per altre occorrenze è necessaria la croce astile o processionale.

La croce astile, come dice lo stesso nome, è formata da un´asta di legno, o di metallo, cui è innestata una croce di metallo col crocifisso. La sua grandezza dev´essere proporzionata alla chiesa e alle funzioni cui deve servire. Sempre, ad ogni modo, dev´essere comoda per l´uso e il trasporto. Si possono avere anche croci diverse per le- varie occorrenze o solennità. Per la figura deI crocifisso valgono le norme indicate ove si disse della croce dell´altare.

Per le funzioni funebri e per altre evenienze occorre il piedestallo per fissarvi la croce predetta.

  1. Ancora per le processioni, può occorrere eventualmente il trono `mobile ´o la portantina, con tutto l´occorrente per il trasporto delle immagini o statue. Trono e portantina sono regolarmente di legno, variamente lavorato ed ornato: archi, corone, drappi, festoni, ecc.
  2. Sontuosità e festività qui non disdicono. In tutto si devono però sempre osservare i criteri e i canoni fondamentali della liturgia e dell´arte sacra.

    Nè per le processioni del SS.mo, nè per quelle della Madonna e dei Santi, anche a lungo percorso, ed anche nelle più solenni circostanze la Chiesa permette l´uso del carro trionfale, comunque ornato e comunque disposto, sia con l´uso dei cavalli sia con la sostituzione dell´automobile (Decr. 4389, 22-II-1924).

    Il decreto citato fa un esplicito richiamo al Congresso Eucaristico Internazionale di Roma del 1922, come esempio da imitare dovunque e sempre, ove nessun carro fu usato (in quo nullus currus adhibitus fuit pro deferendo SS. Sacramento in solemni processione idque omnino factum est iuxta dispositiones: Caerim. Epise., lib. II, cap.. XXXIII).

  3. Per il solenne esercizio della Via Crucis occorre, dove vi è l´uso, una croce nuda, ossia senza crocifisso, munita di una sindone o larga fascia bianca ripiegata, pendente dai bracci della croce stessa.
  4. Per le processioni col SS. Sacramento e pel trasporto del Sacramento stesso occorre il baldacchino o almeno l´ombrello.
  5. Per il trasporto del SS. Sacramento agli infermi, oltre alle torce e alle candele, occorrerebbe almeno una lanterna o lampada chiusa, che non si spegne al vento (Rit. Rom. tit., IV, cap. IV, n. 13).

    Il baldacchino è richiesto almeno per le solenni processioni che si compiano fuori chiesa. Per le processioni che si compiano nell´interno della chiesa e per il trasporto meno solenne del Sacramento può bastare l´ombrello.

    Il baldacchino deve avere il cielo (libero o intelaiato) di seta, sostenuto da quattro o più aste, secondo l´opportunità. Anche il cielo dell´ombrello deve essere di seta.

  6. Per le processioni e per altre funzioni ancora possono usarsi stendardi e vessilli.
  7. Gli stendardi propriamente sono di carattere assolutamente religioso e consistono in un piccolo drappo, con immagine sacra, appeso ad una croce astile; oppure in un drappo maggiore, più ricco e più ampio, sostenuto da due o da quattro aste.

    I vessilli sono a forma di bandiera o di gagliardetto, con asta, portati a mano o anche a spalla.

    Per gli stendardi religiosi non vi è nulla da notare all´infuori di ciò che riguarda tutte le immagini e le insegne sacre: che cioè devono essere veramente sacre e ortodosse, decorose, ecc.

    Per i vessilli si noti il disposto del Codice e il susseguente Decreto della S. C. R. che modificano, e in parte annullano; le disposizioni precedenti. Non si ammettono mai società od insegne manifestamente ostili alla religione cattolica. (Numquam admittantur societates vel insignia religioni catholicae manifeste hostilia: can. 1233, § 2).

    Se le insegne o bandiere non sono di società manifestamente contrarie alla religione, e gli statuti di esse non sono stati condannati, e le stesse bandiere o labari non presentano emblemi. di per sè proibiti o condannati, possono essere introdotti in chiesa. E quando, garbatamente in ossequio e riverenza alla stessa religione cattolica, si chieda la benedizione dei suddetti vessilli od insegne, si può concedere, adoperando la formula del Rituale Romano. (Quando insignia seu vexilla non pertinéànt ad societates religioni catholicae manifeste contrarias, nec reprobata sint harum statuta, neque ipsa insigniti seu vexilla aliquod emblema de se vetitum ac reprobatum prae se ferant, in ecclesiis admitti possunt. Cum vero in favorem et obsequium eiusdem religionis catholicae pacifice postuletur supradictorum insignium seu vexillorum benedictio, haec concedi potest, adhibita formula Ritualis Romani: Decr. 4390, 26-II-1924).

  8. Per le processioni, benedizioni, aspersioni, e per svariate altre circostanze occorre il secchiello dell´acqua benedetta con relativo aspersorio.
  9. Il secchiello o vasetto (vasculum) dell´acqua benedetta è di metallo; e può essere d´oro, d´argento o d´altra materia, sempre però nobile e consistente. Dev´essere pulito e nitido, tanto all´esterno che all´interno. Dev´essere quindi debitamente custodito. Nè conviene lasciarvi indefinitivamente l´acqua benedetta, ma mettervela e toglierla secondo le varie circostanze.

    L´aspersorio, pure di• metallo, è composto di un bastoncino terminante a boccia o a sfera. Tale sfera ha infisse delle setole oppure rinchiude una spugna ed è munita di piccoli fori per l´aspersione.

    Bisogna badare che la sfera sia ben chiusa, non sia rotta, ed aderisca bene al bastoncino, in modo che non abbia a spandere od a versare disordinatamente l´acqua. benedetta.

  10. Opportuno e talvolta necessario, specialmente nelle chiese maggiori, può essere lo strumento della pace, che serve per comunicare la pace ai laici, ove vi è la consuetudine, ai Dignitari ed anche ai Vescovi che assistono alla Messa letta (Rit. Cebrat. Miss., X, 3; Caerim Episc., lib. I, cap. XXIV, 12 e cap. XXX, 2).
  11. È una tavoletta di metallo, o rivestita di metallo, che porta sul diritto un´immagine sacra: Crocifisso, Pietà, Buon Pastore, S. Cuore, Madonna, Santo titolare, ecc.; nel verso è munita di un piccolo appoggio che serve insieme a tenerla diritta quand´è collocata sulla credenza o sull´altare, e a trasportarla e a comunicare la pace quando occorra. La si tiene regolarmente coperta con un velo di seta o di tela bianca. E quando si comunica la pace, occorre un. pannolino per astergerla ad ogni bacio.

  12. Ancora ogni chiesa e ogni cappella, secondo la propria natura e le funzioni che vi si compiono, dev´essere fornita di vassoi o piattelli di metallo, di vetro, o di cristallo, o di altra materia secondo le occorrenze. Così per le funzioni pontificali ci vogliono vassoi pel lavabo, pei calzari,. pei guanti, per la croce pettorale, pel pileolo, ecc. Per la benedizione delle ceneri ci vuole il piattello per collocare le ceneri sull´altare e per distribuirle; al sabato santo per collocarvi i grani d´incenso; alla celebrazione di un matrimonio per la benedizione degli anelli, ecc.
  13. Lo stesso dicasi di cuscini e tappeti speciali che possono pure occorrere per varie circostanze. Ad esempio per i Vescovi i Dignitari ecclesiastici; per le prostrazione della settimana santa, ecc.
  14. Ugualmente possono occorrere veli di seta o di altra materia, di grandezza e di forma diversa, secondo le esigenze. In particolare si devono avere i veli violacei per ricoprire le croci e le immagini in tempo di Passione.
  15. Pel S. Natale è pure opportuno avere l´immagine del Bambino Gesù con tutto l´occorrente per esporla in luogo adatto.
  16. L´immagine del Bambino regolarmente dovrebbe essere esposta fuori dell´altare. È permesso però esporla anche sull´altare, ma non in luogo della croce, nè in modo che eventualmente impedisca la esposizione col SS.mo.

  17. Infine occorrono le canne e l´occorrente per accendere e spegnere le candele agli altari.

Le canne più indicate allo scopo sono ancora le più comuni, perchè più leggere e maneggevoli, le vere canne graminacee o di giunco. Alla sommità di esse per accendere le candele possono applicarsi piccole candelette di cera o uno speciale recipiente a olio, petrolio o altra materia combustibile con relativo stoppino. L´importante si è che tutto sia regolato in modo che permetta la facile accensione delle candele ed eviti lo sgocciolamento sulla mensa dell´altare.

Maggiore attenzione bisogna usare per lo spegnitoio, il quale dev´essere frequentemente asciugato e ripulito nell´interno per impedire il condensarsi e il conseguente sciogliersi del grasso e del fumo, da cui vengono le più indecenti macchie sull´altare. Ove fossero in uso sistemi particolari per accendere e spegnere le candele, si possono adoperare, purchè nulla abbiano nè di volgare, nè di teatrale, nè comunque di sconveniente; e sempre in ogni caso si stia alle indicazioni dell´Autorità ecclesiastica.

38 - ADDOBBI, DRAPPI, FESTONI

  1. I libri liturgici, quando parlano di addobbi, drappi e festoni per la chiesa, suppongono sempre che siano di seta o di materia preziosa. Le pareti della chiesa, dice il Cerimoniale dei Vescovi, siano ricoperte di drappi, e le tribune con cortine tutte di seta o di materie molto preziose. (Parietes ecclesiae aulaeis, tribunae vero holosericis, aut nobilioribus cortinis contegantur: lib. I, cap. XII, 5; 6-18).
  2. Si avverta che si parla sempre di tribune (pulpiti, balaustre, ecc.) e di pareti; non mai di arcate, capitelli, colonne, cornicioni (Caer. Ep., loc. cit). Gli ornamenti poi dovrebbero essere sempre del colore del giorno (ibid.). È questo il modo migliore di addobbare la chiesa, con sobrietà, con gravità, degna del luogo santo e con convenienza liturgica. Negli addobbi meno sfoggio si fa, meglio è. La chiesa dovrebbe essere bella ed adorna per se stessa.
  3. Gli addobbi, ad ogni modo, se si mettono, debbono esser di ornamento. Se pertanto • ciò che si vorrebbe far servire come ornamento, non è tale, non si deve usare. E quindi se una parte della chiesa è già per se stessa un ornamento o debitamente ornata e lavorata (come per es. colonne, capitelli, cornici) è un controsenso ricoprirla di ciò che non può meglio ornarla. Inoltre si eviti ogni teatralità, ogni volgarità ed ogni miseria.

La teatralità è nello sfarzo smoderato, soprattutto in ciò che riguarda i cosiddetti archi trionfali.
La, volgarità è in tutto ciò che pel colore, per la disposizione, e per tutto il resto, sa di paesano o è privo di senso e di gusto artistico,
La miseria è negli stracci di percalle e nei cenci stinti e sbiaditi: da escludersi senz´altro.
Ciò che si dice della chiesa in genere, si dica rispettivamente di altari, di "statue, di nicchie, e di immagini in occasione di feste o ricorrenze speciali.
39 - FIORI IN CHIESA E SULL´ALTARE

  1. Sia l´esterno che l´interno della chiesa e soprattutto l´altare, si possono ornare di fiori e di fronde, ponendo cioè vasetti con fiori e foglie profumate. (Vascula cum floribus frondibusque odoriferis: Caer. Ep., lib. I, cap. XII).
  2. I fiori più indicati sono i fiori veri e naturali, sia uniti alla pianta sia recisi, racchiusi entro appositi vasi.

I vasi dei fiori recisi possono essere di vetro o. di cristallo, oppure di porcellana o altra materia più pregevole, di varia forma e di varia grandezza secondo i casi.
Per i fiori vivi uniti alla pianta si usano naturalmente vasi di terra cotta, di altra materia greggia e meno nobile. Ma allora perchè siano collocati sull´altare, devono essere ricoperti di debito rivestimento degno ed elegante. Degni ed eleganti non sono i rivestimenti di carta, di cartone, o di drappi sbiaditi. Bisogna pensare a coprivisi di metallo-, di porcellana o anche di legno e di terra cotta, ma debitamente ornati e lavorati.

  1. Si possono pure usare i fiori artificiali di seta o di altra materia degna. Infatti il Cerimoniale dei Vescovi parla anche di fiori tessuti, ricamati in seta (serico contextis: 1. e.).

Come è consentita la seta, può essere permessa anche la lana debitamente lavorata o altra materia, purchè essa sia buona e la fattura sia elegante, in modo che i fiori siano veramente artistici e preziosi e servano di vero ornamento. Tanto più sono permessi fiori di oro e di argento.
Non invece i fiori di tela, di lamina, di porcellana; e. tanto meno i fiori di carta, comunque fatti e lavorati, i quali si debbono assolutamente sbandire dal tempio e dall´altare, perchè non sono un ornamento ma uno sconcio.

  1. Sono pure permesse le fronde o le piantine verdi e vive, che possono essere di vero ornamento.
  2. Ma nell´uso dei fiori e delle fronde, come in quello degli addobbi, bisogna usare sobrietà, gravità e buon gusto. Nè mai si deve convertire la chiesa e l´altare in un giardino (viri dario) o in una siepe fiorita.
  3. I fiori in chiesa e sugli altari (come pure dinanzi alle-statue o alle immagini), benchè siano un ornamento e un segno di letizia, possono trovarsi non solo nei giorni festivi e in occasione di speciali solennità, ma in ogni giorno dell´anno, fuorchè nei tempi di penitenza e nelle funzioni funebri (Caer. Episc., passim, Decr. 3448, XI). Tempi di penitenza sono l´Avvento e la Quaresima. Ma anche in questi tempi, quando occorrono feste o giorni che hanno ufficio festivo (per es. Immacolata,. S. Lucia, S. Tommaso, S. Gregorio, S. Giuseppe, Annunziata, ecc.) si possono usare i fiori.
  4. All´altare i fiori possono collocarsi sui gradini superiori, fra i candelieri, oppure attorno alla mensa, sui gradini inferiori, o anche sul pian del presbitero, dovunque non siano d´impedimento, riescano di ornamento e siano visibili.

A tal fine, oltre ai vasi ed ai coprivasi, si potranno usare - appoggi e sostegni opportuni (portafiori), purchè sempre decenti e degni dello scopo e del luogo.
8. Non si possono però mai collocare fiori sulla mensa dell´altare, e tanto meno dinanzi al ´tabernacolo del SS. Sacramento.
40 - ILLUMINAZIONE

  1. Nella chiesa occorre l´illuminazione per tre scopi: per rischiarare, per ornamento e per uso liturgico.
  2. Il rischiaramento ordinario della chiesa, di giorno, è dato dalla luce naturale, che deve entrare e spandersi opportunamente dalle finestre e dalle vetrate. La troppa luce rende la chiesa sfacciata e disturba la pietà e il raccoglimento; la soverchia scarsezza la rende tetra e ,impedisce all´occorrenza di leggere o di compiere uffici di devozione.
  3. Per la sera ed ogni volta ch´è necessario, si provvede con la illuminazione articifiale, la quale può essere data in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, purchè sempre adatto allo scopo e conveniente al luogo sacro.

Oggi è dovunque in uso la luce elettrica. Le lampade possono essere collocate a piacimento. Ma la chiesa non deve mai presentare l´aspetto di una sala o di una camera. È consigliabile il sistema di luce diffusa e riflessa, ch´è più razionale e più confacente col luogo sacro. Detto sistema può anche essere opportunamente usato per illuminare icone, statue, quadri, ecc., com´è detto nella Disposizione del Vicariato di Roma.
Ogni parte della chiesa dev´essere debitamente illuminata. Ma un riguardo speciale si deve avere al presbitero e all´altare, ove il sacerdote e i sacri ministri debbono poter leggere il messale e compiere i divini uffici senza difficoltà e senza bisogno di ricorrere a candelieri e a lumi posticci.

  1. Per la luce di ornamento si sogliono porre in diversi punti della chiesa, e specialmente nelle arcate, i lampadari pensili, detti anche volgarmente lustri, che un tempo erano forniti di candele di cera, poi di luci a gas ed ora di lampadine elettriche.

L´uso è comune, anche a Roma, ed . è contemplato dalle Disposizioni del Vicariato.
Tali lampadari si possono accendere abitualmente e continuamente nelle solennità, oppure solo in momenti o funzioni determinate: per es., alla elevazione della Messa, alla Benedizione del SS. Sacramento, ecc., esclusa però sempre ogni teatralità anche pel modo di accenderli.

  1. La luce di ornamento può pure essere fatta per mezzo di lampadine o luci variamente disposte alle pareti, alle arcate o alle volte della chiesa. Ma in ciò bisogna evitare ogni apparenza di teatralità: come sarebbe riprodurre a lampadine svelate le linee o i motivi architettonici della chiesa o del presbitero, formare stelle o altri disegni luminosi (Decr. 3859; 4206; 4210, I).
  2. Luce di ornamento può pure considerarsi quella che si pone dinanzi o intorno a nicchie, statue, immagini, collocate fuori dell´altare: ove si possono quindi mettere Iampadine elettriche.

Ma anche qui, e soprattutto qui, bisogna evitare quanto è puerile, grottesco e teatrale, come sarebbe usare lampadine colorate a vari colori, porre delle lampadine in simulati vasi di fiori, in simulate lampade ad olio, in finte candele di cera; oppure a forma di corona intorno al capo o ai lati della immagine della Madonna o di altro Santo (Decr. 3859, 4322).
Più che puerile e grottesco è il sistema di collocare dinanzi a certe immagini delle lampadine automatiche, le quali si accendono mediante l´introduzione di una moneta.
Ad ogni modo, per ogni buona norma, si noti che secondo il citato decreto 4322, giudice in tutta questa materia è l´Ordinario del luogo, alle cui disposizioni tutti debbono sottostare.

  1. La luce elettrica intorno o dinanzi alle immagini si può usare quando queste sono fuori dell´altare. Se invece le immagini sono entro nicchie (in pariete super altare positae), non si possono usare lampadine elettriche in nessuna maniera (Decr. 4322).

Se la parete non è unita all´altare, ma staccata, si comprende che non si deve misurare la distanza secondo un concetto materiale. Se quindi le immagini o le nicchie formano moralmente una cosa sola con l´altare, rimane il divieto della luce elettrica. Ciò è espressamente indicato dal Vicariato di Roma: « Avanti a sacre immagini collocate al di sopra degli altari, anche se separatamente da questi, sono esclusivamente permesse candele di cera o lampade ad olio » (Dichiarazione dell´Em.mo Card. Vicario di Roma per l´uso della luce elettrica nelle chiese ed oratori: marzo 1932). Ciò che si dice per la luce elettrica vale anche pel gas (ob paritatem rationis: Decr. 4086 e 4097).

  1. La luce di uso liturgico è quella richiesta all´altare per le sacre funzioni, per la lampada del SS. Sacramento e per l´esposizione delle sacre reliquie.

Per questi scopi è unicamente permessa la cera o rispettivamente l´olio, ed è assolutamente vietata la luce elettrica.
I numerosissimi decreti emanati dalla S. 0. R. su questo punto, a togliere ogni abuso, ogni incertezza ed ogni sotterfugio, vennero riassunti in modo perentorio e solenne — con l´autorità del Sommo Pontefice — nel decreto 4322 del 24 giugno 1914, che così si esprime:
« Ecco il tenore e la sostanza dei Decreti: La luce elettrica è vietata non soltanto sugli altari insieme alle candele di.cera, ma anche invece delle candele o delle lampade prescritte dinanzi al Santissimo Sacramento od alle reliquie dei Santi.
» Per gli altri luoghi ed in altri casi l´illuminazione elettrica è permessa, secondo il prudente giudizio degli Ordinari, purchè in tutto si conservi la gravità che la santità del luogo e la dignità della liturgia richiedono.
» Non è lecito durante l´eposizione privata o pubblica, illuminare l´interno del ciborio con lampadine collocate in avanti sull´interno stesso, perchè i. fedeli possano vedere meglio la SS. Eucaristia. (Summa autem decretorum haec est; lux electrica vetita est, non solum una cum candelis ex cera super altaria, sed etiam loco candelarum vel lampadum, quae coram Sanctissimo vel reliquis Sanctorum praescriptae sunt.
» Pro aliis locis et ceteris casibus, illuminatio elettrica ad prudens Ordinariorum iudicium permittitur, dummodo in omnibus servetur gravitas, quam sanctitas luci et dignitas sacrae liturgiae postulant.
» Neo licet tempore expositionis privatae vel publicae interiorem partem ciborii cum lampadibus electricis in ipsa parte interiori collocatis illuminare ut Sanctissima Eucharistia melius a fidelibus conspici possit) ».
Un ripiego meschino e puerile, ma pure frequente, per sfuggire a queste prescrizioni, è quello di collocare, sulla sommità di finte o reali candele, delle piccole lampadine che figurano fiammelle accese.

  1. Per ben intendere il senso di queste disposizioni e vederne la pratica applicazione, il Visitatore farà bene a leggere per intero la citata Istruzione del Vicariato di Roma  del marzo 1932.

Così per esempio la disposizione che vieta l´illuminazione elettrica dei sacri cibori, ossia del tabernacolo, essa la estende anche al trono o baldacchino per l´esposizione del SS. Sacramento o del santo legno della Croce (n. 5).
Per ciò che riguarda la teatralità e la sconvenienza dichiara: « Si proibiscano e dovranno senz´altro rimuoversi, le corone, coroncine, diademi, cornici, iscrizioni, monogrammi, cuori, simboli, raggi, stelle, rosai, gigli, fiori o qualsiasi altro fregio, sia composti di lampade o lampadine isolate che di filamenti, comunque collocati attorno alle sacre immagini o statue, anche se addossate alle pareti delle cappelle, della chiesa o in luoghi annessi, o che sovrastino o circondino nicchie o tem- pietti» (n. 7).

  1. Comunque, la S. C. R. vuole di tutte le disposizioni emanate una precisa e religiosa osservanza. « Udito il Santo Padre,. essa esorta caldamente nel Signore i rev.mi Ordinari, perchè, nel loro zelo procurino che i decreti della S. Congregazione non siano trascurati ed istruiscano i Rettori delle chiese su ciò che è permesso o, vietato. (Facto verbo cum Santissimo, etiam atque rev.mos Ordinarios in Domino hortatur, ut pro sua religione invigilent ne Sacrae Congregationis decreta posthabeantur, et ecclesiarum Rectores doceant quae in casu, iuxta decreta, permissa quaeque vetita sunt: Decr. 4322) ».
  2. Conviene qui ricordare che « è contrario alle leggi liturgiche il tenere esposte sugli altari, anche secondari, o in altri luoghi della chiesa, le immagini della B. Vergine e dei Santi, con lumi accesi, quando è esposto il SS. Sacramento » (Norma per la Visita Apostolica di Roma).

Ciò va inteso anche, e soprattutto, per le candele che fossero accese dinanzi a tali immagini. Si può tutt´al più, trattandosi di esposizione momentanea per la Benedizione ordinaria, tollerare che rimangono accese quelle candele che fossero state accese per una funzione immediatamente precedente; non mai che si accendano espressamente pel tempo della benedizione.

  1. Le candele ´ sugli altari, mentre sono l´ornamento e il simbolo più bello che la Chiesa cerca in tutti i modi di mantenere, è innegabile che più di una´ volta possono dare luogo a vari inconvenienti, se non si usano i debiti riguardi "e non si ha la cura più diligente e più amorosa.

Così le candele troppo sottili, o di materia meno buona, o con lo stoppino non proporzionato, facilmente si sciolgono e sgocciolano smoderatamente: bisogna quindi eliminarle dagli altari.
Anche le candele più consistenti, ai grandi calori si piegano se sono troppo lunghe: bisogna quindi regolarne la lunghezza.
Sempre poi vi è lo scolo e il gocciolio, che se non è prevenuto od eliminato, imbratta facilmente candelieri, gradini ed altare.
Per ovviare soprattutto a questo inconveniente, qua e là, anche a Roma, va diffondendosi l´uso di un particolare sistema di protezione. Si adatta al candeliere, in forma di apparente candela, un tubo o cilindro metallico, tutto bianco o variamente fregiato, entro cui si introduce o si racchiude la vera candela, che una molla interna gradatamente sólleva e che si accende e consuma regolarmente, con la fiamma sporgente e visibile, ma senza alcun pericolo di imbrattare nè i candelieri, nè i gradini, nè la mensa delI´altare. L´uso può essere buono, quantunque presenti sempre l´inconveniente di occultare la candela. Certo un tale sistema non potrebbe adattarsi al cereo pasquale, in cui, oltre a tutti gli altri simboli, la candela rappresenta lo stesso Cristo. Meno buono invece è il sistema di collocare in cima a finte candele di metallo o di legno, dei semplici moccoli di cera, cambiandoli man mano che si consumano.
Nè meno sconveniente ed antiestetico è il sistema di collocare all´estremità superiore della candela, a poca distanza dalla fiamma un piattellino o recipiente per raccogliere gli sgocciolii delle candele stesse.
Tutto sommato, il sistema migliore è ancora quello della debita cura e della debita pulizia.
41 - CANDELE VOTIVE, QUADRI E ALTRI OGGETTI VOTIVI

  1. Non vi sono disposizioni a questo riguardo, all´infuori delle disposizioni generali, che vietano il traffico e il mercimonio in chiesa, e tutto ciò che è indecoroso e sconveniente nel luogo santo.
  2. L´uso delle candele votive, anche se buono in sè, non è scevro d´inconvenienti, come per esempio il facile annerimento dei quadri e delle pitture quando le candele fossero molto numero se.

Ma soprattutto è da notare che le candele non si devono vendere in chiesa, nè sulla porta, ma o fuori di essa, o in sacrestia, o meglio ancora in speciale luogo attiguo. E sempre si deve evitare ciò che sa di commercio. Il can. 1178 vuole che tutti coloro a cui spetta procurino che dalla chiesa sia allontanato ogni forma di traffico o mercato, benchè esercitato con fine devoto. Il can. 1261, § 1, esige che: « Gli Ordinari dei luoghi invigilino perchè nel culto divino non sia ammesso alcun genere di traffico che dia l´apparenza di turpe guadagno ». (Curent omnes ad quos pertinet, ut ab ecclesiis removeantur negotiationes et nundinae, quamquam ad finem pium habitae. Locorum Ordinarii advigilent... ut in cultum divinum ulla praxis inducatur aut " quidquam admittatur... turpis quaestus speciem praeseferens). Come si vede è esclusa anche la sola apparenza del mercimonio; nè basta a scusare il fine pio.
Le candele devono essere collocate ad ardere presso l´altare o presso l´immagine per cui sono offerte. E saranno poste su speciali candelieri, fuori dell´altare, in modo che non impediscano il servizio dell´altare stesso e non turbino la vista e la pietà di coloro che assistono alle funzioni.
I candelieri possono essere fatti in modo che accolgano più candele contemporaneamente; e possono moltiplicarsi secondo le esigenze. Massimo riguardo però si deve usare nel collocare le candele e nel rimuovere gli avanzi quando sono consumate.. Si deve poi in tutto evitare sempre l´affastellamento ed ogni volgarità.

  1. Come le candele, così si possono usare le lampade votive ad olio. Queste, anzi, sono da preferirsi, perchè presentano minori inconvenienti e fanno più bella mostra che non le candele.

I devoti offriranno l´obolo per l´olio. Lampade e non candele sono all´altare della Confessione in S. Pietro e in altre basiliche di Roma.
Le lampade possono essere poggiate su balaustre o mensoline, oppure sospese a catenelle, secondo i casi, sempre dinanzi agli altari e alle immagini per cui si offrono.

  1. Allo stesso modo e allo stesso scopo si possono pure usare i moccolotti o lumini, sempre di cera, racchiusi entro vasetti di vetro.
  2. Vanno invece escluse assolutamente le lampadine elettriche e tanto più quelle ad accensione automatica mediante L´introduzione di moneta, di cui si è detto sopra, e che vennero espressamente interdette dal Vicario di Roma.
  3. Per sfuggire a tale divieto oggi si è escogitato un altro sistema: in luogo delle lampadine elettriche, si introducono in finte candele o in astucci permanenti, delle piccole candele di cera, con filamento speciale, che — sempre mediante l´introduzione di moneta — automaticamente si accendono; e la candela racchiusa nell´astuccio, gradatamente sollevata da molla interna, in modo che la fiamma sia sempre visibile, intieramente si consuma. È un puro ripiego, per ingannare la legge.

7. I quadri e gli oggetti votivi che si vedono soprattutto in non pochi santuari, non si vedono — fatte rarissime e .particolarissime eccezioni — nelle chiese di Roma. Perciò sembrerebbe più opportuno raccoglierli in locali attigui (corridoi, gallerie, stanze) piuttostochè in chiesa o presso gli altari.
Ciò sembra anche più bello dal punto di vista estetico e più decente dal punto di vista religioso.
Se però si volessero collocare in chiesa, bisognerebbe usare alcuni riguardi indispensabili: a) rimuovere gli oggetti che per la natura, o per la forma o per il contenuto sono sconvenienti (braccia, gambe, stampelle, busti, camicie, e simili)..
b) rimuovere tutti i quadri e i quadretti (a meno che siano artistici o altrimenti di singolare pregio) che riproducono i miracoli e le grazie ricevute;
c) ammettere solo i cuori d´oro e d´argentò o altri oggetti preziosi;

  1. e questi collocarli di preferenza sulle pareti laterali, e non sull´altare o in prossimità di esso;
  2. tanto meno porli al collo o alle braccia o fra le mani dei Santi; a- meno che si trattasse di collane, braccialetti, anelli, monili ed altri oggetti che, per natura. loro, sono fatti per tale destinazione.

8. Comunque, nella disposizione di tali oggetti si richiede sempre molto buon senso e molto buon gusto; per non deturpare le chiese ed anche per non aver l´apparenza di fare vane e goffe ostentazioni.
9. Gli oggetti preziosi, come tutta la suppellettile sacra, devono essere custoditi con la massima cura.
42 - DISPOSIZIONI CANONICHE RIGUARDANTI LE IMMAGINI SACRE
1. Il can. 1279, § 1 stabilisce che:
« Nessuno, neppure nelle chiese esenti e negli altri luoghi sacri, ha facoltà di mettere o far mettere una nuova immagine insolita, se. non è stata approvata dall´Ordinario del luogo. (Nervini liceat in ecclesiis etiam exemptis, aliisve locis sacris ullam insolitam ponere vel ponendam curare imaginem, nisi ab Ordinario loti sit approbata) ».
Inoltre lo stesso canone ai § 2 e 3, per l´approvazione esige:

  1. che l´immagine concordi coll´uso della chiesa (congruat cum probato ecclesiae usu);
  2. che escluda ogni errore dommatico;
  3. che sia decente e onesta e perciò siano evitato tutte le immagini o statue che possono offendere il pudore o il retto senso religioso;
  4. che non sia atta a indurre in errore i semplici fedeli. Nei casi dubbi si ricorre all´Autorità competente.

2. Se le immagini, esposte alla pubblica venerazione, vengono benedette solennemente, tale benedizione è riservata all´Ordinario, il quale però potrà delegare all´uopo qualsiasi altro sacerdote. (Si imagines, publicae venerationi expositae, sollemniter benedicùntur, haec benedictio Ordinario reservatur, qui tamen potest eam cuilibet sacerdoti committere: can. 1279, § 4).
Di qui derivano queste conseguenze:

  1. che la benedizione delle immagini esposte al culto non è di obbligo, essa però è quanto mai opportuna e conveniente;
  2. che la benedizione può essere data tanto in forma solenne, cioè pubblicamente e con speciale apparato, quanto in forma privata, cioè privatamente e senza speciale apparato;
  3. che la benedizione solenne è riservata all´Ordinario, il quale però la può commettere a qualsiasi sacerdote. E qui si avverta che il Codice dice Ordinarius e non Ordinarius loti. Ordinarci sono anche i Superiori maggiori degli :Istituti religiosi chiericati esenti: quindi i Superiori generali e provinciali (per noi gl´Ispettori) e loro vicari (can. 198 e 488);

d) invece la benedizione privata può darsi da qualunque altro sacerdote senza bisogno della licenza dell´Ordinario (a quolibet Sacerdote fieri potest, sine ulla Ordinarii licentia Rit. Rom., tit. VII, cap. XXV). ,

  1. Le immagini preziose per antichità, per valore artistico, o celebri per il culto, esposte nelle chiese od oratori pubblici, quando hanno bisogno di restauro, non si possono riparare, senza previa licenza dell´Ordinario, il quale, prima di concederla, sentirà il parere di persone prudenti e competenti. (Imagines pretiosae, idest vetustate, arte aut cultu praestantes, in ecclesiis vel oratoriis publicis fidelium venerationi expositae, si quando reparatione indigeant, numquam restaurentur sine dato scriptis consensu ab Ordinario, qui, antequam licentiam concedat, prudentes ac peritos viros consulat: can. 1280).

Si notino bene tutte le particolarità e tutte le prescrizioni di questo canone: preziosità proveniente da antichità, dal pregio artistico o. dal culto; licenza dell´Ordinario (Superiore) data per iscritto; consiglio previo . di persone perite e prudenti, possibilmente della commissione artistica, ove esista.

  1. Le immagini preziose, come gli altri quadri od immagini che in qualche chiesa sono tenute in grande venerazione dal popolo, non possono essere validamente alienate (vendute o donate) o trasferite per sempre in altra chiesa, senza il consenso della Sede Apostolica. (Imagines pretiosae, itemque aliae imagines quae in aliqua ecclesia magna populi venerazione honorentur, nequeunt valide alienari, neque in aliam ecclesiam perpetuo transferri, sine Apostolicae Sedis permissu: can. 1281). Si noti che per la vendita si tratta di validità e non solo di liceità. Il permesso poi non può essere dato che dalla Sede Apostolica. Ciò, in base al medesimo canone, vale anche per le reliquie.
  2. Di diritto sono proibite, qualunque sia la forma di riproduzione, le immagini di N. S. G. C., della Vergine Maria, dei Santi e degli altri Servi di Dio, quando non sono conformi al senso (spirito) ed ai decreti della Chiesa. (Ipso iure prohibentur

imagines quoquo modo impressae D. N. I. C., B. Mariae Virginis, Angelorum atque Sanctorum vel aliorum Servorum Dei ab ecclesiae sensu et decretis alienae: can. 1399, 120). Se di tali immagini sono proibite le stampe, con maggior motivo ne sarà proibita la pubblica esposizione in chiesa (can. 1279).

  1. È pure bene richiamare il can. 1277, secondo il quale il culto pubblico si può prestare tanto ai Santi quanto ai Beati; ma mentre i Santi si possono venerare dapertutto e con ogni forma di culto, i Beati invece si possono onorare soltanto nel modo e nel luogo concesso dal Sommo Pontefice. (Santi coli possunt ubique et quovis actu eius generis cultus (culto di dulia); Beati vero non possunt nisi loco et modo quo Romanus Pontifex concesserit).

Ossia: il culto dei Santi è universale e illimitato, quello dei Beati invece è locale e limitato. A ciò bisogna badare anche per l´esposizione delle immagini alla pubblica venerazione (Decr. 1097, I; 1130; 1156, I, ecc.). E al riguardo bisogna notare che il limite e il modo del culto deve risultare dall´indulto o dalla concessione. La semplice permissione del culto di regola porta con sè la facoltà di esporre l´immagine in chiesa, ma non sull´altare; mentre l´indulto della Messa e dell´ufficio, cioè della festa, permette anche l´esposizione dell´immagine sulI´altare. Ove non vi sia il richiesto indulto, l´Ordinario può far rimuovere l´immagine dalla chiesa o dall´oratorio (Decr. 4330).
Si noti poi che per erigere un altare in onore di un Beato — e tanto più per erigere una cappella o una chiesa — non basta il permesso del culto, dell´immagine o della festa con Messa ed ufficio, ma si richiede un ´indulto speciale della S. Sede (can. 1201, § 4).

  1. Quanto a coloro che sono morti in fama di santità, ma non sono ancora nè canonizzati nè beatificati, le loro immagini non si possono esporre alla pubblica venerazione, sebbene se ne possano permettere le immagini e le gesta dipinte sulle pareti della chiesa, ma sempre fuori degli altari e con le debite cautele; ossia: non con le aureole, coi raggi, ,o con altri segni di santità; neppure devono presentare alcunchè di profano o non conforme alla tradizione della chiesa. (Neque cum aureolis, radiis, aliisque sanctitatis indicium praeferant, neque quidquam profani aut ab Ecclesiae consuetudine alieni: Decr. 3835).

Il collocare fiori dinanzi a tali immagini forse può ancora considerarsi come atto che non esprime culto. Non così invece l´accendere lumi, il collocarvi addobbi, l´apporvi inginocchiatoi per farvi preghiere, ecc.
In ciò quindi bisogna usare la massima cautela; ed è sempre maggior prudenza fare di meno che di più, anche per non creare impedimenti ad eventuali cause di beatificazione.
Dinanzi però al sepolcro di tali personaggi è lecito pregare (sempre in forma privata) e domandare grazie e favori, anche in vista e allo scopo di promuovere la causa di beatificazione, purchè tutto si faccia nel debito modo e col consenso almeno tacito dell´Autorità ecclesiastica.
43 - DISPOSIZIONI LITURGICHE GENERALI RIGUARDANTI LE IMMAGINI SACRE

  1. Ogni altare deve regolarmente avere l´immagine del suo Titolare. E quando un altare è stato dedicato o consacrato sotto un titolo, non si può, senza indulto apostolico, cambiare il titolo o rimuovere l´immagine del Titolare (Decr. 2752, V-VII; 2762; can. 1200).

Questa disposizione a rigore vale per gli altari fissi. Ma ogni ragione di convenienza milita anche per tutti gli altri altari. Onde non è lodevole la pratica invalsa in più d´una chiesa, particolarmente di istituti religiosi, di cambiare o sostituire l´immagine deIl´altare secondo le feste o le ricorrenze, tridui, no- vene, mesi. Nè si sfugge alla condanna col ripiego di lasciare l´immagine del. Titolare, velandola però, e ponendo dinanzi al velo un´altra immagine.

  1. Ogni altare deve avere una sola immagine, la principale. I così detti sottoquadri, o immagini secondarie, non si devono porre se non vi è una ragione particolare; e per porveli si richiede un permesso speciale (Decr. cit. e Disposizioni del Vicariato´ di Roma, Marzo 1932, n. 3).

Le ragioni potrebbero essere per esempio un ricordo o un avvenimento storico; il cambio, regolarmente avvenuto, del Titolare; e simili; come già si disse parlando degli altari (n. 170,. 13, pag. 30).
3. Le immagini possono essere pitture o statue, e nella chiesa possono essere variamente collocate, ma sempre in modo opportuno. Rispetto agli altari si possono collocare in modi diversi:

  1. regolarmente si pongono in quadri o nicchie sovrastanti agli altari stessi, nella parte posteriore o nella parete retrostante;
  2. non si possono mai collocare sopra il tabernacolo in cui si conserva il SS. Sacramento, in modo che quello serva di base; nè dinanzi al medesimo, neppure nei giorni di feste- o ricorrenze speciali (Decr. 2613, VI; 2906);

e) tanto meno si possono collocare sul trono ove si espone il SS. Sacramento (Decr. 3589);
d) e se si tratta in particolare dell´immagine del Sacro Cuore, non è neppur lecito collocarla nel centro dell´altare maggiore, al posto del tabernacolo; ovvero se vi è il tabernacolo in cui si conserva il SS. Sacramento, nella parte posteriore di questo. (In medio altaris maioris, loco tabernaculi; vel, si adest´ tabernaculum in quo asservatur SS. Eucharistiae Sacramentum in huius posteriori parte: Decr. 3673, II). Mentre invece, almeno secondo il prudente parere dell´Ordinario (iuxta prudens Ordinarii iudicium), è lecito collocarla anche sopra l´altare in cui si conserva il SS. Sacramento, non però sopra il tabernacolo, ma indietro presso la parete. (Non tamen sopra tabernaculum, sed retro, apud parietem: Decr. 4401).
4. È lecito, specialmente in occasione di particolari solennità; collocare immagini o statue di Santi fra i candelieri dell´altare, come si fa per le reliquie (Decr. 2375, III).
5. È pure lecito nelle maggiori solennità dei Santi, collocare le immagini dei Santi medesimi ai lati dell´altare (hinc inde iuxta altare: Decr. 4044, III).
6. Occorrendo feste patronali o altre simili solennità, si può collocare l´immagine del santo nel mezzo della chiesa e quivi lasciarla esposta durante le sacre funzioni per tutto il giorno. (Decr. 4103).
Il decreto parla di intero giorno. Si potrà anche pensare a due giorni consecutivi; e se si crede, anche ad un, triduo; ma non oltre.

  1. Le immagini che in chiesa si espongono alla pubblica venerazione, se non sono sui rispettivi altari, debbono essere in nicchie o in appositi e decenti altarini, debitamente fatti e debitamente collocati.

Questa è la tradizione della chiesa, cui contrasta l´uso moderno invadente di collocare statue e statuette, quadri e quadretti in tutti i punti della chiesa, in modo che essa diventi o sembri piuttosto un bazar che un tempio sacro. Così non si fomenta, ma si corrompe la pietà.
Contro quest´uso hanno agito ed agiscono il Cardinale Vicario di Roma, altri Cardinali e i Membri più autorevoli dell´episcopato cattolico. La Disposizione già citata del Vicario di Roma richiede un permesso speciale per esporre immagini fuori dell´altare.

  1. Sulle pareti e in altre parti della chiesa possono collocarsi immagini (quadri e statue) a titolo di ornamento e di istruzione. Ma anche in ciò si richiede criterio e buon gusto per non contravvenire alla serietà e al decoro del tempio.
  2. In una stessa chiesa, e tanto meno in uno stesso altare, non si possono esporre alla pubblica venerazione due o più immagini (quadri o statue) del medesimo Santo; e se trattasi della SS. Vergine, due immagini che la rappresentino sotto il medesimo titolo o sotto il medesimo concetto (Decr. 3732).

Che si possa materialmente e temporaneamente contravvenire a questa legge in occasione per esempio di una processione o di una funzione straordinaria, si comprende. Ma che la contravvenzione si prolunghi per più giorni, per una settimana o per un mese, non si comprende più. Nè vale il motivo di fomentare meglio la pietà, specialmente nei riguardi della Madonna; poichè il decreto citato parlando proprio della divozione alla Madonna, dice che essa, per quanto in sè lodevole e salutare, dev´essere contenuta nei giusti limiti (Aequis limitibus).
A proposito dei diversi titoli della Madonna fu dichiarato: a) che la Madonna deI Rosario e quella di Pompei si debbono considerare come un unico titolo (Decr. 3723, 3732);

  1. che invece l´Immacolata e la Madonna di Lourdes si debbono considerare come due titoli distinti, purchè la B. Vergine di Lourdes s´a rappresentata cori tutte le circostanze dell´apparizione. (Dummodo B. Virgo . de Lourdes nuncupata representetur cum omnibus apparitionis adiunctis: Decr. 3791);
  2. altrettanto pare si debba dire della Madonna de la Salette e di quella della Medaglia miracolosa (Decr. 2752, V e 3419).

Nei casi dubbi si fa ricorso alla competente autorità.
Ciò che si dice delle immagini dei Santi e della Madonna, va pure inteso per le immagini del Redentore, per cui si applica il medesimo principio, eccetto per i crocifissi che debbono trovarsi ad ogni altare.
10. Quanto all´uso di vestire le sacre immagini, ecco quanto risulta dalle. disposizioni della S. C. R.:

  1. Non è lecito vestire le immagini del Signore, della Madonna o dei Santi con gli abiti propri degli Ordini. Religiosi (Carmelitarum, Cruciferorum, etc.) o delle diverse nazioni (Galliae, Hispaniae et similium), secondo le chiese e i paesi in cui vengono esposte; ma si debbono vestire nella forma usata fin dai tempi antichi nella Chiesa: (in forma in catholica et apostolica ecclesia ab antiquo tempore consueta: Decr. 810, 824, 879).
  2. Si rimette al prudente giudizio del Vescovo la tolleranza dell´uso, ove esiste, di rivestire con indumenti di diverso colore, secondo la diversità delle feste e dei tempi, le immagini della Madre di Dio esposte alla venerazione dei fedeli, e di collocarle, nei giorni di maggior solennità, nel posto principale dell´altare maggiore, dove si conserva la SS. Eucaristia. (Vestiendi indumentis diversi coloris pro diversitate festorum ac temporum Deiparae imagines fidelium venerazioni expositas, easque collocandi diebus solemnioribus in loco principe altaris ubi SS. Eucharistia asservatur: Decr. 3690). Si noti che si tratta di pura tolleranza e di cosa puramente locale ove esiste l´uso. Roma però non vede bene queste usanze. (cfr. Disposizioni emanate per la Visita Apostolica. di Roma, 1904).

11. Tutte le immagini esposte in chiesa alla pubblica venerazione come pure i crocifissi degli altari, si debbono ricoprire con velo violaceo, dai vespri del sabato di Passione fino al sabato santo; nè si possono scoprire qualunque festa ricorra in quel tempo (Rubr.´Miss. h. d.; Caer. Episcop., lib. II, cap. XX, 3; Decr. 926; 1158; 1275, II; 3293; 3396).
La legge riguarda le immagini esposte alla pubblica venerazione, non quelle che si trovano in chiesa a titolo di ornamento e di istruzione, come sono le statue delle colonne o dei monumenti, i dipinti delle pareti, ecc.
La legge è assoluta, cioè non ammette eccezioni, per le immagini collocate sugli altari. Per quelle invece che, pur esposte alla pubblica venerazione, sono collocate fuori degli altari, si concede una certa larghezza. Così per esempio nella festa di S. Giuseppe la statua del Santo, collocata fuori dell´altare, può rimanere scoperta (Decr. 3448, XI). Ed altrettanto, per analogia, si potrà fare nelle feste di altri santi per le rispettive immagini.
I quadri della Via Crucis possono rimanere scoperti (Deer. 3638, II).
12. Tutte le immagini che comunque si trovano in chiesa debbono essere decorose e degne del luogo santo, sia `quanto alla materia, sia quanto alla forma, al contenuto, al concetto.
Qui si devono richiamare i canoni generali dell´arte sacra e del decoro del tempio (can. 1164; 1178; 1261; 1279; 1296).
Quanto alla materia, dalla chiesa devono assolutamente essere sbandite, come indegne e disdicevoli, le immagini di carta a stampa e le oleografie, come pure le statue di gesso o di cartone.
Quanto al resto, devono essere sbanditi dalla chiesa tutti i prodotti dell´industrialismo, che vuol sostituirsi all´arte; certi lavori a serie, senza finitezza, senza gusto, senz´arúma; le cianfrusaglie e tutto quello che stona e non ha altro merito che l´esagerazione dei colori e il luccichio. E soprattutto dev´essere sbandito ciò che pasce il puro sentimentalismo della pietà, piaga morbosa della pietà stessa, che dev´essere curata e sanati, se si vuole che la pietà sia ad vitam et non ad mortem.
44 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE IMMAGINI DEL SIGNORE

  1. L´immagine del Bambino Gesù, durante il tempo natalizio, può essere esposta al posto principale sull´altare (principe loco super altari: Decr. 3288).

Essa però non può sostituire la ´croce, se all´alta´, si celebra la Messa. Non è fatta distinzione di altari: quindi, per sè, si può collocare anche sull´altare maggiore o. del SS. Sacramento. Bisogna però anche qui osservare le norme generali, e per quanto è possibile non collocarla sul tabernacolo o sul trono del SS. Sacramento. Che se aIl´altare stesso si fa l´esposizione del Santissimo, soprattutto se solenne e prolungata (come alle Quarantore, giornata di adorazione, ecc.), allora non si può in esso collocare l´immagine del Bambino; ma si dovrà rimuovere e si dovrà collocare in altro altare (Decr. 3320).

  1. Per l´immagine del Sacro Cuore, ecco le principali indicazioni:
  2. I puri emblemi del S. Cuore coi segni della passione secondo le apparizioni e le descrizioni fatte da S. Margherita Alacoque — cioè. il semplice cuore senza la figura della persona del Redentore — sono permessi per devozione privata; purchè non siano posti sugli altari. (Privata ex divotione permitti possunt, dummodo altaribus non apponantur: Decr. 3492).

Tale emblema quindi può stare nelle decorazioni, nelle vetrate o nei quadri delle Confraternite e simili, che si tengono anche in chiesa, ma non esposto alla pubblica venerazione e tanto meno, a questo scopo, collocato sugli altari.

  1. L´immagine di Gesù che mostra il suo. Cuore a Margherita, la quale in un primo tempo (quando Margherita Alacoque non era ancora canonizzata) era stata interdetta, ora si deve ritenere permessa (Decr. 3420 e 3625).

e) È lecito apporre ai due lati d´ingresso del presbitero le immagini o statue del Sacratissimo Cuore di Gesù e del Purissimo Cuore della B. Vergine Maria, una di fronte all´altra.
(Ad utrumque latus introitus sanctuarii (presbitero) ita ut sibi invicem adversentur, efiigies seu statuae Sacratissimi Cordis Iesu et Purissimi Cordis B. Mariae Virginis: Decr. 3673, I).

  1. Non è invece lecito collocare l´immagine del S. Cuore nel centro dell´altar maggiore, come fu detto sopra (cap. XLIII, n. 3, d).
  2. Nessuna legge vieta di rappresentare il S. Cuore con la figura di Gesù che tiene in mano e mostra il suo Cuore. Così anzi è rappresentato nel celebre quadro del Batoni che si venera nella chiesa del Gesù in Roma.
  3. Il crocifisso regolarmente è rappresentato con la corona di spine in capo; ma può essere rappresentato anche senza di essa, come si usa in Francia ed altrove. Nulla è stabilito circa le altre modalità.

Quindi lo si vede coi segni dei chiodi alle mani, talora ai polsi, talora alle palme; coi piedi disgiunti o coi piedi sovrapposti; con la ferita del costato a destra o. a sinistra. Varietà si notano pure nei segni e negli emblemi che sono aggiunti alla croce.
Conviene però sempre che" dietro al capo il crocifisso abbia l´aureola della sua divinità. Il suo atteggiamento — sia di Cristo morente od agonizzante, sia di Cristo morto — dev´essere sempre composto e atto a eccitare la pietà. È quindi da escludersi il così detto crocifisso giansenista, con le mani stese in alto, quasi in atto di maledizione e di condanna, più che d´invito E di amore.

  1. Qualunque immagine del Signore deve rappresentarlo degnamente e devotamente. Degnamente: quindi, non in forma volgare e grossolana, e sempre con l´espressione della divinità. Devotamente: quindi senza sentimentalismi nelle immagini dei misteri dell´amor divino, e senza contorcimenti e spasimi puramente umani nei misteri del dolore.
  2. Ogni immagine del Signore dev´essere sempre secondo il tipo o la forma tradizionale (can. 1279).

Quindi,. la Trinità non con le tre persone in forma umana: ma o coi simboli, o meglio ancora con la forma umana per la Persona del Padre (vegliardo) e del Figlio, e con la forma consueta di colomba per lo Spirito Santo. La figura di Gesù, sempre secondo il tipo nazareno, ecc.
Ciò non toglie la libertà di variazioni e di concezione. Ma nei casi di novità insolite, il giudizio spetta all´Ordinario del luogo (can. cit. 1279).
45 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMMAGINI. DELLA MADONNA
1. La Madonna può essere rappresentata sotto qualsiasi titolo e con ogni emblema, compresa la raffigurazione delle anime del Purgatorio, purchè si eviti tutto ciò ch´è sconveniente (dummodo caveatur ne aliquid adsit inconveniens: Decr. 3430).
2. Per l´Addolorata, in particolare, si noti:

  1. Non è permesso, neppure nel Venerdì Santo, rivestire di nero la statua o l´immagine dell´Addolorata; ma ad esprimere il dolore si dovrà usare il colore violetto (Decr. 824 e 3818).
  2. Si può tuttavia permettere, alla notte del giovedì santo, di esporre la statua della B. Vergine circondata di velo nero col Crocifisso o col Cristo morto deposto nel suo grembo (Decr. 2375, IV).

c) La statua dell´Addolorata (scoperta) può essere collocata sull´altare il venerdì dopo la Domenica di Passione, -cioè il giorno stesso dell´Addolorata (Decr. 2682, LII).
3. La statua o il simulacro del S. Cuore di Maria dev´essere quello approvato dal decreto della S. Inquisizione, in data 26 aprile 1875; ossia il tipo noto, ornai divenuto comune (Decr. 3470).
4. Per il semplice emblema del Cuore di Maria, senza la figura della Madonna, si deve seguire la stessa norma che per l´emblema del Cuore di Gesù: cioè non può essere esposto alla pubblica venerazione e tanto meno collocato sull´altare (Decr. 3492).
5. Le immagini o statue della Madonna, come già fu detto nel capitolo antecedente parlando di quelle del Signore, devono sempre rappresentare la Madre di Dio in modo degno e devoto e secondo iI tipo o la forma tradizionale, cioè consueta della Chiesa.
46 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMMAGINI, DEGLI ANGELI E DEI SANTI

  1. Gli angeli in genere si raffigurano in forma umana; la quale però deve essere sempre degna e devota.

Gli artisti sogliono raffigurare gli angeli nella forma così detta androgina, cioè nella fusione di quello che si concepisce di più bello e di più armonioso insieme nell´uomo e nella donna. Molte volte però l´elemento femminile prevale, a scapito del decoro e della pietà. Altro inconveniente nella figurazione degli angeli — grandi e piccoli — è il soverchio nudo.

  1. Pei singoli angeli, quando si vogliono figurare distinti, occorrono i relativi simboli caratterfstici e personali.

Così S. Michele con la spada o la lancia, oppure con la bilancia in mano; S. Gabriele col giglio, ecc. Vi sono pure i segni per distinguere i vari cori degli angeli: i Cherubini con la sola testa e due ali; i Serafini con sei ali; ecc.

  1. Anche i singoli santi, perchè abbiano il loro carattere distintivo, occorre siano rappresentati o secondo la loro effigie storica, se è conosciuta, o secondo le insegne della loro qualità, del loro grado o della loro missione: Martiri, Vergini, Vescovi, Sacerdoti, Dottori, ecc.

La figura del santo però non dev´essere un puro ´ e semplice ritratto, ma dev´essere dalla valentia e dal senso sacro dell´artista, come trasfigurata e soprannaturalizzata, pur senza essere alterata o stilizzata.

  1. Ma anche nella figurazione dei santi nulla di indecoroso, di superstizioso, di sconveniente. Meno opportuna, quindi, per portare un esempio, l´immagine di S. Espedito, quale molte volte si suole rappresentare: con un corvo sotto i piedi e con scritta la parola cras (che è insieme il grido del corvo e parola latina che significa domani) per indicare che il santo concede in modo spedito e pronto, senza procrastinare le grazie. Qui si giuoca troppo sul nome e sulla´ figura.

È vero che il corvo potrebbe anche significare Satana debollato: e la procrastinazione, più che alle grazie di ordine materiale, potrebbe ,anche riferirsi alla conversione o alle grazie di´ ordine spirituale che Satana vorrebbe far dilazionare. Ma questo è un concetto troppo sottile per essere inteso dal popolo in relazione al nome . del santo e alla . sua figurazione. Nè il popolo, di solito, così lo intende. Siamo dunque dinanzi al caso° del pericoloso errore contemplato dal can. 1279, § 3.
47 - LA « VIA CRUCIS »

  1. Per l´acquisto delle indulgenze, la Via Crucis dev´essere regolarmente e canonicamente eretta.
  2. La benedizione e l´erezione della Via Crucis si fanno secondo il rito contenuto nel Rituale Romano (Appendice), ed è riservata ai Frati. Minori. Si può°tuttavia avere l´indulto particolare, oppure un privilegio.
  3. La Via Crucis essenzialmente consiste in 14 croci di legno sovrapposte a 14 quadri rappresentanti le 14 stazioni, ossia fermate o scene della via dolorosa del Salvatore.

Le croci, anche di piccolo formato, ma sempre visibili, devono essere assolutamente di legno (Rit. 1. c.). Nulla vieta però che ai quadri si sovrappongano croci maggiori di metallo o di altra materia, cui siano inserite o a loro volta sovrapposte croci minori di lègno, purchè siano ben visibili.
I quadri delle stazioni per sè non sono necessari. Il Rituale che ne indica la benedizione, usa la dicitura: si benedicano Ie immagini dipinte (quadri) o le immagini delle Stazioni, se vi sono (fit benedictio tabularum pictarum seu imaginum stationum, si adsint).
Conviene però sempre che vi siano, non solo per maggior decoro, ma anche per maggior espressione ed alimento di pietà.

  1. Quanto al luogo, la Via Crucis può essere in chiesa o in, una cappella particolare, o in altro luogo opportuno.

Il Rituale (l. c.) dice in forma generica: nel luogo appositamente preparato (in loco ad id- praeparato). E si sa che vi sono Stazioni indulgenziate anche fuori di chiesa.
La chiesa però è sempre il luogo più opportuno e più comodo per l´esercizio di questa pia pratica.

  1. Collocandosi in chiesa o in un.a cappella, nessuna prescrizione particolare indica di collocarle piuttosto in un senso che in un. altro, incominciando dal lato del Vangelo o da quello dell´Epistola.

Si potrà quindi in ciò seguire la consuetudine locale e più ancora le esigenze della configurazione.

  1. Le immagini della Via Crucis rappresentanti le scene della Passione, debbono sempre essere degne, decorose e devote, soprattutto per quello che riguarda la persona divina del Salvatore, la Vergine e le pie donne.
  2. Dinanzi alle singole stazioni converrebbe fossero collocate delle candele (con candelieri infissi nel muro) da accendersi soprattutto quando si fa l´esercizio della Via Crucis in forma solenne. Nessuna prescrizione però al riguardo.
  3. Per la Via Crucis in forma solenne si suole usare una croce senza crocifisso, munita di una sindone avvolta e pendente dalle braccia della croce medesima, recata da un chierico in mezzo a due altri che portano i candelieri.

Ma anche a questo riguardo non vi sono prescrizioni. ,

  1. Per l´esercizio, anche solenne, della Via Crucis non occorre che il sacerdote indossi la stola, non trattandosi nè di un Sacramento nè di un Saeramentale,(Decr. 3185, 3237, II).

48 - I CONFESSIONALI
Tutte le disposizioni riguardanti questo punto sono riassunte dal Codice (can. 908-910) e dal Rituale Romano (tit. III, cap. I, 7-9). E sono le seguenti:

  1. Il luogo proprio della confessione è la chiesa, od oratorio pubblico o semipubblico. (Sacramentalis confessionis proprius locus est ecelesia, vel oratorium publicum aut semipublicum: can. 908).
  2. Il confessionale per le confessioni delle donne sia sempre collocato in luogo aperto e visibile (in via generale nella chiesa od oratorio pubblico o semipubblico), destinato alle donne. (Sedes confessionalis (il confessionale) ad audiendas mulierum confessiones semper collocetur in loco patenti et conspicuo, et generatim in ecclesia vel oratorio publico aut semipubblico mulieribus destinato: can. 909, § 1).
  3. Il confessionale sia munito di una grata fissa finemente perforata, collocata tra il penitente e il confessore (sedes confessionalis crate fixa ac tenuiter perforata inter paenitentem et confessarium sit instructa: can. 909, § 2).

Questa disposizione è assoluta e, rigorosa per i confessionali delle donne. Per quelli degli uomini non è di obbligo, se non dove vi fosse l´ordine dell´autorità competente; come è per esempio a Roma.
Prescindendo dalle eventuali disposizioni dell´autorità, sulla convenienza maggiore o minore di usare anche per gli uomini e soprattutto per giovani il confessionale a grata, vi possono essere punti di vista e ragioni diverse, che forse non permettono di risolvere la questione in un modo generale ed assoluto. Sarà quindi opportuno avere riguardo alle consuetudini locali, all´età dei penitenti e ad altre circostanze particolari.
Considerazioni analoghe vanno fatte per la questione se per i giovinetti convenga o meno il confessionale senza grata, ma chiuso entro tendine o altrimenti sottratto alla vista comune. Lo scopo della grata, soprattutto per la confessione delle donne, è evidente. Se ne compiendo quindi la natura e la forma. Essa dev´essere tenuiter. perforata, in modo che, mentre non impedisca la voce, impedisca invece la vista reciproca del penitente e del confessore.
Per la migliore tutela del secreto confessionale, la grata è regolarmente munita di sportellino interno che si apre o si chiude ad ogni confessione.

  1. Non si ascoltino le confessioni delle donne fuori del confessionale, eccetto che per ragioni di malattia o di altra grave necessità e adoperando le cautele che l´Ordinario avesse giudicato opportuno. (Feminarum confessiones extra sedem confessíonalem ne audiantur, nisi ex causa infirmitatis aliave verae necessitatis et adhibitis cautelis quas Ordinarius loti opportuna iudicaverit: can. 910, § 1). Anche questa prescrizione è rigorosa (cfr. Pont. Comm. Cod. 24-X1, 1920).

5. È lecito ascoltare la confessione degli uomini, anche nelle case private. (Confessiones virorum etiam in aedibus privatis excipere licet: can. 910, § 2). E, come si disse, non occorre confessionale con grata, ma basta la sedia e l´inginocchiatoio, di cui in caso di necessità, o quando comunque non si possano avere, si può anche fare a meno.
6. Quanto alla collocazione dei confessionali in chiesa, bisogna notare:

  1. Debbono essere sempre in luogo comodo: il che vuol dire che non solo permettano di accedervi comodamente, ma anche di compiere convenientemente l´atto del Sacramento. Non quindi in luoghi troppo vicini alle porte e ai passaggi; non in punti ove si accalca la gente; non dove il penitente e il confessore possono essere comunque disturbati.
  2. Debbono, quindi, possibilmente, essere in luoghi riparati e protetti; sempre però visibili.

c) E soprattutto quelli delle donne debbono essere in luogo aperto e visibile (in loco patenti et conspicuo: can. 909, § 1). d) Dove è possibile, sarebbe bene — specialmente nelle chiese pubbliche e più frequentate — stabilire una cappella o altro luogo della chiesa o immediatamente attiguo ad esse, in cui siano debitamente esposti i confessionali, e unicamente destinato a questo scopo. Così si fa in molti celebri santuari. È bene pensare a questo importante problema quando si tratti di costruire nuove chiese.
7. II confessionale deve poi essere comodo anche in se stesso, sia per riguardo al penitente che vi si deve accostare ed inginocchiare, sia per riguardo al confessore che vi deve stare ed ascoltare le confessioni.
Inginocchiatoi incomodi sono quelli o troppo alti o troppo bassi, o troppo stretti o che in qualsiasi modo non consentono la comodità al penitente.
Incomoda può essere la grata, quando non permetta convenientemente di farsi udire o di udire.
Grande riguardo alla comodità si deve avere per la sedia del confessore, e per l´ampiezza del confessionale, che permetta al confessore stesso di volgersi opportunamente ai . penitenti e di starvi anche a lungo, quando il ministero lo esige, senza grave disagio.
Conviene pure che il confessionale sia munito di una lampadina che permetta eventualmente al confessore nei momenti di attesa di recitare il breviario o leggere altro libro. Opportuno è pure all´esterno il campanello di chiamata.

  1. I confessionali chiusi, oltre alla porticina d´ingresso e alle grate coi relativi sportellini interni, conviene abbiano pure dei, veli da potersi stendere o degli sportellini da potersi chiudere nel momento della confessione.

Per questo però non vi sono particolari, prescrizioni; e si potranno seguire le consuetudini o disposizioni locali dell´autorità.

  1. I confessionali inoltre, come tutta la mobilia della chiesa, debbono essere debitamente confezionati e per quanto è possibile fatti secondo le regole dell´arte e intonati, alla forma e allo stile della chiesa.
  2. Per l´uso della cotta e della stola, si sta alla consuetudine, alla opportunità o alle disposizioni locali. Il. Rituale dice del Confessore: usi cotta e stola di color violaceo, secondo l´opportunità del tempo o la consuetudine dei luoghi (superpelliceo, et stola violacei coloris utatur, prout tempus vel locorum feret consuetudo: loe. cit. n. 10).

La stola potrebbe trovarsi abitualmente nel confessionale stesso; ma collocata a dovere, sospesa ad apposito sostegno, non abbandonata comunque. Deve poi essere sempre decente e pulita, e all´occorrenza cambiata.
La cotta invece, ove si usasse, conviene sia portata volta per volta dal sacerdote.

  1. Presso ogni confessionale, a vista del penitente, conviene vi sia un crocifisso e la tabella con l´atto di dolore o altra formula che, secondo i luoghi, si usa recitare dal penitente prima dell´assoluzione.
  2. Nell´interno è pur bene vi sia la tabella con la formula dell´assoluzione ed eventualmente altra tabella con istruzioni che fossero emanate dall´autorità.

49 - IL BATTISTERO

  1. Ogni chiesa parrocchiale (o altra chiesa od oratorio pubblico a ciò designato dall´Ordinario del luogo) deve avere il battistero o fonte battesimale. (Can. 774, Rit. Rom., tit., II, cap. I, n. 43.).
  2. Il battistero si colloca regolarmente al primo ingresso della chiesa, in luogo decente e comodo.

Questa posizione del battistero è richiesta sia dal ricordo storico (in. antico il battistero era collocato fuori della chiesa):. sia dal significato simbolico (il battesimo dà diritto all´ingresso in chiesa): sia dalle cerimonie che si devono compiere, le prime delle quali dovrebbero essere fatte alla porta o nell´atrio della chiesa´ (Rit. Rom., Zoo. cit. n. 68 e cap. II, 10).
Per la determinazione precisa del luogo si deve aver riguardo alla configurazione della chiesa e alla comodità. Sempre dovrebbe trovarsi in luogo patente, (mai però in luogo di passaggio), in modo che i fedeli possano assistere alla cerimonia del sacro rito.
Oggi si diffonde sempre più la bella pratica della rinnovazione dei voti battesimali in occasione della prima Comunione o in altre circostanze, con fiinzioncina apposita che si compie attorno al fonte battesimale. Ciò rende più necessaria la cura del battistero e la sua debita collocazione.
D´ordinario conviene collocarlo in una cappella apposita, la quale sia debitamente ornata e decorata, sufficientemente capace, e in cui possa trovarsi e disporsi opportunamente ogni cosa richiesta per l´amministrazione del Sacramento.
Tra le decorazioni il Rituale accenna alla scena del battesimo di Gesù. Possono anche trovarsi altre scene ed altri simboli relativi al battesimo.

  1. Nel suo insieme il battistero dev´essere intonato all´architettura ed alla forma della chiesa, corrispondendo insieme alla forma tradizionale e, meglio che è possibile, alle leggi dell´arte sacra (can. 1164, 1296).

Dopo l´altare, nella chiesa, il luogo che meriti la massima cura e la massima venerazione, è senza dubbio il battistero.
4. Per la sua forma particolare, ecco quanto prescrive il Rituale Romano: «II battistero sia decente per il luogo e per la forma, di materia solida, che contenga bene l´acqua, sia convenientemente ornato e chiuso da cancelli: abbia la serratura a chiave e sia chiuso bene in modo che non possa penetrarvi polvere od altre brutture; ove possa farsi comodamente, vi si dipinga o collochi l´immagine di S´. Giovanni che battezza Gesù Cristo. (Baptisterium sit decenti loco et forma, materiaque so- ,lida, et quae aquam bene contineat, decenter ornatum et cancellis circumscriptum, sera, et clave munitum atque ita obseratum, ut pulvis vel alfa sordes intro non penetrent, in eoque, ubi commode fieri potest, depingatur seu collocetur imago Santi Johannis Christum baptizantis: loc. cii., cap. I, 46) ».
La forma regolare è quella di una vasca rotonda o poliedrica, sostenuta da apposita colonna con piedestallo.
La vasca può essere divisa in due scompartimenti: il primo, in cui si conserva l´acqua battesimale; il secondo, in cui si versa l´acqua usata pel battesimo, munito quindi di orifizio che finisce nel cosiddetto sacrario.
La materia dev´essere solida: regolarmente di pietra o di marmo´, ben levigato anche nell´interno. Per meglio conservare e preservare l´acqua battesimale si può nell´interno della vasca o dello scompartimento relativo collocare un recipiente di metallo smaltato o placcato inossidabile.
Il coperchio conviene sia della medesima materia della vasca; può tuttavia essere anche di metallo o di legno, purchè decente e sicuro.
Deve chiudere bene in modo da non permettere che entri polvere o altro nell´acqua battesimale. Ma deve potersi sollevare od aprire opportunamente per la celebrazione del rito. Ciò può farsi con vari sistemi: coperchio completamente amovibile, coperchio girevole, coperchio a cerniera, ecc.
Nessuna legge (salve prescrizioni particolari o locali) esige che il battistero sia coperto di tendine o conopeo a guisa del tabernacolo.
Il cancello che richiude il battistero dev´essere sicuro e chiuso regolarmente a chiave.
5. Il battistero deve pure essere munito di loculo o armadietto apposito per la conservazione e la riposizione di quanto occorre per l´amministrazione del Battesimo.
GIi oggetti occorrenti pel Battesimo, oltre ]´acqua battesimale, non devono essere conservati comunque nella vasca dell´acqua stessa, o sotto il coperchio di essa, ma in luogo distinto e conveniente. Il luogo più opportuno è appunto un loculo o armadietto collocato nella parete laterale. Anch´esso dev´essere chiuso a chiave.
Se non vi è possibilità di collocare tale loculo o armadietto, gli oggetti si potranno conservare in sacrestia o in altro luogo decente e opportuno, recandoli al battistero ad ogni occorrenza.
Opportuno sarebbe pure presso il battistero .un tavolino o mensoletta, ricoperta di tovaglia bianca, per disporvi gli oggetti occorrenti nell´atto del Battesimo.

  1. In primo luogo nel battistero deve trovarsi l´acqua battesimale regolarmente benedetta il sabato santo, o la vigilia di Pentecoste, secondo il rito del Messale. Essa dev´essere rinnovata ogni anno; e quella che sopravvanza, prima della benedizione della nuova, si deve versare nel sacrario della chiesa, o meglio in quello del battistero (Rit. Rom., tit. II, cap. I, n. 5).

Il Rituale (loc. cit.) dà pure le norme per il caso in cui l´acqua venisse a diminuire, o fosse congelata o troppo fredda, indicando particolarmente quanto si deve fare nei singoli casi.

  1. Gli altri oggetti requisiti per l´amministrazione del Battesimo sono così indicati nel Rituale (loc. cit., n. 47 e seg.):
  2. Vasetti dell´Olio Santo dei Catecumeni e del Crisma. (Vascula sacri Olei Catechumenorum et Chrismatis). Per essi si veda quanto fu detto parlando dei vasi per gli Olii Sacri. Nel battistero conviene siano conservati i vasetti minori, per l´uso quotidiano, e non i maggiori (vedasi il capo XXXII).
  3. Vasetto con sale da benedire, o già benedetto. (Vasculum cum sale benedicendo vel iam benedicto). Questo sale dev´essere. benedetto con la sua particolare benedizione, contenuta nel Rituale stesso, e non può adoperarsi in suo luogo il sale che si benedice per fare l´acqua santa. Esso dev´essere ben minutamente spezzato (bene confractum et attritum); dev´essere secco e mondo (siccum ac mundum); e deve servire solo per il Battesimo. Benedetto una volta, si può conservare per ricorrenze successive (purchè si conservi bene, cioè mondo e secco), oppure si può gettare nel sacrario (Rit. Rom., loc. cit., n. 55).

c) Un vasetto o cucchiaio d´argento o di altro metallo nitido, per versare l´acqua sul capo del battezzando, che poi non deve più servire ad altri usi. (Vasculum seu cochlear ex argento vel alio metallo nitidum, ad aquam baptismi fundendam super caput baptizandi, quod nulli praeterea alii usui deserviat).
In alcuni luoghi invece del cucchiaio o di altro vasetto, si fa uso di un´ampollina. Pensiamo si possa seguire tale norma. Ma l´ampollina deve essere nitida e non deve servire ad altro uso; deve quindi essere distinta dalle ampolline ordinarie della Messa.

  1. Un catino o bacinella per ricevere l´acqua che scorre dal capo, salvo che scorra direttamente nel sacrario. (Pelvis seu bacile ad excipiendam aquam ex capite defluentem, nisi statim in sacrarium defluat). Di tale bacinella si può dunque fare a meno quando, come si disse, la vasca dal battistero è divisa in due scompartimenti, di cui uno, se non è in diretta comunicazione col sacrario, basta che raccolga anche solo provvisoriamente l´acqua, che verrà poi in tempo e in modo opportuno versata nel sacrario.
  2. Cotonina o bambagia, oppure qualche cosa del genere, per astergere dove è stata fatta l´unzione. (Gossipium, alio nomine bombacium, seu quid simile, ad abstergenda loca sacris oleis inuneta). Siccome le unzioni sono diverse, conviene che il cotone sia diviso in tanti batuffoli corrispondenti, collocati sopra apposito vasetto. Anche questo còtone, dopo l´uso, sarà versato nel sacrario o bruciato. Meno opportunamente quindi, in luogo del cotone o altra materia simile, si fa uso di pannolino.
  3. Due stole, se è facile averle, una violacea e altra bianca; altrimenti, almeno una. (Stolae duce, ubi commode haberi possunt, una violacea et altera alba... sin minus, una saltem adhibeatur). In pratica si suole adoperare una sola stola con due colori: il violetto nel diritto e il bianco nel verso, usandosi prima in, un senso e poi nell´altro, come richiede il rito. Anche questa stola dev´essere sempre nitida e pulita.
  4. Midolla di pane per pulire le dita del sacerdote quando si. lava le mani, e bacile per l´abluzione. (Medulla panis, qua inuncti sacerdotis digiti, cum manus lavat, abstergantur; èt vas pro manuum lotione post baptismum, quod huic tantum usui deservire decet). Anche quest´acqua con la mollica del pane Conviene sia poi versata nel sacrario.
  5. Una vestina candida, a modo di mantelletta, oppure un lino candivo, da imporre al bambino. (Alba vestis in modum pallioli, seu linteolum candidum, infantis capiti imponendum).

Se vi è oggetto che dev´essere candido, dev´essere proprio- questo, sia per decenza, sia per il ricordo storico, sia soprattutto per il suo significato simbolico e per le parole del sacerdote nell´atto di imporlo: prendi la veste candida: Accipe vestem candidam.

  1. Il cero o candela accesa da consegnare al battezzando. (Cereus, seu candela cerea, baptizando ardens tradenda). Questa candela o questo cero non occorre sia benedetto. In molti luoghi si suole portare ed offrire dai parenti stessi o dai padrini del battezzando.
  2. Vi sia infine il Rituale preparato; come pure il libro del Battesimo nel quale vengono registrati i battezzati. (Hic denique Ritualis liber sit paratus; et item liber baptismalis in quo baptizantur describuntur).
  3. A tutto ciò si deve aggiungere: l° un manutergio per il sacerdote; 2° un pannolino per astergere il capo del battezzato dopo l´infusione dell´acqua.

8. Non è infrequente che nelle nostre case o in quelle delle Figlie di Maria Ausiliatrice anche al di fuori dei territori strettamente missionari, si debba amministrare il battesimo a qualche adulto. È necessario, pel caso, ricordare le disposizioni del Rituale (tit. II, cap. III, 2) e quelle del Codice (can. 744), secondo le quali il Superiore deve avvisare tempestivamente l´Ordinario del luogo, il quale ha un diritto preferenziale per amministrare o fare amministrare da un suo delegato il battesimo agli adulti nel suo territorio.
50 - ACQUA BENEDETTA E PILE RELATIVE

  1. Ogni chiesa dev´essere fornita di acqua benedetta non solo per collocarla nelle pile della chiesa stessa, ma per ogni altra occorrenza (aspersioni, benedizioni, ecc.); ed anche, specialmente nelle chiese pubbliche, per eventuali richieste dei fedeli.
  2. L´acqua benedetta si fa con la formula e col rito contenuto nel Rituale o nel Messale. (Ordo ad faciendam aquam benedictam).

Per essa occorre: un vaso contenente l´acqua stessa; un vasetto col sale come pel battesimo, ma da esso distinto; il Rituale o il Messale per leggere le formule; la cotta e la stola violacea.
La benedizione dell´acqua si può fare in ogni tempo e ad ogni occorrenza.

  1. L´acqua benedetta deve conservarsi entro vaso opportuno, ben chiuso . e unicamente a ciò destinato.

Tale vaso a sua volta sarà conservato. in luogo decente e sicuro, non abbandonato ovunque nè confuso con altri oggetti od altri recipienti. Ad evitare però errori e confusioni, conviene sia munito d´etichetta o di altro segno distintivo.

  1. Ad ogni ingresso della chiesa e soprattutto alla porta principale conviene si trovi la pila o la piletta debitamente fornita di acqua santa.

Non è una legge; ma è uso comune e tradizionale che ha forza di legge.
Alla porta principale o alle porte maggiori vi saranno pile grandi, alle minori più piccole; ma sempre comode e sufficienti. Anzi per la comodità conviene che possibilmente alle singole porte si trovino due pile: una a destra e l´altra a sinistra.
Le pile dell´acqua benedetta sono generalmente di pietra o di marmo. Nelle cappelle piccole possono anche servire pilette di altra materia in forma di comuni acquasantini, ma sempre decenti, comodi e sicuri.
La forma e la collocazione delle pile può essere diversissima: da quella di vaschetta o di bacino, a quella di conchiglia o di semplice vasetto; appese o infisse ai pilastri, alle colonne, alle pareti, o sorrette da colonnine, ecc.

  1. Per meglio assicurare la nettezza dell´acqua e la ripulitura delle pile, si può nella parte interiore di esse collocare un vaso di rame o di altro metallo, stagnato o smaltato secondo i casi.
  2. Il miglior sistema per le pile dell´acqua benedetta è il più semplice ed insieme tradizionale: quello cioè della pila scoperta con l´acqua che si attinge liberamente, senza bisogno nè di coperchio, nè di spugna, nè di speciali congegni.

Intorno a questo punto si fecero molte discussioni, soprattutto dal lato della decenza e dell´igiene; ma si eviteranno le discussioni se praticamente si procurerà che le pile si conservino sempre monde e l´acqua sia a tempo opportunamente rinnovata.

  1. Per la rinnovazione dell´acqua non si può e non si deve stabilire alcun limite fisso. Si deve rinnovare con frequenza ed ogni volta che occorre, fosse anche una. volta al giorno.

In ciò bisogna quindi avere riguardo alla posizione delle pile, alla frequenza delle persone, ecc. Non mai, però, l´acqua può rimanere nelle pile oltre una settimana. Il Cerimoniale dei Vescovi (lib. I, cap. VI, 2), dice: l´acqua benedetta si rinnovi almeno ogni- settimana (saltem semel in hebdomada mutetur et renovetur): ciò vale per l´acqua delle pile e potrebbe valere anche per quella che si conserva.

  1. L´acqua che si estrae o sopravvanza, volta per volta, la si getta nel sacrario.
  2. L´acqua benedetta la si rimuove dalle pile nell´ultimo triduo della settimana santa. cioè dal giovedì, dopo la Messa, fino alla funzione del sabato santo. Al sabato santo l´acqua, previamente benedetta, si può collocare nelle pile prima d´iniziare la Messa solenne, cioè al termine, del canto delle Litanie (Decr. 4198, VI).

51 - IL SACRARIO

  1. I libri liturgici fanno cenno di un duplice sacrario: quello del battistero e quello della chiesa.
  2. Il primo serve per l´acqua battesimale; quindi si esige solo per le chiese che hanno il battistero; e si trova nel battistero stesso o in luogo contiguo. Come si disse, la vasca del battistero può essere divisa in due, settori, di cui uno serve da sacrario o è in comunicazione diretta con esso.
  3. Il secondo invece deve trovarsi in ogni chiesa o cappella; e serve per versarvi le reliquie, ossia gli avanzi, dell´acqua benedetta, come pure per versarvi l´acqua del vasetto della Comunione e l´acqua che servì per la prima abluzione dei lini sacri, ed eventualmente altro che sia stato in contatto col SS. Sacramento o altra cosa particolarmente sacra, per es. avanzi delle sacre ceneri, o altro simile.

Veramente per l´acqua che servì all´abluzione dei lini, come per quella che servì alla purificazione delle dita dopo la Comunione degli inferivi, il Codice e il Rituale dicono che si può o versare nel sacrario oppure gettare sul fuoco (can. 1306, §,2, Rit. Rom., tit. IV, cap. IV, n. 22). Ma l´uno e l´altro documento hanno la condizione: sul fuoco, se manca il sacrario. Quindi, per sè, si richiede il sacrario, il quale è anche più comodo ed opportuno, soprattutto per le grandi chiese, in cui vi è abbondanza di acqua benedetta e sono frequenti le abluzioni degli oggetti sacri. Nè sempre, del resto, oggi soprattutto, vi è la quantità di fuoco sufficiente all´uopo.

  1. Il sacrario essenzialmente consiste in una vaschetta munita di un tubo che scende sotto terra e finisce a fondo perduto.

Conviene che la vaschetta sia coperta e che il tubo abbia l´apertura adatta a lasciare scorrere comodamente l´acqua e quanto vi si versa, senza ingorghi.
Il sacrario può essere collocato anche presso il lavandino della sacrestia; ma dev´essere da esso distinto; e distinti debbono essere anche i tubi di scarico, essendo diversissimo *lo scopo.

  1. Nel sacrario, oltre alle cose indicate, non può versarsi altro. Ed esso dev´essere custodito con cura e preservato da ogni sconvenienza.

Lo scopo del sacrario è quello di sottrarre alla eventuale profanazione cose sacre e soprattutto ciò che sia stato in qualche modo in relazione col SS. Sacramento. Si comprende quindi con quanto riguardo debba essere fatto e custodito. Inconveniente gravissimo sarebbe, per esempio, quello di porlo vicino a condutture comuni o a luoghi meno decenti.
52 - IL PULPITO

  1. Ogni chiesa o cappella deve avere il suo pulpito conveniente. Regolarmente basta un solo pulpito. In alcune chiese maggiori se ne vedono anche due, in ricordo forse degli antichi amboni o per ragioni speciali pratiche od estetiche.
  2. Talora, oltre al pulpito, si colloca nella chiesa un palco fisso o provvisorio per determinate predicazioni. L´uso non è riprovevole, se la sua collocazione non nuoce all´estetica e non riesce d´incomodo per l´assistenza dei fedeli alle funzioni.
  3. Fin qui il problema più grave del pulpito era quello dell´ubicazione, in vista soprattutto dell´acustica. Oggi, coi mezzi del microfono e degli altoparlanti, il problema si può dire risolto per ogni chiesa.
  4. Il pulpito dev´essere di facile e comodo accesso. Può essere collocato dal lato del Vangelo o da quello dell´Epistola, secondo la convenienza o le esigenze. Deve però sempre essere collocato in modo che permetta al predicatore di essere visto ed udito dal popolo, senza però distogliere troppo il popolo medesimo dall´altare.
  5. Il pulpito deve sempre essere intonato allo stile e alla forma della chiesa; e deve pure sempre essere elegante e nobile. Esso può essere variamente ornato. I motivi migliori per l´ornamentazione sono quelli relativi alla predicazione e alla parola di Dio. In occasione di particolari solennità può anche essere addobbato con drappi.
  6. Al di sopra del pulpito si stende ordinariamente una specie di baldacchino, detto cielo, che serve a meglio dirigere e diffondere la voce. Nella parte interna o inferiore di esso viene figurato di solito lo Spirito Santo in forma di colomba.
  7. Accanto al pulpito stesso, o infisso al parapetto o alla sponda, si pone il crocifisso, rivolto insieme, per quanto è possibile, al predicatore e ai fedeli.
  8. Nell´interno del pulpito conviene vi sia un piccolo sgabello od inginocchiatoio ed un sedile per comodità del predicatore.

9. Infine il pulpito dev´essere debitamente illuminato, in modo che il predicatore non solo sia veduto dai fedeli, ma possa pure all´occasione leggere comodamente quanto occorra.
53 - BANCHI, SEDILI, GENUFLESSORI

  1. La chiesa dev´essere pure fornita di banchi, o sedili, e genuflessori comodi e sufficienti, perchè tutti i fedeli vi possano stare e pregare convenientemente.
  2. Il sistema dei banchi è per mille ragioni da preferirsi a quello delle sedie, che in alcuni posti sono anzi vietate.
  3. Il numero dei banchi dovrebbe essere tale da permettere regolarmente a tutti i fedeli (e negli istituti ed oratori, a tutti i giovani) di prendervi posto. La disposizione può essere varia, secondo la configurazione o le esigenze. Ma deve sempre essere rivolta all´altare.
  4. I banchi comodi sono quelli che permettono di stare comodamente in ginocchio e comodamente seduti, secondo che richiedono le funzioni.
  5. Debbono. poi essere collocati ad una certa distanza fra loro, in modo da permettere di poter uscire ed entrare comodamente, e pur comodamente stare in piedi quando occorre.
  6. Negl´istituti i banchi potrebbero essere anche opportunamente muniti di cassetto o tiretto, per deporvi i libri di pietà.
  7. Nelle chiese pubbliche, oltre ai banchi comuni, vi possono essere sedili ed inginocchiatoi di persone private. Ma più si riduce il loro numero, meglio è, per evitare molti inéonvenienti.
  8. Nelle Parrocchie invece, e talora anche in altre chiese, può essere necessario avere dei banchi o dei posti riservati ad alcune categorie speciali di . persone: fabbricieri, Suore, Confraternite o Compagnie, ecc.
  9. I banchi delle chiese pubbliche sono di uso prosmicuo. Però il Codice, in base alla disciplina antica, raccomanda ancora la separazione degli uomini dalle - donne (can. 1262). E dove tale separazione si può attuare, si fa cosa ottima.
  10. Pei banchi, come per tutta la mobilia della chiesa, vale la regola generale che debbono essere sempre puliti e decenti; e, per quanto è possibile, eleganti ed intonati allo stile della chiesa stessa.

54 - CORO E PRESBITERO

  1. Se la chiesa ha coro (dietro l´altare), vi si troveranno gli stalli o almeno sedili e genuflessori opportuni e sufficienti. Per essi vale quanto si è detto dei banchi. Non è il caso qui di parlare degli stalli corali artistici e monumentali.
  2. Se nel coro vi si debbono eseguire canti, vi sarà pure il leggio coi libri occorrenti. Oggi però, con la diffusione dei manuali di canto, Ia necessità del leggio coi grossi libri pel canto´ collettivo è diminuita. Saranno invece sempre opportuni cassetti od armadi per collocare i libri minori o manuali, che non dovrebbero mai essere lasciati in abbandono.
  3. Nel presbitero non conviene vi siano banchi, nè inginocchiatoi, nè sedie. E se vi sono, possono servire solo per il clero. I laici non dovrebbero mai avere accesso al presbitero, eccetto quando vi vanno per servizio, come ad esempio per servire la Messa.

L´ingresso in presbitero è, di per sè, interdetto persino ai magistrati e ai Principi (Caer. Ep., lib. I, cap. XIII, n. 13). In modo particolare si deve ritenere interdetto alle donne, eccetto i casi espressamente contemplati dalla liturgia:
55 - ORGANO E STRUMENTI MUSICALI
1. L´organo può essere collocato variamente ´nelle chiese. Il luogo più opportuno però è vicino all´altare, in modo da mantenere meglio che sia possibile l´unione con I´altare stesso e coi sacri ministri.
All´organo va unita la tribuna o cantoria.
Inconvenientissimo è l´organo in fondo alla chiesa, sulla porta d´ingresso, perchè troppo lontano dall´altare, perchè causa dì distrazione ai cantori e ai fedeli, e perchè tale posizione è più da sala che da chiesa.

  1. La disposizione dell´organo varia secondo i sistemi e le esigenze. Per quanto è possibile, conviene che l´organista sia `rivolto all´altare per meglio vedere e seguire le funzioni che vi si svolgono e ch´egli deve accompagnare. In caso´ diverso vi sia uno speciale servizio di specchi, o di segnalazione.
  2. L´organo dev´essere fatto secondo le esigenze liturgiche (V. Motu proprio di Pio X e Costituz. di Pio XI: Divini Cultus Sanctitatem). In particolare deve escludere ogni strumento fragoroso o leggero, come tamburo, grancassa, piatti, campanelli e simili (Motu proprio, art. VI, n. 19).
  3. La tribuna o cantoria (detta volgarmente orchestra) dev´essere capace di contenere il numero dei cantori che debbono eseguire i canti.
  4. In mancanza dell´organo, nelle piccole chiese e nelle cappelle si usa l´armonio.

La sua posizione permette maggior libertà. Bisogna però sempre aver riguardo che riesca comoda per l´accompagnamento delle funzioni e dei canti, e non rechi ingombro o disturbo per i movimenti.

  1. In luogo dell´organo e dell´armonio non si possono usare altri strumenti, come il violino, il piano, ecc. (Motu proprio, art. VI; Decr. 4226).

Per casi particolari, in cui si volesse o si dovesse usare qualche strumento speciale, come oboe o clarinetto, si richiede volta per volta la licenza dell´Ordinario (loc. cit.).

  1. L´uso del grammofono è espressamente interdetto per l´esecuzione dei canti in sostituzione dei cantori (Decr. 4247).

Nulla è detto per il suo uso a puro scopo di suono nelle parti delle funzioni in cui si suole usare l´organo (preludi, interludi e simili: per es. all´ingresso, all´offertorio, alla consacrazione, alla comunione, ecc.). Ma riteniamo che sia sconvenientissimo perchè, sebbene le riproduzioni possano essere perfettissime e di vera musica sacra, e si possano regolare e convenientemente adattare alle singole parti e ai singoli momenti delle funzioni, tuttavia sa sempre troppo di profano e di teatrale, soprattutto se lo strumento apparisse visibile.
56 - PER GLI UFFICI FUNEBRI
Per le assoluzioni funebri si può usare il catafalco, la lettiga oppure il drappo. Ogni chiesa quindi ed ogni cappella dev´essere fornita dell´occorrente.
A) Il catafalco.

  1. È una specie di castello (castrum doloris) che si erige nel centro della chiesa o in. luogo opportuno, formato a piani graduati, ricoperto di drappi funebri e circondato di candelieri.- Talora i piani del catafalco sono costituiti da pezzi già ornati e colorati in nero, per cui non occorre ricoprirli di drappi.
  2. Il modo migliore per costruirlo e montarlo è quello di pezzi o piani ordinati da sovrapporsi o incastrarsi l´uno con l´altro.
  3. Indecente e insieme pericolosa è la costruzione del catafalco con panche, casse ed altri oggetti volgari, ricoperti di drappi.
  4. La grandezza e l´altezza del catafalco può essere varia, secondo la grandezza della chiesa e le circostanze; ma dev´essere sempre moderata. Oggi anzi si preferiscono i catafalchi modesti, quando pure non si preferisce un ricco ma semplice drappo al catafalco medesimo.
  5. Il catafalco si può ornare, o meglio, circondare (sempre però con moderazione) di fiori e di fronde (Decr. 3804, VI).
  6. I drappi possono avere iscrizioni od emblemi vari, purchè sempre convenienti e intonati al carattere della funzione. Deve essere perciò escluso tutto ciò che ha l´aspetto di teatralità, di volgarità o di puerilità.
  7. Sopra il tumulo possono collocarsi le insegne della qualità delle persone: tiara pel Papa, cappello pei-Cardinali, mitra pei Vescovi, cotta con berretta e stola nera o violacea pei sacerdoti, semplice cotta pei chierici (Decr. 4228).
  8. Si possono pure apporre stemmi ed insegne gentilizie; ma non l´immagine del defunto (Decr. 3898).

B) La lettiga.

  1. È un tumulo ´ più semplice che consiste in un cataletto sormontato da un rialzo a forma di cassa mortuaria; e il tutto ricoperto con drappo funebre.
  2. Può essere di dimensioni varie; e l´ornamento può essere analogo a quello del catafalco.
  3. La lettiga, o meglio, il semplice cataletto, col rispettivo drappo, può servire anche pel trasporto dei cadaveri e per la collocazione della salma in chiesa durante la Messa e le esequie gli uffici funebri.

C) Il drappo funebre.

  1. È un drappo nero, ornato con frange o galloni o strisce,.e munito nel centro di una croce.
  2. Esso è richiesto soprattutto per i trasporti funebri e per le esequie.
  3. Anche per le assoluzioni, non presente cadavere, si può usare il drappo funebre, che si stende di solito nel presbitero presso l´altare. Ma il drappo che si usa a questo scopo sia distinto da quello indicato sopra.
  4. Il drappo funebre non può essere un panno di tela d´oro o dorata, .oppure d´argento o argentata, con una sola fascia nera intorno, variamente ornata; ma dev´essere di´ color nero, e l´ornato molto sobrio (debet esse nigrum; ornamenta autem sobria: (Decr. 4165, V). Ed anche per le Suore e per le Vergini il drappo dev´essere nero (Decr. 4397, VII).
  5. Quanto alla materia, nulla è prescritto; ma conviene sia della stessa materia dei paramenti.
  6. Si possono avere drappi funebri distinti, maggiori o minori, più ricchi o meno, secondo le diverse circostanze. Ma il criterio della materia e della forma è sempre lo stesso.

D) Altri oggetti.

  1. I candelieri che circondano il catafalco, la lettiga o il drappo funebre, possono essere della forma ordinaria, oppure (secondo la consuetudine) di forma speciale, colorati in nero con fregi di oro o d´argento; possono essere semplici o multipli, ossia a bracci, ecc. Quanto al numero nulla è prescritto. Non dovrebbero mai essere meno di sei; possono essere anche più, ma non mai in numero esagerato. La moderazione e la gravità si addicono soprattutto alle funzioni funebri.
  2. In occasione di funerali o di uffici funebri talora bisogna preparare e ricoprire eon veli neri (semplici o variamente ornati) anche i banchi attorno o ai lati del tumulo o del feretro, per .i parenti o le persone che hanno speciale relazione col defunto. Conviene quindi all´occorrenza avere veli e drappi appositi per non dover ricorrere a provvedimenti posticci e meno decorosi.

E) Norme importanti.
Quanto alla celebrazione degli uffici funebri nelle nostre chiese o cappelle, si abbiano presenti le seguenti prescrizioni del Codice:

  1. il Direttore ha il diritto di celebrare i funerali, nella chiesa od oratorio pubblico o semipubblico annesso alla casa, di tutti i professi, novizi, famigli che muoiono in casa (can. 1221,§1);
  2. i novizi e i famigli possono però eleggersi la chiesa funerante: in tal caso il Direttore accompagnerà il cadavere fino alla porta della chiesa funerante, e terminati i funerali lo riaccompagnerà al cimitero;
  3. i professi e i novizi sono funerati dal Direttore anche quando fossero venuti a morte fuori della casa, ma sono in essa trasportati (can. 1221, § 2; 1230, § 2);
  4. tutti gli altri: allievi, cooperatori e i famigli, se morti fuor di casa, debbono essere trasportati in parrocchia per i funerali e debbono avere la sepoltura parrocchiale (can. 1222), salvo privilegio in contrario;
  5. lo stesso si dica delle ragazze delle Suore e delle cooperatrici. Le Suore però e le novizie debbono essere, in via ordinaria, funerate dal parroco, ma nella loro chiesa o cappella, non nella chiesa parrocchiale (can. 1230, § 5). In ciò bisogna usare la massima prudenza per non urtare suscettibilità, e non far nulla senza previa intesa con l´Ordinario del luogo o almeno col parroco.

Inoltre, per soddisfare alle esigenze dei nostri Cooperatori e Benefattori, si possono celebrare funerali solenni anche nelle nostre chiese o cappelle, purchè sia passato almeno un mese dalla morte o sia già stato fatto un primo funerale in parrocchia (can. 1237, § 2).
57 PER FUNZIONI VARIE

  1. Per la celebrazione di matrimonio o per altre circostanze particolari possono occorrere inginocchiatoi e sedie eleganti o banchi speciali con cuscini e drappi od addobbi opportuni. Questo è più facile che avvenga nelle chiese pubbliche e sopra tutto nelle parrocchie; ma può avvenire anche nelle altre chiese o, semplici cappelle; come in occasione di cresime, di prime comunioni, ecc.
  2. Casi analoghi nelle nostre chiese si possono presentare per una Messa novella, per la vestir ione, per la professione religiosa, la chiusura di Esercizi, ecc. Anche per tutto ciò conviene pensare e provvedere preventivamente quanto può occorrere.

58 - CASSETTE E BORSE PER L´ELEMOSINA

  1. Nelle chiese e nelle cappelle, specialmente se pubbliche, si possono collocare le cassette per le elemosine: ma ciò si deve fare con molto criterio. L´elemosina per la chiesa e per il culto o per le opere di carità (per es. il pane dei poveri, l´assistenza degli ammalati, ecc.) è cosa non solo lecita, ma santa.
  2. Lecita e santa quindi è pure la pratica di collocare in chiesa gli opportuni mezzi che richiamino e facilitino ai fedeli il compimento di questo atto, e cioè le cassette con le scritte corrispondenti.
  3. Ma in ciò si deve usare la moderazione e la gravità che suggerisce la santità del luogo e il sano criterio. Si deve quindi evitare tutto quello che sa di esagerato, come sarebbe porre cassette a ogni passo, in tutti gli angoli, a tutti gli altari; erigere altarini, esporre quadri e quadretti, statue e statuette con le relative cassette e relative scritte.
  4. Per la raccolta delle elemosine tra i fedeli si usano le borse apposite. Meno opportuni, tranne casi speciali, i vassoi scoperti. Tali borse regolarmente sono formate da una tasca di panno, di tela o di cuoio, fissata all´estremità di un´asta. Bisogna però avere un riguardo speciale perchè nè all´apertura nè al, fondo esse abbiano cerchi di metallo od altro congegno che risuoni al contatto della moneta e disturbi le funzioni o la pietà e il raccoglimento dei fedeli.

Si possono usare anche altre borse, della stessa forma delle borse liturgiche; ma non quelle destinate a contenere il corporale (Decr. 4354).
59 - PROGETTI E DISEGNI

  1. In chiesa si deve evitare di porre tutto ciò che è profano e tutto ciò che disdice al luogo santo.
  2. Non profani, in sè, sono per esempio i progetti, i modelli o disegni di costruzioni, di riparazioni del luogo santo, di erezione di altari, di quadri, di statue, ecc. Ma tutte queste cose stanno meglio nell´atrio che non nella chiesa. E se mai fosse necessario collocarle in chiesa, conviene scegliere i luoghi più appartati e più lontani dall´altare, in modo che nè turbino, nè distraggano. Assolutamente poi, mai si devono collocare nel presbitero.

60 - PRESEPIO

  1. In alcune chiese si suole, durante il tempo natalizio, preparare pure il presepio.
  2. Nulla vieta ciò. E può anzi essere una pratica devota e lodevole. Ma bisogna pure in ciò usare i debiti riguardi. Un presepio grandioso e spettacoloso, come quelli che si dicono meccanici o viventi, non può stare in chiesa, ma si deve collocare altrove.
  3. Un presepio veramente devoto può stare in chiesa; ma dev´essere collocato in luogo e in modo che non rechi disturbo alle funzioni nè distrazioni alla pietà.
  4. Il luogo più indicato sarebbe una cappella appartata, di facile accesso e con libertà  di movimento per i visitatori.
  5. Il presepio può rimanere esposto dal Natale all´Epifania, o anche fino alla Sesta della Purificazione.

61 - SACRESTIA ORDINARIA
Si debbono considerare tre specie di sacrestie: 1) sacrestia ordinaria, delle cappelle o delle chiese non aperte al pubblico; 2) sacrestia delle chiese aperte al pubblico e specialmente delle parrocchie; 3) sacrestia delle chiese maggiori.

  1. La sacrestia ordinaria dev´essere collocata regolarmente in prossimità dell´altar maggiore, in modo che vi sia ogni comodità di servizio.

Può essere dietro l´altare, oppure ai lati, a destra o a sinistra, secondo la configurazione e le esigenze del luogo. Errata è la posizione della sacrestia al fondo della chiesa o della cappella.

  1. Dev´essere sufficientemente grande da permettere il comodo disimpegno di tutti i servizi. In ciò bisogna aver riguardo alla natura della chiesa e alle funzioni che vi si compiono: se vi sono molti sacerdoti celebranti, o meno; se si compiono funzioni solenni; se vi è clero, ecc.

3. In ogni sacrestia vi dev´essere la croce o altra immagine, a cui si deve´ fare la riverenza prescritta dalle rubriche prima e dopo le funzioni.
In luogo quindi del crocifisso vi può essere altra immagine del Redentore, della Madonna o di un Santo. Il posto più opportuno per collocarla è dinanzi al banco centrale; ma può anche collocarsi altrove, secondo la configurazione.
4. Nella sacrestia vi deve pure essere il banco dei paramenti, ove cioè volta per volta si dispongono i paramenti dei sacerdoti e dei ministri occorrenti per le singole funzioni.

  1. Tale banco può essere collocato in mezzo alla sacre-stia, oppure aderente ad una ´parete, secondo la configurazione.
  2. Dev´essere sufficientemente capace per contenere tutti i paramenti richiesti per le diverse funzioni: per es. per le funzioni solenni, per più sacerdoti che devono celebrare contemporaneamente, ecc..
  3. Dev´essere sempre decente e pulito; e per quanto è possibile, bello ed elegante, intonato all´altra mobilia della sacre-stia e della chiesa.
  4. Dev´essere pur comodo: nè troppo stretto, nè troppo largo o profondo; non troppo alto nè troppo basso.
  5. La forma può essere varia. Può essere semplice od avere nella parte posteriore un rialzo con armadi o cassetti pei calici, messali, amitti, ecc.
  6. Ove un banco non bastasse, se ne possono collocare due o più; come pure all´occorrenza, oltre al banco maggiore, si possono disporre banchi minori o tavolini, soprattutto per depositarvi messali ed altri oggetti minori.

5. Sul medesimo banco, o in prossimità di esso, sempre però in luogo comodo e visibile, si porranno:
a) La scatola delle ostie per la Messa. Essa dev´essere regolarmente collocata e rimessa volta per volta in luogo fisso e non abbandonata sul banco in mezzo ai paramenti, ove spesso si nasconde e si sperde.
Tale scatola può essere di legno o di metallo vario, purché sempre decente e sicura, e munita di coperchio che la chiuda bene. Non è necessario sotto al coperchio collocare nulla per tenere ferme le ostie, purché il coperchio, come si è detto, la chiuda bene.
Ove è necessario, invece di una sola, si mettono anche due o più scatole.
b) Il calendario, ossia l´Ordo per la recita del divino Ufficio e per la celebrazione della Messa. Il calendario conviene sia pure in posto fisso, collocato entro apposito quadro o su apposito leggio, ove sia comodo consultarlo.
e) La tabella col nome del Papa e quello del Vescovo locale;
d) Altra tabella, se non la medesima, con l´indicazione delle orazioni imperate dall´Ordinario per la Messa e la Benedizione.

  1. Nel rialzo del banco o attiguo ad esso, in altro Iuogo apposito e comodo, vi saranno i cassetti con gli amitti e i purificatoi per i sacerdoti celebranti.

Conviene che per ogni sacerdote vi sia un cassetto distinte, che può essere segnato col nome e con numero. Oltre ai cassetti dei sacerdoti addetti alla chiesa, conviene vi siano altri cassetti per gli ospiti, pei superiori e per altre persone distinte.
Ogni cassetto dev´essere comodo e deve poter contenere, debitamente piegati, l´amitto e il purificatoio. Il purificatoio può essere ravvolto nell´amitto o piegato separatamente, secondo che si trova più comodo e più opportuno; ma disposto sempre in modo che venga sottratto ai contatti profani.

  1. Ogni sacrestia dev´essere provvista di un numero sufficiente di berretto, che possono occorrere per i diversi ministri. Sarebbe certo più opportuno che ogni celebrante ´ ed ogni ministro avesse ed usasse la propria berretta personale. Ma per ogni evenienza, ogni sacrestia dev´essere fornita di berrette che siano a disposizione di chi ne abbisogna.

Le berrette devono essere conservate in luogo apposito e` decoroso. Al momento delle funzioni possono essere collocate sul banco dei paramenti.
Debbono essere sempre pulite e decenti, e quindi con frequenza rinnovate. Questo è un punto su cui occorre richiamare bene l´attenzione. La Rubrica prescrive l´uso della berretta; ma molte, troppe volte, i sacerdoti a ragione si credono autorizzati a non usarla, perchè quella . che loro viene presentata non sempre è decente.

  1. Nella sacrestia vi debbono essere arinadi, cassetti, reparti e luoghi opportuni per ´il deposito e la conservazione dei paramenti, della biancheria, dei vasi sacri e di ogni altro oggetto occorrente.
  2. Il numero, la grandezza e la capacità degli armadi, dei cassetti e dei reparti saranno vari, secondo la natura della chiesa e la quantità degli oggetti che si debbono conservare. Varia parimenti potrà essere la disposizione secondo la configurazione.
  3. Se la ristrettezza della sacrestia non permette di collocare debitamente gli armadi, questi, tutti o in parte, potranno collocarsi in luogo attiguo e di facile accesso.
  4. I paramenti ordinari possono conservarsi entro cassetti collocati sotto la mensa o la parte superiore del banco, di cui al n. 4. Lo stesso dicasi della biancheria (camici, cotte, ecc.) di uso quotidiano.
  5. Sul rialzo dello stesso banco, in cassetti o armadietti appositi e debitamente chiusi, possono conservarsi i vasi ,sacri comuni coi loro accessori: calici con patena, palla e corporale, pissidi ed ostensori coi veli corrispondenti, scatole di riserva delle ostie e delle particole, con relativo setaccio. Ma tutto dev´essere convenientemente ordinato e distinto.

Per il setaccio delle particole e il suo uso fu detto a suo luogo, trattando delle particole per la Comunione. Riguardo al numero delle ostie e delle particole da conservarsi abitualmente in sacrestia, ogni chiesa deve regolarsi secondo il numero delle Messe e delle Comunioni, ricordando che le particole e le ostie debbono essere sempre recenti, e che quindi regolarmente non si devono conservare oltre una settimana. Delle ostie e delle particole non consacrate che sopravanzassero, si può fare l´uso che si crede. Il meglio sarebbe versarle con acqua nel sacrario o consumarle col fuoco.

  1. I paramenti, i vasi e gli oggetti più belli e più preziosi conviene siano conservati in armadi e reparti speciali. Anzi, se tali oggetti, soprattutto i vasi sacri, sono di valore, conviene siano custoditi fuori di sacrestia in luogo ´sicuro e magari entro cassaforte. Il can. 1296 dice in genere della sacra suppellettile che dev´essere cautamente custodita nella sacrestia della chiesa o in altro luogo sicuro e decente (caute custodiatur in ecclesiae sacrario, aliove tuto ac decenti loco).

Gli armadi migliori per la conservazione dei paramenti sono quelli in cui i paramenti stessi possono collocarsi — pendenti o distesi — intieramente sciolti e separati, senza bisogno di piegarli e sovrapporli gli uni agli altri. In essi i paramenti conviene siano distinti secondo la qualità, il colore, ecc.

  1. Oltre agli armadi per i paramenti, vi dovranno essere altri armadi o reparti opportuni: 1) per i vasi sacri: calici e patene, pissidi e ostensori, ecc.; 2) per la biancheria più grande: tovaglie, camici, cotte; 3) per la biancheria minore: corporali, palle, amitti, purificatoi; ogni cosa debitamente ripartita; 4) per i cingoli; 5) per i veli e i conopei; 6) per asciugamani, manutergi, ecc.
  2. Se in sacrestia si conservano  i sacri olii e le reliquie, avranno armadi o loculi appositi, distinti da ogni altro, come fu detto a suo luogo.
  3. Reparto o luogo speciale conviene pure avere per i principali oggetti occorrenti per la settimana santa, per le processioni ed altre circostanze speciali.
  4. Tutti gli armadi della sacrestia debbono essere collocati in luogo sano e non soggetto a umidità.
  5. Conviene inoltre che gli armadi, specialmente quelli dei paramenti e della biancheria, vengano di quando in quando aperti e arieggiati. ´ È bene anzi di tratto in tratto togliere i paramenti e la biancheria ed esporli all´aria aperta.
  6. Per la migliore conservazione dei paramenti e della, biancheria giova mettere, negli armadi e nei cassetti, naftalina o altro preservativo; ma sempre con discrezione e con attenzione.
  7. Ma anche per gli oggetti minori e più usuali conviene avere armadi, reparti o luoghi appropriati e ` distinti. Quindi:
  8. per l´acqua benedetta, il secchiello e l´aspersorio, ecc.;
  9. per le ampolline, i manutergi, il vaso del vino, ecc.;
  10. per le candele, le candelette, i candelieri, ecc.;
  11. per l´olio della lampada, gli stoppini, i cerini, ecc.;
  12. per il turibolo, la navicella, il carbone, il foconcino, ecc.;
  13. per le torce, le canne per accendere e spegnere le candele, ecc.;
  14. per il deposito della biancheria usata;
  15. per gli avanzi della cera, ecc.

15. Vi deve pure essere il luogo apposito e conveniente per gli addobbi, i tappeti, i cuscinit ed altri oggetti simili.
16. Così pure per leggii, carteglorie speciali o ´ di ricambio, croci, crocifissi, ecc.
17. Altrettanto dicasi degli scanni, degl´inginocchiatoi, dei sedili.
18. Nè deve mancare il luogo opportuno per collocare quanto è richiesto per il mantenimento della pulizia: scope e pattumiere; spolverini e spazzole; stracci e fregoni; scale e sgabelli, e tutto ciò che può occorrere.
19. Speciale reparto sarà riservato ai messali e ai libri, i quali tutti debbono essere in numero sufficiente, decenti e in condizioni da soddisfare convenientemente al loro scopo.
I libri occorrenti in sacrestia sono:

  1. i messali da vivo e da morto;
  2. una copia almeno del Rituale;
  3. il libro (detto anche tabella) della Benedizione;
  4. i libri per il canto del Passio e per l´Ufficio delle tenebre alla settimana santa;
  5. una copia almeno del Giovane Provveduto o del Manuale di Pietà per l´Esercizio della Buona Morte, e per quello della Via Crueis e simili;
  6. per noi Salesiani, i libri con le preghiere degli Esercizi Spirituali e le formule per la Vestizione e la Professione religiosa;
  7. eventualmente, altri libri.

20. I messali da vivo possono anche servire per la Messa da morto, e per le funzioni funebri; ma conviene siano distinti per maggior comodità, e perchè così porta l´uso comune.
a) Gli uni e gli altri debbono essere di recente edizione e debitamente aggiornati. Ornai non si dovrebbero più trovare in uso messali anteriori all´edizione del 1913, perchè — per quanto siano aggiornati con aggiunte e modificazioni — riescono sempre incomodi e malsicuri.

  1. Il numero dei messali dev´essere quale richiede il numero delle Messe che si celebrano in ogni chiesa. Vi possono essere messali di uso comune o quotidiano e messali festivi o per circostanze solenni.
  2. Ogni messale dev´essere munito degli opportuni segnacoli, sia per le parti variabili (segnacoli maggiori o lunghi), sia per il canone ,(segnacoli minori, detti anche orecchi).
  3. I segnacoli maggiori nei messali da vivo non devono mai essere meno di sei; meglio se otto o più. Debbono essere sufficientemente lunghi da potersi adattare convenientemente e sporgere debitamente dai fogli. Nell´ordinarli bisogna avere molta attenzione per non sovrapporli e intricarli gli uni agli altri: il che sciupa i messali e i segnacoli stessi, e ne rende malagevole l´uso.

L´estremità superiore conviene sia munita di opportuno cordoncino, perchè i segnacoli possano meglio adattarsi e trasportarsi da un punto all´altro del messale senza incomodo e senza sciupare i fogli del messale medesimo. Possono essere di seta, di tela o di altra materia, purchè decente, comoda e consistente o resistente.

  1. I segnacoli minori debbono essere annessi ad ogni foglio del canone; e debbono essere di tale grandezza e di tale consistenza, da permetterne tutto l´uso necessario. All´occorrenza debbono essere rinnovati o sostituiti.. Possono essere di seta, di tela o anche di pelle.
  2. La parte che più facilmente si sciupa nei messali è il Canone, che è anche la parte più sacra. Quando essa è resa meno decente e non si può rinnovare, il messale dev´essere messo fuori uso.

21. Il Rituale può occorrere per le Benedizioni e per altre evenienze. Si deve quindi tenere in ogni sacrestia. Anch´esso dev´essere aggiornato e di edizione recente, non anteriore al 1923, ad normam Iuris Canonici.
Nel Rituale è contenuta anche la formula per la Benedizione di Maria Ausiliatrice. Essa però per maggiore comodità può conservarsi in sacrestia su tabella distinta.

  1. Il libro o la tabella della Benedizione, oltre alle orazioni per la Benedizione col SS. Sacramento, contiene tante altre preghiere e formule che possono Servire per svariate occasioni, unite o meno colla Benedizione stessa.

Siccome per la Benedizione e i riti relativi vi possono essere usanze o prescrizioni locali diverse, conviene adottare il libro usato nei diversi paesi. Ma in esso per noi deve sempre trovare posto l´orazione di Maria Ausiliatrice, di San Giovanni Bosco, di San Francesco ´di Sales e della B. Maria Mazzarello, che eventualmente si aggiungeranno ove mancassero.
Si aggiungeranno pure — nei fogli o negli spazi che di regola si lasciano vuoti — l´orazione del Titolare della chiesa ed altre, secondo i casi. Non dovrebbero mancare mai, stampate o aggiunte anche manoscritte, ]e orazioni ,delle principali solennità e ricorrenze dell´anno liturgico: non solo Pasqua, Pentecoste, ecc., ma anche S. Cuore, Cristo Re, Domeniche di Avvento e di Quaresima, ecc.; per poter debitamente recitare anche alla Benedizione, prima del Tantum Ergo, le varie orazioni nelle relative circostanze (Vedi VISMARA, Funzioni della chiesa, vol. II, pag. 313 e seg.).

  1. I libri per il canto del Passio alla settimana santa debbono essere con la notazione secondo le ultime edizioni vaticane, non altra. Debbono quindi abolirsi i libri di altre edizioni o di data anteriore.

Può bastare anche un solo libro col canto completo; ma è meglio averne tre col canto distinto: per la persona del Signore (t), per lo storico o cronista (C.) e per il cantore delle altre parti (S.).
Anche i libri per il Mattutino delle Tenebre debbono essere, sia per il testo che per iI canto, secondo le ultime edizioni autentiche.

  1. Recenti e secondo le ultime edizioni fatte dai Superiori debbono essere i libri delle nostre Pratiche di pietà, degli Esercizi, della Vestizione e della Professione.
  2. Degli altri libri che possono occorrere per ragioni ed esigenze speciali, non occorre dire nulla di particolare.
  3. Oltre a tutto ciò, nella sacrestia, in luogo comodo e opportuno e in numero sufficiente, debbono trovarsi gl´inginocchiatoi con le tabelle delle preghiere per la preparazione e il ringraziamento della Messa.
  4. Quanto al numero, si abbia riguardo ad numero dei sacerdoti che regolarmente celebrano.
  5. Quanto al luogo, dev´essere per quanto è possibile ritirato e lontano da ogni occasione di disturbo: non quindi in luogo di passaggio, non vicino alle porte, nè al lavandino, nè allo stesso banco dei paramenti.
  6. Il luogo dev´essere debitamente illuminato perchè ogni sacerdote possa con comodità leggere e recitare le preghiere.
  7. Le tabelle indicate non hanno edizioni ufficiali, e possono variare da luogo a luogo; ma debbono sempre recare l´approvazione ecclesiastica.
  8. Siano chiare e collocate in modo che, nè troppo alte nè troppo basse, riescano comode per ogni sacerdote.
  9. Vi saranno pure nella sacrestia inginocchiatoi e sedie, che possano eventualmente servire per ascoltare le confessioni o per altre esigenze.
  10. Nè devono mancare gli attaccapanni e tutto ciò che può essere richiesto per analoghe esigenze.
  11. In ogni sacrestia poi vi dev´essere il lavandino con tutto l´occorrente per l´abluzione delle mani.
  12. Il lavandino sarà collocato nel luogo più comodo ed opportuno, secondo la grandezza e la configurazione della sacrestia.
  13. Può essere scoperto o chiuso entro armadio apposito. Può essere di capacità maggiore o minore, di materia e di forma diversa.
  14. Preferibilmente sia fisso, con rubinetto e vaschetta sottostante fermate nella parete. Meno opportuno, eccetto che nelle cappelle più piccole, è il lavandino con recipiente e vaschetta mobili e sospesi alla parete. Meno ancora, il catino con la bròcca. Ad ogni modo nel primo caso il lavandino avrà il suo tubo di scarico; negli altri invece bisognerà ad ogni occorrenza vuotare la vaschetta o il catino dell´acqua usata.
  15. Il lavandino non può servire da sacrario; nè l´acqua di esso deve versarsi o confluire con quella del sacrario.
  16. Presso il lavandino vi sarà, in luogo apposito e decente, il sapone e quanto può occorrere per la pulizia delle mani. Ed accanto vi sarà l´asciugatoio relativo. Si ricordi però che l´abluzione delle mani richiesta dalle rubriche è puramente rituale e simbolica. Il lavandino quindi non dovrebbe mai servire alla pulizia ordinaria delle mani. Il sacerdote e i ministri dovrebbero di regola accedere alla sacrestia con le mani pulite e monde.
  17. Lavandino ed asciugatoi devono essere tenuti con la massima decenza. Sarebbe una strana contraddizione se gli oggetti che sono mezzi e simboli di pulizia, e di mondezza, fossero tutt´altro che mondi e puliti.
  18. Il lavandino quindi dev´essere preservato da ogni sozzura e a tempo opportuno ripulito.
  19. L´asciugatoio dev´essere pure a tempo opportuno cambiato. Nè si può per questo stabilire tempo o data fissa: si deve cambiare ogni volta che occorre, quando cioè apparisce meno pulito, soverchiamente inzuppato, ecc. E se occorre, si mettono due o più asciugatoi, secondo le esigenze.

Il sistema migliore però è quello di un asciugatoio ampio, sospeso ed avvolto a cilindro girevole, che permette di essere usato con molta comodità anche da più persone contemporaneamente o successivamente.

  1. Il lavandino della sacrestia, per sè, non dovrebbe servire che per le abluzioni di rito prima delle funzioni. Dopo la funzione, compresa la Messa, nessuna legge prescrive l´abluzione delle mani. Anzi, il Decr. 4056 dice espressamente che il Vescovo non la deve fare. In pratica però il lavandino serve e può servire anche ad . profana. E può essere usato anche da altri, oltre che dai sacerdoti e dai ministri. In tal caso converrebbe che presso iI lavandino fossero collocati asciugatoi distinti con la scritta indicativa: Sacerdoti - Laici; oppure: Ad sacra - Ad profana.
  2. Conviene pure che nella sacrestia, in luogo ben visibile ed a caratteri ben leggibili, vi sia la scritta: Silenzio o Silentium. Ed il silenzio va rigorosamente osservato e fatto osservare da tutti, per mille ragioni ovvie di rispetto e di convenienza.
  3. Infine, tutto nella sacrestia dev´essere pulito ed ordinato, sia nel tempo delle funzioni che fuori di esso.

Ricordi il Visitatore che dall´ordine della sacrestia è lecito arguire l´ordine della chiesa e quello delle funzioni che vi si compiono.
Di tutti gli oggetti conservati in sacrestia, come di tutta ra suppellettile della chiesa., si deve fare regolare inventario, che dev´essere accuratamente custodito (can. 1296, § 2). Di tale inventario conviene fare tre copie: di cui una sia conservata in sacrestia o presso la persona incaricata (Parroco, Rettore, Catechista) l´altra depositata nell´archivio e la terza per la prefettura.

  1. Sia pure esposto, in luogo visibile il Decreto del Rettor Maggiore relativo alla erezione canonica dell´Associazione dei devoti di Maria Ausiliatrice.

62 - SACRESTIA DELLE CHIESE PUBBLICHE
E DELLE PARROCCHTE
Le chiese pubbliche e specialmente le parrocchie, oltre a ciò che è detto per le sacrestie ordinarie, conviene abbiano in sacrestia:

  1. Un quadro o una tabella per le notificazioni della Curia e dell´Ordinario.
  2. La, nota degli obblighi delle Messe e degli anniversari..
  3. Il registro per i sacerdoti forestieri.

Il can. 804 prescrive ai Rettori della chiese di non ammettere ordinariamente a celebrare sacerdoti estranei sforniti del celebret valido, a meno che siano conosciuti oppure che qualche altra ragione di prudenza o di carità non consigli altrimenti. Ma chi, non conosciuto, fosse ammesso a celebrare, pur non avendo i documenti richiesti, è soggetto alle condizioni contenute nel § 2 dello stesso canone, e cioè: a) può essere ammesso solo una volta o due; b) deve essere vestito della talare; e) non può percepire nessun stipendio per la Messa detta; d) deve segnare in libro apposito il proprio nome, cognome, officio e diocesi o provincia religiosa. Queste norme devono pure seguirsi nelle chiese dei Religiosi esenti, e quindi anche nelle nostre. Però i nostri sacerdoti possono essere ammessi a celebrare anche senza celebret e senz´obbligo di segnare il proprio nome (can. 804,`§ 3).

  1. Siavi pure una tabella o biglietto, a vista, che esprima la gratitudine e il ringraziamento ai sacerdoti forestieri che intendessero applicare la Messa per la chiesa o le opere nostre.
  2. Se la chiesa ha indulti o privilegi speciali per la Messa o altre funzioni, conviene che in sacrestia vi sia copia, visibilmente esposta, di essi.
  3. Sarebbe pure opportuno un quadro con l´orario delle Messe e delle funzioni, di cui una copia potrebbe essere utilmente esposta alla porta o all´ingresso della chiesa.
  4. Se il numero dei sacerdoti che devono celebrare ad ora fissa è rilevante, converrebbe pure che, giorno per giorno -od ogni volta che occorre, fosse esposta in sacrestia la nota dell´orario col nome dei sacerdoti che debbono celebrare alle singole ore.
  5. Nè sarebbe inopportuno vi fosse un orologio visibile per meglio assicurare l´esatta esecuzione dell´orario.
  6. Se la chiesa ha Confraternite od Associazioni speciali, e l´elenco dei soci non fosse esposto altrove, potrebbe essere esposto in sacrestia in modo e luogo opportuno.
  7. Ogni chiesa pubblica deve inoltre avere l´Ufficio di sacrestia per ricevere le offerte delle Messe e per ogni altra comunicazione col pubblico.
  8. Tale ufficio consiste essenzialmente in un tavolino o scrivania con gli opportuni registri distinti, in cui siano segnate le offerte, le Messe e le altre indicazioni.
  9. I registri conviene siano abitualmente tenuti chiusi negli appositi tiretti o cassetti.
  10. Le offerte, per quanto è possibile, non si tengano nei cassetti della scrivania.
  11. L´ufficio di sacrestia dev´essere insieme di comodo accesso al pubblico e di facile disimpegno per il sacerdote che vi è addetto. Ma non dovrebbe mai essere nella sacrestia propriamente detta, la quale dev´essere riservata ai sacerdoti e alla preparazione delle sacre funzioni, senza alcun disturbo e senza alcuna distrazione. Dovrà quindi essere collocato in luogo attiguo alla sacrestia, ma da essa distinto e separato.
  12. Ove occorre, oltre al tavolino e alla sedia per il sacerdote che vi è addetto; avrà pure sedie e quanto può essere richiesto per la comodità del pubblico che dovesse attendere.
  13. Le chiese parrocchiali devono poi avere l´Ufficio parrocchiale con relativo Archivio.
  14. L´ufficio parrocchiale è più .che il semplice ufficio di sacrestia. Esso deve avere registri e reparti non solo per le Messe e le funzioni ordinarie, ma anche per i battesimi, matrimoni, funerali, ecc.
  15. Come l´ufficio di sacrestia, dev´essere di facile e comodo accesso al pubblico; ma assai più di esso dev´essere distinto e separato dalla sacrestia.
  16. L´archivio parrocchiale deve contenere ordinatamente e distintamente tutti i documenti che interessano la parrocchia, come si dirà più oltre.
  17. I registri parrocchiali devono essere accuratamente tenuti e fatti secondo l´uso approvato dalla Chiesa, prescritto dall´Ordinario (secundum usum ab eeclesia probatum vel a proprio Ordinario praescriptum: can. 470, § 1).
  18. Quanto alla conservazione dell´archivio, all´uso e alla trasmissione dei documenti alla Curia o a chi di ragione, al rilascio dei medesimi agl´interessati, si deve stare alle indicazioni del Codice (can. 384, 470).
  19. Per il miglior disimpegno della sacrestia e di quanto vi si deve compiere, conviene che le chiese pubbliche nella sacrestia tengano solo gli oggetti più indispensabili e di uso più comune, conservando il resto in appositi locali distinti (retrosacrestia, magazzino, deposito o altro simile).
  20. Le parrocchie e le altre chiese che hanno cura d´anime debbono avere in sacrestia, e sempre a portata di mano, quanto può occorrere per la amministrazione dei Sacramenti: Viatico ed Estrema Unzione, per il trasporto dell´Eucaristia agl´infermi, sia pubblico che privato, come fu detto altrove (.vedi cap. 29 e 32).

63 SACRESTIA DELLE CHIESE MAGGIORI

  1. Le chiese maggiori, come Santuari e Basiliche, siano o no parrocchiali, hanno bisogno di sacrestie più ampie e di maggiori locali distinti, oltre alla sacrestia propriamente detta e all´ufficio di cui sopra.
  2. Per tali chiese anzi la sacrestia completa costituisce un « intero sistema edilizio », il cui centro è il sacello o sacrestia propriamente detta, ma che abbraccia ambienti molteplici, debitamente distinti e debitamente disposti: a) ufficio di sacre-stia; b) archivio; c) salottino di ricevimento e di aspetto con l´arredamento relativo; d) camere riservate per i predicatori o altre personalità, con tutto l´occorrente; e) celle o camerette per confessioni speciali (per es. sordi, ammalati, ecc.); f) luoghi di. pulizia e di decenza; g) tutto ciò che può essere richiesto dalle più ovvie e  comuni esigenze.
  3. Se la chiesa è insignita del titolo di Basilica, nella sacre- stia ci deve pure essere il documento relativo o copia di esso, con l´indicazione dei privilegi e delle facoltà annesse.
  4. Ed in tal caso avrà pure, debitamente conservati, i propri. distintivi da usare e da esporre nelle processioni — sindichio, volgarmente detto ombrellone, e campanello — e in altre ricorrenze.

64 - CLERO E CHIERICHETTI
1. Il piccolo clero, come pure i chierichetti di servizio, per assistere alle funzioni e prestare il loro servizio indossano regolarmente la veste talare e la cotta. In alcuni luoghi, invece della talare e della cotta per il servizio dell´altare si usa la cappa, che è una specie di camice bianco. Tale indumento può stare bene per i chierichetti che servono all´altare, ma non può costituire la divisa del piccolo clero.

  1. Difficilmente tali indumenti possono essere fatti su per-  nè sempre sono di uso personale. Ma bisogna che siano sempre, meglio che è possibile, adattati alla persona.
  2. Debbono poi sempre essere puliti e decenti. Ciò vale per la talare, la cotta e, ove si usa, la berretta. Debbono quindi a tempo opportuno essere lavati, riparati, ricambiati.

Quanto sta bene un servizio di piccolo clero all´altare, quando è ben ordinato e pulito, altrettanto sta male quando è meno ordinato e meno pulito.
Riguardo speciale si deve avere ai collari e ai bottoni  delle talari che sono sempre i punti che lasciano più a desiderare.

  1. Il colore della talare è preferibile sia nero; si può tuttavia, secondo la consuetudine, usare anche altro colore. Così si vedono anche piccoli seminari con la divisa talare di color rosso, di color violetto, ecc. oppure con orli, alle maniche e alle bottoniere, di altro colore. Ma conviene sia uniforme per tutti. Un piccolo clero o un gruppo di chierichetti di cui alcuni indossano l´abito bianco, altri rosso, altri nero, sa troppo di teatrale e di meno serio.

Talora si mettono alla talare e anche alla cotta guarnizioni varie e di vario colore: fasce, collari, passamani, fettucce, nastri, galloni ed altro ancora. Sono cose che possono piacere ai ragazzi, ma che talvolta possono anche riuscire meno serie, degenerando facilmente in sguaiatezze e puerilità.

  1. Gl´indumenti del clero e dei chierichetti saranno conservati in sacrestia o altrove, secondo l´opportunità.

In sacrestia si possono conservare quelli richiesti pel servizio più ordinario; ma sempre in luogo adatto e decente; possibilmente in apposito armadio, coi debiti attaccapanni o palchetti distinti per le vesti e per le cotte.
Gli altri conviene conservarli in locale distinto, possibilmente nella così detta camera del piccolo clero, ove tutto sarà debitamente disposto per la riposizione e conservazione degl´indumenti stessi.
65 LA CHIESA E I LUOGHI SACRI
Il Visitatore non deve visitare solo ciò che è nella chiesa e ciò che alla chiesa si riferisce, ma deve visitare anche la chiesa stessa, per vedere se sia quale dev´essere e se è mantenuta come si conviene. Giova quindi richiamare le principali disposizioni ecclesiastiche al riguardo e fare le opportune osservazioni.
1.. Per la distinzione fra chiesa ed oratorio (o cappella) e la divisione in oratorio pubblico, semipubblico e privato; come pure per le condizioni richieste alla loro erezione e per le facoltà ed i diritti di cui godono; per la consecrazione o benedizione, ecc., si vedano i can. 1161 e seg., 1188 e seg.
Anzitutto il Visitatore deve osservare se la chiesa è veramente quale dovrebb´essere, cioè un edificio sacro, degno del culto divino: la Casa di Dio e della preghiera.

  1. Non è il caso qui di entrare nelle questioni relative all´arte sacra e alle sue forme, agli stili ed ai generi diversi. Basti richiamare la disposizione del Codice, per cui gli Ordinari devono procurare, udito anche, ove occorra, il consiglio dei periti, che nella costruzione o riparazione delle chiese siano osservate, le forme ricevute dalla tradizione cristiana e le leggi dell´arte sacra. (Curent Ordinarii, andito etiam, sí opus fuerit, peritorum consilio, ut in ecclesiarum aedificatione vel refectione serventur formae a tradizione christiana receptae et artis sacrae leges: can. 1164, § 1).
  2. È invece il caso di richiamare l´attenzione sul dolorosissimo fatto di molti istituti in cui la cappella è, per così dire, l´ultimo locale della casa, od una pura e semplice stanza, che di chiesa non ha nulla all´infuori delI´altare, dei quadri e dei banchi.
  3. Invece in ogni casa la chiesa o cappella dovrebbe *essere il luogo più bello, più ricco, più ornato, come si conviene alla casa del Signore. E ciò anche secondo l´esempio di Don Bosco, il quale se incominciò con la tettoia Pinardi, finì con la chiesa di San Francesco e con quella di Maria Ausiliatrice: È bene pertanto che i suoi figli non si fermino alla tettoia!
  4. Negl´istituti bisogna pur badare che la chiesa o cappella sia collocata in luogo di facile e comodo accesso e conveniente per la disciplina degli alunni.

In ogni istituto regolarmente vi dev´essere una sola chiesa o cappella. Secondo il can. 1192, § 4, nei collegi o convitti per l´educazione della gioventù, nei ginnasi, licei, nelle fortezze, presidi militari, nelle prigioni, ospedali, ecc. oltre all´oratorio principale, non se ne erigano altri minori, se non lo richiede la necessità o una grande utilità a giudizio dell´Ordinario (in collegiis, aut convictibus iuventuti instituendae, in gymnasiis, lyceis, areibus, praesidiis militum, careeribus, xenodochiis, etc., praeter Oratorium principale, glia minora ne erigantur, nisi, Ordinaria iudicio, necessitas aut magna utilitas id exigat).
Per le cappelle o gli altari dell´infermeria, come pure per gli altari che si sogliono erigere in tempo di Esercizi, oltre al canone sopra citato, si vedano i nostri privilegi.

  1. Là chiesa può essere consacrata o benedetta. Consacrate debbono essere le chiese cattedrali, e, per quanto è possibile, le collegiate, conventuali e parrocchiali. La benedizione può essere solenne o semplice. La solenne si compie col rito speciale indicato dal Rituale; la semplice, col rito consueto della benedizione delle case. Una cappella può pure essere consacrata o benedetta, ma può anche, in casi eccezionali, essere adibita al culto col solo fatto, senza bisogno di alcui a benedizione (can. 1165, 1191, 1196). Conviene tuttavia che le cappelle siano sempre, benedette, e, per quanto è possibile, con benedizione solenne. In tal modo la cappella, come la chiesa, viene ad acquistare il suo titolo con tutti i privilegi liturgici (can. 1168 e Decr. 4025, V). Della benedizione, come della consacrazione, si dovrebbe avere regolare documento, da conservarsi nell´archivio (can. 1158).
  2. La cappella, anche se non fosse benedetta, dev´essere esclusivamente destinata al culto divino e non adibita ad altro uso. Gli oratori domestici o semipubblici, benchè benedetti colla benedizione comune per tutti i luoghi, oppure non benedetti, debbono tuttavia essere riservati al solo culto divino e liberi da tutti gli usi domestici. (Licet oratoria domestica "et semipu- blica eommuni locorum benedietione, aut nulla benedictione donentur, debent tamen esse divino tantum cultui reservata, et ab omnibus domesticis usibus libera: can. 1196, § 2). In ciò si manca da noi talvolta negli oratori festivi, con quelle che si dicono cappelle-teatro, ossia che servono insieme e da cappella e da teatro, aprendo e chiudendo semplicemente l´altare. Oltre alla evidente sconvenienza della cosa, così certo non si educano i giovani alla pietà.

8. La chiesa o cappella non deve avere aperture o finestre che diano nelle case di privati; nè debbono avere sotto o sopra edifici adibiti ad usi profani (can. 1164, § 2).
Contro la seconda parte di questo canone si manca facilmente in questi modi:

  1. con locali superiori, adibiti pure ad usi diversi, ed in particolare a studio, a scuola, a dormitorio. Speciali disposizioni vietano soprattutto i dormitori sopra le chiese e le cappelle; e se si permettono in casi particolari, si richiedono le opportune cautele: prima fra tutte quella che l´altare almeno sia protetto da ampio baldacchino, il quale potrà essere o a forma di ciborio eretto sopra l´altare stesso, o a forma di ombrello pendente dalla volta (Decr. 756, 2812, 3525, II);
  2. con locali sotterranei adibiti a depositi, a laboratori, magari a refettori, a teatri e simili. Il prudente giudizio dell´Ordinario o del Superiore vedrà nei singoli casi. Ma conviene fare, di tutto anche con sacrifizio, per tutelare la santità della Casa di Dio.

9. La chiesa o la cappella dev´essere sempre conservata monda e pulita; e tutto in essa dev´essere ordinato e decoroso: dall´altare al pavimento, dal soffitto alle pareti, dal crocifisso alle immagini, ai candelieri, ai vasi di fiori, ai banchi ed ai sedili. E da essa dev´essere tenuto lontano tutto ciò che disdice alla santità del luogo (quidquid a sanctitate loei absonum sit: can. 1178).
10. Il Visitatore osserverà pure se la chiesa ha guasti o necessità di riparazione al tetto, ai muri, alle fondamenta, alle porte; alle finestre; se non ha filtrazioni di acqua o di umidità; se ha bisogno di avere rinnovate in tutto o in parte le tinte o le decorazioni; se insomma è quale dev´essere il luogo sacro della Casa di Dio.

  1. Per i casi di sconsacrazione o di violazione della chiesa, e per quanto in essi occorra fare, sono chiari i canoni del Codice: can. 1170 (sconsacrazione), can. 1172-77 (violazione).
  2. Il Visitatore si renderà pure conto se sono osservate le principali precauzioni, così riassunte dalla già più volte citata Istruzione della S. C. sulla disciplina dei Sacramenti (n. 5), sia per la sicurezza della SS. Eucaristia, sia per prevenire il furto dei vasi sacri, quadri, elemosine e suppellettili della chiesa.
  3. Continua vigilanza del custode, il quale non deve abbandonare mai la chiesa quando è aperta ai fedeli ed è da questi maggiormente lasciati vuota. Sebbene .si abbia ad augurarsi che il custode sia un ecclesiastico, o meglio un sacerdote, non è però vietata la mansione ad un laico, purchè un ecclesiastico risponda della chiave con cui si apre il luogo nel quale l´Eucaristia vien conservata.
  4. Ogni apertura della chiesa sia munita, per quanto lo esige la necessità e lo si . possa fare, di robuste porte, tenaci, cancellate e sbarre in maniera da poterle aprire con chiavi solamente dall´interno della chiesa, le finestre poi siano dotate di inferriate o grate.
  5. Ogni volta che di sera si chiude la chiesa, accuratamente s´osservi acciocchè non si rinchiuda qualche male intenzionato.
  6. S´affidi l´incarico di chiuder la chiesa e di custodire le chiavi a persone assolutamente superiori ad ogni sospetto, e in particolare non dedite al vino.
  7. Servirà pure alla maggior sicurezza contro i furti la collocazione di campanelli elettrici in opportuni luoghi, oppure di speciali congegni elettrici, che in: un attimo illuminano la chiesa, rendendo subito manifesta la presenza del ladro al custode.
  8. Per quanto è possibile, neI tabernacolo non si conservino pissidi e vasi sacri di valore. Ugualmente i Rettori di chiese s´astengano dall´ornare gli altari e le sacre immagini scolpite o dipinte (lasciandole di continuo così ornate quando si espongono alla pubblica venerazione) con pregevoli doni votivi come anelli d´oro e d´argento, catenelle, monili, orecchini, pietre preziose e simili: il che se conviene fare nell´occasione di qualche festa solenne, si affrettino a rimuoverli dalla chiesa non appena trascorsa detta occasione, facendo presente ai fedeli il preciso motivo di tale rimozione.

66 - CAMPANE E CAMPANILE

  1. Ogni chiesa, almeno se pubblica, conviene abbia le campane per chiamare i fedeli ai divini uffici (can. 1169, § 1).

Quanto al numero e alla grandezza delle campane, bisogna aver riguardo alla natura e alla grandezza della chiesa. Una semplice cappella od oratorio pubblico può avere anche una sola campanella. Una chiesa maggiore ne dovrà avere di più e di maggiore grandezza.
Non è il caso qui di accennare alla materia, alla fusione e all´armonizzazione delle campane. Ma a tutto ciò bisogna pensare preventivamente nel caso di eventuali ordinazioni. Un bel concerto di campane riesce graditissimo e invitante; un suono stridulo, sordo, fesso o comunque disarmonico è una delle cose più sgradevoli e insopportabili.

  1. Le campane che servono per la chiesa devono essere o consacrate o benedette secondo il rito liturgico (can. 1169, § 2).

Il rito della consacrazione è più solenne. È contenuto nel Pontificale Romano, ed è riservato ai Vescovi (can. 1169, § 5 e can. 1155, § 1;) o ai sacerdoti che abbiano indulto Apostolico (Rit. Rom.). Quello della benedizione è meno solenne. È contenuto nel Rituale, ed è riservato all´Ordinario o Superiore Maggiore, ma può essere delegato anche a un semplice sacerdote (can. 1169, § 5 e can. 1156),

  1. L´uso, e perciò il suono, delle campane dipende dall´autorità ecclesiastica, ed è quindi riservato a scopo religioso; ma la necessità, il legittimo permesso o la consuetudine possono anche consentire l´uso a scopo non religioso (can. 1169, § 3-4).
  2. Le campane sono regolarmente collocate su apposito campanile (la torre campanaria) che fa quindi parte della chiesa ed è soggetto, come le campane, all´autorità ecclesiastica.
  3. Forma e stile, grandezza o altezza del campanile, ubicazione speciale, dipendono dalla natura e dalla configurazione della chiesa. Per quanto è possibile però conviene che il campanile sia annesso alla chiesa e di facile accesso. Ma l´accesso medesimo non deve creare disturbo nè alla chiesa nè alla sacrestia. E soprattutto ove vi sono ragazzi, si deve badare che il campanile non sia facile occasione ai nascondigli o ritrovi pericolosi. Perciò la porta del campanile regolarmente dev´essere chiusa e l´accesso sorvegliato.
  4. Le campane, secondo la consuetudine o l´impostazione delle campane stesse, si possono suonare a corda, a tastiera o carillon, ecc. Il modo particolare del suono nelle diverse occasioni, la durata e le ripetizioni sono pure date dalla consuetudine e dalle disposizioni dell´autorità locale.
  5. Se l´Ordinario del luogo, per una causa pubblica, prescrive il suono delle campane, tutti i Religiosi, anche se esenti, sono obbligati ad obbedire (can. 612).
  6. Al sabato santo nelle città o dove sono chiese diverse, non si possono suonare le campane neppure dai Religiosi esenti, prima che suonino quelle della Cattedrale o della matrice: ciò è disposto da numerosi Decreti.
  7. Si possono invece suonare per il segno dell´ Angelus senza attendere il suono della chiesa maggiore (ibid.).
  8. Al passaggio del Santissimo portato solennemente in processione, ogni chiesa dinanzi a cui passa, è obbligata a suonare le campane (Decr. 2530).
  9. Altre particolarità, od anche eccezioni ai punti sopra accennati, possono essere date da consuetudini approvate o da speciali disposizioni dell´autorità Iocale.

67 - CIMITERI E CAPPELLE SEPOLCRALI
1. I cimiteri regolarmente benedetti sono veri luoghi sacri, dipendenti unicamente dall´autorità ecclesiastica. Oggi però, soprattutto nelle città, i cimiteri comuni dipendono dall´autorità civile, nè sono benedetti, benedicendosi volta per volta i singoli tumuli. Dove tuttavia i cimiteri fossero interamente dipendenti ., dall´autorità religiosa e fossero annessi a qualche chiesa particolare, per es. ad una parrocchia, si vedano le disposizioni del Codice (can. 1205).

  1. Con le debite autorizzazioni, sia nei cimiteri comuni sia in altri luoghi, si possono avere sepolcri speciali (can. 1208, § 2, 1209, § 1), sui quali di solito si erigono le cappelle sepolcrali.
  2. Tali cappelle non si possono erigere nei sotterranei stessi in cui si seppelliscono i defunti; in modo che i corpi o. le ossa dei cadaveri siano collocati nelle stesse pareti della cappella; ed anche quando sono erette sopra il sepolcro, l´altare deve distare almeno tre cubiti, ossia un metro, dai cadaveri (Decr. 3283 e 3294, I-II).
  3. In tali cappelle debitamente erette, si può celebrare ogni giorno la Messa da morto, fuorchè: a) nelle Domeniche e feste di precetto, anche soppresse; b) nei doppi di la e di 2a classe, anche trasferiti; e) nelle ferie, vigilie e ottave privilegiate (Decr. 3903 e 3944, I; Addii. et Variat. Rubr., tit. III, 8).
  4. Condizione indispensabile per poter celebrare la S. Messa è che vi sia l´altare con la pietra sacra e tutto l´occorrente.
  5. Croce, candelieri, tovaglie, debitamente protette, possono essere lasciate abitualmente sull´altare. Gli altri oggetti invece, soprattutto il calice e la patena, debbono essere volta per volta portati e ritirati, riponendosi in luogo opportuno.
  6. Naturalmente durante la visita sarà oggetto, di edificazione l´andata del Visitatore al Cimitero per rendere omaggio di affetto e di preghiere ai nostri morti: se poi la casa avesse una speciale cappella mortuaria, dovrà essere diligentemente visitata.

68 - LE FUNZIONI SACRE E LE FESTE
Il Visitatore non deve solo visitare la chiesa ed i luoghi annessi con gli oggetti materiali che vi si riferiscono; ma deve soprattutto rendersi conto del funzionamento della chiesa e del modo con cui vi si svolgono le funzioni sacre. Giova quindi richiamare particolarmente l´attenzione su alcuni punti a questo riguardo.
1. Il Visitatore si accerti se si compiono tutte le funzioni prescritte dalle regole e dai Regolamenti nelle cappelle: a) degli Oratori festivi; b) dei Collegi e Istituti; e) delle Case di formazione. Vigili specialmente, perciò si assista alla seconda Messa e ai. Vespri nelle domeniche e giorni festivi.
2. Procuri che nelle chiese pubbliche e nelle parrocchie:

  1. vi sia un orario fisso pubblicato per le Messe e per le funzioni e sia osservato;
  2. l´orario sia confacente o rispondente alla comodità del pubblico;
  3. si assolvano tutti gli obblighi inerenti o gl´impegni assunti;
  4. si eseguiscano tutte le prescrizioni dell´Ordinario;
  5. vi siano cartellini murali indicanti ove rivolgersi per le confessioni, come pure per offerte, sante Messe, Opere e Missioni salesiane, ecc.´

3. Veda se le funzioni, e in modo speciale le solenni, si compiono col dovuto decoro quanto al servizio,´ all´apparato, alla preparazione ed esattezza delle cerimonie.
4. Come in particolare i giovani assistano:

  1. alla Messa letta: se stando in ginocchio o stando seduti. Che stiano seduti dei piccoli bambini, si capisce; ma non così gli altri;
  2. alle funzioni solenni: se seguano le buone norme liturgiche per stare in piedi, in ginocchio o seduti, secondo i diversi momenti; se e come prendano parte al canto; se almeno rispondano debitamente ai saluti, agl´inviti e alle preghiere del sacerdote o dei ministri.

5. Veda se si coltiva e si eseguisce il canto gregoriano; se si cantano regolarmente e integralmente, le parti variabili nelle Messe solenni; se la polifonia è veramente secondo le norme del Motu proprio di Pio X e Ia Costituzione di Pio XI; se l´organo è suonato nel modo e nei tempi dovuti; se, e con quali criteri. e quali permessi — nelle chiese` pubbliche — si ammetta il canto delle donne o delle ragazze (Motu proprio di Pio X e Decr. 4210, II; 4231).
6. Osservi pure se nella Settimana Santa:
a) le funzioni si compiono nel modo dovuto: secondo il Messale, ove vi è copia sufficiente di ministri e di clero; altrimenti, secondo il Memoriale dei Riti (ed altrettanto si dice per la Purificazione e le Ceneri);
b) se si osserva il legame indissolubile fra la funzione del giovedì santo e quella del venerdì santo;
c) se non sono arbitrariamente ridotte, specialmente le funzioni delle Palme e del sabato santo.
69 - PRINCIPALI DIFETTI OCCORRENTI NELLE SACRE FUNZIONI E NELLA CELEBRAZIONE DELLE FESTE

  1. Messa dinanzi al SS. Sacramento esposto, nonostante tutti i decreti che la vietano, eccetto il caso di necessità o di speciale indulto. I decreti su questo punto non tollerano neppure la consuetudine contraria (cfr. in particolare il decreto del 27 luglio 1927).
  2. Celebrazione della Messa del S. Cuore al primo venerdì del mese senza adempire le condizioni volute, che cioè al mattino (e si comprende, o nella Messa, o in unione almeno morale con essa) si compia qualche atto speciale di devozione in onore del Sacro Cuore. Se non si dà la Benedizione col SS.mo al mattino, tale atto potrebbe essere. almeno la recita della. Coroncina (cfr. Calendario del 1939, pag. 7).
  3. Traslazioni e celebrazioni di feste in tempi indebiti:
  4. L´inconveniente più grave a questo riguardo si ha quando le nostre feste (Maria Ausiliatrice, S. Francesco di Sales, S. Giovanni Bosco, S. Luigi, Titolare, ecc.) si trasferiscono e si celebrano nei giorni più solenni dell´anno e nelle feste maggiori della Chiesa universale, che debbono prevalere su tutte le altre (cfr. Rubr. Addit. et Variat., tit. IV, 1, e Tabelle delle occorrenze), come sarebbero non solo Pasqua e Pentecoste, Epifania, e Corpus Domini, Natale, Ascensione e S. Cuore; ma anche SS. Trinità, Preziosissimo Sangue, Immacolata, Assunta, Festa di tutti i Santi, S. Michele, S. Giovanni Battista, S. Giuseppe, Ss. Pietro e Paolo; le Domeniche maggiori di la classe, ecc.
  5. Le feste del S. Cuore e di S. Luigi hanno indulti speciali a questo riguardo (Calend. 1939, pag. 23-24); di indulto speciale, benchè ridotto, gode pure la festa di S. Francesco di Sales (ibid., pag. 48): bisogna pertanto stare agl´indulti, coi limiti e con le clausole annesse.
  6. Invece per le altre feste non vi sono indulti, e si deve stare alle leggi generali della liturgia, per cui tali feste si possono trasferire solo alla Domenica immediatamente successiva alla festa (se questa cade fra la settimana) e non più in là (Rubi. Addit. et Va•riat., t. IV, 3); notando ancora che se la Domenica è una delle maggiori (Quaresima, Avvento, Settuagesima), si può in essa trasferire la festa esterna, ma non celebrare la Messa.
  7. Le feste indicate poi (secondo i principi e i limiti accennati) si possono bensì trasferire, cioè posticipare, ma non mai anticipare (ibid.).
  8. Il principio del grande concorso del popolo per la celebrazione della festa esterna non si può ´nè invocare nè applicare a piacimento; ma esso è legato a queste due condizioni: lo giudice del fatto (se vi sia o no grande concorso di popolo) è l´Ordinario del luogo, non il sacerdote, nè il superiore della casa o altri; 20 la festa esterna, nel caso, si celebrerebbe nel giorno in cui cadrebbe la festa e non si potesse celebrare per incompatibilità liturgica (Rubr. Addit. et Variat., IV, 2): non quindi in un giorno scelto a piacimento; nè perchè il giorno in cui cade è meno propizio per altre ragioni che non sono le leggi liturgiche. .

4.. Altro inconveniente è la sovrapposizione delle feste, come quando in un medesimo giorno (e regolarmente la domenica) si celebra la festa esterna del S. Cuore e quella di Maria Ausiliatrice, oppure la festa di S. Giuseppe e quella di S. Luigi, o magari la festa titolare della chiesa e del collegio con altre combinazioni ancora più ibride.
A parte il motivo più o meno lodevole che può suggerire o determinare simili combinazioni, a parte anche se siano più o meno educative del senso religioso, esse non possono entrare nella celebrazione liturgica, cioè nelle funzioni di chiesa e soprattutto nella S. Messa. Il massimo che si può tollerare in chiesa sarà, in simili occasioni, un cenno nella predica e un´orazione alla Benedizione prima del Tantum Ergo; il resto deve ridursi a manifestazioni puramente esteriori fuori di chiesa: il che, come ognuno vede, non è il modo migliore di celebrare una festa religiosa.

  1. Inconvenienti analoghi si verificano nella celebrazione delle feste onomastiche dei Superiori o dei Direttori locali.
  2. Non minore inconveniente nè meno nocivo alla retta formazione religiosa è quello del poco rilievo dato alle maggiori solennità dell´anno, secondo l´importanza che loro è assegnata ufficialmente dalla Chiesa: l° Pasqua ´e Pentecoste; 20 Epifania e Corpus Domini; 30 Natale, Ascensione e S. Cuore; 4° Feste principali della Madonna: Immacolata e Assunta; 50 Feste´dei Santi: Tutti i Santi, S. Michele, S. Giovanni Battista, ecc.
  3. Altro grave inconveniente è il modo ´ ordinario di dare la Benedizione col SS. Sacramento. L´inconveniente è molteplice:
  4. L´esposizione fatta abitualmente al canto dell´Ave maris stella, senza rivolgere il primo saluto e il primo atto di adorazione al Santissimo, che proprio in quel momento viene esposto alla pubblica adorazione. Durante l´esposizione e l´incensazione si dovrebbe o cantare un mottetto in onore del Santissimo o stare silenziosi in adorazione dinanzi a Lui.
  5. Cantare sempre e solo l´Ave, maris stella; senza mai variare neppure nelle principali ricorrenze dell´anno; mentre sarebbe opportuno che l´inno che accompagna la Benedizione, pur essendo abitualmente quello della Madonna, variasse anche secondo i tempi e le feste, almeno nelle ricorrenze principali, e non solo al primo Venerdì del mese, al mese di S. Giuseppe e a quello di Maria Ausiliatrice. Nel Giovane Provveduto vi sono gl´inni delle principali feste dell´anno.
  6. L´adorazione vera del SS.mo (di cui la Benedizione non dovrebb´essere che l´epilogo o la chiusura) ridotta ai minimi termini, cioè al canto del Tantum ergo e dell´orazione, mentre la maggior parte del tempo passa nelle azioni accessorie della esposizione, incensazione e riposizione.

A quest´ultimo inconveniente si potrebbe facilmente ovviare esponendo regolarmente il SS.mo sull´altare piuttosto che sul tronetto, e facendo l´esposizione con la pisside invece che con l´ostensorio, quando la prima non si può, fare col debito decoro. A questo si dovrebbe pensare soprattutto in certe piccole cappelle delle Suore, ove non vi sono servienti, e in tutte le chiese ove o non vi è il numero richiesto dei servienti o non vi è concorso considerevole di popolo (vedasi quanto è detto al cap. XXV, altare dell´esposizione).

  1. Costituisce pure un grave inconveniente il fare la predica durante la Messa. Certamente non vi è tempo più opportuno per fare la predica, e specialmente Ia spiegazione del Vangelo, che durante la Messa. Ma la predica è distinta dalla Messa, e non deve mai essere di detrimento alla medesima.

Quindi la Messa va interrotta durante la predica e non va ripresa se nona predica finita.
Perciò è da riprovarsi l´uso che va introducendosi un po´ dappertutto (nelle chiese pubbliche, negli oratori festivi e anche in qualche collegio) di fare la predica da un sacerdote diverso mentre il Celebrante all´altare continua la sua Messa. La cosa, in casi particolari, si può tutt´al più tollerare, se la predica s´incomincia al principio della Messa e si chiude all´offertorio; ossia se si tiene in quella parte della Messa che è di natura didattica, ed è fatta per l´istruzione del popolo. Ma non si può tollerare che si prolunghi dopo l´offertorio, ossia nella parte sacrificale della Messa, in cui i fedeli non debbono essere distratti dalla vera partecipazione al Sacrificio.

  1. Finalmente deve evitarsi tutto quello che dimostra la preoccupazione di rendere le funzioni della Chiesa più brevi e più sbrigative che sia possibile. E ciò va dalle Messe celebrate con soverchia celerità alla Benedizione col SS.mo ridotta al minimo, alle funzioni solenni abbreviate, alle Messe cantate senza le parti variabili, alle cerimonie auguste della settimana santa decimate e snaturate.

70 - ALTRI INCONVENIENTI
1. Il chierico non tonsurato che fa da suddiacono alla Messa, contro le disposizioni precise e ripetute dei decreti della S. C. dei Riti ed in particolare del Decr. 4181: « Non si deve mai delegare un chierico a far da suddiacono alla Messa solenne senza una causa ragionevole, e che il chierico abbia gli ordini minori od almeno la tonsura. (Clericus ad munus suddiaconi obeundum in Missa solemni numquam deputetur nisi adsit rationalis causa et in minoribus ordinibus sit constitutus, aut saltem sacra tonsura initiatus) ». Donde risulta:

  1. Se il chierico non è. tonsurato, non può fare da suddiacono in nessuna maniera o in nessun caso, neppure se vi fosse. la causa ragionevole.
  2. Quando invece vi è una causa ragionevole, può fare da suddiacono anche un chierico appena tonsurato.

Le cause ragionevoli sono tante e possono essere variamente apprezzate. Ma si può dubitare se sia causa ragionevole la pura e semplice comodità: la quale non dovrebbe mai essere originata dalla difficoltà e dalla ripugnanza che hanno alcuni sacerdoti a compiere questo ministero all´altare.
Il dubbio rasenta la certezza, quando ciò che la Chiesa considera come una pura e semplice eccezione, in realtà diventa regola generale.
2. Il cerimoniere alle funzioni solenni sostituito da un semplice chierico e più ancora da un giovinetto:

  1. Alle funzioni solenni, soprattutto alla Messa, il cerimoniere per legge ecclesiastica dovrebbe essere un sacerdote o almeno un chierico in sacris, cioè almeno suddiacono (Caer. Ep., lib. I, cap. V, n. 1 ed.Istruz. Clero., p. XXXVIII). Ciò che il Cerimoniale dei Vescovi dice delle funzioni pontificali e di quelle che si compiono nelle maggiori chiese, l´Istruzione

Clementina lo estende a tutte le funzioni: « I quali Maestri di cerimonie devono essere almeno in sacris, tanto in questa che in ogni altra funzione solenne ».

  1. Un chierico, e tanto meno un giovinetto, non sono in grado di compiere debitamente quest´ufficio; e se lo compiono. lo riducono ad una pura materialità di movimenti, di cenni e di  ordini, mentre dovrebbe essere una vera direzione della funzione e delle cerimonie.
  2. Anche se eventualmente fossero in grado di disimpegnarlo a dovere, non è conveniente che venga loro affidato un ufficio di tale autorità e superiorità sui ministri sacri all´altare.
  3. Anche qui la ragione non dovrebbe essere costituita dalla riluttanza ingiustificata di molti sacerdoti ad agire all´altare ed a compiere questo ufficio.
  4. Il canto del Passio eseguito da chi non è diacono, contro l´indicazione esplicita della Rubrica e la prescrizione dei de-creti (Decr. 1588, VIII; 3110, X; 4031, II; 4044, II).
  5. La Comunione distribuita dal diacono, senza che vi sia una causa grave, contro il prescritto del can. 845. Si ritenga che la causa grave non è una semplice ragione qualsiasi di convenienza.
  6. La Comunione portata agl´infermi in forma privata anche nell´interno delle case nostre, contro il disposto del can. 847. In esso è detto che la Santa Comunione dev´essere portata agli infermi in modo pubblico, salvo che un giusto e ragionevole motivo non suggerisca il contrario. (Ad infirmos publice sacra Communio deferatur, nisi insta et rationabilis causa aliud suadeat). La S. C. dei Sacramenti con rescritto del 5 gennaio 1928 dichiarò che giudice della causa giusta e ragionevole è l´Ordinario del luogo e non il sacerdote (Acta Ap. Sedis, 1928, pag. 81). E la Sacra Congregazione desidera che gli Ordinari su questo punto tutelino insieme il rispetto e l´onore dovuto al Sacramento e la necessità dei fedeli. In. pratica quindi si comprende che la licenza di portare il SS.mo in forma privata sia data per le città ed anche per i paesi; ma non per l´interno degl´istituti e delle case religiose, ove perciò si deve stare per quanto è possibile alle prescrizioni del Rituale.

71 - MOVIMENTO LITURGICO

  1. È bene che il Visitatore dia importanza speciale a questo punto. Infatti è noto quanto questo movimento sia stato propugnato ed inculcato da Pio X, da Benedetto XV e da S. S. Pio XI.
  2. Esso è ormai largamente diffuso dappertutto; e sebbene non sia ancora penetrato nelle masse del popolo quanto è necessario e quanto i Sommi Pontefici hanno mostrato di desiderare e di volere, tuttavia è su larga scala attuato e seguito non solo nei Seminari ed Istituti, ma anche nelle file delle Associazioni di Azione Cattolica. -

3. È necessario pertanto, sia per ossequio ai desideri dei Sommi Pontefici, sia per la necessità di fatto, che le nostre case e i nostri istituti figurino in prima fila anche in questo movimento.
4. S. Giovanni Bosco, per quanto comportavano le condizioni dei suoi tempi e del luogo in cui fu educato ed operò, si mostrò anche in questo all´avanguardia e in certo modo precorse gli eventi:

  1. con la pietà eucaristica (Messa e Comunione);
  2. con l´istituzione del Piccolo Clero; e) con la musica e il canto gregoriano;
  3. colla introduzione nel Giovane Provveduto del modo di assistere alla S. Messa e di seguire le funzioni solenni (Messa cantata e Vespri).

Ed è presumibile che se avesse conosciuto le direttive dell´Autorità che oggi esistono su questo punto,, le avrebbe accolte e fatte sue, armonizzandole coi punti fondamentali del suo sistema e della sua pietà, soprattutto col principio a lui tanto caro e cosi sapiente in se stesso, che cioè i giovani nell´assistenza alle sacre funzioni non siano lasciati in silenzio col pretesto di seguire la pietà individuale.
5. Il movimento liturgico abbraccia tre punti:

  1. istruzione liturgica: feste, funzioni, cerimonie, formule, personale, libri, oggetti, ecc.
  2. educazione del senso liturgico e formazione della pietà liturgica;
  3. partecipazione cosciente, diretta ed attiva alle funzioni della chiesa.

6. Il primo punto non presenta alcuna difficoltà e può essere inserito nell´insegnamento catechistico e religioso e nella predicazione ordinaria.
7. Il secondo punto richiede un ambiente che sia pervaso di spirito liturgico, ossia di sentimento liturgico e ei´ vita liturgica, poichè l´educazione suppone bensì l´istruzione, ma è ancora più opera di sentimento e di vita. In ciò vi possono essere diversi gradi, e non dobbiamo limitarci al minimo indispensabile. Bisogna quindi che i confratelli e particolarmente i sacerdoti coltivino questo spirito.
8. Il ,terzo punto può avere applicazioni e manifestazioni varie, secondo l´età, l´istruzione, la natura dei soggetti (giovani, adulti, studenti, artigiani, ecc.), come pure secondo le circostanze. Infatti esso può limitarsi alle funzioni solenni o estendersi a tutte le funzioni della chiesa; può restringersi alla partecipazione del canto e degli atti esterni nelle diverse funzioni, o, portarsi fino alla più intima e diretta unione col sacerdote, seguendo ogni parte, ogni preghiera ed ogni formula, ogni rito ed ogni cerimonia delle singole funzioni e particolarmente della Messa. Nell´attuazione concreta del programma bisogna procedere gradatamente e avere riguardo alle condizioni concrete dei soggetti e degli ambienti. Già Don Bosco nel 1857-58, oltre alla scuola di cerimonie « affinchè gli studenti cantassero gli inni della Chiesa, intendendone bene il senso, invitò il sacerdote prof. D. Matteo Picco a spiegarli ogni giovedì». E nel 1859 il sacerdote D. Zattini « talora la domenica mattina dopo la seconda Messa, spiegava il salmo e tutte le altre preghiere e risposte del serviente al Santo Sacrifizio, affinchè s´intendesse bene ciò che si recitava» (lllem. Biogr., vol. VI, cap. XVI, pag. 208-9). Anche questo va segnalato in Don Bosco, come indice del suo spirito e della sua opera, con cui penetrava il pensiero della Chiesa e precorreva i tempi,
9. Nelle case di formazione, soprattutto in quelle di noviziato e negli studentati filosofici e teologici, il movimento, inculcato e commendato dai Superiori, è già penetrato ed è lodevolmente attuato col canto della Messa domenicale e festiva, e anche con la Messa quotidiana seguita col messalino,
10. Lodevoli inizi si scorgono pure qua e là in alcuni Oratori festivi, ove di quando in quando si fanno rispondere i giovani alle preghiere del sacerdote, almeno alla Confessione della Messa e al Prefazio (le parti dialogate per eccellenza) e si fanno inoltre eseguire canti liturgici. Si procuri che il movimento si propaghi ai giovani dei collegi, vedendo di conciliarlo con le nostre pratiche regolamentari e tradizionali. La soluzione del problema soprattutto per la Messa quotidiana, in realtà non è facile, perchè da un lato non si possono sopprimere le preghiere ed il rosario, e dall´altro non si può allungare il tempo delle pratiche di pietà: e poi anche il punto dell´uniformità ha il suo peso. Studiando la cosa ponderatamente, si giungerà a trovare una via che salvi insieme la tradizione salesiana, o meglio il pensiero sostanziale di Don Bosco, e si adatti alle nuove esigenze, cioè alle direttive della S. Sede. Naturalmente non s´introducano innovazioni che non siano in armonia con i Regolamenti e le nostre tradizioni senza un esplicito permesso del Rettor Maggiore.
Finita la visita della chiesa il visitatore inizierà quella della casa e del personale incominciando dal Direttore.
72 - IL DIRETTORE
L´articolo 351 dei Regolamenti stabilisce che l´Ispettore « riceva dapprima il rendiconto del Direttore », il quale, in conformità dell´articolo 115 delle Costituzioni, « gli riferirà su quanto s´appartiene al governo della casa ».
È bene che il Direttore approfitti della Visita per fare il suo rendiconto personale, prima di occuparsi degli altri confratelli e delle opere della casa. L´Ispettore alla sua volta, per un maIinteso riguardo, non privi il Direttore del benefizio di poter fare il proprio rendiconto, dal quale deriveranno certamente notevoli ´vantaggi al Direttore stesso, e alle persone e opere a lui affidate. Abbiamo tutti bisogno di poter aprire di quando in quando il nostro cuore per dare uno sfogo alle inevitabili pene della vita e ricevere col conforto norme e direttive per l´avvenire.
Fatto bene il proprio rendiconto il Direttore, che si sarà precedentemente preparato allo scopo di dare informazioni complete ed esatte, parlerà all´Ispettore dei singoli confratelli, delle opere della casa e degli eventuali progetti di sviluppo. E qui è bene ricordare l´articolo 155 dei Regolamenti, il quale vuole che il Direttore usi la massima discrezione nel dare informazioni circa la condotta morale de´ suoi dipendenti. Qualora poi si dovessero dare per iscritto, si mettano sempre su foglio a parte e si facciano pervenire in forma riservata. Su questo punto la prudenza non sarà mai eccessiva per evitare anche la più lieve imprudenza che possa intaccare o affievolire il buon nome dei soci, ch´è lo stesso buon nome nostro e della Società.
Si ricordi inoltre che le informazioni devono essere complete: non sarebbe giusto pertanto mettere in luce solo i difetti di un soggetto, ma è doveroso dirne pure le belle qualità.
Fatta la sua relazione, il. Direttore presenterà al Visitatore i registri.
1. Il registro del danaro e delle sue spese personali. È bene premettere che l´articolo 87 delle Costituzioni tra gli uffici principali dell´Ispettore enumera quello di « dirigere e controllare l´amministrazione dei beni tanto dell´Ispettoria quanto di ciascuna casa di essa ». Inoltre egli, in conformità dell´articolo 120, dovrà visitare ciascuna casa almeno una volta all´anno, non solo « per. esaminare diligentemente se vi si compiono i doveri imposti dalle Costituzioni della Società», ma anche «per vedere se l´amministrazione delle cose spirituali e temporali tenda realmente allo scopo proposto, a promuovere cioè la gloria di Dio e la salvezza delle anime ».
Conviene pure ricordare che, in virtù dell´articolo 19 delle Costituzioni «ogni socio consegnerà al Direttore della propria casa la limosina della messa; e tutti, ecclesiastici e laici, gli consegneranno tutto il danaro e ogni dono, che per qualsiasi titolo vengano in loro mano, salvo quanto è prescritto all´articolo 25: ed ancora che, giusta l´articolo 30, niuno può tenere danaro od oggetti preziosi, presso di sè o presso altri, nella Società o fuori, per nessun motivo ».
Finalmente l´articolo 166 dei Regolamenti esige che il Direttore «provveda all´esatta contabilità delle spese fatte tanto da lui quanto dagli altri » e vuole «che il danaro sia depositato presso il Direttore stesso e l´Ispettore pertanto, in virtù delle suindicate prescrizioni e dell´articolo 352 dei Regolamenti, esamini:

  1. se il Direttore, come ogni buon amministratore di beni ecclesiastici, usa della necessaria diligenza perchè i beni affidati alle sue cure non periscano o soffrano detrimento;
  2. se furono osservate le prescrizioni legali, canoniche e civili, e le condizioni apposte dal fondatore, dal donatore o dalla legittima autorità;
  3. se si esigano, a suo tempo e con accuratezza, i redditi ed i proventi e si conservano o spendano secondo la volontà del fondatore o le leggi o norme vigenti. Soprattutto se i proventi annui di borse di studio a favore di ragazzi poveri servano effettivamente a tale scopo;
  4. se il danaro disponibile, come prescrive l´articolo 353 dei Regolamenti, fu veramente messo tutto a disposizione dell´Ispettore;
  5. se il Direttore tiene aggiornato il registro delle entrate ed uscite proprie, indipendentemente dai registri del Prefetto;
  6. se tiene in buon ordine una copia degli Strumenti di proprietà della casa e delle sue pertinenze da collocarsi nell´archivio: l´originale o copia autentica di questi strumenti si dovrà mandare all´Archivio Ispettoriale (can. 1523).

Se nel fare questo controllo l´Ispettore riscontrasse dei debiti, dovrà badare se nel contrarli furono osservate tutte le prescrizioni canoniche e civili al riguardo. Soprattutto poi veda e provveda perchè si mettono in opera i mezzi dovuti per estinguerli. 2. Il registro delle volontà dei fedeli. In virtù del can. 1513, l´Ispettore è l´esecutore nato di tutte le pie volontà dei fedeli,. affidate ai Salesiani o alle case dell´Ispettoria, disposte o tra i vivi o per morte. Egli potrà delegare i Direttori locali perchè le eseguiscano sotto il suo immediato controllo. Qra è precisamente ed in modo particolare durante la visita che detto controllo dovrà essere esercitato.
E qui è bene ricordare ciò che dispone il can. 1516, e cioè che ogni religioso che avesse accettato dei fedecommessi o beni fiduciari a qualsiasi titolo, dovrà avvertirne l´Ispettore, notificandogli la lista dei beni ricevuti e la loro destinazione. All´Ispettore spetta esigere esatto resoconto circa l´impiego dei fondi, e vigilare per l´esecuzione delle pie volontà: ciò egli farà specialmente durante la visita.
A questo proposito giova ricordare che, giusta il can. 1517, la riduzione, la moderazione, la commutazione delle ultime volontà, da farsi solo per giusti motivi, è riservata alla Santa Sede. In virtù però dello stesso canone l´Ispettore avrà potere di ridurre, moderare, commutare: a) quando questo potere gli sia stato concesso espressamente dal fondatore delle pie volontà; b) quando l´esecuzione degli oneri imposti, a causa della diminuzione dei redditi o per qualsiasi altro motivo, senza colpa degli amministratori, sia diventata impossibile. In quest´ultimo caso l´Ispettore, per agire validamente e lecitamente, dovrà domandare il parere degl´interessati, e conservare, nei limiti del possibile, la volontà del fondatore, giusta l´equità naturale e canonica. Qualora però si trattasse di Messe, non si potrà fare nessuna riduzione senza il permesso della S. Sede.
Trattandosi di punti tanto delicati, il Visitatore si accerti che tutto proceda secondo giustizia.
3. Il registro dei legati di culto e di beneficenza. L´articolo 169 dei Regolamenti dice che quando si presenti «l´occasione di ricevere pii legati di culto e di beneficenza, è preferibile che siano fatti presso l´Ispettore, anzichè presso il Direttore »: ciò per maggior garanzia e per una più ampia protezione legale, in quanto il Codice ha stabilito che l´Ispettore sia il vero esecutore di tali obbligazioni (can. 1515, § 1).
Quantunque, giusta iI can. 531, ogni nostra casa canonicamente eretta sia persona morale non collegiale e perciò capace di possedere e amministrare i propri beni, nonchè di accettare delle pie fondazioni, seguendo naturalmente le norme stabilite dall´Ispettore sia riguardo alla quantità della dote che alla distribuzione dei frutti di essa (can. 1545); tuttavia il Direttore dovrà prima ottenere il consenso scritto dell´Ispettore, il quale, come prescrive il can. 1546, § 1, dovrà accertarsi, prima di darlo, se la casa potrà adempiere gli obblighi e se i redditi corrispondano perfettamente agli oneri.
Inoltre il danaro liquido e i beni mobili costituenti la dote della fondazione debbono essere depositati in luogo sicuro designato dall´Ispettore, allo scopo di meglio conservarli e a suo tempo investirli, ad arbitrio dello stesso Ispettore, in favore della fondazione e per sopperire e soddisfare agli oneri ad essa annessi (can. 1547). E qui si avverta che lo strumento della fondazione dev´essere sempre scritto, anche se la fondazione o il legato fossero stati fatti a voce: di esso poi se ne redige doppio originale, uno dei quali va conservato nell´archivio della casa e l´altro in quello dell´Ispettoria (can. 1548).
Il Direttore deve pure avere nella sua casa: a) una tabella che specifichi in particolare le fondazioni, le Messe fondate, i legati affidati alla casa coi relativi oneri (can. 1549, § 1); b) un registro ben ordinato, da cui risultino specificati i singoli oneri perpetui e temporanei assunti dalla casa, il loro adempimento coIl´indicazione delle relative elemosine (can. 1549, § 2).
Anche qui giova ricordare che per ridurre o. cambiare gli oneri si debbono seguire le regole indicate al parlare delle pie volontà (vedi can. 1514, 1517, 1525, 1551).
Ora il Visitatore dovrà esaminare se le prescrizioni canoniche furono osservate e ricevere dal Direttore esatto conto di tutto ciò che concerne le pie volontà dei fedeli, le fondazioni, i legati pii, ecc.
4. Il controllo della cassa. L´articolo 166 dei Regolamenti vuole che nelle case « il danaro sia depositato presso il Direttore ». Inoltre l´articolo 176 esige che il Prefetto « raccolga giornalmente tutto il danaro delle pensioni, offerte, vendite, ecc. e lo consegni al Direttore, il quale lascerà a sua disposizione l´occorrente per gl´impegni e le spese giornaliere ».
Alla sua volta il Direttore, in virtù dell´articolo 167, non può tenere presso di sè il sopravvanzo dell´esércizio finanziario annuale, ma lo deve trasmettere all´Ispettore, il quale ne disporrà per i bisogni dell´Ispettoria.
Infine l´articolo 168 dispone che quando il Direttore, nell´amministrazione ordinaria dell´anno, credesse di fare depositi provvisori degl´incassi, è preferibile che tali depositi provvisori egli faccia, anzichè presso Banche, presso l´Ispettore, - il quale li custodirà, e li restituirà ad ogni sua richiesta.
Durante la visita pertanto il Visitatore si renda personalmente conto di queste cose, controllando se effettivamente il danaro è ben conservato presso il Direttore e se la somma di quello che si trova nella cassa corrisponde alle registrazioni fatte..

  1. Il registro dei confratelli. L´articolo 171, d, vuole che vi sia presso il Direttore e conservato nell´archivio un registro del personale della casa, dove s´indicheranno le generalità, la casa di provenienza, gli uffici affidati a ciascuno, la durata della dimora, i risultati degli esami subiti durante la residenza nella casa, e conseguentemente l´indicazione dei diplomi, lauree, abilità tecnica dei singoli, con quelle altre indicazioni d´incarichi fiduciari od altro che potessero risultare utili. L´Ispettore esamini detto registro e procuri che sia sempre aggiornato.
  2. La cronaca della casa. L´articolo 170 dei Regolamenti esige che il. Direttore tenga o faccia tenere al corrente la cronaca della casa, dove sono da registrare in primo luogo le notizie sulla natura e lo scopo di essa, e poi tutti gli avvenimenti di qualche importanza colle rispettive date. In conformità di quanto prescrive l´articolo 171, e, la cronaca dovrà conservarsi in Archivio.

Su questo punto il Visitatore insista fino ad ottenere che in tutte le case la cronaca sia effettivamente aggiornata, giusta le insistenti raccomandazioni fatte dai Superiori (vedi Atti del Capitolo, n. 85).

  1. Il registro delle messe. Secondo il disposto del. can. 843, § 1, il Direttore deve avere un registro speciale, nel quale annotare accuratamente giorno per giorno il numero delle messe ricevute, l´intenzione, l´elemosina e l´avvenuta celebrazione. Lo stesso canone al § 2 dice che l´Ispettore ha il diritto e il dovere di esaminare questo registro una volta all´anno o personalmente o per mezzo di un suo delegato. -Il Visitatore non tralasci di compiere diligentemente questo suo delicato dovere, tenendo conto delle prescrizioni riguardanti le Messe Manuali, le Sinodali e le Consuetudinarie, specialmente per ciò che si riferisce al tempo: rilegga a tal fine i canoni dall´824 all´844, come pure i cari. 1506, 1509, 50, 2324, ecc.

In virtù del can. 844, § 2, anche ogni semplice sacerdote, qualora fosse di ciò incaricato, è obbligato ad annotare con accuratezza le intenzioni delle messe che riceve e quelle alle quali abbia già soddisfatto. Ma chi non è direttamente incaricato, basta che consegni al più presto l´intenzione ricevuta al Direttore. Anche le nostre Costituzioni all´articolo 10 stabiliscono , che « ogni sacerdote consegni al Direttore della propria casa la limosina delle messe ». Inoltre il Visitatore deve accertarsi se tutti i sacerdoti consegnano il numero completo delle messe, vale a dire tutte quelle ,che ognuno può celebrare nel mese , (cfr. Povertà, § 55, pag. 168-9).
Il Visitatore deve pure vedere se furono osservati i can. 1517, § 2, 1551, circa eventuali riduzioni di numero di messe, quando l´elemosina risultasse al disotto del tasso diocesano: dette riduzioni sono riservate alla Sede Apostolica.
Infine esamini se il Direttore, avendo messe in soprappiù, le abbia mandate all´Ispettore e non ad altri, come pure se, in mancanza di intenzioni, i sacerdoti della casa abbiano celebrato secondo l´intenzione dell´Ispettore: se questi poi non avesse intenzioni, è inteso che quelle Messe sono sempre celebrate secondo l´intenzione del Rettor Maggiore.

  1. Il libro dei verbali delle riunioni del Capitolo della casa.

Nelle Costituzioni all´articolo 113 è detto essere conveniente che il Direttore « nelle cose di maggior importanza raduni il suo capitolo, e che non deliberi niente senza il consenso di esso ». L´articolo 156 dei Regolamenti alla sua volta stabilisce che il Direttore «raduni il Capitolo delta Casa una volta al mese, notificando qualche giorno prima, se può, gli argomenti da trattarsi nelle adunanze... e conservi i verbali firmati in apposito registro, da poter presentare ai Superiori in occasione delle loro visite ».
Quanto è detto nell´articolo 113 delle Costituzioni va inteso a norma delle disposizioni canoniche. Il Codice esige il consenso collegiale del Capitolo quando si tratta di ammissione alla prima professione temporanea (can. 575, § 2; Costit., art. 185); della dimissione di qualche professo (can. 647, § 1; 650, § 1:) e dell´alienazione dei beni (can. 534, § 1). In questi casi il Direttore non potrà fare nulla se prima non abbia ottenuto il consenso del suo Capitolo; negli altri casi si attenga a quanto dispongono le Costituzioni e i Regolamenti, ricordando che, pur non essendo legato dal voto o parere del Capitolo, è sempre bene mantenersi con esso nei migliori rapporti di affiatamento e di carità.
Su questi punti di capitale importanza il Visitatore esamini, consigli, corregga, indirizzi, sforzandosi di unire menti e cuori.
9. Il Libro dei verbali delle soluzioni dei casi morali e liturgici. Il Codice prescrive che, nelle case religiose formate, cioè aventi almeno sei soci di cui quattro siano sacerdoti, almeno una volta al mese si tenga la soluzione del caso morale e liturgico. Che se il Superiore che presiede queste riunioni credesse bene, si può aggiungere una dissertazione o discorso o esortazione su argomenti dommatici, storici, giuridici, catechetici, scritturistici, ecc. A questi casi morali debbono prender parte tutti i sacerdoti e i chierici professi che hanno iniziato lo studio della teologia o lo hanno già ultimato e che si trovino nella casa anche di passaggio, salvo disposizioni contrarie delle. Costituzioni (can. 591).
I nostri Regolamenti impongono quest´obbligo mensile a tutti i nostri sacerdoti (Regol., art. 48) e agli studenti di teologia (Regol., art. 331), senza esclusione neppure dei mesi di vacanze.
A queste riunioni debbono intervenire anche quei sacerdoti nostri, i quali, per diverse incombenze nell´interesse della Società, si trovano abitualmente fuori della Comunità, o perchè dislocati nelle case filiali, o perchè incaricati di qualche Cappellania. Siccome costoro debbono già intervenire all´Esercizio - di Buona Morte, ad evitare spese e perdite di tempo, alcuni Direttori, stabilirono la soluzione del caso morale e liturgico nel giorno dell´Esercizio di Buona Morte: altri però fanno giustamente osservare che ´ciò non è conveniente, anche perchè in quel giorno vi sono già altre pratiche.
Questo punto però è di tale importanza, che il Codice stabilisce che chi non intervenisse può essere punito a norma del can. 2377. L´obbligo d´intervenire è così grave, che il can. 131 § 3 impone ai suddetti sacerdoti dislocati fuori della comunità, che non possono intervenire alla soluzione coi confratelli della casa; cui appartengono, di mandare la soluzione del caso scritta al proprio Direttore.
È cosa ottima far redigere i Verbali di queste riunioni in apposito registro, da presentarsi al Visitatore durante la Visita.

  1. Il registro della scuola sul Nuovo Testamento. I nostri Regolamenti prescrivono una lezione settimanale sul Nuovo Testamento per tutti i chierici del triennio pratico (art. 57) e per tutti gli studenti di filosofia (art. 323). Questa lezione dev´essere, possibilmente, tenuta dal Direttore e in essa i chierici reciteranno ogni volta circa dieci versetti a memoria. Dell´importanza pedagogica e disciplinare di questa scuola si è parlato in molte occasioni: è necessario pertanto che il Visitatore si accerti ch´essa viene fatta con regolarità e serietà, dallo stesso Direttore e a tal fine esiga il relativo registro.
  2. Il Costumiere. Secondo l´art. 15 dei nostri Regolamenti, ciascuna Ispettoria ha il proprio Costumiere, cioè l´insieme delle disposizioni ad essa peculiari, stabilite direttamente dal Consiglio Ispettoriale, udito il parere dei Direttori, e approvate dal RettorMaggiore.

Queste disposizioni riguardano specialmente l´ordinamento delle case, la foggia e l´uso degli abiti, il corredo personale, il vitto comune, ,e quegli altri particolari provvedimenti che siano resi necessari dalle esigenze locali.
Qualora qualche casa avesse delle disposizioni locali in particolare, al di fuori e contro il Costumiere, quelle dovranno essere redatte dal Direttore col suo Capitolo e approvate dall´Ispettore e dal Rettor Maggiore e messe in calce al Costumiere dell´Ispettoria.

  1. Conservazione degli oggetti preziosi. Sono vietati in Società, fuorchè per la chiesa, tutti gli oggetti di metallo prezioso o comunque di lusso, e quelli che sanno di vanità secolaresca (Regol., art. 29). Gli oggetti preziosi che fossero stati regalati o comprati per la chiesa o cappella debbono essere custoditi in luogo sicuro, sotto la diretta responsabilità del Direttore.

13. Il libro dell´amministrazione delle case filiali e delle Cappellanie che dipendono dalla casa. Quantunque l´amministrazione delle Cappellanie e case filiali debba essere compresa in un bilancio unico, tuttavia sarebbe bene avere un registro sussidiario di contabilità per dette case o almeno una partita speciale nel Mastro per ciascuna di esse. Così pure vi sarà il Libro dell´amministrazione del Beneficio Parrocchiale, Canoni-cale ecc., se la casa ha, annessa una parrocchia, un canonicato, ecc.
14. L´archivio della casa. Premetto che spero di poter pubblicare quanto prima una speciale circolare sugli archivi, che verrà a completare quella sulle Biblioteche. I Visitatori terranno poi conto delle disposizioni che verranno ivi date.
L´archivio in genere è una raccolta di carte, volumi, registri, disegni, stampe, fotografie, incisioni, di quanto insomma può avere valore documentario e che viene accumulandosi per qualche ragione della vita sociale, pubblica o privata, o per qualche scopo particolare, e che si conserva per utilità intrinseca o estrinseca.
Si dà il nome di archivio anche al luogo ove si conservano i suddetti documenti. Infatti il can. 375, § 1, dice appunto che l´archivio è il luogo dove si devono conservare i documenti e gli atti pubblici più importanti che interessano la casa.
Sarebbe bene che non solo i Visitatori e gl´Ispettori, ma anche i Direttori leggessero attentamente i canoni: dal 372 al 384, 435, 470, 1010, 1107, 1h22, 1523, 1548, 2406.
Il Visitatore insista perchè vi sia un locale destinato all´archivio e che in detto locale sianvi i mobili e gli elementi ausiliari per la conservazione del materiale da conservarsi. Converrà forse che il locale sia unito o prossimo alla Biblioteca.
Il materiale da conservarsi può comprendere due parti:

  1. materiale prescritto fino ad oggi dai nostri Regolamenti;
  2. materiale supplementare per costituire un vero e completo archivio salesiano in ogni casa e Ispettoria.

Il primo materiale è indicato quasi totalmente dall´articolo 171 dei Regolamenti, che naturalmente dev´essere completato dalle particolari e tassative disposizioni canoniche.
Volendo classificare detto materiale con un elementare ordine logico, lo si potrebbe dividere in tre categorie.
Categoria A) - DOCUMENTI D´INDOLE GENERALE :

  1. Il Codice di Diritto Canonico.
  2. Gli Atti della Santa Sede che riguardano o possono interessare la nostra Società: per es. il Decreto che impone ai Superiori, ai Beneficiari, ai Confessori, agli Ordinandi in sacris il giuramento antimodernistico (can. 1406; Const. Pascendi, 8 sett. 1907; Motu proprio Sacrorum Antistitum, 1° sett. 1910; Declar. S. C. S. Cieli, 22 mar. 1918; Ponti f . Comm. Cod. 25 lug1. 1926); le norme per la Predicazione emanate dalla S. C. Concistoriale il 28 giugno 1917; i Decreti che riguardano le Sacre Ordinazioni dei Chierici, e. g., sullo scrutinio degli alunni, del 27 dicembre 1930; la Instructio sulla formazione clericale e religiosa degli alunni aspiranti al sacerdozio, del 1° dicembre 1931 e simili.

Categoria B) - DOCUMENTI RIGUARDANTI
LA CONGREGAZIONE IN GENERALE :
1. Le Costituzioni della Società in latino e nella lingua della nazione.

  1. I Regolamenti.
  2. La raccolta dei Privilegi.
  3. Gli Atti del Capitolo Superiore.
  4. Le Deliberazioni dei Capitoli Ispettoriali.
  5. Le Circolari dell´Ispettore.
  6. Le lettere di partecipazione dell´elezoine degl´Ispettori.
  7. I Cataloghi della Società.
  8. La collezione del Bollettino Salesiano.
  9. Le Biografie dei Confratelli defunti.
  10. Le lettere mortuarie dei confratelli defunti.
  11. Il Costumiere dell´Ispettoria.

Categoria C) - DOCUMENTI RIGUARDANTI
CIASCUNA CASA IN PARTICOLARE

  1. Le lettere di elezione dei Direttori della casa.
  2. Il libro o registro ove sono annotate le avvertenze o prescrizioni fatte dall´Ispettore e dai Visitatori al termine della Visita.
  3. Il registro del » personale colle generalità indicate all´art. 171, d, dei Regolamenti.
  4. Il libro dei verbali delle riunioni del Capitolo della casa.
  5. Gli strumenti di compra e vendita di immobili o beni, con le relative piante o mappe e le scritture private di qualsiasi genere. Una copia di tali strumenti e documenti sia sempre mandata all´Archivio Ispettoriale (can. 1523, § 6).
  6. Le autorizzazioni dei Superiori per acquisti o donazioni e per i lavori di costruzione, coi rispettivi disegni approvati dai Superiori é dalle Autorità civili.
  7. Le Procure intestate ai membri della casa;
  8. Un registro degli oneri (Messe, posti gratuiti, servizi da prestarsi al parroco o ad altri, ecc.), dove si noterà origine e modalità di tali obbligazioni.
  9. I registri detti di cassa, dei Conti correnti, delle pensioni ed altri classificati per ogni anno.
  10. La raccolta di tutti i registri scolastici, con le generalità degli alunni e i voti degli esami.
  11. Copia di tutti i Rendiconti amministrativi inviati all´Ispettore.
  12. Tutti gli atti riguardanti la casa, emanati da qualsiasi autorità od ufficio, e gli altri documenti di speciale importanza. Tra questi documenti vi sieno:
  13. i documenti riguardanti le Sacre Ordinazioni che i Soci della casa avessero ricevuto (can. 993-995);
  14. un esemplare del documento che attesti la Consacrazione o la Benedizione della chiesa od oratorio pubblico o semi-

pubblico principale della casa: altro esemplare sia mandato all´Ispettore (can. 1158);

  1. copia degli inventari, amministrativi che si debbono fare ogni volta che cambia il Prefetto: di essi si deve inviare copia all´Ispettore (can. 1522, § 3);
  2. gli strumenti delle pie fondazioni o pie volontà dei fedeli: una copia di essi sia mandata all´Ispettore (can. 1548, § 2);
  3. copia autentica degli strumenti di eventuali ricognizioni giudiziarie (can. 1811);
  4. i documenti di eventuali ammonizioni, correzioni o imposizioni di ubbidienze fatte dal Direttore ai Soci (Cost., art. 42, can. 2309, § 5).
  5. In vista delle parificazioni, dei pareggiamenti, del riconoscimento ufficiale delle nostre Scuole, verrà sempre più sentita la necessità di creare, a fianco dell´Archivio generale, uno speciale archivio scolastico soggetto alle Visite dei Provveditori agli Studi: simili archivi sono già lodevolmente organizzati in molte case. Gli stessi Regolamenti scolastici elencano i documenti, registri, ecc. che devono trovarsi in detti archivi.
  6. La cronaca della casa.
  7. Sarebbe cosa ottima che vi fosse un libro di cui ,fossero annotati almeno gli appunti delle conferenze che il Direttore deve tenere ai confratelli della casa due volte al mese, e di quelle sul sistema educativo insegnato e praticato da Don Bosco, (Regol., art. 158). Negli Studentati Teologici e Filosofici il Direttore dovrà tenere ai chierici una conferenza settimanale (Regol., art. 362): se i suddetti appunti saranno ben redatti, costituiranno col tempo una vera miniera di utili insegnamenti morali e pedagogici.
  8. Come appendice ai documenti di speciale importanza si dovrebbero man mano raccogliere:
  9. speciali documenti dei Superiori;
  10. numeri unici riguardanti personaggi, avvenimenti salesiani;
  11. articoli di riviste e periodici riguardanti le nostre Opere;
  12. memorie di case, Ispettorie, Missioni in occasione di venticinquesimi o cinquantesimi;
  13. memorie, foglietti, documentazioni di Congressi salesiani, Convegni di Oratori festivi, Cooperatori, ex-allievi, ecc.;
  14. statistiche delle nostre Opere;
  15. fotografie di case, Missioni, personaggi salesiani;
  16. documenti sulla vita, culto, devozione dei nostri Santi e Servi di Dio;
  17. riviste salesiane: queste potrebbero trovare luogo più adatto in uno speciale reparto della Biblioteca.

17.  Infine l´Archivio dovrebbe avere un ben organizzato schedario per facilitare qualsiasi ricerca.

73 - IL PREFETTO
Il Visitatore, dopo aver ricevuto il rendiconto del Direttore e visitato diligentemente l´Archivio e la Direzione, chiamerà il Prefetto per riceverne il rendiconto. In seguito si recherà a visitare i registri e gli ambienti della prefettura accompagnato dal Direttore.

1. L´articolo 116 delle Costituzioni dice che « il Prefetto fa le veci del Direttore, e suo principale ufficio sarà di amministrare le cose temporali, di aver cura dei famigli, di vegliare attentamente sulla disciplina degli alunni, secondo le norme di ciascuna casa e l´assenso del Direttore. Egli deve essere preparato a rendere conto della sua gestione al Direttore, ogni qual volta ne sia da lui richiesto i>.

L´articolo 174 dei Regolamenti vuole che « il Prefetto, in quanto fa le veci deI Direttore, ne sia il fedele interprete ».

Come amministratore, egli dovrà pure raccogliere giornalmente tutto il danaro delle pensioni, offerte, vendite, ecc. e consegnarlo al Direttore (Regol., art. 176).

Nel fare spese o provviste, lavori o riparazioni, egli dovrà sempre procedere d´intesa col Direttore (Regol., art. 176).

Il Prefetto riceve gli estranei che vengono per affari, lavori, ecc. (Regol., art. 184); e tiene, per mezzo di sè o per mezzo di
altri, le relazioni con i clienti dei laboratori della casa (Regol., art. 178). Egli potrà compiere tutti gli atti giuridici di ordinaria amministrazione (can. 532, §.2); quelli di amministrazione straordinaria sono sottoposti al beneplacito dei Superiori.

2. Al movimento economico-amministrativo, gestito da lui o sotto la sua immediata responsabilità, s´appartiene:

  1. spedire a tempo il conto delle pensioni, provviste e riparazioni ai parenti o benefattori degli alunni, e le fatture per lavori eseguiti in casa (Regol., art. 180);
  2. estinguere al più presto possibile i debiti contratti, tenendo come debiti privilegiati — che si debbono quindi saldare per primi — quelli contratti verso le case salesiane (Re-gol., art. 179);
  3. annotare in apposito registro la data di entrata nell´istituto sia degli alunni e dei famigli che del personale salesiano; la data e, prudentemente, anello la ragione della loro partenza; e, in caso di morte, compiere tutte , le pratiche prescritte (Regol., art. 181-182);
  4. tener sempre i registri a posto, d´accordo con le prescrizioni canoniche e civili, e trasmettere a tempo i dati richiesti dagli uffici di anagrafe e altri dicasteri competenti a riguardo di tutto il personale salesiano e non salesiano della casa;
  5. tenere l´inventario esatto degl´immobili e mobili appartenenti alla casa (Regol., art. 177);
  6. badare alla pulizia, igiene, illuminazione e manutenzione della casa, secondo le norme del ,capo IV, sez. II dei nostri Regolamenti (art. 185).

3. L´Ispettore esaminerà accuratamente tutto il movimento economico-amministrativo: come si tenga la contabilità e come proceda l´amministrazione (Regol., art. 352). In particolare esamini:

  1. Il registro della Cassa, e faccia la verifica del danaro, per vedere se tutto è esattamente conteggiato . e annotato. Esamini pure coscienziosamente .la registrazione per rendersi conto che non vi siano sprechi.
  2. Il registro dei conti correnti. Faccia l´esame dei crediti e della loro riscossione: se vi sono debiti, ricerchi con quale autorizzazione siano stati fatti e se siano state osservate le disposizioni canoniche e civili nel contrarli e quali sforzi si facciano per estinguerli, tenendo presenti gli articoli 179-80 dei nostri Regolamenti ed i can. 1522-28. Si ricordi che il permesso di contrarre debiti dev´essere sempre dato per iscritto (can. 534, § 1). E qui si abbia presente che i Superiori religiosi debbono rifiutare questo permesso quando ad essi non consti positivamente che gli introiti ordinari della casa siano sufficienti per pagare l´interesse annuo e per ammortizzare il debito stesso nel tempo stabilito (can. 536, § 5).

L´Ispettore esamini anche se furono fatte alienazioni e con quali modalità. Si ricordi che nelle alienazioni di beni della Casa si devono osservare le condizioni di cui al can. 1530, vale a dire: a) che se ne faccia la stima per iscritto dai competenti; b) che ci sia un motivo giusto per fare la alienazione: motivo che deve rientrare nelle categorie date dal Codice stesso (urgens necessitas vel evidens utilitas ecclesiae vel pietas); e) che ci sia il permesso del legittimo Superiore, sotto pena d´invalidità dell´atto giuridico.

Questo permesso, senza cui l´atto giuridico sarebbe invalido, dev´essere richiesto alla Santa Sede, vale a dire alla S. C. dei Religiosi, oppure alla S. C. di Propaganda Fide per le Missioni, per il tramite del Capitolo Superiore, quando si tratta:

  1. di alienare oggetti preziosi, cioè cose notevoli o di notevole valore intrinseco, artistico, storico (res, cui notabilis valor sit, artis, vel historiae, vel materiae causa, can. 1497, § 2);
  2. di alienare beni il cui valore, nella stima dei competenti, superi la somma di trentamila lire oro;
  3. di contrarre debiti e obbligazioni di qualsiasi genere oltre l´ammontare della somma suddetta (can. 534, § 1).

Negli altri casi, per le alienazioni o i debiti da contrarre, basta il permesso dei Superiori: dell´Ispettore quando si tratta di somme che oltrepassino le lire mille, del Direttore quando si tratta di somme inferiori a detta cifra.

Nella domanda per ottenere il permesso richiesto per la contrazione di debiti od obbligazioni diverse, bisogna far presente al Superiore, sotto pena d´invalidità del consenso, se la casa sia già onerata da debiti od obbligazioni e quali éssi siano (can. 534, § 2).

Si badi che la casa risponde solo dei debiti e delle obbligazioni contratti in suo nome dal Prefetto o dal Direttore con l´assenso dei Superiori secondo il caso (can. 536, § 1). In altri casi, il Prefetto o il Direttore che avessero contratto debiti senza la licenza necessaria, sono obbligati a rispondere qualora avessero contratto in proprio nome: salvo che avessero, con licenza del Superiore, contratto per conto della Religione (can. 536, § 2).

Siccome l´Ispettore ha la vigilanza sull´amministrazione di tutti i beni dell´Ispettoria e delle singole case (can. 1519, § 1), egli può durante la visita dare norme opportune, nei limiti del diritto comune e di quello particolare, per ordinare in modo uniforme per tutta l´Ispettoria l´amministrazione temporale (can. 1519, § 2; cfr. Povertà, n. 57).

3) Il registro delle pensioni. L´Ispettore si renda conto della accurata registrazione delle pensioni e veda se queste corrispondano alle nostre tradizioni. Ricerchi negli Ospizi quale sia la beneficenza fatta. Quali gli aiuti che le singole case dànno per gli Oratori Festivi che, a norma dell´articolo 162 dei nostri Regolamenti, devono essere sempre favoriti moralmente e materialmente.

Esamini l´Ispettore se nel registro nulla vi sia di infamante: le cose delicate, caso mai, si segnino su un registro a parte. Veda se le riscossioni sono aggiornate; se si evitino le riscossioni giudiziarie. Qualora sia stato proprio necessario ricorrere a riscossioni giudiziarie o intentar liti di qualsiasi genere, o rispondere in tribunale per qualsiasi evenienza, veda se sia stato ottenuto di volta in volta il permesso scritto dell´Ispettore o del Rettor Maggiore. In caso di urgenza anche il Direttore può autorizzare l´intervento in giudizio di qualsiasi confratello della casa e particolarmente del Prefetto, nell´interesse della casa stessa, avvertendone però quanto prima l´Ispettore (can. 1526). È bene tuttavia ricordare che presso di noi le cause giudiziarie,, in via ordinaria, sono dirette dall´Economo Generale (Costit., art. 77); e soprattutto che S. Giovanni Bosco ci consiglia di evitarle con ogni sforzo.

Finalmente l´Ispettore veda quali siano i criteri generali per le spese, le provviste, ecc. e :all´occorrenza dia norme opportune per una sempre migliore valutazione dello spirito di economia che deve animare le nostre case e per ottenere anche in ciò una certa uniformità.

  1. Il registro delle piccole spese e della dispensa. Osservi a questo riguardo se vi sia ordine e quali siano le modalità per la distribuzione.

Controlli l´economia nella corrispondenza e nelle spedizioni postali (Regol., art. 30; cfr. Povertà, n. 63).

Il Visitatore, per quanto concerne questo punto, osservi se il. Prefetto procede in pieno accordo col Direttore, nel fare le osservazioni che crederà convenienti ai soci della casa, o se invece in cosa tanto delicata agisce per arbitrio, creando difficoltà per la corrispondenza o non facendo eseguire le commisioni approvate: raccomandi in ciò la più perfetta intesa.

  1. .fil registro dei depositi dei giovani (Regol., art. 217).
  2. Il registro dei vitalizi, borse di studio, ecc. se ve ne sono.
  3. L´archivio dei registri fatture, corrispondenze, ecc. Dia norme perciò i registri, abbiano le stesse dimensioni di altezza e di larghezza, variando solo il numero dei fogli, a seconda dell´importanza del movimento delle singole case.
  4. L´inventario di tutto ciò che il Prefetto ha trovato al momento della sua entrata in carica (Regol., art. 177). Quest´inventario dev´essere man mano accuratamente aggiornato e contenere la descrizione esatta degl´immobili, mobili, oggetti preziosi o altro degno di nota e il valore dei singoli (can. 1522,§2).
  5. Il registro degli oneri e contribuzioni di carattere civile od ecclesiastico: tasse e contribuzioni permanenti o transitorie, cattedratico, seminaristico, ecc.
  6. Il registro dei famigli e del personale esterno. Per quel che riguarda i famigli e il personale esterno impiegato nelle nostre case, occorre:
  7. osservare tutte le prescrizioni legali al riguardo (Regol., art. 257; Manuale di Amministrazione, pag. 75 e seg.);
  8. curare moralmente, economicamente e spiritualmente questo personale esterno, d´accordo con le prescrizioni canoniche (cfr. Povertà, n. 60);
  9. retribuire ad essi una mercede giusta  ed onesta (can. 1524).

74 - VISITA DELLA CASA
Il can. 344, § 1, vuole che la visita fatta dall´Ispettore o dai Visitatori sia reale, locale e personale. Perciò l´Ispettore, accompagnato dal Direttore e dal. Prefetto, compia la visita locale alla casa, percorrendo ordinatamente tutti gli ambienti.

Egli dovrà rendersi conto delle condizioni di nettezza, igiene, ecc. dei vari locali (Regol., art. 352; cfr. Povertà, n. 54 e seg.).

  1. Parlatorio. Come sia ubicato e tenuto, e quale sia l´assistenza che vi si esercita dai Superorii, specialmente dal Prefetto e dal Direttore.

Nel parlatorio, di regola, vengono trattenute le persone estranee alla casa, specialmente se di altro sesso (Regol., art. 14).

Il parlatorio deve avere porte a vetrate, per modo che le persone che vi si trovano siano visibili dal di fuori (Regol., art. 39). Durante le ore di visita per gli alunni un socio sorvegli per impedire qualsiasi inconveniente e per dare gli opportuni schiarimenti ai visitatori (Regol., art. 122).

Anche i Salesiani, come tutti i religiosi, sono obbligati ad osservare una specie di clausura comune (can. 604, ,§ 1), allo scopo di evitare che la pace e il silenzio di una casa religiosa sia disturbata internamente od esternamente da conversazioni estranee alla religione o da notizie inutili, o comecchessia nocive.

Perciò l´Ispettore veda e si renda conto se nel parlatorio si osservi il disposto del can. 605, vale a dire se nelle visite di estranei, per mezzo di conversazioni inutili, si manchi alla disciplina religiosa e ne venga a scapitare lo spirito religioso.

Veda l´Ispettore se vi sia lusso nei mobili, quadri, tappeti, gingilli, ecc. Veda inoltre se esista la clausura e, in caso negativo, quali provvedimenti si debbano prendere per stabilirla.

  1. Portineria. Si ricordi la norma dell´art. 15 dei Regolamenti, voluta direttamente da S. Giovanni Bosco: « Si usi la massima sorveglianza per impedire che nell´Istituto siano introdotti compagni, libri o persone che facciano cattivi discorsi. La scelta di un buon portinaio è un tesoro per, una casa di educazione ». Al portinaio è affidata la vigilanza su quanti entrano in casa o ne escono: perciò egli si trovi sempre al suo posto di osservazione, ma gli sia assegnato un supplente per le ore in cui deve per giuste ragioni assentarsi. A lui spetta generalmente dare, i segnali dell´orario della giornata, e chiudere alla sera tutte le porte di comunicazione con l´esterno (Regol., art. 229). Mantenga la dovuta decenza nel vestire, la pulitezza nella persona e l´urbanità dei modi nel ricevere chi si presenta, e consegni al Direttore o al Prefetto le lettere e i pacchi che riceve dall´esterno, a chiunque siano indirizzati (Regol., art. 231).

Gli è vietato ricevere mance, vendere o comprare commestibili per sè o per altri, ritenere presso di sè danaro od altre cose degli alunni (Regol., art. 232).

L´Ispettore vigili e faccia vigilare perchè gli addetti alla portineria compiano regolarmente le loro pratiche di pietà, e non comprino giornali o stampe clandestinamente per sè o per altri. Si renda inoltre conto se il portinaio sappia trattare, e se realmente tratti convenientemente le . persone esterne nel dare informazioni, nel ricevere, nel comunicare per telefono, e nel mantenere il segreto circa le cose di cui venisse a conoscenza.

3. Cucina. Il cuoco è responsabile della sana ed economica´ preparazione dei cibi, della puntualità nel servirli, come pure della nettezza dei locali e degli utensili. Egli ha la vigilanza sulla condotta e diligenza di tutto il personale addetto alla cucina e in generale sul buon ordine del locale; inoltre non deve lasciar entrare in cucina nessuno che non sia a ciò autorizzato dai superiori, e non deve distribuire a nessuno commestibili o bevande senza l´autorizzazione suddetta (Regol., art. 222, 223, 224).

Tenga un apposito registro dove segnerà le compre, le vendite e le somministrazioni speciali che avesse ordine di fare, e ne dia conto al Prefetto.

L´Ispettore si renda conto se le prescrizioni regolamentari siano perfettamente osservate, e in caso necessario suggerisca al Prefetto norme per la conservazione dei commestibili, per la manutenzione delle dispense, per evitare gli abusi e conservar meglio l´economia. Visiti anche la cantina ed esamini le provviste e il modo di distribuirle. Dia norme per le compere all´ingrosso e al minuto: soprattutto veda se vi sono abusi e faccia di tutto per evitarli.

Dove ci fossero le Suore addette alla cucina, l´Ispettore osservi pure se la clausura è osservata quanto alle ruote e ai saliscendi e quanto alle comunicazioni dall´esterno (Regol., art. 36). Veda inoltre se non si facciano visite inutili, e se le relazioni siano improntate sempre alla massima serietà e riservatezza.

4. Refettorio. Esamini se è curata la pulizia del locale e delle stoviglie per l´igiene e per la decenza: se il servizio è disimpegnato con ordine e puntualità: se vi siano abusi: se l´orario della casa sia stabilito in modo che tutti possano prender parte alla mensa in comune (Costit., art. 13): se gl´incaricati del servizio sono ,assistiti quando essi, prima o dopo gli altri, prendono cibo: se furono ammesse alla mensa comune persone di altro sesso (Regol., art. 36).

S´informi se il vitto degli alunni sia sano e nutriente (Regol., art. 143) e se quello dei soci corrisponda, possibilmente, al disposto dell´art. 21 dei Regolamenti: come pure se il locale risponda alle norme igieniche quanto alla nettezza, all´aerazione, all´illuminazione (Regol., art. 143 ).

L´Ispettore deve inoltre rendersi esatto conto se a mensa si leggono i Decreti della Santa Sede che ci riguardano, le Costituzioni, i Regolamenti, gli Atti del Capitolo Superiore, le Lettere edificanti, il Bollettino Salesiano, le Biografie di Don Bosco, di Salesiani defunti, di Santi e di altre persone che si siano segnalate nella Chiesa ,per virtù e meriti non comuni, specialmente se Missionari ed educatori della gioventù; se la lettura duri per un tempo notevole del pranzo e della cena, cominciando sempre con dieci versetti circa della S. Scrittura, e terminando a pranzo col Martirologio e a cena col Necrologio salesiano, seguiti dal Tu autem, Domine, miserere nobis (Regol., art. 18).

Veda se per gli allievi la lettura sia salesianamente educativa, scelta e fatta con criteri salesiani e con esclusione di novelle o romanzi: se l´assistenza sia oculata e intelligente: se gli allievi non siano troppo ristretti e vicini gli uni agli altri (Regol., art. 115): se siano osservate le norme del galateo. L´Ispettore rilegga attentamente la Strenna sulla Povertà, ai numeri 43 e 44, e si renda conto che tutto proceda regolarmente.

  1. Dormitori. Il Visitatore ne osservi l´ubicazione, la posizione, la tenuta dei servizi igienici, la pulizia dei locali in genere.

Veda se nel dormitorio vi è l´assistente e il vice-assistente, e se essi veglino sulla, pulizia delle persone, degli abiti e dei letti, e facciano osservare rigoroso silenzio, e non permettano che alcuno entri o  rimanga in dormitorio senza assistenza (Regol., art. 216); se i letti non siano troppo vicini l´uno all´altro (Regol., art. 115) e collocati in modo che l´assistenza ne risulti facilitata e non impedita; se il tipo di comodini non offre inconvenienti e se sia possibile tenere in essi ordinati gli oggetti necessari e gl´indumenti. Si badi se la pulizia delle scarpe viene fatta senza sciupare i pavimenti; se in camera si fa la piccola e ben Scelta lettura mentre gli allievi si svestono: se sia osservata la più scrupolosa modestia: se di notte la luce sia sufficiente per l´assistenza: ed infine se le camere rimangono. chiuse durante il giorno. Se le celle degli assistenti siano semplici e ben ordinate come le voleva Don Bosco: se non si permetta agli assistenti di far studio nelle camerate o di tenervi libri o ingombri o luce per proprio uso nella stessa cella. Soprattutto l´Ispettore veda se sono osservati gli articoli 36 e 38 dei Regolamenti, che vietano di. entrare nei dormitori e nelle camere o celle altrui, e trattenersi accanto a chi è in letto, se non per necessità o per dovere, e d´introdurre persone estranee, specialmente d´altro sesso, nei dormitori e nelle camere da letto, o impiegarle nell´infermeria (cfr. Povertà, n. 24 e seg.).

  1. Teatro. Il teatro dev´essere collocato in modo che il pubblico, possibilmente, non entri troppo in casa. Gl´inviti per i nostri teatrini interni li fa il Direttore.

L´assistenza e la vigilanza sul teatro è affidata al Consigliere scolastico o professionale (Regol., art. 197). Ma la vigilanza sulla condotta e il contegno degli attori e la scelta dei lavori da inscenare dipendono dal Capo del teatrino, il quale s´intenderà col Direttore (Regol., art. 237).

Le produzioni devono essere adatte per gli alunni, e d´accordo coI nostro metodo educativo, senza riguardo agli spettatori esterni, e non siano mai troppo lunghe (Regol., art. 238-39).

L´Ispettore esamini se le anteriori prescrizioni regolamentari e quelle contenute negli altri articoli che trattano del teatrino siano osservate: se l´assistenza è salesianamente oculata, se gli abiti e gli attrezzi sono ben custoditi, se c´è ordine in platea, sul palcoscenico, nello spogliatoio, ecc. Veda pure se l´incaricato del teatrino va formando a poco a poco una bibliotechina  teatrale adatta per le nostre rappresentazioni.

L´Ispettore si renda pure conto se le norme date dai Superiori a riguardo delle produzioni cinematografiche siano o no osservate. La scelta delle cinematografie è cosa delicatissima; tutte le pellicole, anche se date in altre case, e tutte le proiezioni luminose dovranno essere in antecedenza sempre e per intero provate dal Direttore o da persona da lui incaricata (Regol., art. 230). I revisori delle pellicole non siano chierici o coadiutori, ma sacerdoti esemplari. Su questi punti l´Ispettore, nella visita, dia norme, prevenga o reprima abusi.

  1. Cortili. Il guardarobiere è incaricato per sè o per altri dell´assetto e pulizia dei locali e dei cortili. Dopo le ricreazioni farà un giro pei cortili, per ritirare gli oggetti dimenticati dagli alunni. Riscontrando qualche guasto, ne avverta il Prefetto (Regol., art. 228). Nelle case grandi sarà forse necessario affidare a un- sacerdote la cura dei famigli e della pulizia della casa.

L´Ispettore osserverà tutti i locali della casa destinati agli allievi per vedere se rispondono alle disposizioni dell´art. 143 dei Regolamenti per la nettezza, l´aerazione, l´illuminazione. Veda inoltre se per le ricreazioni è osservato l´art. 147 dei Regolamenti.

  1. Ritirate e servizi igienici. Le ritirate, i lavabi, i bagni, le docce sieno tenuti con grande proprietà, e lavate e disinfettate frequentemente (Regol., art. 144).
  2. Lavanderia e guardaroba. L´Ispettore osservi come sono tenuti questi locali, che debbono rispondere alle esigenze dell´ordine, dell´igiene e dell´economia. Si farà mostrare il registro di cui all´art. 225 dei Regolamenti.

Quando questi ambienti fossero occupati da Suore o da donne, l´Ispettore baderà che siano osservate le regole canoniche al riguardo e darà norme opportune di prudenza e delicatezza.

  1. Barberia. La barberia sia pulita e debitamente sorvegliata, specialmente quando vi siano ammessi i: giovani pel taglio dei capelli: si eviti il lusso e la mondanità.
  2. Biblioteca. L´Ispettore, prima di visitare la biblioteca, legga l´apposita circolare « Biblioteche», pubblicata nel n. 84 degli Atti del Capitolo, 24 nov.-dic. 1937.

Insista perchè la biblioteca man. mano sorga e si attrezzi convenientemente in tutte le case, e si arricchisca ogni anno di nuovi libri. Esiga che vi sia il bibliotecario e che sia osservato il regolamento. Faccia in modo che vicino alla biblioteca vi sia la sala di studio pei chierici e coadiutori, debitamente assistiti. Siano osservati gli art. 50 e 59 dei Regolamenti: si compilino con accorgimenti moderni i cataloghi e si vadano attrezzando le scaffalature.

L´Ispettore esamini se il cosiddetto magazzeno, la sala di lettura, i registri, i cataloghi siano tenuti con ordine e proprietà.

  1. Camere dei forestieri, dei confratelli, dei famigli. L´Ispettore veda se tutto è in ordine e se non vi siano abusi, tenendo presenti l´art. 32 delle Costituzioni e i numeri 29-34 del Commento alla Strenna sulla Povertà.
  2. Sotterranei. L´Ispettore visiti oltre la cantina, gl´impianti pel. calore, i servizi della luce, i magazzeni e ripostigli, ed eventualmente quanto si possa trovare nei sotterranei della casa.
  3. Infine l´Ispettore visiti accuratamente ogni altro locale, senza trascurarne nessuno: la visita annuale anche per questo è una vera benedizione.

75 - VISITA ALLE CASE DI FORMAZIONE
È di tale importanza la visita alle case di formazione che, anzichè fare qui un sunto dei principali punti sui quali dovrebbe fissarsi l´attenzione dei Visitatori, credo mio dovere esortarli a rileggere e ad aver ben presenti nel corso della visita a coteste case le speciali Circolari che le riguardano. Non è improbabile che quanto prima, a Dio piacendo, possano essere tutte pubblicate, formando un solo volume, sotto il titolo: Formazione del Personale Salesiano. I Visitatori avranno così sott´occhio non solo tutto ciò che riguarda gli Aspirantati, Noviziati, Studentati di Filosofia e Teologia, Studentati di perfezionamento pei coadiutori, ma anche le particolari cure da rivolgersi ai chierici del triennio, agli studenti delle Università Ecclesiastiche e Civili, ai sacerdoti del quinquennio, Nonchè le norme da seguirsi nei Capitoli delle case e nei Consigli Ispettoriali.

I Visitatori ordinari e straordinari sono pregati d´indugiarsi in dette case fino ad essersi reso esatto conto di ogni cosa, anche di quelle che possono a tutta prima parere meno importanti. . Contribuire al retto ed esemplare funzionamento delle case di formazione è compiere uno dei più importanti doveri del Visitatore. Sradicare un abuso in dette case e rimettervi in fiore l´esatta osservanza è lavorare nel modo più proficuo pel buon andamento delle case, delle Ispettorie e della Congregazione.

Particolarmente in quest´ora provvidenziale del meraviglioso sviluppo dell´Opera nostra i Visitatori si renderanno meritevoli delle benedizioni di Dio e della riconoscenza dei Salesiani presenti e futuri adoprandosi con tutte le forze a rendere, per quanto lo consente la fragilità umana, veramente perfette le case di formazione pel loro spirito, per l´edificante disciplina, per la ben studiata e curata attrezzatura.

Forse più innanzi potranno anche indirsi e giovare visite più frequenti e accurate a detti istituti, fatte a volte con intendimenti particolari, prendendo in considerazione speciale ora gli studi, ora l´osservanza, talvolta il lavoro pedagogico e catechistico, l´indirizzo liturgico, i programmi professionali o agricoli, la preparazione missionaria, la stessa formazione del personale delle case di formazione.

I Visitatori nello stendere la loro relazione diano particolare rilievo a tutto ciò che si riferisce a questi istituti, richiamando l´attenzione dei Superiori su eventuali infrazioni, sconfinamenti o sbagli d´indirizzo, debolezze di governo, affievolimento di spirito, accennando inoltre ai rimedi od a speciali accorgimenti suggeriti dalle circostanze personali o locali pel rifiorimento della disciplina e la sempre miglior formazione dei membri della nostra Società.

76 - VISITA ALLE SCUOLE PROFESSIONALI
Il Visitatore ricordi che, giusta l´art. 5 delle Costituzioni, i nostri laboratori debbono essere vere scuole, e che responsabile dei laboratori è principalmente il Prefetto (Regol., art. 199). Esamini pertanto se l´istruzione degli artigiani sia impartita secondo il programma stabilito dal Consigliere Professionale e se, quanto alla pratica, s´insegni a lavorare anche senza macchine  (Regol., art. 139).

L´Ispettore visiti l´ufficio del Capo-Ufficio ed esamini i re- gistri, i bollettari, le fatture, i documenti di riscossione (Regol., art. 203), l´inventario degli strumenti e del materiale dei laboratori (Regol., art. 202), i magazzeni delle materie prime coi singoli registri di entrata ed uscita. Badi anche ai prezzi che si fanno sia per le forniture alle case salesiane sia per quelle agli esterni.

L´Ispettore, tenendo presenti le disposizioni regolamentari, visiti in ogni laboratorio: i registri del Capo, le bollette di lavoro, la scuola di teoria, i registri relativi, lo spogliatoio, il magazzeno dei lavori e le altre dipendenze; come sieno tenute le macchine; come pure con quale diligenza vengano fatte e controllate le spedizioni in arrivo e in partenza.

In tutte le case ove sianvi confratelli coadiutori, ma particolarmente nelle Scuole Professionali e Agricole, l´Ispettore e il Visitatore si occupino con interessamento speciale dei confratelli coadiutori per far si che sieno veramente accuditi e aiutati nelle loro mansioni e nel raggiungimento della perfezione religiosa. Si esortino a evitare ogni mondanità: s´insista perché effettivamente vestano abiti seri e di color nero: neri siano pure il cappello, la cravatta, le calzature. Si veda se qualcuno si trova in pericolo per le uscite, le relazioni, l´amministrazione: si aiutino con grande carità.

77 - VISITA ALLE SCUOLE AGRICOLE
Oltre quanto fu detto in generale, il Visitatore nelle Scuole Agricole visiterà:

  1. la campagna´ e le relative dipendenze: orto, frutteto, vigneto, ecc.;
  2. le industrie agricole: stalle, scuderie, pollai, porcile, apiario, conigliera, caseificio, ecc.;
  3. i laboratori e gabinetti scientifici di chimica, scienze naturali e agrarie, ecc.;
  4. i magazzeni: granai, fienili, silos, macchinario, attrezzi, spogliatoio, ecc.;
  5. la sala delle riunioni giornaliere dei Capireparto, il registro-cronaca delle medesime, le mappe, le carte topografiche annuali delle semine o di speciali lavori, ecc.;
  6. la scuola di musica strumentale;
  7. i relativi registri nei singoli reparti. Badi anche che i prezzi per l´eventuale vendita dei prodotti agricoli siano equi e ragionevoli.

78 - VISITA ALLE PARROCCHIE
Varie possono essere le categorie delle parrocchie affidate a Salesiani:
a) parrocchie affidate a Salesiani e non alla Congregazione (Casi., art. 106);
b) parrocchie affidate alla Congregazione o alle singole case di essa (can. 452, § 1; Costit., art. 10), (pieno iure aut semipieno iure, cioè ad temporalia tantum, come si dice) (can.1425).

Il Parroco o Vicario parrocchiale, quanto, alla disciplina religiosa, rimane soggetto in modo esclusivo ai Superiori religiosi (can. 630, § 2) e dovrà regolarsi in conformità dell´art. 369 dei Regolamenti.
La convivenza pacifica tra Superiore locale e Parroco è regolata dal can. 415, § 2-3 e dall´art.. 370 dei Regolamenti. Se sorgessero motivi di divergenze tra Parroco e Direttore, ed avessero per oggetto la cura delle anime o un determinato punto di essa, è bene sottoporre ogni cosa all´Ispettore prima di ricorrere all´Ordinario diocesano; anche negli altri casi, si ricorre all´Ispettore.

Nel fare la Visita canonica alle parrocchie, l´Ispettore tenga presente la Costituzione Firmandis di Benedetto XIV, edita il 6 nov. 1744.

Tenendo presenti le  disposizioni dei cali. 630-631 e dei Regolamenti (art. 367-376), nonehè quanto si è detto sopra, l´Ispettore esaminerà attentamente:

  1. i registri parrocchiali, regolati dal can. 470 e custoditi. nell´Archivio parrocchiale, vale a dire: il libro dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni, dei morti, dello stato d´anime della parrocchia. I registri dei battesimi e dei matrimoni sono due: il pubblico e il segreto. L´Ispettore esaminerà questi registri e, trovatili in buona e dovuta forma, li firmerà, con la qualifica di Visitatore religioso;
  2. la cronaca della parrocchia (Regol., art. 373);
  3. il costumiere delle funzioni, inviti, ecc. Tenga presenti le disposizioni del can. 415, § 2-3 e dell´art. 370 dei Regolamenti;
  4. la tabella delle Messe, anniversari, Messe fondate, oneri, onorari, ecc.;
  5. l´orario delle funzioni per le singole stagioni;
  6. il battistero, conservazione degli olii sacri, sacrestia, sacra suppellettile, sacrario, altri oggetti, acqua santa e pilette, vasi sacri, campanile, ripostiglio di sacrestia, ecc. (come sopra, v. « Visita alle chiese »);
  7. l´Archivio parrocchiale, che dev´essere collocato in posizione sana e sicura e dev´essere ben chiuso a chiave. Se incassato nel muro, dev´essere circovestito di legno. All´esterno deve portare ben visibile l´iscrizione: Archivum paroeciale.

Esso non deve contenere alcun oggetto estraneo, ma solo gli oggetti qui sotto elencati:

  1. cartolari e scatole, contenenti gli atti e le corrispondenze, come prescrive Benedetto XIII nel Sinodo Romano del 1725. L´Ispettore ne può esaminare il contenuto;
  2. i registri parrocchiali, come sopra (can.. 470);
  3. atti dei consensi, e documenti relativi a ciascun matrimonio (gli atti dei consensi ricevuti e che poi furono sospesi, devono essere conservati a parte);
  4. matrimoni solamente civili. Altri documenti d´indole riservata;
  5. bollo o sigillo parrocchiale;
  6. scorta di stampati, moduli, per consensi, pubblicazioni, fedi, ecc.;
  7. libri degli usi e delle tasse della chiesa;
  8. inventario della chiesa e della sacrestia;
  9. registri di amministrazione;
  10. conti preventivi e consuntivi;
  11. statuti delle Confraternite e Associazioni laicali, Azione Cattolica, ecc.;
  12. registri di sacrestia;
  13. registri dei legati e delle fondazioni con la descrizione di ciascheduno e le conseguenti annotazioni;
  14. registro della esecuzione dei legati e delle fondazioni, a norma dell´editto sulla S. Visita Apostolica, del 25 gennaio 1708. Il sacerdote celebrante dovrà firmare il registro toties quoties con sottoscrizione regolare e in forma probativa, apponendovi la data e l´intenzione alla quale ha soddisfatto, per es.: Io, N. N., ho applicato la Messa per la fondazione (legato) X il giorno...;
  15. registro delle Messe avventizie;
  16. registro. delle Messe pro populo con sottoscrizione regolare festa per festa, e non cumulative in fine d´anno;      
  17. registri delle tasse da pagare o da riscuotere (diritti di Curia, diritti parrocchiali, ecc.);
  18. registro delle elemosine e loro riscontro e controllo specifico secondo l´intenzione dell´offerente;
  19. registro delle spese e loro riscontro e controllo specifico;
  20. inventari e controlli di Cassa.

Qui si deve notare che la -gestione economica parrocchiale è sotto la vigilanza e il controllo dell´Ordinario del luogo, cui si dovrà chiedere il consenso per erogare il danaro raccolto intuitu parocciae, e al quale si dovrà pure rendere conto delle fondazioni e dei legati affidati ad una parrocchia religiosa, benchè il loro stato giuridico dipenda dall´Ispettore (can. 1550 e Pont. Comm. Cod., 25 luglio 1926).

Non si deve però render nessun conto al Vescovo dell´amministrazione delle- elemosine raccolte dal parroco per le Opere salesiane, per le nostre Missioni in genere, per la chiesa parrocchiale, nonchè delle pie fondazioni e pii legati affidati alla parrocchia, ma in beneficio delle Opere salesiane. Si veda l´Istruzione della S. C. del Concilio, in. data 23 gennaio 1931, art. 20e 30, che, per l´Italia, interpreta in senso favorevole all´intervento Vescovile il can. 630, § 3 e 4, anche per ciò che riguarda le parrocchie religiose. L´intervento del Vescovo si potrebbe solo ammettere qualora la chiesa parrocchiale non appartenga alla Religione.

Perciò bisogna accuratamente distinguere i beni della chiesa dai beni della parrocchia. I beni della chiesa sono soggetti alla giurisdizione dell´Ordinario del luogo solo quando la chiesa parrocchiale non appartiene alla Congregazione o alla casa, ma è affidata ad un Salesiano, rimanendo perciò parrocchia secolare. I beni però della parrocchia sono sempre soggetti alla giurisdizione suddetta.

In genere, appartengono al parroco, non alla parrocchia, gli stipendi delle Messe, i diritti di stola bianca e nera, i frutti del beneficio e le congrue civili; cose tutte che sono percepite e fatte assolutamente proprie dalla persona morale Casa o Congregazione, la quale penserà alla manutenzione della chiesa, alle tasse, e alle spese per il conveniente esercizio del culto.

Il parroco salesiano potrà raccogliere e amministrare e prudentemente erogare, sotto la vigilanza del Superiore, offerte ed elemosine per le opere parrocchiali non salesiane (per i poveri, per le scuole, per l´ospedale, ecc.). Ma la facoltà di raccogliere e amministrare non porta seco la facoltà di ritenere presso di sè il danaro di tali offerte. Perciò il parroco, che non avesse almeno un permesso generale, dovrebbe ogni giorno od ogni settimana, giusta l´intesa, consegnare al Direttore tutto il danaro di provenienza parrocchiale, specificandone la destinazione. Il Direttore lo terrebbe in deposito per restituirlo ad ogni occorrenza.

Tutto il personale della parrocchia, in ciò che si riferisce alla vita parrocchiale, soggiace alla giurisdizione, visita personale, correzione dell´Ordinario del luogo, e può essere punito cumulativamente dall´Ordinario e dall´Ispettore o Direttore (can. 631). All´Ispettore tuttavia spetta pure il diritto di visita e di vigilanza: diritto che esclude anche la ingerenza dell´Ordinario del luogo in quel che concerne la vita religiosa del suddetto personale (can. 630).

Tutto il sin qui detto vale, fatte le debite proporzioni, anche per le chiese pubbliche e gli oratori pubblici retti da Salesiani.

La Visita del Vescovo alle parrocchie, chiese -ed oratori pubblici salesiani si deve svolgere a norma della ricordata Costituzione di Benedetto XIV, Firmandis, del 6 nov. 1744, la quale dice:
In exequenda pastorali visitatione ecclesiarum parochialium, quae a regularibus administrantur, minime quidem licet Episcopo omnia ecclesiarum huiusmodi altaria visitare, sed illud dumtaxat, in quo SS. Eucharistiae Sacramentum asservatur, et consequenter sacrum ipsum tabernaculum; fontem quoque baptisterii; item confessionale in quo parochus ad audiendas confessiones residere solet; pulpitum ecclesiae, e quo parochus ius habet, verbi Dei, iuxta praecipuum ministerii sui munus, annunciandi; sacrarium pariter ecclesiae, ad inspiciendum locum, in quo asservatur sacra supellex, pro Sacramentis tam intra ecclesiam, quam extra illam decenter administrandis; sepulchrum excipiendis subditorum parochiae corporibus addictum, caemeterium parochianorum humandis cadaveribus destinatum; turrim campanariam, dummodo in ea sint campanae ad parochiam proprie spectantes; ac demum, praeter res supra enunciatas, omnia vasa sacra, quibus vel particulae consecratae servantur, vel sacra olea sive in baptismo, sive in extrema unctione adhibenda, vel aqua baptisterii, vel alia rite benedieta, quae pro ingredientium aspersione ad ecclesiae fores poni consuevit.

Tutto questo è pure in qualche modo oggi compendiato nel can. 512, § 2, 3, in cui è detto che durante la Visita Pastorale il Vescovo deve visitare le singole case di una Congregazione chiericale di diritto pontificio anche esente, in iis quae pertinent ad ecclesiam, sacrarium, oratorium publicum, sedemad Sacramentum Paenitentiae (fidelibus ministrandum destinatam dumtaxat).

79 - VISITA AGLI ORATORI FESTIVI
Nell´Oratorio festivo l´Ispettore, tenendo presenti le disposizioni delle Costituzioni e dei Regolamenti, visiterà tutti i locali; esaminerà i registri d´intervento, gli orari; s´informerà se si osserva il Regolamento.

In seguito, accompagnato dal Direttore dell´Oratorio, visiterà attentamente:

  1. La chiesa o cappella, se vi è, come sopra. Veda se le pratiche di pietà si fanno giusta il Manuale intitolato: Pratiche di pietà in uso nelle case salesiane (Regol., art. 382). S´informi con quale frequenza i giovani partecipano alle funzioni del mattino e della sera nei giorni festivi; se ci sia comodità di confessori ordinari e straordinari; se i giovani frequentano i Sacramenti;  se siano debitamente assistiti in chiesa, ecc.
  2. Le sezioni catechistiche. Veda se si dà somma importanza all´insegnamento catechistico e alla formazione religiosa; se Vi sono le aule convenientemente attrezzate, coi banchi, cattedra, lavagna, registri di frequenza e profitto. Visiterà la sala dei sussidi didattici, interessandosi al modo con cui si formano i Catechisti e alla cura che se ne ha (Regol., art. 386 e seg:) e al modo con cui si insegna il Catechismo stesso; se si tengano gare catechistiche e se si distribuiscano premi ai più studiosi (Regol., art. 386).
  3. Le Compagnie religiose, che debbono essere quelle stesse vigenti nei nostri collegi, e debbono, per quanto è possibile, uniformarsi alle stesse norme e regolamenti (Regol., art. 387). L´Ispettore s´informerà se esistano queste compagnie e sopra tutto se abbiano vita rigogliosa e azione feconda.
  4. Le Associazioni di Azione Cattolica, le quali debbono uniformarsi alle disposizioni pontificie al riguardo, con quei temperamenti richiesti ´dalle circostanze e approvati dai Superiori.
  5. Le Associazioni degli Ex-allievi e Padri di famiglia (Regol., art. 391).
  6. L´Associazione delle Dame Patronesse od altre affini.
  7. Le Associazioni diportive, le quali, oltre la vita religiosa ordinaria dell´Oratorio, debbono avere un apposito corso d´istruzioni religiose e morali, al cui completo svolgimento nell´anno si procuri che non siano di ostacolo le assenze di tali sezioni per impegni fuori dell´Oratorio (Regol., art. 385).
  8. Il teatrino. Veda l´Ispettore se sono osservate tutte le norme di moralità, di prudenza e d´igiene quanto al teatrino e cinematografo, e dia indirizzi per eliminare eventuali abusi.
  9. La biblioteca: interessandosi al modo di curarla, accrescerla e farla funzionare.
  10. Le iniziative speciali, se ve ne siano.
  11. La Cassa dell´Oratorio e delle diverse sezioni di esso.
  12. Il libro mastro delle entrate e delle uscite.
  13. Il registro o schedario colle generalità degli allievi.
  14. I libretti di presenza) le tesserino se vi sono, od altro.

80 - VISITA NELLE MISSIONI
L´Ispettore o Visitatore destinato a visitare le Missioni legga attentamente lo speciale. Regolamento. Egli, oltre alla visita delle Opere già elencate, dovrà:
a) visitare le singole residenze;
b) insistere perchè non vi siano Missionari isolati;
c) esaminare gli orari e come sia occupata la giornata;

  1. se si fa la vita di comunità, l´Esercizio di Buona Morte, la soluzione del caso (can. 594, § 1; 595; 131, ecc.);
  2. se si esercita la medicina o la chirurgia (can. 139, § 2); la mercatura (can. 142) od altri negozi secolareschi (can. 137-139); se vi siano visite o vicinanze pericolose;
  3. se vi siano persone di altro sesso addette ai servizi domestici, e in quali condizioni;
  4. se si prende parte agli Esercizi Spirituali (can. 595, § 1, 10; Costit., art. 159);

h)- se si inviano relazioni pel Bollettino e per Gioventù Missionaria;
i) come siano tenuti i registri di anime e la contabilità;
l) se ci sono conflitti con l´autorità ecclesiastica o con l´autorità civile. Ricordi a questo proposito le prescrizioni del Codice (can. 296, 298) e dell´Istruzione della S. C. di Propaganda Fide, emanata 1´8 dic. 1929.

Ricordi l´Ispettore che i Missionari dipendono dal Prelato Ecclesiastico in tutto ciò che concerne il lavoro e l´opera missionaria e l´obbedienza canonica (S. C. de Prop. Fide, 18 gene. 1886). Perciò dal Superiore Ecclesiastico possono essere visitati quanto alle proprie obbligazioni e corretti, anche con pene canoniche, per. tutto quello che si riferisce al governo delle Missioni, alla cura delle anime, all´amministrazione dei Sacramenti; alla direzione delle scuole, alle offerte fatte intuitu Missionis, alle pie volontà dei fedeli e alle fondazioni in favore della Missione (can. 296, § 1).

Non s´intendono però fatte alla Missione specifica:

  1. le offerte raccolte dai Superiori religiosi (Direttore, Ispettore) per. le Missioni in genere, senza determinazione della Missione speciale cui destinarle: le quali perciò possono essere adoperate per le opere missionarie salesiane;
  2. le offerte fatte al Missionario dai suoi parenti o amici: le quali, riguardando più la persona che l´opera del Missionario, vengono acquisite dalla Congregazione (Casa, Ispettoria);
  3. le offerte fatte alle Missioni Salesiane: le quali riguardano più le opere della Congregazione sul posto che non le Missioni in sè;
  4. i diritti di stola, le elemosine delle Messe, le collette fatte in chiesa durante le funzioni, ecc. eccettuate quelle disposte dall´Ordinario per scopi determinati.

Di tutto questo il Missionario renderà conto al Superiore religioso e non al Superiore ecclesiastico.

81  VISITA ALLE CASE FILIALI E ALLE CAPPELLANIE
Se ci sono delle case filiali e delle cappellanie che dipendono dalla casa presso cui egli fa la Visita canonica, l´Ispettore scelga il tempo opportuno per recarsi, accompagnato dal Direttore, a ispezionare anche quelle pertinenze nel modo solito.

Siccome le case filiali non hanno personalità giuridica di fronte al Diritto Canonico, esse debbono considerarsi come proprietà della casa dà cui dipendono, e gl´incaricati della loro direzione come pure i confratelli sono sotto la diretta ed assoluta dipendenza de] Direttore della casa principale, per tutto ciò che si riferisce alla vita spirituale, religiosa, giurisdizionale, amministrativa, ecc.

L´Ispettore perciò le visiti non come case a sè, ma come parte della casa principale, poichè tali case non sono una pertinenza diretta ed immediata dell´Ispettoria, ma della casa principale, il cui Direttore ha diritto di ispezionarle quando e come crede.

Lo stesso si deve dire, fatte le debite proporzioni, delle,cappellanie, in cui, per diverse incombenze, vivono dei confratelli lontani dal centro della casa cui appartengono.

L´Ispettore veda se effettivamente il Direttore ha cura costante e diligente di coteste case, delle loro opere e dei confratelli che vi sono addetti. L´Ispettore poi, nei rapporti con le case filiali, agisca sempre attraverso l´opera del Direttore della casa principale, quanto all´amministrazione, alla visita, alla destinazione del personale.

Così pure egli visiterà i confratelli addetti a Vescovi o altri Prelati, usando in ciò la massima prudenza e delicatezza. Qualora poi vi fossero dei confratelli degenti in qualche casa di cura si faccia un dovere di recare loro il conforto di una visita e di una particolare benedizione.

82 - IL CATECHISTA
Il Visitatore dopo il Prefetto ascolti il rendiconto del Catechista. In seguito visiterà:
1. Le Compagnie religiose, interessandosi per conoscerne la costituzione, il funzionamento, la vita; ne esaminerà i registri, i verbali; ne controllerà le iniziative; farà una conferenzina o almeno rivolgerà qualche parola alle singole Compagnie. Lo stesso farà per le Associazioni interne di Azione Cattolica. Il Visitatore legga a tal fine il n. 68 degli Atti del capitolo, relativo all´Azione Cattolica e alle Compagnie religiose.

2. L´infermeria. Ne osservi l´ubicazione, la disposizione dei locali (Regol., art. 145); veda se gli ammalati sono caritatevolmente accuditi (Regol., art. 190) e la moralità osservata (Regol., art. 247-54). Dedichi speciale attenzione alla cappella o altare.

3. Soprattutto poi l´Ispettore s´interessi per sapere se sono osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti: a) i chierici del triennio (Regol., art. 186); b) le cerimonie, il catechismo, i Santi Sacramenti, le funzioni della Chiesa, ecc. (Regol., art. 187-189).

  1. - IL CONSIGLIERE SCOLASTICO

L´Ispettore, ricevuto il rendiconto del Consigliere Scolastico o del Professionale o Agricolo, visiterà con lui e col Direttore:
a) le scuole, lo studio, la scuola di canto, le aule di disegno, i gabinetti scientifici,, laboratori, musei, la sala del materiale e dei sussidi didattici. Si renda conto del funzionamento e organizzazione degli studi anche in relazione alle disposizioni legislative civili in materia (Regol., art. 191). S´informi se la lingua latina è curata in modo da farla apprezzare dai giovani, se è seguita la pronunzia romana, e se si fa in classe la lettura di qualche scrittore cristiano (Regol.,. art. 138 e 315);
b) l´archivio coi relativi registri;
c) la biblioteca e la bibliotechina circolante;
d) i verbali delle riunioni mensili di cui agli art. 208 e 195 dei Regolamenti, e di quelle di cui all´art. 193 dei medesimi;
e), il teatrino, la sala del vestiario; gli attrezzi e la bibliotechina drammatico-lirica-accademica;
f) nelle Case Professionali ed Agricole, la Scuola di musica strumentale. Inoltre, nelle medesime, si interessi dei progressi scientifici delle scuole, e incoraggi a partecipare ad eventuali esposizioni (Regol., art. 198).

84 - L´INCARICATO DEI COOPERATORI
E DEGLI EX-ALLIEVI
Dal sacerdote incaricato dei Cooperatori e degli Ex-allievi (Regol., art. 362) l´Ispettore, durante la Visita, richiederà:

  1. la lista dei Cooperatori della Circoscrizione. S´informerà se tutti ricevono il Bollettino; se ricevettero il Diploma d´iscrizione a firma del Rettór Maggiore; se gl´indirizzi sono aggiornati; quale propaganda´ si faccia .per accrescere il numero dei Cooperatori (Regol., art. 406-416). Ricordi il dovere di ogni Salesiana di favorire e promuovere oltre alle varie Associazioni, l´Arcisodalizió dei divoti di Maria Ausiliatrice e le Pie Unioni dei Cooperatori ed Ex-allievi (Costa., art. 9);
  2. se si pubblicano periodici e riviste aventi lo stesso scopo del Bollettino (Regol., art. 411), e come siano redatti e curati;
  3. se si manda il Bollettino ai giornali locali (Regol., art. 414);
  4. se si fanno con la dovuta preparazione le due Conferenze annuali;
  5. se si ascrivono tra i Cooperatori i parenti degli alunni (Regol., art. 415);
  6. se si pratica quanto è detto all´art. 416 dei Regolamenti circa le Conferenze di propaganda;
  7. se i giovani che sono sul punto di lasciare le nostre case sono iscritti tra gli Ex-allievi e i Cooperatori (Regol., art. 135);
  8. se esistono le Unioni locali (Regol., art. 172); come sono curate e quale opera svolgano di propaganda; se si fanno le riunioni e come queste si svolgano.

85 -. BIBLIOTECARIO E CRONISTA
L´Ispettore riceverà il bibliotecario e il cronista della casa, secondo quanto si è già detto di sopra.

La cronaca della casa dev´essere aggiornata e fatta in due esemplari, uno dei quali ogni anno si spedirà all´Ispettore da inviarsi al Capitolo Superiore.

86 - I CONFRATELLI
L´Ispettore, durante la visita, ha il diritto e il dovere di sentire i singoli religiosi in ciò che concerne la visita stessa. Tutti poi hanno il dovere di rispondere secondo verità, senza eccezioni od esenzioni di sorta (can. 513, § 1).

Il Direttore o qualsiasi altro Superiore non può in alcun modo esimere qualche religioso da quest´obbligo, o comunque impedire e frustrare lo scopo della visita ispettoriale (can. 513, § 1). Il can. 2413 stabilisce che sia punito colla privazione dell´ufficio il Superiore che intenzionalmente mandasse un confratello in un´altra casa per tutto il tempo della visita, o inducesse direttamente o indirettamente i confratelli a non dir tutta la verità, a dissimulare, a tacere, ecc.

L´Ispettore perciò in virtù del suo diritto e del suo dovere, dopo aver ascoltato i rendiconti del Direttore, del Prefetto e degli altri Superiori della casa, chiamerà per il rendiconto anche tutti gli altri confratelli, dando loro tutto l´agio di fare il proprio. rendicontò e di esporre quanto giudicheranno conveniente.

Oltre a quanto è indicato all´art. 48 delle Costituzioni, trascrivo, a titolo informativo, i punti tradizionali intorno ai
quali versa -ordinariamente . la Visita canonica personale dei Religiosi:
1) Disciplina religiosa; 2) meditazione; 3) recita del divino Ufficio; 4) celebrazione della santa Messa; 5) vita comune; 6) digiuno, astinenza, mortificazione; 7) relazioni tra sudditi e superiori; 8) carità fraterna; 9) obbedienza e riverenza ai Superiori; 10) elemosine delle Messe; 11) lettura a tavola; 12) casi morali e liturgici; 13) condotta degl´insegnarti e adempimento del proprio ufficio; 14) rendiconto regolare; 15) disordini in casa; 16) osservanza delle prescrizioni delle Visite precedenti.

È bene che ciascuno senta il dovere grave di coscienza, imposta anche dal can. 513, § 1, di parlare al Visitatore, particolarmente quando si è al corrente di disordini gravi esterni e recenti di qualche confratello, ai quali occorra porre rimedio al più presto. L´Ispettore, nella esortazione iniziale ed anche in seguito, sia in privato che in pubblico ove occorra, faccia capire che il silenzio potrebbe anche essere colpevole, causa di defezione, di disonore per la Chiesa e la Congregazione, nonchè di rimorsi individuali.

L´Ispettore però garantirà il segreto sulla confidenza e agirà colla massima prudenza.

Anche terminata la Visita Ispettoriale, il confratello che sa e mancò al dovere di parlare con chiarezza, rimane obbligato a manifestare le cose a qualche, Superiore, con la stessa gravità di prima.

Mentre in casa si svolge il rendiconto dei confratelli e la visita personale, l´Ispettore potrà far visita alle autorità e ai principali Cooperatori e benefattori salesiani.

PARTE TERZA
87 - VISITA ALL´ISPETTORE
Il Visitatore ordinario dell´Ispettoria è lo stesso Ispettore: lo straordinario invece può essere un membro del Capitolo Superiore od altra salesiano scelto e inviato con speciali e determinati poteri dal Rettor Maggiore.

Il Visitatore si faccia un dovere di preavvisare quanto prima l´Ispettore dell´incarico ricevuto, del giorno del suo arrivo e di quelle altre modalità che possano giovare al buon esito della visita.

È bene che il Visitatore incominci possibilmente la visita dalla casa ispettoriale. A questo proposito si tenga conto di quanto fu detto al numero 10 circa il ricevimento e la conferenza iniziale del Visitatore: questi poi, invece di parlare subito col Direttore della casa, chiamerà invece l´Ispettore, il quale, approfitterà della opportunità che gli si offre, per fare anzitutto il proprio rendiconto. Gl´Ispettori purtroppo non hanno più come prima il vantaggio di fare ogni mese il rendiconto. È vero che, scrivendo al Rettor Maggiore, specialmente quando gli mandano la relazione della visita fatta alle case possono compiere filialmente tale dovere, come pure ogni altra volta che si rechino dal . Superiore per affari dell´Ispettoria o per speciali riunioni. Ad ogni modo è bene ch´essi traggano dalla visita straordinaria il maggior profitto spirituale.

Finito il proprio rendiconto l´Ispettore parlerà al Visitatore in primo luogo delle cose che riguardano l´Ispettoria in generale, e poi darà una chiara idea dell´andamento delle singole case, informandolo di tutto ciò che giovi al bene dei confratelli e delle opere loro affidate, nonchè di eventuali sviluppi di quelle già esistenti, o di possibili nuove fondazioni.

Il Visitatore, dopo aver controllato il decreto di elezione dell´Ispettore, in conformità dell´articolo 85 delle Costituzioni, deve, nel corso della visita, rendersi esatto conto se effettivamente l´Ispettore compie il suo Ufficio principale, ch´è quello di promuovere, nei]´Ispettoria che gli è affidata, il bene della Società, l´osservanza delle Costituzioni, la carità fraterna, d´invigilara sulla formazione religiosa dei novizi e dei giovani soci, di aver cura che i chierici facciano debitamente gli studi filosofici e teologici prescritti dalle Costituzioni (can. 587-591); di promuoverli, giusta le prescrizioni, agli Ordini, dopo avere udito il Capitolo della casa e avuto l´assenso del Consiglio Ispettoriale (can. 995); di provvedere assiduamente all´istruzione ed al perfezionamento dei soci coadiutori nelle rispettive arti . od uffici; di´ dirigere e controllare l´amministrazione dei beni tanto dell´Ispettoria quanto di ciascuna casa di essa (Costit., art. 87, can. 531 e seg.).

Veda pertanto il Visitatore se l´Ispettore pratichi realmente l´art. 384 dei Regolamenti ov´è detto che l´Ispettore « non accetti, in via ordinaria, incombenze estranee al suo ufficio, nè si assenti per´ tempo notevole dall´Ispettoria senza il permesso del Rettor Maggiore ».

Il Visitatore esamini se è osservato l´art. 343 dei Regolamenti a riguardo delle case di formazione: rileggendo a tal fine le speciali circolari che le riguardano. Si renda pure conto se l´Ispettore´ nell´inviare alle case i soci per il triennio pratico e per il corso di perfezionamento ebbe cura di scegliere quelle dove possono essere meglio assistiti e curati (Regol., art. 346).

Così pure veda se furono osservate le norme per gli esami degli ordinandi, dei confessori, dei predicatori, del quinquennio. Se si osserva quanto è prescritto per gli Studi Universitari. Se fece l´annuale riunione dei Direttori (Regol. art. 344); la visita alle case (Costit. 120, Regol., 349); le conferenze (Regol., 350); se ricevette i rendiconti; se seguì le norme date per le visite; se lasciò le osservazioni e disposizioni nell´apposito registro e se ne conserva copia nell´archivio ispettoriale.

Il Visitatore esamini se sono osservate le Costituzioni riguardo al numero, all´elezione, alle attribuzioni dei Consiglieri Ispettoriali (Costit., 31-3-4). Se fu ed è designato chi faccia le veci dell´Ispettore in sua assenza (Costit., art. 95, Regol., 357); se il Consiglio fu convocato ogni mese (Regol., 356); se furono osservate le prescrizioni riguardanti le ammissioni degli aspiranti, ascritti, dei candidati alle professioni e ordinazioni; se i relativi atti furono trasmessi al Capitolo Superiore (Costit., 179-181).

Particolare attenzione dedicherà il Visitatore all´archivio (can. 375 e seg.). Le cose dette parlando dell´archivio delle case possono servire di norma anche per quello ispettoriale, affidato generalmente al Segretario, com´è detto _all´ari. 356 dei Regolamenti.
Il sistema di organizzazione può variare; si potranno, anzi sarà bene usare schedari, insieme ai registri: l´essenziale si è che l´archivio sia completo e sempre aggiornato.

Nell´archivio ispettoriale, oltre alla maggior parte delle cose indicate al parlare delle case, sianvi:

  • i testamenti dei soci dell´Ispettoria .(Costit.,. art. 268);
  • i registri e i moduli per le accettazioni, professioni, ordinazioni (Costit., art. 81, Regol., art. 576, ecc.);
  • la Instructio ad supremos Religionum et Societatum- Clericalium moderatores (S. C. Relig., 1 dic. 1931); •
  • copia delle lettere dimissoriali (can. 964, 965);
  • le eventuali ammonizioni canoniche e i provvedimenti relativi;
  • documenti riguardanti le nomine degI´Ispettori, Consiglieri ed Economi Ispettoriali, Direttori, ecc.;
  • gli atti relativi alla convocazione e celebrazione dei Capitoli Ispettoriali ordinari e straordinari;
  • i documenti riguardanti l´apertura delle case e del Noviziato (Regol. 334...);
  • i documenti per le confessioni: vedasi se fu osservato l´art. 340 dei Regolamenti ;
  • i verbali delle adunanze del Consiglio Ispettoriale;
  • se furono osservate le disposizioni canoniche riguardanti la rinnovazione dei voti temporanei e perpetui (Costit., art. 159, can. 575, § 1; Costit., art. 87 - can. 576 § 2). Come pure. ciò che prescrive il can. 574 § 2 circa la proroga della prova dei voti temporanei;
  • copia della nomine degli esaminatori degli ordinandi e dei candidati al ministero delle Confessioni e della predicazione (Regol., art. 341);
  • copia delle nomine dei revisori per le pubblicazioni dei confratelli;
  • i formulari del rendiconto mensile (Regol., art. 344);
  • i documenti di designazione del Consigliere ispettoriale che debba fare le sue veci nel governo dell´ispettoria durante la sua assenza (Regol., art. 357);

Il Visitatore, dopo aver ascoltato il rendiconto dell´Economo Ispettoriale, si renderà conto del modo con cui è tenuta l´amministrazione dell´Ispettoria. Esaminerà in primo luogo il registro delle piccole spese private .dell´Ispettore e i registri tenuti dall´Economo, cassa, giornale, conti correnti, ecc. Particolare attenzione deve dedicarsi ai rendiconti amministrativi delle case che devono trovarsi nell´ufficio dell´Economo per la redazione dei due rendiconti da inviarsi all´Economo Generale colle firme dell´Ispettore e di tutto il Consiglio (Regol., art. 361). Veda se i rendiconti sono esatti e se non vi siano dei ritardatari; faccia notare che. la negligenza anche di uno solo intralcia l´intiero movimento della Congregazione.

Fatto l´esame dei libri, delle fatture e degli altri documenti dell´archivio il Visitatore passi ad esaminare la cassaforte (Regol., art. 358).

A questo proposito veda se fu sempre osservato quanto prescrive l´art. 359 dei Regolamenti circa la custodia e l´uso delle due chiavi della cassaforte. Anzitutto esamini gl´inventari fatti in passato e particolarmente l´ultimo per conoscere qual era la consistenza patrimoniale quando l´Economo entrò in carica.

In seguito esamini e controlli i valori, i titoli, gli oggetti preziosi e si renda conto se siano diligentemente custoditi. Qualora vi fossero libretti o cassette presso banche o altri istituti faccia un accurato esame di ogni cosa. Veda inoltre se l´Ispettoria o le case posseggano stabili o terreni non strettamente necessari contrariamente a . quanto prescrisse il nostro santo Fondatore. Qualora poi l´Ispettore avesse danaro oltre il bisogno ne informi il Rettor Maggiore.

Per ultimo il Visitatore veda se, sotto la presidenza dell´Ispettore, sia costituito l´Ufficio Ispettoriale per l´organizzazione dei Cooperatori (Regol., art. 362) e be sviluppi una ordinata ed efficace attività.

Presso lo stesso ufficio sarebbe bene vi fosse una sezione che si occupi degli ex-allievi. Il Visitatore faccia capire l´enorme potenza che noi abbiamo a disposizione delle opere nostre attraverso l´organizzazione ben ordinata e aggiornata dei Cooperatori e degli ex-allievi.

88 - VISITA CANONICA ALLE CASE DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
questo forse il luogo più indicato per dare alcune norme circa le visite alle case delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Come vi è noto, il Rettor Maggiore è stato eletto dalla
S. Sede, Delegato Apostolico dell´Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Il Decreto che accompagna questa nomina prescrive che egli visiti, ogni due anni, tutte le case dell´Istituto direttamente o per mezzo di altri, da lui subdelegati.

Ora non potendo egli visitarle personalmente, conferma in questo incarico i signori Ispettori, ciascuno nell´ambito della propria Ispettoria. Qualora in casi e per motivi speciali l´Ispettore non potesse assolvere a questo compito, si compiacerà di esporli al Rettor Maggiore, il quale gli assegnerà a tal fine un sacerdote che abbia i dovuti requisiti.

La natura dell´azione che nelle Visite si deve esercitare verso l´Istituto viene caratterizzata dal Decreto con le due parole: «paterno consilio». Si tratta cioè di un´azione tutta quanta fondata nella paternità, di un influsso che si esercita, non mediante imposizioni, precetti e sanzioni, ma solo mediante consigli paterni (28).

Il Decreto poi determina chiaramente lo scopo delle Visite con queste parole: Vt probatus. Fundatoris spiritus foveatur, et spiritualis, moralis atque scientificus progressus curetur; ac etiam, si opus fuerit, et quin administrationi manus apponat, rectum capitalium investimentum et dotum Sororum solutarum securitatem invigilet atque tueatur.

Per ottenere più efficacemente è con maggior uniformità questo scopo, riporto, seguendo l´ordine del Decreto, i punti che possono servire di guida generale: non è necessario seguirli tutti letteralmente, nè dare a tutti e sempre una risposta. Esse corrispondono anche all´ordine dei formulari che si è solito spedirvi perchè vi riportiate le relazioni.

Gl´Ispettori o i Visitatori annunzino il giorno dellà visita: la facciano con calma, serenità e carità. La inizino e chiudano con una conferenza: usino il massimo riserbo e siano larghi di consigli, incoraggiamenti e direttive pel. bene dell´Istituto.

I - SPIRITO DI SAN G. BOSCO.

Nel personale:

  • Si tiene presente che il fine primario dell´Istituto è la santificazione propria?
  • Si coltiva bene lo spirito di pietà e si ha impegno di osservare le Costituzioni ed il Manuale?
  • Le Superiore seguono nel loro governo i Ricordi confidenziali di san Giovanni Bosco e le sue norme?
  • Si leggono le vite di san G. Bosco e della Beata Maria Mazzarello e si procura di seguirne gli insegnamenti e gli esempi?
  • . Si leggono le circolari di san G. Bosco e dei suoi successori, il Bollettino Salesiano?

Nelle Opere:
1) Si tiene presente che il fine speciale dell´Istituto è di coadiuvare alla salvezza del prossimo, specialmente mediante l´educazione cristiana della gioventù?

  • Si ha una vera preferenza, come vuole san G. Bosco, per la gioventù povera e abbandonata? e perciò si favoriscono gli Oratori, gli Ospizi, i Convitti popolari, le Missioni, i Collegi di modesta condizione?
  • Si pratica il sistema preventivo, specialmente nell´assistenza?
  • Si parla sovente di san G. Bosco e si fanno conoscere i suoi scritti e le sue opere?
  • Si fa leggere il Bollettino Salesiano e si favoriscono gli abbonamenti alle Letture Cattoliche, ai periodici di carattere salesiano?

II - PROGRESSO SPIRITUALE.

Per le case di Formazione:

  • Vi è la casa per le Aspiranti? per le Postulanti? pel Noviziato? per lo Studentato e Corso professionale?
  • Si osservano le prescrizioni dei Canoni e delle´Costituzioni che riguardano il Postulato, il Noviziato e le relative ammissioni?
  • Vi, è un´accurata formazione intellettuale, catechistica, morale e soprattutto religiosa e salesiana:

Pietà delle Suore:

  • Le Professine sono bene assistite?
  • Le Suore hanno le conferenze prescritte e possono fare regolarmente il rendiconto?
  • Si compiono tutte le pratiche di pietà prescritte? ed è regolare l´Esercizio della buona morte?
  • Il cappellano, i confessori, i predicatori sono autorizzati? Sono salesiani? Corrispondono ai bisogni?
  • Il Capitolo tiene regolarmente le´ riunioni e nel modo prescritto?

Pietà nelle alunne:

  • Sono in vigore tutte le pratiche di pietà prescritte? anche nei giorni festivi?
  • Fanno regolarmente l´Esercizio di buona morte e gli Esercizi spirituali?
  • La predicazione è regolare ed adatta?
  • La scuola di religione è ben fatta?
  • È favorita e soddisfacente la frequenza dei SS. Sacramenti? Si tiene conto dei particolari decreti a questo riguardo?
  • Sono bene organizzate le. Compagnie religiose e le Associazioni di Azione Cattolica?

III - PROGRESSO MORALE.

Riguardo alle Suore:

  • Si pratica bene quanto le Costituzioni ed il. Manuale prescrivono riguardo ai voti e specialmente alla virtù caratteristica, , la castità?
  • Si osservano le prescrizioni canoniche nelle case ove prestano servizio ai Salesiani?
  • Si chiede il permesso per uscire di casa e si esce accompagnate da altra Suora, fissata dalla Superiora?
  • Si fanno delle visite inopportune e si va in famiglia senza un vero ed assoluto bisogno?
  • Si va in parlatorio con troppa frequenza e senza l´assistenza prescritta?
  • Le letture e gli studi sono ben regolati?

Riguardo alle alunne:

  • Oltre le pratiche di pietà, come sopra, si osservano le prescrizioni del Regolamento riguardanti la moralità?
  • Si vigila con attenzione sulle letture? sulle amicizie? sul parlatorio?
  • Vi sono abusi circa il cinema e la radio? si dà al teatrino e alle accademie un carattere educativo?
  • Si impartisce la ginnastica in modo corretto?
  • Le colonie marine o alpine sono organizzate coi principi raccomandati da san G. Bosco circa il vestito, le occupazioni

i luoghi, ecc.?

  • Nel dare settimanalmente o mensilmente i voti di condotta si seguono le norme dateci da san G. Bosco?

IV - PROGRESSO SCIENTIFICO.

Per le case di Formazione e Studentato:
Nel corso classico, nel corso professionale e nel corso catechistico quale programma rispettivamente si svolge per formare le maestre di scuola, L maestre di lavoro, le buone massaie e le catechiste?
Nelle altre case:

  • Vi sono delle Suore ché frequentano l´Università o qualche scuola pubblica?...
  • Sono assistite convenientemente? e sono regolari nelle pratiche di pietà e nell´osservanza religiosa?
  • Le alunne studenti seguono il programma governativo? ottengono buoni risultati?
  • Le alunne artigiane ricevono una coltura adatta alla loro condizione? e sono tutte addestrate nei lavori domestici?

V - RETTO INVESTIMENTO DEI CAPITALI DELLE DOTI.

Investimento dei capitali:

  • I capitali, gli oggetti preziosi e il denaro sono collocati al sicuro?
  • La cassa-forte ispettoriale è chiusa con tre chiavi e- secondo le prescrizioni delle Costituzioni?
  • L´ufficio dell´Economa è ordinato e funziona in regola?
  • L´Economa dà conto della sua gestione a norma delle Costituzioni?
  • Vi sono dei capitali affidati alle Banche o altrove? Sono al sicuro e bene amministrati?
  • Vi sono dei debiti, e quanti?
  • Sono fedelmente adempiuti gli obblighi dei pii legati per celebrazione di S. Messe o per opere di carità? Sicura conservazione delle doti (per le case Ispettoriali):
  • Le doti sono state investite in modo sicuro e fruttifero?
  • Quale parte di esse, in che modo e con quale permesso è stata impiegata in altre spese?

Il Visitatore scriva sull´apposito registro le osservazioni che giudicherà opportune e stenda sul modulo la relazione da inviarsi al Rettor Maggiore.

89 - IL REGISTRO DELLE VISITE
L´articolo 354 dei Regolamenti parla di un apposito registro, da conservarsi nell´archivio della casa, e nel quale l´Ispettore e i Visitatori lascieranno scritte le loro osservazioni e disposizioni di carattere generale.

È bene che l´Ispettore e i Visitatori chiedano, fino dall´inizio della visita, detto registro per leggervi le osservazioni fatte in visite anteriori e assicurarsi che siano state messe in pratica.

Prima di partire poi il Visitatore scriva in detto registro le osservazioni e norme che giudicherà opportune. I Regolamenti dicono ch´è bene attenersi ad avvisi e disposizioni di carattere generale per evitare tutto ciò che possa comechessia scoprire difetti o intaccare la fama dei soci. La prudenza degli Ispettori e Visitatori saprà dire ciò che paia necessario colla massima carità.

Delle osservazioni scritte sul registro gl´Ispettori prenderanno copia per trascriverle nell´apposito registro ispettoriale: i Visitatori straordinari uniranno copia delle suddette osservazioni alla relazione da inviarsi al Rettor Maggiore.

90 - LA RELAZIONE SCRITTA AL RETTOR MAGGIORE
I Visitatori straordinari devono stendere una accurata relazione della visita fatta a ciascuna casa per inviarla al Rettor Maggiore. "A tal fine durante la visita prendano gli appunti necessari con tutti quei ,dati che possano rendere la relazione più interessante e proficua. Nessuno si fidi della propria memoria per non esporsi a inesattezze che potrebbero anche nuocere alla carità e alla giustizia.

Ogni Visitatore stenda la sua relazione come se fosse la prima volta che la casa viene visitata e perciò la arricchisca di tutte quelle notizie che possono tornare utili ai Superiori.

Sarà bene indicare sempre quando, come e con quali obblighi o finalità sia sorta la casa, ove sia ubicata, aggiungendo cartine topografiche, dati, misure e fotografie che contribuiscano a rendere la conoscenza di essa più esatta.

Non sarebbe fuori di proposito segnalare pure brevemente persone o fatti notevoli che la riguardino.

La, relazione sia chiara, schematica e rispecchi sinteticamente la posizione morale, religiosa, salesiana, scolastica, professionale, finanziaria della casa o della missione.

È bene, anzi necessario, che il Visitatore stenda la sua relazione prima di lasciare la casa per potere in tal modo controllare o chiedere dati e notizie. Chi volesse stendere la relazione, solo al termine della visita di tutte le case di una Ispettoria, si espone al pericolo di dimenticare molte cose, di commettere inesattezze, di lasciare lacune nei dati statistici, o scolastici, o finanziarli, e, forse anche di,rimandarla ,a tempo indeterminato per sopravvenute occupazioni o circostanze, finendo poi per stenderla tardi e male.

Anche gl´Ispettori devono approfittare del tempo della visita per raccogliere i dati necessari da inviarsi ai Superiori del Capitolo.

In passato essi mandavano ogni anno al Rettor Maggiore un modulo per informarlo dell´andamento dell´Ispettoria.

Ho pensato di facilitare questo compito agli Ispettori mandando» Ioro un breve formulario da riempirsi e mandarsi al Superiore dopo la visita canonica di ciascuna casa. In tal modo le notizie riusciranno più fresche e controllabili.

91 - PRIMA DI TERMINARE LA VISITA
Nella Visita l´Ispettore o il Visitatore deve rendersi conto esatto per quanto gli è umanamente possibile, dello stato della casa da lui visitata, delle sue necessità, dello spirito che anima i confratelli, del lavoro compiuto e dell´eventuale sviluppo di esso.

Dopo aver ascoltato il rendiconto di ognuno e dopo aver dato a tutti agio e comodità di parlargli e di avvicinarlo, egli darà al Direttore ed ai singoli quegli avvisi particolari che crederà opportuni,
Prima di lasciare la casa, terrà una conferenza ai membri del Capitolo locale e un´altra all´intiera comunità. Negli studentati però_ e nei noviziati., siccome .la comunità è formata di soci e di novizi, conviene che le. conferenze di chiusura sianó tre invece di due: e cioè una al Capitolo, la seconda al personale, la terza ai novizi o agli studenti.

In queste conferenze .l´Ispettore eviterà di fare accenni- o allusioni che in qualsiasi, modo possano parere suggeriti da deposizioni o indicazioni personali di confratelli.." È preferibile quindi fare esortazioni generiche, sempre però pratiche e paterne.

92. CONCLUSIONE `
Giunto al termine di questa circolare, rileggendone il contenuto, mi sono persuaso ch´esso possa giovare, non solo ai Visitatori e agli Ispettori; ma a tutti i confratelli. Procurino pertanto i Direttori .che venga letta come, lettura spirituale.

Il nostro buon Padre nel 1886, nel dare relazione del quarto Capitolo Generale, scrisse queste bellissime parole: « Riguardiamo i nostri Superiori come fratelli anzi come padri amorosi, che null´altro, .desiderano che la gloria di. Dio, la salvezza delle anime, il nostro bene ed il buon andamento della nostra Società. Ravvisiamo in essi.i rappresentanti di Dio stesso, abituandoci a considerare le loro disposizioni come manifestazioni della divina volontà» (Circ. D. Bosco e D. Rua, 41).

Non saprei trovare pensiero più acconcio a chiusura di questo. lavoro.

Se sapremo mantenere in noi e accrescere ogni dì più lo spirito di fede,, fondamento e leva potente della vita cristiana e religiosa, possiamo essere certi che ne avvantaggerà. grandemente la nostra perfezione e saranno più copiosi i frutti del nostro apostolato.

Colle nostre preghiere sforziamoci di ottenerlo dal Signore per intercessione di Maria Ausiliatrice e di S. Giovanni Bosco.

NOTE

  • Atti, IX, 32.                                              r
  • Decr. di Graz., cap. V, D. 80; Cono. di Laod.,_a. 343, can. 57.
  • Cono. Tarracon., can. 8; Graz., cap. 10, C. 10, q. 1.
  • Ordinentur in Capitulo -(Religiosorum) religiosae et circumspectae personae, quae in singulas Abbatias eiusdem regni seu provinciae non solum monachorum, sed etiam monialium, secundum formam sibi praefixam, vice Nostra studeant visitare, corrigentes et reformantes quae correctionis et reformationis officio viderint indigere (Cono. Lateran. IV: o. 7, X, III, 35).
  • Visitatores... de statu monachorum et observantiis regularibus diligenter inquirant, et tam in spiritualibus quam in temporalibus corrigant et reforment quae viderint corrigenda (Onorio III: o. 8, X, III, 35). La ragione di questo provvedimento è indicata poco prima d´Aie parole riportate nello stesso documento: — Ea, quae pro religionis honestate ac religiosoruM salute provide ordinantur, apostolico sunt munimine roboranda, ut suscipiantur devotius et diligentius observentur.
  • ... ut omnes Regulares, tam viri quam mulieres, .ad regulae, quam professi sunt, praescriptum, vitam instituant et componant... mandat ut.-: Superiores ovini cura et diligentia visitationem statuto tempore peragant {Cono. di Trento, Sess. 25, c. 1).
  • Visitandi ius et potestas competit omnibus praelatis ecclesiasticis, qui iurisdictionem ordinariam in aliquos habent (FERRAIUs, Bibliotheca Canorviea, Visitatio, n. 2).
  • Ordinentur in Capitulo religiosae ac circumspectae personae, quae... vice Nostra studeant visitare... ita, quod, si rectorem beicognoverint ab administratione penitus amovendum, denuncient episcopo proprio, ut illum amovere procuret. Quodsi non fecerit, ipsi visitatorés hoc referant ad Apostolicae Sedis examen-(e. 7, X, III, 35). Chiunque avesse inoltre cercato d´impedire comunque i visitatori nell´esercizio del loro ufficio doveva pure essere deferito alla. Santa Sede. Più tardi Onorio. III comandò che -i Visitatori « de statu monachorum et ,de observantiis regularibus diligenter• inquirant, et tam in spiritualibus ´quam in temporalibus corrigant ,et reforment quae viderint corrigenda, ita tamen, quod monachos delinquentes per-abbatem loti corrigi faciant, eisque -iniungi paenitentiam salutarem- iuxta beati Benedicti regulam et Apostolica instituta; non secundum normam pravae consuetudinis, quae quasi pro lege in -quibusdam ecclesiis inolevit. Ipsi etiam visitatores monachos quos contumaces invenerint et rebelles, iuxta modum culpae vice Nostra regulari censura percellant absque personarum delectu, quin ovem morbidam eiiciant ab ovili, ne inficiat sanas oves. Si vero Abbates in corrigendis -iuxta visitatorum mandatum et regularia insti- tuta in seipsis seu monachis inventi fuerint negligentes, proclamentur, et corripiantur, et ita puniantur publice in Capitulo Generali, quod paena ipsorum sit in exemplum. Quodsi Abbas aliquis non exemptus fuerit a visitatoribus nimis negligens ac remissus inventus, id loci dioecesano denuncient sine mora, et per illum detur ei fidelis et providus Coadiutor usque ad Capitulum Generale. Si autem dilapidator inventus fuerit vel alias merito amovendus, per dioecesanum postquam ´hoc sibi a visitatoribus denunciatum fuerit, amoveatur absque iudiciorum strepitu a regimine abbatiae ac monasterio provideatur interim administrator idoneus, qui temporalium curam gerat, donec ipsi monasterio fuerit de abbate provisum. Quodsi forsitan Episcopus hoc adimplere noluerit vel neglexerit, denuneiandus est Sanctae Sedi. Haec eadem imposita sunt etiam exemptis, quorum excessus a visitatoribus Sanctae Sedi denunciai. debent. Insuper, visitatores perquirere debent priorum visitatorum vestigia et eorum negligentias et excessus Capitulo Generali referre, ut iuxta culpam publice debitam poenam ipsi portent. Visitatores pariter vigilare debent circa clericos saeculares qui in monasterio vivant, utrum locum et vocem in Capitulo, dormitorio, refectorio seu claustro sibi vindicare contendant, seu monachorum coetibus importune se praesumant miscere, utrum beneficiis sibi concessis contenti conversentur honeste, opportuna obsequia in monasteriis fideliter impendentes, nihilque ultra in spiritualibus aut temporalibus exigant in ipsis monasteriis quae non habent Abbates proprios, sed priores, necnon in monasteriis monialium, quoad articulos abbatissis et monialibus congruentes... (c. 8, X, III, 35).
  • Conc. Trid., S. 25, c. 1.
  • Regulae Juris, 68: Potest quis per alium, quod potest facere per seipsum; 72: Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per seipsum.
  • Cfr. Victorianus ab Appeltern, Comp. Praelectionum Jur. Reg., q. 518.
  • Visitare nihil aliud est quam excessus ac defectus inquirere, inventosque castigare et convenientibus remediis emendare, atque observantiam . obligationum iuxta cuiusvis personae ad rei exigentiam, ubi adhuc viget, conservare, et ubi deficit, in pristinam restituere (FERRAxTs, Biblioth. Can., Visitatio, n. 1)..« Visitationem autem istarum praecipuus sit scopus, sanam orthodoxamque doctrinam, expulsis haeresibus inducere, bonos mores tueri, pravos corrigere, populum´ cohortationibus ad reigionem, pacem, innocentiamque accendere, cetera prout locus, tempus et occasio feret, ex visitan- tium prudentia ad fidelium fructum constituere » (Cono. Trid., S. 24, c. 5 de Reform.).
  • Vedi nota 5a.
  • Ad sanam et orthodoxam doctrinam conservandam, bonos mores, tuendos, pravos corrigendos, pacem, innocentiam, pietatem et disciplinam in populo et clero promovendam ceteraque pro ratione adiunctorum ad bonum religionis constituenda, tenentur Episcopi obligatione visitandae quotanwi8 dioecesís vel ex toto voi ex parte; ita ut saltem singulis quinquenniis universam vel ipsi per se vel, si fuerint legitime impediti, per Vicarium Generalem aiumve lustrent (cfr. Costit., art. 120; Regol., art. 352).
  • ... Ut optatissimum Iesu Christi Regnum, e quo in mortalium animos profluit veri nominis pax atque iustitia, hac alma in Urbe potissimum in exemplum omnium constabiliatur atque triumphet, ut scilicet in sacro laicorumque ordine catholica fides magis magisque revirescat, christiana virtus augeatur, ac divina corroboretur charitas... pastoralem visitationem susoipiendam decernimus... (Ex Const. Ap. Cum Providentissimus Deus, 6 Ian. 1932: A. A. S., 1932, pag. 18 e seg.).
  • Mem. Biogr., vol. XIII, pag. 281.
  • Sed semper cogitet quia animas suscepit regendas, de quibus et rationem redditurus est (S. Ben., Regol., o. II). Cfr. Fedeltà a D. Bosco Santo, n. 39, 45, ecc.
  • S. Frane. di Sales, Lett. 883, vol. XVI, pag. 21.
  • Don Rua, Circolari, -pag. 197.
  • Cfr. Fedeltà a Don Bosco. Santo, n. 73, 74.
  • Antequam inchoetur visitatiti proponuntur edicta, in quibus episcopus debet denunciare diem suum iis, quos visitare intendit: non enim visitandos imparatos invadere debet, nisi iusta aliqua causa aliud prudenter suadeat (FERRARIS, Biblioth. Can., Visitatiti, n. 8).
  • Dioecesani episcopi monasteria sibi subiecta ita studeant reformare ut, quum ad ea praedicti visitatores accesserint, plus in illis inveniant, quod eommendatione, quam quod correctione sit dignnm, attentissime praecavontes, ne per eos dieta monasteria indebitis oneribus aggraventur, quia, sicut volumus superiorum iura observari, ita inferiores nolumus iniurias sustinere (Cono. Lateran. IV: o. 7, X, III, 35).
  • Sicut parata est severitas peccata quae invenerit vindicare; ita non vult caritas quod vindicét invenire. Haec causa fuit ut ad vos non venirem (S. AG., Ep. 211, 1).
  • Can. 198, 1.
  • Costit., art. 86.
  • Cfr. Can. 343, § 1.
  • Episcopus in visitatione tenetur praedicare VerbumDei, per se aut saltem per alios; alias, nisi legitima causa excusetur, ipsum peccare . mortaliter ex Ca,ietano, Genuensi, Gavanto, Abbate et Piasecio firmat Monacellus, concludens, quod quomodo se excusent coram Deo tot Episcopi, qui nihil curant de hoc in visitando, ipse Deus scit (Apud FERRARIS, i. e.,Visit. n. 93).
  • Don -Albera, Circol., pag. 376.

INDICE

PARTE PRIMA

  • Natura della . Visita   pay. 3
  • Un po´ di storia della Visita                                           »           4
  • Diverse categorie di Visite                                            »           5
  • Obbligo della Visita Ispettoriale  »                               7
  • Scopo e vantaggi della Visita Ispettoriale                  »           8
  • In che tempo dovrà compiersi la Visita Ispettoriale .»            9
  • Modo della Visita. ..................................................  » 10
  • Prima della Visita ....................................................  » I l
  • I poteri del Visitatore durante la Visita ................  » 12
  • PARTE SECONDA
  • Inizio della Visita Ispettoriale ....................................  » 15
  • Visita alla chiesa ........................................................  » 16
  • Il Tabernacolo .............................................................  » 17
  •  Materia. forma, porticina, chiave, ornato, accessori del Tabernacolo  » 17
  • Il Conopeo ...................................................................  » 21
  • Altare del SS. Sacramento .......................................  » 22
  • La lampada ..................................................................  » 25
  • Altari in genere ...........................................................  » 26
  • Le Tovaglie e il Pallio dell´altare ..............................  » 34
  • La Croce....................................................................... u 36
  • I candelieri                                      -                               » 37
  • Le tabelle- `dell´altare -, ,................................ -            » 39
  • Il- leggio, il campanello,,, le ampolle, la tabella delle preci , , » 40
  • L´altar maggiore ..........................................................  » 42
  • L´altare dell´Esposizione del SS. Sacramento . . ,....... . ,              » 45
  • I vasi sacri .. .           .               .        .          ..      . pag. 48
  • Calice e patena .............................................. . .      »   50
  • Ostensorio e teca ...................................................  ».. 52
  • Pisside e piattello per la Comunione ........................... -    » 55
  • Il vino per la Santa Messa ................................... - ».. 57
  • Ostie e particole ...................................................  - ».. 60
  • Vasetti dei sacri Olii  -............................................. ».. 61
  • Reliquie e reliquiarii ............................................  x».. 64
  • Paramenti sacri ........................................................  » 68
  • Biancheria sacra     ».................................................... 73
  • Il turibolo, la navicella, l´incenso, le torce . . . .     »   77
  • Per la Settimana Santa ......................................... ».. 78
  • Altra suppelletile sacra ed oggetti sacri .         . . . »   79
  • Addobbi, drappi, festoni ........................................  ».. 84
  • Fiori in chiesa e sull´altare ...................................  ».. 85
  • Illuminazione        -                               -................. ».. 86
  • Candele votive, quadri e, altri .oggetti votivi ........ -. . »    91
  • Disposizioni canoniche riguardanti le immagini sacre .. . .         »         94
  • Disposizioni liturgiche generali riguardanti le immagini sacre  »         97
  • Disposizioni particolari relative alle immagini del Signore   » 102
  • Disposizioni relative alle immagini della Madonna  » 104
  • Disposizioni relative alle immagini degli Angeli e dei Santi .     » 105
  • La Via Crucis .........................................................  » 106,
  • I confessionali ........................................................  » 107
  • Il Battistero      -                -........................................ » 111
  • Acqua bendetta e pile relative ..........................  » " 116
  • I1 Sacrario                                        -........................ » 117
  • Il pulpito    -           -.................................................. » 119
  • Banchi, . sedili, genuflessori ...............................  » 120
  • Coro e presbitero ..................................................  » 121.
  • Organo e strumenti musicali ...............................  » 121
  • Per gli Uffici funebri ...............................................  » 123
  • Per funzioni varie ..................................................  » 126
  • Cassette e borse per l´elemosina ........................  » 127
  • Progetti e disegni                                                      » 127
  • Presepio                                 -................................ » 128
  • Sacrestia ordinaria ................................................  » 128
  • Sacrestia delle chiese pubbliche e delle parrocchie  » 138
  • Sacrestia delle chiese maggiori ..........................  » 141
  • Clero e chierichetti                   -............................. » 141
  • La chiesa e i luoghi sacri        -                               » 143
  • Campane e campanile .........................................  » 147
  • Cimiteri e cappelle sepolcrali       -                         » 148
  • La funzioni sacre e le feste ...............................  » . 140
  • Principali difetti occorrenti nelle sacre funzioni e nella celebrazione delle feste     pag. 151
  •  Altri inconvenienti ................................................. » 154
  • Movimento liturgico ................................................  » 156
  • Il Direttore. L´Archivio .............................................  » 159
  • Il Prefetto ..................................................................  » 172
  • Visita della casa ................................................        » 177
  • Visita alle Case di. Formazione............................ » 183
  • Visita alle Scuole professionali ............................  » 184
  • Visita alle Scuole agricole .....................................  » 185
  • Visita alle parrocchie ..............................................  » 185
  • Visita agli Oratori festivi .........................................  » 190
  • Visita alle Missioni ..................................................  » 191
  • Visita alle Case Filiali e alle -Cappellanie . . . . . .  » 193
  • Il Catechista .............................................................  » 194
  • Il Consigliere Scolastico, Professionale, Agricolo  » 194
  • L´incaricato dei Cooperatori e degli Ex-allievi ....  » 195
  • Bibliotecario e Cronista .........................................  » 196
  •  I Confratelli  ............................................................  » 196

PARTE TERZA

  • Visita all´Ispettore ....................................................  » 199
  • Visita canonica´ alle Case delle Figlie di Maria Ausiliatrice . . » 203
  • Il Registro delle Visite ............................................  » 208
  • La relazione scritta al Rettor Maggiore . .   » 208
  • Prima di terminare la Visita ...................................  » 209

Note .................................................................................  » 211