Il Capitolo ispettoriale è un atto comunitario, il cui valore e le cui conseguenze trascendono la comunità ispettoriale e il tempo in cui esso si realizza.
Difatti il Capitolo ispettoriale elegge i delegati per il Capitolo generale ed elabora proposte per lo stesso Capitolo generale. Inoltre il Capitolo ispettoriale può emanare delle deliberazioni che, approvate dal Rettor Maggiore con il consenso del suo Consiglio (Cf. Cost. 170), avranno forza obbligante per tutti i confratelli dell’Ispettoria, anche per quelli che non hanno partecipato direttamente alle decisioni.
Il suo svolgimento è perciò regolato da norme che garantiscono la legittimità e la validità degli atti. Tali norme sono codificate nel diritto universale e nel nostro diritto proprio, ossia nelle Costituzioni e nei Regolamenti generali, da cui lo stesso CI riceve la sua autorità.
L’adempimento delle norme, riguardanti la legittimità e la validità e la precisione nella compilazione dei documenti ufficiali, assicurano chiarezza e rapidità nei lavori successivi ed evitano ritardi, ricorsi, spiegazioni e «sanazioni».
Per rendere un servizio all’ispettore e al Regolatore del CI, si riportano qui di seguito una serie di norme e di indicazioni giuridiche. Queste norme si riferiscono a:
L’erezione canonica della Casa è requisito indispensabile (Cf. can. 608), affinché i confratelli possano riunirsi in assemblea che abbia facoltà giuridica di eleggere validamente il delegato al CI (a norma di Cost. 186). Il Direttore partecipa di diritto al CI (Cf. Cost. 173, 5). Il documento di erezione deve risultare nell’archivio della casa o nell’archivio ispettoriale.
Per le case che esistevano prima del 1926, come comunità a sé stanti e non come “case dipendenti”, basta che risulti l’esistenza anteriore al 1926, data in cui tutte le comunità esistenti furono erette canonicamente senza documenti singoli. La stessa modalità di erezione fu fatta per le case della Polonia esistenti prima del 1930.
Bisogna dunque:
Si ricorda che l’«Incaricato» di una casa canonicamente eretta, se non è stato nominato Direttore, non può partecipare di diritto al CI e non può indire le elezioni del delegato della comunità al CI.
Per erigere canonicamente una Casa, l’ispettore deve aver assicurato la presenza di almeno tre confratelli (can. 115, §2); deve inoltre aver ottenuto il consenso del suo Consiglio e l’attestato del Vescovo diocesano o dei suoi equiparati (can. 609 §1); deve aver fatto formale domanda al Rettor Maggiore e infine aver ricevuto il decreto di erezione canonica del Rettor Maggiore stesso (Cf. Cost. 132 §1,2).
Circa le case canonicamente erette, ma con numero di confratelli inferiore a sei, si applichi quanto detto nell’art. 163 dei Regolamenti: se è possibile, l’ispettore disponga che si radunino insieme sotto la presidenza del Direttore più anziano di professione, fino a raggiungere il numero minimo di sei. Così uniti, eleggeranno il delegato al CI e il suo supplente. Se le circostanze non permettono di riunire fra loro comunità con meno di sei professi, l’ispettore unirà la comunità con meno di sei professi ad una maggiore, con sei o più professi, ed insieme le due comunità procederanno, con eguale diritto attivo e passivo, ad eleggere delegato e supplente per il CI. Si ricordi che il Direttore, anche di comunità con meno di sei professi, purché canonicamente eretta, partecipa di diritto al CI.
Per quanto riguarda le case non canonicamente erette, l’ispettore provvederà ad assegnare il gruppo dei confratelli ad una casa già eretta canonicamente, nella quale tali confratelli possano compiere i loro doveri ed esercitare i loro diritti di elettori, insieme coi confratelli della casa stessa. Si ricordi che 1’«Incaricato» di una casa non canonicamente eretta non partecipa di diritto al CI.
Bisogna verificare che le nomine di coloro che prendono parte di diritto al CI siano in corso di validità e non siano scadute. Questo è particolarmente importante in quelle regioni dove il CI si svolge nelle date in cui normalmente hanno luogo i cambi di personale e le nuove designazioni.
La nomina è giuridicamente valida quando:
Il Consiglio Superiore, in data 23.06.1978, così deliberava circa l’entrata in carica e la scadenza:
Quanto detto in precedenza va applicato, secondo i vari casi:
Per il Vicario locale, dato che, a giudizio dell’ispettore, può sostituire il Direttore gravemente impedito (Cf. Cost. 173,5), occorre che esista un documento formale della nomina a Vicario. È sufficiente la lettera di obbedienza inviata al confratello. Deve inoltre risultare da un documento che l’ispettore ha riconosciuto il grave impedimento del Direttore ed ha approvato la partecipazione del Vicario al CI.
Il computo dei confratelli, che appartengono all’Ispettoria o Visitatoria ai fini del CI, è assai importante. Esso serve per determinare:
Per questo è altrettanto importante predisporre le seguenti liste di confratelli:
Si presentano qui di seguito le norme che regolano la compilazione di ciascuna delle suddette liste.
Si osserva che questa lista dei confratelli appartenenti all’Ispettoria “in vista del CI” non coincide con la lista che si chiede ogni anno ai fini statistici: nella lista per le statistiche infatti sono compresi anche i confratelli in situazione “irregolare”.
Sono da considerare appartenenti all’Ispettoria o Visitatoria in vista del CI:
Il trasferimento definitivo è deliberato dal Rettor Maggiore (Cf. Reg. 151).
Sono da considerare trasferiti “definitivamente”:
Il trasferimento temporaneo avviene:
I confratelli trasferiti anche temporaneamente vanno computati e votano solo nell’Ispettoria dove attualmente risiedono.
A norma dell’art. 166 dei Regolamenti generali sono da considerare «legittimamente assenti», e quindi da computare, i seguenti:
I confratelli qui indicati temporaneamente assenti per studio, malattia, incarico di lavoro dato dal proprio Ispettore non sono «trasferiti» neppure temporaneamente ad altra Ispettoria. Essi:
Si badi che l’incarico dato dal proprio Ispettore, di cui qui si parla, deve risultare effettivamente un incarico per la propria Ispettoria di origine. Non è evidentemente il caso di un confratello che risiede e svolge un incarico in una casa interispettoriale. Per esempio in una comunità formatrice o centro di studi interispettoriale, il personale formatore o docente appartiene a tutti gli effetti alla Ispettoria del territorio in cui è situata la casa, e vanno computati solo in questa Ispettoria. Si tratta qui di “trasferimento temporaneo”, fin quando dura l’incarico.
Per precisare ulteriormente, si elencano quei confratelli che, pur appartenendo tuttora all’Ispettoria o Visitatoria, non devono esser computati agli effetti del CI e perciò non devono esser inseriti nella lista generale suddetta:
Secondo la prassi, agli effetti del CI non si computano i confratelli che hanno presentato formale domanda di lasciare la Congregazione, anche se la pratica è ancora in corso e non ancora definitivamente conclusa.
La «lista generale» dei Confratelli dell’Ispettoria è quella sulla quale viene fatto il computo:
Appena compilata questa lista generale, se ne mandi copia al Regolatore del CG29, secondo le norme e le schede date dallo stesso Regolatore. Questi ha il compito di verificare il computo delle singole Ispettorie o Visitatone, agli effetti di stabilire la validità delle elezioni dei Delegati al CG.
È una lista che l’ispettore o il Regolatore del CI comunicherà ai confratelli, perché sappiano quali sono i membri «di diritto» del CI.
A norma dell’art. 173 delle Costituzioni i membri di diritto del CI sono i seguenti:
Come si è già accennato, la composizione del Capitolo delle Circoscrizioni a Statuto Speciale è stabilita dal rispettivo decreto di erezione.
Si distinguono due tipi di liste:
Viene compilata in ogni singola comunità e comprende tutti i confratelli professi perpetui e temporanei che risiedono nella comunità, compresi quelli di Elitre Ispettorie o Visitatorie che vi si trovano temporaneamente per motivi di studio, malattia, o incarichi ricevuti dal proprio Ispettore di origine (Cf. Reg. 165,2).
A questa lista, importante per l’elezione a livello ispettoriale, appartengono tutti i confratelli, professi perpetui e temporanei, elencati nella lista “generale” dei confratelli dell’Ispettoria, eccettuati quelli che sono privati di voce attiva e passiva.
Sono privati di voce attiva e passiva, anche se inclusi nella lista generale dei confratelli dell’Ispettoria:
La privazione della voce attiva e passiva per gli «absentes a domo» deve risultare dal documento con cui l’ispettore, col consenso del suo Consiglio, concede il permesso di assenza. Si veda la lettera del Vicario del RM del 20-01-1985.
Ci sono tre tipi di Delegati: Delegati della comunità per il CI, Delegati dell’Ispettoria per il CI e Delegati dell’Ispettoria per il CG29. Per questo vi sono tre tipi di tali liste:
Comprende tutti i professi perpetui della comunità, compresi quelli di altra Ispettoria che vi risiedono anche solo per studi o malattia,
Comprende tutti i professi perpetui della «lista generale» ispettoriale (lista 2.5.3.1), eccettuati,
Per l’elezione del/i «Delegato/i dell’Ispettoria al Capitolo generale», all’interno del CI, si tenga presente che sono eleggibili tutti i professi perpetui della «lista generale» ispettoriale (lista 2.5.3.1), eccettuati,
A) Le modalità per la votazione e lo scrutinio dei voti del Delegato delle comunità locali al CI sono esposti negli art. 161-163 dei Regolamenti generali (Cf. anche Cost. 153).
I verbali corrispondenti all’elezione dei Delegati delle comunità locali e loro rispettivi supplenti devono esser redatti sugli appositi moduli e devono esser esaminati dall’apposita Commissione ispettoriale.
Questa Commissione ispettoriale per la revisione dei verbali delle elezioni dei Delegati delle comunità sarà nominata dall’ispettore, d’accordo col Regolatore del CI.
B.Le modalità per le votazioni e lo scrutinio dei voti dei Delegati dell’Ispettoria al CI sono esposte nell’art. 165 dei Regolamenti.
Nei verbali corrispondenti all’elezione dei Delegati dei confratelli dell’Ispettoria devono risultare:
C. Le modalità per le votazioni e lo scrutinio dei voti del/i Delegato/i dell’Ispettoria al CG29 sono esposte negli art. 161-165 dei Regolamenti generali (Cf. anche Cost. 153).
Tale verbale deve esser inviato tempestivamente al Regolatore del CG29, che lo trasmetterà all’apposita Commissione nominata dal Rettor Maggiore per la revisione prescritta (Cf. Reg. 115).
- I Vescovi salesiani, anche se ritiratisi dal loro ufficio e residenti in Ispettoria, non hanno voce né attiva né passiva, e non votano nel caso che siano invitati al CI. La stessa norma viene applicata ai Vescovi reinseriti in comunità salesiane (Cf. AAS 1986, p. 1324).
- I Rettori Maggiori emeriti hanno diritto di voce attiva e passiva nella comunità locale in cui risiedono e nella elezione dei confratelli dell’Ispettoria; ma se eletti Delegati al CI o della comunità locale o dei confratelli dell’Ispettoria, nel CI hanno solo voce attiva e non passiva, poiché sono già membri di diritto del Capitolo generale.
Numerare con numero progressivo i nominativi dei confratelli.
Seguire l’ordine alfabetico e la dicitura dei nominativi, come riportati nell’Annuario del 2023
Usare le lettere maiuscole per il cognome paterno e minuscole per il Nome di battesimo.
Indicare con le apposite sigle se il confratello è
Presbitero (P)
Diacono (D)
Laico (L)
Studente “chierico” (candidato al presbiterato) (S).
Indicare con la lettera “t” se il confratello è
Per chi partecipa al CI indicare il titolo di partecipazione:
Di diritto
Delegato comunità locale
Delegato Comunità Ispettoriale.