Art. 1.
L’Associazione dei Cultori di Storia Salesiana (ACSSA) ha per scopo di
promuovere gli studi sulla storia salesiana, favorendo la ricerca, l’aggiornamento
e la collaborazione fra i membri, animando la Famiglia Salesiana sotto il profilo
storiografico, divulgando le conoscenze su Don Bosco e sulle Congregazioni,
Associazioni, Gruppi che da lui hanno avuto origine, in dialogo con analoghe
istituzioni civili e religiose.
Art. 2.
L’ACSSA raggiunge i suoi scopi attraverso:
- un convegno quinquennale e seminari intermedi
- incontri dei membri per aree geografiche
- contributi di studio
- organizzazione di conferenze, corsi e cicli di lezioni
- promozione e raccolta di fonti e di memorie scritte, fotografie, radiotelevisione...
- pubblicazione del Bollettino informativo
- g. ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità statutarie.
Art. 3.
L’ACCSA è stata eretta con decreto del Rettor Maggiore dei Salesiani
in data 9 ottobre 1996. Ha sede in Roma, presso la Casa Generalizia Salesiana,
di via della Pisana 1111.
Art. 4.
Il vincolo dell’ACSSA con la Famiglia Salesiana viene assicurato dal
Rettor Maggiore tramite un suo delegato.
Art. 5.
Nella progettazione e nell'attuazione delle iniziative, di cui all’art.
2, procede di comune intesa con l’Istituto Storico Salesiano.
Art. 6.
1. Soci dell’ACSSA sono coloro che, qualificati in scienze storiche
o comunque operanti ai vari livelli di ricerca, studio e interesse salesiano,
ne facciano richiesta e siano accettati dalla Presidenza.
2. I soci sono tenuti a collaborare con la Presidenza almeno attraverso l’invio
di informazioni e di documentazione salesiana.
Art. 7.
1. L’ACSSA è retta dalla Presidenza, composta dal Presidente,
il Segretario-Tesoriere, sei soci e il direttore dell’Istituto Storico
Salesiano.
2. Salvo quest’ultimo, tutti i membri della Presidenza sono eletti dall’Assemblea
dei soci in occasione del convegno quinquennale (di cui all'art. 2) senza
specificazione di ruoli, che vengono assegnati mediante elezione all’interno
della Presidenza medesima e approvati dal Rettor Maggiore.
3. Compiti della Presidenza sono il coordinamento dell’attività
dell’Associazione, l’ammissione dei soci, la soluzione dei casi
dubbi di applicazione del Regolamento, l’esame dei bilanci economici,
la promozione e/o il patrocinio di iniziative locali.
4. I membri della Presidenza durano in carica cinque anni dall’elezione
e possono essere confermati.
Art. 8.
1. La gestione economica dell’ACSSA, affidata al Tesoriere sotto la
responsabilità del Presidente, è condotta di intesa col delegato
del Rettor Maggiore.
2. La tassa annuale è fissata in euro e dollari.
Art. 9.
Il Bollettino di Informazione annuale, inviato dal Segretario ai soci in regola
col pagamento, assicurerà il necessario collegamento con la Presidenza
e tra i membri dell’ACSSA.
Art. 10.
Ogni modifica al presente Statuto deve essere proposta dalla Presidenza, accettata
dall’Assemblea generale e approvata dal Rettor Maggiore.
Art. 11.
Il presente statuto è stato approvato dal Rettor Maggiore dei Salesiani
in data 2 marzo 2006.
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