CAPITOLO GENERALE 21
DELLA SOCIETA SALESIANA
CG21 421/2.18
DOCUMENTO 5
REVISIONE
DELLE COSTITUZIONI
E DEI REGOLAMENTI
SOMMARIO
1. Dichiarazione del CG21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371-386
2. Modifiche agIi articoIi delle Costituzioni................. 387.418
2.1 Capo V: art. 39 ................................................
387-388
2.2 Capo IX: art. 79.94 ...........................................
389-390
2.3 Capo XII: art. 94 ...............................................
391-392
2.4 Capo XIII: art. 103 bis. 105 ................................ 393-395
2.5 Capo XIV: art. 115 ............................................
396-397
2.6 Capo XVII: art. 139.140.141.156.164.l64B.I64C.l64D 398-411
2.7 Capo XVIII: art. 179 ......................................... 412-413
2.8 Capo XIX: art. 186 ............................................
414-415
2.9 Capo XX: art. 195-196 ....................................... 416-418
3. Modifiche agIi articoIi dei Regolamenti ,................ 419-445
3.1 Capo I: art. 1 ...................................................
419-420
3.2 Capo II: art. 8.9.10.14.14 bis ............................. 421-428
3.3 Capo V: art. 28 ................................................
429-430
3.4 Capo VIII: art. 46 ..............................................
431-432
3.5 Capo X: art. 57 ................................................
433-434
3.6 Capo X bis: art. 71 bis ...................................... 435-436
3.7 Capo XI: art. 73 bis - 73 ter - 81 - 88 bis - 93 - 93 bis 437-443
3.8 Capo XII: art. 96 ..............................................
444-445
DeIiberazioni .........................................................
446
1. DICHIARAZIONE DEL CG21 371
Il CG 21, in conformità con il Motu Proprio «Ecclesiae
Sanetae,� ha proceduto a una revisione generale delle Costituzioni,
approvate « ad expcrimentum» per un sessennio dal CGS.2
Il lavoro di revisione è partito dalla valuta7fone delle osservazioni
e proposte pervenute dai CI e dai confratelli, e dalle considerazioni
contenute nella Relazione del Rettor Maggiore, che riflettono l�esperienza
di questo sessennio. Le osservazioni dei CI e dei confratelli, nella
massima parte, richiedevano chiarificazioni di alcuni concetti, o precisazioni
terminologiche, o suggerivano miglioramenti stilistici al testo; ma
vi erano anche, sia pure in numero limitato, proposte che toccavano
aspetti non puramente formali del dettato costituzionale, che il Capitolo
ha attentamente esaminato.
Accanto al criterio esperienziale il CG21 ha avuto presenti anche gli
altri criteri indicati dalla « Ecclesiae Sanctae »: il criterio
teologico per giudicare l�adeguamento del testo agli orientamenti del
Concilio Vaticano II, i criteri storico-salesiani per valutare la fedeltà
allo spirito del Fondatore e alla tradizione salesiana, il criterio
giuridico per assicurare la chiarezza delle norme «necessarie
per definire il carattere, i fini e i mezzi dell�Istituto».3
372
Il CG21 ha potuto costatare che le Costituzioni rinnovate sono state
accolte globalmente dalla Congregazione con spirito di fede e volontà
di viverle, come un dono dello Spirito Santo che continua a rendere
presente e operante lo spirito di Don Bosco nel nostro tempo.
Non manca tuttavia, nella verifica di questo sessennio, la segnalazione
di aspetti negativi: alcuni CI,infatti. notano chele Costituzioni rinnovate
non sono ancora sufficientemente conosciute; non da tutti sono state
sufficientemente studiate e approfondite; soprattutto non
I Cfr ES II, 12-14.
2 Cfr Dichiaraz. del CGS, Cost 1972, 11.
3 Cfr ES II, 12b.
sono state ancora pienamente assimilate e quindi sperimentate come criterio
di adesione a Don Bosco e alla vocazione salesiana. Le cause di queste
carenze vengono individuate dagli stessi CI sia nei notevoli mutamenti
apportati dal CGS al testo costituzionale, sia nella brevità
del tempo di sperimentazione avuto.
373 Pertanto il CG21, costatando da una parte che --- pur ammessa la
opportunità di qualche miglioramento - il testo costituzionale
redatto dal CGS è conforme alla dottrina della Chiesa e allo
spirito del Fondatore, e volendo d'altra parte dare ai confratelli un
ulteriore periodo di tempo per l'approfondimento e l'assimilazione vitale
delle Costituzioni, delibera di confermare l'attuale testo delle Costituzioni
salesiane, prolungando l'approvazione «ad experimentum»
per un altro sessennio.
Nel dettato costituzionale vengono introdotte, in questo momento, soltanto
le modifiche ritenute necessarie o per colmare qualche lacuna giuridica,
o per meglio precisare o completare il testo, offrendone una più
chiara interpretazione.
374 In conformità con il Motu Proprio « Ecclesiae Sanctae»,
sopra citato, il prossimo Capitolo Generale Ordinario curerà
la redazione delle Costituzioni da presentare alla Santa Sede per l'approvazione
definitiva; a tale Capitolo il CG2 trasmette - tramite il Consiglio
Superiore - i propri documenti di lavoro, elaborati in base alle osservazioni
dei CI '77 e dei confratelli, perché ne tenga opportunamente
conto nella revisione definitiva.
375 Analoga deliberazione viene adottata nei riguardi dei Regolamenti
Generali, approvati dal CGS, che il CG21 conferma nella loro forza di
legge per l'intera Congregazione, con le sole modifiche ritenute necessarie
od opportune.
376 Nel presentare alla Congregazione queste deliberazioni, il CG21
intende anche chiarire il carattere proprio delle Costituzioni e dei
Regolamenti Generali, specificandone insieme l'indole spirituale e la
forza vincolante.
Le Costituzioni salesiane,
377 che il CGS ha presentato in forma rinnovata in ottemperanza alle
norme della Chiesa,' costituiscono la « Regola di vita »
dei Salesiani: 5
4. Cfr PC, 2; ES II, 12-14.
5 Cfr Present. del RM Cost. 1972,5 s.
in esse splende come «regola suprema» «il Vangelo
vissuto con lo spirito di Don Bosco»,6 e vi sono racchiuse «le
ricchezze spirituali della tradizione salesiana e le norme fondamentali
per la vita della nostra Società ».7
Le Costituzioni procedono anzitutto dal Vangelo, in quanto rappresentano
una via evangelica per seguire Gesù Cristo secondo un determinato
progetto di vita, donato dallo Spirito alla Chiesa attraverso il Fondatore.
Procedono poi dal Fondatore, in quanto sono una descrizione concreta
della fisionomia spirituale del suo progetto apostolico, con le componenti
essenziali del suo carisma. Per noi, Salesiani ricordano Don Bosco che
ci ha lasciato scritto: « Se mi avete amato in passato, continuate
ad amarmi in avvenire colla esatta osservanza delle nostre Costituzioni».8
Le Costituzioni procedono inoltre dalla fedeltà dinamica e viva
della Congregazione alla sua missione nella storia; perciò contengono
anche le norme atte a definire lo spirito e le finalità proprie
del Fondatore, come pure le sane tradizioni che costituiscono il patrimonio
spirituale dell'Istituto.9
Per tutto questo le Costituzioni sono approvate dalla Sede Apostoli-
378 ca, che si rende garante dell'autenticità del carisma del
Fondatore espresso dal testo costituzionale e della sua utilità
a servizio della comunità ecclesiale. Con tale approvaziòne
esse diventano vere leggi della Chiesa. L'obbligo di coscienza di osservarle
nasce tuttavia non da positiva prescrizione della Chiesa, ma dal vincolo
liberamente assunto dal confratello nella professione come personale
risposta alla chiamata del Signore.10
Vivere le Costituzioni è quindi - per ogni Salesiano - un atto
di fede in Gesù Cristo e nel suo Vangelo, un impegno di fedeltà
a una vocazione ricevuta come dono nella Chiesa, una «via che
conduce all'amore ». 11
L'approvazione « ad experimentum » non toglie nulla alla
forza vin- 379
6 Cfr Cost 101.
7 Cfr Cost 200.
8 Cfr MB XVII, 258-273.
9 Cfr PC, 2b; ES II, 12b.
10 Cfr Cost 200.
11 Cfr« Proemio» alle Cost.
colante propria delle Costituzioni: la Sede Apostolica infatti, dando
al Capitolo Generale in questa particolare circostanza la facoltà
di promulgarle direttamente, approva di fatto il testo costituzionale
nel suo autentico valore di guida spirituale, solo riservandosi di Farne
un esame critico al termine dell'esperimento.
L'esperimento di altri sei anni, concesso dalla Chiesa alla Congregazione,
offre a ogni confratello e a ogni comunità un tempo propizio,
un'occasione speciale per studiare a fondo le Costituzioni e praticarle
con maggior impegno, per poter confrontare nel concreto della propria
vita lo spirito di Don Bosco operante in esse. L'approvazione della
Santa Sede diventerà così una più efficace convalida
dell'esperienza viva della Congregazione.
380 Dalle Costituzioni, che definiscono gli elementi essenziali dei
progetto di vita salesiano, deriva l'insieme dell'altra normativa che
i Capitoli Generali e le autorità competenti stabiliscono per
la vita della Congregazione e per il costante rinnovamento dell'azione
salesiana.
Il CG21 intende brevemente indicare le principali forme in cui si esprime
tale normativa.
381 a. I Regolamenti generali:
rappresentano l'insieme delle disposizioni che traducono in norme adatte
alle situazioni mutevoli gli clementi generali della « Regola
di vita ». Essi contengono perciò « le applicazioni
concrete e pratiche di interesse universale» delle Costituzioni,
«quindi valide da praticarsi in tutta la Congregazione »,
12
Sono approvati, secondo le disposizioni della Chiesa, dall'autorità
suprema della Congregazione (il Capitolo Generale) e possono essere
convenientemente modificati o adattati, in armonia sempre con le Costituzioni,
senza la successiva approvazione della Santa Sede. Il loro stile è
più dettagliato e circostanziato di quello delle Costituzioni.
Dal punto di vista giuridico, i Regolamenti formano con le Costituzioni
un unico corpo vincolante, in quanto partecipano della stessa caratteristica
di legge, anche se per la materia che contengono o per volontà
esplicita del legislatore possono avere diverso carattere obbligante.
12 Cfr Presentaz. del RM: Cost 1972, 6.
b. Oltre ai Regolamenti Generali, il Capitolo Generale può approva-
382 re -- quali pratiche applicazioni delle Costituzioni - Decreti o
Deliberazioni e Orientamenti Operativi.
Decreti o deliberazioni:
con questo termine si indicano le disposizioni che riguardano questioni
di ordifle prevalentemente giuridico su materia precisa. Decreti o Deliberazioni
possono esser adottati per introdurre modifiche del testo costituzionale
in qualcuno dei suoi articoli, oppure per stabilire norme operative.
La forza obbligante del Decreto o Deliberazione deriva dall'autorità
del Capitolo Generale, che lo approva; nel caso che esso stabilisca
modifiche del testo Costituzionale, deve esser confermato dalla Sede
Apostolica.
Orientamenti operativi 383
si chiamano invece quelle norme esecutive per l'azione concreta, che
suppongono una realizzazione protratta nel tempo, in quanto «orientano»
l'azione per un determinato periodo di tempo.
In generale gli «orientamenti operativi»:
- o suppongono altre autorità intermedie che intervengano attraverso
una loro legislazione (Capitoli Ispettoriali, Ispettori con i loro Consigli,
Conferenze Ispettoriali...);
- o indicano la via migliore da seguire per l'osservanza di alcuni punti
delle Costituzioni e dei Regolamenti in momenti e in situazioni contingenti;
- o aiutano a risolvere situazioni emergenti, quale, ad esempio, l'adattamento
delle norme al rinnovamento postconciliare.
c. Le Costituzioni o il Capitolo Generale, infine, in base ai principi
384 della sussidiarietà e del decentramento 13 possono demandare
esplicitamente l'applicazione delle norme generali ai Regolamenti Ispettoriali
o Direttori lspettoriali.14
I regolamenti ispettoriali o Direttori ispettoriali
sono leggi particolari nell'ambito della legislazione generale della
Congregazione. Essi sono stabiliti dai Capitoli Ispettoriali,11 ma richiedono
l'approvazione dell'autorità superiore della Congregazione 16
garante appunto della sua direzione pratica, e hanno forza
13 Cfr Cost 127.
14 Cfr Cost 123. 177,4.
15 Cfr Cost 177,4.
16 Cfr Cost 178.
obbligante solo dopo tale approvazione. L'ambito di tali leggi si estende
unicamente alle Ispettorie interessate e dovrà sempre presentarsi
come attuazione pratica della legislazione generale della Congregazione.
385 Il CG21, mentre conferma l'attuale testo delle Costituzioni e dei
Regolamenti Generali, offrendo le suddette precisazioni giuridiche,
richiama la speciale attenzione dei confratelli sugli ACGS come via
al rinnovamento.
Il CGS, infatti, è stato un particolare momento di grazia per
la Congregazione Salesiana, chiamata a confrontarsi con le sue origini
e con le prospettive del Concilio Vaticano II. Gli orientamenti dottrinali
del CGS e quelli operativi non legati a scadenze precise, conservano
per la Congregazione il loro valore di fondamento e commento delle Costituzioni
rinnovate, interpretazione autorevole delle medesime, stimolo e guida
per la realizzazione della missione salesiana nel nostro tempo.
386 Ma, al di là di ogni norma giuridica, il CG21 è cosciente
della necessità che le leggi della Congregazione, in particolare
le Costituzioni, vengano assunte dalla vita per divenire criterio di
identità vocazionale.
I! CG21 fa quindi appello a tutti i Salesiani perché nel prossimo
sessennio proseguano sulla strada intrapresa dell'approfondimento e
della assimilazione delle Costituzioni, con l'assunzione degli orientamenti
capitolari.
Per questo richiama alcuni atteggiamenti personali e comunitari che
rappresentano le condizioni vive perché le Costituzioni, testo
di vita spirituale, possano divenire efficaci. Tali sono, in particolare,
la conoscenza e l'amore, che conducono all'adesione vitale.
Lo sforzo diligente e continuo per conoscere in profondità i
valori contenuti nelle Costituzioni è condizione preliminare
alla libera assunzione dell'impegno religioso; di qui l'importanza di
un attento studio personale e comunitario delle Costituzioni. Potranno
essere utili per questo momento di conoscenza i tempi della lettura
e della meditazione personale e comunitaria, i ritiri mensili e gli
esercizi spirituali, i corsi di aggiornamento sullo spirito salesiano.
Dalla conoscenza nascerà nel Salesiano l'atteggiamento di stima
per le Costituzioni, come patrimonio della sua famiglia spirituale,
frutto di un'iniziativa speciale dello Spirito Santo verso di noi e
testamento vivo di Don Bosco. Tale atteggiamento di stima e di amore
per le Costituzioni maturerà nel clima stesso di stima e di amore
per il
Vangelo: le Costituzioni altro non sono infatti che l'angolatura vocazionale
in cui meditiamo e viviamo il Vangelo.
La vera stima e il vero amore fioriranno nell'adesione fattiva, cioè
nella pratica delle Costituzioni, «non come una formalistica e
fredda osservanza fine a se stessa», ma come «strumento
essenziale di santificazione (...), vincolo di unione (...) e attuazione
sicura e feconda della peculiare missione ricevuta dalla Provvidenza».
17
Maria Ausiliatrice e Don Bosco, nostro Fondatore e Padre, benedicano
i nostri sforzi e ci aiutino a essere fedeli, per la crescita personale
e lo sviluppo della Società per un miglior servizio dei giovani.
17 Cfr Presentaz. del RM: Cost 1972, 8.
2. MODIFICHE AGLI ARTICOLI DELLE COSTITUZIONI
2.1 CAPO V: I corresponsabili della Missione
art. 39
387 Alcuni Capitoli Ispettoriali sottolineano in vario modo:
a. l'accresciuta importanza del ruolo dei laici in tutti gli aspetti
e i settori apostolici della Chiesa, secondo gli orientamenti del Concilio
Vaticano Il;
b. l'aumento della presenza dei laici nelle diverse attività
salesiane, che da una parte conduce ad associarli sempre più
alla nostra missione, e dall'altra mette in evidenza il mutuo arricchimento
della collaborazione reciproca.
Da queste due premesse scaturisce la necessità di dare ai laici
associati direttamente alla nostra missione un'adeguata possibilità
di conoscere e approfondire lo spirito salesiano e la pratica del Sistema
Preventivo.
Perciò il CG 21, alla luce del dibattito sulla partecipazione
dei laici alla missione evangelizzatrice (cfr documento «I Salesiani
evangelizzatori dei giovani» n. 69-79), propone una modifica all'art.
39 delle Costituzioni, ai fini di sottolineare maggiormente la responsabilità
dei Salesiani verso i collaboratori laici.
388
testo precedente testo modificato
Spesso i laid sono direttamente associati al nostro lavoro educativo
e pastorale. Danno un contributo origin ale alla formazione dei giovani,
alIa preparazione dei militanti laici, al servizio della parrocchia
e delle missioni. La lealtfl e la fiducia sono alla base dei nostri
mutui rapporti; offriamo loro la testimonianza di una vita evangelica
e l'aiuto spiritua- Ie che attendono. Spesso i laici sono direttamente
associati al nostro lavoro educativo e pastorale. Danno un contributo
originale alia formazione dei giovani, alia preparazione di cristiani
impegnati, al servizio della parrocctiia e delle mlssioni. La leaIta
e la fiducia sono alia base dei nostri mutui rapporti: essi condividono
con noi iI lavoro apostolico, portando la loro esperienza, e noi offriamo
loro la possibilita dl conoscere e approfondire 10spirito salesiano
nella pratica del Sistema
Tendiamo inoltre a realizzare 'nelle nostre opere giovanili la «comunita educativa» che accoglie con la presenza attiva i genitori, primi e principali educatori, e i giovani stessi invitati al dialogo e alla corresponsabilita. Nel nostro clima di famiglia la vita di questa comunita diventa un'esperienza di Chiesa, rivelatrice del disegno di Dio. Preventivo, la testimonianza di una vita evangelica e I'aiuto spirituale che attendono. Tendiamo inoltre a realizzare nelle nostre opere giovanilila « comunita educativa » che accoglie con la presenza attiva i genitori, primi e principali educatori, e i giovani stessi invitati al dialogo e alia corresponsabilita. . Nel nostro cllma di famiglia la vita di questa comunita diventa un'esperienza di Chiesa, rivelatrice del disegno di Dio.
2.2 CAPO IX: La Consacrazione Religiosa Salesiana
art. 74: La formula della nostra professione
389
Alcuni Capitoli Ispettoriali hanno avanzato la proposta di redigere
due formule per la professione, una per la professione temporanea e
una per la professione perpetua.
11 CG21 ritiene che la formula per la professione debba rimanere sostanzialmente
unica, sia a conferma della tradizione salesiana, sia
per sottolineare l'unità della professione salesiana, temporanea
o perpetua, e per metter in evidenza che anche la professione temporanea
è già orientata verso l'impegno definitivo.
Si approva tuttavia una modifica all'attuale testo, con la quale si
introduce una espressione, da pronunciarsi da parte dei professi
temporanei, atta ad esprimere l'orientamento verso l'impegno definitivo
della consacrazione.
testo precedente testo modificato 390
Per questo, confidando in Maria SS. Ausiliatrice, in San Francesco di
Sales e in San Giovanni Bosco, davanti a... che fa Ie veci del Rettor
Maggiore della Societa, Per questo, confidando in Maria SS. Ausiliatrice,
in San Francesco di Sales e in San Giovanni Bosco, davanti a... che
fa Ie veci del Rettor Maggiore della Societa,
faccio voto per... anni (opp. per sempre) di essere casto, povero e
obbediente, (per i professi temporanei) pur avendo intenzione di offrirmi
a Dio per tutta la vita, tuttavia secondo Ie disposizioni della Chiesa,
faccio voto per... anni di vivere casto, povero e obbediente,
secondo la via evangelica tracciata nelle Costituzioni salesiane. La
grazia di Dio e i miei fratelli salesiani mi assistano ogni giorno e
mi aiutino ad essere fedele. secondo la via evangelica tracciata nelle
Costituzioni salesiane. La grazia di Dio ecc... (per i professi perpetui)
faccio voto per sempre di vivere casto, povero e obbediente, secondo
la via evangelica tracciata nelle Costituzioni Salesiane. La grazia
di Dio ecc...
2.3 CAPO XII: La nostra obbedienza
391 art. 94: Obbedienza comunitaria
In questo articolo delle Costituzioni viene presentata l'obbedienza
nella comunità, intesa come comune ricerca della volontà
di Dio, sotto la guida del Superiore, e come impegno corresponsabile
nell'azione apostolica.
Accogliendo le proposte dei Capitoli lspettoriali si vuole meglio precisare:
a. il ruolo del Superiore, che esercita il servizio dell'autorità
all'interno della comunità come animatore del dialogo e della
partecipazione, che conduce - per quanto possibile - alla convergenza
dei pareri, guida all'unione delle volontà e anima alla fedeltà
nell'azione corresponsabile (cfr CGS n. 646);
b. il processo dell'obbedienza comunitaria nella ricerca, nella decisione
e nell'esecuzione, come descritto dagli ACGS n. 634-637.
Vengono in tal modo meglio evidenziati sia l'importanza della corresponsabilità
sia il servizio dell'autorità (cfr anche documento «I Salesiani
evangelizzatori dei giovani»: l'animazione della comunità,
1. 46-57).
tesi precedente testa modificato 392
Nella comunita tutti obbediamo, pur can compiti diversi. In case di
rilievo cerchiamo insieme la volonta del Signore con fraterno e paziente
dialogo. La decisione in molti casi emerge dalla convergenza delle vedute.
Nella comunita, per compiere la missione affidataci, tutti obbediamo,
pur con compiti diversi. Nelle cose di rilievo cerchiamo insieme la
volonta del Signore con fraterno e paziente dialogo e vivo senso di
corresponsabilita.
II Superiore ascolta i confratelli, tien'e conto del loro parere e,
quando occorre, prende Ie decisioni opportune. IISuperiore esercita
iI servizio del- I'autorita, ascoltando i confratelli, stimolando la
partecipazione di tutti e promuovendo I'unione delle volonta nella fede
e nella carita. Egli conclude II momenta della ricerca comune, prendendo
Ie opportune decisioni, che normalmente emergeranno dalla convergenze
delle vedute.
Tutti ci impegnamo attivamente nella esecuzione in sincera collaborazione,
anche quando i propri punti di vista non sono stati accolti. Nell'ascolto
della parola di Dio e nella celebrazione dell'Eucaristia esprimiamo
e rinnoviamo la nostra comune dedizione al divino volere. Tutti quindi
ci impegnamo attivamente nella esecuzione in sincera collaborazione,
anche quando i propri punti di vista non sono stati accolti. Nell'ascolto
della Parola di Dio e nella celebrazione dell'Eucaristia esprimiamo
e rinnoviamo la nostra comune dedizione al divino volere.
2.4 CAPO XIII: Aspetti generali 393
La verifica sul tema specifico della Formazione, ha messo in evi- denza
la necessità di modificare l'art. 105 delle Costituzioni, per
meglio precisare i caratteri della «comunità formatrice»
come ambiente ordinario di formazione; e l'opportunità di introdurre
un nuovo articolo costituzionale per sottolineare l'importanza della
formazione intellettuale.
Le motivazioni per tali modifiche e arricchimenti risultano più
dettagliatamente espresse nel documento sulla «FORMAZIONE SALESIANA»
approvato da questo Capitolo Generale.
art. 103 bis (nuovo) - La formazione intellettuale
394 « La nostra vocazione salesiana orienta e caratterizza la
formazione intellettuale dei soci, a tutti i livelli, in modo proprio
e originale.
L'ordinamento degli studi armonizza le esigenze della serietà
scientifica e quelle della dimensione religioso-apostolica del nostro
progetto di vita,.
art. 105 - Stile generale della formazione
395 testo precedente testo modificato
La formazione nei suoi diversi aspetti e tappe si realizza in case appositamente
strutturate a tale scopo 0 anche in altre nostre comunita a cia idonee.
La formazione nei suoi diversi aspetti e tappe si realizza ordinariamente
in comunita formatrici.
II nostro spirito deve brill are in modo particolare nelle comunita
formative: tutti i membri formino insieme una famiglia, unita nella
mutua fiducia e nella convergenza degli sforzi. In esse iI nostro spirito
deve brillare in modo particolare: tutti i membri formino insieme una
famiglia, unita nella mutua fiducia e nella convergenza degli sforzi.
Aperta come vuole 10 stile educativo di Don Bosco, essa tiene conto
delle esigenze dei tempi e dei nuovi apporti culturali, in particolare
delle aspirazioni dei giovani a una vita pili personale, pili responsabile
e pili fraterna. Aperta come vuole 10stile educativo di Don Bosco, essa
tiene conto delle esigenze dei tempi e dei nuovi apporti culturali,
in particolare delle aspirazioni dei giovani a una vita piu personale,
piu responsabile e piu fraterna.
Ciascuno inoltre e invitato ad assumere progressivamente Ie responsabilita
della propria formazione e a dare valore ai diversi momenti della sua
vita. Ciascuno inoltre e invitato ad assumere progressivamente Ie responsabilita
della propria formazione e a dare valore ai diversi momenti della sua
vita.
2.5 CAPO XIV: Le fasi della Formazione
art. 115
396 Il CG21 ha preso in esame anche le proposte di diversi CI che chiedono
di modificare l'art. 115 in modo da consentire che i primi voti
vengano emessi ordinariamente per un triennio; il testo redatto dal
CGS infatti, pur permettendo tale possibilità, la considera come
eccezione alla norma ordinaria dei voti annuali.
Tenendo conto che, dopo una prova di Noviziato fatta con serietà
e impegno, se il candidato possiede sufficiente maturità e sicurezza
nella sua vocazione, è conveniente che egli si impegni più
stabilmente nella scelta di vita religiosa, il CG21 delibera di modificare
l'art. 115, lasciando la possibilità di emettere i primi voti
per un triennio o per un anno. Dopo questo primo triennio di voti temporanei
i voti saranno ordinariamente triennali.
testo precedente testo modificato 397
Nel primo triennio si emetteranno i voti, ordinariamente annua- Ii.
Dopo questo periodo i voti temporanei saranno, prefedbilmente, triennali.
Nel primo triennio si emetteranno i voti triennali 0 annuali. Dopo questo
periodo i voti temporanei saranno ordinariamente triennali.
2.6 CAPO XVII: Strutture di Governo a livello Mondiale e Regionale
art. 139: Il Consigliere per la Formazione
398
La formulazione dell'art. 139 delle Cost., che descrive i compiti del
Consigliere per la Formazione, risulta povera di contenuti, presentati
inoltre in modo alquanto generico e con ripetizioni formali.
In particolare l'attuale stesura tralascia elementi importanti della
figura storicamente caratteristica del « Direttore spirituale
generale» (cfr prime Cost., cap. IX, art. 7-9; Cost. 1966 art.
71 e 74).
Il CG21 presenta un nuovo articolo, nel quale si condensano i contenuti
della tradizione costituzionale al riguardo, e si include esplicitamente
l'importante settore della formazione intellettuale (cfr anche nuovo
art. 103 bis).
L'esperienza di questo sessennio si trova assai meglio espressa in questa
nuova redazione:
testo precedente testo modificato 399
II Consigliere per la formazione ha la cura e la responsabilita II Consigliere
per la formazione ha la cura e la responsabilita della for-
della formazione iniziale e permanente dei Salesiani, specialmente durante il periodo formativo. mazione integrale e permanente di tutti i confratelli. Dedica particolare sollecitudine alia formazione iniziale, all'ordinamento degli studi e a quanto riguarda la crescita spirituale dei soci nella vocazione salesiana.
400 art. 140: Il Consigliere per la Pastorale Giovanile
Sulla base delle osservazioni pervenute dai Capitoli Ispelloriali e
a seguito del dibattito capitolare, il CG2.1 ravvisa l'opport.unità
che la cura dell'impegno salesiano nelle Parrocchie sia affidata al
Consigliere per la Pastorale Giovanile, insieme con l'animazione dell'azione
salesiana tra i giovani.
Secondo il dettato costituzionale, le Parrocchie fanno parte della nostra
attività apostolica, ma tenendo sempre ferma la priorità
della nostra missione tra i giovani (cfr Cost. 31): ciò significa
che le Parrocchie a noi affidate devono sempre caratterizzarsi per il
loro spirito salesiano e per la priorità data all'azione tra
i giovani, senza ovviamente trascurare gli altri settori dell'attività
pastorale.
Le principali motivazioni che hanno suggerito l'opportunità di
affidare la cura delle Parrocchie salesiane al Consigliere per la Pastorale
Giovanile sono le seguenti:
a. Si sottolinea la necessità e l'importanza di una pastorale
comunitaria: l'intera comunità ecclesiale infatti, composta di
giovani e adulti, è oggetto e soggetto, destinataria e operatrice
di pastorale.
b. La specificità della nostra missione giovanile, che deve realizzarsi
nelle Parrocchie, viene meglio garantita da un unico Consigliere responsabile.
e. Viene pure evidenziato lo stretto vincolo che deve unire le varie
nostre opere pastorali nella comunità ecclesiale: Oratori, Centri
Giovanili, Scuole, Parrocchia.
d. Questo passaggio semplifica infine l'impostazione attuale, assai
complessa ed eterogenea, del settore finora chiamato della «Pastorale
degli Adulti (cfr RR M n. 213).
D'altra parte è stata confermata la denominazione «Consigliere
per la Pastorale Giovanile », per esprimere la priorità
giovanile dell'azione salesiana anche nelle Parrocchie.
testo precedente testo modificato 401
II Consigliere per la Pastorale Giovanile ha il compito di promuovere,
animare e coordinare I'azione salesiana tra i giovani. Tocca a lui guidare
eventuali studi e progetti a livello internazionale nel settore di sua
competenza.. II Consigliere per la Pastorale Giovanile promuove,coordina
e orienta secondo 10spirito di Don Bosco, a livello mondiale e con eventuali
studi, progetti e sperimentazioni, I'azione salesiana tra i glovani.
Egli cura inollre, per un'efficace pastorale salesiana, iI nostro impegno
nelle parrocchie.
ari. 141: Il Consigliere per la Famiglia Salesiana 402
Da alcuni CI viene avanzata la proposta che l'art. 141 delle Cost. sia
ripensato nella prospettiva di stabilire un Consigliere per la Famiglia
Salesiana.
E' noto che la Famiglia Salesiana, realtà carismatica operante
nella Chiesa per l'intuizione di Don Bosco, è stata riscoperta
dal CGS nella sua dimensione storico-pastorale-dinamica (cfr ACGS n.
151-177; 727-745), e inserita come fatto spirituale nelle Costituzioni.
«In essa noi abbiamo particolari responsabilità: mantenere
l'unità dello spirito e promuovere scambi fraterni per un reciproco
arricchimento e una maggior fecondità apostolica» (Cost
5).
La verifica di questo sessennio ha messo in evidenza la necessità
di un approfondimento di questa realtà da parte della Congregazione,
stimolato e coordinato dal Consiglio Superiore, e nello stesso tempo
di un'azione di collegamento con gli altri gruppi della Famiglia Salesiana,
nel rispetto delle singole autonomie.
Tenendo presente che già l'art. 141 delle Cosi. redatto dal CGS
prevedeva per il Consigliere incaricato alcuni compiti per la Famiglia
Salesiana, si delibera di esplicitarvi maggiormente il compito di sensibilizzare
e animare la Congregazione per il ruolo ad essa affidato nella Famiglia
Salesiana.
Questo anche per rispondere alle istanze di alcuni rami della Famiglia
Salesiana, che attendono dalla nostra Congregazione ispirazione e scambi.
A questo Consigliere rimane affidato anche il compito di promuovere
l'impegno salesiano nel settore delle comunicazioni sociali. Ila esso
dipende il Segretariato per le comunicazioni sociali, per i particolari
ruoli di collegamento che sono affidati al Dicastero. Tale Segretariato
tuttavia non sarà operante esclusivamente all'interno
della Famiglia Salesiana, ma a servizio di tutti gli altri settori della
Formazione, della Pastorale Giovanile, e delle Missioni.
403
testo precedente testo modificato
II Consigliere per la Pastorale degli Adulti promuove, a livello mondiale,
l'impegno salesiano nelle parrocchie e nel settore delle comunicazioni
sociali; promuove inoltre l'organizzazione e Ie attivita dei Cooperatori
ed Exallievi e il collegamento con altri Movimenti di ispirazione salesiana.
IIConsigliere per la Famiglia Salesiana ha iIcompito di sensibilizzare
e animare la Congregazione per iI ruolo ad essa affidato nella Famiglia
Salesiana, a norma dell'art. 5. Promuove I'organizzazione e Ie attivita
dei Cooperatori ed Exallievi. Cura inoltre I'azione salesiana nel setlore
delle comunicazioni socia- Ii.
art. 156
404 Il CG21 ha studiato dettagliatamente le norme che stabiliscono la
partecipazione di membri di diritto e di membri eletti al Capitolo Generale,
esaminando le osservazioni e le proposte inviate al riguardo dai CI
e dai confratelli della Congregazione.
Si ritiene perciò necessario integrare l'ari. 156 delle Cost.,
colmando alcune lacune di carattere giuridico e precisando la partecipazione
dei membri eletti al CG.
Le modifiche approvate riguardano:
1. La partecipazione al CG di un Delegato per ogni Visitatoria. Si tratta
di colmare una lacuna giuridica, in quanto anche i confratelli della
Visitatoria hanno il diritto di eleggere al CG un proprio rappresentante.
2. La partecipazione al CG di un Delegato per ogni Delegazione dipendente
dal Rettor Maggiore. Anche in questo caso si tratta di un diritto dei
confratelli di eleggere al CG un proprio rappresentante. Per le Delegazioni
con notevole consistenza numerica si dà la possibilità
che il Superiore delle medesime partecipi al CG come membro di diritto.
3. Precisazione circa la voce passiva nelle elezioni al CG. L'art. 156
redatto dal CGS, infatti, non specifica che possono esser eletti al
CG solo i professi perpetui dell'Ispettoria. Ciò deve essere
precisato in accordo con le norme del diritto canonico e in armonia
con quanto stabilito dall'art. 179,7 delle Cost. per il Capitolo Ispettoriale.
testo precedente testo modificato
Intervengono al Capitolo Generale con voto deliberativo:1. il Rettor
Maggiore2. i Rettori Maggiori emeriti3. i membri del Consiglio Superiore,sia
quelli uscenti di carica,sia i neoeletti, dal momenta dellaloro elezione4.
il Procuratore Generale dellaSocieta5. il Regolatore del Capitolo Generale
Intervengono al Capitolo Generale con voto deliberativo:1. II Rettor
Maggiore2. I Rettori Maggiori emeriti3. I membri del Consiglio Superiore,sia
quelli uscenti di carica, sia ineoeletti, dal momento della loroelezione4.
II Procuratore Generale dellaSocieta5. II Regolatore del Capitolo Generale
6. gli Ispettori 0, se questi sono gravemente impediti, i loro Vicari,
previa approvazione del Rettor Maggiore, e i Superiori delle Visitatorie
6. Gli Ispettori o, se questi sono gravemente impediti, i loro Vicari,
previa approvazione del Rettor Maggiore; i Superiori delle Visitatorie;
i Superiori delle Delegazioni dipendenti dal Rettor Maggiore con almeno
125 soci
7. un delegate per ogni Ispettoria con menD di 250 professi: due delegati
per Ie Ispettorie con 250 0 pili professi. 7. un delegato per ogni Ispettoria
con meno di 250 professi, due delegati per Ie Ispettorie con 250 0 piu
professi, un delegato per ogni Visitatoria e un delegato per ogni Delegazione
dipendente dal Rettor Maggiore, tutti eletti tra i Professi perpetui
della rispettiva circoscrizione.
art. 164 406
In questo articolo viene eliminata un'imprecisione giuridica, in quanto
il termine «autorità delegata» è improprio.
Infatti il Superiore della Visitatoria governa a nome del Rettor Maggiore
con « autorità ordinaria vicaria».
testo precedente testo modificato 407
A ciascuna Visitatoria vien preposto un Superiore, scelto con Ie A ciascuna
Visitatoria vien preposto un Superiore scelto con le stes-
stesse modalita dell'Ispettore. Dura in carica sei anni. Governa a nome e con l'autorita delegata del Rettor Maggiore. se modalità dell'lspettore. Dura in carica sei anni. Governa con I'autorita ordinaria vicaria del Rettor Maggiore.
art. 164 B.C.D. (nuovi)
408 Il CG21 costata che esistono attualmente nella Congregazione delle
Delegazioni dipendenti direttamente dal Rettor Maggiore, che però
non trovano riscontro nel testo costituzionale, dove sono finora previste
solo Delegazioni dipendenti da un Ispettore. Occorre quindi integrare
il testo delle Costituzioni con l'introduzione esplicita di questa nuova
circoscrizione giuridica.
La Delegazione dipendente direttamente dal Rettor Maggiore, fori-nata
da una o più comunità, viene costituita in base a speciali
ragioni di indole geografica, politica o religiosa. Si differenzia dall'Ispettoria
e dalla Visitatoria in quanto ha un Superiore che non governa con autorità
ordinaria, né propria né vicaria, ma con poteri delegati
dal Rettor Maggiore.
L'unità della Delegazione è data dallo scopo particolare
delle comunità che la costituiscono, o dalla situazione di emergenza
in cui si trovano le comunità in essa esistenti, oppure da altre
ragioni particolari.
Le disposizioni speciali, che regolano il funzionamento di una Delegazione,
sono stabilite dal Rettor Maggiore nel documento di erezione o in altro
documento particolare.
II CG 21 stabilisce quindi di inserire nelle Costituzioni i seguenti
nuovi articoli: uno per descrivere la Delegazione in genere come circoscrizione
giuridica (e per introdurre i successivi articoli costituzionali sulle
Delegazioni ai vari livelli) (art. 164 B.); due per le Delegazioni dipendenti
direttamente dal Rettor Maggiore (art. 164 C. D.).
409 164 B. La Delegazione è costituita da una o più comunità
in situazione particolare, con a capo un Superiore, che la governa con
poteri delegati del Rettor Maggiore o dall'ispettore.
410 164 C. Quando ragioni speciali lo esigono, il Rettor Maggiore, con
iI consenso del suo Consiglio, può costituire una Delegazione,
formata da una o più comunità, da lui direttamente dipendente.
164 D. Il Superiore della Delegazione, nominato dal Rettor Maggiore
con il 411 consenso del suo Consiglio, esercita i poteri che il Rettor
Maggiore giudicherà opportuno delegargli.
2.7 CAPO XVIII: Strutture di Governo a livello Ispettoriale
art. 179
412
Tra le proposte pervenute dai CI è stata presa in considerazione
quella di applicare per il Capitolo Ispettoriale quanto le Costituzioni,
all'art. 156,6, precisano per il caso che un Ispettore sia gravemente
impedito di partecipare al Capitolo Generale.
Il CG21 riconosce nella proposta una opportuna integrazione dell'art.
179,5, aprendo la possibilità di supplenza per i Direttori gravemente
impediti di partecipare al Capitolo ispettoriale.
testo precedente testo modificato 413
Al Capitolo ispettoriale intervengono con voto deliberativo: AI Capitolo
ispettoriale intervengono con voto deliberativo:
5. i Direttori di ogni com unit a canonicamente eretta; 5. i Direttori
di ogni comunita canonicamente eretta o, se questi so no gravemente
impediti, i loro Vicari, previa approvazione dell'lspetlore.
2.8 CAPO XIX: Strutture di Governo a livello locale
art. 186
414
Il CG21 ravvisa l'opportunità di inserire l'Economo tra i membri
fissi del Consiglio della comunità.
Questa opportunità è data dal fatto che l'Economo è
l'unico responsabile a livello locale, oltre al Vicario, la cui figura
sia descritta dalle Costituzioni (art. 192), mentre gli altri uffici
nelle comunità locali sono determinati dal Capitolo ispettoriale
(art. 193).
Ciò permette al CG21 di prescrivere, a livello mondiale, la presenza
dell'Economo nel Consiglio della comunità, in analogia con i
Consigli ad altri livelli,
415
testo precedente testo modificato
Membri del Consiglio sono:1. il Vicario;2. i confratelli responsabili
deiprincipali settori... Membri del Consiglio sono:1. il Vicario e l'Economo;2.
i Confratelli responsabili deiprincipali settori...
2.9 CAPO XX: Amministrazione dei beni temporali
art. 195 e 196
416 Nella verifica fatta sugli articoli delle Costituzioni riguardanti
l'amministrazione dei beni temporali, il CG21 - sulla base anche della
RRM (clr n. 282) --- ha costatato che vi sono state interpretazioni
erronee degli art. 195 e 196.
Per meglio precisare i contenuti di detti articoli, il CG 21 ha proceduto
alla riformulazione degli stessi, mediante la quale:
a, si sottolinea più chiaramente il principio fondamentale espresso
nell'ara. 195, che cioè i beni temporali in Congregazione si
conservano solo nella misura in cui sono direttamente utili per le attività
educativo-pastorali, escludendo ogni forma permanente di capitalizzazione
fruttifera;
b. per questo si trasferiscono al seguente ari. 196 i casi di «borse
di studio, legati di Messe, vitalizi, enti o fondazioni di benelrcienza»,
sia perché si tratta di vere operazioni economiche di amministrazione
straordinaria onerose, anche se a scopo benefico, e perciò soggette
alle normali autorizzazioni, sia perché non vengano considerate
come eccezioni alla vietata capitalizzazione fruttifera;
c, nell'art. 196, inoltre, ai fini di maggior chiarezza:
- sono state integrate le operazioni «acquistare e alienare»
con la precisazione «a titolo oneroso o gratuito», per dire
esplicitamente ciò che è già implicito secondo
il diritto in queste due parole: e
cioè, con «acquistare» si intende sia comprare a
pagamento sia ricevere in donazione, e con «alienare» si
intende sia vendere dietro pagamento sia cedere in donazione;
- sono state aggiunte le operazioni «ipotecare, dare in affitto
e permutare», perché sono analoghe alle precedenti, investono
il patrimonio, sono regolamentate dal Codice, e quindi per la stessa
loro natura assoggettate ad autorizzazione;
- infine, premesso che l'aggiunta della parola «accettare»
è solo la correzione linguistica di una omissione di stampa,
sono state molta opportunamente eliminate, proprio in relazione ad «accettare
legati e lasciti», le parole «con oneri e vincoli»,
perché questa limitazione non è nello spirito dell'articolo.
testo precedente testo modificato 417
195. La Societa ............. . . . . . . . . . . . . . . . . per Ie
opere. E' da escludersi l'acquisto e la conservazione di beni immobili
a solo scopo di reddito e ogni altra forma permanente di capitalizzazione
fruttifera, salvo il caso di borse di studio, di legati di Messe, di
vitalizi e di enti o fondazioni di beneficienza. 195. La Societa . .
. . . . . . . . . . . . . . .. per Ie opere. E' da escludersi I'acquisto
e la conservazione di beni immobili a solo scopo di reddito e ogni altra
forma permanente di capitalizzazione fruttifera.
418
196. Per alien are e acquistare immobili, contrarre prestiti con o senza
ipoteche, costruire nuovi edifici, demolire gli esistenti o effettuarvi
trasformazioni importanti, costituire vitalizi, legati o lasciti con
oneri e vincoli, e necessaria l'autorizzazione del Rettor Maggiore e
del suo Consiglio. 196. Per acquistare e alienare a titolo oneroso o
gratuito, ipotecare, dare in affitto e permutare immobili, contrarre
prestiti con o senza ipoteche, accettare legati o lasciti, costituire
vitalizi, borse di studio, oneri di Messe o particol~ri fondazioni ed
enti di beneficienza, costruire nuovi edifici, demolire 91i esistenti
o effettuarvi trasformazioni importanti, e necessaria I'autorizzazione
del Rettor Maggiore e del suo Consiglio.
Per tale autorizzazione occorre che sia presentata dagli organi interessati adeguata documentazione, accompagnata dal parere dell'Ispettore e del suo Consiglio, e anchedi quello del Direttore o del Consiglio della Casa, quando riguarda quest'ultima. Per tale autorizzazione occorre che sia presentata dagli organi interessati adeguata documentazione, accompagnata dal parere dell'lspettore e del suo Consiglio, e anche di quello del Direttore e del Consiglio della comunità, quando riguarda quest'ultima.
3. MODIFICHE AGLI ARTICOLI DEI REGOLAMENTI
3.1 CAPO 1: Evangelizzazione e Catechesi
art. 1 (Impegno di evangelizzazione e catechesi)
419 I1 CG21 ha proceduto a una parziale revisione di questo articolo
i dei Regolamenti per i seguenti motivi:
a. esprimere meglio i soggetti dei diversi compiti, che nella precedente
redazione erano affidati genericamente alla comunità ispettoriale,
e per rendere --- in tal modo - più concreto e operativo il dettato
regolamentare;
b. esprimere più adeguatamente l'impegno di «evangelizzazione
e catechesi» svolto dalle nostre comunità.
420
testo precedente testo modificato
La comunita ispettoriale ha il compito di stimolare, coord inare e guidare
l'attivita evangeliz-zatrice. Attende quindi a rinnovare costantemente
I'im-pegno catechistico delle comu-nita, a ridimensionare Ie opere...
La comunita ispettoriale ha il compito di stimolare, coordinare e guidare
"attivita evangelizzatrice specialmente attraverso i suoi organi
di governo e di animazione. Attende quindi a rinnovare costantemente
l'impegno catechistico nella evangelizzazione svolta dalle singole comunita,
a ridimensionare Ie opere...
3.2 CAPO 11: La Pastorale giovanile
art. 8.9.10 (Le nostre scuole)
421
Nella verifica compiuta dal CG21 è stata sottolineata l'importanza
del rinnovamento delle scuole salesiane per lo svolgimento della nostra
missione di evangelizzatori dei giovani (cfr documento « I Salesiani
evangelizzatori dei giovani» n. 128-134).
D'altra parte l'analisi degli articoli regolamentari sulla scuola ha
messo in luce una certa povertà di contenuti e qualche imprecisione
nella espressione dei medesimi.
Per questo si è avvertita l'opportunità di una revisione
del dettato regolamentare, ai tini soprattutto di meglio evidenziare
alcuni aspetti dello stile salesiano nell'attività scolastica.
testo precedente testo modificato 422
art. 8Le scuole salesiane di qualsiasi indirizzo devono realizzare un'
educazione che promuova in senso cristiano lo sviluppo integrale dell'uomo;
a tale scopo si integri con attivita parascolastica la formazione intellettuale
e tecnico- professionale. Le scuole salesiane di qualsiasi indirizzo
e livello devono realizzare un'edupazione che promuova in senso cristiano
lo sviluppo integrale del giovane nel contesto socio- culturale in cui
vive. Nel processo educativo condotto con stile salesiano, che porta
alia maturazione della fede, armonizzino la formazione intelleUuale
e tecnicoprofessionale con Ie attivita del tempo libero.
423
art. 9Perche vi si possa attuare una valida azione pastorale, Ie nostre
scuole si distinguano per un autentico valore culturale e per la riconosciuta
capacita tecnica e pedagogica - in un clima comunitario, permeato dello
spirito evangelico di liberta e di carita -, e abbiano un'apertura sociale
e missionaria a servizio dei pili poveri e della formazione dei giovani
cristiani impegnati. L'impegno scolastico sia fondato su solidi valori
culturali e su una riconosciuta capacita tecnica e pedagogica; sia vissuto
in un clima comunitario permeate dallo spirito evangelico di liberta
e carita, che porti ad un'apertura sociale e missionaria a servizio
dei piu poveri e alia formazione di giovani cristiani impegnati.
424 testo precedente testo modificato
art. 10Affinche Ie nostre scuole siano in costante rinnovamento, i Salesiani
promuovano in seno aIle rispettive comunita educative un dialogo permanente
circa i valori umani e cristiani che trasmette, la pastorale vocazionale
che svolge e la sua relazione con il contesto sociale. ISalesiani promuovano
in seno aile rispettive comunita scolastiche un dialogo permanente sui
valori umani e cristiani trasmessi, sulla pastorale vocazionale svolta,
e sulla lara relazione con il contesto sociale. Questo dialogo manterra
Ie nostre scuole pronte a quel costante rinnovamento che e richiesto
da ogni struttura educativa salesiana.
art. 14 (Servizio fuori delle nostre opere)
425 La verifica sul lavoro compiuto dai confratelli in strutture non
salesiane, ai sensi dell'art. 30 delle Cost., ha messo in evidenza l'esigenza
di sottolineare, da una parte, la corresponsabilità e la condivisione
fraterna della comunità che li invia per tali attività,
e, dall'altra parte, la necessità di un loro reale inserimento
nella comunità salesiana.
Per questo motivo si approva un'integrazione dell'ars. 14 dei Regolamenti.
426 testo precedente testo modificato
Salve sempre Ie esigenze della vita e dellavoro comunitario, Ie comunita
salesiarie abbiano sempre il consenso dell'Ispettore e del suo Consiglio
per quanto riguarda Ie attivita di cui all'art. 30 delle Costituzioni...I confratelli inviati per tali attivita si impegnino a mantenere
un reale inserimento nella comunita salesiana, la quale assicurera un
fraterno e corresponsabile interessamento alloro lavoro apostolico.
ari. 14 bis (Nuovo articolo sui collaboratori laici)
427
In base alle motivazioni più generali addotte per il miglioramento
dell'art. 39 delle Costituzioni (cfr n. 17), il CG21 avverte la necessità
di esprimere in un articolo di Regolamento l'impegno dei Salesiani a
promuovere la corresponsabilizzazione dei collaboratori laici e di assicurare
loro un'adeguata formazione allo spirito salesiano (Cfr anche doc. «I
Salesiani evangelizzatori dei giovani» n. 69-79).
428
I laici scelti a collaborare nelle nostre Opere siano resi corresponsabili
del progetto educativo pastorale salesiano. La Comunità assicuri
loro, con i mezzi più idonei, un'adeguata formazione allo spirito
salesiano.
3.3 CAPO V: Gli strumenti di comunicazione sociale
art. 28 429
Il CG21 ha ribadito l'importanza dei mezzi di comunicazione sociale
a servizio della missione evangelizzatrice della comunità salesiana.
In questa prospettiva si presenta la riformulazione dell'art. 28 dei
Regolamenti, atta a rendere le norme in esso contenute più concrete
e operative ai fini del rinnovamento.
testo precedente testo modificato 430
I Salesiani si inseriscano come promotori e consulenti nei circuiti
del giornalismo, del cinema, della radio e della TV, a servizio della
pastorale. Siano percio preparati anche a questi livelli. L'lspettore
con iI suo Consiglio determini Ie modalita della nostra presenza pastorale
nel settore dei mezzi delta comunicazione socia- Ie, sia con confratelli
preparati per essere promotorie consulenti nel circuito del giornalismo,
del cinema, della radio e della TV, sia con servizi organizzati eventualmente
da noi.
3.4 CAPO VIII: La Preghiera
art. 46
431
II CG2I, prendendo in esame Part. 46 dei Regolamenti e richiaman- dosi
anche all'interpretazione data in questo sessennio dal Consiglio
Superiore, stabilisce di modificare il testo regolamentare per le seguenti
motivazioni:
1. Favorire tra i confratelli una cultura spirituale comune, sia ecclesiale
che salesiana.
2. Rendere più facile al Direttore l'attuazione del compito indicato
dall'art. 157 dei Regolamenti.
La Lettura spirituale, fatta in comune, potrà essere uno strumento
che aiuta a crescere nella salesianità e a costruire la comunità.
432 testo precedente testo modificato
Ogni giorno si attendera per qualche tempo alIa lettura spirituale.
Le modalita saranno fissate dal Capitolo Ispettoriale. Ogni giorno si
attendera per qualche tempo alia lettura spirituale in comune.
Capitolo Ispettoriale.
3.5 CAPO X: La povertà
art. 57
433 In questo articolo si è riscontrata una lacuna di ordine
giuridico: il confratello, che cede l'amministrazione dei propri beni
prima della professione o dopo la stessa a persona estranea alla Congregazione,
deve informare l'Ispettore dei beni che conserva in proprietà
e del loro stato, sia al momento della loro cessione, sia successivamente
con una certa periodicità. La mancanza di questa informazione
è fonte, - a volte -- di gravi inconvenienti, soprattutto in
caso di malattia o di improvvisa scomparsa del confratello.
Viene perciò integrato l'articolo con due aggiunte chiarificatrici.
434 testo precedente testo modificato
Prima della professione il socio cedera, per tutto il tempo in cui sara
vincolato dai voti, l'amministrazione dei beni che possiede a chi vorra,
disponendo libera- Prima della professione il socio cedera, per tutto
il tempo in cui sara vincolato dai voti, I'amministrazione dei beni
che possiede a chi vorra, disponendo liberamente dell'uso e
mente dell'uso e usufrutto di essi usufrutto di essi, ma con I'espressa
condizione di non esser coinvolto nella responsabilita della lara gestione.
In seguito, con il permesso dell'Ispettore, egli potra cambiare per
giusta causa tale cessione e disposizione relativa ai propri beni, e
compiere quegli atti di pro prieta che .sono prescritti dalle leggi
civili. In seguito, con il permesso dell'lspettore, egli potra cambiare
per giusta causa tale cessione e disposizione relativa ai propri beni,
e compiere quegli atti di proprieta che sono prescritti dalle leggi
civili.
Tutto questo egli dovra osservare anche per quei beni che venissero
in suo possesso dopo la professione. Tutto questo egli dovra osservare
anche per quei beni che venissero in suo possesso dopo la professione.
Terra inoltre informato I'lspettore periodicamente dei beni di cui conserva
la proprieta e del lara stato.
3.6 CAPO X bis: L'obbedienza
art. 71 bis (nuovo) 435
Nella verifica compiuta da questo CG21 è stata più volte
sottolineata l'importanza del colloquio con il Superiore, di cui all'art.
96 delle
Costituzioni.
Sono stati messi in evidenza:
l'utilità del colloquio ai fini dell'animazione della comunità
e per l'esercizio della corresponsabilità;
- il dovere del Direttore di essere sempre disponibile ad accogliere
e ascoltare i confratelli: ciò è direttamente legato con
la priorità dei compiti del Direttore, che riguardano il ministero
dell'unità e la cura della identità salesiana (cfr doc.
« I Salesiani evangelizza
tori dei giovani»: l'animazione della comunità, n. 46-57);
- la responsabilità di ogni confratello di incontrarsi con il
Superiore per il bene proprio e della comunità.
Per queste motivazioni viene approvato il seguente articolo di Regolamento:
436 « Il Direttore consideri come uno dei suoi principali doveri
quello di essere sempre disponibile per il servizio della comunità,
in particolare nell'accogliere e ascoltare i confratelli.
Il colloquio fraterno, come momento privilegiato dei dialogo, è
di grande aiuto per la crescita spirituale dei singoli confratelli e
della comunità.
In un clima di mutua fiducia ogni confratello si incontri frequentemente
con il Direttore, manifestandogli lo stato della propria salute, l'andamento
del lavoro apostolico, le difficoltà incontrate nella vita religiosa
e nella carità fraterna, e tutto ciò che può contribuire
al bene dei singoli e della comunità ».
3.7 CAPO XI: La formazione
437 1 vari aspetti della verifica sulla Formazione in Congregazione
durante l'ultimo sessennio, hanno condotto il CG21 a modificare alcuni
articoli dei Regolamenti e ad introdurre qualche nuovo articolo, per
sottolineare aspetti importanti della Formazione salesiana.
Si presentano dunque le seguenti modifiche e integrazioni al testo regolamentare,
in armonia con le motivazioni e gli orientamenti contenuti nel documento
sulla «FORMAZIONE ALLA VITA SALESIANA». (n. 240-342).
ari. 73bis - (nuovo) Le cornuniur formatrici
438 « Le comunità formatrici sono comunità appositamente
strutturate ai fini della formazione con un Direttore e un'équipe
di formatori particolarmente preparati, soprattutto per quanto riguarda
la direzione spirituale.
Formatori e formandi realizzano nella vita di comunità un clima
di corresponsabilità, nella diversità dei rispettivi ruoli,
attuando - con chiarezza di mete formative - una periodica programmazione
e revisione».
art. 73ter - (nuovo) Preparazione immediata al Noviziato
439 « Prima del noviziato è richiesto per i candidati un
periodo di preparazione specifica.
Questo periodo ordinariamente non sia inferiore ai sei mesi e si svolga
in una comunità salesiana.
Le modalità sono fissate nel direttorio ispettoriale».
art. 81
testo precedente testo modificato 440
Dopa il Noviziato tutti i confratelli, indirizzati a no al sacerdozio,
devono continuare la lara formazione in comunita salesiane adatte, preferibilmente
studentati. Subito dopo il Noviziato, tutti i confratelli, indirizzati
0 no al sacerdozio, devono continuare, almeno per un biennio, la loro
formazione in comunità formatrici, preferibilmente studentati.
Durante questo periodo si compie la formazione generale filosofica,
teologica e pedagogica; si puo anche incominciare a continuare quella
tecnico-scientifica a professionale in vista di una specifica qualificazione.
Durante questo periodo si com pie la formazione generale filosofica
e pedagogica, con una iniziazione teologica; si pub anche incominciare
o continuare quella tecnico- scientifica o professionale, in vista di
una specifica qualificazione.
art. 88 bis - (nuovo) La formazione specifica del Salesiano sacerdoti
441
« i soci che si preparano al sacerdozio devono attendere, almeno
per quattro anni, a una più intensa formazione specificamente
sacerdotale in
comunità formatrici, preferibilmente studentati.
Durante questo periodo compiono con serietà gli studi teologici,
di preferenza in centri salesiani.
Non sono permessi impegni e altri studi che li distolgano dal compito
specifico di questo periodo formativo ».
Formazione permanente
art. 93
testo precedente testo modificato 442
Il lavoro dei confratelli sia organizzato in modo tale che risulti II
lavoro dei confratelli sia organizzato in modo tale che risulti loro
loro possibile disporre del tempo necessario per l'aggiomamento personale continuo. Coloro che desiderano un periodo pili lungo di rinnovamento spirituale e personale, ne abbiano la possibilita. possibile disporre del tempo necessario per I'aggiornamento personale continuo.
art. 93 bis - (nuovo)
443 « Sia offerta periodicamente a tutti i Salesiani, dopo la
professione perpetua, !a possibilità di un tempo di conveniente
durata per il rinnovamento della loro vita religiosa e pastorale. Le
Ispettorie nella loro programmazione tengano conto dì questa
esigenza. Ciascun confratello risponda generosamente a questo appello
di formazione per il bene proprio e della comunità».
3.8 CAPO XII: Strutture di governo a livello mondiale art. 96
444 Nell'art. 127 dei Regolamenti, redatto dal CGS, è stabilito
che la visita straordinaria sessennale alle Ispettorie sia compiuta
dal Consigliere Regionale.
L'esperienza di questi sei anni ha evidenziato qualche inconveniente
di questa prassi:
- da una parte l'impossibilità pratica - per alcune Regioni vaste
e complesse - che il Consigliere Regionale possa compiere lui stesso
con cura adeguata la visita straordinaria a tutte le Ispettoric della
Regione;
- dall'altra parte il pericolo che il Consigliere Regionale sia troppo
assorbito dalle incombenze giuridiche della visita, sì da perdere
la propria fisionomia, che è essenzialmente di collegamento e
di animazione, secondo le indicazioni del CG 19 e delle Costituzioni.
Sembra che si debba realmente distinguere la figura del Consigliere
Regionale da quella del Visitatore. Per sé possono fare la visita
canonica anche altri Consiglieri o anche dei «non Consiglieri,
incaricati dal RM in base all'art. 96 dei Regolamenti.
Per questi motivi il CG21 dispone che il contenuto dell'art. 127 dei
Regolamenti sulla visita straordinaria - opportunamente adattato - sia
integrato nell'art. 96 dei Regolamenti, che tratta in generale della
facoltà del RM di fare personalmente o di indire visite alle
Ispettorie e alle comunità locali.
L'art. 96 dei Regolamenti viene dunque così integrato:
testo precedente testo modificato 445
II Rettor Maggiore puo visit are personalmente 0 per mezzo di altri
tutte e singole Ie Ispettorie e comunita Iocali. A questo scopo potra
indire delle visite tutte Ie volte che ne scorga la necessita. In particolare
durante iI sessennio del suo mandato Indira per ogni Ispettoria una
visita straordinaria, che potra essere compiuta, $econdo I'opportunita,
dal Consigliere Regionale o da altro Visitatore incaricato dal Rettor
Maggiore, con i poteri di giurisdizione richiesti dalla natura della
visita stessa.
4. DELIBERAZIONI
4.1 Delegato del Rettor Maggiore per la Polonia
446
Il CG21, preso atto della deliberazione con la quale nel 1971 il CGS
stabiliva di af fidare le due Ispettorie della Polonia a un Delegato
del Rettor Maggiore, a motivo della particolare situazione del paese,
considerando che tale situazione perdura tuttora, delibera:
1. Di affidare le Ispettorie della Polonia a un delegato personale del
Rettor Maggiore, per assicurare il bene delle Ispettorie interessate
e il collegamento delle stesse con il Rettor Maggiore e il suo Consiglio;
2. Che tale delegato avrà i compiti e i poteri che il Rettor
Maggiore vorrà conferirgli e verrà interpellato dal Consiglio
Superiore quando questo tratterà dei problemi specifici delle
Ispettorie della Polonia.
4.2 Costituzione della Regione dell'Asia
Il CG2l, considerate le difficoltà derivanti dalla grande estensione
dell'attuale gruppo cosidetto « di lingua inglese », nonché
dalle notevoli diffcrenze tra le Ispettorie che lo compongono,
per meglio provvedere al bene delle Ispettorie interessate, e per assicurare
più adeguatamente il collegamento delle Ispettorie stesse con
il Rettor Maggiore e il suo Consiglio, in base ai compiti affidati ai
Consiglieri Regionali dall'art. 144 delle Costituzioni, delibera di
suddividere l'attuale gruppo « di lingua inglese» in due
così costituite:
Regione dell'Asia comprendente le Ispettorie di:
Bombay - Calcutta - Gauhati - Madras - Hong Kong - Filippine- Giappone
- Thailandia
e le Delegazioni di. Vietnam - Sud Korea
Regione «anglofona»
comprendente le Ispettorie di:
Australia - Gran Bretagna - Irlanda e Sud Africa - USA Est - USA Ovest.
CG21 420,2/3.7
DELIBERAZIONE
CAPITOLARE
Conferma delle deliberazioni del CGS
circa la Facoltà concessa dal
M.P. Ecclesiae Sanctae Il, 1,7
CONFERMA DELLE DELIBERAZIONI DEL CGS CIRCA LA FACOLTA' CONCESSA DAL
M.P. ECCLESIAE SANCTAE, II, 1,7
447 il CGS ha preso le seguenti deliberazioni circa la facoltà concessa dal Motu Proprio «Ecclesiae Sanctae» (Il, 1,7).
«.l. Facoltà concessa dal M.P. Ecclesiae Sanctae, II,
1,7
1) I1 Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 11, 1,6 concede al C.G.S. «il
potere di modificare a titolo di esperimento certe prescrizioni delle
Costituzioni... purché siano rispettati il fine, la natura e
il carattere dell'Istituto. Esperienze contrarie al diritto comune,
ma fatte con prudenza, saranno, secondo l'opportunità, autorizzate
dalla Santa Sede. Queste esperienze possono protrarsi fino al prossimo
CG ordinario, il quale avrà la facoltà di prolungarle,
ma non oltre il Capitolo immediatamente seguente ».
2) Il n. 7 del medesimo documento aggiunge: « Il Consiglio Generale
gode
della medesima facoltà nell'intervallo di tempo che corre tra
questi Capitoli, secondo le condizioni determinate dai Capitoli stessi».
3) L'oggetto di questa facoltà comprende ovviamente le prescrizioni
delle vecchie Costituzioni che sono state riprese nelle nostre nuove
Costituzioni o Regolamenti, come pure le esperienze contrarie al diritto
comune, fatte con prudenza e con l'autorizzazione della Santa Sede.
A questo riguardo il CGS decide che l'esercizio del potere concesso
dal M.P. Ecclesiae Sanctae, 11, 1,7 richieda una deliberazione del Consiglio
Superiore, approvata almeno dai 2/3 dei membri.
II. Poteri speciali delegati del CGS
Per le altre deliberazioni capitolari, il CGS dà mandato al Consiglio
Superiore (alle stesse condizioni di cui sopra: maggioranza dei 2/3
dei membri) di completare le eventuali gravi lacune del testo delle
nuove costituzioni e regolamenti, nella linea dell'opera di rinnovamento
del presente GGS» (Atti del CGS, n. 765-766),
Il CG2l riconferma queste deliberazioni del CGS e proroga le facoltà
di cui ai paragrafi sopra citati fino al prossimo Capitolo Generale
ordinario.
Rimane valida la disposizione costituzionale la quale concede al Rettor
Maggiore la facoltà di interpretare le Costituzioni «per
la direzione pratica».